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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 21/05/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2647/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2647/2024 promossa da:
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. GIUSTI DENISE C.F._2
ed elettivamente domiciliati presso il predetto difensore, Email_1
Piazza Vittorio Emanuele II n. 39, Bientina (PI) avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e , il 20 settembre 1997, contraevano, in Bibbona (LI) Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Bibbona
(LI) al n. 7, parte II, serie A, anno 1997; - che dall'unione dei due sono nati i figli, il 14 giugno 2001, , il 30 aprile 2003 e Per_1 Per_2
, il 3 novembre 2015; Per_3
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la Parte_1 Parte_2
pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 29 ottobre 2024, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, ha riportato la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio, proposta ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che alla pronuncia di scioglimento del matrimonio devono seguire i provvedimenti opportuni relativamente al figlio , ancora minorenne;
Per_3
- che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative, né con l'interesse del figlio ancora minorenne e, anzi, paiono adeguate a garantire al minore l'accesso ad una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al d.lgs. n.
154/2013;
- che il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali del figlio, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bibbona (LI) il 20 settembre 1997 tra e , trascritto nei registri dello Parte_1 Parte_2
stato civile del Comune di Bibbona (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1997, n. 7, parte
II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DISPONE che il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_3
corrispondendo questa decisione al diritto del minore alla bigenitorialità, così come previsto dalla legge n. 54 del 08/02/2006 sull'affido condiviso, restando prevalentemente collocato presso la residenza materna.
PONE a carico di , a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, Parte_2
l'obbligo di corrispondere la somma mensile di € 400,00.
DISPONE che il padre terrà con sé il figlio minore a seconda delle esigenze dello stesso e Per_3
degli impegni lavorativi di entrambi i coniugi come meglio descritto nel piano Genitoriale ex art.473 bis 12 cpc, da intendersi qui richiamato.
Fermo restando quanto sopra e come meglio dettagliato nel Piano Genitoriale ex art.473 bis 12 cpc, durante le ferie estive il figlio starà per un periodo di 15 giorni con il padre (anche non Per_3
consecutivi) nel mese di Agosto e 15 giorni, anche non consecutivi, con la madre, da concordarsi tra i genitori;
le festività (24-25-26/12, 31/12,01-06/1, e sabato domenica e lunedì di Pasqua) il figlio le trascorrerà ad anni alterni con i genitori;
così come il 1/11, 8/12, 25/4, 1/05, 2/06, secondo accordi diretti fra genitori compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi.
Il succitato Protocollo, meglio dettagliato nel Piano Genitoriale allegato al ricorso, è stato concordato dai coniugi considerando gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio minore
(specificati nel medesimo P.G.) e comunque avverrà sempre nel pieno ed ampio rispetto delle specifiche volontà dello stesso.
DISPONE che i Sig.ri e sosterranno nella misura del 50% le seguenti spese di Parte_1 Pt_2 carattere straordinario nell'interesse del figlio minore : Per_3
- le spese mediche non coperte da SSN e le spese per specialisti in genere;
- le spese scolastiche (tasse scolastiche, acquisto libri, ripetizioni, gite scolastiche, mensa, servizio di trasporto);
- le spese per attività sportive, ricreative o formative extrascolastiche;
- ogni altra spesa straordinaria necessaria. Le spese straordinarie superiori ad € 50,00= saranno previamente concordate tra gli stessi, salvo il caso di indifferibile urgenza e necessità.
DISPONE che la Sig.ra percepirà per intero l'assegno unico. Parte_1
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- I coniugi rinunciano entrambi all'assegno di mantenimento e ad ogni altra forma di sostentamento reciproci;
- I ricorrenti si concedono, sin d'ora, reciprocamente il nulla osta al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti ed equivalenti per l'espatrio.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Bibbona (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 21 maggio 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2647/2024 promossa da:
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. GIUSTI DENISE C.F._2
ed elettivamente domiciliati presso il predetto difensore, Email_1
Piazza Vittorio Emanuele II n. 39, Bientina (PI) avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e , il 20 settembre 1997, contraevano, in Bibbona (LI) Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Bibbona
(LI) al n. 7, parte II, serie A, anno 1997; - che dall'unione dei due sono nati i figli, il 14 giugno 2001, , il 30 aprile 2003 e Per_1 Per_2
, il 3 novembre 2015; Per_3
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la Parte_1 Parte_2
pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 29 ottobre 2024, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, ha riportato la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio, proposta ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che alla pronuncia di scioglimento del matrimonio devono seguire i provvedimenti opportuni relativamente al figlio , ancora minorenne;
Per_3
- che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative, né con l'interesse del figlio ancora minorenne e, anzi, paiono adeguate a garantire al minore l'accesso ad una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al d.lgs. n.
154/2013;
- che il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali del figlio, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bibbona (LI) il 20 settembre 1997 tra e , trascritto nei registri dello Parte_1 Parte_2
stato civile del Comune di Bibbona (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1997, n. 7, parte
II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DISPONE che il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_3
corrispondendo questa decisione al diritto del minore alla bigenitorialità, così come previsto dalla legge n. 54 del 08/02/2006 sull'affido condiviso, restando prevalentemente collocato presso la residenza materna.
PONE a carico di , a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, Parte_2
l'obbligo di corrispondere la somma mensile di € 400,00.
DISPONE che il padre terrà con sé il figlio minore a seconda delle esigenze dello stesso e Per_3
degli impegni lavorativi di entrambi i coniugi come meglio descritto nel piano Genitoriale ex art.473 bis 12 cpc, da intendersi qui richiamato.
Fermo restando quanto sopra e come meglio dettagliato nel Piano Genitoriale ex art.473 bis 12 cpc, durante le ferie estive il figlio starà per un periodo di 15 giorni con il padre (anche non Per_3
consecutivi) nel mese di Agosto e 15 giorni, anche non consecutivi, con la madre, da concordarsi tra i genitori;
le festività (24-25-26/12, 31/12,01-06/1, e sabato domenica e lunedì di Pasqua) il figlio le trascorrerà ad anni alterni con i genitori;
così come il 1/11, 8/12, 25/4, 1/05, 2/06, secondo accordi diretti fra genitori compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi.
Il succitato Protocollo, meglio dettagliato nel Piano Genitoriale allegato al ricorso, è stato concordato dai coniugi considerando gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio minore
(specificati nel medesimo P.G.) e comunque avverrà sempre nel pieno ed ampio rispetto delle specifiche volontà dello stesso.
DISPONE che i Sig.ri e sosterranno nella misura del 50% le seguenti spese di Parte_1 Pt_2 carattere straordinario nell'interesse del figlio minore : Per_3
- le spese mediche non coperte da SSN e le spese per specialisti in genere;
- le spese scolastiche (tasse scolastiche, acquisto libri, ripetizioni, gite scolastiche, mensa, servizio di trasporto);
- le spese per attività sportive, ricreative o formative extrascolastiche;
- ogni altra spesa straordinaria necessaria. Le spese straordinarie superiori ad € 50,00= saranno previamente concordate tra gli stessi, salvo il caso di indifferibile urgenza e necessità.
DISPONE che la Sig.ra percepirà per intero l'assegno unico. Parte_1
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- I coniugi rinunciano entrambi all'assegno di mantenimento e ad ogni altra forma di sostentamento reciproci;
- I ricorrenti si concedono, sin d'ora, reciprocamente il nulla osta al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti ed equivalenti per l'espatrio.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Bibbona (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 21 maggio 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina