Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/05/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 729/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nata ad [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Palermo, Via Emerico Amari 140, presso lo studio dell'Avv. DI GREGORIO AGLAIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Giuseppe Velasquez 38, presso lo studio dell'Avv. BADALAMENTI MARCELLA che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio celebrato a Palermo, il 1/6/2022 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 12/2/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso depositato e sottoscritto il 12/2/2025, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. STATUS DEI CONIUGI
La signora e il signor vivranno Parte_1 Controparte_1 separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. CASA CONIUGALE
La casa coniugale, sita a Palermo nella Via Gentile Giuseppe n. 2, è di proprietà della signora e rimane nella disponibilità esclusiva della Pt_1 stessa con gli arredi e gli accessori ivi esistenti.
Il signor che ha già lasciato il domicilio coniugale, autorizza la CP_1 signora alla sostituzione delle chiavi di accesso all'abitazione Pt_1 coniugale e rinuncia ad avanzare pretese economiche o comunque di qualsiasi altra natura per opere di manutenzione e/o per migliorie e/o addizioni e quant'altro relativo alla predetta abitazione.
3. RINUNCIA RECIPROCA AL MANTENIMENTO
Dichiarano i coniugi di essere economicamente indipendenti con conseguente reciproca rinuncia a richiedere un contributo per il proprio mantenimento.
4. ANIMALE DOMESTICO
Dichiarano i coniugi che il loro cane (di nome ), dotato di microchip Per_1 intestato alla signora è stato affidato alle cure del signor Pt_1 CP_1
All'uopo, si impegnano i coniugi ad avviare la pratica di sostituzione dell'intestazione del microchip e quindi del passaggio di proprietà presso i competenti uffici non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso con eguale riparto dei costi.
5. ATTRIBUZIONE E PASSAGGIO DI PROPRIETA' DELLA MOTOCICLETTA
Allo scopo di definire transattivamente i rapporti in essere e comporre
2 definitivamente la crisi coniugale convengono i coniugi che la motocicletta
MOTRON targata FA24753 intestata alla signora ma rimasta nella Pt_1 disponibilità del signor viene a quest'ultimo attribuita in piena ed CP_1 esclusiva proprietà nello stato in cui si trova.
Le Parti si obbligano a procedere al relativo passaggio di proprietà, e quindi all'aggiornamento della relativa carta di circolazione, entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di omologazione del presente accordo di separazione e chiedono che, agli effetti fiscali, il superiore passaggio di proprietà venga dichiarato esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 ed in conformità alla circolare del Ministero dei Trasporti n. 16965/2018.
Eventuali oneri finanziari che dovessero rendersi necessari per il perfezionamento della pratica rimangono ad esclusivo carico del signor CP_1
e così pure eventuali sanzioni per violazione del codice della strada (anche se elevate in data pregressa al presente accordo) e/o per il mancato pagamento della tassa di circolazione del mezzo e/o ogni altro onere finanziario.
Dichiara la signora di aver provveduto in data 06/02/2025 al Pt_1 pagamento della tassa di circolazione del mezzo per l'anno 2025.
6. CONTI CORRENTI
Dichiarano i coniugi di non aver reciprocamente nulla a pretendere sui saldi dei propri conti correnti bancari, le cui giacenze restano per ciò stesso di proprietà esclusiva di ciascuno di loro.
7. INESISTENZA DI PROCEDIMENTI IN CORSO
Dichiarano i coniugi che tra gli stessi non esistono altri procedimenti in corso aventi a oggetto, in tutto in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.
8. SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese del giudizio rimangono compensate.
9. DECORRENZA ED EFFICACIA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
Dichiarano i coniugi di approvare e fare proprie tutte le condizioni ed i patti sopra enunciati, che devono ritenersi vincolanti ed efficaci tra loro a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto, restandone pur sempre subordinata la loro definitiva efficacia all'omologazione da parte del Tribunale”
3 Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 729/2025:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 12/2/2025 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 53 p. I, dell'anno 2022).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 13/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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