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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 23/04/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2754/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 07/03/2025 da e Parte_1 Pt_2
, entrambi con il proc. e dom. avv. COSATTO LAURA, per mandato a
[...]
margine del ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
separazione
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; consensuale
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 22/05/2010, in
FAGAGNA (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, Parte 2, Serie A, dell'anno 2010;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 10/09/2014) e (il Per_1 Per_2
24/10/2017), entrambi minorenni;
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] Parte_1
DEL FRIULI (UD) il 22/07/1985, e , nato a [...] il Parte_2
22/08/1979, uniti in matrimonio in data 22/05/2010 in FAGAGNA (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria dimora ove lo ritenga più opportuno.
2) Dà atto che i coniugi hanno prestato sin dalla sottoscrizione del ricorso reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo di qualsiasi documento idoneo all'espatrio, sia per sé stessi che per i figli minorenni.
3) Assegna la casa coniugale, costituita dall'unità immobiliare, dalle sue pertinenze e parti accessorie, sita in San Vito di Fagagna (UD) Via Del Longobardi n. 22, in comproprietà tra le parti, alla sig.ra per ivi continuare a Parte_1
vivere unitamente ai figli;
prende atto che a fronte di un tanto il sig. Pt_2
si è impegnato a rilasciare la suddetta realità, effettuando il cambio di
[...]
residenza, prelevando tutti i propri beni ed effetti personali, nonché consegnando le relative chiavi d'accesso e i telecomandi alla sig.ra entro e non oltre il Pt_1
termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del ricorso.
4) Dispone che i figli minori e verranno affidati in modo Per_1 Per_2
condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza materna, ovvero, presso la casa familiare sopra citata.
5) Prende atto che le parti espressamente hanno pattuito e convenuto di provvedere all'estinzione anticipata del mutuo accesso in occasione dell'acquisto della casa familiare, suddividendo pro quota in ragione del 50% le somme mancanti;
a tal fine i sig.ri si sono impegnati a dar corso a tutte le formalità del Parte_3
2 caso onde addivenire all'estinzione del mutuo in parola entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla sottoscrizione del ricorso.
6) Prende atto che, parimenti, i sig.ri hanno convenuto che tutte le Parte_3
spese e gli esborsi che si renderanno necessari per gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione afferenti la casa familiare saranno equamente suddivisi tra gli stessi, impegnandosi a tal fine a rimborsare la parte che li ha anticipati entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla richiesta.
7) Prende atto che i genitori, autorizzati all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, provvederanno di comune accordo sulla salute, sull'educazione, sullo stile di vita e sull'istruzione dei figli, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse degli stessi, dandosi tempestiva e reciproca informazione dei fatti più rilevanti relativi alla salute e all'educazione dei minori. I genitori si impegnano a determinare di comune accordo le linee guida dell'educazione di e tenendo conto delle loro capacità, delle loro inclinazioni Per_1 Per_2
naturali e delle loro aspirazioni e desideri, collaborando per garantire ai minori di fruire nel modo migliore possibile dell'apporto di entrambi i genitori. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui i figli si troveranno al momento in cui la decisione deve essere intrapresa.
Entrambi i genitori prestano sin da ora il loro consenso acchè i minori abbiano a ricorrere ad un supporto psicologico presso un professionista a tal fine abilitato.
8) In ragione degli impegni di lavoro delle parti e delle specifiche esigenze, scolastiche e non, dei minori, in particolare del figlio maggiore , affetto Per_1 da spettro dell'autismo e, quindi necessitante di preservare un regime di stabilità
e regolarità della propria quotidianità, senza essere sottoposto a trasferimenti e cambiamenti continui, dispone che i minori abbiano a stare con il padre nei fine settimana dal venerdì sera, al termine degli impegni scolastici/extrascolastici degli stessi, con prelievo a cura del sig. , ed accompagnamento sempre a Pt_2 carico del suddetto presso l'abitazione materna la domenica sera entro le ore
21.00, un tanto fatta salva ogni diversa intesa tra le parti. Prende atto che, tenuto conto delle peculiarità e difficoltà che caratterizzano il primogenito , il Per_1
3 sig. si è reso disponibile e si è impegnato sin dalla sottoscrizione Parte_2
del ricorso, laddove richiesto dalla madre, a coadiuvare e sostenere costei nella gestione del suddetto minore, prelevandolo e tenendolo con sé, per alcune ore, anche nei fine settimana di spettanza della sig.ra . Resta ferma, del pari, la Pt_1
facoltà per il padre, previo accordo ed avviso alla madre, di prelevare i minori al termine delle lezioni scolastiche ed accompagnarli alle eventuali attività sportive praticate ovvero presso la residenza dei nonni materni.
9) Dispone che il calendario di cui sopra abbia ad essere rispettato anche nel periodo estivo, fatti salvi eventuali diversi accordi in ragione degli impegni di lavoro della madre nel periodo di agosto in cui i minori non avranno a frequentare il centro estivo e ferma la possibilità per ciascuno di trascorrere anche 15 giorni consecutivi con i minori in periodi da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno. Dispone che le vacanze natalizie e pasquali saranno divise a metà tra ciascun genitore, con alternanza di anno in anno delle singole giornate in modo tale che la Vigilia di Natale i minori avranno a stare con il padre ed il giorno di Natale con la madre e così in via alternanza di anno in anno anche per le giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, un tanto salvo diversi accordi alla luce dei desideri dei figli e delle esigenze dei genitori.
10) Dispone che il sig. provvederà alla corresponsione in favore della Parte_2
sig.ra a titolo di contributo al mantenimento di e Parte_1 Per_1
di un assegno mensile pari ad euro 400,00 (quattrocento/00) per Per_2
ciascun figlio e, quindi, pari ad euro 800,00 (ottocento/00) complessivi da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, somma che dovrà essere rivalutata, annualmente, in base agli indici ISTAT rilevati dalla C.C.I.A.A. di
Udine.
11) Le spese straordinarie necessarie per i minori, individuate secondo i criteri e le modalità stabilite dall'osservatorio nazionale del diritto di famiglia, allegato al ricorso, nelle quali dovranno ricomprendersi anche gli esborsi connessi alla mensa scolastica dei minori, alla baby sitter, all'educatore per , alle Per_1
spese sanitarie/dentistiche ed al cambio stagionale del vestiario, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con obbligo a provvedere, previa esibizione dei pezze giustificative, al versamento della quota
4 parte dovuta in favore del genitore che le ha anticipate per l'intero entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento delle citate pezze giustificative.
12) Dà atto che le parti convengono di beneficiare delle detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie in ragione della quota da ciascuno corrisposta e che la sig.ra abbia a percepire in via unica ed esclusiva l'assegno unico Pt_1
universale per i minori.
13) Prende atto che le parti convengono che la vettura Toyota Qashqai attualmente in uso al sig. ed acquistata in costanza di matrimonio e caduta in Pt_2
comunione dei beni tra i coniugi rimanga in proprietà esclusiva del prefato sig.
e che la vettura Ford Fiesta attualmente in uso alla sig.ra ed Pt_2 Pt_1
acquistata in costanza di matrimonio e caduta in comunione dei beni tra i coniugi, rimanga in proprietà esclusiva della predetta.
14) Prende atto che, parimenti, le parti convengono che le somme accreditate sul conto corrente cointestato n. 00023027890, acceso presso la Controparte_1
ove viene addebitata mensilmente la rata del mutuo, siano trasferite dalla sig.ra su un conto corrente alla stessa intestato;
del pari convengono che le Pt_1
somme depositate sul conto corrente cointestato n. 001 1246514-9 C, acceso presso Mediolanum Banca, siano trasferite dal sig. su conto corrente allo Pt_2
stesso intestato.
15) Prende atto che i coniugi dichiarano di nulla avere a pretendere l'un l'altro a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti per avere ciascuno una propria attività lavorativa dalla quale trarre sostentamento.
16) Prende atto che le parti, con il rispetto delle condizioni indicate nel ricorso, dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico e, quindi, di non aver null'altro a pretendere vicendevolmente per qualsiasi titolo e ragione.
17) Nulla sulle spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FAGAGNA (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 3, parte 2, serie A, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2010.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 17/04/2025
5 Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
6
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2754/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 07/03/2025 da e Parte_1 Pt_2
, entrambi con il proc. e dom. avv. COSATTO LAURA, per mandato a
[...]
margine del ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
separazione
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; consensuale
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 22/05/2010, in
FAGAGNA (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, Parte 2, Serie A, dell'anno 2010;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 10/09/2014) e (il Per_1 Per_2
24/10/2017), entrambi minorenni;
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] Parte_1
DEL FRIULI (UD) il 22/07/1985, e , nato a [...] il Parte_2
22/08/1979, uniti in matrimonio in data 22/05/2010 in FAGAGNA (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria dimora ove lo ritenga più opportuno.
2) Dà atto che i coniugi hanno prestato sin dalla sottoscrizione del ricorso reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo di qualsiasi documento idoneo all'espatrio, sia per sé stessi che per i figli minorenni.
3) Assegna la casa coniugale, costituita dall'unità immobiliare, dalle sue pertinenze e parti accessorie, sita in San Vito di Fagagna (UD) Via Del Longobardi n. 22, in comproprietà tra le parti, alla sig.ra per ivi continuare a Parte_1
vivere unitamente ai figli;
prende atto che a fronte di un tanto il sig. Pt_2
si è impegnato a rilasciare la suddetta realità, effettuando il cambio di
[...]
residenza, prelevando tutti i propri beni ed effetti personali, nonché consegnando le relative chiavi d'accesso e i telecomandi alla sig.ra entro e non oltre il Pt_1
termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del ricorso.
4) Dispone che i figli minori e verranno affidati in modo Per_1 Per_2
condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza materna, ovvero, presso la casa familiare sopra citata.
5) Prende atto che le parti espressamente hanno pattuito e convenuto di provvedere all'estinzione anticipata del mutuo accesso in occasione dell'acquisto della casa familiare, suddividendo pro quota in ragione del 50% le somme mancanti;
a tal fine i sig.ri si sono impegnati a dar corso a tutte le formalità del Parte_3
2 caso onde addivenire all'estinzione del mutuo in parola entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla sottoscrizione del ricorso.
6) Prende atto che, parimenti, i sig.ri hanno convenuto che tutte le Parte_3
spese e gli esborsi che si renderanno necessari per gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione afferenti la casa familiare saranno equamente suddivisi tra gli stessi, impegnandosi a tal fine a rimborsare la parte che li ha anticipati entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla richiesta.
7) Prende atto che i genitori, autorizzati all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, provvederanno di comune accordo sulla salute, sull'educazione, sullo stile di vita e sull'istruzione dei figli, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse degli stessi, dandosi tempestiva e reciproca informazione dei fatti più rilevanti relativi alla salute e all'educazione dei minori. I genitori si impegnano a determinare di comune accordo le linee guida dell'educazione di e tenendo conto delle loro capacità, delle loro inclinazioni Per_1 Per_2
naturali e delle loro aspirazioni e desideri, collaborando per garantire ai minori di fruire nel modo migliore possibile dell'apporto di entrambi i genitori. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui i figli si troveranno al momento in cui la decisione deve essere intrapresa.
Entrambi i genitori prestano sin da ora il loro consenso acchè i minori abbiano a ricorrere ad un supporto psicologico presso un professionista a tal fine abilitato.
8) In ragione degli impegni di lavoro delle parti e delle specifiche esigenze, scolastiche e non, dei minori, in particolare del figlio maggiore , affetto Per_1 da spettro dell'autismo e, quindi necessitante di preservare un regime di stabilità
e regolarità della propria quotidianità, senza essere sottoposto a trasferimenti e cambiamenti continui, dispone che i minori abbiano a stare con il padre nei fine settimana dal venerdì sera, al termine degli impegni scolastici/extrascolastici degli stessi, con prelievo a cura del sig. , ed accompagnamento sempre a Pt_2 carico del suddetto presso l'abitazione materna la domenica sera entro le ore
21.00, un tanto fatta salva ogni diversa intesa tra le parti. Prende atto che, tenuto conto delle peculiarità e difficoltà che caratterizzano il primogenito , il Per_1
3 sig. si è reso disponibile e si è impegnato sin dalla sottoscrizione Parte_2
del ricorso, laddove richiesto dalla madre, a coadiuvare e sostenere costei nella gestione del suddetto minore, prelevandolo e tenendolo con sé, per alcune ore, anche nei fine settimana di spettanza della sig.ra . Resta ferma, del pari, la Pt_1
facoltà per il padre, previo accordo ed avviso alla madre, di prelevare i minori al termine delle lezioni scolastiche ed accompagnarli alle eventuali attività sportive praticate ovvero presso la residenza dei nonni materni.
9) Dispone che il calendario di cui sopra abbia ad essere rispettato anche nel periodo estivo, fatti salvi eventuali diversi accordi in ragione degli impegni di lavoro della madre nel periodo di agosto in cui i minori non avranno a frequentare il centro estivo e ferma la possibilità per ciascuno di trascorrere anche 15 giorni consecutivi con i minori in periodi da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno. Dispone che le vacanze natalizie e pasquali saranno divise a metà tra ciascun genitore, con alternanza di anno in anno delle singole giornate in modo tale che la Vigilia di Natale i minori avranno a stare con il padre ed il giorno di Natale con la madre e così in via alternanza di anno in anno anche per le giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, un tanto salvo diversi accordi alla luce dei desideri dei figli e delle esigenze dei genitori.
10) Dispone che il sig. provvederà alla corresponsione in favore della Parte_2
sig.ra a titolo di contributo al mantenimento di e Parte_1 Per_1
di un assegno mensile pari ad euro 400,00 (quattrocento/00) per Per_2
ciascun figlio e, quindi, pari ad euro 800,00 (ottocento/00) complessivi da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, somma che dovrà essere rivalutata, annualmente, in base agli indici ISTAT rilevati dalla C.C.I.A.A. di
Udine.
11) Le spese straordinarie necessarie per i minori, individuate secondo i criteri e le modalità stabilite dall'osservatorio nazionale del diritto di famiglia, allegato al ricorso, nelle quali dovranno ricomprendersi anche gli esborsi connessi alla mensa scolastica dei minori, alla baby sitter, all'educatore per , alle Per_1
spese sanitarie/dentistiche ed al cambio stagionale del vestiario, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con obbligo a provvedere, previa esibizione dei pezze giustificative, al versamento della quota
4 parte dovuta in favore del genitore che le ha anticipate per l'intero entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento delle citate pezze giustificative.
12) Dà atto che le parti convengono di beneficiare delle detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie in ragione della quota da ciascuno corrisposta e che la sig.ra abbia a percepire in via unica ed esclusiva l'assegno unico Pt_1
universale per i minori.
13) Prende atto che le parti convengono che la vettura Toyota Qashqai attualmente in uso al sig. ed acquistata in costanza di matrimonio e caduta in Pt_2
comunione dei beni tra i coniugi rimanga in proprietà esclusiva del prefato sig.
e che la vettura Ford Fiesta attualmente in uso alla sig.ra ed Pt_2 Pt_1
acquistata in costanza di matrimonio e caduta in comunione dei beni tra i coniugi, rimanga in proprietà esclusiva della predetta.
14) Prende atto che, parimenti, le parti convengono che le somme accreditate sul conto corrente cointestato n. 00023027890, acceso presso la Controparte_1
ove viene addebitata mensilmente la rata del mutuo, siano trasferite dalla sig.ra su un conto corrente alla stessa intestato;
del pari convengono che le Pt_1
somme depositate sul conto corrente cointestato n. 001 1246514-9 C, acceso presso Mediolanum Banca, siano trasferite dal sig. su conto corrente allo Pt_2
stesso intestato.
15) Prende atto che i coniugi dichiarano di nulla avere a pretendere l'un l'altro a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti per avere ciascuno una propria attività lavorativa dalla quale trarre sostentamento.
16) Prende atto che le parti, con il rispetto delle condizioni indicate nel ricorso, dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico e, quindi, di non aver null'altro a pretendere vicendevolmente per qualsiasi titolo e ragione.
17) Nulla sulle spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FAGAGNA (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 3, parte 2, serie A, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2010.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 17/04/2025
5 Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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