Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/01/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3456/2014 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3456/2014 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 7.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA IRNO 43/B SALERNO, presso lo studio P.IVA_1 dell'Avv. IRACE LUIGI (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._1
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._2
PALMIRO TOGLIATTI 72 CASTEL SAN GIORGIO, presso lo studio dell'Avv. IANORA
LEONARDO (c.f.: ) e dell'Avv. D'AGOSTINO SALVATORE C.F._3
( ) VIA VELIA N.76 SALERNO, dai quali è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._5
VIA PALMIRO TOGLIATTI 72 CASTEL SAN GIORGIO, presso lo studio dell'Avv.
IANORA LEONARDO (c.f.: ) e dell'Avv. D'AGOSTINO C.F._3
SALVATORE ( ) VIA VELIA, 76 84122 SALERNO;
dai quali è C.F._4
rappresentata e difesa;
CONVENUTA
E
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ROMA 112 SALERNO , presso lo studio dell'Avv. FORINO FABIO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._6
INTERVENTORE
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che, come documentalmente dimostrato dai convenuti, tanto la banca attrice quanto la terza intervenuta, hanno ricevuto, nell'ambito della procedura esecutiva n. 209/2013 pendente dinanzi al Tribunale di Nocera
Inferiore, le somme a tutela delle quali avevano agito per la revocatoria del fondo patrimoniale per cui è causa.
La declaratoria di cessata materia del contendere, impone, sotto il profilo della regolamentazione delle spese di lite, di analizzare, comunque, la fondatezza o meno della domanda giudiziale, in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'azione ex art. 2901 c.c. spiegata dai convenuti, in virtù della circostanza della pendenza della procedura esecutiva in danno della (n. 209/2013), atteso che tale circostanza non osta Controparte_4
alla proposizione della domanda di revocatoria, posto che, con la predetta azione, l'attore ambisce esclusivamente a ricostituire la garanzia del debitore mirando ad ottenere l'inefficacia degli atti pregiudizievoli posti in essere da quest'ultimo, sicchè la contemporanea pendenza di una procedura esecutiva già avviata non osta alla proposizione della domanda revocatoria nella misura in cui il credito che con tale azione si tende a preservare, non risulti interamente soddisfatto prima della proposizione dell'azione in questione.
Nel caso di specie, soltanto nel corso del presente giudizio, è avvenuto il soddisfacimento dei crediti in questione.
Ne discende, pertanto, che l'azione revocatoria era ammissibile nel momento in cui è stata proposta, atteso che i creditori non erano stati ancora soddisfatti.
L'eccezione, pertanto, deve essere disattesa ben potendo l'attore agire per la revocatoria di alcuni atti dispositivi posti in essere dal proprio debitore anche laddove abbia già instaurato
Pagina 2 di 7 procedure esecutive volte al recupero del proprio credito, considerato che solo a seguito della conclusione della procedura esecutiva e quindi della liquidazione/assegnazione delle somme in favore dei creditori procedenti il proprio credito potrà risultare soddisfatto del tutto o parzialmente.
Quanto all'eccezione formulata dai convenuti ex art. 1956 co. 1 c.c., essa è infondata.
Tale disposizione prevede che il fideiussore per un'obbligazione futura, è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
Nel caso di specie, i convenuti hanno dichiarato che la banca creditrice delle due società fece sottoscrive alla società Parte_2 Controparte_4
le garanzie a prima richiesta, ben sapendo dello stato di decozione della società Alvi spa,
[...]
che era il principale debitore delle due società ( . Parte_2
Orbene, la S.C. ha affermato che “Nella fideiussione per obbligazione futura, in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo la stipulazione del contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea (quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo sostitutivo di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice
(cfr. Cass. n. 16822/2024).
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione versata in atti dall'attrice, si evince che era socio di entrambe le società Centro Commerciale e e, CP_1 Pt_2 Pt_2
pertanto, alla luce del principio giurisprudenziale sopra richiamato, non è liberato ex art. 1956
c.c. in caso di sua mancata autorizzazione di cui alla citata disposizione.
Nel merito, l'azione revocatoria risultava fondata.
Invero, attraverso l'azione revocatoria ordinaria, infatti, il creditore pregiudicato vuole ottenere la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti, previo accertamento dell'US MN e del ON AU (se si tratta di negozio a titolo oneroso, elemento tuttavia non necessario nel caso di azione revocatoria avverso la costituzione di fondo patrimoniale, attesa la natura gratuita dell'atto costitutivo, ormai pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis, Cassazione Ordinanza n. 2530 del 10/02/2015, sentenza 6
Pagina 3 di 7 maggio 2016, n. 9128, ordinanza 23 febbraio 2015, n. 3568, sentenza 27 gennaio 2015, n.
1450), di un contratto esistente e validamente concluso tra il debitore ed un terzo.
Attraverso l'azione revocatoria si mira, in particolare, ad una statuizione di inefficacia del negozio nei confronti del solo creditore istante, senza che vengano coinvolti gli effetti del contratto tra le parti, essendo l'inefficacia funzionale alla sola ricostruzione della garanzia patrimoniale a favore del creditore (Cass. 9875/2005) ed a impedire che il bene oggetto dell'atto dispositivo venga sottratto all'azione esecutiva del creditore medesimo, nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni creditorie, ferma restando l'intrinseca validità ed efficacia traslativa del diritto in capo all'acquirente.
Nella fattispecie in esame, l'attore ha fornito una serie di argomenti di prova, precisi e concordanti, che, anche in via presuntiva, inducono a ritenere sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria.
Occorre precisare, innanzitutto, quanto al presupposto della esistenza del diritto di credito dell'attore nei confronti del debitore che tale circostanza è documentalmente provata dall'attore (cfr. decreti ingiuntivi, estratti conto in atti).
In ogni caso la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “ Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 del Cc è sufficiente la titolarita' in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria. Anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito -
l'insorgenza della qualita' di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr Cass. 16819/2024).
Ne consegue, che il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto oggetto di azione revocatoria ordinaria va valutato in base al momento in cui il credito stesso sorge e non a quello, eventualmente successivo, in cui viene accertato con sentenza ed indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto edesigibile (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22161 del 5/9/2019, Rv. 654936-01; Sez. 3,
Sentenza n. 1968 del 27/01/2009, Rv. 606331-01; Sez. 3, Sentenza n. 12678 del 17/10/2001,
Rv. 549698-01; Sez. 1, Sentenza n. 8013 del 02/0971996, Rv. 499434-01).
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato oltre che non specificatamente contestato dalla parte convenuta, che il credito per cui è causa, afferisce ai saldi negati dei conti correnti intestati alle società garantite relativi agli anni 2010-2011 (e per quanto concerne
Pagina 4 di 7 quest'ultimo, a partire dal mese di gennaio 2011 come documentato dagli estratti conto depositati dalla banca).
Pertanto, nel caso di specie trattasi di credito sorto anteriormente rispetto all'atto di disposizione del 7.11.2011.
Va, inoltre, precisato che il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria, in quanto rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (art. 170 c.c.), così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti.
Ed il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (c.d. US MN) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (tra le altre v. Cass., sez. 6- 3,
18.6.2019 n. 16221).
Nel caso in esame, la banca ha documentato come abbia vincolato nel fondo CP_1
patrimoniale gli unici beni di sua proprietà, mentre quest'ultimo non risulta avere soddisfatto l'onere gravante sul debitore che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria di provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
Va poi considerato che: “In tema di revocatoria ordinaria nei confronti di fondo patrimoniale costituito successivamente all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. "scientia MN", la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quantola relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo” (Cass., sez. 3, 30/06/2015, n.
13343; Id., sez. 1, 2/04/2021 n. 9112).
Negli stessi termini: “Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria;
ne consegue che, avendo l'"actio pauliana" la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, a determinare l'"US MN" è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del
Pagina 5 di 7 patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile di proprietà dei coniugi, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, della cui insussistenza incombe al convenuto, che nell'azione esecutiva l'eccepisca, fornire la prova. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, trattandosi di ipotesi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all'assunzione del debito, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia MN"), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium AU") né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo” (Cass., sez. 3, 17/01/2007, n. 966).
Deve certamente ritenersi sussistente il requisito della cd. scientia MN che può ritenersi integrato, trattandosi di atto successivo al sorgere del credito, dalla mera consapevolezza o generica conoscenza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (cfr. Cass. n.
7262/2000; n. 7507/2007; n. 3676/2011).
Nel caso di specie, socio delle società debitrici e socio della VI SS CP_1
e FI NC (e come tale illimitatamente e solidalmente responsabile per le obbligazioni sociali), non poteva non avere la consapevolezza che l'atto dispositivo in oggetto avrebbe reso maggiormente difficoltosa la realizzazione del credito da parte della banca.
Infine, il presente giudizio risulta correttamente introdotto nei confronti di entrambi i coniugi
(parti dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale), atteso che il consolidato e condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, ritiene sussistente il litisconsorzio necessario tra le parti dell'atto oggetto di revocatoria anche nel caso di giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi e ciò per plurime ragioni.
A tal riguardo si afferma che: “In tema di azione revocatoria del fondo patrimoniale, la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla sua costituzione in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito comportano che, nel relativo giudizio per la dichiarazione della sua inefficacia, la legittimazione passiva va riconosciuta ad entrambi i coniugi, anche se l'atto costitutivo sia stato stipulato da uno solo di essi, spettando ad entrambi, ai sensi dell'art. 168 c.c., la proprietà dei beni che costituiscono oggetto della convenzione, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto costitutivo, con la precisazione che anche nell'ipotesi in cui la costituzione del fondo non comporti un effetto traslativo, essendosi il coniuge (o il terzo costituente) riservato la proprietà dei beni, è configurabile un interesse del coniuge non proprietario alla partecipazione al giudizio, in quanto beneficiario dei relativi
Pagina 6 di 7 frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia” (Cass., sez. 6-3, 22/02/2022, n. 7768; Id., sez. 3, 24/03/2023, n. 8447; Id., sez. 3, 03/08/2017, n. 19330; Id., sez. 1, 27/01/2012, n. 1242;
Id., sez. 3, 18/10/2011, n. 21494; Id., sez. 1, 13/07/2006, n. 15917).
Da ultimo è stato ribadito che “L'azione revocatoria intentata dal creditore di uno dei coniugi nei riguardi dell'atto con cui un bene della comunione legale sia stato conferito in un fondo patrimoniale dev'essere rivolta (notificata ed eventualmente trascritta ex art. 2652, comma 1,
n. 5 c.c.) nei confronti di entrambi i coniugi, essendo preordinata alla pronuncia d'inefficacia dell'atto nel suo complesso (vale a dire non limitatamente a un'inesistente quota pari alla metà del bene), siccome funzionale ad un'espropriazione forzata da compiersi anch'essa, necessariamente, sull'intero bene” (Cass., sez. 3, 07/04/2023, n. 9536).
Pertanto, alla luce delle argomentazioni di cui sopra e tenuto conto del principio della soccombenza virtuale, i convenuti vanno condannati al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti soltanto della e non anche nei Controparte_5 confronti del terzo interventore, in quanto quest'ultimo ha chiesto la compensazione delle spese in caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Le spese si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa (valore del credito per cui si agisce) e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di revocatoria del fondo patrimoniale;
2) Condanna i convenuti al pagamento delle spese legali in favore Controparte_5
che si liquidano in euro 507,00 per spese vive ed euro 10.000,00 per
[...]
compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
3) Compensa le spese di lite tra i convenuti ed il terzo interventore.
Così deciso in Nocera Inferiore, 29/01/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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