Ordinanza cautelare 9 gennaio 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 09/06/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00949/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01823/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1823 del 2024, proposto da
TH Denegri, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Germana Gastaldi e Cristina Grua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RG Santacroce, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del Decreto Rettorale n. 3483/2024 prot. n. 285897 del 4 giugno 2024 dell’Università degli Studi di Torino, che avente ad oggetto “ Esame di ammissione al corso di laurea magistrale in PSICOLOGIA CLINICA (Classe LM-51) – Dipartimento di Psicologia - Anno Accademico 2024/2025 ”;
- della delibera del Senato Accademico 3/2023/IV/13 del 19 dicembre 2023 relativa alle “ Procedure per l’iscrizione di studenti con titolo estero a.a. 2024/2025 ”;
- della proposta formulata dal Senato Accademico 4/2024/V/2 del 6 febbraio 2024, concernente il numero degli studenti iscrivibili al primo anno dei corsi di laurea ad accesso programmato locale con graduatoria locale per l’anno accademico 2024/2025;
- del regolamento didattico del corso di laurea magistrale in corso di laurea magistrale in psicologia clinica - Classe LM-51 Psicologia - dell’Università di Torino, nella parte in cui, anche interpretato, limita il diritto allo studio di parte ricorrente e comunque permette l’istituzione dell’accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi e comunque determina l’esclusione di parte ricorrente dal corso di laurea nonostante il punteggio utile per l’immatricolazione ottenuto;
- del Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1883/2013 nella parte in cui anche interpretato limita il diritto allo studio di parte ricorrente e comunque permette l’istituzione dell’accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi;
- del Regolamento didattico del Dipartimento di Psicologia, nella parte in cui anche interpretato limita il diritto allo studio di parte ricorrente e comunque permette l’istituzione dell’accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi;
- del Manifesto degli Studi del corso di laurea in parola, nella parte in cui anche interpretato limita il diritto allo studio di parte ricorrente e comunque permette l’istituzione dell’accesso programmato per il corso di laurea di cui in parola;
- della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’8 febbraio 2024, concernente il numero degli studenti iscrivibili al primo anno dei corsi di laurea ad accesso programmato locale con graduatoria locale per l’anno accademico 2024/2025;
- della deliberazione assunta dal Consiglio del Dipartimento di Psicologia seduta del 17/04/2024, concernente la programmazione per l’accesso al primo anno dei corsi di studio e la modalità di erogazione delle prove per l’anno accademico 2024/2025;
- della delibera assunta dal Senato Accademico del 19 marzo 2024 relativa alle Scadenze amministrative per l’anno accademico 2024/2025;
- della graduatoria finale di merito pubblicata in data 25 settembre 2024 e relativa alla procedura di valutazione comparativa dei titoli prevista ai fini dell’ammissione con selezione locale al corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica per l’a.a. 2024/2025;
- del primo subentro nella graduatoria finale di merito pubblicato in data 1° ottobre 2024;
- del secondo subentro nella graduatoria finale di merito pubblicato in data 4 ottobre 2024;
- del terzo subentro nella graduatoria finale di merito pubblicato in data 14 ottobre 2024;
- del terzo subentro nella graduatoria finale di merito pubblicato in data 14 ottobre 2024;
- del quarto subentro nella graduatoria finale di merito pubblicato in data 17 ottobre 2024;
- del quinto subentro nella graduatoria finale di merito pubblicato in data 22 ottobre 2024;
- del sesto subentro nella graduatoria finale di merito pubblicato in data 30 ottobre 2024;
- del settimo subentro nella graduatoria finale di merito pubblicato in data 5 novembre 2024;
- dell’ottavo subentro nella graduatoria finale di merito pubblicato in data 13 novembre 2024;
- del nono subentro nella graduatoria finale di merito pubblicato in data 19 novembre 2024;
- dell’ulteriore scorrimento della graduatoria (in presenza di disponibilità di posti non coperti e di idonei) intervenuto in data 21 novembre 2024;
- di ogni altro atto presupposto o successivo, prodromico, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati, anche se non conosciuto ed anche nella parte in cui interpretato permette l’istituzione dell’accesso programmato ai corsi di laurea di cui in parola e che verrà immancabilmente travolto dalla caducazione di atti precedenti e connessi e di tutti gli atti depositati.
NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO
del diritto di parte ricorrente a veder riconoscere come libero ed a numero aperto l’accesso al corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica – Classe DM 51, presso l’Ateneo di Torino, relativamente all’a.a. 2024/2024.
PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2 C.P.A.
delle amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché all’apertura del corso di laurea in Psicologia Clinica indebitamente sottoposto al numero chiuso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Consiglio del Dipartimento di Psicologia, nella seduta del 8 novembre 2023, ha deliberato la programmazione locale per l’anno accademico 2024/2025 per l’accesso ai Corsi di Studio in Psicologia Clinica (LM/51), ai sensi dell’art. 2 della legge n. 264 del 2 agosto 1999 “ Norme in materia di accesso ai corsi universitari ”, stabilendo un numero di posti per il primo anno pari a n. 270 studenti comunitari e n. 7 studenti non comunitari non residenti in Italia.
La delibera ha specificato che il numero massimo di studenti iscrivibili al primo anno è stato determinato in base all’ “ obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto presso strutture diverse dall’Ateneo ”.
Il Senato Accademico, con delibera del 6 febbraio 2024, e il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 8 febbraio 2024, acquisito il parere favorevole del Nucleo di Valutazione, sulla base della succitata delibera del Consiglio di Dipartimento, hanno approvato il numero degli studenti iscrivibili al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica per l’anno accademico 2024/2025 (n. 277).
Il Consiglio del Dipartimento di Psicologia, nella seduta del 17 aprile 2024, ha definito i contenuti del bando di ammissione al corso di laurea in questione.
Con D.R. n. 3483 del 4 giugno 2024 l’Università ha quindi indetto per l’anno accademico 2024/2025 l’esame di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica.
La ricorrente in data 22 agosto 2024 ha presentato domanda per l’ammissione al corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica presso l’Ateneo.
In seguito alla pubblicazione della graduatoria in data 25 settembre 2024 la ricorrente si è collocata nella posizione n. 630 a fronte di 923 domande complete.
Alla data del 19 novembre 2024, al termine dell’ultimo scorrimento di graduatoria (nona riassegnazione), residuavano due posti per i quali si è provveduto ad una ulteriore manifestazione di interesse all’iscrizione, al cui esito, in data 2 dicembre 2024, risultavano immatricolati tutti i 277 studenti attesi.
La ricorrente ha censurato il Decreto Rettorale n. 3483/2024 del 4 giugno 2024 e gli ulteriori atti e provvedimenti ritenuti lesivi, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati:
I. Violazione e falsa applicazione della legge 2.08.1999 n. 264 e del D.M. 31.10.2007 n. 544 art. 7 comma 2. Eccesso di potere per deviante considerazione dei presupposti di fatto e normativi anche alla luce della nota del MUR del 16.3.2007. Sviamento dalla causa tipica. Eccesso di potere per travisamento e difetto di istruttoria. Contraddittorietà. Violazione per difetto di previsione nel regolamento didattico. Lesione del legittimo affidamento degli istanti. Violazione del principio di proporzionalità. Difetto di istruttoria. Carenza di motivazione; in particolare, la ricorrente deduce che la legge n. 264/1999 si riferisce “ all’accesso ” ed è strutturata per il primo anno del corso di laurea, mentre nel caso in esame viene in rilievo l’accesso a un corso di laurea magistrale;
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 e dell’art. 4 della legge 2.08.1999 n. 264. Violazione del principio della selezione dei migliori. Eccesso di potere per deviante considerazione dei presupposti di fatto e normativi anche alla luce della nota del MUR del 16.3.2007. Violazione degli artt. 3, 34 e 97 della Cost.; segnatamente, la ricorrente lamenta l’assenza dei requisiti di cui all’art. 2 lett. a) e b) della L. n. 264/1999 in ragione del fatto che non sarebbe previsto l’obbligo di tirocinio;
III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della l. n. 264/1999. Violazione degli artt. 2, 3 e 33 Cost. Contraddittorietà degli atti normativi della stessa pubblica amministrazione. Violazione di normativa emanato dallo stesso Ateneo. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione del principio di uguaglianza, declinato secondo il canone della ragionevolezza, di cui all’art. 3, comma 1, della Costituzione. Violazione del principio del merito; in sintesi, la ricorrente deduce che la Legge n. 264/99 all’art. 4 si riferisce all’espletamento di “ prove” che nel caso di specie non sono state espletate, atteso che la selezione si è svolta in base alla media ponderata degli esami svolti e alla maggiore celerità nel conseguimento della laurea triennale;
IV. Violazione degli artt. 34 e 97 della Costituzione, dell’art. 46 D.P.R. n. 394/99, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e della legge 2 agosto 1999 n. 264. Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà tra provvedimenti; in particolare, la ricorrente deduce che il bando non chiarisce se i posti degli extracomunitari e quelli successivamente rimasti liberi a seguito di rinunce siano direttamente assegnabili a parte ricorrente o in via subordinata messi a scorrimento.
La ricorrente ha formulato altresì istanza ex art. 116 c.p.a. e istanza ex art. 52, comma 2, c.p.a. per chiedere di essere autorizzata ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati, mediante pubblici proclami con modalità telematiche.
L’Università degli Studi di Torino si è costituita in giudizio per resistere al ricorso; con la successiva memoria depositata in data 29 dicembre 2024 ha affermato, tra l’altro, di aver dato seguito all’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 22 novembre 2024 (cfr. pag. 5).
Con l’ordinanza n. 7 del 9 gennaio 2025, il Collegio ha ritenuto che il terzo motivo di ricorso presentasse “ elementi di fondatezza, atteso che dal tenore letterale dell’art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 si evince che l’accesso ai corsi per i quali è prevista la programmazione presuppone il “previo superamento di apposite prove”, da intendersi quali esami di verifica della preparazione del candidato, in alcun modo surrogabili attraverso il ricorso ad altre tipologie di selezione quale la valutazione del curriculum studiorum (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 19 luglio 2024, n. 14784), fondata sulla media ponderata dei voti ottenuti in alcuni esami di profitto ”, sicché ha accolto l’istanza cautelare, ammettendo con riserva la ricorrente al corso di laurea in questione, e ha autorizzato la notifica del ricorso ai controinteressati per pubblici proclami, nelle forme indicate in motivazione.
Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le proprie difese.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Va preliminarmente rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti, è cessata la materia del contendere quanto all’istanza di accesso presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.
In merito alla controversia di cui trattasi si deve aderire alla tesi sostenuta dalla ricorrente con memoria di replica depositata in data 13 maggio 2025 circa l’avvenuto consolidamento della posizione di vantaggio conseguita dalla stessa per effetto della tutela cautelare concessa, con discendente improcedibilità dell’atto introduttivo del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Collegio osserva infatti che in adempimento a quanto previsto dall’ordinanza cautelare n. 7/2025 di questo Tribunale, la ricorrente è stata ammessa con riserva all’interno del corso di laurea in psicologia clinica. Come da documentazione depositata in data 18 aprile 2025, la ricorrente ha superato, oltre ad alcuni esoneri, vari esami (Psicologia dello sviluppo tipico e atipico; Psicopatologia generale e dello sviluppo; Psicologia di comunità; First Certificate English ), ha in programma di concludere i rimanenti entro la fine dell’anno accademico e ha acquisito 10 cfu di tirocinio pratico. Queste circostanze rendono evidente l’interesse legittimo della ricorrente alla prosecuzione degli studi e alla definitiva stabilizzazione della propria posizione accademica.
In base a un consolidato orientamento giurisprudenziale, “ Il documentato superamento degli esami universitari, comprova la realizzazione della esigenza formativa cui era preordinata l’iniziativa giudiziale intrapresa e, quindi, il soddisfacimento dell’interesse sostanziale azionato in giudizio, i cui effetti non potrebbero essere posti nel nulla, sul piano ontologico, neppure nel caso di reiezione delle domande azionate. Oltre a ciò, il permanere degli effetti giuridici del percorso accademico utilmente intrapreso dall’odierno appellante si pone in linea con il principio della conservazione degli atti giuridici (nella specie, gli attestati e le certificazioni di superamento degli esami universitari sostenuti) e appare conforme all’interesse pubblico finalizzato al soddisfacimento del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo, cui pure fa riferimento l’art. 3, comma 1, lett. a), della legge 2 agosto 1999 n. 264, unitamente al criterio dell’offerta potenziale del sistema universitario, ai fini della determinazione del contingente nazionale annuale per l’accesso ai predetti corsi universitari. Infine, ad ulteriore supporto delle conclusioni cui è pervenuto il Collegio milita l’ulteriore considerazione, secondo la quale deve ritenersi meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico l’interesse a che gli esami non si svolgano inutilmente e che la lentezza dei processi non ne renda incerto l’esito, frustrando le legittime aspettative del privato, che abbia superato le prove di esame (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 9 aprile 2009 n. 108) ” (Cons. Stato, Sez. VII, 8 luglio 2022, n. 5728; cfr. altresì, Cons. Stato, Sez. I, 25 marzo 2025, parere n. 252; Cons. Stato, Sez. VII, 24 giugno 2022, n. 5207; Cons. Stato, Sez. VII, 14 aprile 2022, n. 2856).
Per le ragioni suesposte, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse in conseguenza dell’avvenuto consolidamento della pretesa vantata dalla parte ricorrente.
Le spese di lite devono seguire la soccombenza virtuale, atteso che il terzo motivo di ricorso presenta elementi di fondatezza, nei termini già evidenziati con l’ordinanza cautelare n. 7 del 9 gennaio 2025; esse sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari, ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna l’Università degli Studi di Torino al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.000 (duemila/00), oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori attorei, dichiaratisi antistatari, ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO