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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/03/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1781/2022 R.G., avente ad oggetto: divorzio contenzioso
TRA
(nata a [...] il [...] – C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Torre Annunziata alla via Vesuvio n. 14/D, presso C.F._1 lo studio DEl'Avv. Assunta Russo, dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura apposta in calce al ricorso, parte ammessa al patrocinio a spese DElo Stato, giusta DEibera n. 2022/845/GP DE
08.03.2022 DE Consiglio DEl'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata;
RICORRENTE
E
(nato a [...] il [...] – C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Trecase alla via Bosco DE Monaco n. 11, presso lo studio DEl'Avv. Arianna
Lombardo, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta in calce al ricorso, parte ammessa al patrocinio a spese DElo Stato, giusta DEibera n. 2022/814/GP DE 08.03.2022 DE Consiglio DEl'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1 All'udienza DE 20.12.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori DEle parti si sono riportate ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate e hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili DE matrimonio.
Il P.M. in data 31.05.2024 concludeva per l'accoglimento DE ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 29.03.2022, e Parte_1 Controparte_1 chiedevano a questo Tribunale che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili DE matrimonio dagli stessi contratto in Pompei in data 11.04.2008, dalla quale era nato un figlio, , in data Per_1
26.06.2008.
I ricorrenti deducevano che erano separati dal 20.07.2010, allorquando il Tribunale di Torre
Annunziata aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi con decreto n. cronol. 4507/2010, previa comparizione degli stessi in data 24.06.2010.
Con i patti su citati, il si impegnava a corrispondere alla la somma mensile di euro CP_1 Pt_1
300,00 a titolo di contributo al mantenimento DE figlio minore , che veniva affidato in maniera Per_1 esclusiva alla madre, con residenza privilegiata presso di lei e diritto di visita DE padre, oltre al 50 % DEle spese straordinarie.
I coniugi con ricorso congiunto chiedevano, dunque, di affidare il figlio minore Per_1 esclusivamente alla madre, tenendo conto che il non aveva, di fatto, mai instaurato alcun CP_1 rapporto con il proprio figlio, disinteressandosi di quest'ultimo come dimostrato dalla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Torre Annunziata n. 1250/2020 nel procedimento penale R.G.N.R.
788/2018, e tenuto conto, altresì, che lo stesso si era oramai trasferito in Svizzera in cerca di CP_1 una nuova occupazione lavorativa. Inoltre, i coniugi chiedevano di disporre il diritto di visita DE padre tenendo conto DEla predisposizione DE minore, stante la persistente assenza DE padre dalla sua vita.
Infine, il si obbligava a corrispondere la somma mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al CP_1 mantenimento DE figlio minore, oltre al 50 % DEle spese straordinarie per quest'ultimo.
All'udienza collegiale DE 14.06.2022, i difensori DEle parti rappresentavano che i coniugi avevano concordato di chiedere l'affido condiviso DE figlio minore e che il padre si era reso disponibile a cercare un lavoro o a chiedere il reddito di cittadinanza per corrispondere le somme da lui dovute per il mantenimento DE minore ed il P.M., evidenziata la sussistenza di dubbi sulla rispondenza degli accordi contenuti in ricorso all'interesse DE figlio, chiedeva l'invio degli atti al Presidente per la conversione in rito contenzioso.
Sciolta la riserva assunta all'udienza sopra citata, il Tribunale in data 20.06.2022 rigettava il ricorso congiunto dei coniugi, ed attivava le procedure di cui all'articolo 4 legge n. 898/70 e successive modifiche. Sicché, in applicazione DEl'articolo 4, comma 16, legge n. 898/1970, come modificato dall'articolo 8 legge n. 74/1987, gli atti venivano trasmessi al Presidente DE Tribunale per gli
2 adempimenti previsti dal comma 8 DE menzionato articolo (comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente per il tentativo di conciliazione e l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti e successiva rimessione DEle parti dinanzi al Giudice istruttore per la fase contenziosa).
Il Collegio a sostegno DE decisione di rigetto DE ricorso evidenziava che, fin dal ricorso introduttivo, le parti avevano chiesto disporsi, conformemente a quanto stabilito in sede di separazione omologata,
l'affidamento in via esclusiva DE minore alla madre, sostenendo che il avesse mai Per_1 CP_1 instaurato con il figlio alcun rapporto e che lo stesso, dal 2010 ad oggi, non aveva mai più visto il figlio disinteressandosi completamente al minore e alle sue esigenze, motivo per il quale era stato condannato con sentenza di questo tribunale n. 1250/2020 per il reato previsto e punito dall'art. 570 c.p.; che le stesse parti ascoltate in camera di consiglio avevano confermato la totale inesistenza DE rapporto padre- figlio;
che, anche la previsione di una riduzione DE contributo al mantenimento DE minore da parte DE padre (previsto in euro 300,00 in sede di separazione e ridotto ad euro 200,00 nel ricorso congiunto) non appariva conforme all'interesse di , le cui esigenze con la crescita non potevano essere che Per_1 aumentate.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza di comparizione dei coniugi DE 17.10.2022, il Presidente disponeva, come DE resto convenuto dalle parti, di modificare congruamente i termini DEl'accordo precedentemente depositato, confermando le condizioni di cui alla separazione, con eccezione per la parte relativa ai profili di carattere patrimoniale in relazione ai quali, a modifica di quanto previsto in sede di separazione, in considerazione DEla precaria condizione economica DE e DE suo stato di CP_1 disoccupazione, determinava, in euro 250,00 l'importo DEl'assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento DE figlio minore dovuto dal alla Inoltre, per la parte relativa alle CP_1 Pt_1 modalità di affidamento DE figlio minore, il Presidente modificava il calendario di incontri tra padre e figlio e fissava per la comparizione DEle parti e la trattazione DEla causa l'udienza DE 16.01.2023.
All'udienza su citata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I., letto l'accordo raggiunto tra le parti, e ritenuto lo stesso non conforme al superiore interesse DE figlio minore, fissava per la comparizione DEle parti in presenza l'udienza DE 24.05.2023, poi differita al 06.11.2023.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza su menzionata, evidenziato che dal tenore degli atti e dall'audizione DEla parte ricorrente era emerso che il non aveva alcun rapporto con il figlio CP_1
e non contribuiva al suo mantenimento e ritenutane l'opportunità, il G.I. disponeva acquisirsi Per_1 informazione da parte dei Servizi Sociali DE Comune di ST di TA (comune di residenza DEla e DE figlio) e di Torre DE CO (comune di residenza DE ) in ordine al contesto Pt_1 CP_1 abitativo, familiare in cui il figlio minore era inserito, ed alla condizione psicologica DElo stesso in rapporto all'interruzione dei rapporti con il padre, rinviando la causa all'udienza DE 29.04.2024.
All'udienza su citata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i difensori DEle parti alla luce DEla relazione dei Servizi Sociali di Torre DE CO, pervenuta in data 05.04.2024, chiedevano congiuntamente di pronunciare la cessazione degli effetti civili DE matrimonio secondo le modalità stabilite dal presidente DE Tribunale provvedimento datato 26.10.2022, insistendo per
3 l'affidamento esclusivo DE minore alla madre. Il G.I. riservava, dunque, la causa in decisione al Collegio, assegnando alle parti giorni 60 per il deposito DEle comparse conclusionali e giorni 20 per le memorie di replica, disponendo trasmettersi il fascicolo al P.M. affinché rendesse le proprie conclusioni.
Il P.M. in data 31.05.2024 concludeva per l'accoglimento DE ricorso.
La causa veniva rimessa sul ruolo dal Collegio con ordinanza depositata in data 02.10.2024 al fine di acquisire in atti l'estratto di matrimonio DE comune di celebrazione DEle nozze, ed acquisito il predetto documento, all'udienza DE 20.12.2024 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. veniva nuovamente rimessa in decisione al Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto in Pompei in data 11.04.2008 da (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] Parte_1 Controparte_1 DE CO il 04.08.1985) è fondata e pertanto va accolta.
Risulta, invero, realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 DEla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (24.06.2010) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente DE Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, omologata in data 20.07.2010 con decreto n. cronol. 4507/2010, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori riguardanti il figlio minore , il Tribunale, Per_1 valutata ogni circostanza, confermando quanto previsto in via provvisoria dal Presidente ed in sede di separazione, ritiene di disporre l'affido esclusivo DE figlio minore (nato il [...]) alla Per_1 madre, come richiesto, difatti, sin dal ricorso congiunto dagli stessi coniugi.
Sul punto preme, invero, sottolineare che il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi DEl'art. 337 quater c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc.) (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18559 DE
22/09/2016; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5108 DE 29/03/2012; Cass. Civ., 16953/2008, 24841/2010).
In tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice, è costituito dall'esclusivo interesse morale a materiale DEla prole, previsto in passato dall'art. 155 c.c. ed oggi dall'art. 337 quater c.c., il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione DE nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo DEla personalità DE minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità DE singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento DEla personalità DE genitore (Cassazione civile sez. I,
08/05/2024, n.12474).
4 Nella specie, fin dal ricorso introduttivo le parti hanno chiesto disporsi, conformemente a quanto stabilito in sede di separazione omologata, l'affidamento in via esclusiva DE minore alla Per_1 madre, sostenendo che il padre non aveva mai instaurato con il figlio alcun rapporto e che lo stesso, dal
2010 ad oggi, non aveva mai più visto il figlio disinteressandosi completamente al minore e alle sue esigenze, motivo per il quale era stato condannato con sentenza di questo tribunale 1250/2020 per il reato previsto e punito dall'art. 570 c.p.
Le parti ascoltate in camera di consiglio in sede di udienza DE 14.06.2022 hanno confermato la totale inesistenza DE rapporto padre-figlio. In particolare, la ha dichiarato che il figlio in 14 Pt_1 anni ha visto il padre circa cinque volte, che il padre non è mai stato presente, che il minore non chiede DE padre e che la madre non ha mai cercato di promuovere il rapporto tra padre e figlio, non spettando a lei farlo;
mentre il ha riferito di non vedere il figlio da 6 o 7 anni. CP_1
Difatti, la totale assenza di dialogo tra le parti e il disinteresse mostrato verso il figlio sia da parte DE padre, che non vede e sente il minore da molti anni, ma anche da parte DEla madre, la quale ha dichiarato di non aver mai fatto nulla per tentare di favorire la instaurazione di un sano rapporto tra padre e figlio, aveva portato il Collegio ad effettuare una valutazione negativa DE ricorso congiunto dei coniugi e ad attivare le procedure di cui all'articolo 4 legge 898/70 e successive modifiche, mandando ai
Servizi Sociali per tentare un riavvicinamento tra padre e figlio.
In realtà, queste precise circostanze hanno trovato piena conferma nel corso DE giudizio e nella condotta tenuta dal resistente.
Invero, significativo è anche ciò che emerge dal colloquio effettuato dagli stessi Servizi Sociali DE
Comune di ST di TA con il minore , di anni 16, che “effettivamente non mostra Per_1 alcun trasporto emotivo per la figura DE papà, almeno nei racconti che fa DEle sue giornate e soprattutto DEle persone importanti per la sua vita. dichiara, in modo piuttosto fermo e Per_1 convinto, di non sentire il bisogno di riallacciare i rapporti con il padre perché non lo ritiene necessario per la sua esistenza” (cfr. relazione dei Servizi Sociali depositata in data 29.01.2024).
Dalla relazione predetta non emergono criticità in ordine al contesto familiare e socio ambientale il cui il minore è inserito;
è emerso che è ponderato nei suoi discorsi;
risulta ben inserito nel Per_1 gruppo classe e lavora con impegno e costanza;
che i nonni materni rappresentano per lui un esempio di vita e di valori (cfr. relazione dei Servizi Sociali depositata in data 29.01.2024).
Per ciò che concerne, invece, il , sentito dai Servizi Sociali DE Comune di Torre DE CO, lo CP_1 stesso ha riferito di non vedere e non sentire telefonicamente il figlio da un paio di anni e DEla suddetta situazione comunica quanto segue: “mi sta bene… lui sta bene con la madre perché è quello che vogliono… adesso voglio quello che desiderano loro” (cfr. relazione dei Servizi Sociali depositata in data
05.04.2024).
Nella predetta relazione si dà atto che il padre al momento, a suo dire, non è propenso nel ripristinare il rapporto con il figlio, riferendo di “non volere insistere”, affermando che attualmente questa situazione lo rende sereno.
5 Ebbene la pacifica completa assenza DE resistente nella vita DE figlio, sia sotto l'aspetto affettivo ed educativo, sia sotto l'aspetto dei doveri economici, giustifica l'affidamento DE minore in via esclusiva alla madre.
Quanto al diritto di visita DE padre, in ragione DEla volontà DE figlio minore , e tenuto Per_1 conto DEl'età di anni 16 di quest'ultimo (nato il [...]), nonchè DE comportamento totalmente disinteressato DE , il Collegio ritiene di nulla stabilire in ordine alla disciplina DE diritto di visita, CP_1 rimettendosi al minore, se e quando lo vorrà, di incontrare il padre, invitando il ad CP_1 intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, all'esito positivo DE quale i responsabili dei
Servizi Sociali potranno avviare incontri monitorati tra il padre e il figlio minore.
Pertanto i Servizi Sociali territorialmente competenti continueranno nel monitoraggio sul nucleo familiare, verificando l'avvio e l'andamento DE percorso sostegno alla genitorialità per il , ove vi è CP_1 disponibilità in tal senso, e la condizione psicologica DE minore.
Per quanto concerne i profili patrimoniali, va previsto in capo al padre il versamento di un assegno quale contributo al mantenimento DE figlio minore . Per_1
Va, invero, precisato che l'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su entrambi i coniugi prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze DE figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Difatti, per come chiarito, anche di recente, dalla giurisprudenza DEla Corte di Cassazione, fatta propria dal Collegio, l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse DE minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base DE contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze (Cass. civ. Sez. I, Sent.,
01-07-2015, n. 13504).
In ordine all'importo di detto assegno dovuto dal padre a titolo di contributo per il mantenimento DE figlio, nella totale assenza di deduzioni in ordine alle capacità di guadagno DE resistente (rispetto alla quale risulta che è attualmente disoccupato ed in attesa, a suo dire, di firmare un contratto a tempo determinato per un lavoro stagionale come cameriere, secondo quanto dichiarato ai Servizi Sociali di
Torre DE CO) e DEla ricorrente (che ha dichiarato di aver percepito fino all'ottobre 2023 il reddito di cittadinanza e di lavorare, attualmente, come estetista a domicilio), il Collegio ritiene congruo imporre al
6 un assegno pari ad euro 250,00 mensili, con adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, CP_1 confermando quanto disposto in via provvisoria dal Presidente DE Tribunale.
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà DEle spese straordinarie per il figlio minore, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
Le spese di lite, attesa la natura DEla controversia e l'accoglimento solo parziale DEle rispettive richieste, che costituisce un'ipotesi di soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto in Pompei in data 11.04.2008 da
, nata a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...] (atto n.23, parte II, serie A, anno 2008 DE Comune di Pompei);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura DEla Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile DE predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. affida il figlio minore esclusivamente alla madre, con collocazione Per_1 Parte_1 prevalente presso quest'ultima;
4. nulla dispone in ordine alla disciplina DE diritto di visita DE minore da parte DE padre;
5. dispone che i Servizi Sociali DE Comune di Torre DE CO (Comune di residenza DE ) e di CP_1
ST di TA (quale Comune di residenza DE minore) relazionino ogni 4 mesi, per i prossimi 12 mesi, al GT presso questo Tribunale sull'andamento dei rapporti tra il padre ed il figlio minore, sull'avvio e l'andamento DE percorso di sostegno alla genitorialità per il padre, sulla condizione psicologica DE minore;
6. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento DE figlio minore , la somma mensile di euro 250,00, Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla entro il 5 di ogni Pt_1 mese;
7. pone a carico di il 50% DEle spese straordinarie d'istruzione, mediche specialistiche Controparte_1
e ludiche occorrenti al figlio, preventivamente concordate con l'altro coniuge e fiscalmente documentate;
8. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
7 9. dispone a cura DEla Cancelleria la trasmissione degli atti e al G.T. per la vigilanza ex art. 337 c.c. e per le comunicazioni ai S.S. di ST di TA e di Torre DE CO.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio DE 03.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott.ssa Marianna Lopiano
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