Ordinanza collegiale 17 gennaio 2019
Ordinanza cautelare 11 aprile 2019
Sentenza 21 aprile 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 21/04/2022, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/04/2022
N. 00624/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01485/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1485 del 2018, proposto da
Comune di Castellaneta, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Buonfrate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Teresa Colelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
A.R.P.A. Puglia, Azienda Sanitaria Locale di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Ginosa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro - tempore, non costituiti in giudizio;
ASECO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Ceraolo, Daniela Jouvenal, Corrado Mastropierro e Maria Rosaria Mola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della determinazione del Dirigente Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia dell’1 ottobre 2018, n. 179, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 131 dell'11 ottobre 2018, recante l'approvazione della modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ad “ASECO S.p.A.", rilasciata con Determina Dirigenziale n. 2 del 27 gennaio 2016, dalla Regione Puglia per l'esercizio della installazione “ASECO S.p.A.” di produzione di compost, codice IPPC 5.3.b.1. (di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), ubicata in Ginosa (TA) in Contrada Lama di Pozzo;
- del verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 9.8.2018, con cui è stato
approvato il progetto rimodulato di adeguamento alle B.A.T. di settore ed alle
prescrizioni A.I.A. del 2016 proposto da ASECO S.p.A.;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi la nota della
Sezione Urbanistica della Regione Puglia 11.10.2017, i pareri A.R.P.A. 28.5.2018 e
9.8.2018 e la nota della Regione Puglia 31.8.2017 n. 8319.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Regione Puglia e ASECO S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori avv.to D. Jouvenal e avv.to M.R. Mola anche in sostituzione dell'avv.to T. Colelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.E’ impugnata, da parte del Comune ricorrente, la determinazione del Dirigente Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. 179 del 1° ottobre 2018 (oltre agli atti indicati in epigrafe a questa connessi, presupposti e consequenziali), in veste di Autorità A.I.A., avente ad oggetto “ ASECO S.p.A.” - Installazione di Marina di Ginosa (TA) alla Contrada Lama di Pozzo. Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determina Dirigenziale n. 2 del 27 gennaio 2016 per l'esercizio dell'installazione di produzione di compost, codice IPPC 5.3.b.1 di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/06 e s..mm.ii .”, con la quale si è preso atto dell’ottemperanza della società ASECO S.p.A alle prescrizioni n. 18 e 19 connesse alla determinazione A.I.A. n. 2/2016 del 27 gennaio 2016 rilasciata dalla Regione Puglia al gestore dell’impianto, per l’esercizio della installazione di produzione di compost, codice IPPC 5.3.b.1 di cui all’Allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs.n. 152/2006 e s.m.i., ubicata in Marina di Ginosa (TA) alla Contrada Lama di Pozzo” dirette ad imporre l’adeguamento impiantistico dell’installazione in esercizio alle ‘Best Available Techniques’, autorizzandosi “ il progetto di modifica dell’installazione, per attuazione di obblighi/prescrizioni impartite con l’AIA già rilasciata con determinazione Dirigenziale n. 2 del 27 gennaio 2016 per adeguamento alle migliori tecniche disponibili, al contenimento delle emissioni odorigene e alla gestione delle acque meteoriche ”.
In particolare, il progetto di modifica rimodulato proposto da ultimo da ASECO S.p.A. prevede: “ la realizzazione di strutture confinate nell’area attualmente dedicata alla maturazione e allo stoccaggio di compost e degli sfalci ; lo spostamento della fase di biossidazione attualmente svolta all’interno dei capannoni in lamiera metallica all’interno di biocelle realizzate nel citato capannone; lo spostamento della fase di maturazione attualmente svolta nei piazzali scoperti all’interno dei capannoni chiusi in leggera depressione; la modifica dell’area di ricezione dei rifiuti con realizzazione di vasche e installazione di opere elettromeccaniche di trattamento dei rifiuti; la realizzazione di un altro biofiltro a servizio dei nuovi volumi da realizzare; la modifica del recapito finale delle acque meteoriche trattate; la realizzazione di tettoie per lo stoccaggio degli sfalci in ingresso e del compost in uscita dall’installazione; lo spostamento della officina all’interno dell’attuale capannone di insacchettamento ”.
A sostegno del ricorso sono formulate le censure di seguito sintetizzate.
Violazione delle garanzie partecipative.
Difetto di istruttoria. Violazione delle B.A.T. vigenti.
Difetto di istruttoria su aspetti di tutela della salute e su aspetti di tutela dell'ambiente e di altri interessi diffusi.
Violazione dell'art 5, comma 1, lett. l) e lett. l-bis), nonché dell’art. 29-nonies, commi 1, 2 del
Codice dell'Ambiente (D. Lgs.152/2006).
Eccesso di potere.
1.2. Con memoria depositata il 9.1.2019 si è costituita in giudizio ASECO S.p.A. eccependo, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del T.A.R. per la Puglia Sezione di Lecce, trattandosi dell’impugnazione di atti regionali di rilevanza tale da incidere sull’intero territorio regionale e, comunque, l’infondatezza del ricorso.
Con ordinanza collegiale n.74/2019, pronunciata in esito alla Camera di Consiglio del 14.01.2019, questa Sezione ha trasmesso il “ fascicolo della causa al Presidente del TAR Puglia, per le determinazioni di competenza ”.
Con nota trasmessa il 26.02.2019, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari ha poi restituito il fascicolo relativo al presente ricorso “ a seguito di rinuncia all’eccezione d’incompetenza ex art.47 c.p.a, prodotta dagli avv.ti Nicola Ceraolo, Daniela Jouvenal Long, Corrado Mastropierro e Maria Rosaria Mola per ASECO S.p.a ”.
Il 6.4.2019 si è costituita in giudizio anche la Regione Puglia eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Con ordinanza collegiale n. 211/2019, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare formulata dal Comune ricorrente.
Successivamente le parti hanno ribadito e precisato le rispettive posizioni.
Alla pubblica udienza dell’8 marzo 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è sicuramente infondato nel merito; può quindi, per ragioni di economia processuale, prescindersi dallo scrutinare le eccezioni di inammissibilità del gravame, sollevate dalla difesa delle parti resistenti.
2.1. Non è fondato il primo motivo di gravame con il quale il Comune ricorrente deduce la illegittimità della determinazione regionale impugnata, per violazione delle garanzie partecipative, assumendo che il Comune di Castellaneta, in qualità di ente locale interessato confinante, doveva essere invitato alla Conferenza di Servizi indetta per l'approvazione delle modifiche all'A.I.A., già rilasciata dalla Regione Puglia ad ASECO S.p.A con determinazione dirigenziale n. 2 del 27 gennaio 2016, stante i pregiudizi derivanti dall' attività di compostaggio espletata.
Osserva il Tribunale, che l’articolo 29 quater D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm., che disciplina il procedimento per il rilascio (e per rinvio del rinnovo) dell’A.I.A., indica quali Amministrazioni che devono partecipare, quelle preposte alla tutela ambientale e, nel caso di impianti di competenza regionale (quale quello che ci occupa), le Amministrazioni competenti al rilascio di ulteriori titoli abilitativi: in nessuna delle due categorie rientra l’Amministrazione Comunale confinante.
“ Questo non significa che l’Autorità procedente non possa, ove ritenga, invitare altri soggetti pubblici alla conferenza di servizi, ma altro è avervi diritto a partecipare e a esprimere una volontà provvedimentale e altro è parteciparvi come semplice uditore e su invito. Solamente nel primo caso, infatti, l’omessa partecipazione determina l’illegittimità del provvedimento finale. ” (cfr., Consiglio di Stato, Sez. VI^, sentenza n. 6480/2010).
D’altro canto, l’interpretazione restrittiva della surrichiamata disposizione del D. Lgs. n.152/2006 si impone in considerazione anche della ratio perseguita dal modulo procedimentale della Conferenza di Servizi, che è quella di una semplificazione e riduzione dei tempi del procedimento amministrativo, tramite la concentrazione in un’unica sede delle valutazioni di competenza delle singole Amministrazioni coinvolte (cfr., Consiglio di Stato, Sez. IV^, sentenza n. 4280/2014). Tali finalità rischierebbero di risultare frustrate ove si allargasse il campo dei partecipanti anche a soggetti pubblici diversi da quelli normativamente contemplati.
Questo non significa che l’interesse alla salute e alla qualità dell’ambiente degli abitanti di un Comune confinante non sia meritevole di tutela, ma solo che la tutela degli interessi di quella collettività non passa necessariamente attraverso la partecipazione alla Conferenza di Servizi.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la violazione delle B.A.T. di settore lamentando il mancato recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 17/08/2018, intervenuta in corso di procedimento.
L’assunto è infondato.
Basti, in proposito, rilevare che l’iter istruttorio regionale, confluito nella impugnata determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 179/2018, si è concluso il 9 agosto 2018, con l’ultima seduta di Conferenza di Servizi e, quindi, in data antecedente alla pubblicazione della suindicata decisione di esecuzione U.E., sicchè in applicazione del principio “tempus regit actum” non poteva tenersi conto della normativa comunitaria sopravvenuta.
In ogni caso, l’impugnata determinazione del Dirigente Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia del 1 ottobre 2018, n. 179, stabilisce che “ alla luce del termine di quattro anni, previsto dall’art. 29-octies comma 3 lettera a) del D. Lgs. 152/06 e smi, si rende obbligatorio avviare successivamente il riesame, con valenza di rinnovo, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per effetto della pubblicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 17/08/2018 ”, con la conseguente necessaria conformazione dell’attività alle nuove B.A.T. richiamate da parte ricorrente.
2.3. Non sussiste neppure il lamentato deficit istruttorio, trattandosi (a ben vedere) di attuazione di obblighi e prescrizioni già imposte con l’A.I.A emessa con determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 2 del 27 gennaio 2016.
2.4. Non è fondato neppure il motivo di gravame con il quale parte ricorrente assume che ASECO S.p.A. avrebbe dovuto presentare una nuova richiesta di A.I.A. e V.I.A., integrando il progetto una modifica sostanziale dell’impianto.
Come già rilevato da questa Sezione con la sentenza n.1058 del 5.10.2020, pronunciata nel (similare) ricorso n. 1266/2018 (incardinato innanzi questo Tribunale) promosso dal Comune di Ginosa avverso la citata determinazione del Dirigente Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia 1° ottobre 2018, n. 179,impugnata anche dal Comune di Castellaneta con il ricorso all’esame, correttamente, l’Autorità A.I.A. nel gravato provvedimento, ha rilevato che: “ il progetto prevede la modifica dell'installazione esistente per ottemperare alle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determina Dirigenziale n. 2 del 27 gennaio 2016 relative all'adeguamento alle disposizioni delle B.A.T. di settore (D.M. 29 gennaio 2007) e alla Legge Regionale 23/2015 e al RR 26/2013 rispettivamente in materia di emissioni odorigene e gestione delle acque meteoriche; sinteticamente la modifica proposta si compone di: realizzazione di strutture confinate nell'area attualmente dedicata alla maturazione e allo stoccaggio di compost e degli sfalci; spostamento della fase di biossidazione attualmente svolta all'interno dei capannoni in lamiera metallica all'interno di biocelle realizzate nel citato capannone; spostamento della fase di maturazione attualmente svolta nei piazzali scoperti all'interno dei capannoni chiusi in leggera depressione; modifica dell'area di ricezione dei rifiuti con realizzazione di vasche e installazione di opere elettromeccaniche di trattamento dei rifiuti; realizzazione di un altro biofiltro a servizio dei nuovi volumi da realizzare; modifica del recapito finale delle acque meteoriche trattate; realizzazione di tettoie per lo stoccaggio degli sfalci in ingresso e del compost in uscita dall'installazione; spostamento della officina all'interno dell'attuale capannone di insacchettamento ”.
2.5. Quanto all’asserito aumento planovolumetrico, il provvedimento impugnato ha precisato, relativamente alle caratteristiche della modifica che “ La modifica proposta dal Gestore, per tutte le motivazioni sopra riportate, può ritenersi non sostanziale in quanto: - non risponde ai requisiti indicati all’art. 5 comma 1 lettera l-bis del D. Lgs. 152/2006 e smi;- la potenzialità dei rifiuti da trattare risulta invariata; - non sono previste nuove operazioni di trattamento di rifiuti;- costituisce attuazione di obblighi/prescrizioni impartite con l’Autorizzazione Integrata Ambientale emessa con Determinazione Dirigenziale n. 2 del 27 gennaio 22 2016 per adeguamento alle migliori tecniche disponibili, al contenimento delle emissioni odorigene e alla gestione delle acque meteorich e”.
Inoltre, l’Autorità A.I.A., sia pure ai fini paesaggistici, ha rilevato che “ a seguito di rimodulazione del progetto consistente nell'eliminazione di ogni manufatto fuori terra nella fascia di salvaguardia dal perimetro dell'UCP-area di rispetto bosco, ASECO S.p.A. ha prodotto dichiarazione sostitutiva relativamente alla non assoggettabilità dell'intervento a valutazioni paesaggistiche ”, così evidenziando l’assenza di variazioni planovolumetriche incidenti anche sul piano paesaggistico, oltre che su quello urbanistico.
Risulta, quindi, evidente come il lamentato aumento planovolumetrico del progetto sia rimasto una petizione di principio, del tutto indimostrata.
Del resto, l’art. 5 comma 1 lett.1-bis del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm. qualifica come modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: “ la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa ”.
2.6.Nella specie, gli effetti significativi sull’ambiente sono stati evidentemente già valutati con l’A.I.A. rilasciata con determinazione dirigenziale della Regione Puglia n.2 del 27 gennaio 2016, tanto più che il progetto contestato risulta tendente, come ampiamente precisato e ribadito nella determinazione dirigenziale della Regione Puglia n.179/2018, proprio all’adeguamento dell’impianto alle migliori tecniche disponibili nella invarianza della potenzialità dei rifiuti da trattare e nell’assenza di nuove operazioni di trattamento di rifiuti, oltre che al contenimento delle emissioni odorigene e alla gestione delle acque meteoriche.
La legittimità della qualificazione dell’istanza di che trattasi quale modifica non sostanziale giustifica conseguentemente la ritenuta non necessità, oltre che di una nuova richiesta di A.I.A., anche dell’avvio del procedimento volto a verificare l’assoggettabilità o meno dell’intervento al procedimento di V.I.A.
Invero, l’art. 20 del D. Lgs. n.152/2006, comma 4, afferma: “ l’autorità competente… verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull’ambiente ” e tale aspetto risulta sufficientemente esaminato, tanto più che, come più volte ribadito, il progetto risulta tendente ad apportare modifiche obiettivamente migliorative e comunque imposte dall'Autorizzazione Integrata Ambientale emessa con determinazione dirigenziale n. 2 del 27 gennaio 2016, perfettamente valida ed efficace. Può, infatti, farsi applicazione del principio giurisprudenziale che ritiene che “ la rinnovazione del giudizio di compatibilità ambientale, di regola doverosa allorché siano introdotte delle modificazioni progettuali che determinino la costruzione di un manufatto significativamente diverso da quello già esaminato, è viceversa superflua ogni qualvolta al progetto originario siano apportate modifiche che risultino più conformi agli interessi pubblici, determinando, in particolare, una più efficace mitigazione del rischio ambientale presentato dall'originario progetto ”(cfr. per tutte: Consiglio di Stato Sez. IV, 29 agosto 2019, n. 5972).
2.7. Infine, quanto alla censura con cui si contesta il non recepimento delle criticità sollevate da A.R.P.A. Puglia, la Conferenza di Servizi del 9 agosto 2018, così concludeva “ si ritiene che i punti definiti "non recepiti" nel parere ARPA possano essere superati attraverso una riedizione del PMC da porre a carico del Gestore nonché mediante l'impartizione di specifiche prescrizioni nell'atto autorizzativo”; appare quindi evidente come le criticità evidenziate non siano state affatto sottovalutate, tanto più che il verbale citato dà atto che “Per l'osservazione n. 15, il Gestore precisa che il PMC già riporta l'impegno assunto di esecuzione di analisi attraverso laboratori accreditati ACCREDIA secondo la norma ISO 17025 con riguardo a tutte le matrici ambientali.
Il Gestore dichiara di ricorrere a laboratori che rilasciano rapporti di prova sottoscritti da chimici abilitati ed iscritti all'Ordine” e le altre criticità sono state riportate nelle specifiche prescrizioni trasfuse nell’atto finale (rectius determina n.179/2018 ove si legge: “devono essere rispettate tutte le condizioni di esercizio, prescrizioni ed adempimenti previsti nel presente provvedimento ed allegato "Documento Tecnico ").
3. In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.
3.1. Le spese del giudizio, ai sensi dell’art.91 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il Comune ricorrente, in persona del legale rappresentante pro - tempore, al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti resistenti, liquidate nella complessiva somma di € 2.000,00, oltre gli accessori di legge, di cui € 1.000,00 in favore della Regione Puglia ed € 1.000,00 in favore di ASECO S.p.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO