Ordinanza cautelare 10 gennaio 2018
Sentenza 24 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/10/2022, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/10/2022
N. 01641/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01368/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1368 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Milli, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via F. Milizia n. 51;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
- del decreto n. -OMISSIS- Div Ant. reso ed emesso in data 13.9.2017 e notificato in data 15.9.2017 del Questore della Provincia di Lecce per il tramite dei CC Stazione di Casarano, con il quale il Questore della Provincia di Lecce ha fatto divieto al ricorrente “…..di accedere a tutti gli stadi e campi sportivi dove si svolgono campionati o incontri di calcio di serie A, B , Lega Pro , Eccellenza , LND e serie minori e Coppe Nazionali ed Internazionali e della Nazionale Italiana di Calcio per la durata di anni DUE ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 settembre 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.E’ impugnato l’epigrafato decreto n.-OMISSIS-, reso ed emesso in data 13 settembre 2017 e notificato in data 15 settembre 2017, con il quale il Questore della Provincia di Lecce ha fatto divieto al ricorrente “…..di accedere a tutti gli stadi e campi sportivi dove si svolgono campionati o incontri di calcio di serie A, B , Lega Pro , Eccellenza , LND e serie minori e Coppe Nazionali ed Internazionali e della Nazionale Italiana di Calcio per la durata di anni DUE ”.
1.1. A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
I.VIOLAZIONE DELL’ART.6 co.1 L.401/89 anche in relazione all’art. 2 bis co 1 L. 377/2001, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ED MANIFESTA INDETERMINATEZZA DEI PRESUPPOSTI E IRRAZIONALITA’ – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PROVVEDIMENTI INCIDENTI SU DIRITTI PERSONALI FONDAMENTALI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA’-CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE.
II. VIOLAZIONE DEI CRITERI DI ADEGUATEZZA E PROPORZIONE.
III. VIOLAZIONE DELL’ART.6 co 1 e 5 L.401/89 e succ modd anche in relazione all’art. 3 L.241/1990. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI. MANIFESTA ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’.
1.2. Il 17 novembre 2017 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce per le Amministrazioni intimate.
Con ordinanza collegiale n.-OMISSIS-, pronunciata in esito all’udienza in camera di consiglio del 9 gennaio 2018, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare formulata dal ricorrente.
Alla pubblica udienza del 22 settembre 2022, svolta mediante collegamento da remoto in videoconferenza tramite applicativo Microsoft Teams, la causa è stata introitata per la decisione.
2. Osserva il Tribunale che, in disparte la questione del permanere, o meno, dell’interesse al ricorso, avendo il provvedimento impugnato esaurito i suoi effetti (e non avendo parte ricorrente espresso specifica dichiarazione di interesse ai fini risarcitori (cfr. Consiglio di Stato Ad. Plen. N.8/2022), il ricorso è infondato nel merito e deve essere integralmente respinto.
2.1. Ai sensi dell’art. 6 comma 1 della L. n. 401/1989 “ Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati … ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. … ”.
Il c.d. DASPO costituisce una misura di prevenzione che presuppone la pericolosità sociale e non già la commissione di un reato; per la sua adozione è sufficiente l'accertamento di un fumus di attribuibilità alla persona sottoposta alla misura delle condotte rilevanti, al fine della verifica della pericolosità del soggetto. Il divieto di accesso agli impianti sportivi può essere imposto non solo nel caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo; detto potere si connota infatti di un'elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto (Cons. Stato Sez. III, 7 maggio 2019, n. 2916).
Come per tutto il diritto amministrativo della prevenzione incentrato su una fattispecie di pericolo per la sicurezza pubblica o per l'ordine pubblico, deve valere la logica del "più probabile che non", non richiedendosi, anche per questa misura amministrativa di prevenzione (al pari di quelle adottate in materia di prevenzione antimafia), la certezza ogni oltre ragionevole dubbio che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari del DASPO, ma appunto una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità (Cons. Stato Sez. III, 4 febbraio 2019, n. 866).
Con specifico riferimento ad eventuali condotte individuali estrinsecatesi in azioni di gruppo la giurisprudenza è incline a ritenere che un comportamento di gruppo non esclude la possibilità di individuare col DASPO una somma di responsabilità individuali omogenee, qualora queste siano supportate da elementi diretti o presuntivi che consentano di affermare la inequivoca e consapevole partecipazione dei singoli al comportamento di gruppo (Cons. Stato sez. III n. 866/2019 cit.; idem sez. III, 4 novembre 2015, n. 5027).
2.2.Nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, osserva il Tribunale che la misura di prevenzione in contestazione trova origine dalla condotta tenuta dal ricorrente in occasione dell'incontro di calcio Casarano-Bitonto svoltosi presso lo stadio di Casarano in data 19.03.2017 allorquando lo stesso “… al termine dell’incontro , rivolgeva frasi ingiuriose nei confronti del Cap.-OMISSIS- , intervenuto a sedare gli animi, e poi entrava nell’area degli spogliatoi spintonando il Brig -OMISSIS- che cercava di impedirgli l’accesso e lo offendeva con frasi dal contenuto ingiurioso”.
Orbene, tale circostanza costituisce motivo di per sé sufficiente a giustificare la misura preventiva adottata e, come rilevato da questo Tribunale con la citata ordinanza cautelare n.-OMISSIS-, non sussistono né il denunciato difetto di motivazione, né la lamentata violazione del principio di proporzionalità, alla luce della gravità dei fatti reato – violenza e resistenza a pubblica ufficiale – per cui il ricorrente risulta denunciato dai C.C. ai sensi dell’art. 6 della L. 401/1989, indice di indubbia pericolosità del predetto per la sicurezza pubblica.
2.3. Non sussiste neppure la denunciata indeterminatezza del contenuto dispositivo del provvedimento impugnato, risultando specificamente indicate sia le competizioni sportive, sia le vie alle quali è inibito l'accesso (da due ore prima dell'inizio a due ore dopo la conclusione di ogni incontro di calcio disputato dalla squadra "Casarano Calcio" presso lo stadio comunale "G.Capozza” di Casarano).
2.4. Del pari infondata è la dedotta violazione del principio di gradualità della sanzione, avuto riguardo alla durata della misura (anni 2) senza la prescrizione di cui all'art. 6 comma 2 L. 401/1989.
2.5. Del pari infondata risulta anche la doglianza concernente l’asserita irragionevolezza del periodo di durata della misura applicata, tenuto conto, da un lato, dell’ampia discrezionalità di cui gode l’Amministrazione in subiecta materia e, dall’altro, della gravità del comportamento ascritto al destinatario della misura, comunque applicata dalla Questura mantenendosi circa a metà della forbice edittale stabilita dalla legge.
Per tali ragioni, l’atto impugnato si sottrae alle lamentate censure, costituendo espressione di buon governo della discrezionalità amministrativa, anche in punto di ragionevolezza e proporzionalità del provvedimento impugnato, quanto ad estensione territoriale del divieto e tipo di sport inibito.
3.In definitiva, il provvedimento impugnato sfugge alle censure rassegnate nel ricorso il quale deve conseguentemente essere respinto.
3.1. Sussistono nondimeno giustificati motivi (in considerazione della peculiarità e dell'esito complessivo della controversia) per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.