TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/03/2025, n. 4178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4178 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
XVII SEZIONE
N. R.G. 65037/2022
VERBALE DI CAUSA
Oggi 18 marzo 2025, innanzi al Giudice Onorario, dott.ssa Paola Ragozzo, sono comparsi:
Per l'attore, l'avvocato Fabio BASILI,
Per parte convenuta, l'avvocato Laura BERTI LAURA.
Sono presenti altresì ai fini della pratica forense, il dott. e il dott. Persona_1 [...]
Per_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi rispettivamente, parte attrice a quelle indicate nella memoria 183, n. 1 c.p.c. e parte convenuta a quelle riportate nella propria memoria 183 c.p.c., primo termine.
I procuratori delle parti illustrano brevemente i fatti rilevanti di causa.
Il giudice si ritira in Camera di consiglio e, all'esito, emana il provvedimento che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ragozzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 65037/2022
promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Fabio Basili, indirizzo digitale, pec: e dall'Avv. Email_1
Claudio Basili, indirizzo digitale, pec: 1 come da Email_2 Email_3
mandato in calce all'atto di citazione, antistatari.
ATTORE
contro
C.F. , con sede legale in Torino, Piazza Controparte_1 P.IVA_1
San Carlo n. 156, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Berti, indirizzo digitale, pec: , in Email_4
Pag. 2 di 10 virtù di procura alle liti su foglio separato sottoscritto digitalmente ex art. 83, comma 3
c.p.c.
CONVENUTA
Oggetto: (responsabilità extracontrattuale) CP_2
Conclusioni:
per parte attrice (memoria 183 n.1 c.p.c.): A) accertare e dichiarare che le trattative
intercorse tra l'Avv. Pt_1
e l' tali da ritenere che si sia formato nell'attore
[...] Controparte_3
un ragionevole affidamento alla conclusione della surrogazione, sono state interrotte
dall'intermediario convenuto senza alcuna giustificazione e pertanto in violazione del
principio di buona fede espresso dall'art. 1337 C.C.; B) Conseguentemente accertare e
dichiarare l'illegittimità del comportamento di per tutti i motivi di Controparte_1
cui in premessa e 4 condannare la stessa convenuta , in persona Controparte_1
del legale rapp.te p.t. al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore Avv. Pt_1
, che vengono quantificati in Euro 45.000,00= ovvero nella maggiore o minore
[...]
somma ritenuta di Giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa;
C) Condannare la
convenuta alle spese del giudizio in favore dei difensori, che si dichiarano antistatari.
Per parte convenuta (memoria 183, n. 1 c.p.c.): Rigettare tutte le domande svolte
dall'attore siccome totalmente infondate in fatto e in diritto e non provate;
in via
meramente subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di riconoscimento di
una responsabilità precontrattuale anche minima della convenuta, ritenere satisfattiva
del danno subito la somma di euro 2000,00 già versata dalla banca in adempimento
della decisione arbitrale e, in ulteriore subordine e sempre salvo gravame, atteso il
Pag. 3 di 10 concorso colposo dello stesso attore ex art. 1227 c.c. escludere ogni risarcimento o
ridurlo congruamente, detraendo in ogni caso detta somma dall'importo degli eventuali
danni che dovessero essere eventualmente riconosciuti in suo favore. In ogni caso con
vittoria di spese del giudizio e compensi professionali, maggiorati del 15% per spese
generali e di iva e cpa.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Richiamati quanto al fatto e allo svolgimento del processo, tutti gli atti ed i verbali di causa, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., si osserva quanto segue.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv.to, signor , evocava in Parte_1
giudizio chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità Controparte_4
precontrattuale ex art. 1337 c.c. della stessa in relazione ad una richiesta di surroga di un mutuo ipotecario, avendo quest'ultima violato i principi di correttezza e buona fede, avendo ingenerato nell'attore un legittimo affidamento e comunicato successivamente il diniego di surroga, quantificando il risarcimento nella misura di € 25.000,00. Parte attrice dava atto che si era rivolata all'ABF, che aveva accolto la domanda e quantificato il danno in via equitativa nella misura di € 2.000,00.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda dell'attore, Controparte_4
contestando la prova del danno, e chiedendo in ogni caso il riconoscimento la detrazione della somma già liquidata dall'ABF.
Su richiesta delle parti venivano assegnati i termini per deposito di memoria istruttorie ex art. 183 comma VI c.p.c.
In sede di memoria 183 primo termine parte attrice e parte convenuta precisavano le conclusioni come riportate in epigrafe. In particolare, parte attrice precisava la determinazione del risarcimento del danno in aumento nella misura di € 45.000,00.
Pag. 4 di 10 A seguito di variazione tabellare la causa veniva assegnata a questo giudice con decreto dell'11 aprile 2024.
La causa veniva istruita con escussione di prova per testi e acquisizione di documenti depositati dalle parti.
Chiusa l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente posta in decisione ex art. 281 sexies all'odierna udienza, con assegnazione alle parti di termine per note sino a dieci (10) giorni prima.
Pacifico e che la domanda proposta in questa sede e la medesima attivata innanzi all'ABF e definita con decisione del Collegio di Roma, nella seduta del 18 marzo 2022, depositata in atti (cfr. doc. 12 fasc. di parte).
Si condivide la natura para giurisdizionale conferita alle decisione dell'Arbitro Bancario
e Finanziario, che di regola si fondano, come nella specie, su principi affermati dalla giurisprudenza della Cassazione.
Devesi rilevare tuttavia che il ricorso all'Arbitro Bancario non preclude il diritto delle parti di avere una tutela giurisdizionale innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
Ciò posto, nel caso in esame, questo giudice in condivisione con quanto espresso dall'ABF, alla luce dei fatti e circostanze emerse e della documentazione in atti, ritiene sussistente la responsabilità precontrattuale della banca convenuta nella condotta assunta per la richiesta di surroga dell'attore di un contratto di mutuo ipotecario del 28 ottobre 2020, per cui la banca convenuta ha formulato un'offerta vincolante con atto del 17/03/2021, con erogazione della somma di € 255.601,90, a tasso fisso, TAEG
0,961% , da restituire in n. 240 rate mensili, la prima di € 1.445,29 e le successive di €
1.164,13, oltre le spese periodiche, per la durata di 20 anni (cfr doc. 2 fasc. di parte).
Dalla documentazione in atti emergono sufficienti elementi che inducono a ritenere che si sia formato in capo all'attore un legittimo affidamento alla conclusione della surrogazione, in ragione delle intense e dettagliate trattative
Pag. 5 di 10 intercorse tra le parti, interrotte dall'intermediario, che non ha confermato l'appuntamento per la stipula, senza alcuna valida e legittima giustificazione e, dunque in violazione del principio di buona fede espresso dall'art. 1331 c.c.; sulla scorta delle medesime considerazione dell'ABF, rileva che la banca convenuta avrebbe dovuto rilevare le asserite irregolarità urbanistiche nel corso della propria fase istruttoria (e dunque, ben prima di formulare la propria offerta vincolante) e, peraltro non si comprende come la irregolarità dedotta inerente la variazione catastale di accorpamento delle unità immobiliari, del secondo bene immobile a garanzia, rilevata dal perito della banca fosse oggettivamente ostativa alla conclusione del contratto.
Non è in discussione nel caso in esame la scelta della banca in merito all'erogazione o meno del finanziamento, e neppure la decisione circa il merito creditizio del cliente o della idoneità della garanzia reale, tenuto conto dei principi di “sana e prudente gestione” in capo alla stessa, bensì il contemperamento dei diversi interessi posti dall'ordinamento a tutela della parte che confidato nel legittimo affidamento e, dunque,
il mancato rispetto degli obblighi gravanti sulle parti durante e trattative e la formazione del contratto. In tal senso, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di legittimità “Costituisce, infatti, principio consolidato in materia che la responsabilità
precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall'art. 1337
c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma
di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di
distribuzione dell'onere della prova. Ne consegue che, qualora gli estremi del
comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, grava
non su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di
Pag. 6 di 10 buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare
che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma “de
qua” (Cass. 16735/2011; Cass. 3/10/2019 n. 24738; da ultimo in tema di interruzione di trattative interrotte per contratti d mutuo vedi, ordinanza Cass. civ. Sez. III, Ordinanza
n. 27262/2023 del 25/09/2023).
Ai fini della sussistenza della responsabilità di che trattasi occorre che il comportamento della parte responsabile deve essere stato determinato, se non da malafede, almeno da colpa. In altri termini, la parte responsabile deve aver agito in modo negligente o scorretto. La colpa, come si palesa nel caso che ci occupa, è sufficiente per configurare una pretesa di responsabilità precontrattuale.
Affermata la responsabilità precontrattuale della convenuta occorre ora accertare la fondatezza della domanda in punto di determinazione del danno, quale causa diretta del comportamento dell'altra parte.
Parte attrice ha chiesto dapprima la stessa somma chiesta in sede di ricorso all'ABF,
quantificato nella misura di € 25.000,00, che ha liquidato in via equitativa la somma di
€ 2.000,00, e, poi, in sede di precisazione della domanda nella misura di € 45.000,00.
Tale ultima somma sarebbe stata determinata dal pregiudizio subito dall'attore per aver dovuto assumere l'impegno di pagare per 20 anni una rata mensile pari ad Euro
1.340,00, invece che la rata fissa preventivata da in Euro 1.164,13=. Controparte_1
Di qui il relativo conteggio: Euro 1.340,84 – 1.164,13 = 176,71 differenza mensile;
Euro 176,13 x 12 mesi = 2.120,52 x anni 20 = Euro 42.410,40; cui dovranno
aggiungersi tutti gli esborsi sostenuti dal per lo svolgimento della pratica, ed Pt_1
altresì il danno morale. (cfr. memoria 183 n. 1 c.p.c.).
Pag. 7 di 10 Risulta dagli atti che in data 13/07/2021 il mutuo è stato accordato da con CP_5
TAEG indicato part a 1,705%, a tasso fisso, con una rata costante di circa 1.340,00 (cfr.,
doc 11 fasc. parte attrice).
Nella responsabilità precontrattuale devono essere risarciti sia il danno emergente (spese e perdite dovute alle trattative non andate a buon fine) sia il lucro cessante (perdita del vantaggio che si sarebbe potuto conseguire impiegando il tempo in contrattazioni fruttuose in luogo di quella inutile (cfr art. 1223 c.c.).
Si condivide quanto affermato dalla stessa parte attrice in sede di note conclusive, la quale ha rilevato che è jus receptum l'affermazione secondo cui, in materia di responsabilità precontrattuale, il pregiudizio risarcibile è circoscritto nei limiti dello stretto interesse negativo (contrapposto all'interesse all'adempimento), rappresentato dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione de contratto (danno emergente ) sia (lucro cessante) dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipula di un contratto altrettanto vantaggioso.
Come affermato dalla giurisprudenza, da cui non vi è motivo di discostarsi, in materia di responsabilità precontrattuale, il principio dispositivo e dell'onere della prova, sancito in generale dall'art. 2697, comma 1, c.c., opera con autonoma pienezza;
di tal che, il danno emergente risarcibile è costituito dalle sole spese effettivamente sostenute e comprovate sulla base delle risultanze documentali in atti (metodo analitico-
documentale), non potendo trovare ingresso, neppure a mezzo di verificazione o consulenza tecnica d'ufficio, altre metodologie di calcolo, quale un approccio sintetico-
deduttivo, quand'anche in presenza di un principio di prova introdotto dal danneggiato.
Pag. 8 di 10 (cfr. Cass. civ. Sez. II, Ordinanza n. 30186/2021; ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 9
settembre 2021, 6240, Ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7).
Sulla base della documentazione in atti pertanto, non è possibile valutare analiticamente il danno emergente (spese ingiustamente sostenute), né il lucro cessante.
Ne consegue che in applicazione del criterio equitativo ex art. 1226 c.c. rilevato che emerge chiaramente una rata superiore a quella proposta dalla Convenuta nell'offerta vincolante, sebbene neanche essa analiticamente determinata, e che il TAEG come costo complessivo del credito è superiore (1,705%) a quello precedente (0,96%),
determina in via equitativa il danno nella misura di € 10.000,00 oltre alla somma di €
2.000,00 già riconosciuti da ABF all'Attore.
In conclusione, accoglie la domanda in punto di responsabilità precontrattuale della convenuta e si liquidazione il danno in via equitativa nella misura di € 10.000,00, oltre quanto già riconosciuto all'attore dall'ABF e che risulta corrisposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate direttamente a favore dei difensori dell'attore dichiaratesi antistatari, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda dell'attore nei termini di cui in motivazione.
Dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 10.000,00, al netto di quanto già liquidata da ABF, oltre interessi dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
Dichiara tenuta e condanna la convenuta al rimborso delle spese di lite in favore
Pag. 9 di 10 dell'attore, che liquida direttamente all'avv. Fabio Basili e all'avv. Claudio Basili,
dichiaratesi antistatari, nella misura di € 2.800,00, oltre rimborso CU, diritti, spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Compensa tra le parti interamente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., allegata a verbale.
Roma, 18/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Ragozzo
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
XVII SEZIONE
N. R.G. 65037/2022
VERBALE DI CAUSA
Oggi 18 marzo 2025, innanzi al Giudice Onorario, dott.ssa Paola Ragozzo, sono comparsi:
Per l'attore, l'avvocato Fabio BASILI,
Per parte convenuta, l'avvocato Laura BERTI LAURA.
Sono presenti altresì ai fini della pratica forense, il dott. e il dott. Persona_1 [...]
Per_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi rispettivamente, parte attrice a quelle indicate nella memoria 183, n. 1 c.p.c. e parte convenuta a quelle riportate nella propria memoria 183 c.p.c., primo termine.
I procuratori delle parti illustrano brevemente i fatti rilevanti di causa.
Il giudice si ritira in Camera di consiglio e, all'esito, emana il provvedimento che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ragozzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 65037/2022
promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Fabio Basili, indirizzo digitale, pec: e dall'Avv. Email_1
Claudio Basili, indirizzo digitale, pec: 1 come da Email_2 Email_3
mandato in calce all'atto di citazione, antistatari.
ATTORE
contro
C.F. , con sede legale in Torino, Piazza Controparte_1 P.IVA_1
San Carlo n. 156, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Berti, indirizzo digitale, pec: , in Email_4
Pag. 2 di 10 virtù di procura alle liti su foglio separato sottoscritto digitalmente ex art. 83, comma 3
c.p.c.
CONVENUTA
Oggetto: (responsabilità extracontrattuale) CP_2
Conclusioni:
per parte attrice (memoria 183 n.1 c.p.c.): A) accertare e dichiarare che le trattative
intercorse tra l'Avv. Pt_1
e l' tali da ritenere che si sia formato nell'attore
[...] Controparte_3
un ragionevole affidamento alla conclusione della surrogazione, sono state interrotte
dall'intermediario convenuto senza alcuna giustificazione e pertanto in violazione del
principio di buona fede espresso dall'art. 1337 C.C.; B) Conseguentemente accertare e
dichiarare l'illegittimità del comportamento di per tutti i motivi di Controparte_1
cui in premessa e 4 condannare la stessa convenuta , in persona Controparte_1
del legale rapp.te p.t. al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore Avv. Pt_1
, che vengono quantificati in Euro 45.000,00= ovvero nella maggiore o minore
[...]
somma ritenuta di Giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa;
C) Condannare la
convenuta alle spese del giudizio in favore dei difensori, che si dichiarano antistatari.
Per parte convenuta (memoria 183, n. 1 c.p.c.): Rigettare tutte le domande svolte
dall'attore siccome totalmente infondate in fatto e in diritto e non provate;
in via
meramente subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di riconoscimento di
una responsabilità precontrattuale anche minima della convenuta, ritenere satisfattiva
del danno subito la somma di euro 2000,00 già versata dalla banca in adempimento
della decisione arbitrale e, in ulteriore subordine e sempre salvo gravame, atteso il
Pag. 3 di 10 concorso colposo dello stesso attore ex art. 1227 c.c. escludere ogni risarcimento o
ridurlo congruamente, detraendo in ogni caso detta somma dall'importo degli eventuali
danni che dovessero essere eventualmente riconosciuti in suo favore. In ogni caso con
vittoria di spese del giudizio e compensi professionali, maggiorati del 15% per spese
generali e di iva e cpa.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Richiamati quanto al fatto e allo svolgimento del processo, tutti gli atti ed i verbali di causa, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., si osserva quanto segue.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv.to, signor , evocava in Parte_1
giudizio chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità Controparte_4
precontrattuale ex art. 1337 c.c. della stessa in relazione ad una richiesta di surroga di un mutuo ipotecario, avendo quest'ultima violato i principi di correttezza e buona fede, avendo ingenerato nell'attore un legittimo affidamento e comunicato successivamente il diniego di surroga, quantificando il risarcimento nella misura di € 25.000,00. Parte attrice dava atto che si era rivolata all'ABF, che aveva accolto la domanda e quantificato il danno in via equitativa nella misura di € 2.000,00.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda dell'attore, Controparte_4
contestando la prova del danno, e chiedendo in ogni caso il riconoscimento la detrazione della somma già liquidata dall'ABF.
Su richiesta delle parti venivano assegnati i termini per deposito di memoria istruttorie ex art. 183 comma VI c.p.c.
In sede di memoria 183 primo termine parte attrice e parte convenuta precisavano le conclusioni come riportate in epigrafe. In particolare, parte attrice precisava la determinazione del risarcimento del danno in aumento nella misura di € 45.000,00.
Pag. 4 di 10 A seguito di variazione tabellare la causa veniva assegnata a questo giudice con decreto dell'11 aprile 2024.
La causa veniva istruita con escussione di prova per testi e acquisizione di documenti depositati dalle parti.
Chiusa l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente posta in decisione ex art. 281 sexies all'odierna udienza, con assegnazione alle parti di termine per note sino a dieci (10) giorni prima.
Pacifico e che la domanda proposta in questa sede e la medesima attivata innanzi all'ABF e definita con decisione del Collegio di Roma, nella seduta del 18 marzo 2022, depositata in atti (cfr. doc. 12 fasc. di parte).
Si condivide la natura para giurisdizionale conferita alle decisione dell'Arbitro Bancario
e Finanziario, che di regola si fondano, come nella specie, su principi affermati dalla giurisprudenza della Cassazione.
Devesi rilevare tuttavia che il ricorso all'Arbitro Bancario non preclude il diritto delle parti di avere una tutela giurisdizionale innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
Ciò posto, nel caso in esame, questo giudice in condivisione con quanto espresso dall'ABF, alla luce dei fatti e circostanze emerse e della documentazione in atti, ritiene sussistente la responsabilità precontrattuale della banca convenuta nella condotta assunta per la richiesta di surroga dell'attore di un contratto di mutuo ipotecario del 28 ottobre 2020, per cui la banca convenuta ha formulato un'offerta vincolante con atto del 17/03/2021, con erogazione della somma di € 255.601,90, a tasso fisso, TAEG
0,961% , da restituire in n. 240 rate mensili, la prima di € 1.445,29 e le successive di €
1.164,13, oltre le spese periodiche, per la durata di 20 anni (cfr doc. 2 fasc. di parte).
Dalla documentazione in atti emergono sufficienti elementi che inducono a ritenere che si sia formato in capo all'attore un legittimo affidamento alla conclusione della surrogazione, in ragione delle intense e dettagliate trattative
Pag. 5 di 10 intercorse tra le parti, interrotte dall'intermediario, che non ha confermato l'appuntamento per la stipula, senza alcuna valida e legittima giustificazione e, dunque in violazione del principio di buona fede espresso dall'art. 1331 c.c.; sulla scorta delle medesime considerazione dell'ABF, rileva che la banca convenuta avrebbe dovuto rilevare le asserite irregolarità urbanistiche nel corso della propria fase istruttoria (e dunque, ben prima di formulare la propria offerta vincolante) e, peraltro non si comprende come la irregolarità dedotta inerente la variazione catastale di accorpamento delle unità immobiliari, del secondo bene immobile a garanzia, rilevata dal perito della banca fosse oggettivamente ostativa alla conclusione del contratto.
Non è in discussione nel caso in esame la scelta della banca in merito all'erogazione o meno del finanziamento, e neppure la decisione circa il merito creditizio del cliente o della idoneità della garanzia reale, tenuto conto dei principi di “sana e prudente gestione” in capo alla stessa, bensì il contemperamento dei diversi interessi posti dall'ordinamento a tutela della parte che confidato nel legittimo affidamento e, dunque,
il mancato rispetto degli obblighi gravanti sulle parti durante e trattative e la formazione del contratto. In tal senso, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di legittimità “Costituisce, infatti, principio consolidato in materia che la responsabilità
precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall'art. 1337
c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma
di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di
distribuzione dell'onere della prova. Ne consegue che, qualora gli estremi del
comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, grava
non su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di
Pag. 6 di 10 buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare
che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma “de
qua” (Cass. 16735/2011; Cass. 3/10/2019 n. 24738; da ultimo in tema di interruzione di trattative interrotte per contratti d mutuo vedi, ordinanza Cass. civ. Sez. III, Ordinanza
n. 27262/2023 del 25/09/2023).
Ai fini della sussistenza della responsabilità di che trattasi occorre che il comportamento della parte responsabile deve essere stato determinato, se non da malafede, almeno da colpa. In altri termini, la parte responsabile deve aver agito in modo negligente o scorretto. La colpa, come si palesa nel caso che ci occupa, è sufficiente per configurare una pretesa di responsabilità precontrattuale.
Affermata la responsabilità precontrattuale della convenuta occorre ora accertare la fondatezza della domanda in punto di determinazione del danno, quale causa diretta del comportamento dell'altra parte.
Parte attrice ha chiesto dapprima la stessa somma chiesta in sede di ricorso all'ABF,
quantificato nella misura di € 25.000,00, che ha liquidato in via equitativa la somma di
€ 2.000,00, e, poi, in sede di precisazione della domanda nella misura di € 45.000,00.
Tale ultima somma sarebbe stata determinata dal pregiudizio subito dall'attore per aver dovuto assumere l'impegno di pagare per 20 anni una rata mensile pari ad Euro
1.340,00, invece che la rata fissa preventivata da in Euro 1.164,13=. Controparte_1
Di qui il relativo conteggio: Euro 1.340,84 – 1.164,13 = 176,71 differenza mensile;
Euro 176,13 x 12 mesi = 2.120,52 x anni 20 = Euro 42.410,40; cui dovranno
aggiungersi tutti gli esborsi sostenuti dal per lo svolgimento della pratica, ed Pt_1
altresì il danno morale. (cfr. memoria 183 n. 1 c.p.c.).
Pag. 7 di 10 Risulta dagli atti che in data 13/07/2021 il mutuo è stato accordato da con CP_5
TAEG indicato part a 1,705%, a tasso fisso, con una rata costante di circa 1.340,00 (cfr.,
doc 11 fasc. parte attrice).
Nella responsabilità precontrattuale devono essere risarciti sia il danno emergente (spese e perdite dovute alle trattative non andate a buon fine) sia il lucro cessante (perdita del vantaggio che si sarebbe potuto conseguire impiegando il tempo in contrattazioni fruttuose in luogo di quella inutile (cfr art. 1223 c.c.).
Si condivide quanto affermato dalla stessa parte attrice in sede di note conclusive, la quale ha rilevato che è jus receptum l'affermazione secondo cui, in materia di responsabilità precontrattuale, il pregiudizio risarcibile è circoscritto nei limiti dello stretto interesse negativo (contrapposto all'interesse all'adempimento), rappresentato dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione de contratto (danno emergente ) sia (lucro cessante) dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipula di un contratto altrettanto vantaggioso.
Come affermato dalla giurisprudenza, da cui non vi è motivo di discostarsi, in materia di responsabilità precontrattuale, il principio dispositivo e dell'onere della prova, sancito in generale dall'art. 2697, comma 1, c.c., opera con autonoma pienezza;
di tal che, il danno emergente risarcibile è costituito dalle sole spese effettivamente sostenute e comprovate sulla base delle risultanze documentali in atti (metodo analitico-
documentale), non potendo trovare ingresso, neppure a mezzo di verificazione o consulenza tecnica d'ufficio, altre metodologie di calcolo, quale un approccio sintetico-
deduttivo, quand'anche in presenza di un principio di prova introdotto dal danneggiato.
Pag. 8 di 10 (cfr. Cass. civ. Sez. II, Ordinanza n. 30186/2021; ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 9
settembre 2021, 6240, Ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7).
Sulla base della documentazione in atti pertanto, non è possibile valutare analiticamente il danno emergente (spese ingiustamente sostenute), né il lucro cessante.
Ne consegue che in applicazione del criterio equitativo ex art. 1226 c.c. rilevato che emerge chiaramente una rata superiore a quella proposta dalla Convenuta nell'offerta vincolante, sebbene neanche essa analiticamente determinata, e che il TAEG come costo complessivo del credito è superiore (1,705%) a quello precedente (0,96%),
determina in via equitativa il danno nella misura di € 10.000,00 oltre alla somma di €
2.000,00 già riconosciuti da ABF all'Attore.
In conclusione, accoglie la domanda in punto di responsabilità precontrattuale della convenuta e si liquidazione il danno in via equitativa nella misura di € 10.000,00, oltre quanto già riconosciuto all'attore dall'ABF e che risulta corrisposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate direttamente a favore dei difensori dell'attore dichiaratesi antistatari, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda dell'attore nei termini di cui in motivazione.
Dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 10.000,00, al netto di quanto già liquidata da ABF, oltre interessi dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
Dichiara tenuta e condanna la convenuta al rimborso delle spese di lite in favore
Pag. 9 di 10 dell'attore, che liquida direttamente all'avv. Fabio Basili e all'avv. Claudio Basili,
dichiaratesi antistatari, nella misura di € 2.800,00, oltre rimborso CU, diritti, spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Compensa tra le parti interamente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., allegata a verbale.
Roma, 18/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Ragozzo
Pag. 10 di 10