TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/02/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.N. R.G. 2783/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel. dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio promossa da
(C.F: ), elettivamente domiciliato in Livorno, via Parte_1 C.F._1
Marradi n. 14, presso lo studio dell'Avv. Enrico Squarcini, che lo rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83, 3 comma, c.p.c.;
- ricorrente
nei confronti di
(C.F. ) elettivamente domiciliata in San Controparte_1 C.F._2
Giuliano Terme, via Di Valle n. 28, presso lo studio dell'Avv. Chiara Bonaguidi, che la rappresenta e difende, giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83, 3 comma, c.p.c.;
- resistente
*****
Con ricorso depositato in data 8.10.2024, a adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1
ottenere la revoca o, in subordine, la riduzione dell'assegno divorzile dell'importo di euro 600,00,00 disposto con sentenza del Tribunale di Pisa n. 261/2020 del 03.03.2020, posto a suo carico e in favore di Controparte_1 A sostegno della domanda, a dedotto: a) che il Tribunale di Pisa, con sentenza Parte_1
n. n. 261/2020, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto con CP_1
n S. Giuliano Terme il 29.09.1986 e trascritto al n. 15, parte I, serie C, anno 1986 del
[...] registro dello Stato civile del medesimo Comune, ponendo a carico di esso ricorrente l'obbligo al versamento dell'assegno divorzile di € 600,00 in favore della ex moglie;
b) che la propria condizione economico patrimoniale, già precaria all'epoca del divorzio, è notevolmente peggiorata, considerate le difficoltà finanziarie della società Pardi Snc di cui è titolare nella misura del 50% con il fratello che lo hanno costretto a porre il proprio patrimonio personale a garanzia dei finanziamenti contratti e le maggiori spese da sostenere per soddisfare i fabbisogni del figlio avuto dalla sua attuale compagna, attualmente quindicenne;
c) che, di contro, la situazione economica della è notevolmente CP_1
migliorata, atteso che essa dal 2020 è divenuta unica proprietaria dell'immobile sito in San Giuliano
Terme, Via Dinucci n. 16, del quale, all'epoca della sentenza di divorzio era proprietaria nella misura del 50%, oltre ad essere divenuta unica titolare dell'attività della ditta individuale “da Nila” di
, attività di cui prima della sentenza possedeva solo il 2%; d) che, pertanto, sono Controparte_1
venuti meno i presupposti stabiliti in sede di divorzio per mantenere in capo al ricorrente l'obbligo di versamento dell'assegno divorzile, rendendosi quindi necessaria la modifica della sentenza del
Tribunale di Pisa n. 261/2020 (R.G. 2150/2013), con revoca dell'assegno di mantenimento.
In data 18.12.2024 si è costituita la quale ha chiesto la conferma Controparte_1 dell'assegno divorzile e la condanna al pagamento delle spese e compensi del giudizio, contestando l'asserito miglioramento della propria condizione economica.
Nel dettaglio, la resistente ha dedotto un peggioramento delle proprie condizioni economiche, allegando: - che con la morte del padre, avvenuta nell'agosto del 2020, è venuto meno un sostentamento forte per la famiglia formata da padre-figlia, in quanto il padre era titolare di pensione e di indennità di accompagnamento, percependo una somma complessiva di circa 2000,00 euro mensili;
- che i redditi derivanti dall'attività di vendita al dettaglio di intimo e abbigliamento svolta tramite la Ditta individuale “Da Nila” di cui essa è titolare sono bassi, stante la crisi del mercato dell'abbigliamento e dell'intimo; - che essa resistente è onerata del pagamento della somma di € 90,00
a titolo di restituzione mutuo chirografo con contributo statuale erogato in conseguenza della pandemia da covid 19, cui si aggiunge il pagamento del canone di locazione di € 400,00; - di essere debitrice di per una somma di oltre 30.000,00 euro;
- che la disponibilità dell'intera proprietà CP_2 dell'immobile sito in San Giuliano Terme in Via Dinucci 16 non muta in meglio le condizioni economico finanziarie della comparente, rilevando solo sotto il profilo patrimoniale;
- che su detto immobile grava un'ipoteca giudiziale iscritta in forza della sentenza della C.d.A. di Firenze n.
1019/2020.
La resistente ha altresì contestato il ventilato peggioramento della situazione economico patrimoniale del ricorrente, eccependo che: - la Pardi S.n.c. è proprietaria di una unità immobiliare in Cascina, concessa in parte in locazione alla società New Pardi S.r.l., ad un canone annuo di Euro 6.000,00 oltre
IVA per il primo biennio di rapporto, Euro 12.000,00 oltre IVA per il terzo anno contrattuale, Euro
24.000,00 oltre IVA dal quarto anno contrattuale, continuando la Pardi snc a utilizzare una porzione di tale immobile per le attività che continua a svolgere;
- la Pardi S.n.c. ha concesso in affitto a New
Pardi S.r.l. l'intero compendio aziendale per un canone annuo di Euro 60.000,00 oltre IVA per la durata di un settennio;
- la New Pardi S.r.l., allo scopo di preservare l'investimento che va ad effettuare per la continuità aziendale di Pardi S.n.c., offre di immettere, al quinto di durata del progetto di risanamento, la finanza esterna costituita da Euro 135.000,00, in modo da consentire il migliore soddisfacimento del ceto creditorio;
- la citata New Pardi srl, conduttrice e affittuaria dell'azienda
Pardi, è una società partecipata all'85% e amministrata dalla SI.ra , attuale Persona_1 compagna del ricorrente e madre del figlio quindicenne di quest'ultimo; - è titolare Parte_1 dell'abitazione principale e percepisce una pensione di € 15.671 lordi annui corrispondenti ad €
806,36 netti per tredici mensilità; - il ricorrente ha percepito, fin dall'anno 2021, dalla Pardi snc, a titolo di stipendio, la somma mensile di € 2000,00, mai ridotta.
All'udienza di comparizione del 29.01.2025, le parti hanno rappresentato di avere raggiunto un accordo che prevede la rinuncia, da parte della resistente, all'assegno divorzile dal mese di febbraio
2025, accettando, per il mese di gennaio, l'assegno in misura ridotta pari a 300,00 euro e la rinuncia, da parte del ricorrente, al diritto di credito verso la ortato dalle sentenze del Tribunale CP_1
di Pisa n. 690/2016 pubblicata il 24.5.2016 e della C.d.A. di Firenze n. 1019/2020 pubblicata il
26.5.2020 in forza delle quali è stata iscritta ipoteca (giudiziale) in data 8.6.2021 sull'immobile sito in San Giuliano Terme, via Marino Dinucci n. 16, con l'impegno del ricorrente a sostenere i costi per la cancellazione del gravame e ad ottenere la cancellazione della predetta ipoteca entro il 30.6.2025.
Le parti inoltre hanno concordemente dichiarato di voler compensare le spese del giudizio.
Pertanto, preso atto della volontà espressa dalle parti personalmente in udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il PM ha apposto il visto.
*****
Nulla osta all'accoglimento delle modifiche alle condizioni di divorzio indicate dalle parti, in accordo tra di loro, trattandosi di graduale diminuzione dell'assegno divorzile in grado di contemperare il dovere di solidarietà post coniugale (alla base della funzione assistenziale dell'assegno divorzile) con il principio di autoresponsabilità degli ex coniugi.
Il Tribunale, visto l'art. 473bis.29 c.p.c., prende quindi atto dell'accordo raggiunto nelle more del giudizio e provvede in conformità, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, recependo l'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa ed in modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di scioglimento del matrimonio del Tribunale di Pisa n. n. 261/2020 (R.G. 2150/2013),
DISPONE che continuerà a versare l'assegno divorzile in favore di Parte_1
i importo pari a € 100,00 mensili sino al mese di gennaio 2025; Parte_2
REVOCA l'assegno divorzile in favore di a far data dal mese Controparte_1
di febbraio 2025;
COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Pisa nella camera di consiglio del 5.2.2025.
Si comunichi.
La Presidente dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel. dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio promossa da
(C.F: ), elettivamente domiciliato in Livorno, via Parte_1 C.F._1
Marradi n. 14, presso lo studio dell'Avv. Enrico Squarcini, che lo rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83, 3 comma, c.p.c.;
- ricorrente
nei confronti di
(C.F. ) elettivamente domiciliata in San Controparte_1 C.F._2
Giuliano Terme, via Di Valle n. 28, presso lo studio dell'Avv. Chiara Bonaguidi, che la rappresenta e difende, giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83, 3 comma, c.p.c.;
- resistente
*****
Con ricorso depositato in data 8.10.2024, a adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1
ottenere la revoca o, in subordine, la riduzione dell'assegno divorzile dell'importo di euro 600,00,00 disposto con sentenza del Tribunale di Pisa n. 261/2020 del 03.03.2020, posto a suo carico e in favore di Controparte_1 A sostegno della domanda, a dedotto: a) che il Tribunale di Pisa, con sentenza Parte_1
n. n. 261/2020, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto con CP_1
n S. Giuliano Terme il 29.09.1986 e trascritto al n. 15, parte I, serie C, anno 1986 del
[...] registro dello Stato civile del medesimo Comune, ponendo a carico di esso ricorrente l'obbligo al versamento dell'assegno divorzile di € 600,00 in favore della ex moglie;
b) che la propria condizione economico patrimoniale, già precaria all'epoca del divorzio, è notevolmente peggiorata, considerate le difficoltà finanziarie della società Pardi Snc di cui è titolare nella misura del 50% con il fratello che lo hanno costretto a porre il proprio patrimonio personale a garanzia dei finanziamenti contratti e le maggiori spese da sostenere per soddisfare i fabbisogni del figlio avuto dalla sua attuale compagna, attualmente quindicenne;
c) che, di contro, la situazione economica della è notevolmente CP_1
migliorata, atteso che essa dal 2020 è divenuta unica proprietaria dell'immobile sito in San Giuliano
Terme, Via Dinucci n. 16, del quale, all'epoca della sentenza di divorzio era proprietaria nella misura del 50%, oltre ad essere divenuta unica titolare dell'attività della ditta individuale “da Nila” di
, attività di cui prima della sentenza possedeva solo il 2%; d) che, pertanto, sono Controparte_1
venuti meno i presupposti stabiliti in sede di divorzio per mantenere in capo al ricorrente l'obbligo di versamento dell'assegno divorzile, rendendosi quindi necessaria la modifica della sentenza del
Tribunale di Pisa n. 261/2020 (R.G. 2150/2013), con revoca dell'assegno di mantenimento.
In data 18.12.2024 si è costituita la quale ha chiesto la conferma Controparte_1 dell'assegno divorzile e la condanna al pagamento delle spese e compensi del giudizio, contestando l'asserito miglioramento della propria condizione economica.
Nel dettaglio, la resistente ha dedotto un peggioramento delle proprie condizioni economiche, allegando: - che con la morte del padre, avvenuta nell'agosto del 2020, è venuto meno un sostentamento forte per la famiglia formata da padre-figlia, in quanto il padre era titolare di pensione e di indennità di accompagnamento, percependo una somma complessiva di circa 2000,00 euro mensili;
- che i redditi derivanti dall'attività di vendita al dettaglio di intimo e abbigliamento svolta tramite la Ditta individuale “Da Nila” di cui essa è titolare sono bassi, stante la crisi del mercato dell'abbigliamento e dell'intimo; - che essa resistente è onerata del pagamento della somma di € 90,00
a titolo di restituzione mutuo chirografo con contributo statuale erogato in conseguenza della pandemia da covid 19, cui si aggiunge il pagamento del canone di locazione di € 400,00; - di essere debitrice di per una somma di oltre 30.000,00 euro;
- che la disponibilità dell'intera proprietà CP_2 dell'immobile sito in San Giuliano Terme in Via Dinucci 16 non muta in meglio le condizioni economico finanziarie della comparente, rilevando solo sotto il profilo patrimoniale;
- che su detto immobile grava un'ipoteca giudiziale iscritta in forza della sentenza della C.d.A. di Firenze n.
1019/2020.
La resistente ha altresì contestato il ventilato peggioramento della situazione economico patrimoniale del ricorrente, eccependo che: - la Pardi S.n.c. è proprietaria di una unità immobiliare in Cascina, concessa in parte in locazione alla società New Pardi S.r.l., ad un canone annuo di Euro 6.000,00 oltre
IVA per il primo biennio di rapporto, Euro 12.000,00 oltre IVA per il terzo anno contrattuale, Euro
24.000,00 oltre IVA dal quarto anno contrattuale, continuando la Pardi snc a utilizzare una porzione di tale immobile per le attività che continua a svolgere;
- la Pardi S.n.c. ha concesso in affitto a New
Pardi S.r.l. l'intero compendio aziendale per un canone annuo di Euro 60.000,00 oltre IVA per la durata di un settennio;
- la New Pardi S.r.l., allo scopo di preservare l'investimento che va ad effettuare per la continuità aziendale di Pardi S.n.c., offre di immettere, al quinto di durata del progetto di risanamento, la finanza esterna costituita da Euro 135.000,00, in modo da consentire il migliore soddisfacimento del ceto creditorio;
- la citata New Pardi srl, conduttrice e affittuaria dell'azienda
Pardi, è una società partecipata all'85% e amministrata dalla SI.ra , attuale Persona_1 compagna del ricorrente e madre del figlio quindicenne di quest'ultimo; - è titolare Parte_1 dell'abitazione principale e percepisce una pensione di € 15.671 lordi annui corrispondenti ad €
806,36 netti per tredici mensilità; - il ricorrente ha percepito, fin dall'anno 2021, dalla Pardi snc, a titolo di stipendio, la somma mensile di € 2000,00, mai ridotta.
All'udienza di comparizione del 29.01.2025, le parti hanno rappresentato di avere raggiunto un accordo che prevede la rinuncia, da parte della resistente, all'assegno divorzile dal mese di febbraio
2025, accettando, per il mese di gennaio, l'assegno in misura ridotta pari a 300,00 euro e la rinuncia, da parte del ricorrente, al diritto di credito verso la ortato dalle sentenze del Tribunale CP_1
di Pisa n. 690/2016 pubblicata il 24.5.2016 e della C.d.A. di Firenze n. 1019/2020 pubblicata il
26.5.2020 in forza delle quali è stata iscritta ipoteca (giudiziale) in data 8.6.2021 sull'immobile sito in San Giuliano Terme, via Marino Dinucci n. 16, con l'impegno del ricorrente a sostenere i costi per la cancellazione del gravame e ad ottenere la cancellazione della predetta ipoteca entro il 30.6.2025.
Le parti inoltre hanno concordemente dichiarato di voler compensare le spese del giudizio.
Pertanto, preso atto della volontà espressa dalle parti personalmente in udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il PM ha apposto il visto.
*****
Nulla osta all'accoglimento delle modifiche alle condizioni di divorzio indicate dalle parti, in accordo tra di loro, trattandosi di graduale diminuzione dell'assegno divorzile in grado di contemperare il dovere di solidarietà post coniugale (alla base della funzione assistenziale dell'assegno divorzile) con il principio di autoresponsabilità degli ex coniugi.
Il Tribunale, visto l'art. 473bis.29 c.p.c., prende quindi atto dell'accordo raggiunto nelle more del giudizio e provvede in conformità, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, recependo l'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa ed in modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di scioglimento del matrimonio del Tribunale di Pisa n. n. 261/2020 (R.G. 2150/2013),
DISPONE che continuerà a versare l'assegno divorzile in favore di Parte_1
i importo pari a € 100,00 mensili sino al mese di gennaio 2025; Parte_2
REVOCA l'assegno divorzile in favore di a far data dal mese Controparte_1
di febbraio 2025;
COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Pisa nella camera di consiglio del 5.2.2025.
Si comunichi.
La Presidente dott.ssa Santa Spina