Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 3591/2022 R.G. avente ad oggetto separazione personale e pendente tra
), rappresentata e difesa da avv.ti Parte_1 C.F._1
Nicola Sansonetti e Antonio Tommaso De Mauro,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da avv. CP_1 C.F._2
Ilaria Totaro,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di aver Parte_1 contratto matrimonio religioso con la parte convenuta, in data
18/09/2003. Dalla loro unione è nata la figlia Persona_1
(Lecce, 26/07/2006).
Ha dedotto il venir meno della affectio coniugalis, riconducendone la causa alla gelosia morbosa del coniuge, nonché alla sua tendenza all'abuso di alcool e sostanze stupefacenti. Ha allegato, altresì, di aver subito da costui continui tradimenti, nonché sistematiche minacce e violenze verbali e fisiche, anche alla presenza della figlia, e che, stanca di tale situazione, nell'ottobre del 2021, ha sporto denuncia. Ha riferito di essere stata vittima di condotte
persecutorie e di false accuse di tradimento, nonché di pubbliche umiliazioni, mediante la divulgazione di offese ed insulti per il tramite dei social. Ha allegato, altresì, di aver subito anche nei rapporti lavorativi le imposizioni e vessazioni del coniuge, acuitesi a seguito della crisi coniugale e culminate nella sua estromissione dalle società originariamente create e gestite insieme. Ha riferito che la casa familiare, di proprietà della figlia, è sita a Lizzanello accanto all'azienda e si compone di un immobile principale e di una dependance, quest'ultima abitata dal nucleo familiare finché, nell'aprile del 2020, lei e la figlia si sono trasferite nell'immobile principale. Ha precisato di essere costantemente controllata dal marito tramite il sistema di videosorveglianza presente nella villa e che costui entra indisturbato, senza limitazione alcuna, nella porzione di immobile da ella abitata. Ha dedotto, inoltre, il totale disinteresse morale ed economico del marito nei confronti della figlia, riferendo di provvedere in via esclusiva alla gestione ed al mantenimento della minore solo grazie al supporto della propria famiglia d'origine. Ha precisato, infatti, di essere rimasta priva di occupazione a seguito dell'estromissione dalla compagine societaria. Quanto alla situazione economico-patrimoniale del coniuge, ha allegato gli ingenti introiti fatturati dalle società da costui gestite, precisando che, per il tramite di prestanomi, è anche titolare di numerose partecipazioni societarie. Ha riferito, infine, che il marito percepisce mensilmente un canone pari ad € 500,00 per la locazione di un immobile sito in Lecce e che trae reddito anche dall'organizzazione di corsi di formazione per i collaboratori.
Ha concluso domandando: a) la pronuncia della separazione tra i coniugi, con addebito al marito;
b) l'affidamento esclusivo della figlia, con collocamento presso di sé; c) l'assegnazione a sé della casa familiare, con autorizzazione alla rimozione delle telecamere di videosorveglianza;
d) un contributo paterno al mantenimento della figlia pari ad € 3.000,00 mensili;
e) un contributo al proprio mantenimento di € 5.000,00 mensili. Con vittoria di spese e competenze di giudizio (ricorso depositato il 03/05/2022).
I.2.- si è costituito in giudizio già nella fase CP_1 presidenziale, contestando le avverse prospettazioni.
Ha eccepito di essere sempre stato vittima delle condotte possessive e delle scenate di gelosia della consorte, nonché, in talune occasioni, delle sue aggressioni fisiche. Ha addebitato alla consorte l'appropriazione di ingenti risorse aziendali prima della cessazione dalla carica di amministratrice, nonché, dopo la revoca,
l'omessa restituzione di beni aziendali, utilizzati per scopi personali. Ha dedotto, infatti, l'occupazione abusiva ad opera della
2 R.G. 3591/2022
coniuge di una porzione della sede sociale sita a Lizzanello, in ordine alla quale pende giudizio possessorio, precisando che, contrariamente a quanto da costei sostenuto, tale immobile non è stato mai adibito a casa familiare, se non nel breve periodo del lockdown, quando già i coniugi vivevano in regime di separazione di fatto. Al riguardo, ha precisato che la casa familiare è sita a
Campi TI, mentre il complesso immobiliare ubicato a
Lizzanello è stato concesso in comodato alla società precedentemente amministrata da parte ricorrente affinché ivi trasferisse la propria sede legale ed operativa. Ha contestato l'allegazione in punto di abuso di sostanze stupefacenti e alcoliche, riferendo di aver frequentato il in un lontano passato e di essere attualmente Pt_2 affetto da una grave epatite C, che non gli consentirebbe alcun abuso di alcol. Ha, altresì, lamentato di aver costantemente subito, nel corso della vita matrimoniale, i tradimenti della moglie e la sua trascuratezza nel rapporto coniugale. Ha contestato anche le allegazioni in merito alle violenze fisiche addebitategli e riferito di aver un ottimo rapporto con la figlia, precisando che costei dimora abitualmente presso l'abitazione della zia materna, sita a
Campi TI, e che è quest'ultima che da sempre se ne prende cura. Ha, altresì, dedotto che, lungi dal restare priva di lavoro, la moglie ha costituito una società che opera in concorrenza con quella di cui era amministratrice, e che percepisce mensilmente un canone di locazione pari ad € 500,00 da un'abitazione di cui è comproprietaria. Ha contestato l'allegazione sull'omessa contribuzione al mantenimento di , riferendo di versare Per_1 mensilmente alla madre la somma di € 500,00 e di provvedere direttamente a tutti gli altri acquisti richiesti dalla figlia.
Quanto alla propria situazione reddituale, ha precisato che il patrimonio societario attuale è notevolmente inferiore a quello indicato da controparte, attese le perdite subite dalle società nel corso degli ultimi anni.
Ha concluso domandando: a) la pronuncia della separazione tra i coniugi, con addebito alla moglie;
b) l'affidamento congiunto della figlia minore, con collocamento prevalente presso la madre;
c)
l'assegnazione della casa familiare sita a Campi TI all'altro genitore;
d) la regolamentazione del proprio diritto di visita;
e) la quantificazione in € 500,00del proprio contributo al mantenimento della figlia, oltre alla ripartizione in egual misura delle spese straordinarie;
f) nulla a titolo di contributo al mantenimento della moglie. Con vittoria di spese e competenze di giudizio (comparsa di costituzione depositata il 12/07/2022).
I.3.- Esperito invano il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 29/07/2022, la Presidente delegata, provvedendo in via
3 R.G. 3591/2022
temporanea e urgente nell'interesse delle parti e della prole, ha:
1) autorizzato i coniugi a vivere separatamente;
2) disposto
l'affidamento condiviso della figlia con collocamento Per_1 prevalente presso la madre;
3) regolamentato il diritto di visita paterno;
4) assegnato la dependance dell'abitazione sita a
Lizzanello a 5) posto a carico di Parte_1 CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, versando a la somma mensile di € 1.500,00, con decorrenza dal mese di Parte_1 agosto 2022; 6) posto, a carico di l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento della moglie, versando a la Parte_1 somma mensile di € 1.500,00, con decorrenza dal mese di agosto 2022;
7) ripartito le spese straordinarie inerenti alla prole con onere del 70% a carico di . CP_1
Ha, inoltre, nominato il giudice istruttore e disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per il suo intervento in giudizio.
I.4.- Parte attrice ha depositato memoria integrativa in data
28/09/2022, contestando le avverse prospettazioni in merito al rapporto padre-figlia e lamentando l'omesso esercizio del diritto di visita. Ha dedotto, altresì, di non aver mai costretto la figlia a vivere a Lizzanello, precisando che i coniugi vi si erano trasferiti di comune accordo per ragioni legate al lavoro e che ha sempre Per_1 manifestato l'intenzione di continuare ad abitare con la madre nell'abitazione principale. Ha allegato, infine, di aver costituito una nuova società con modesti capitali, la quale tuttavia non produce allo stato alcun reddito.
Ha concluso insistendo nelle conclusioni già rassegnate e domandando, in parziale modifica dell'ordinanza presidenziale,
l'assegnazione, quale casa familiare, dell'abitazione principale del complesso edilizio sito a Lizzanello, ove, da oltre due anni, risiede con la figlia.
I.5.- Parte convenuta ha integrato la propria costituzione con la memoria depositata in data 30/01/2023, ove ha eccepito l'inammissibilità della domanda di modifica dell'ordinanza presidenziale in quanto non proposta con reclamo alla Corte
d'Appello. Si è opposta alla richiesta di affido esclusivo della figlia alla madre, atteso il mancato trasferimento presso Per_1
l'abitazione assegnatale con l'ordinanza presidenziale, nonché la condotta ostruzionistica assunta dalla consorte in merito al rapporto padre-figlia.
Ha concluso insistendo nelle conclusioni già rassegnate e domandando che sia disposta una CTU volta ad accertare l'eventuale condotta materna di alienazione parentale, precisando, nell'ipotesi di esito positivo, di mutare le proprie domande richiedendo
4 R.G. 3591/2022
l'affidamento esclusivo della minore, con collocamento prevalente presso di sé, nonché l'assegnazione a sé della casa coniugale e un contributo materno al mantenimento di . Per_1
I.6.- Proseguito il giudizio, all'udienza del 27/09/204, le parti,
a seguito di richiesta di pronuncia non definitiva sullo status personae, hanno precisato le conclusioni come in epigrafe ed il giudice istruttore ha rimesso direttamente la causa al collegio per la decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per espressa rinuncia delle parti.
Il pubblico ministero, cui la pendenza del giudizio è stata regolarmente comunicata, non ha fatto pervenire le proprie determinazioni.
II.- La domanda di pronuncia della separazione personale è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva a mente dell'art. 709 bis c.p.c.
La prosecuzione della convivenza fra i coniugi è divenuta evidentemente intollerabile a causa del venir meno dell'affectio coniugalis che le parti hanno manifestato sin dall'inizio del giudizio con accuse reciproche in ordine alle cause della crisi.
Inoltre, il tentativo di riconciliazione esperito in occasione dell'udienza presidenziale si è rivelato vano;
altresì, successivamente a tale evento, le parti hanno reiterato le reciproche manifestazioni di ostilità tra di esse;
ancora, sino all'udienza del 27/09/2024 hanno palesato la propria volontà di separarsi, anche immediatamente e con rinvio delle decisioni sulle ulteriori questioni.
Pertanto, dai suddetti elementi si deve ritenere che il nucleo familiare è oramai dissolto e che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è del tutto intollerabile;
peraltro, allo stato, è altresì inverosimile che possano verificarsi fatti riconciliativi.
III.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per l'istruttoria e la decisione sulle ulteriori questioni controverse.
IV.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 3591/2022 introdotto con ricorso del 03/05/2022 da nei confronti di Parte_1 CP_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1) DICHIARA la separazione personale tra i coniugi (Campi Parte_1
TI (LE), 25/07/1977) e (Mainz (DEU), CP_1
21/03/1974) che a Lecce, in data 18/09/2003, hanno contratto
5 R.G. 3591/2022
matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 331, parte II, serie A, anno 2003;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Lecce per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) DISPONE che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso in Lecce, camera di consiglio del 03/01/2024.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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