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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2022/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RANI
-Sezione civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 11/06/2024
RA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Caldarola Lia, giusta procura in atti, presso il cui Parte_1 studio, sito in Ruvo di Puglia alla via Duca della Vittoria n. 71, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Capursi Alessandro, giusta procura in atti, Controparte_1 presso il cui studio, sito in Molfetta alla via Quintino Sella n.13 è elettivamente domiciliato;
Resistente
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.6.2024, ha chiesto pronunciarsi la separazione dal coniuge Parte_1
con il quale ha contratto matrimonio concordatario in Bisceglie il 22.6.1996 (atto n. 76, Controparte_1 parte II, serie A, anno 1996).
Con decreto del 19.6.2024 è stata fissata la data dell'udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data
20.6.2024. Instaurato il contraddittorio, con memoria del 18.10.2024, si è costituito non Controparte_1 opponendosi alla domanda di separazione personale avanzata dalla ricorrente, pur insistendo per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
Nelle more del giudizio, con istanza congiunta depositata telematicamente il 29.11.2024, le parti hanno rappresentato l'intervenuto raggiungimento di un accordo in ordine alle condizioni di separazione.
All'udienza del 4.12.2024 i coniugi, presenti personalmente, hanno confermato di non volersi riconciliare e chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni di cui alla convenzione del 29.11.2024.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui alla convenzione del 29.11.2024 che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del
16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016).
La domanda congiunta dei ricorrenti può essere recepita in quanto regolamenta diritti disponibili tra i coniugi, anche nell'interesse dei figli e maggiorenni non economicamente indipendenti, e Per_1 Per_2 non contrasta con norme imperative.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in Bisceglie il 22.6.1996 alle condizioni indicate nella convenzione sottoscritta e depositata telematicamente il 29.11.2024, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Spese compensate;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bisceglie, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 76 parte II serie A anno 1996).
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 14.1.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RANI
-Sezione civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 11/06/2024
RA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Caldarola Lia, giusta procura in atti, presso il cui Parte_1 studio, sito in Ruvo di Puglia alla via Duca della Vittoria n. 71, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Capursi Alessandro, giusta procura in atti, Controparte_1 presso il cui studio, sito in Molfetta alla via Quintino Sella n.13 è elettivamente domiciliato;
Resistente
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.6.2024, ha chiesto pronunciarsi la separazione dal coniuge Parte_1
con il quale ha contratto matrimonio concordatario in Bisceglie il 22.6.1996 (atto n. 76, Controparte_1 parte II, serie A, anno 1996).
Con decreto del 19.6.2024 è stata fissata la data dell'udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data
20.6.2024. Instaurato il contraddittorio, con memoria del 18.10.2024, si è costituito non Controparte_1 opponendosi alla domanda di separazione personale avanzata dalla ricorrente, pur insistendo per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
Nelle more del giudizio, con istanza congiunta depositata telematicamente il 29.11.2024, le parti hanno rappresentato l'intervenuto raggiungimento di un accordo in ordine alle condizioni di separazione.
All'udienza del 4.12.2024 i coniugi, presenti personalmente, hanno confermato di non volersi riconciliare e chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni di cui alla convenzione del 29.11.2024.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui alla convenzione del 29.11.2024 che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del
16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016).
La domanda congiunta dei ricorrenti può essere recepita in quanto regolamenta diritti disponibili tra i coniugi, anche nell'interesse dei figli e maggiorenni non economicamente indipendenti, e Per_1 Per_2 non contrasta con norme imperative.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in Bisceglie il 22.6.1996 alle condizioni indicate nella convenzione sottoscritta e depositata telematicamente il 29.11.2024, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Spese compensate;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bisceglie, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 76 parte II serie A anno 1996).
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 14.1.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Giuseppe Rana