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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/03/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12020/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12020/2022 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 21 marzo 2025 alle ore 11,13 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:
Per , l'avv.to Parte_1
RODRIGUEZ RICCARDO e l'avv. CANIGLIA GIANLUCA
Per l'avv.to CRIFO' SABRINA CP_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Rodriguez rileva come all'esito dell'istruttoria è stata provata la fondatezza della domanda dell' Si riporta dunque agli atti, rilevando come è assolutamente irrilevante che le Parte_1
parti si conoscessero da prima posto che solo grazie all'intervento dell'agenzia immobiliare è stato concluso l'affare ( cfr dichiarazione . Per quant'altro si riporta alla comparsa conclusionale Tes_1
depositata e a tutti gli atti difensivi.
pagina 1 di 8 L'avv. Crifò si riporta integralmente alla memoria di discussione depositata. In particolare rileva che la clausola relativa alla mediazione era stata concordata e rileva come sia stato contestato non solo il quantum ma che la mediazione non è assolutamente dovuta.
Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza e abbandonano l'aula virtuale.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Vincenza Ruggiero
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12020/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. RODRIGUEZ RICCARDO e dell'avv. C.F._1
CANIGLIA GIANLUCA ( ) elettivamente domiciliato in presso il difensore C.F._2 avv. RODRIGUEZ RICCARDO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRIFO' SABRINA CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA DELLA CERNAIA 20 FIRENZE presso il difensore avv. CRIFO' SABRINA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: mediazione
Conclusioni: parte attrice ha così concluso: “ V o glia il T rib u n ale Ecc.mo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la Sig.ra al pagamento CP_1 dell'importo di € 10.050,00, o quella diversa minor somma ritenuta di giustizia, all'
[...]
a titolo di compenso per l'attività di mediazione prestata in occasione della Parte_1 stipulazione del contratto preliminare volto al trasferimento dell'appezzamento di terreno edificabile di proprietà della Sig.ra alla Cooperativa Italia Nuova Greve in Chianti s.n.c., oltre interessi CP_1
moratori di cui al D. Lgs.vo 231/2002, ai sensi dell'art. 1284 IV° comma c.c., dal deposito della presente domanda giudiziale al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, quota
pagina 3 di 8 CAP 4% ed IVA 22%.”;
parte convenuta ha così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni altra istanza disattesa e reietta, rigettare integralmente tutte le domande spiegate dalla Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto non fondate in
[...]
fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali di lite”.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima considerando integralmente richiamati sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa;
tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Passando alla disamina della res controversa, preliminarmente deve essere dichiarata la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. In particolare, l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio contiene, in modo adeguato, tutti gli elementi di identificazione del diritto azionato. Costituiscono, anzitutto, dati pacifici inter partes i seguenti fatti.
In data 11 novembre 2021 la sig.ra stipulava contratto preliminare volto al trasferimento CP_1 dell'appezzamento di terreno edificabile di sua proprietà alla Cooperativa Italia Nuova Greve in
Chianti s.c., nella persona del legale rappresentante, sig. al prezzo di euro 335.000,00 (cfr. Persona_1 doc. 2 fascicolo parte attrice). Per la conclusione di detto affare le parti si erano giovate dell'attività di mediazione dell' di come risulta anche dal paragrafo Parte_1 Parte_1
pagina 4 di 8 “Mediazione” presente nel contratto preliminare ove si legge : “Le parti danno atto che l'accordo in oggetto è stato raggiunto con la collaborazione dell'agente di affari in mediazione .” CP_2
La parte attrice ha agito in giudizio deducendo che nonostante la formalizzazione dell'accordo, la convenuta non pagava la provvigione da lei maturata. Nell'incardinato giudizio, si costituiva la signora chiedendo di respingere la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in CP_1
diritto con condanna alle spese di lite.
Orbene, al fine di pervenire ad una corretta decisione della fattispecie per cui è causa occorre brevemente evidenziare le peculiarità dell'istituto della mediazione, disciplinato dagli artt. 1754 e ss.
c.c.. Trattasi di una fattispecie a formazione progressiva nella quale alcuni effetti derivano dalla messa in relazione tra le parti mentre altri - come il diritto alla provvigione - derivano dalla conclusione dell'affare. Infatti, ai sensi dell'art. 1755 co. 1 c.c., il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l'affare è concluso “per effetto del suo intervento”.
Ora, come chiarito in più occasioni dal S.C., ai fini dell'insorgenza di un diritto del mediatore al compenso è sufficiente che:
-l'intermediario si sia adoperato per porre in contatto i soggetti interessati;
-tale attività, nota alle parti, sia stata anche soltanto accettata dalle stesse, che se ne siano poi utilmente avvalse (non necessario essendo invece il previo espresso conferimento di un incarico a tale scopo);
-per effetto dell'intervento del mediatore, l'affare promosso si sia concluso. La giurisprudenza della
Suprema Corte stabilisce che l'affare deve intendersi concluso se, nello svolgimento della propria attività negoziale, le parti abbiano stabilito gli elementi essenziali per la conclusione dell'affare. In pratica, quando il futuro acquirente accetta la proposta del venditore nella quale, come nel caso di specie, siano riportati prezzo dell'immobile, modalità di pagamento, data di stipula del contratto definitivo – rogito notarile – e data della consegna dell'immobile all'acquirente, il contratto può ritenersi perfezionato e il diritto alla relativa provvigione maturato.
La “conclusione dell'affare” è da intendersi quale conseguita conoscenza, da parte del proponente, dell'accettazione della proposta da parte dell'oblato, secondo la nozione di cui all'art. 1326 c.c.. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 c.c. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso;
ne consegue che la
pagina 5 di 8 provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare di vendita di un immobile” (ex multis Cass. n. 13260/09).
Il suddetto diritto sorge ogni qualvolta la conclusione dell'affare si ponga in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo, peraltro, un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, e sufficiente essendo, invece, che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della c.d. “causalità adeguata” (da ultimo, Cass. n. 869/18).
Orbene ciò posto in punto di diritto, va rilevato in fatto che dalla espletata istruttoria, documentale e testimoniale, risulta provata senza alcun dubbio l'attività di intermediazione svolta dall'attrice in favore di parte convenuta, d'altro canto le stesse parti – acquirente e venditrice – ne danno atto nel preliminare.
Il punto controverso riguarda l'efficacia e la opponibilità o meno nei confronti dell'
[...]
della clausola del contratto preliminare che limiterebbe il suo diritto alla Parte_1
provvigione; orbene emerge chiaramente dagli atti, in mancanza di una sottoscrizione del preliminare da parte della stessa agenzia immobiliare, che il contenuto del detto preliminare non era stato previamente concordato con la . I testi hanno dichiarato che il preliminare fu redatto dal Pt_1 Per_1
con la partecipazione del Geom. Il Geom. ha affermato infatti: “il preliminare CP_3 CP_4
è stato redatto dal con la mia partecipazione”, e il ha confermato: “L'atto l'ho Per_1 Persona_1 preparato io e ne avevo parlato con l'agenzia”. Che l' invece fosse invece totalmente Pt_1 all'oscuro lo dimostra il fatto – emerso dalle dichiarazioni testimoniali rese dal marito della venditrice che: ”Dopo la lettura dell'atto, usciti dallo studio del il mi Parte_3 CP_3 Parte_1 porse un foglietto dicendomi che sullo stesso era segnato l'importo che doveva avere da me a titolo di provvigione. Gli feci presente che secondo gli accordi che gli erano stati letti non gli dovevo dare niente. Il che era presente disse al testualmente: “ti avevo detto che ti avrei pagato Per_1 Parte_1 io”.
Ebbene, il comportamento tenuto dal all'uscita dello studio del geometra prova Parte_1 CP_3 verosimilmente che l'Agenzia fosse completamente ignara del contenuto della clausola Parte_1
“Mediazione” presente nel contratto preliminare e contrasta con la tesi della secondo cui la CP_1
conoscesse e avesse accettato una clausola limitativa al proprio diritto alla provvigione. Pt_1
pagina 6 di 8 In materia di onere della prova, punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale principio costituendo “l'architrave” dell'intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il Giudice non può porre a fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa. Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova, per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione nonché la persistenza presuntiva del diritto, per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento.
Orbene, non risulta provata dalla parte convenuta alcun fatto estintivo o modificativo della pretesa creditoria dell'attrice. La prospettazione attorea infatti non può dirsi smentita dalle deduzioni della parte convenuta che all'esito dell'istruttoria sono risultate infondate, non solo perché non adeguatamente provate - ai sensi e per gli effetti dell'art. 2967 co. 2 c.c. - ma anche perché contraddette dalle deposizioni dei testi e dalla documentazione versata in atti dalle parti.
La domanda è dunque fondata e merita di essere accolta.
Relativamente al quantum ritiene questo Giudice che possa essere ritenuto equo il 2% quale compenso della mediazione e pertanto la parte convenuta va condannata al pagamento della somma di euro
6.700,00 oltre interessi della domanda.
Ogni altra questione è assorbita.
Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
pagina 7 di 8 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore della causa e dell'attività effettivamente espletata dal difensore, con applicazione dei valori medi e con riduzione forfettaria considerata l'assenza di particolari questioni di diritto.
PQM
Il Tribunale di Firenze, III sezione civile, nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra domanda e/o eccezione respinta e/o assorbita, definitivamente così provvede:
-accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna a pagare alla CP_1 [...]
la somma di Euro 6.700,00 oltre interessi legali Parte_2
dalla domanda;
-condanna al pagamento delle spese di lite a favore della parte attrice che liquida in Euro CP_1
3.500,00 a titolo di compenso, Euro 553,00 per esborsi, oltre al rimborso spese generali, IVA se dovuta e Cassa Previdenza Avvocati come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 17,27 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
(depositata in PCT alle ore 21,10 per problemi di connessione)
Firenze, 21 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12020/2022 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 21 marzo 2025 alle ore 11,13 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:
Per , l'avv.to Parte_1
RODRIGUEZ RICCARDO e l'avv. CANIGLIA GIANLUCA
Per l'avv.to CRIFO' SABRINA CP_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Rodriguez rileva come all'esito dell'istruttoria è stata provata la fondatezza della domanda dell' Si riporta dunque agli atti, rilevando come è assolutamente irrilevante che le Parte_1
parti si conoscessero da prima posto che solo grazie all'intervento dell'agenzia immobiliare è stato concluso l'affare ( cfr dichiarazione . Per quant'altro si riporta alla comparsa conclusionale Tes_1
depositata e a tutti gli atti difensivi.
pagina 1 di 8 L'avv. Crifò si riporta integralmente alla memoria di discussione depositata. In particolare rileva che la clausola relativa alla mediazione era stata concordata e rileva come sia stato contestato non solo il quantum ma che la mediazione non è assolutamente dovuta.
Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza e abbandonano l'aula virtuale.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Vincenza Ruggiero
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12020/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. RODRIGUEZ RICCARDO e dell'avv. C.F._1
CANIGLIA GIANLUCA ( ) elettivamente domiciliato in presso il difensore C.F._2 avv. RODRIGUEZ RICCARDO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRIFO' SABRINA CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA DELLA CERNAIA 20 FIRENZE presso il difensore avv. CRIFO' SABRINA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: mediazione
Conclusioni: parte attrice ha così concluso: “ V o glia il T rib u n ale Ecc.mo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la Sig.ra al pagamento CP_1 dell'importo di € 10.050,00, o quella diversa minor somma ritenuta di giustizia, all'
[...]
a titolo di compenso per l'attività di mediazione prestata in occasione della Parte_1 stipulazione del contratto preliminare volto al trasferimento dell'appezzamento di terreno edificabile di proprietà della Sig.ra alla Cooperativa Italia Nuova Greve in Chianti s.n.c., oltre interessi CP_1
moratori di cui al D. Lgs.vo 231/2002, ai sensi dell'art. 1284 IV° comma c.c., dal deposito della presente domanda giudiziale al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, quota
pagina 3 di 8 CAP 4% ed IVA 22%.”;
parte convenuta ha così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni altra istanza disattesa e reietta, rigettare integralmente tutte le domande spiegate dalla Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto non fondate in
[...]
fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali di lite”.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima considerando integralmente richiamati sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa;
tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Passando alla disamina della res controversa, preliminarmente deve essere dichiarata la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. In particolare, l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio contiene, in modo adeguato, tutti gli elementi di identificazione del diritto azionato. Costituiscono, anzitutto, dati pacifici inter partes i seguenti fatti.
In data 11 novembre 2021 la sig.ra stipulava contratto preliminare volto al trasferimento CP_1 dell'appezzamento di terreno edificabile di sua proprietà alla Cooperativa Italia Nuova Greve in
Chianti s.c., nella persona del legale rappresentante, sig. al prezzo di euro 335.000,00 (cfr. Persona_1 doc. 2 fascicolo parte attrice). Per la conclusione di detto affare le parti si erano giovate dell'attività di mediazione dell' di come risulta anche dal paragrafo Parte_1 Parte_1
pagina 4 di 8 “Mediazione” presente nel contratto preliminare ove si legge : “Le parti danno atto che l'accordo in oggetto è stato raggiunto con la collaborazione dell'agente di affari in mediazione .” CP_2
La parte attrice ha agito in giudizio deducendo che nonostante la formalizzazione dell'accordo, la convenuta non pagava la provvigione da lei maturata. Nell'incardinato giudizio, si costituiva la signora chiedendo di respingere la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in CP_1
diritto con condanna alle spese di lite.
Orbene, al fine di pervenire ad una corretta decisione della fattispecie per cui è causa occorre brevemente evidenziare le peculiarità dell'istituto della mediazione, disciplinato dagli artt. 1754 e ss.
c.c.. Trattasi di una fattispecie a formazione progressiva nella quale alcuni effetti derivano dalla messa in relazione tra le parti mentre altri - come il diritto alla provvigione - derivano dalla conclusione dell'affare. Infatti, ai sensi dell'art. 1755 co. 1 c.c., il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l'affare è concluso “per effetto del suo intervento”.
Ora, come chiarito in più occasioni dal S.C., ai fini dell'insorgenza di un diritto del mediatore al compenso è sufficiente che:
-l'intermediario si sia adoperato per porre in contatto i soggetti interessati;
-tale attività, nota alle parti, sia stata anche soltanto accettata dalle stesse, che se ne siano poi utilmente avvalse (non necessario essendo invece il previo espresso conferimento di un incarico a tale scopo);
-per effetto dell'intervento del mediatore, l'affare promosso si sia concluso. La giurisprudenza della
Suprema Corte stabilisce che l'affare deve intendersi concluso se, nello svolgimento della propria attività negoziale, le parti abbiano stabilito gli elementi essenziali per la conclusione dell'affare. In pratica, quando il futuro acquirente accetta la proposta del venditore nella quale, come nel caso di specie, siano riportati prezzo dell'immobile, modalità di pagamento, data di stipula del contratto definitivo – rogito notarile – e data della consegna dell'immobile all'acquirente, il contratto può ritenersi perfezionato e il diritto alla relativa provvigione maturato.
La “conclusione dell'affare” è da intendersi quale conseguita conoscenza, da parte del proponente, dell'accettazione della proposta da parte dell'oblato, secondo la nozione di cui all'art. 1326 c.c.. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 c.c. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso;
ne consegue che la
pagina 5 di 8 provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare di vendita di un immobile” (ex multis Cass. n. 13260/09).
Il suddetto diritto sorge ogni qualvolta la conclusione dell'affare si ponga in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo, peraltro, un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, e sufficiente essendo, invece, che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della c.d. “causalità adeguata” (da ultimo, Cass. n. 869/18).
Orbene ciò posto in punto di diritto, va rilevato in fatto che dalla espletata istruttoria, documentale e testimoniale, risulta provata senza alcun dubbio l'attività di intermediazione svolta dall'attrice in favore di parte convenuta, d'altro canto le stesse parti – acquirente e venditrice – ne danno atto nel preliminare.
Il punto controverso riguarda l'efficacia e la opponibilità o meno nei confronti dell'
[...]
della clausola del contratto preliminare che limiterebbe il suo diritto alla Parte_1
provvigione; orbene emerge chiaramente dagli atti, in mancanza di una sottoscrizione del preliminare da parte della stessa agenzia immobiliare, che il contenuto del detto preliminare non era stato previamente concordato con la . I testi hanno dichiarato che il preliminare fu redatto dal Pt_1 Per_1
con la partecipazione del Geom. Il Geom. ha affermato infatti: “il preliminare CP_3 CP_4
è stato redatto dal con la mia partecipazione”, e il ha confermato: “L'atto l'ho Per_1 Persona_1 preparato io e ne avevo parlato con l'agenzia”. Che l' invece fosse invece totalmente Pt_1 all'oscuro lo dimostra il fatto – emerso dalle dichiarazioni testimoniali rese dal marito della venditrice che: ”Dopo la lettura dell'atto, usciti dallo studio del il mi Parte_3 CP_3 Parte_1 porse un foglietto dicendomi che sullo stesso era segnato l'importo che doveva avere da me a titolo di provvigione. Gli feci presente che secondo gli accordi che gli erano stati letti non gli dovevo dare niente. Il che era presente disse al testualmente: “ti avevo detto che ti avrei pagato Per_1 Parte_1 io”.
Ebbene, il comportamento tenuto dal all'uscita dello studio del geometra prova Parte_1 CP_3 verosimilmente che l'Agenzia fosse completamente ignara del contenuto della clausola Parte_1
“Mediazione” presente nel contratto preliminare e contrasta con la tesi della secondo cui la CP_1
conoscesse e avesse accettato una clausola limitativa al proprio diritto alla provvigione. Pt_1
pagina 6 di 8 In materia di onere della prova, punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale principio costituendo “l'architrave” dell'intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il Giudice non può porre a fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa. Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova, per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione nonché la persistenza presuntiva del diritto, per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento.
Orbene, non risulta provata dalla parte convenuta alcun fatto estintivo o modificativo della pretesa creditoria dell'attrice. La prospettazione attorea infatti non può dirsi smentita dalle deduzioni della parte convenuta che all'esito dell'istruttoria sono risultate infondate, non solo perché non adeguatamente provate - ai sensi e per gli effetti dell'art. 2967 co. 2 c.c. - ma anche perché contraddette dalle deposizioni dei testi e dalla documentazione versata in atti dalle parti.
La domanda è dunque fondata e merita di essere accolta.
Relativamente al quantum ritiene questo Giudice che possa essere ritenuto equo il 2% quale compenso della mediazione e pertanto la parte convenuta va condannata al pagamento della somma di euro
6.700,00 oltre interessi della domanda.
Ogni altra questione è assorbita.
Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
pagina 7 di 8 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore della causa e dell'attività effettivamente espletata dal difensore, con applicazione dei valori medi e con riduzione forfettaria considerata l'assenza di particolari questioni di diritto.
PQM
Il Tribunale di Firenze, III sezione civile, nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra domanda e/o eccezione respinta e/o assorbita, definitivamente così provvede:
-accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna a pagare alla CP_1 [...]
la somma di Euro 6.700,00 oltre interessi legali Parte_2
dalla domanda;
-condanna al pagamento delle spese di lite a favore della parte attrice che liquida in Euro CP_1
3.500,00 a titolo di compenso, Euro 553,00 per esborsi, oltre al rimborso spese generali, IVA se dovuta e Cassa Previdenza Avvocati come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 17,27 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
(depositata in PCT alle ore 21,10 per problemi di connessione)
Firenze, 21 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero
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