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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 16/12/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2357 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2357 /2023 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Bollate (MI), via La Cava n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. TOMASELLO ANTONELLA
(c.f. ) ed elettivamente domiciliato come da atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE contro
(c.f. ), nata in [...] il Controparte_1 C.F._3
02/10/1970;
RESISTENTE - contumace -
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: scioglimento del matrimonio tra coniugi.
pag. 1 di 4 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra coniugi alle condizioni previste come da ricorso introduttivo, a cui la parte si è riportata anche all'udienza del 10.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 29/12/2023 e regolarmente notificato, ha dedotto Parte_1 di aver contratto matrimonio civile in Bollate (MI) in data 3.2.2001 con e Controparte_1 che dall'unione non sono nati figli. I coniugi sono in regime di comunione dei beni (non risultando sull'estratto dell'atto di matrimonio indicazioni in senso contrario).
Ha altresì aggiunto di vivere da anni separato di fatto dalla moglie e che entrambi sono entrambi autosufficienti. Ha pertanto chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi senza alcuna condizione nonché lo scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c. alle medesime condizioni.
Con sentenza non definitiva n. 874/2024, di data 29.10.2024, è stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi (alle condizioni di cui al ricorso).
La causa è poi stata rimessa in istruttoria per la successiva domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c.
All'udienza del 10.12.2025, parte ricorrente ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento. Anche in tale occasione, la convenuta è comparsa personalmente, senza tuttavia l'assistenza di un legale (la parte ha anche confermato in udienza di non voler nominare un legale). In ogni caso, all'udienza entrambe le parti
(la convenuta sentita personalmente, anche se non costituita) hanno confermato la volontà di procedere allo scioglimento del matrimonio, senza ulteriori condizioni.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha fatto precisare al ricorrente le conclusioni e ordinato la discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c. 4, c.p.c. senza adottare provvedimenti provvisori;
ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
pag. 2 di 4 Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita. Risulta inoltre passata in giudicato (in data 30.4.2025) la sentenza di separazione personale.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Null'altro da disporre, vista l'assenza di prole da tutelare e di richieste in punto economico.
Ogni altra questione assorbita o disattesa.
Spese di lite irripetibili, stante il comportamento di parte resistente (sempre comparsa in udienza e non oppostasi alle domande di controparte) e in assenza di prova sulla previa richiesta a controparte, da parte del ricorrente a mezzo di apposita raccomandata, di procedere alla separazione e al pag. 3 di 4 contestuale scioglimento del matrimonio in via consensuale oppure dinanzi all'Ufficiale di stato civile.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, nel contraddittorio delle parti ,visti gli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge n. 898/1970, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1 [...]
, unitisi in matrimonio in Bollate (MI) in data 3.2.2001 e trascritto nei Controparte_1
Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bollate (MI) dell'anno 2001, al n. 5 parte I.
Spese di lite irripetibili.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.12.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2357 /2023 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Bollate (MI), via La Cava n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. TOMASELLO ANTONELLA
(c.f. ) ed elettivamente domiciliato come da atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE contro
(c.f. ), nata in [...] il Controparte_1 C.F._3
02/10/1970;
RESISTENTE - contumace -
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: scioglimento del matrimonio tra coniugi.
pag. 1 di 4 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra coniugi alle condizioni previste come da ricorso introduttivo, a cui la parte si è riportata anche all'udienza del 10.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 29/12/2023 e regolarmente notificato, ha dedotto Parte_1 di aver contratto matrimonio civile in Bollate (MI) in data 3.2.2001 con e Controparte_1 che dall'unione non sono nati figli. I coniugi sono in regime di comunione dei beni (non risultando sull'estratto dell'atto di matrimonio indicazioni in senso contrario).
Ha altresì aggiunto di vivere da anni separato di fatto dalla moglie e che entrambi sono entrambi autosufficienti. Ha pertanto chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi senza alcuna condizione nonché lo scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c. alle medesime condizioni.
Con sentenza non definitiva n. 874/2024, di data 29.10.2024, è stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi (alle condizioni di cui al ricorso).
La causa è poi stata rimessa in istruttoria per la successiva domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c.
All'udienza del 10.12.2025, parte ricorrente ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento. Anche in tale occasione, la convenuta è comparsa personalmente, senza tuttavia l'assistenza di un legale (la parte ha anche confermato in udienza di non voler nominare un legale). In ogni caso, all'udienza entrambe le parti
(la convenuta sentita personalmente, anche se non costituita) hanno confermato la volontà di procedere allo scioglimento del matrimonio, senza ulteriori condizioni.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha fatto precisare al ricorrente le conclusioni e ordinato la discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c. 4, c.p.c. senza adottare provvedimenti provvisori;
ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
pag. 2 di 4 Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita. Risulta inoltre passata in giudicato (in data 30.4.2025) la sentenza di separazione personale.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Null'altro da disporre, vista l'assenza di prole da tutelare e di richieste in punto economico.
Ogni altra questione assorbita o disattesa.
Spese di lite irripetibili, stante il comportamento di parte resistente (sempre comparsa in udienza e non oppostasi alle domande di controparte) e in assenza di prova sulla previa richiesta a controparte, da parte del ricorrente a mezzo di apposita raccomandata, di procedere alla separazione e al pag. 3 di 4 contestuale scioglimento del matrimonio in via consensuale oppure dinanzi all'Ufficiale di stato civile.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, nel contraddittorio delle parti ,visti gli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge n. 898/1970, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1 [...]
, unitisi in matrimonio in Bollate (MI) in data 3.2.2001 e trascritto nei Controparte_1
Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bollate (MI) dell'anno 2001, al n. 5 parte I.
Spese di lite irripetibili.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.12.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 4 di 4