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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/09/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. n. 513/2017 Verbale di Udienza del giorno 19 settembre 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Maila Casale all'esito dell'udienza cartolare del 19 settembre 2025 ; vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte opponente con cui nel riportarsi alle difese in atti chiede la rimessione della causa sul ruolo, per la necessità di eseguire i saggi al fine di accertare la difformità del materiale utilizzato rispetto a quello previsto in contratto e conclude come da comparsa conclusionale e atti precedenti;
vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte convenuta con cui nel riportarsi alle difese in atti insiste per il totale rigetto della domanda dell'opponente. DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maila Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 19 settembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.513 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2017, avente ad oggetto appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. e vertente
T R A
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro D'Angiolillo (cod. fisc.
[...] [...]
),in virtù di mandato a margine dell' atto di citazione, elettivamente C.F._2
domiciliati, come in atti
OPPONENTE
E
, P.iva: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona legale rappresentante p.t., , rappresentata e difesa, giusta Controparte_1
procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Antonio Peluso
( C.F.: ) e dall'Avv. Alessia Capriolo, (C.F. CodiceFiscale_3 C.F._4
), elettivamente domiciliati come in atti
[...]
OPPOSTO
Preliminarmente si evidenzia che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 24 gennaio 2025 previo scardinamento dal ruolo del dott. nella Persona_1
fase di precisazione delle conclusioni. All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, deduceva Parte_2
di aver svolto opposizione con domanda riconvenzionale al decreto ingiuntivo n.
436/16, emesso dal Giudice di Pace di Avellino il 18.4.2016, con cui le veniva ingiunto il pagamento in favore dell'impresa della somma Controparte_1
di € 1.760,00, oltre gli interessi moratori, gli accessori di legge e spese del monitorio,
a titolo di pagamento lavori edili. Con ordinanza del 17.11.2016 il Giudice di Pace,
Dott.ssa Rossella Costanza, dichiarava la propria incompetenza per valore a decidere sulla domanda riconvenzionale spiegata dalla in favore del Tribunale di Pt_1
Avellino concedendo alle parti il termine di 60 giorni dalla comunicazione della predetta ordinanza per la riassunzione della causa relativa alla domanda riconvenzionale davanti al Giudice dichiarato competente.
La Dott.ssa , pur ritenendo che non fosse possibile e logico, oltre che Parte_1
immotivato, separare le due domande dipendenti dallo stesso titolo riassumeva tempestivamente il giudizio in merito alla domanda riconvenzionale con cui richiedeva la condanna dell'odierna convenuta all'eliminazione di vizi ed al completamento di opere relative ad un contratto d'appalto per la ristrutturazione di un fabbricato sito in
TT (AV), quantificando la propria pretesa in € 6.000,00.
La dott.ssa sottolineava che, nonostante i lavori di cui al contratto fossero stati Pt_1
integralmente pagati, alcuni di essi presentavano vizi e altri non eseguiti. Precisava che nel mese di novembre 2015 veniva contattata la progettista e direttore dei lavori, Arch.
per lamentare l'abbandono del cantiere da parte dell'impresa Controparte_2 opposta e il D.L. a sua volta contattava la Ditta opposta al fine di trovare una soluzione. Eseguito un sopralluogo, l'Arch. constatava che alcuni Controparte_2
lavori, già pagati, presentavano dei vizi ed alcuni dei lavori di cui al contratto di appalto non erano stati eseguiti e tale situazione veniva portata a conoscenza dell'impresa
[...]
anche con lettera racc.ta a/r n. 134553091596, ricevuta in Controparte_1
data 11.3.2016 .
L'opponente evidenziava che sul punto 1) del contratto di appalto, “Realizzazione di tramezzature (come da disegno) in blocchi cellulari da 10 cm completi di rasatura con annegamento di rete” con accordo successivo al contratto, si era stabilito che la rasatura con annegamento di rete venisse effettuata in proprio dal committente e per questo l'impresa avrebbe riconosciuto una detrazione di € 500,00 rispetto ai € 7500,00 previsti in contratto;
sul punto 4) “Fornitura e posa in opera di betoncino per rinforzare la parete a confine con il fabbricato adiacente” era stato utilizzato, diversamente da quanto stabilito nel contratto, materiale diverso da quello contrattualmente previsto e di dubbia resistenza e che nell'effettuare una serie di prove di pompaggio era stato riversato una notevole quantità di materiale di risulta nel deposito di proprietà attorea;
Sul punto 6) “ realizzazione di n.2 pareti in blocchi termici forati da cm 30 in prossimità dell'entrata al P.T. e al P.1.” si lamentava che le pareti erano state realizzate con piattabanda con travi in c.a., ma non intonacate mentre al piano terra venivano realizzate solo le pareti senza piattabanda con intonaco eseguito solo in parte. Sul punto 7)” Realizzazione degli scalini occorrenti tra i due livelli del piano” lamentava che tali lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte, in quanto non sono a piombo e le pedate sono di lunghezza diverse;
e infine sul punto 8) “”Solo posa in opera di vetro cemento da voi forniti per chiusura del vuoto finestra della sala tinello” lamentava la totale mancata esecuzione dell'opera.
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1)Accogliere la domanda riconvenzionale (già contenuta nell'opposizione a decreto ingiuntivo sopra menzionata) spiegata nei confronti dell'impresa
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., previo accertamento e Controparte_1 dichiarazione che per eliminare i vizi e completare le opere realizzate dalla suddetta impresa occorrerà un importo di € 6.000,00;
2)Condannare l'impresa in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., al pagamento in favore della dott.ssa , per le causali di cui Parte_1
sopra, della somma di € 6.000,00;
3)Condannare in ogni caso controparte al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato per fattone anticipo”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t. che contestava la domanda attorea eccependo la
[...]
propria carenza di legittimazione passiva per essere l'unico responsabile individuabile nel Direttore dei Lavori ex art. 1669 c.c.
In ordine alle contestazioni mosse dall'opponente evidenziava, quanto al punto 1) del contratto, che le parti avevano concordato l'utilizzo di materiali differenti per cui nessun addebito poteva essere mosso all'Impresa esecutrice dei lavori. In ordine al punto 6) del contratto rilevava che alcuna piattabanda era stata eseguita dalla società opposta, mentre in ordine ai punti 8) e 9) del contratto evidenziava l'assoluta mancanza di prova in ordine alle contestazioni mosse. Sottolineava inoltre che mai alcuna contestazione era stata mossa all'Impresa dal D.L., il quale, in caso di accertamento dei lamentati vizi, era da ritenersi unico responsabile, formulando a tal fine richiesta di chiamata in causa del D.L. arch. Controparte_2
L'opposta infine formulava domanda riconvenzionale nei confronti della atteso Pt_1
che il mancato pagamento dei pavimenti e il loro utilizzo da parte della committente a mezzo di altra impresa, aveva provocato alla società un danno da lucro cessante quantificabile equitativamente nel limite di € 5.200,00.
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Preliminarmente: Disporsi la chiamata in causa in garanzia del tecnico direttore dei lavori Arch. responsabile in relazione alle domande formulate da Controparte_2
controparte, ai sensi dell'art. 1669 c.c., con differimento della prima udienza al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire ex art. 163 c.p.c.;
Nel merito: Il rigetto di tutte le domande ivi azionate, nei confronti dell
[...]
per mancanza di legittimazione passiva, oltre che inammissibili Controparte_1
ed infondate per tutti i motivi esposti;
Accogliere la domanda riconvenzionale spiegata nei confronti della dott.ssa Pt_1
per il lucro cessato, derivato dalla mancata possibilità di ultimare i lavori di
[...]
apposizione della pavimentazione.
Con vittoria di spese ed onorari”.
Con decreto del 23/05/2017 veniva rigettata l'istanza di chiamata in giudizio del terzo formulata dalla Società opposta.
Alla prima udienza di comparizione venivano concessi i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c. e all'esito del deposito delle memorie istruttorie venivano ammessi i mezzi di prova orale articolati dalle parti. Terminata la prova testimoniale e ritenutane la necessità, veniva disposta CTU tecnica al fine di accertare la sussistenza, quanto alle opere eseguite dalla in favore di Controparte_1 Pt_1
dei vizi e difetti descritti e indicati dalla parte attrice nella domanda
[...]
riconvenzionale.
Depositata la CTU da parte dell'ing. la causa veniva rinviata per Persona_2
la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 01/07/2025. Intervenuta nelle more l'assegnazione del presente fascicolo alla scrivente, la precedente udienza veniva differita al 19/09/2025 per conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
Va preliminarmente osservato che il presente giudizio ha ad oggetto la domanda riconvenzionale proposta dalla dott.ssa nei confronti della Parte_1 [...]
nell'ambito del giudizio di opposizione instaurato Controparte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Avellino il quale si era dichiarato incompetente a decidere sulla stessa e trattenendo presso di sé la sola domanda relativa all'opposizione a decreto ingiuntivo. Peraltro è stato documentato che nelle more del presente giudizio di riassunzione, con sentenza n. 3499/2019 il Giudice di Pace di Avellino ha accolto la domanda della Dott.ssa revocando il decreto ingiuntivo opposto n. Parte_1
1234/2016.
Preso atto di quanto sopra merita accoglimento la domanda riconvenzionale di risarcimento danni per difetti dell'opera avanzata da Parte_1
La sig.ra stipulava con l'impresa contratto Pt_1 Controparte_1
di appalto avente ad oggetto: “Offerta/contratto per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione di un fabbricato sito in TT via Umberto I n.131”. Il costo totale dei lavori stipulato a corpo ammontava ad € 7.500,00 oltre iva;
tale importo nel corso dei lavori e per accordi tra le parti veniva scontato di € 500,00 pertanto, sottoscritto per l'importo di € 7.000,00 oltre iva. Il detto contratto prevedeva la realizzazione delle seguenti opere:
1. Realizzazione di tramezzature (come da disegno) in blocchi cellulari da 10 cm completi di rasatura con annegamento di rete;
4.
Fornitura e posa in opera di betoncino per rinforzare la parete a confine con il fabbricato adiacente;
6. Realizzazione di n.2 pareti in blocchi termici forati da cm 30 in prossimità dell'entrata al P.T. e al P.I ;
7. Realizzazione degli scalini occorrenti tra
i due livelli del piano I;
8. Solo posa in opera di vetro cemento da voi forniti per chiusura del vuoto finestra della sala tinello.
L'opponente contesta la buona esecuzione dei lavori appaltati alla
[...]
Quest'ultima deduce, invece, che la variazione del materiale Controparte_1
installato era stata voluta dalla committente negando inoltre ogni sua responsabilità in ordine ai lamentati vizi per i quali, ove accertati ritiene responsabile il D.L..
In merito a tale ultimo rilievo si osserva che il direttore dei lavori per conto del committente esercita i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica
(Cassazione civile, sez. II, 19/09/2016, n. 18285).
Il direttore dei lavori nominato dal committente è figura deputata alla sorveglianza delle opere conformemente al progetto, normalmente predisposto da altri;
egli risponde dei difetti dell'opera solo per omessa vigilanza.
La Suprema Corte afferma costantemente che negli appalti di opere edilizie, la figura del direttore dei lavori per conto dell'appaltatore è diversa da quella del direttore dei lavori per conto del committente: mentre il primo, quale collaboratore professionale dell'imprenditore, ha il dovere di provvedere, dal punto di vista tecnico, all'esecuzione dell'opera, organizzando e vigilando che essa si svolga in modo non pericoloso per gli addetti ai lavori ed i terzi, il secondo ha soltanto il compito di controllare la corrispondenza dell'opera al progetto, rispondendo dell'adempimento di tale obbligo solo verso il committente a norma dell'art. 2236 c.c., e, pertanto, ove abbia esercitato il compito suddetto, non può essere ritenuto responsabile con l'appaltatore dei danni derivati al committente dalla difettosa esecuzione dell'opera e dall'imprudente svolgimento dei lavori diretti al compimento di essa (Cass. n. 3051/80 e in tal senso anche Sez. 3, n. 20557 del 30/09/2014).
Passando al merito della controversia va innanzitutto precisato che l'art. 1667 cc stabilisce che l'appaltatore è tenuto alla garanzia per vizi e difformità dell'opera. Il committente è tenuto a denunciare i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, ma la denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi.
Nel caso di specie la parte opposta non ha sollevato nella comparsa di costituzione e risposta alcuna eccezione di decadenza dal termine di legge per la denuncia dei vizi.
L'art. 1668 c.c., nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'art. 1667 c.c., attribuisce al committente, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore (cfr. Cass. 30 ottobre
2009, n. 23075 e, più recentemente, Cass.18 febbraio 2016, n. 3199).
È opportuno, altresì, evidenziare che l'art. 1668 comma 1 c.c. si interpreta nel senso che l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire gli interventi di correzione e di riparazione dell'opera senza diritto ad alcun ulteriore compenso, salva la possibilità, per il committente, in caso di rifiuto del primo, di avvalersi del procedimento per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e non anche che i vizi debbono necessariamente essere eliminati da un terzo, ponendosi a carico dell'appaltatore il solo rimborso delle spese
(Cass. 16 settembre 2014, n. 19482). Inoltre, va segnalato che il committente, qualora esperisca i rimedi riparatori di cui all'art. 1668 comma 1 c.c., deve conseguire la medesima utilità economica che avrebbe ottenuto se l'inadempimento dell'appaltatore non si fosse verificato, la cui determinazione va commisurata nei limiti del valore dell'opera o del servizio al quantum necessario per l'eliminazione dei vizi e delle difformità ovvero al quantum monetario per cui gli stessi vizi e difformità incidono sull'ammontare del corrispettivo in denaro pattuito e non può tradursi nell'acquisizione di una utilità economica eccedente (Cass. 2 marzo 2015, n. 4161).
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 6 novembre 2012, n. 19103)ha, peraltro, statuito che il risarcimento del danno in caso di vizi dell'opera appaltata, rimedio alternativo ed autonomo rispetto alle tutele (riduzione del prezzo e risoluzione) approntate a favore del committente dall'art. 1668 c.c., e normalmente consistente nel ristoro delle spese sopportate dall'appaltante per provvedere, a cura di terzi, ai lavori ripristinatori, deve essere raccordato con la particolare natura dell'opus commissionato. Ne consegue che, se l'oggetto dell'appalto è costituito dalla realizzazione di una res, gli interventi emendativi si rapportano all'opera come sarebbe dovuta risultare, ove realizzata a regola d'arte; mentre, se oggetto dell'appalto sia l'esecuzione di un'attività sul bene del committente, alla luce dei medesimi criteri di proporzionalità tra oggetto dell'appalto e danno, il risarcimento non può concretarsi in un radicale intervento di ripristino della cosa, facendo altrimenti conseguire al danneggiato una res qualitativamente migliore rispetto a quella anteriore, nella quale pure l'originario oggetto dell'appalto viene ricompreso.
Orbene, nel caso di specie, l'opponente non ha chiesto né la riduzione del prezzo né tantomeno l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o la risoluzione del contratto, instando, con la domanda riconvenzionale solo per il risarcimento del danno subito.
Invero, emerge dagli atti e, in particolare dall'analisi del CTU, che appare sotto tale profilo, corretta, logica fondata su elementi di fatto correttamente valutati, l'esistenza di vizi nell'opera di cui al contratto di appalto stipulato tra le parti.
In particolare, il CTU ha rilevato che “ Dall'analisi dei luoghi, la sottoscritta, con riferimento ai punti 1) - 4) e 6) del contratto, non avendo constatato l'esistenza di una anomalia nell'esecuzione delle lavorazioni effettuate dalla parte convenuta, sia per quanto riguarda la realizzazione delle tramezzature sia per l'intervento di rinforzo della parete confinante con il fabbricato adiacente e, considerato che nel corso degli anni dall'ultimazione dei lavori, le pareti in oggetto non hanno evidenziato segni/lesioni tali da far pensare ad una instabilità delle stesse e/o una non corretta esecuzione da parte dell'impresa, e non avendo sufficiente documentazione anche fotografica, non ha riscontrato difformità tali da poter considerare una non perfetta esecuzione dell'intervento.
Si allega documentazione fotografica e grafica, corredata da opportune didascalie illustrative.
Pertanto, non essendo possibile determinare la sussistenza di vizi e/o difetti relativamente alle lavorazioni di cui ai punti 1) - 4) e 6) , la sottoscritta può solo evidenziare che per la realizzazione della parete e l'intervento di rinforzo, l'impresa ha eseguito il lavoro senza ripristinare lo stato dei luoghi in maniera appropriata.
Infatti, come evidenziato dalla parte attrice e come ha potuto constatare la sottoscritta nel corso delle operazioni peritali, il deposito di proprietà risulta ancora pieno Pt_1
del materiale di risulta (materiale proveniente da demolizione, parti di ponteggio, materiale di vario tipo accatantonato…) tutto ammucchiato all'interno del deposito, accantonanto nel corso dei lavori e non ancora tolto. Tale materiale, secondo la sottoscritta, dovrebbe essere rimosso dall'impresa (parte convenuta) al CP_1
fine di ripristinare lo stato dei luoghi.
Per la rimozione/pulizia del materiale all'interno del deposito la sottoscritta ha stimato una spesa di euro 2382,22 oltre iva (cfr. pag. 10 e segg.della CTU).
Relativamente al punto 7) del contratto il CTU “ha riscontrato un difetto di realizzazione dei gradini che presentano alzate e pedate differenti e pertanto non a regola d'arte” prevedendo quindi la necessità di “Demolizione rivestimento scalini;
- Demolizione massetto scala;
- Realizzazione scalini con muratura in blocchi squadrati di spessore variabile;
- Fornitura e posa in opera di rivestimento in gres porcellanato.
Le spese occorrenti per tale intervento ammonta ad euro 1094,70 oltre iva (allegato computo metrico estimativo)”.
Quanto al punto 8) del contratto il CTU non ha potuto appurare se la posa in opera dei vetrocemento sia stata eseguita dalla Impresa opposta o da altra ditta.
Il CTU inoltre ha risposto esaustivamente alle osservazioni parte opposta che così deduceva:” Relativamente alla presenza del materiale di risulta, rilasciato presumibilmente dalla ditta durante le lavorazioni, che non ha provveduto a ripristinare lo stato dei luoghi, questa difesa fa presente, come ammesso dalla stessa parte istante, che in virtù dei gradini presumibilmente non eseguiti a regola d'arte dall'Impresa, “è stato necessario, prima di posare il pavimento, provvedere alla rifinitura degli stessi con altra ditta”.
Orbene, risulta ben chiaro, che parte attrice non solo ha modificato lo stato dei luoghi in virtù di presunti e lamentati vizi dei gradini - non consentendo ad oggi, da parte del tecnico d'ufficio, una esatta valutazione del lavoro “mal realizzato” dalla
[...]
- ma le dette ulteriori lavorazioni, senza ombra di dubbio hanno generato Parte_3
del materiale di risulta, di cui nulla è dato sapere”. In merito il CTU faceva presente che :”vero è che non vi è traccia di alcuna comunicazione da parte del Direttore dei
Lavori di sospensione e/o ordine di servizio, né note di richiamo e/o contestazione del materiale utilizzato, ma è anche vero che non vi è traccia di formulari di smaltimento dei materiali che potrebbero evidenziare che l'impresa ha provveduto a ripristinare lo stato dei luoghi. Inoltre, non è emerso, dalla documentazione in mio possesso, che l'impresa appaltatrice sia stata formalmente sostituita da altra ditta per il completamento di alcune lavorazioni.
Pertanto, secondo la sottoscritta CTU, non avendo riscontrato dalla documentazione presente, la revoca dell'incarico all'impresa e/o la nomina di altra ditta CP_1
appaltatrice, risulta l'impresa appaltatrice unica ditta presente sul cantiere e, per tale motivo, unica responsabile dello stesso. La sottoscritta CTU, conferma quanto relazionato al paragrafo 4. relativamente al quesito b)” .
Il CTU infine dava riscontro alle osservazioni pervenute da parte attrice che lamentava la mancata esecuzione da parte del CTU di un saggio. In merito a tanto l'Ausiliario così motivava:” la sottoscritta CTU ha ritenuto non necessario effettuare alcun saggio come osservato dal CTP incaricato. Inoltre, non avendo riscontrato la presenza di note e/o richiami per la non corretta posa in opera della lavorazione e/o di contestazione del materiale utilizzato da parte del Direttore dei Lavori a supporto di quanto riportato dalla parte attrice, non ritiene di dover considerare anche il costo della lavorazione aggiuntiva così come riportata dal CTP e in ogni caso non esplicitamente descritta nel contratto. Pertanto, conferma quanto già relazionato. Confermava altresì la sua relazione in ordine alle altre osservazioni di parte attrice (cfr. CTU pag. 14 e 15).
Quanto alle osservazioni di parte attrice sul punto 8) del contratto, non può condividersi la conclusione cui è pervenuto il CTU e cioè che “ non avendo riscontrato la presenza di note e/o richiami per la non corretta posa in opera della lavorazione, non ritiene di dover considerare anche il costo di tale lavorazione. Pertanto, conferma quanto relazionato nel merito”.
Dall'istruttoria espletata è emerso che tale lavorazione non è stata eseguita.
Il sig. , titolare dell' impresa edile nel Controparte_1 Controparte_1
rendere interrogatorio formale dichiarava: “…tali lavori non furono eseguiti in quanto l'attrice decise che invece di mettere i vetri cemento voleva mettere un infisso”. Il teste di parte attrice, sig. dichiarava che:”…che tali Testimone_1
lavori non sono stati eseguiti, anche se tutti i lavori preventivati sono stati pagati.
Il Direttore dei lavori ha constatato che i lavori non sono stati effettuati”.
Il teste di parte attrice, sig. , ha dichiarato: “Effettivamente, quando mi Testimone_2
sono recato sui luoghi per fare i lavori di cui sopra, ho constatato che le opere relative alla posa in opera di vetro cemento per chiusura del vuoto finestra della sana tinello, non erano stati eseguiti”. Infine il teste arch. Controparte_2
dichiarava:” E' vero la posa in opera di vetro cemento per la chiusura della sala tinello non fu eseguita;
preciso che non fu mai fatto un ordine di servizio perché si pensava di conciliare”.
Pertanto va riconosciuta all'attrice la somma richiesta di € 250,00.
Il CTU quindi così concludeva: ”Rimozione/pulizia del materiale all'interno del deposito di proprietà della sig.ra (parte attrice) spesa stimata in euro 2382,22 Pt_1
oltre iva (allegato computo metrico estimativo).
- Rifacimento dei gradini della scala di collegamento tra il piano terra e primo, spesa stimata in euro 1094,70 oltre iva (allegato computo metrico estimativo).
L'ammontare delle lavorazioni è pari ad euro 3476,92 oltre iva come riportato nel computo allegato alla presente relazione”. A tale somma va aggiunto l'importo di €
250,00 per la posa in opera del vetro cemento.
Quindi l'opponente ha diritto al risarcimento dei danni subiti per il difetto dell'opera realizzata dalla ditta opposta.
Questo Tribunale ritiene di quantificare il danno patito in euro 3.726,92 ,oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Nulla per danni ulteriori, in assenza di prove.
Va invece rigettata la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
non emergendo la prova di alcun danno derivante dal dedotto Controparte_1
fermo di cantiere.
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio come in dispositivo in ragione dell'accolto, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022
(scaglione di riferimento da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00) con applicazione al minimo per la fase decisoria ex art. 281 sexies c.p.c. per la sua estrema snellezza .
Restano a carico di parte opposta le spese di CTU già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in persona del Giudice monocratico, Dr.ssa Maila Casale definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente e condanna la opposta al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
3.726,92, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali liquidate in € 264,00 per esborsi ed € 2.127,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge. Con attribuzione ove richiesto;
pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte opposta.
Così deciso in Avellino in data 19 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale