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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/12/2025, n. 3294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3294 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1631/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. IR D'ANELLA Presidente
Dott. EA ES PIROLA Consigliere rel.
Dott. Nicoletta SOMMAZZI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
, IN Q. DI ADS DEL SIG. Pt_1 Parte_2 Parte_3
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE
[...] C.F._1
BIANCA MARIA, 3 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. BONO SILVIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in CENTRO DIREZIONALE ISOLA F/11 80143 NAPOLI presso lo studio dell'avv. FERA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 10 APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Per in qualità di Amministratore di sostegno di Parte_4 Parte_5
Voglia la Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria domanda e istanza, in riforma parziale della sentenza n. 3514/2025 emessa in data 29.4.2025 dal Tribunale di Milano, ferme restando le ulteriori statuizioni, Nel merito In via principale: accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza impugnata, accertando e dichiarando l'annullamento ex art. 428 C.C. del contratto d'opera professionale stipulato in data 14.9.2017 per incapacità di intendere e di volere del sig. all'atto di Parte_5 conferimento dell'incarico all'avv. e condannando quest'ultimo alla restituzione Controparte_1 al dr. quale ADS del sig. dell'importo di € 58.364,80, oltre Parte_4 Parte_5 interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi a far tempo dal 15.9.2017 al saldo effettivo;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte non ritenesse di accogliere la domanda di annullamento del contratto d'opera professionale di cui alla domanda principale, riformare parzialmente la sentenza impugnata accertando e dichiarando che il contratto d'opera intellettuale stipulato tra il sig. e l'avv. si è risolto a seguito Parte_5 Controparte_1 dell'intervenuta revoca dell'incarico avvenuta da parte del sig. in data Parte_5 31.12.2017 e che per la durata dell'incarico effettivamente svolto sino al 31.12.2017 il compenso si quantifica in € 17.023,06 (€ 4.863,73 mensili x 3,5 mensilità) condannando l'avv. CP_1 alla restituzione a favore del dott. nella qualità di ADS del sig.
[...] Parte_4 Parte_5 dell'importo di Euro 41.341,80, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da
[...] conteggiarsi a far data dal 1.1.2018 e fino al saldo effettivo, o la diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia. In ogni caso con il favore delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quelle già liquidate in sede di ordinanza ex art. 186 ter cpc quantificate in € 2.000,00 oltre oneri di legge. Sussistendone i presupposti, condannare l'avv. al risarcimento del danno per Controparte_1 lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da quantificarsi in via equitativa.
pagina 2 di 10
Per Controparte_1
CONCLUSIONI DELL'APPELLO INCIDENTALE Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello: In via principale:
- Accogliere l'appello incidentale;
- Riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la nullità della domanda riconvenzionale;
- Riconoscere l'ammissibilità della domanda riconvenzionale;
- Condannare il sig. al pagamento della somma di € 109.600,00, differenza tra i compensi Parte_5 maturati (€ 129.600,00) e l'indebito accertato in primo grado (€ 20.000,00); In via subordinata:
- Confermare integralmente la sentenza impugnata per la parte favorevole all'appellato incidentale;
In ogni caso:
- Rigettare l'appello principale;
- Condannare l'appellante alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI SULLA RISPOSTA ALL'APPELLO PRINCIPALE Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello:
• Dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.;
• In via subordinata, rigettarlo integralmente per manifesta infondatezza;
• Confermare la sentenza impugnata;
• Condannare l'appellante alle spese processuali di entrambi i gradi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. in qualità di amministratore di sostegno di ha convenuto Parte_4 Parte_5 in giudizio l'avv. per vederlo condannare alla restituzione della somma di € Controparte_1 58.364,80, percepita come compenso per l'opera professionale prestata a favore dello previo Parte_5 annullamento del contratto stipulato tra i due in data 14.9.2017, in quanto sottoscritto dal medesimo in stato di incapacità di intendere e volere, ai sensi dell'art. 428 c.c., nonché alla restituzione dell'importo di 20.000 € in quanto corrisposto senza titolo, esulando la stessa dalle pattuizioni del contratto di cui sopra. In subordine, chiedeva la restituzione della somma di € 41.341,80, corrisposta, a titolo di compenso, in eccesso rispetto alla durata l'incarico revocato in data 31.12.2017. Il Tribunale, accogliendo l'istanza di parte attrice, emetteva ordinanza di ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c. immediatamente esecutiva per la somma di € 61.641,80, corrispondente all'importo corrisposto al convenuto senza causa. L'avv. proponeva domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il pagamento della somma di € CP_1 51.235,20, asseritamente dovuta per l'attività professionale prestata in favore dello al netto Parte_5 degli acconti già ricevuti. Il Tribunale, all'udienza del 7.4.2022, dichiarava la nullità della domanda riconvenzionale in quanto generica, posto che non consentiva di individuare le prestazioni svolte in attuazione del mandato e di determinarne il valore. Con comparsa integrativa del 7.5.2022, l'avv. integrava la domanda CP_1 riconvenzionale, chiedendo il pagamento della somma di € 103.035,20 quale residuo dei compensi maturati -pari ad € 181.400,00-, detratti gli acconti percepiti.
pagina 3 di 10 2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3514/2025 pubblicata in data 29.4.2025, ha:
- dichiarato la nullità della domanda riconvenzionale, in quanto neppure la memoria integrativa individuava le prestazioni svolte dal convenuto, essendosi limitato ad allegare venti operazioni immobiliari compiute dallo UC per le quale egli avrebbe maturato il compenso complessivo di € 140.000 -pari a € 7.000 a operazione-, oltre a un compenso di € 39.000 per asserita attività di gestione immobiliare e un ulteriore compenso per la gestione dell'attività di locazione, con ciò modificando, in modo non consentito, la causa petendi della domanda proposta con l'atto introduttivo;
- rigettato la domanda di annullamento per incapacità del contratto stipulato con il convenuto, in quanto: i) al momento del conferimento dell'incarico al medesimo non era stata ancora proposta domanda di nomina dell'amministratore di sostegno con coinvolgimento del giudice tutelare;
ii) le operazioni immobiliari compiute dallo in costanza di contratto non si erano dimostrate, Parte_5 né avventate, né pregiudizievoli per il medesimo, né alcuna di esse era stata annullata per incapacità di intendere e di volere dello stesso, non comprendendosi per quale ragione dovesse essere annullato il contratto di consulenza in ordine al compimento dei medesimi atti quando i contratti definitivi in attuazione dei contratti preliminari stipulati dallo erano stati Parte_5 conclusi dallo stesso amministratore di sostegno;
iii) dai documenti prodotti e dalle prove testimoniali emerge che la nomina dell'amministratore di sostegno era derivata da ragioni diverse rispetto alla sua capacità di gestire il suo patrimonio;
iv) non emergeva alcuna malafede da parte dell'avv. non rilevando in proposito il fatto che il coniuge avesse incassato dallo CP_1 Parte_5 somme senza titolo, dovendosi avere riguardo, al fine di valutare la sussistenza della malafede al suo esclusivo comportamento, non potendosi presumere un suo coinvolgimento nel comportamento di un diverso soggetto ancorchè coniuge;
- rigettato la domanda subordinata di restituzione dell'importo corrisposto a titolo di compenso eccedente l'effettiva durata dell'incarico interrottosi al 31.12.2017, in quanto era emerso dalla prova testimoniale che il convenuto avesse effettivamente svolto la sua opera professionale in adempimento del contratto ed essendo il compenso pattuito per singola annualità;
- accolto la domanda restitutoria di indebito oggettivo per la somma di € 20.000,00 oltre interessi, non avendo il convenuto provato il titolo che giustificasse l'attribuzione di questo importo.
3. ha proposto appello articolato in quattro motivi: Parte_4
3.1 Con il primo motivo censura il rigetto della domanda di annullamento ex art. 428 c.c. del contratto stipulato fra le parti, in quanto: 1) l'incapacità naturale al momento della sottoscrizione del contratto si evinceva: i) dalla documentazione sanitaria prodotta che documentava la grave patologia psichiatrica di cui era affetto da tempo lo aggravatasi in concomitanza della Parte_5 stipula del medesimo -come desumibile anche dalle deposizioni testimoniali ignorate dal tribunale-; ii) dalle condizioni del contratto che prevedeva un compenso di 120.000 € con pagamento annuale anticipato di 40.000 € annui a fronte di una prestazione generica in capo all'avv. iii) diversamente da quanto affermato dal tribunale era provato che la nomina CP_1 dell'amministratore di sostegno era intervenuta per l'incapacità dello di gestire il Parte_5 proprio patrimonio;
iv) nulla era emerso nel corso del giudizio per poter affermare che le operazioni immobiliari compiute dallo non fossero state per lui pregiudizievoli;
2) Parte_5 risultava provata la malafede dell'avv. dimostrata, sia dalla dichiarazione di manleva CP_1 predisposta dal medesimo dopo la revoca del mandato per l'attività svolta e sottoposta ai familiari dello in cui si faceva espresso riferimento al suo grave di salute mentale noto Parte_5
pagina 4 di 10 da anni, peraltro, anche all'avv. che lo conosceva da anni in quanto impartiva lezioni di CP_1 tedesco alla propria figlia, sia dalle cospicue somme versate dallo sia all'avv. Parte_5 CP_1 sia a sua moglie, senza alcun titolo giustificativo che denotano l'approfittamento da parte dell'appellato delle condizioni di incapacità di intendere e volere dello Parte_5
3.2 Con il secondo motivo, sotto un primo profilo, censura il rigetto della domanda -proposta in via subordinata- di restituzione delle quote di compenso riferibili al periodo successivo all'intervenuta revoca del mandato. Nel contratto era stata pattuita l'annualità del compenso, sicchè non vi sono ostacoli a parametrare lo stesso rispetto alla frazione di anno in cui l'attività è stata effettivamente prestata -come stabilito anche nell'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c.-. Sotto un secondo profilo, censura il fatto che l'appellato abbia provato lo svolgimento dell'attività professionale oggetto del contratto, in quanto: i) ciò è in contrasto con la ritenuta inammissibilità della domanda riconvenzionale;
ii) diversamente da quanto affermato dal tribunale lo svolgimento della stessa non è provato né dai documenti prodotti né dai testi sentiti;
3.3 Con il terzo motivo censura la compensazione delle spese giustificata dal mero richiamo apodittico a gravi ragioni per procedere alla compensazione, senza considerare neppure la declaratoria di nullità della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto;
3.4 Con il quarto motivo censura il mancato riconoscimento della responsabilità per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., ritenendo che il giudice di primo grado abbia omesso di motivare sul punto essendosi limitato a dichiarare che non sussistevano giustificati motivi per concederla.
4. L'avv. ha proposto appello incidentale diretto ad ottenere l'accoglimento della domanda CP_1 riconvenzionale dichiarata nulla in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello principale è fondato.
1.1 Il primo motivo è fondato.
Risulta provato dalla documentazione sanitaria prodotta che lo sin dall'adolescenza, era Parte_5 affetto da disturbo psichiatrico, via via aggravatosi nel corso degli anni. In particolare:
– la dott. ssa psichiatra che aveva seguito privatamente lo in data 7.6.2013, Per_1 Parte_5 dichiarava che il percorso di cura si era incentrato sulle problematiche relazionali e di adattamento del paziente correlate alla sua diagnosi – al medesimo già nota- di sindrome di asperger, aggravatesi a causa dell'aumento dello stress e delle responsabilità lavorative, con decisione di lasciare il lavoro e di riavvicinarsi a Milano, anche per migliorare i rapporti con i familiari -doc. 2 appellante-;
– dalla relazione del CPS dell'Ospedale Fatebenefratelli di Milano del 7.6.2014 -doc.
3- si evinceva che lo stesso era in cura presso il suddetto centro dall'aprile 2013 “per una complessa sintomatologia psicopatologica caratterizzata da ansia sia libera che somatizzata, fobia sociale, interpretatività paranoidea, deflessione del tono dell'umore e disturbi ossessivo compulsivi”. Nella stessa si dava atto che l'intelligenza era ben conservata (Q.I. verbale, ponderato e performance di 150), ma la sua capacità
pagina 5 di 10 di interazione sociale e, di conseguenza, la sua capacità lavorativa erano nulle. Cionostante anni di cure e di trattamenti farmacologici;
- l'assenza totale di capacità lavorativa veniva accertata anche dalla commissione medica dell'INPS di Milano, in data 6.4.2016 che lo aveva riconosciuto “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L 118/71” dopo che già nel 2013 gli era stata riconosciuta un'invalidità civile nella percentuale dell'80% a seguito della sua diagnosi psichiatrica -doc. 4-;
- l'incarico all'avv. veniva conferito il 14.9.2017. L'incarico “ha natura generale e si riferisce a CP_1 tutte le questioni lega ti alle mie attività professionali e personali..lei mi affiancherà nelle mie iniziative servendosi all'uopo di professionisti da me incaricati (notaio, commercialista, agente immobiliare etc) e coordinandoli per la riuscita delle mie attività” -doc.13-. Peraltro, nessuna attività professionale veniva esercitata dallo e la prestazione a carico dell'avv. risultava individuata in modo Parte_5 CP_1 assolutamente generico, pur a fronte di un corrispettivo di 120.000 € per tre anni di contratto, da pagare anticipatamente nella misura di 40.000 € annui.
– in epoca coeva alla stipula del contratto vi era prova dell'aggravamento della patologia psichiatrica di cui era affetto lo con modalità tali da comprometterne la capacità di Parte_5 intendere e volere. In proposito il fratello sentito come testimone, Persona_2 dichiarava quanto segue: “Avevamo contatti quasi quotidiani con mio fratello e nel post estate del 2017 ho riscontrato un netto peggioramento delle sue condizioni assistendo anche personalmente a parecchi episodi che mostravano il suo stato confusionale. Adr: confermo che l'aggressività e lo stato confusionale di mio fratello si manifestavano anche telefonicamente… A titolo di esempio ricordo un aperitivo preso assieme nel corso del quale iniziò a regalare casse i champagne ai vari presenti conosciuti oppure passando davanti ad un'agenzia immobiliare vederlo interessato ad un annuncio di una vendita, vederlo entrare e lasciare una caparre di alcune migliaia di euro senza aver approfondito l'opportunità di un acquisto”. Contestualmente, interrompeva i contatti con i familiari e si allontanava da Milano. Infatti, il fratello Parte_5 dichiarava che nel gennaio 2018 veniva contattato dalla polizia di Praga che aveva trovato Per_2 il fratello in stato confusionale e privo di vestiti, documenti e cellulare. Successivamente, nel mese di marzo 2018, il medesimo veniva ricoverato in un ospedale francese in regime di TSO -doc.
5- da cui scappava per far rientro a Milano;
– la relazione psichiatrica del Cps dell'ospedale Sacco del 7.3.2018 richiedeva la nomina urgente di un amministratore di sostegno proprio in relazione alle operazioni immobiliari compiute dallo nel periodo coevo alla vigenza del contratto con l'avv. “Il Sig. a causa Parte_5 CP_1 Parte_5 atologie necessita di un'Amministrazione di sostegno per aiuta ire il su io. Negli ultimi sei mesi a infatti effettuato diversi investimenti immobiliari in modo incongruo” -doc.1.-;
– l'amministratore di sostegno veniva nominato in via urgente in data 26.4.2018 in seguito a ricorso presentato dai genitori dello in ragione della “delicata e urgente situazione descritta necessiti Parte_5 di un intervento immediato prot . 405 c.c. a tutela della persona con le evidenziate problematiche in corso, nonché del suo patrimonio” -doc.11- con il compito di valutare le operazioni immobiliari in corso e disponendo il divieto di compiere operazioni di straordinaria amministrazione;
– nel frattempo, dal 6.4.2018 al 14.5.2018 veniva ricoverato presso il reparto di psichiatria dell'ospedale Sacco per un episodio maniacale. Nel certificato di dimissioni dal reparto si dava atto che “il paziente da circa un anno aveva iniziato a manifestare un cambiamento del timismo basale con comparsa di ideazione megalomanica” -doc.6-; pagina 6 di 10 -successivamente, lo veniva ricoverato presso il reparto riabilitativo dello stesso ospedale Parte_5 fino al 16.11.2018. Nella lettera di dimissioni si attestava che: “nel 2017 evidenzia una sintomatologia psicopatologica caratterizzata da umore espanso con ideazione megalomanica, aumento dell'attività finalizzata e delle spese economiche e anomalie comportamentali” -doc.
7-. Da quanto esposto, si evince che, sia il contratto con l'avv. sia gli ulteriori contratti erano CP_1 stati posti in essere dallo in un momento di aggravamento della patologia psichiatrica di Parte_5 cui era portatore connotato dall'interruzione dei rapporti con i familiari, da viaggi senza meta precisa in Europa e culminato con due ricoveri in reparti psichiatrici ospedalieri. Diversamente da quanto affermato dal tribunale, la nomina di un amministratore di sostegno - disposta in via d'urgenza dal giudice tutelare- era stata richiesta e disposta per aiutarlo a gestire il suo patrimonio. Sicuramente il contratto stipulato con l'avv. è un rilevante atto di gestione patrimoniale in CP_1 quanto con lo stesso lo aveva assunto l'obbligazione di pagare il professionista 120.000 € Parte_5 per tre anni a fronte di una prestazione del tutto generica a carico di quest'ultimo. Quindi, anch'esso rientra fra gli atti di disposizione del patrimonio che avevano giustificato la nomina urgente di un amministratore di sostegno. In proposito, occorre osservare che, l'affermazione del tribunale secondo cui gli ulteriori atti compiuti non sono stati pregiudizievoli per lo non ha riscontro in alcuna risultanza Parte_5 processuale. Al contrario, il fratello ha riferito di aver visto il fratello entrare in un'agenzia Per_2 immobiliare dopo aver visto un annuncio relativo ad un appartamento e lasciare una caparra di alcune migliaia di euro senza richiedere alcun approfondimento. In ogni caso, la relazione sanitaria dell'ospedale Sacco dava atto che lo “da circa un anno Parte_5 aveva iniziato a manifestare un cambiamento del timismo basale con comparsa megalomanica” - doc.
6-. Gli atti descritti dal fratello posti in essere dopo l'estate del 2017, coevi al contratto Per_2 stipulati con l'avv. sono sintonici rispetto a tale disturbo. CP_1 Analogamente, il contratto stipulato con il medesimo. Infatti, a fronte di una prestazione del tutto generica a carico dell'avv. lo si è CP_1 Parte_5 obbligato a corrispondergli un compenso di € 120.000 per tre anni con pagamento anticipato di 40.000 € annui di cui il primo subito effettuato. Risulta quindi provato che il contratto con l'avv. è stato stipulato dallo mentre si CP_1 Parte_5 trovava in condizioni di incapacità di intendere e volere a causa della sua patologia psichiatrica fuori controllo connotata da ideazione megalomanica. Altresì, è anche provato che l'avv. fosse a conoscenza, al momento della stipula del CP_1 contratto, dello stato di incapacità di intendere e volere dello Parte_5
Il in sede di interrogatorio formale ha confermato di conoscere da tempo lo – CP_1 Parte_5
“Confermo che in una sola occasione era presente anche mia moglie, che conosceva da Testimone_1 anni il signor al quale era legata da un rapporto di amicizia. Faccio presente che il signor Parte_5
ha a rivate a nostra figlia che studiava alla scuola francese, ed il signor le Pt_5 Pt_5 insegnava il tedesco dal francese”- che definiva nella comparsa di costituzione in primo grado una
“persona di casa”. pagina 7 di 10 Quindi era a conoscenza della patologia psichiatrica che lo affliggeva. Inoltre, lo stesso nel mese di febbraio 2018 -dopo che il rapporto professionale tra i due si CP_1 era interrotto il 31.12.2017- aveva contattato i familiari dello chiedendo loro un incontro Parte_5 ed esternando preoccupazione per la scomparsa del congiunto -con cui anche i familiari avevano perso i contatti-. Quindi, durante un successivo incontro, consegnava al fratello un documento contenente Per_2 una dichiarazione di totale manleva nei suoi confronti per l'attività compiuta nell'interesse del fratello in attuazione del contratto stipulato con , in ragione del grave stato di salute Pt_5 mentale del medesimo -dep. “la manleviamo nel modo più ampio per sé a qualsiasi Persona_2 titolo da ogni e qualsiasi obblig dere compensi di alcun genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi nell'eventualità di qualsivoglia pretesa avanzata dal dottor Parte_5 stante il suo grave stato di salute mentale a noi da anni ben noto”; doc. 18-. Ciò denota che l'avv. era a conoscenza dello stato di incapacità di intendere e volere dello CP_1
al momento della stipula del contratto a causa della sua patologia psichiatrica. Parte_5 Ulteriore conferma della conoscenza dello stato di incapacità e del suo approfittamento, deriva dal fatto che, il giorno successivo alla stipula del contratto, l'avv. si faceva corrispondere il CP_1 compenso per il primo anno per un importo comprensivo di spese forfettarie al 15%, CPA e IVA di
€ 58.364,80. Ulteriormente, con assegno del 25.11.2017, l'avv. si faceva dare il cospicuo importo di CP_1 20.000 € senza alcuna giustificazione come riconosciuto dal tribunale con statuizione definitiva in quanto coperta dal giudicato interno. Infine, ulteriore conferma deriva dal fatto che l'avv. in costanza del rapporto contrattuale, CP_1 faceva emettere dallo assegni in favore della di lui moglie per la Parte_5 Testimone_1 somma di € 93.000,00 -asseritamente dovuti come compensi professionali allo stesso Avv. CP_1 che avrebbe poi ceduto il credito alla moglie- senza alcun titolo che giustificasse la dazione -come accertato in un separato giudizio da questa Corte con sentenza n. 639/2025 che ha confermato la pronuncia del tribunale che aveva condannato la alla restituzione della somma in difetto Tes_1 di una giustificazione del pagamento-. Conseguentemente, il contratto stipulato in data 14.9.2017 deve essere annullato in quanto stipulato dallo in stato di incapacità naturale, con conseguente condanna dell'avv. alla Parte_5 CP_1 restituzione della somma di € 58.364,80, pari a quanto percepito come compenso anticipato per il primo anno di attività professionale.
1.2 Gli ulteriori motivi sono assorbiti.
2. L'appello incidentale è inammissibile e comunque infondato.
Il convenuto ha proposto appello incidentale ritenendo che il Tribunale abbia erroneamente dichiarato la nullità della domanda riconvenzionale da lui proposta nonostante la completezza dell'integrazione depositata, che conteneva tutti gli elementi richiesti. L'Avv. nell'appello incidentale, si è limitato a elencare i documenti allegati alla sua comparsa CP_1 integrativa del 7.5.2022, con cui ha riformulato su ordine del giudice la domanda riconvenzionale, pagina 8 di 10 senza muovere censure alla motivazione addotta dal Tribunale e senza spiegare come mai tali documenti avrebbero dimostrato l'attività difensiva da lui svolta e solo precisato e non modificato le ragioni a fondamento della sua domanda, diversamente da quanto stabilito dal Tribunale. L'appello deve quindi essere considerato inammissibile perché non ha confutato la motivazione del giudice di prime cure, ma si è limitato a riproporre apoditticamente gli elementi già presentati in primo grado - Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. sez. un. n. 36481 del 13.12.2022). In ogni caso, la stessa è infondata in ragione dell'annullamento del contratto.
3. L'avv. secondo il principio della soccombenza, deve essere condannato al pagamento in CP_1 favore di in qualità di amministratore di sostegno di delle Parte_4 Parte_5 spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, sulla base dei valori medi del DM 55/2014 per lo scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 -individuato sulla base del decisum- quanto al primo grado di giudizio, in complessivi € 14.103,00, di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria e di trattazione e € 4.253,00 per la fase decisoria, e quanto al presente grado in complessivi € 9.991,00, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva e € 5.103,00 per la fase decisoria. Non sussistono le ragioni per una condanna dell'appellato ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. L'avv. CP_1 convenuto nel presente giudizio, ha infatti esercitato il suo diritto di difesa sempre nel rispetto dei limiti imposti, senza proporre difese eccessive o manifestamente infondate e non eccedendo quanto necessario alla tutela della sua posizione in giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara inammissibile l'appello incidentale;
2. accoglie l'appello principale e, per l'effetto
3. in parziale riforma della sentenza n. 3514/2025 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 29.4.2025;
4. annulla il contratto in data 14.9.2017 tra e Parte_5 Controparte_1 perchè stipulato da in stato di incapacità di intendere e volere e, per Parte_5 l'effetto
5. condanna a restituire a in qualità di amministratore di Controparte_1 Parte_4 sostegno di la somma di € 58.364,80 percepita da controparte in Parte_5 esecuzione dell'annullato contratto;
pagina 9 di 10
6. condanna a pagare a in qualità di Amministratore di Controparte_1 Parte_4
Sostegno del Sig. le spese di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi Parte_5 quanto al primo grado in € 14.103,00 e quanto al presente grado in € 9.991,00, il tutto oltre a spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
7. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, Controparte_1 comma 1-quater, DPR 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228; 8. conferma nel resto la sentenza impugnata.
Milano, 26.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
EA ES PI IR D'AN
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT Dott.ssa Gaia Raffaella Gaino
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