Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 3904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3904 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
n. 20920/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente relatore dott.ssa Grazia Bisogni Giudice
dott.ssa Cristina Correale Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20920 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego protezione speciale
TRA
(codice fiscale ) nato a [...], in Parte_1 C.F._1
Senegal il 12/10/1990, rappresentato e difeso dall'avv. Susanna Bologna e con essa elettivamente domiciliato al domicilio digitale all'account pec Email_1
RICORRENTE
E
, in persona del rapp.to e difeso ex Controparte_1 CP_2
lege dall'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11 pagina 1 di 11
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Questore della Provincia di Napoli, con decreto n. 150 del 02/03/2023, notificato al ricorrente in data 02/10/2023 rigettava la sua richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale in base al parere negativo espresso dalla
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno
Sezione 1 di Napoli in data 17/01/2023.
Con ricorso depositato il 17/10/2023, il ricorrente si opponeva a tale decisione, censurandone il merito e affermando la sussistenza dei requisiti per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Chiedeva all'adito Tribunale, dunque, di accertare il diritto alla protezione speciale, con vittoria di spese.
Integrato il contraddittorio sulla domanda cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto questorile, il si costituiva in giudizio, Controparte_1
impugnando le avverse richieste.
Il Tribunale, con ordinanza collegiale resa in data 28/11/2023, sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
All'esito della fase di merito;
acquisita la documentazione prodotta;
la causa veniva trattenuta in decisione collegiale all'esito dell'udienza del 02/04/2025.
La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter
d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione umanitaria presentata in data 20/07/2022, soggiacendo alla disciplina del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020, non trovando ingresso le disposizioni del “Decreto
Cutro”, D.L. n. 20/2023, convertito nella L. n. 50/2023, applicabile a tutte le istanze pagina 2 di 11 presentate a far data dall'11/03/2023 e, dunque, non alla lite in esame.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il
Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo
10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri pagina 3 di 11 inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla
Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinché egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della
(precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si pagina 4 di 11 evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3
CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011,
M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese d'origine.
Nel caso di specie, la domanda appare meritevole di accoglimento.
Occorre, infatti, tenere conto della circostanza che il ricorrente proviene dal citta di
OR (così come si evince dal passaporto allegato nel ricorso), nella provincia di HI, pagina 5 di 11 che si trova nella regione della Casamance
(http://www.fallingrain.com/world/SG/18/OR.html). Bisogna, quindi, considerare le condizioni oggettive di tale zona nonché la persistente instabilità che la caratterizza, dovuta anche alla diffusa presenza di mine antiuomo, che pongono in pericolo la vita e l'incolumità fisica dei cittadini.
L'area geografica del Senegal, denominata Casamance, è da anni una zona di conflitto che le fonti definiscono a bassa intensità ma che dal 2021 è stata interessata da una recrudenscenza della violenza dovuta alle operazioni militari condotte dallo Stato senegalese per neutralizzare elementi armati del Movimento di Forze Democratiche della Casamance
(MFDC), che ancora si nascondono in tale regione del Senegal. Secondo quanto riportato dalle fonti, le basi principali del Movimento sarebbero cadute in seguito alle operazioni militari ed i ribelli si sarebbero ritirati più verso ovest. L'offensiva è stata giustificata dallo
Stato senegalese con lo scopo di porre fine al traffico illegale di droga e legname e di riportare nel territorio i cittadini sfollati da molti anni. Il 31 maggio 2021, un'operazione militare di larga scala è stata avviata nella regione con lo scopo di rafforzare il controllo delle frontiere con la Guinea-Bissau nel Sud, di mettere in sicurezza l'area della Casamance e di consentire il reinsediamento degli abitanti. Nell'ambito di tale operazione, il 14 giugno 2021,
l'esercito senegalese ha riferito di avere conquistato diversi avamposti e campi dei ribelli dell'MFDC vicino Badème e lungo il confine con la Guinea-Bissau. A causa di tali operazioni militari lungo la frontiera con il Gambia, sono fuggiti circa 6.000 abitanti della zona verso la regione gambiana di Foni Kansala.
Il 13 marzo 2022 il Governo senegalese ha lanciato un'offensiva nel nord della
Casamance, finalizzata a smantellare le basi della fazione MFDC di . Tale Persona_1
missione è stata organizzata in conseguenza degli scontri avvenuti a gennaio 2022 tra i soldati senegalesi, appartenenti alla Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale
(ECOWAS), presenti in Gambia, ed i combattenti dell'MFDC, in cui sono morti quattro soldati senegalesi ed altri sette sono stati catturati. Gli scontri tra MFDC e le forze militari del Senegal hanno prodotto lo spostamento forzato di circa 6.000 senegalesi, che hanno pagina 6 di 11 attraversato la frontiera con il Gambia, stanziandosi nella regione di Foni Kansala;
gli scontri hanno anche causato il dislocamento forzato di cittadini gambiani all'interno del
Gambia ed un forte impatto sulle comunità di entrambi i Paesi che vivono lungo la frontiera. Il World Food Programme ha previsto una serie di interventi per mitigare le conseguenze di questo spostamento forzato sul benessere alimentare delle comunità coinvolte, in una regione che vive già una situazione di sicurezza alimentare precaria e instabile, dovuta ai raccolti scarsi degli ultimi anni, alle conseguenze socioeconomiche del
Covid-19 ed alla desertificazione e salinizzazione del terreno, derivante dal cambiamento climatico. L'IOM ha considerato che a maggio 2022 le operazioni dell'esercito senegalese hanno prodotto lo spostamento forzato di oltre 3.800 senegalesi in territorio gambiano, il dislocamento interno di oltre 6.200 gambiani;
esso sta incidendo su circa 8.500 persone, che vivono nelle comunità locali. I dati ACLED fino al 30.9.2022 evidenziano che le regioni di
LD e di HI sono state colpite in misura inferiore dalla violenza militare, per lo più concentratasi, sebbene in via occasionale, nella regione di NC (oltre alle fonti citate sopra, cfr. Senegal: pace armata in Casamance per annientare i ribelli secessionisti, 3 CP_3
febbraio 2021, https://www.africa-express.info/2021/02/02/senegal-pace-armata-in-
; , Rebels in Senegal's Casamance under Email_2 CP_4
pressure after offensive, 11 febbraio 2021: https://www.france24.com/en/live-news/20210211- rebels-in-senegal-s-casamance-under-pressure-after-offensive; L'armée sénégalaise CP_5
annonce avoir pris le contrôle de trois bases rebelles en Casamance, 10 febbraio 2021, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/02/10/l-armee-senegalaise-annonce-avoir- pris-le-controle-de-trois-bases-rebelles-en-casamance_6069479_3212.html; BAMF –
Federal Office for Migration and Refugees (Germany): Briefing Notes, 21 June 2021, https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/Briefin
gNotes/2021/briefingnotes-kw25-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=3;
Africanews, MDFC rebel base captured in Casamance by Senegalese military operation, 15 June 2021: https://www.africanews.com/2021/06/15/mdfc-rebel-base-captured-in-casamance-by- senegalese-military-operation/; Senegal begins military operation against Casamance CP_6
secessionists, 15 marzo 2022, https://www.aljazeera.com/news/2022/3/15/senegal-begins- pagina 7 di 11 military-operation-against-casamance-secessionists; Sénégal: nouvelle opération CP_7
militaire contre la 15 marzo 2022, Controparte_8
https://www.jeuneafrique.com/1329000/politique/senegal-nouvelle-operation-militaire- contre-la-rebellion-en-casamance/; Africanews, Operation Casamance, At least 6.000 people flee to the Gambia, 20 marzo 2022, https://www.africanews.com/2022/03/20/operation- casamance-at-least-6-000-people-flee-to-the-gambia/; Senegalese refugees flee to CP_6
Gambia after separatist crisis, 2 giugno 2022, Email_3
refugees-flee-to-gambia-after-separatist-crisis; Sénégal: Controparte_10
l'opération militaire en Casamance provoque des milliers de déplacés en Gambie, 20 marzo 2022, https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220320-s%C3%A9n%C3%A9gal-l-op%C3%A9ration- militaire-en-casamance-provoque-des-milliers-de-d%C3%A9plac%C3%A9s-en-gambie; provides emergency food assistance to displaced people and host families in Gambia affected by the
Casamance conflict, 27 aprile 2022, https://www.wfp.org/news/wfp-provides-emergency- food-assistance-displaced-people-and-host-families-gambia-affected; IOM, Exodus from
Casamance: climate change endangers lush vegetation, marzo 2022; “IOM, The Gambia Red Cross
Society Distribute Non-Food Items to Communities Affected by Casamance Conflict”; 11 maggio 2022; disponibile al: https://rodakar.iom.int/news/iom-gambia-red-cross-society- distribute-non-food-items-communities-affected-casamance-conflict).
Il settimanale Internazionale, nell'articolo dell'1.3.2023, Cosa resta del conflitto dimenticato più lungo dell'Africa, https://www.internazionale.it/video/2023/03/01/conflitto-dimenticato- africa, riporta ancora la notizia secondo la quale la zona della Casamance è in una situazione di guerra a bassa intensità (cfr. anche SENEGAL. NELLA CASAMANCE UNA
RIBELLIONE HA UCCISO OLTRE 5MILA PERSONE, 60MILA GLI SFOLLATI,
15.5.2023, https://www.notiziegeopolitiche.net/senegal-nella- Controparte_12
). Email_4
L'articolo di RSInews del 3.4.2023, Gli sminatori del Senegal. Storia di che lavora per Parte_2
risanare la regione della Casamance e dare un futuro migliore ai propri figli, https://www.rsi.ch/news/mondo/Gli-sminatori-del-Senegal-16128292.html, riporta pagina 8 di 11 l'attualità del pericolo dovuto alla presenza di mine antiuomo ed il delicato intervento compiuto dagli sminatori, uno dei quali è stato intervistato.
Freedom House, nel report Freedom in the world 2023: Senegal, del 26.9.2023, su https://www.ecoi.net/en/document/2097725.html riporta che Nel corso dell'anno si sono intensificati i combattimenti nel conflitto separatista di basso livello nella regione della Casamance. A marzo il governo senegalese ha lanciato una nuova offensiva militare e in agosto ha firmato un accordo di pace con una delle fazioni separatiste.
BAMF – Federal Office for Migration and Refugees, 30.6.2023, nel Briefing Notes Summary, https://milo.bamf.de/OTCS/cs.exe/fetchcsui/-
28838524/Deutschland._Bundesamt_f%FCr_Migration_und_Fl%FCchtlinge%2C_Briefing_Notes_Z usammenfassung_%3F_Senegal%2C_Januar_bis_Juni_2023%2C_30.06.2023_ENG.pdf, riferisce che Casamance: una persona uccisa e diversi feriti in un'operazione militare contro i ribelli dell'MFDC
Un soldato senegalese è stato ucciso e altri sette sono rimasti feriti durante un'operazione militare senegalese condotta contro i ribelli del Movimento delle forze democratiche della Casamance (MFDC) di Casamance) il 16.1.2023 nel dipartimento di Bignona (regione meridionale di NC), vicino al confine con il
Gambia, secondo un comunicato diffuso dal Directeur de l'information et des Relations Publiques des
Armées sénegalaises, (DIRP) (Informazione delle Forze Armate e Direzione Relazioni Pubbliche). Altre fonti hanno riferito che un soldato è stato ucciso e altri quattro sono rimasti feriti. Secondo quanto riportato dai media, da diverse settimane nella regione sono in corso operazioni militari contro i ribelli dell'MFDC per impedire loro di stabilire una nuova base nelle zone di confine con il Gambia e di distruggere i campi di canapa da loro coltivati.
BAMF – Federal Office for Migration and Refugees, nel Briefing Notes kw43, del 23.10.2023, https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/Briefin
gNotes/2023/briefingnotes-kw43-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=2, riporta che
Casamance: Nuove ostilità
Secondo quanto riportato dai media, il 14 ottobre 23 in due villaggi del dipartimento di Bignona
(regione di NC) si sono verificati scontri tra l'esercito senegalese e l , il braccio armato del Per_2
movimento ribelle (MFDC). Secondo quanto Controparte_13
pagina 9 di 11 riferito, due ribelli sono stati uccisi e uno è stato arrestato. Si dice che i combattimenti abbiano spinto i civili
a fuggire dalla zona. Non sono disponibili ulteriori dettagli.
Peraltro, il ricorrente, ormai presente sul territorio nazionale dal 2013, ha dimostrato di aver intrapreso un solido percorso di integrazione socio-lavorativa. Difatti, emerge che non soltanto ha lavorato, ma ha anche approfondito lo studio della lingua italiana, conseguendo un attestato di conoscenza di tale idioma (livello A2) presso il CPIA Napoli in data 02/04/2023, nonché frequentando e completando il ciclo di istruzione secondaria.
Inoltre, risulta essere stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso
RE FE AC COOP A.R.L. a far data dal 01/03/2021 con la qualifica professionale di giardiniere (cfr. attestato di lingua italiana e comunicazione unilav e buste paga marzo 2021-settembre 2021; gennaio 2022-dicembre 2022; febbraio-agosto
2023; febbraio-marzo 2024. Documentazione depositata in atti).
Altresì, dagli atti prodotti, risulta essere titolare di una posizione abitativa stabile, essendo residente in [...], Ercolano (cfr. Certificato di residenza depositato in atti).
La situazione complessivamente considerata rende l'istante inespellibile ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. t.u.i., poiché il rimpatrio violerebbe i suoi fondamentali diritti alla vita privata, riconosciuto dall'art. 8 CEDU, nonché al cibo, ad un'abitazione e ad un ambiente salubre, riconosciuti dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976 e ratificato in Italia con legge 881/1977.
Né dagli atti sono emersi motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica.
In ordine alle spese processuali, si provvede alla loro compensazione, soccorrendo i gravi motivi previsti dall'art. 92 c.p.c., tenuto conto che è stata decisa soprattutto in virtù di elementi valutati all'attualità e formatisi in corso di lite.
PQM
pagina 10 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Napoli;
• riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs.
25\2008, come modificato dal d-l 130\2020, e dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
• compensa le spese processuali.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 16/04/2025
Il Presidente
Dott. Mario Suriano
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