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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott. ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott. ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4260 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2023, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio
[...]
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
PONTE ELVIRA presso la quale elettivamente domicilia
E
, rappresentata e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Controparte_1
TALARICO RITA, presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro, il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/10/2023 e , Parte_1 Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio il 22/07/1996 e riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro in data 12.05.2022, era intervenuta separazione in forza di Omologa resa nel procedimento RG 3193/2021, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
1 La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“- La casa coniugale sita in Catanzaro alla Via Genova n. 12, resterà assegnata al IG. Parte_1
che attualmente la abita con il figlio , che sarà libero di gestire i rapporti con la
[...] Per_1
madre in maniera autonoma;
- La IG.ra si obbliga a contribuire al mantenimento del figlio versandogli Controparte_1 Per_1 mensilmente la somma di € 100,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat nonché alle spese straordinarie che si renderanno necessarie, nella misura del 50% confermando quanto già disposto in sede di separazione;
- I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico- patrimoniale.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a CATANZARO il
22/07/1996 (atto n.3, parte 1, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 1996);
• prende atto delle condizioni pattuite dai coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CATANZARO per la trascrizione, le annotazioni e le
2 ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• Spese compensate
Così deciso in Catanzaro, in camera di consiglio il 13/11/2024.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
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