Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/03/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2241 del R.G.A.C. per l'anno 2022, avente ad oggetto: accertamento invalidità ai fini dell'accesso alla pensione anticipata di vecchiaia promossa
DA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), difeso dall'avv. Luigi Sciumbata;
C.F._1
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: - P. IVA: ), in
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
persona del Presidente e legale rapp.te in carica, dr. , con sede in Roma, CP_2
Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 4, difesa dall'avv. Giuseppe Mazzarella: resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1
01.04.1981 al 31.07.1991; che, a seguito della presentazione della domanda di pensione, l'ente previdenziale, con comunicazione del 30.09.2020, richiedeva il pagamento della somma di € 12.647,49, per interessi di mora e sanzioni maturati sugli estratti di ruolo relative alle cartelle esattoriali aventi ad oggetti i contributi dovuti in favore della cassa geometri;
che, con raccomandata del 08.10.2020, diffidava la ad erogare il trattamento pensionistico di competenza, palesando CP_1 la illegittimità della comunicazione che subordinava l'erogazione della pensione al pagamento della somma di 12.647,49, in quanto egli era stato ammesso dall'agente di riscossione alla definizione agevolata anche in relazione alla sua posizione debitoria nei confronti della che, pertanto, diffidava l'ente ad CP_1
erogare il trattamento pensionistico, da valersi quale atto interruttivo della prescrizione;
che l'ente previdenziale, con comunicazione del 20.01.2021, disponeva l'archiviazione della domanda di pensione;
tanto premesso, chiede: “1) condannare la (cassa italiana di previdenza e assistenza geometri) in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore, a liquidare e corrispondere la pensione di vecchiaia al ricorrente computando le annualità che vanno dal momento di presentazione della domanda dal 19.11.2019 oltre interessi e rivalutazione come per legge per tutte le ragioni esposte nel superiore libello;
2) Condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere i CP_1
supplementi sui ratei arretrati dovuti in esito alla riliquidazione con interessi come per legge: 3) Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite”.
Resiste alla domanda la costituita CP_1
La domanda è fondata.
La questione di diritto oggetto della presente controversia è stata decisa dal Tribunale di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, con sentenza n. 919 del 26.02.2020, in un caso sovrapponibile a quello di cui trattasi, la cui motivazione, pienamente condivisa e fatta propria da questo giudice, si riporta testualmente, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quale precedente conforme:
2 “… il ricorrente in epigrafe indicato premesso di avere presentato domanda di pensione in totalizzazione in data 20/01/2018 (ex D. Lgs n. 42 del 02/02/2006) quale iscritto alla per il riconoscimento della Controparte_1
pensione di vecchiaia con decorrenza anno 2018, ed avendo maturato il requisito contributivo, agiva in giudizio nei confronti della Controparte_1
e dell' per ottenere il riconoscimento della pensione anche per
[...] CP_3
quegli anni esclusi dalla cassa con decorrenza dal mese di febbraio 2018. Chiedeva pertanto la condanna della a liquidare e corrispondergli la pensione di CP_1
vecchiaia con il computo delle annualità dal 1973 al 2017, pari a 43 annualità contributive, includendo anche le annualità erroneamente escluse dalla . Con CP_1
vittoria di spese e compensi. Deduceva, a sostegno che erroneamente la non CP_1
aveva considerato alcune annualità contributive, che piuttosto andavano computate
… laddove … i crediti contributivi vantati dalla (anni 2001, 2004, 2007, 2011, CP_1
2012, 2014) erano stati oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati agli
Agenti della Riscossione (rottamazione cartelle), il cui debito risultante era già stato integralmente pagato. Pertanto, posto che le annualità riconosciute dalla CP_1
ammontavano a 34, computando le annualità erroneamente escluse esso ricorrente poteva vantare n.43 annualità contributive. Concorrendo, inoltre, gli altri requisiti, ossia il compimento del 69 anno di età (il 10/09/2018) aveva diritto ad ottenere la pensione … Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la
[...]
che contestava la pretesa Controparte_1 del ricorrente, non avendo costui maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, così come previsto dal Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari, mancando la regolarità contributiva. Segnatamente la verifica della posizione previdenziale del ricorrente aveva evidenziato alcune irregolarità contributive riguardanti gli anni
1982/1983, 1998, 2001, 2004, 2007, 2011/2012, 2014 e dal 2016 al 2018.
Richiamando, invero, la normativa applicabile in materia di regolarità contributiva, deduceva che quanto da essa previsto in ipotesi di tardivi od omessi pagamenti non poteva cambiare solo perché la si avvale di soggetto terzo per la riscossione CP_1 dei crediti. In buona sostanza, l'adesione alla definizione agevolata effettuata dal ricorrente appariva irrilevante laddove, non avendo la aderito alla definizione CP_1
3 agevolata delle cartelle avvalendosi della riconosciuta autonomia gestionale, organizzativa e contabile, la medesima aveva deliberato di considerare i versamenti derivanti dall'adesione dei propri iscritti alla definizione agevolata delle cartelle solo a titolo di acconto. La persistenza delle irregolarità contributive derivanti dalla differenza tra quanto già pagato e i maggiori oneri (interessi e sanzioni) che l'Ente deve ancora incassare, costituiva ostacolo all'erogazione della pensione di vecchiaia, ossia, in assenza della regolarizzazione della propria situazione contributiva, l'istanza del ricorrente non poteva trovare accoglimento … Il ricorso
è fondato per quanto di ragione.
La fattispecie in esame va decisa alla luce dell'orientamento della giurisprudenza in questa sede condiviso secondo cui rientrano nella definizione agevolata (cd.
“rottamazione delle cartelle”) anche le cartelle riguardanti i contributi dovuti alle
Casse professionali, con la conseguenza che la normativa in questione riguarda anche le Casse Professionali, pertanto, possono essere cancellate le sanzioni e gli interessi di mora. In caso dunque di intervenuta iscrizione al ruolo esattoriale di crediti da omesso versamento contributivo da parte della Controparte_1
cui è seguita la notifica della relativa cartella di pagamento,
[...]
è consentito al contribuente accedere alla definizione agevolata ed ottenere gli effetti normativamente previsti.
La Geometri resistente deduce Controparte_1
l'inapplicabilità della definizione agevolata di cui al D.L. 193/2016 alle spettanze gestite dalle Casse private.
A sostegno di detta tesi adduce la sussistenza di interessi di equilibrio di bilancio che renderebbero meramente facoltativo (e non obbligatorio) per le Casse private,
l'accesso alla definizione agevolata.
All'uopo richiama, infatti, atti deliberativi interni con cui la
[...]
aveva disposto di non aderire alla definizione Controparte_1
agevolata di cui al D.L. 193/2016.
4 Contrariamente a tale assunto, va ribadita la natura costituiva dello strumento agevolativo e, conseguentemente, l'intervenuta estinzione delle somme portate dal ruolo esattoriale a titolo di interessi e sanzioni, in forza del tempestivo accesso alla definizione agevolata ex art. 6 D.L. 193/2016.
Soccorre, in proposito quanto significativamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in merito alla normativa in esame (art. 6 del D.L. n. 193/2016), laddove si osserva che “Sotto il profilo sostanziale è palese che la dichiarazione di avvalimento del debitore (del contribuente in ambito tributario) risulta certamente espressione di un diritto potestativo del debitore (o contribuente), che realizza un vero e proprio potere di conformazione, cioè di sostituire al regolamento della situazione sostanziale debitoria esistente ed eventualmente sub iudice, la nuova regolamentazione anche quantitativa del dovuto, imperniata sulle modalità di adempimento previste e da fissarsi ai sensi del comma 3 dall'esattore. Tale sostituzione non necessita di un'accettazione da parte dell'esattore, che sia esplicazione di sue scelte di convenienza o comunque discrezionali. L'esattore ha solo la possibilità di contestare la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della norma e dunque della ascrivibilità della dichiarazione alla previsione normativa. Al di fuori di tale ipotesi e dunque se ricorrano i presupposti giustificativi indicati dalla legge per la dichiarazione di definizione agevolata, l'esattore è obbligato a procedere agli adempimenti indicati dal comma 3, necessari perchè il debitore possa attuare la c.d. definizione agevolata.
L'indicato effetto conformativo della dichiarazione di voler procedere alla definizione agevolata e, quindi, la sua idoneità ad esplicare direttamente effetti sulla situazione giuridica che ne è oggetto e su cui – per quanto interessa in questa sede
– pende il giudizio di cassazione, è rivelato dalla previsione del comma 5: la circostanza che ai sensi di tale comma sono sospesi i termini di prescrizione secondo le specificazioni ivi indicate fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, nonché gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni, nonché
l'imposizione all'agente della riscossione del divieto di avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della
5 dichiarazione, ed ancora il divieto di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate (sebbene alle condizioni ivi indicate), sono tutte implicazioni disposte direttamente dalla legge come conseguenza della dichiarazione del debitore, o meglio – è da ritenere – della consecuzione ad essa, della comunicazione dell'esattore, di cui al comma 3.
Si deve allor ritenere che, per effetto della dichiarazione, seguita dalla comunicazione de qua, la situazione giuridica relativa alla pretesa di riscossione, allorquando sia oggetto di giudizio e, per quanto qui interessa, del giudizio di cassazione, viene ad essere regolata dagli effetti conformativi ad esse ricollegati e non è più identificabile, per effetto di una vera e propria sostituzione, secondo il modo di essere con cui era stata dedotta in giudizio “(cfr. Cassazione civile sez. VI,
03/10/2018, n.24083).
Osserva il Tribunale che la norma agevolativa - evidentemente di natura speciale -
è finalizzata a garantire una definizione delle pretese iscritte a ruolo con lo stralcio di interessi e sanzioni.
Alla stregua di ciò, non risulta opponibile all'efficacia della definizione, la sussistenza di provvedimenti amministrativi interni alle singole Casse private, avuto riguardo al fatto che le ipotesi di esclusione dalla definizione agevolata sono tassativamente individuate dalla richiamata disposizione normativa che - con previsione che esclude l'interpretazione analogica - al comma 10 dell'art. 6 del D.L.
193/2016 statuisce quanto appresso: “10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della
6 strada;
e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali”.
Sulla scorta della esegesi testuale della richiamata disposizione normativa, dunque, si evince come oggetto di definizione sia il carico iscritto a ruolo;
mentre non è
CP_ contemplata quale causa di esclusione la scelta dell' previdenziale di aderire o meno alla definizione.
Invero, a tale ipotesi interpretativa osta il testo della norma che prevede, al comma
1 dell'art. 6 del D.L. 193/2016: “1. Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma
1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all'articolo
21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
Fermo restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30 per cento nell'anno 2018, è effettuato il pagamento, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018”.
Rileva il Tribunale, infatti, che la disciplina richiamata correla la definizione agevolata al dato oggettivo individuato nella sussistenza di un'iscrizione a ruolo esattoriale;
mentre le singole voci escluse dalla definizione sono oggetto di espressa previsione normativa.
Invero la norma richiamata contraddice alla ricostruzione operata dalla CP_1
resistente, laddove, non solo non esclude le pretese contributive, ma, al contrario, include le stesse espressamente nella definizione agevolata: ciò è reso evidente dallo stralcio delle somme aggiuntive che hanno esclusiva natura previdenziale.
7 Pertanto, giova rimarcare come le argomentazioni allegate dalla resistente CP_1
non convincano, tenuto conto che lo stralcio che consegue alla definizione agevolata
è vincolato alla scelta dell'utilizzo del mezzo del ruolo esattoriale per la riscossione dei propri crediti.
Al riguardo, pertanto, non appare determinante la considerazione della astratta possibilità di fare ricorso ai mezzi di esecuzione ordinaria per la riscossione del credito, laddove, nel caso al vaglio, si è optato per l'utilizzo del ruolo esattoriale e, conseguentemente, si è scelto di affidare il carico all' . Controparte_5
Del pari non risolutivo, ai fini che interessano, appare l'argomentazione che contrappone l'autonomia patrimoniale dell'Ente, tenuto conto che anche altri enti dotati di autonomia soggiacciono alla definizione. Mentre appaiono discutibili le considerazioni della che pretenderebbe di sottrarsi per tale via all'efficacia CP_1
di una norma primaria, sulla scorta della normativa secondaria (regolamenti).
Alla luce, dunque, di quanto sin qui rassegnato - ribadita la natura costitutiva della definizione agevolata di cui al D.L. 193/2016 – va confermata l'estensione dei benefici a tutti i carichi iscritti a ruolo e non oggetto di esclusione in forza della norma istitutiva, profilandosi irrilevante la natura dell'Ente impositore che soggiace alla disposizione di legge primaria, laddove, peraltro, devono trovare disapplicazione gli atti amministrativi adottati in difformità del disposto normativo.
Ciò posto, e considerato che parte ricorrente ha documentato di avere avuto accesso alla definizione agevolata di che trattasi, nonché di avere effettuato il pagamento di quanto computato da parte dell'Agente della Riscossione con comunicazione di accettazione di definizione agevolata (doc. 11 produzione del ricorrente), con riferimento alla contribuzione degli anni 2001, 2004, 2007, 2011, 2012, 2014
(rispettivamente ruoli 2003, 2005, 2014, 2015, 2017) al ricorrente spetta il beneficio dell'abbattimento contributivo relativo agli anni richiamati, da applicarsi alla parte comunque dovuta e non corrisposta.
Pertanto, tenuto conto che secondo quanto allegato, documentato e non contestato,
i ruoli in questione attengono alla totalità dei contributi relativamente alle rispettive
8 annualità, le stesse devono ritenersi utilmente maturate e vanno riconosciute integralmente ai fini della maturazione del diritto alla pensione.
Per quanto attiene, piuttosto al mancato calcolo delle annualità contributive riferite agli anni 1982, 1983, 1998, pacifica è l'intervenuta prescrizione dei residui crediti contributivi (quanto all'anno 1998 come da statuizione resa da questo Tribunale con sentenza n. 1062/2011). Di guisa che se è pur vero che la non può più CP_1
pretenderne il pagamento, è altrettanto vero che i contributi omessi non possono essere considerati come pagati. Al riguardo è incontestato in atti che la (con CP_1 nota 16/05/2018), stante l'omesso o parziale versamento, abbia richiesto la regolarizzazione da parte del contribuente mediante riscatto;
riscatto che tuttavia non è stato richiesto da parte del ricorrente (dato altrettanto pacifico).
Per tali periodi, pertanto non può ritenersi che sia intervenuta una regolarizzazione della posizione contributiva da parte del ricorrente, di guisa che – anche fatto riferimento al Regolamento sulla contribuzione richiamato dalla parte resistente - le annualità relative non potranno essere computate come utili ai fini del riconoscimento del diritto a pensione.
Quanto agli altri requisiti per l'accesso alla prestazione pensionistica richiesta, non v'è contestazione da parte della resistente, la quale ha riconosciuto anche nel CP_1
presente giudizio la sussistenza del requisito anagrafico per potervi accedere, facendo unicamente questione di “regolarità contributiva”.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, il ricorso va accolto nei limiti di quanto sin qui rassegnato e va riconosciuto il diritto del ricorrente alla pensione sulla base della anzianità contributiva già riconosciuta dalla , nonché per le annualità escluse CP_1
dalla e rientranti nella definizione agevolata delle cartelle e dei ruoli CP_1 esattoriali, per come supra indicate. Per l'effetto la Controparte_1
va condannata a corrispondere al ricorrente il trattamento pensionistico
[...]
richiesto, tenuto conto delle annualità contributive suddette, a decorrere dal febbraio
2018 (dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli ratei al soddisfo…”.
9 Applicando alla presente fattispecie i principi enucleati nella suddetta pronuncia, si ritiene che la richiesta avanzata dalla in ordine al Controparte_1
pagamento della somma di € 12.674,49 sia illegittima in quanto il contribuente ha sanato le irregolarità contributive, avvalendosi della procedura di definizione agevolata in forza della quale ha provveduto a pagare l'importo integrale dei ruoli riferibili ai crediti vantati dalla sicché egli non è tenuto a corrispondere CP_1
(altresì) le somme dovute a titolo di interessi e sanzioni portati dalle relative cartelle oramai da considerarsi estinte.
In ragione di tanto, va riconosciuto il diritto del ricorrente alla pensione di vecchiaia, con condanna della a liquidare al medesimo il trattamento pensionistico CP_1
richiesto, a decorrere dal 01.12.2019 (primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli ratei al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- riconosce a parte ricorrente il diritto alla pensione di vecchiaia, con condanna della a liquidare al medesimo il trattamento pensionistico richiesto, a decorrere dal CP_1
01.12.2019, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli ratei al soddisfo;
- condanna la alla rifusione delle spese processuali in favore del CP_1
ricorrente che liquida in euro 43,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per onorario, oltre accessori come per legge.
Catanzaro, lì 20.03.2025 Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
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