Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 10/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Forlì
- Sezione Civile -
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott.ssa BARBARA VACCA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 1344 /2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
CANTELMI VERONICA (c.f. ) ed elettivamente domiciliata C.F._1
presso il suo studio legale sito a San Mauro Pascoli, Via Giovanni Pascoli N. 4
OPPONENTE
CONTRO
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. ZACCARIA ANDREA (c.f. ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito a Ravenna, Via A. Diaz n. 42
OPPOSTA
In punto a : Opposizione a decreto ingiuntivo n. 229/2023.
CONCLUSIONI OPPONENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per tutti i motivi e le ragioni già esposte:
570/2023, emesso dal Tribunale di Forlì, G.I., Dott. Danilo Maffa, in data 21.02.2023 e notificato all'opponente via pec in data 27.03.2023 è nullo e/o invalido e/o inefficace e/o illegittimo e/o annullabile, in quanto notificato senza la dovuta estrapolazione dal processo civile telematico, difettante così del numero del decreto ingiuntivo, della sua data di emissione, nonché della firma digitale del Giudice che nel caso di specie, dott.
Danilo Maffa, lo ha firmato ed autenticato e, per l'effetto, revocando, annullando e/o dichiarando inefficace e/o nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo n. 229.2023 del
22.02.2023 RG n. 570/2023, emesso dal Tribunale di Forlì, G.I., Dott. Danilo Maffa, in data 21.02.2023 e notificato all'opponente via pec in data 27.03.2023;
B. IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: - Accertare e dichiarare, per tutti i motivi illustrati, che il decreto ingiuntivo n. 229.2023 del 22.02.2023 RG n. 570/2023, emesso dal Tribunale di Forlì, G.I., Dott. Danilo Maffa, in data 21.02.2023 e notificato all'opponente via pec in data 27.03.2023 è nullo e/o invalido e/o inefficace e/o illegittimo e/o annullabile e per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare inefficace e/o nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo n. 229.2023 del 22.02.2023 RG n. 570/2023, emesso dal Tribunale di Forlì, G.I., Dott. Danilo Maffa, in data 21.02.2023 e notificato all'opponente via pec in data 27.03.2023 è nullo e/o invalido e/o inefficace e/o illegittimo e/o annullabile;
C. IN SUBORDINE: - Accertare e dichiarare che l' importo pagato da
[...]
è maggiore rispetto ai lavori effettivamente svolti dalla Parte_1 [...]
e, che non sono state considerate le osservazioni di parte Controparte_1
opponente nella CTU, che ha inserito importi non afferenti la presente causa, nonché tenuto conto del fatto che non è stata conteggiata la penale di cui all' art. 7 del contratto di cui al doc. 6 a carico della società opposta, prevista per ogni giorno di ritardo, ovvero dal 01.01.2022, per l' effetto, ordinare la restituzione ad di Parte_1
quella somma, maggiore e/o minore provata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia e di equità.
IN OGNI CASO ci si oppone alla temeraria richiesta avversaria di condannare l' opponente al risarcimento di cui all' art. 96, comma 1, c.p.c., in quanto non fondata e
2 non provata. Ci si oppone altresì alla richiesta avversaria di condannare l' opponente al pagamento dell'importo che dovesse risultare dalla CTU tecnica richiesta.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa".
In via istruttoria ci si riporta alle memorie già depositate ex art. 171 ter c.p.c., insistendo nelle istanze istruttorie non ancora ammesse, e, pertanto, nell' ammissione delle prove per testi.
CONCLUSIONI OPPOSTA: “voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis rejectis, accogliere le conclusioni già rassegnate e che di seguito si riportano:
IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'eccezione formulata in via preliminare/pregiudiziale da controparte e relativa al decreto opposto e concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 229.2023 del 22.02.2023 RG 570/2023, emesso dal Tribunale di
Forlì, G.I. Dott. Danilo Maffa per i motivi esposti in narrativa.
NEL MERITO: respingere in toto l'opposizione avversaria sicchè infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e dunque confermare l'efficacia del decreto ingiuntivo n.229.2023 del 22.02.2023 RG 570/2023, emesso dal Tribunale di Forlì, G.I.
Dott. Danilo Maffa a favore di Parte_2
nei confronti di in p.l.r.p.t. e conseguentemente
[...] Parte_1
condannare l'opponente al pagamento degli importi di cui al decreto, oltre al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 I comma c.p.c. da liquidarsi in via equitativa.
IN VIA SUBORDINATA e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle doglianze avversarie, condannare l'opponente in Parte_1
p.l.r.p.t. al pagamento dell'importo che dovesse risultare dalla CTU tecnica richiesta.
IN OGNI CASO con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
IN VIA ISTRUTTURIA ci si riporta a quanto già richiesto ed agli atti.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO (concisa esposizione)
Con decreto ingiuntivo n. 229/2023 emesso da questo Tribunale in data 22/02/2023, su ricorso della è stato Controparte_1
3 ingiunto ad il pagamento della somma di € 128.010,00 Parte_1
oltre IVA al 10%, interessi e spese legali, dovuta a fronte dei lavori realizzati, per suo conto, presso il condominio , come da primo SAL relativo al 30% delle opere. Parte_3
Avverso tale decreto ingiuntivo ha proposto Parte_1
opposizione con citazione notificata a mezzo p.e.c. il 03/05/2023 eccependo preliminarmente la non correttezza della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta estrapolando il decreto dal fascicolo telematico senza che fosse presente il numero e la data dello stesso e la firma digitale del giudice, con conseguente invalidità della notifica per violazione di quanto previsto dagli artt.
3-bis e 11 l. 53/1994 e 16-bis, comma 9-bis e
16-undecies d.l. 179/2012, non essendo l'ingiunta stata posta in grado di difendersi compiutamente.
Nel merito, l'opponente ha premesso di aver stipulato con il Controparte_2
in persona del suo amministratore , in veste di General
[...] Controparte_3
Contractor, un contratto per la realizzazione di lavori di rifacimento delle facciate condominiali fruendo delle agevolazioni fiscali del c.d. “Bonus Facciate” di cui al d.l.
160/2019 (ottenibili in caso di fatturazione delle prestazioni entro il 31/12/2021 e di pagamento da parte del committente del 10% di quanto dovuto per l'intervento), precisando che nel caso in esame il aveva regolarmente pagato, entro il CP_2
31/12/2021, il 10% di quanto dovuto, sulla base del primo stato di avanzamento lavori con emissione delle fatture n. 843/2021 e n. 1106/2021. Ha inoltre riferito l'opponente che il contratto d'appalto prevedeva la nomina quale direttore lavori e responsabile della sicurezza l'ing. e quale impresa esecutrice dei lavori la Parte_4 CP_1
, con la quale era stato stipulato contratto
[...] Controparte_1
di subappalto, per un importo di € 439.673,00 con inizio lavori al 30/08/2021 e fine lavori il 31/12/2021.
Ha lamentato la società opponente che l'opposta non aveva mai allegato al contratto il computo metrico estimativo sottoscritto dalla committente, risultando presente il solo computo metrico redatto dall'ing. con l'ausilio del prezziario regionale dell'Emilia- Pt_4
Romagna e che la e le sue subappaltatrici erano risultate prive Controparte_1
della documentazione obbligatoria sulla sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, in violazione della clausola 8 del contratto d'appalto.
4 ha inoltre rilevato che il contratto con prevedeva Parte_1 Controparte_1
che i lavori fossero contabilizzati in base al “libretto misure” redatto dal Direttore dei lavori e, all' art. 6, era stato specificato che i lavori contabilizzati si convenivano appaltati a misura con registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal Direttore dei
Lavori nell'apposito documento denominato “Libretto delle misure”, mentre i pagamenti erano stati pattuiti in due S.A.L. intermedi ed in un saldo finale mediante bonifico bancario per i quali sarebbe stata emessa regolare fattura.
Ha spiegato l'opponente che l'odierna opposta aveva emesso, in acconto, le fatture n. 203 del 30.11.2021 per un importo di € 8.000,00 oltre iva, n. 204 del 30.11.2021 per un importo di € 13.750,00, n. 205 del 30.11.2021 per un importo di € 17.380,00 e n. 210 del 21.12.2021 per un importo di €. 16.000,00 oltre iva, regolarmente pagate mentre, con riferimento all'ultimo pagamento, non era stato eseguito mancando l'autorizzazione del
Direttore dei Lavori in base allo stato avanzamento lavori. A tale riguardo, la società opponente ha precisato che il Direttore dei Lavori aveva emesso un primo stato avanzamento lavori, completo di certificato di pagamento nei confronti di per € Pt_1
158.000,00 oltre iva e, nei confronti di aveva redatto una sola Controparte_1
dichiarazione in cui attestava che i lavori eseguiti dalla opposta nel cantiere in questione avevano raggiunto il 30% delle opere appaltate, rilasciando l'autorizzazione unicamente per il primo SAL contrattuale, senza tuttavia fornire alcuna quantificazione economica, in quanto i lavori erano stati eseguiti in assenza del computo metrico e senza che fosse mai stata redatta una contabilità idonea per quantificare i lavori parzialmente eseguiti dall' opposta fino all'abbandono del cantiere, con conseguente arbitrarietà della richiesta di pagamento della somma di € 128.010, al netto dei pagamenti già ricevuti, per la quale non risultava neppure essere stata mai emessa la relativa fattura. ha ulteriormente dedotto il grave inadempimento di Parte_1 CP_1
avendo violando tutte le norme ed i protocolli di sicurezza e di esecuzione, in
[...]
quanto l'opera non era stata eseguita a regola d'arte, risultava incompleta, parziale e lasciata inoperante e totalmente abbandonata con gravi pregiudizi all'incolumità fisica ed alla sicurezza del cantiere, arrecando danni e ritardi nell'esecuzione dei lavori ed ai condomini stessi, per i quali si chiedeva l'applicazione della penale contrattuale di cui all'art. 7, pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo a far data dal 01.01.2022, oltre a non
5 aver provveduto a dichiarare la propria polizza assicurativa per la responsabilità civile. Su tali presupposti, ha chiesto la revoca e l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto, opponendosi alla concessione della provvisoria esecutività dello stesso.
NON SOLO (in breve Controparte_1 Controparte_1
si è ritualmente costituita in data 09/08/2023 contestando l'opposizione proposta e chiedendone il rigetto, in quanto del tutto infondata e pretestuosa.
In merito all'eccezione preliminare, l'opposta ha spiegato di aver correttamente estratto dal fascicolo telematico, ai fini della notifica, il file relativo al decreto ingiuntivo emesso dal giudice, quale duplicato informatico e non come copia informatica dell'originale (nel quale solo sarebbero comparsi la firma digitale del giudice e il numero di repertorio), attestandone in ogni caso anche la conformità, evidenziando peraltro l'infondatezza dell'eccezione di nullità non essendovi stata alcuna concreta violazione del diritto di difesa.
In merito alle pretese azionate in via monitoria, la società opposta, nel confermare di aver stipulato il contratto d'appalto con quale General Contractor per il Parte_1
rifacimento delle facciate del per un corrispettivo di Controparte_2
€ 439.673 oltre IVA da corrispondere con 2 SAL intermedi ed un SAL finale, ha riferito che i lavori erano iniziati nel termine contrattualmente previsto, tanto che in data
11/10/2021 era stato sottoscritto dal direttore lavori ing. il primo SAL in cui era Pt_4
stato certificato che i lavori eseguiti dalla ditta avevano raggiunto Controparte_1
il 30% delle opere appaltate e che poteva, pertanto, essere rilasciato il pagamento del 1°
SAL come da contratto per € 158.000, oltre IVA. Avendo ottenuto il pagamento solo di €
29.990 e non avendo sortito effetti i ripetuti solleciti di pagamento, ha spiegato l'opposta di essere stata costretta a sospendere i lavori in attesa di ricevere il pagamento del residuo importo di € 128.010 dovuto a fronte del primo SAL. Ha, inoltre, riferito l'opposta che non avendo mai provveduto al pagamento né sollevato alcuna Parte_1
contestazione sui lavori eseguiti, dopo aver chiarito al che la Controparte_2
sospensione dei lavori era stata motivata unicamente dal mancato pagamento e che il cantiere era stato lasciato in sicurezza, ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento di quanto alla stessa dovuto. Con riferimento alle doglianze sollevate dalla opponente ha precisato che nel contratto di subappalto intercorso con Amga Controparte_1
6 Energia Servizi, a differenza di quello da quest'ultima stipulato con il CP_2
, non vi era alcuna menzione di un computo metrico estimativo, che era stato in
[...]
ogni caso predisposto ed inoltrato alla committente in fase di contrattazione, né del libretto misure redatto dal DL. Ha inoltre aggiunto che l'opponente non aveva mai prima d'ora lamentato alcuna violazione in merito alla documentazione obbligatoria sulla sicurezza, regolarmente ricevuta dal direttore lavori che aveva predisposto l'apposito
P.O.S. (piano operativo della sicurezza) e alla polizza assicurativa r.c., la cui esistenza era comprovata dalla produzione in giudizio effettuata ad abundantiam. Ha concluso, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
In esito alle verifiche preliminari, effettuate con decreto del 15/09/2023 e al deposito delle memorie ex art. 174-ter c.p.c., a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 29/11/2023, con ordinanza del 27/12/2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ed ammessa la CTU per la verifica e l'accertamento dei lavori svolti nel , con rigetto di tutte le ulteriori Controparte_2
istanze istruttorie e delle prove orali.
Espletata la CTU, il cui incarico è stato conferito il 25/01/2024, con deposito della relazione peritale avvenuto il 30/05/2024, con ordinanza del 19/06/2024 la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 281-quinquies c.p.c..
All'udienza dell'11/12/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., verificato il rispetto dei termini concessi per precisare le conclusioni e depositare le memorie difensive, la causa è stata trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata e va respinta.
Come già rilevato con l'ordinanza del 27/12/2023, il cui contenuto deve intendersi richiamato, non è ravvisabile alcuna nullità nella notifica del decreto ingiuntivo, ritualmente avvenuta a mezzo p.e.c., allegando l'originale del ricorso e del decreto ingiuntivo come estratto dal fascicolo telematico. La circostanza che nel file del decreto ingiuntivo allegato alla notifica non fosse presente il numero di repertorio del decreto e la firma digitale del giudice non determina alcuna nullità, trattandosi di duplicato informatico direttamente estratto dal fascicolo telematico e non di copia informatica di
7 un atto digitale. In ogni caso, in disparte il fatto che la opponente non ha indicato le conseguenze che un tale vizio avrebbe comportato al proprio diritto di difesa, la rituale e tempestiva opposizione proposta da con la corretta instaurazione Parte_1
del contraddittorio, ha comportato la sanatoria di qualunque possibile vizio per l'asserita lesione del diritto di difesa.
Va dunque rigettata l'eccezione preliminare sollevata dalla opponente.
Nel merito, si rileva che non vi è contestazione sul fatto che tra le parti sia intervenuto un contratto di subappalto per la realizzazione di lavori di ristrutturazione delle facciate condominiali con il c.d. “bonus facciate” sulla base del contratto di appalto stipulato da quale general contractor, con il Pt_1 Parte_1 Controparte_2
Non è neppure contestato il fatto che tale contratto di subappalto, sottoscritto
[...]
in data 20/08/2021, abbia avuto una parziale esecuzione con l'avvio dei lavori e la realizzazione di parte delle opere, come confermato dal direttore lavori, ing. Pt_4
nominato dalla committente (e dunque soggetto terzo rispetto alla ditta esecutrice
[...]
che ha emesso in data 27/09/2021 il primo S.A.L. comunicando che i Controparte_1
lavori eseguiti dalla ditta presso il cantiere di Ravenna, via Le Controparte_1
Corbousier n. 13/19, avevano raggiunto il 30% delle opere appaltate e che poteva quindi essere rilasciato il pagamento del primo SAL come previsto nel contratto sottoscritto. In data 11/10/2021 il direttore lavori ha anche emesso il certificato di pagamento n. 1 della prima rata, attestando l'avvenuta esecuzione di lavori e somministrazioni per un ammontare di € 158.000 oltre IVA e rilasciando il nulla osta al pagamento dell'impresa.
D'altra parte, in esito al rilascio di tale certificato, ha provveduto ad Parte_1
un parziale pagamento in favore della corrispondendo la somma di € Controparte_1
29.990,00.
Risultano pertanto del tutto infondate e pretestuose le doglianze sollevate da
[...]
solo in sede di opposizione in merito a pretese carenze documentali. Parte_1
come dalla stessa peraltro ammesso, ha svolto nella vicenda il solo Parte_1
ruolo di “general contractor” ed è, pertanto, di tutta evidenza che i lavori svolti nel condominio di cui al primo SAL emesso dal direttore lavori ing. Parte_3 Pt_4
riguardanti la pittura delle pareti, il rifacimento pavimentazione dei balconi e i frontalini
8 balconi, nonché i sottobalconi e la pittura del cornicione per un terzo dell'edificio condominiale, non possano che essere quelli eseguiti da Controparte_1
Come emerge dalla corrispondenza prodotta dalla stessa opponente nell'immediatezza della sospensione dei lavori, avvenuta nel dicembre 2021 (cfr. scambio di mail intercorse nei mesi di novembre e dicembre 2021 anche con il direttore dei lavori), non risulta essere mai stata sollevata alcuna contestazione in merito ai lavori svolti, alla mancanza di un computo metrico estimativo controfirmato dalle parti, da far parte integrante del contratto di subappalto o altre carenze di tipo documentale. Il mancato integrale pagamento dell'importo previsto dal primo SAL risulta chiaramente imputabile al fatto che non è riuscita ad ottenere dalla banca, come invece riteneva, la Parte_1
cessione del credito.
Va, tuttavia, rilevato che le difficoltà incontrate dalla odierna opponente per effetto dell'avvenuta cessione del credito fiscale da parte del a seguito Controparte_2
dell'indisponibilità della banca che doveva acquistare il credito fiscale e del mancato reperimento di altro soggetto disponibile all'acquisto non può giustificare il mancato pagamento di quanto previsto in base al primo SAL rilasciato dal D.L. ing. in Pt_4
favore dell'esecutore dei lavori che, del tutto comprensibilmente, ha Controparte_1
interrotto i lavori proprio per il mancato pagamento delle prestazioni già svolte.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla opponente non è possibile affermare che vi sia stato un inadempimento dell'impresa esecutrice che, del tutto legittimamente, ha sospeso l'esecuzione dei lavori in assenza del pagamento della consistente somma già maturata.
È pertanto del tutto infondata la pretesa di di addebitare a Parte_1 [...]
la responsabilità per il ritardo nell'esecuzione ed ultimazione dei lavori e, CP_1
dunque, di applicazione della penale contrattualmente prevista per il caso di ritardo.
Parimenti infondate e non condivisibili sono le doglianze sollevate dalla opponente in merito alla CTU espletata nel corso del giudizio, il cui oggetto – alla luce delle contestazioni sollevate con l'opposizione – era quello di verificare ed accertare i lavori svolti dalla opposta nel condominio , avendo riguardo al contratto Controparte_2
di subappalto intercorso con e di quantificare l'importo dovuto per Parte_1
i lavori eseguiti, tenendo conto della documentazione in atti ed acquisita quella ritenuta necessaria presso enti pubblici ed effettuati i necessari accertamenti e sopralluoghi.
9 Orbene, il CTU, all'esito delle verifiche e dei sopralluoghi eseguiti nel contraddittorio con i CTP nel corso delle operazioni peritali, ha confermato l'avvenuta parziale esecuzione dei lavori subappaltati alla nell'edificio condominiale Controparte_1
di Ravenna, precisando che l'intervento di manutenzione alle facciate aveva Pt_3
interessato ca. 1/3 del fabbricato. In particolare, i lavori eseguiti dalla opposta sono stati quelli relativi alla “manutenzione pareti opere preliminari, preparazione del fondo, risanamento intonaco, pittura delle pareti, manutenzione e pittura cornicione, manutenzione e pittura frontalini
e sottobalconi, manutenzione pavimenti balconi, oltre che lavori accessori preparatori quali: smontaggi e rimontaggi pluviali, ripristini impianti elettrici a seguito della rimozione, allargamento fori passaggio pluviali, smontaggio e rimontaggi divisori balconi”.
Il CTU ha inoltre riscontrato l'assenza di vizi e difetti nelle opere eseguite dalla CP_1
(su tale aspetto ha precisato testualmente “l'esito dei sopralluoghi che NON hanno,
[...]
visivamente, evidenziato vizi e/o difetti apprezzabili, né sono stati avanzati rilievi e/o riserve da parte dei CTP, del Direttore Lavori Ing. e dell'amministratore condominiale Sig.ra Pt_4 [...]
presenti ai sopralluoghi, e neppure sono stati avanzati rilievi da parte dei condomini CP_3
durante il sopralluogo nei singoli balconi delle proprietà interessate dai lavori”).
Con riferimento alla quantificazione dei lavori svolti dall'impresa opposta, il CTU nell'evidenziare che agli atti non era presente uno specifico computo metrico come indicato nel contratto di subappalto ma solo il computo metrico estimativo redatto dal direttore lavori ing. quale contabilità finale dell'appalto alla data del 14/12/2021, Pt_4
con opere ancora da ultimare, sulla base del prezziario Regionale dell'Emilia-Romagna (la cui applicazione è esplicitamente richiamata nel contratto di subappalto all'art. 5), ha del tutto correttamente utilizzato tale documentazione.
Trattandosi di contabilità redatta dal direttore dei lavori nominato dal CP_2
committente (e dunque da soggetto terzo rispetto alle parti in causa) e non risultando essere stata sollevata alcuna specifica contestazione in merito a quanto dallo stesso accertato e dichiarato con il primo SAL e certificato di pagamento, compito del CTU era solo quello di quantificare, una volta verificato che i lavori fossero stati eseguiti e che non vi fossero vizi e difetti, l'ammontare dovuto all'impresa.
Sulla base della documentazione prodotta e degli accertamenti svolti il CTU ha accertato che i lavori avevano interessato circa un terzo del fabbricato condominiale ed ha
10 quantificato gli importi spettanti alla odierna opposta per i lavori in concreto eseguiti, pari al 32,96% di quelli pattuiti, al netto degli sconti contrattualmente previsti, in €
134.603,28. A tale importo, sono stati correttamente aggiunti gli oneri sostenuti dalla per il noleggio dei ponteggi, rimasti fermi in cantiere per vari mesi a Controparte_1
causa della sospensione dei lavori determinata dall'inadempimento di Parte_1
per € 21.338,70 e per la protratta occupazione del suolo pubblico per ulteriori €
[...]
17.811, per un importo complessivamente quantificato in € 173.752,98 oltre IVA.
L'importo spettante alla opposta risulta pertanto ben superiore a quello richiesto in sede monitoria, con la conseguenza che deve essere respinta l'opposizione ed interamente confermato il decreto ingiuntivo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, così come dovrà gravare definitivamente sulla opponente il compenso del CTU come già liquidato. Non si ravvisano, invece, le condizioni per una condanna ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione e domanda proposta, rigetta l'opposizione proposta da con citazione notificata il 03/05/2023, nei confronti Parte_1
di e per l'effetto, conferma Controparte_1
integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 229/2023, già munito di provvisoria esecutività.
Condanna la opponente alla rifusione delle spese Parte_1
sostenute dalla opposta NON per CP_1 Controparte_1
il presente giudizio, che si liquidano in € 11.600,00 per compenso professionale (di cui €
2.500,00 per fase di studio, € 1.600,00 per fase introduttiva, € 3.500,00 per fase istruttoria e € 4.000,00 per fase decisoria), oltre 15% per rimb. forf. spese generali, IVA e
CPA come per legge, ove non ripetibili.
Pone le spese di CTU, come già liquidate, a carico definitivo della soccombente
[...]
Parte_1
Così deciso in Forlì, lì 10/01/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
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