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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/06/2025, n. 8168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8168 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
NA NG Presidente
AR IU GI
Lilla De Nuccio GI rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile di primo grado promossa da – C.F. Parte_1
, nato in [...] il giorno 13/11/1986, con il C.F._1 patrocinio dell'avv. Marco Lanzilao nei confronti della Controparte_1
di Roma, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato per
[...]
l'impugnazione del provvedimento di rifiuto del riconoscimento della protezione speciale, emesso dalla Questura di Roma il 19.01.2024 e notificato il 25.01.2024.
OGGETTO: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale da parte del
Questore
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26.02.2024, parte ricorrente, cittadino del Senegal, ha riferito di aver presentato il 2.05.2022 domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.2 del D. Lgs. n.
286/1998 e di aver ricevuto un provvedimento di rigetto da parte della Questura di
Roma il 25.01.2024.
Il ricorrente nell'impugnare il diniego di protezione speciale ricevuto, Parte_1 ne ha evidenziato l'illegittimità per essere stato adottato in violazione degli artt. 7,
8 e 10bis della L. n. 241/90, in quanto carente d'istruttoria e affetto da eccesso di potere;
nel merito ha rilevato che l'amministrazione resistente non ha preso in
1 considerazione il significativo percorso di integrazione da lui effettuato sul territorio italiano nonché l'instabilità della situazione sociopolitica del Senegal.
Parte ricorrente ha quindi concluso evidenziando che un eventuale allontanamento dello stesso dal territorio italiano comporterebbe un intollerabile sradicamento dalla realtà nella quale è ormai ben integrato nonché una forte esposizione alla condizione di insicurezza che vivrebbe nel suo Paese d'origine.
Con memoria difensiva del 10.03.2025, parte resistente si è integralmente riportata alle deduzioni svolte dalla Questura che ha rappresentato di aver emesso il provvedimento di rigetto sulla scorta del parere vincolante della Commissione territoriale. Conseguentemente, ha chiesto una pronuncia di rigetto per infondatezza del ricorso in fatto ed in diritto.
All'esito dell'udienza a trattazione scritta la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
****
In via preliminare in relazione alla rappresentata instabilità della situazione sociopolitica del Senegal si osserva come non emergono, allo stato, profili di violenza indiscriminata in un contesto di conflitto armato o internazionale che possano costituire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del ricorrente benché si registrino tensioni nella Regione di
NC tra forze di sicurezza e movimento separatista delle forze democratiche del NC (ICG – International Crisis Group, Crisis
Watch:Senegal,ultimoaggiornamentomarzo2024,https://www.crisisgroup.org/ Con crisiswatch/database?location[]=153 ; - Controparte_3 [...]
Senegal2023,24April2024,https://www.ecoi.net/e Controparte_4
n/document/2107965.html ; Africa Center for Strategic Studies, Key
Takeways from Senegal's Presidential Elections, 1 aprile 2024).
Ciò posto e premessa l'applicabilità ratione temporis della disciplina antecedente al D.L. n. 130 del 2023, il ricorso deve ritenersi fondato per le motivazioni che seguono.
Da quanto rappresentato da parte ricorrente, nonché da quanto emerge dal decreto di rigetto del 19.01.2024, emesso senza comunicazione ex art. 10 bis l.241/1990, lo stesso risulta fondato su parere negativo, ritenuto vincolante, della competente Commissione territoriale, del 3.04.2023, ove si legge che non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la protezione di cui all'art. 2 19 comma 1.1 del D. lgs. n. 286 del 1998 e ss.mm.ii., in quanto “dalle allegazioni documentali depositate non può desumersi che il richiedente abbia maturato un grado sufficiente di “inserimento sociale” sul territorio nazionale”.
Ciò premesso, il Collegio osserva che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 D. Lgs 286/98 e 32.3 D. Lgs.
25/08), rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali.
La disposizione consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste un rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza.
Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-
2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Nella specie, a supporto di quanto dichiarato, il ricorrente ha depositato: tessera sanitaria italiana;
certificato di attribuzione del codice fiscale;
contratto di lavoro con la MDI Appalti S.r.l.s. con inizio al 29.11.2021; Unilav di data 26.11.2021 – rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della MDI Appalti
S.r.l.s.; CU2023 e CU2024, relative ai redditi percepiti, rispettivamente negli anni
2022 e 2023, grazie al rapporto di lavoro con la MDI Appalti S.r.l.s.; buste paga mesi da gennaio a giugno 2024; richiesta di rilascio del permesso temporaneo di soggiorno;
comunicazione ex art. 10bis L. 241/90 del 20/03/2025 della Questura di Roma;
istanza del 20/09/2024 estratta dal polisweb nrg. 8282/2024.
Nel caso in esame emerge un significativo percorso di integrazione del ricorrente sul territorio nazionale ove si trova dal 2016. In particolare, oltre una situazione di alloggiativa di ospitalità risalente al 2016 e una successiva dichiarazione di residenza del 2021, viene rappresentato lo svolgimento di una regolare attività lavorativa sin dal 2020, inizialmente con contratti a tempo determinato che si sono succeduti nel tempo, cui ha fatto seguito una stabilizzazione contrattuale a far data
3 dal 26 novembre 2021 con la stipula di un contratto a tempo indeterminato quale manovale edile della ditta DM I APPALTI SRL con una retribuzione che consente una condizione di vita più che dignitosa sul territorio nazionale (v. redditi da lavoro dipendente CUD anno 2023 – anno 2024 superiori ai ventimila euro).
Nelle more del presente giudizio, per fatti estranei alla volontà del ricorrente e conseguenti ad una situazione economica della Società datrice di lavoro, tale rapporto di lavoro si è interrotto e al riguardo il ricorrente ha rappresentato di essere in attesa della sottoscrizione di un nuovo contratto, evento che, tuttavia, è ritardato dalla mancanza di un permesso di soggiorno temporaneo non rilasciato dalla Questura competente pur a fronte del provvedimento di sospensione del decreto impugnato.
Come noto, infatti la situazione soggettiva di colui che – ricevuto un diniego di rinnovo ad opera dell'amministrazione – abbia impugnato il provvedimento sfavorevole in sede giudiziale ed ottenuto un provvedimento di sospensione del diniego, è assimilabile, sul piano fattuale, a quella della persona in attesa del pronunciamento della PA sulla sua istanza di rinnovo. La sospensione del diniego, infatti, colloca nuovamente il richiedente nel momento dell'attesa di una decisione sulla sua istanza. E' indubitabile che la sospensione medesima sia idonea ad evitare il più grave degli effetti conseguenti al diniego, ovvero il rischio di allontanamento dal territorio nazionale, e tuttavia essa non garantisce il persistere di altre prerogative di non poco rilievo. Ora, in assenza di una disciplina formalmente regolatrice della specifica posizione processuale che qui viene in esame, appare ragionevole ipotizzare una applicazione analogica delle disposizioni in tema di rinnovo del permesso di soggiorno (in particolare l'art. 13 comma 3 del d.p.r. 394/99), per sostanziale identità delle due situazioni fattuali
(quella regolata e quella su cui la legge tace) e dunque la individuabilità di una eadem ratio tra i casi normati e quelli non normati;
si può aggiungere quale ulteriore argomento a sostegno della interpretazione proposta, la complessiva coerenza del sistema che ne deriva (e per converso la irrazionale disparità di trattamento che discenderebbe dalla soluzione contraria).
Il ricorrente aveva quindi diritto, in linea di principio, al permesso provvisorio, specie in considerazione del fatto che all'epoca dell'impugnato diniego di rinnovo svolgeva regolare attività lavorativa.
4 A fronte di ciò, non può permettersi che l'indisponibilità del permesso provvisorio pregiudichi, oltre alle opportunità di vita del ricorrente medesimo, altresì l'esito del presente giudizio, impedendo di considerare ai fini del riconoscimento della protezione richiesta come il ricorrente pur avendo raggiunto una condizione di stabilità lavorativa derivante dall'essere stato assunto a tempo indeterminato ha subito la perdita del lavoro a causa delle difficoltà economiche del datore di lavoro e non è più stato in grado di accedere e formalizzare altri rapporti contrattuali a causa della mancata disponibilità del permesso di soggiorno.
Il Collegio ritiene debba valorizzarsi il percorso di vita intrapreso dal ricorrente in
Italia per come sopra descritto, per riconoscere che questi svolge ormai da tempo stabilmente la propria vita privata sul territorio italiano. Viceversa, il rimpatrio in un Paese d'origine che egli ha abbandonato da tempo, e ove manca una significativa rete di relazioni, di sostegno e di opportunità, avendo perso ogni riferimento in patria, lo esporrebbe a condizioni di vita degradanti, potenzialmente ledendolo in modo irreparabile.
Per tutto quanto detto, il Collegio ritiene di dover tutelare la vita privata del ricorrente, nel significato di nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019,
c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. Per_1
46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, c. Per_2
Austria, n. 1638/03). Il ricorso merita pertanto di essere accolto, con ordine di rilascio in favore del ricorrente del permesso per protezione speciale di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, nella forma introdotta dal d.l. 130/2020 convertito dalla legge 173/2020, salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ovvero di protezione della salute.
L'accoglimento fondato anche su documentazione non esaminata in sede amministrativa consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- riconosce a , nato in [...] il [...] il diritto al Parte_1
riconoscimento della protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3,
5 D.Lgs. n. 25/08, come modificato dal D.L. n. 130/2020 convertito dalla legge n.
173/2020;
- spese compensate.
Così deciso in Roma, in data 09/05/2025
La Presidente
NA NG
Procedimento definito con la collaborazione del Gop dottoressa Vita Lazzaro
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
NA NG Presidente
AR IU GI
Lilla De Nuccio GI rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile di primo grado promossa da – C.F. Parte_1
, nato in [...] il giorno 13/11/1986, con il C.F._1 patrocinio dell'avv. Marco Lanzilao nei confronti della Controparte_1
di Roma, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato per
[...]
l'impugnazione del provvedimento di rifiuto del riconoscimento della protezione speciale, emesso dalla Questura di Roma il 19.01.2024 e notificato il 25.01.2024.
OGGETTO: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale da parte del
Questore
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26.02.2024, parte ricorrente, cittadino del Senegal, ha riferito di aver presentato il 2.05.2022 domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.2 del D. Lgs. n.
286/1998 e di aver ricevuto un provvedimento di rigetto da parte della Questura di
Roma il 25.01.2024.
Il ricorrente nell'impugnare il diniego di protezione speciale ricevuto, Parte_1 ne ha evidenziato l'illegittimità per essere stato adottato in violazione degli artt. 7,
8 e 10bis della L. n. 241/90, in quanto carente d'istruttoria e affetto da eccesso di potere;
nel merito ha rilevato che l'amministrazione resistente non ha preso in
1 considerazione il significativo percorso di integrazione da lui effettuato sul territorio italiano nonché l'instabilità della situazione sociopolitica del Senegal.
Parte ricorrente ha quindi concluso evidenziando che un eventuale allontanamento dello stesso dal territorio italiano comporterebbe un intollerabile sradicamento dalla realtà nella quale è ormai ben integrato nonché una forte esposizione alla condizione di insicurezza che vivrebbe nel suo Paese d'origine.
Con memoria difensiva del 10.03.2025, parte resistente si è integralmente riportata alle deduzioni svolte dalla Questura che ha rappresentato di aver emesso il provvedimento di rigetto sulla scorta del parere vincolante della Commissione territoriale. Conseguentemente, ha chiesto una pronuncia di rigetto per infondatezza del ricorso in fatto ed in diritto.
All'esito dell'udienza a trattazione scritta la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
****
In via preliminare in relazione alla rappresentata instabilità della situazione sociopolitica del Senegal si osserva come non emergono, allo stato, profili di violenza indiscriminata in un contesto di conflitto armato o internazionale che possano costituire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del ricorrente benché si registrino tensioni nella Regione di
NC tra forze di sicurezza e movimento separatista delle forze democratiche del NC (ICG – International Crisis Group, Crisis
Watch:Senegal,ultimoaggiornamentomarzo2024,https://www.crisisgroup.org/ Con crisiswatch/database?location[]=153 ; - Controparte_3 [...]
Senegal2023,24April2024,https://www.ecoi.net/e Controparte_4
n/document/2107965.html ; Africa Center for Strategic Studies, Key
Takeways from Senegal's Presidential Elections, 1 aprile 2024).
Ciò posto e premessa l'applicabilità ratione temporis della disciplina antecedente al D.L. n. 130 del 2023, il ricorso deve ritenersi fondato per le motivazioni che seguono.
Da quanto rappresentato da parte ricorrente, nonché da quanto emerge dal decreto di rigetto del 19.01.2024, emesso senza comunicazione ex art. 10 bis l.241/1990, lo stesso risulta fondato su parere negativo, ritenuto vincolante, della competente Commissione territoriale, del 3.04.2023, ove si legge che non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la protezione di cui all'art. 2 19 comma 1.1 del D. lgs. n. 286 del 1998 e ss.mm.ii., in quanto “dalle allegazioni documentali depositate non può desumersi che il richiedente abbia maturato un grado sufficiente di “inserimento sociale” sul territorio nazionale”.
Ciò premesso, il Collegio osserva che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 D. Lgs 286/98 e 32.3 D. Lgs.
25/08), rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali.
La disposizione consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste un rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza.
Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-
2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Nella specie, a supporto di quanto dichiarato, il ricorrente ha depositato: tessera sanitaria italiana;
certificato di attribuzione del codice fiscale;
contratto di lavoro con la MDI Appalti S.r.l.s. con inizio al 29.11.2021; Unilav di data 26.11.2021 – rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della MDI Appalti
S.r.l.s.; CU2023 e CU2024, relative ai redditi percepiti, rispettivamente negli anni
2022 e 2023, grazie al rapporto di lavoro con la MDI Appalti S.r.l.s.; buste paga mesi da gennaio a giugno 2024; richiesta di rilascio del permesso temporaneo di soggiorno;
comunicazione ex art. 10bis L. 241/90 del 20/03/2025 della Questura di Roma;
istanza del 20/09/2024 estratta dal polisweb nrg. 8282/2024.
Nel caso in esame emerge un significativo percorso di integrazione del ricorrente sul territorio nazionale ove si trova dal 2016. In particolare, oltre una situazione di alloggiativa di ospitalità risalente al 2016 e una successiva dichiarazione di residenza del 2021, viene rappresentato lo svolgimento di una regolare attività lavorativa sin dal 2020, inizialmente con contratti a tempo determinato che si sono succeduti nel tempo, cui ha fatto seguito una stabilizzazione contrattuale a far data
3 dal 26 novembre 2021 con la stipula di un contratto a tempo indeterminato quale manovale edile della ditta DM I APPALTI SRL con una retribuzione che consente una condizione di vita più che dignitosa sul territorio nazionale (v. redditi da lavoro dipendente CUD anno 2023 – anno 2024 superiori ai ventimila euro).
Nelle more del presente giudizio, per fatti estranei alla volontà del ricorrente e conseguenti ad una situazione economica della Società datrice di lavoro, tale rapporto di lavoro si è interrotto e al riguardo il ricorrente ha rappresentato di essere in attesa della sottoscrizione di un nuovo contratto, evento che, tuttavia, è ritardato dalla mancanza di un permesso di soggiorno temporaneo non rilasciato dalla Questura competente pur a fronte del provvedimento di sospensione del decreto impugnato.
Come noto, infatti la situazione soggettiva di colui che – ricevuto un diniego di rinnovo ad opera dell'amministrazione – abbia impugnato il provvedimento sfavorevole in sede giudiziale ed ottenuto un provvedimento di sospensione del diniego, è assimilabile, sul piano fattuale, a quella della persona in attesa del pronunciamento della PA sulla sua istanza di rinnovo. La sospensione del diniego, infatti, colloca nuovamente il richiedente nel momento dell'attesa di una decisione sulla sua istanza. E' indubitabile che la sospensione medesima sia idonea ad evitare il più grave degli effetti conseguenti al diniego, ovvero il rischio di allontanamento dal territorio nazionale, e tuttavia essa non garantisce il persistere di altre prerogative di non poco rilievo. Ora, in assenza di una disciplina formalmente regolatrice della specifica posizione processuale che qui viene in esame, appare ragionevole ipotizzare una applicazione analogica delle disposizioni in tema di rinnovo del permesso di soggiorno (in particolare l'art. 13 comma 3 del d.p.r. 394/99), per sostanziale identità delle due situazioni fattuali
(quella regolata e quella su cui la legge tace) e dunque la individuabilità di una eadem ratio tra i casi normati e quelli non normati;
si può aggiungere quale ulteriore argomento a sostegno della interpretazione proposta, la complessiva coerenza del sistema che ne deriva (e per converso la irrazionale disparità di trattamento che discenderebbe dalla soluzione contraria).
Il ricorrente aveva quindi diritto, in linea di principio, al permesso provvisorio, specie in considerazione del fatto che all'epoca dell'impugnato diniego di rinnovo svolgeva regolare attività lavorativa.
4 A fronte di ciò, non può permettersi che l'indisponibilità del permesso provvisorio pregiudichi, oltre alle opportunità di vita del ricorrente medesimo, altresì l'esito del presente giudizio, impedendo di considerare ai fini del riconoscimento della protezione richiesta come il ricorrente pur avendo raggiunto una condizione di stabilità lavorativa derivante dall'essere stato assunto a tempo indeterminato ha subito la perdita del lavoro a causa delle difficoltà economiche del datore di lavoro e non è più stato in grado di accedere e formalizzare altri rapporti contrattuali a causa della mancata disponibilità del permesso di soggiorno.
Il Collegio ritiene debba valorizzarsi il percorso di vita intrapreso dal ricorrente in
Italia per come sopra descritto, per riconoscere che questi svolge ormai da tempo stabilmente la propria vita privata sul territorio italiano. Viceversa, il rimpatrio in un Paese d'origine che egli ha abbandonato da tempo, e ove manca una significativa rete di relazioni, di sostegno e di opportunità, avendo perso ogni riferimento in patria, lo esporrebbe a condizioni di vita degradanti, potenzialmente ledendolo in modo irreparabile.
Per tutto quanto detto, il Collegio ritiene di dover tutelare la vita privata del ricorrente, nel significato di nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019,
c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. Per_1
46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, c. Per_2
Austria, n. 1638/03). Il ricorso merita pertanto di essere accolto, con ordine di rilascio in favore del ricorrente del permesso per protezione speciale di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, nella forma introdotta dal d.l. 130/2020 convertito dalla legge 173/2020, salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ovvero di protezione della salute.
L'accoglimento fondato anche su documentazione non esaminata in sede amministrativa consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- riconosce a , nato in [...] il [...] il diritto al Parte_1
riconoscimento della protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3,
5 D.Lgs. n. 25/08, come modificato dal D.L. n. 130/2020 convertito dalla legge n.
173/2020;
- spese compensate.
Così deciso in Roma, in data 09/05/2025
La Presidente
NA NG
Procedimento definito con la collaborazione del Gop dottoressa Vita Lazzaro
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