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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 16/09/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 16 settembre 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.
in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato PUTIGNANO MARIANNA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
è presente la parte personalmente;
Per la parte resistente compaiono gli avvocati ZOLI CARLO e LAURA CASADIO, i quali si riportano ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
circa il doc. depositato il 15.4.2025, oltre all'irrilevanza, se ne disconosce la genuinità e la conformità alla realtà storica dei fatti ivi rappresentati;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 9 N. R.G. 16/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16/2025 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. PUTIGNANO MARIANNA Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. TR
ZOLI CARLO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso omandava: Parte_1
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO A. Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni
pagina 2 di 9 sopra esposte, la nullità del licenziamento comminato da TR
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Faenza (RA),
[...]
Via Convertite n. 12, cod. fisc. e partita iva e, per l'effetto, anche ai sensi P.IVA_1
e per gli effetti di cui all'art. 18 L. n. 300/1970, condannare TR
, in persona del legale rappresentante pro tempore: (i) alla reintegrazione in
[...]
servizio del dott. nel posto di lavoro precedentemente occupato, con la Parte_1
medesima retribuzione globale di fatto, nella medesima sede e con identiche mansioni a quelle in precedenza svolte;
(ii) al risarcimento del danno stabilendo un'indennità, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad euro 11.417,53 lordi mensili), ovvero nell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, maturata dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione in servizio, con il relativo versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso predetto periodo e con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. IN VIA
SUBORDINATA B. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse rigettata la domanda di accertamento della nullità del licenziamento intimato al dott. accertare e dichiarare l'illegittimità e/o annullabilità del Parte_1
licenziamento comunicato dalla al dott. CP_1 TR [...]
per vizi del procedimento disciplinare e, per l'effetto, condannare Pt_1 [...]
in persona del proprio legale rappresentante pro TR
tempore, al pagamento in favore del dott. (i) dell'indennità sostitutiva Parte_1
del preavviso, pari a euro 175.343,71 lordi, ovvero dell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre le relative incidenze e con i relativi contributi previdenziali e con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
(ii) dell'indennità supplementare, pari a euro 350.687,43 lordi, ovvero dell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, e con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA C. In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero rigettate le domande che precedono, accertare e dichiarare che il licenziamento comunicato dalla CP_1
pagina 3 di 9 al dott. è privo di giusta causa e/o non TR Parte_1
giustificato per infondatezza e/o insussistenza e/o irrilevanza delle ragioni su cui esso è fondato e, per l'effetto, condannare in persona del TR
proprio legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del dott.
[...]
(i) dell'indennità sostitutiva del preavviso, pari a euro 175.343,71 lordi, Pt_1
ovvero dell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre le relative incidenze e con i relativi contributi previdenziali e con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
(ii) dell'indennità supplementare, pari a euro 350.687,43 lordi, ovvero dell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, e con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. IN VIA DI ESTREMO
SUBORDINE D. In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse ritenuto che il licenziamento sia giustificato ma privo di giusta causa condannare in persona del proprio legale TR
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del dott. (i) Parte_1
dell'indennità sostitutiva del preavviso, pari a euro 175.343,71 lordi, ovvero dell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre le relative incidenze e con i relativi contributi previdenziali e con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”.
resisteva al ricorso. TR
La causa veniva posta in decisione senza assumere mezzi di prova costituendi.
Il ricorso è infondato.
Con esso si impugna il licenziamento comminato con missiva del 29.5.2024, che ha seguito la contestazione disciplinare del 23.5.2024.
I fatti addebitati nella contestazione sono essenzialmente due, ossia:
1) Nello svolgimento dei rapporti commerciali intercorrenti dal novembre 2023 ad oggi con la , lei ha fornito alla scrivente società, oltre che alla Controparte_2
controllata , informazioni carenti ed errate in ordine al prodotto Controparte_3
acquistato da a quello alla stessa affidato in lavorazione…e ha Controparte_4
pagina 4 di 9 dato indicazione di procedere al pagamento delle fatture ricevute omettendo di verificare la correttezza dei dati forniti, con conseguente esposizione della scrivente società ad un grave danno economico.
2) Il 1° aprile…lei si è recato a Madrid con la sig.ra dipendente di Persona_1
di cui lei è amministratore delegato, la cui presenza in quella CP_3
trasferta si ritiene essere immotivata – tanto che, sbarcati dall'aereo e poi scesi dal bus verso le 16.00 lei ha affermato “facciamo passare un po' di gente;
non vorrei che ci fosse qualche Caviro dietro” – e che comunque ha comportato spese eccessive, dato che anche la sig.ra… ha voltato in business class. È emerso che anche in precedenza, quando si era recato sempre in Spagna del 19 al 22 febbraio u.s. aveva sostenuto spese di importo eccessivo sia per il pernottamento (due camere da € 906,16 ciascuna per le 4 notti) sia per il trasporto (€ 1.699,00 per un taxi privato), sempre accompagnato dalla sig.ra la cui partecipazione Per_1
anche a questa missione appare quantomeno discutibile”.
Il tenore lettera delle contestazioni è ben chiaro ed esse hanno consentito al ricorrente di sviluppare le proprie difese, sia in fase disciplinare (dove il lavoratore è stato più sintetico) che in questa fase giudiziale.
Le maggiori specificazioni contenute nella lettera di licenziamento non determinano alcun vizio della contestazione (né del licenziamento) posto che – ed è un giudizio controfattuale – anche eliminando tali specificazioni, il licenziamento risulta perfettamente giustificabile anche sulla base delle contestazioni in precedenza inviate e sopra esposte.
Il ricorrente all'epoca era al contempo: 1) Direttore Generale di
[...]
(ossia l'odierna convenuta) e Amministratore Delegato TR
di (rapporto interrotto appena prima di quello lavorativo con Controparte_3
recesso per giusta causa da parte dell'impresa). Le due società erano e sono legate da un rapporto di controllo di per cui TR
controlla Controparte_3
pagina 5 di 9 Il ricorrente ha in questa sede – ed è forse la principale difesa in diritto – eccepito che i fatti posti alla base del licenziamento da parte del datore di lavoro CP_3
sono in realtà relativi al rapporto di immedesimazione organica del ricorrente con
[...]
Controparte_3
La deduzione è ampiamente infondata, in quanto – come è noto – anche fatti relativi ad aspetti extra-lavorativi possono minare la fiducia datoriale e se ciò può verificarsi in relazione ad aspetti integralmente extralavorativi, va vieppiù ritenuto che possa avvenire in un rapporto, quale quello di specie, di intreccio societario e di cariche sociali;
ne consegue che quanto posto in essere come amministratore della controllata può certamente importare una lesione del rapporto fiduciario tra il ricorrente-dipendente- dirigente e la controllante.
Ciò è inoltre ancora più vero in relazione proprio ad un rapporto di lavoro dirigenziale, nel quale – vista la delicatezza dell'incarico – la fiducia datoriale deve poter essere massima.
Superate queste questioni, il licenziamento per giusta causa irrogato al ricorrente è correttamente giustificato, sia sul piano dell'esistenza di una giusta causa (in presenza di più addebiti concorrenti è sufficiente che uno di essi sia idoneo a determinare la lesione estrema del vincolo fiduciario), che (il che è recessivo) sotto il punto di vista della giustificatezza.
La documentazione acquisita agli atti di causa consente, senza alcuna necessità di procedere all'istruttoria orale, di ritenere sussistente il primo addebito (il secondo viene assorbito).
Circa lo stesso, è il ruolo di direttore generale della controllante, ma anche di amministratore della controllata (società operativa che ha subito le perdite) che già consente di affermare che il ricorrente avrebbe dovuto verificare che, anche visti gli importi elevatissimi degli ordini e delle conseguenti fatture, nonché degli anticipi corrisposti, effettivamente il prodotto commissionato a esistesse CP_2
fisicamente, mentre solo dopo si è scoperto che esso era stato essenzialmente pagina 6 di 9 sovrafatturato (e la resistente allega l'esistenza di un danno a 7 zeri).
In questo quadro, quindi, le specificazioni fattuali (ed i relativi capitoli di prova) contenute in memoria difensiva e tese a dimostrare che i sottoposti del ricorrente avevano evidenziato a quest'ultimo, in precedenza, numerose criticità circa la fornitura da risultano sovrabbondanti. CP_2
L'importanza di quella fornitura – che permetteva essenzialmente la sopravvivenza della continuità aziendale dopo l'incendio che nel 2023 mise fuori uso una buona parte degli impianti, anche produttivi, di – avrebbe richiesto Controparte_3
indubbiamente una attenzione particolare sullo svolgimento della stessa e quest'obbligo ricadeva indubbiamente sull'amministratore della società, ossia sul ricorrente.
Il fatto che l'obbligo in questione non sia stato assolto in alcun modo rende evidente che anche nella controllante il vincolo TR
fiduciario vada considerato ragionevolmente venuto meno.
A fronte di tutto questo il ricorrente si è limitato a dirottare su altri (sottoposti) le responsabilità delle proprie mancate verifiche, ma questo – in base a quanto evidenziato appena sopra – è ininfluente oltre che errato, posto che il ricorrente stesso non ha dimostrato di essersi attivato in alcun modo per monitorare opportunamente il rapporto con . CP_2
Peraltro, vi è prova documentale (doc. 16, datato 8.2.2024) che i sottoposti del ricorrente richiedessero a quest'ultimo l'autorizzazione ai pagamenti degli acconti.
Ne consegue che tutto il testimoniale richiesto da parte ricorrente (“1) Vero che i rapporti commerciali tra e erano gestiti da CP_3 CP_2 Parte_2
? 2) Vero che le disposizioni di pagamento delle fatture emesse da
[...] CP_2
venivano impartite dal CFO (Direttore Finanziario) 3) Vero che
[...] Persona_2
i report mensili sulle consistenze di magazzino venivano redatti e condivisi dal dipendente di 4) Vero che al fine di integrare i controlli Parte_3
sui processi di venne distaccato apposito personale di CP_2 CP_3
presso ? 5) Vero che a causa della promiscuità dei depositi dello CP_2
pagina 7 di 9 stabilimento di si sono create differenze quantitative di prodotto di cui è CP_2
stato informato il Consiglio di amministrazione di in data 9 aprile 2024? CP_3
6) Vero che le trasferte in Spagna del febbraio 2024 e dell'aprile 2024 vennero effettuate dal dott. in qualità di Amministratore delegato di Parte_1 CP_3
per acquistare tartrato di calcio sul mercato? 7) Vero che nel febbraio 2024 la Business
Unit Acido Tartarico era composta da (Direttore di Stabilimento), Testimone_1
(Sales Manager – referente per le vendite) Testimone_2 Testimone_3
(Responsabile Produzione) e (Referente per gli Acquisti)?”) si rivela in Persona_1
questo quadro del tutto inutile e quindi irrilevante (in quanto non può andare a sgravare il ricorrente dai suoi obblighi – ampiamente inadempiuti – di amministratore verso
. Controparte_3
Né può essere accolta la richiesta ricorrente di termine a difesa sulle istanze istruttorie di controparte, avanzata in prima udienza, posto che – per quanto qui esaminato – nella memoria difensiva non sono emersi particolari tali da rimodellare quello che era sempre stato l'ordinario obbligo probatorio di parte ricorrente (sorto in seguito alla contestazione avversaria di mancata diligenza nell'esecuzione della propria prestazione), ossia quello di dimostrare di avere svolto diligentemente il proprio operato in relazione all'affaire ciò che, come detto, in questa sede il ricorrente non ha CP_2
minimamente assolto.
Tutto questo consente di assorbire la questione relativa al secondo addebito disciplinare.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, che si liquidano pagina 8 di 9 in € 5.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 16 settembre 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 16 settembre 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.
in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato PUTIGNANO MARIANNA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
è presente la parte personalmente;
Per la parte resistente compaiono gli avvocati ZOLI CARLO e LAURA CASADIO, i quali si riportano ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
circa il doc. depositato il 15.4.2025, oltre all'irrilevanza, se ne disconosce la genuinità e la conformità alla realtà storica dei fatti ivi rappresentati;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 9 N. R.G. 16/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16/2025 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. PUTIGNANO MARIANNA Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. TR
ZOLI CARLO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso omandava: Parte_1
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO A. Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni
pagina 2 di 9 sopra esposte, la nullità del licenziamento comminato da TR
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Faenza (RA),
[...]
Via Convertite n. 12, cod. fisc. e partita iva e, per l'effetto, anche ai sensi P.IVA_1
e per gli effetti di cui all'art. 18 L. n. 300/1970, condannare TR
, in persona del legale rappresentante pro tempore: (i) alla reintegrazione in
[...]
servizio del dott. nel posto di lavoro precedentemente occupato, con la Parte_1
medesima retribuzione globale di fatto, nella medesima sede e con identiche mansioni a quelle in precedenza svolte;
(ii) al risarcimento del danno stabilendo un'indennità, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad euro 11.417,53 lordi mensili), ovvero nell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, maturata dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione in servizio, con il relativo versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso predetto periodo e con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. IN VIA
SUBORDINATA B. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse rigettata la domanda di accertamento della nullità del licenziamento intimato al dott. accertare e dichiarare l'illegittimità e/o annullabilità del Parte_1
licenziamento comunicato dalla al dott. CP_1 TR [...]
per vizi del procedimento disciplinare e, per l'effetto, condannare Pt_1 [...]
in persona del proprio legale rappresentante pro TR
tempore, al pagamento in favore del dott. (i) dell'indennità sostitutiva Parte_1
del preavviso, pari a euro 175.343,71 lordi, ovvero dell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre le relative incidenze e con i relativi contributi previdenziali e con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
(ii) dell'indennità supplementare, pari a euro 350.687,43 lordi, ovvero dell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, e con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA C. In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero rigettate le domande che precedono, accertare e dichiarare che il licenziamento comunicato dalla CP_1
pagina 3 di 9 al dott. è privo di giusta causa e/o non TR Parte_1
giustificato per infondatezza e/o insussistenza e/o irrilevanza delle ragioni su cui esso è fondato e, per l'effetto, condannare in persona del TR
proprio legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del dott.
[...]
(i) dell'indennità sostitutiva del preavviso, pari a euro 175.343,71 lordi, Pt_1
ovvero dell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre le relative incidenze e con i relativi contributi previdenziali e con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
(ii) dell'indennità supplementare, pari a euro 350.687,43 lordi, ovvero dell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, e con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. IN VIA DI ESTREMO
SUBORDINE D. In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse ritenuto che il licenziamento sia giustificato ma privo di giusta causa condannare in persona del proprio legale TR
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del dott. (i) Parte_1
dell'indennità sostitutiva del preavviso, pari a euro 175.343,71 lordi, ovvero dell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre le relative incidenze e con i relativi contributi previdenziali e con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”.
resisteva al ricorso. TR
La causa veniva posta in decisione senza assumere mezzi di prova costituendi.
Il ricorso è infondato.
Con esso si impugna il licenziamento comminato con missiva del 29.5.2024, che ha seguito la contestazione disciplinare del 23.5.2024.
I fatti addebitati nella contestazione sono essenzialmente due, ossia:
1) Nello svolgimento dei rapporti commerciali intercorrenti dal novembre 2023 ad oggi con la , lei ha fornito alla scrivente società, oltre che alla Controparte_2
controllata , informazioni carenti ed errate in ordine al prodotto Controparte_3
acquistato da a quello alla stessa affidato in lavorazione…e ha Controparte_4
pagina 4 di 9 dato indicazione di procedere al pagamento delle fatture ricevute omettendo di verificare la correttezza dei dati forniti, con conseguente esposizione della scrivente società ad un grave danno economico.
2) Il 1° aprile…lei si è recato a Madrid con la sig.ra dipendente di Persona_1
di cui lei è amministratore delegato, la cui presenza in quella CP_3
trasferta si ritiene essere immotivata – tanto che, sbarcati dall'aereo e poi scesi dal bus verso le 16.00 lei ha affermato “facciamo passare un po' di gente;
non vorrei che ci fosse qualche Caviro dietro” – e che comunque ha comportato spese eccessive, dato che anche la sig.ra… ha voltato in business class. È emerso che anche in precedenza, quando si era recato sempre in Spagna del 19 al 22 febbraio u.s. aveva sostenuto spese di importo eccessivo sia per il pernottamento (due camere da € 906,16 ciascuna per le 4 notti) sia per il trasporto (€ 1.699,00 per un taxi privato), sempre accompagnato dalla sig.ra la cui partecipazione Per_1
anche a questa missione appare quantomeno discutibile”.
Il tenore lettera delle contestazioni è ben chiaro ed esse hanno consentito al ricorrente di sviluppare le proprie difese, sia in fase disciplinare (dove il lavoratore è stato più sintetico) che in questa fase giudiziale.
Le maggiori specificazioni contenute nella lettera di licenziamento non determinano alcun vizio della contestazione (né del licenziamento) posto che – ed è un giudizio controfattuale – anche eliminando tali specificazioni, il licenziamento risulta perfettamente giustificabile anche sulla base delle contestazioni in precedenza inviate e sopra esposte.
Il ricorrente all'epoca era al contempo: 1) Direttore Generale di
[...]
(ossia l'odierna convenuta) e Amministratore Delegato TR
di (rapporto interrotto appena prima di quello lavorativo con Controparte_3
recesso per giusta causa da parte dell'impresa). Le due società erano e sono legate da un rapporto di controllo di per cui TR
controlla Controparte_3
pagina 5 di 9 Il ricorrente ha in questa sede – ed è forse la principale difesa in diritto – eccepito che i fatti posti alla base del licenziamento da parte del datore di lavoro CP_3
sono in realtà relativi al rapporto di immedesimazione organica del ricorrente con
[...]
Controparte_3
La deduzione è ampiamente infondata, in quanto – come è noto – anche fatti relativi ad aspetti extra-lavorativi possono minare la fiducia datoriale e se ciò può verificarsi in relazione ad aspetti integralmente extralavorativi, va vieppiù ritenuto che possa avvenire in un rapporto, quale quello di specie, di intreccio societario e di cariche sociali;
ne consegue che quanto posto in essere come amministratore della controllata può certamente importare una lesione del rapporto fiduciario tra il ricorrente-dipendente- dirigente e la controllante.
Ciò è inoltre ancora più vero in relazione proprio ad un rapporto di lavoro dirigenziale, nel quale – vista la delicatezza dell'incarico – la fiducia datoriale deve poter essere massima.
Superate queste questioni, il licenziamento per giusta causa irrogato al ricorrente è correttamente giustificato, sia sul piano dell'esistenza di una giusta causa (in presenza di più addebiti concorrenti è sufficiente che uno di essi sia idoneo a determinare la lesione estrema del vincolo fiduciario), che (il che è recessivo) sotto il punto di vista della giustificatezza.
La documentazione acquisita agli atti di causa consente, senza alcuna necessità di procedere all'istruttoria orale, di ritenere sussistente il primo addebito (il secondo viene assorbito).
Circa lo stesso, è il ruolo di direttore generale della controllante, ma anche di amministratore della controllata (società operativa che ha subito le perdite) che già consente di affermare che il ricorrente avrebbe dovuto verificare che, anche visti gli importi elevatissimi degli ordini e delle conseguenti fatture, nonché degli anticipi corrisposti, effettivamente il prodotto commissionato a esistesse CP_2
fisicamente, mentre solo dopo si è scoperto che esso era stato essenzialmente pagina 6 di 9 sovrafatturato (e la resistente allega l'esistenza di un danno a 7 zeri).
In questo quadro, quindi, le specificazioni fattuali (ed i relativi capitoli di prova) contenute in memoria difensiva e tese a dimostrare che i sottoposti del ricorrente avevano evidenziato a quest'ultimo, in precedenza, numerose criticità circa la fornitura da risultano sovrabbondanti. CP_2
L'importanza di quella fornitura – che permetteva essenzialmente la sopravvivenza della continuità aziendale dopo l'incendio che nel 2023 mise fuori uso una buona parte degli impianti, anche produttivi, di – avrebbe richiesto Controparte_3
indubbiamente una attenzione particolare sullo svolgimento della stessa e quest'obbligo ricadeva indubbiamente sull'amministratore della società, ossia sul ricorrente.
Il fatto che l'obbligo in questione non sia stato assolto in alcun modo rende evidente che anche nella controllante il vincolo TR
fiduciario vada considerato ragionevolmente venuto meno.
A fronte di tutto questo il ricorrente si è limitato a dirottare su altri (sottoposti) le responsabilità delle proprie mancate verifiche, ma questo – in base a quanto evidenziato appena sopra – è ininfluente oltre che errato, posto che il ricorrente stesso non ha dimostrato di essersi attivato in alcun modo per monitorare opportunamente il rapporto con . CP_2
Peraltro, vi è prova documentale (doc. 16, datato 8.2.2024) che i sottoposti del ricorrente richiedessero a quest'ultimo l'autorizzazione ai pagamenti degli acconti.
Ne consegue che tutto il testimoniale richiesto da parte ricorrente (“1) Vero che i rapporti commerciali tra e erano gestiti da CP_3 CP_2 Parte_2
? 2) Vero che le disposizioni di pagamento delle fatture emesse da
[...] CP_2
venivano impartite dal CFO (Direttore Finanziario) 3) Vero che
[...] Persona_2
i report mensili sulle consistenze di magazzino venivano redatti e condivisi dal dipendente di 4) Vero che al fine di integrare i controlli Parte_3
sui processi di venne distaccato apposito personale di CP_2 CP_3
presso ? 5) Vero che a causa della promiscuità dei depositi dello CP_2
pagina 7 di 9 stabilimento di si sono create differenze quantitative di prodotto di cui è CP_2
stato informato il Consiglio di amministrazione di in data 9 aprile 2024? CP_3
6) Vero che le trasferte in Spagna del febbraio 2024 e dell'aprile 2024 vennero effettuate dal dott. in qualità di Amministratore delegato di Parte_1 CP_3
per acquistare tartrato di calcio sul mercato? 7) Vero che nel febbraio 2024 la Business
Unit Acido Tartarico era composta da (Direttore di Stabilimento), Testimone_1
(Sales Manager – referente per le vendite) Testimone_2 Testimone_3
(Responsabile Produzione) e (Referente per gli Acquisti)?”) si rivela in Persona_1
questo quadro del tutto inutile e quindi irrilevante (in quanto non può andare a sgravare il ricorrente dai suoi obblighi – ampiamente inadempiuti – di amministratore verso
. Controparte_3
Né può essere accolta la richiesta ricorrente di termine a difesa sulle istanze istruttorie di controparte, avanzata in prima udienza, posto che – per quanto qui esaminato – nella memoria difensiva non sono emersi particolari tali da rimodellare quello che era sempre stato l'ordinario obbligo probatorio di parte ricorrente (sorto in seguito alla contestazione avversaria di mancata diligenza nell'esecuzione della propria prestazione), ossia quello di dimostrare di avere svolto diligentemente il proprio operato in relazione all'affaire ciò che, come detto, in questa sede il ricorrente non ha CP_2
minimamente assolto.
Tutto questo consente di assorbire la questione relativa al secondo addebito disciplinare.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, che si liquidano pagina 8 di 9 in € 5.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 16 settembre 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
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