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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/04/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
10707/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del Giudice
onorario Dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 02/04/2025 ha emesso ex art. 429 c.p.c.
la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 10707/2024 R.G. Lavoro , promosso
DA
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
c. f. , in giudizio rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Marzà, come da C.F._1
procura alle liti in atti depositata , domiciliata presso il suo studio in Catania via Ughetti 26 ;
RICORRENTE
in persona in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante p. t. , c.f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , in P.IVA_1
giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi , come da procura in atti , domiciliato in Catania Piazza della Repubblica 26, presso Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE
Oggetto : contestazione di indebito-maggiorazione sociale
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.11.2024 parte attrice impugnava la contestazione di indebito comu
CP_ nicata da il 17/9/2024 per euro 4.053,33 , riferita al periodo 2022/2023, sulla pensione di invalidità civile percepita dalla ricorrente , n. 044-2100072838443, categoria Inv. , percepita CP_2
in conseguenza del proprio stato psico-fisico grave.
L'indebito era sorto a seguito della rideterminazione della maggiorazione sociale di cui all'art. 38
Legge n. 448/2001 , legge finanziaria 2022 ( aumento al milione ).
Avverso la comunicazione dell'indebito e la contestazione dell'Istituto , la ricorrente odierna proponeva ricorso amministrativo in data 16.10.2024 , che veniva rigettato in data 06.11.2024 per la motivazione : “nello specifico per il 2022 risulta per il coniuge reddito da lavoro autonomo per un totale di euro9.604,89 , e per il 2023 di € 8.507,83”.
Tale motivazione risultava incomprensibile alla ricorrente poiché i redditi del marito, come inseriti nella dichiarazione reddituale 2022 , 2023 delle annualità indicate , non coincidevano con quanto
CP_
dichiarato da ed erano più modeste e senz'altro compatibili con la maggiorazione sociale calcolata sulla pensione di invalidità civile .
La ricorrente odierna precisava che il trattamento pensionistico erogato era giustificato dalle gravi condizioni fisiche in cui versava e richiamava i limiti reddituali previsti dalla legge per i coniugati , come nella fattispecie, per avere diritto e godere dei benefici assistenziali .
Pertanto in riferimento all'anno 2022 occorreva un reddito , cumulato con il coniuge, non superiore ad euro 15.748,33 per beneficiare della maggiorazione sociale applicata al trattamento pensionasti co di invalidità civile.
Deduceva che per il 2022 i redditi del marito erano pari ad euro 4.670,00 e per il Persona_1
2023 i redditi dichiarati dal medesimo erano pari ad euro 6.870,00.
I redditi pertanto risultavano in linea con i limiti previsti per l'invalidità civile e per la maggiora –
zione sociale .
Richiamava i principi sottesi all'indebito in materia assistenziale che non sono perfettamente coin- cidenti con i principi civilistici di recupero dell'indebito ex art. 2033 c.c.
I tratti eccentrici sono dovuti alla tutela dell'affidamento in capo al titolare della pensione di invalidità civile che percepisce le somme in buona fede , destinandole al soddisfacimento di esigenze primarie di vita , i cui redditi percepiti sono noti all' . Controparte_3
In caso di contestazione di indebito e recupero delle somme godute , il recupero può avvenire solo in riferimento al periodo successivo alla comunicazione dell'indebito medesimo pervenuta al pen-
CP_ sionato invalido , da parte dell'
Chiedeva che la contestazione dell'indebito fosse dichiarata infondata ed illegittima dal Tribunale ,
CP_
con conseguente annullamento del provvedimento comunicato da e con riconoscimento del diritto della ricorrente a percepire la maggiorazione ,che nulla era dovuto all'Istituto , con vittoria di spese di giudizio e distrazione in favore del procuratore della ricorrente.
CP_ Fissata udienza di discussione , si costituiva in giudizio che chiedeva in via principale il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento di contestazione dell'indebita percezione di somme non dovute ( € 4.043,33), nel periodo intercorso da 01/07/2022 al 31/10/2024, sulla pensione di invalidità civile n. 044-210007283843 , di cui l' chiedeva la restituzione a causa del possesso CP_1
di redditi di importo superiore ai limiti di legge.
Parte resistente precisava che l'indebito sorgeva da un provvedimento di ricostituzione per cambio di fascia di invalidità civile, eseguito d'ufficio il 16/09/2024.
La pensione in esame di giudizio , veniva ricalcolata dal 1° luglio 2022 sino al 31 ottobre 2024 e dal ricalcolo derivava un debito di euro 4.053,33.
Il ricalcolo era dovuto poiché i redditi dichiarati per il coniuge della ricorrente odierna risultavano incompleti. La ricorrente odierna dichiarava che sia per il 2022 che per il 2023 il marito sveva un reddito da lavoro autonomo pari ad euro 4.670,00.
Tuttavia , secondo quanto precisato dalla resistente , da un controllo dei redditi eseguito con Agen-
zia Entrate per il 2022 erano emersi redditi incongruenti per un totale di euro 9.605,00 e per il 2023
era stato dichiarato un reddito pari ad euro 8.508,00 . In assenza di dati certi per il 2024, tale importo era stato proiettato anche per il 2024, pertanto la sommatoria tra i redditi del coniuge ed i redditi da pensione della ricorrente, comporta il superamento dei limiti per potere usufruire della maggiorazione sociale.
L' evidenziava che i pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito hanno l'obbligo CP_1
di dichiarare all' i propri redditi ed anche quello del coniuge e familiari, rilevanti per la CP_1
prestazione , in presenza di espressa previsione di legge , ai sensi dell'art. 13 , comma 6 , lett. C
del decreto legge n. 78/2010 convertito con modifiche dalla legge n. 122/2010. Deduceva la legittimità del provvedimento di recupero delle somme indebitamente erogate ed il rispetto della normativa in materia di indebito da parte dell' . Chiedeva pertanto il rigetto del CP_1
ricorso.
La causa veniva istruita a mezzo deposito di note scritte ed allegati documenti , successivamente ,
all'esito dell'udienza del 26/02/2025 questo giudice veniva delegato per discussione e decisione del presente giudizio .
All'udienza odierna le parti discutevano come da verbale in atti depositato , all'esito di camera di consiglio la causa veniva decisa ex art. 429 c.p.c. col presente provvedimento , mediante lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione.
∗∗∗∗∗∗∗∗
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che l'indebito per cui è causa trae origine dal provvedimento sulla ricostitu-
CP_ zione della prestazione, recante la data del 17 .0792024 da parte della sede di Catania , a decorrere dal 1° luglio 2022 sino al 31 ottobre 2024.
Nella ricostituzione sono stati inseriti i redditi rilevanti ai fini della concessione del beneficio di maggiorazione sociale , ricavati dalle dichiarazioni fiscali e dalla documentazione fornita da
Agenzia Entrate. E' stata pertanto acquisita la successione ereditaria afferente il marito della ricorrente , aperta in data 31/08/2022. Il marito della ricorrente odierna risultava in atti erede necessario , chiamato per legge . Facevano parte dell'eredità cespiti immobiliari il cui valore totale risulta essere pari ad euro 63.775. Il numero degli eredi chiamati risulta 4 , zero legatari.
Tale documentazione è depositata in atti di giudizio dalla parte resistente in allegato alla memoria di
CP_ costituzione ( cfr. allegato 4c fascicolo .
In sede di accertamento dei requisiti economici per accedere alla maggiorazione sociale rilevano per legge i redditi di qualsiasi natura , compresi i redditi da casellario ed i redditi da fabbricati.
Dalla dichiarazione reddituale in atti prodotta dalla ricorrente il marito risulta già titolare di redditi da fabbricati ( quadro RB ) per il periodo di imposta sia 2022 che 2023.
Dalla valorizzazione dei dati reddituali , tenuto conto dei parametri previsti dalla legge è derivato l'indebito per cui è causa. La pretesa dell'istituto nasce pertanto dalle verifiche reddituali eseguite che , in sede di accerta -
mento per la verifica del beneficio di maggiorazione sociale , tengono conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta .
Il fondamento normativo si individua nella legge 140 del 15 aprile 1985 , che ha istituito la maggio razione sociale in favore dei titolari ultrasessantacinquenni di pensione a carico dell'Assicurazione
generale Obbligatoria e delle Gestioni speciali , che non superino i limiti di reddito stabiliti, la maggiorazione si corrisponde a domanda dell'interessato.
Altro riferimento normativo è dato dalla legge 544 del 29.12.1988 , art. 1 ed art. 12 ; la legge 388
del 23 dicembre 2000, all'art. 69 ha aumentato l'importo della maggiorazione sociale per i pensio-
nati ultras sessantenni ed ultra settantacinquenni , ed ha sancito che la maggiorazione spetta anche sulle pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria
alle condizioni di cui alla legge 544/1988.
Infine dal 1° gennaio 2002 la legge 28 dicembre 2001 n. 448 all'art. 38 , commi da 1 a 6 ha innovato la disciplina delle maggiorazioni sociali prevista da varie disposizioni di legge. L'art. 38
commi 1 e 2 prevede in favore dei soggetti ultrasettantenni che non superino i limiti di reddito per-
sonale e cumulato con quello del coniuge , l'incremento fino a garantire un reddito mensile proprio pari a 516,46 euro ( i milione di lire ) per tredici mensilità.
La maggiorazione è corrisposta in misura intera o ridotta , in relazione alla specifica situazione red-
dituale dell'interessato. Secondo quanto previsto dal comma 5 lettera c) , qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non superare i limiti medesimi previsti dalla legge .
Ai fini della valutazione del citato art. 38 concorrono i redditi di qualsiasi natura pertanto concorro no i redditi assoggettabili ad Irpef, sia a tassazione corrente che a tassazione separata , i redditi tassati alla fonte , i redditi esenti da IRPEF , sia del titolare che del coniuge , e questo è dovuto all'espresso richiamo dell'art. 38 , comma 4 , della legge n. 448/2001 , al comma 1, lettere a) ,b) , c)
che per effetto della legge del 2001 vengono ad essere incrementate.
Tutti i disposti normativi indicati che riguardano la maggiorazione sociale , fanno riferimento a tutte le tipologie di reddito . I “ redditi propri” , cui fa riferimento l'art. 38 , comma 5 , L. 448/2001 ,
istitutiva “ dell'incremento al milione “, ai fini del calcolo della maggiorazione sociale include i redditi di qualsiasi natura , compresi quelli esenti da imposte.
Il comma 6 dell'art. 38 citato , esclude dal computo dei redditi esclusivamente il reddito da casa di abitazione , non esclude invece altri redditi quali i redditi da fabbricati e quelli non assoggettabili ad IRPEF , come la prestazione di invalidità civile goduta dalla ricorrente .
La ragione di questa scelta legislativa risiede nel riconoscere un ulteriore incremento della prestazio ne assistenziale già riconosciuta soltanto a coloro che si trovino in condizione di effettiva indigenza e non a coloro che percepiscono comunque un reddito superiore ai limiti previsti dalle leggi in materia di maggiorazioni sociali.
Nel caso a mano occorre osservare che il riconoscimento del beneficio ha regole specifiche sue pro-
prie e non segue i criteri reddituali per il riconoscimento della prestazione di invalidità civile.
Nella fattispecie all'esame la rideterminazione della prestazione è stata eseguita dall'istituto come diretta conseguenza della verifica dei dati reddituali , eseguita “ a posteriori “ ovverosia in un secondo momento , alla presentazione delle dichiarazioni contenute nei modelli presentati dalla ricorrente odierna e dal coniuge componente del nucleo familiare.
Il beneficio della maggiorazione sociale per sua natura è legato alle modificazioni sul “ quantum” e anche sull'”an” non appena sono noti i dati reddituali presentati a consuntivo.
Nella fattispecie la ricorrente non ha fornito la prova di possedere per gli anni in questione e per il periodo intercorso dall'1.luglio 2022 sino al 31ottobre 2024 , i requisiti previsti dalla legge in materia specifica del beneficio della maggiorazione . Non risulta contestazione né interlocuzione sulla documentazione in giudizio depositata dall'istituto afferente l'eredità cui è stato chiamato il coniuge della ricorrente al momento dell'apertura della successione in data 31/08/2022.
Non risultano forniti dati in ordine al mantenimento dei requisiti per godere della maggiorazione sociale , nonostante il coniuge sia stato chiamato alla successione , che comprendeva cespiti immobiliari del valore di € 63.775.
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento.
Dalle dichiarazioni reddituali del ricorrente in atti depositate ed allegate a ricorso , rilevanti ex art. 152 disp. att. c.p.c. nel presente giudizio previdenziale , le spese sono dichiarate irripetibili tra le parti .
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania , in funzione di Giudice del lavoro , definitivamente pronun-
ciando nella causa iscritta al n. 10707/2024 R.G. lavoro , così provvede :
Rigetta il ricorso e conferma la comunicazione di indebito impugnata, con obbligo di restituzione della somma portata;
dichiara irripetibili le spese di giudizio tra le parti .
Catania 02 .04.2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del Giudice
onorario Dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 02/04/2025 ha emesso ex art. 429 c.p.c.
la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 10707/2024 R.G. Lavoro , promosso
DA
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
c. f. , in giudizio rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Marzà, come da C.F._1
procura alle liti in atti depositata , domiciliata presso il suo studio in Catania via Ughetti 26 ;
RICORRENTE
in persona in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante p. t. , c.f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , in P.IVA_1
giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi , come da procura in atti , domiciliato in Catania Piazza della Repubblica 26, presso Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE
Oggetto : contestazione di indebito-maggiorazione sociale
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.11.2024 parte attrice impugnava la contestazione di indebito comu
CP_ nicata da il 17/9/2024 per euro 4.053,33 , riferita al periodo 2022/2023, sulla pensione di invalidità civile percepita dalla ricorrente , n. 044-2100072838443, categoria Inv. , percepita CP_2
in conseguenza del proprio stato psico-fisico grave.
L'indebito era sorto a seguito della rideterminazione della maggiorazione sociale di cui all'art. 38
Legge n. 448/2001 , legge finanziaria 2022 ( aumento al milione ).
Avverso la comunicazione dell'indebito e la contestazione dell'Istituto , la ricorrente odierna proponeva ricorso amministrativo in data 16.10.2024 , che veniva rigettato in data 06.11.2024 per la motivazione : “nello specifico per il 2022 risulta per il coniuge reddito da lavoro autonomo per un totale di euro9.604,89 , e per il 2023 di € 8.507,83”.
Tale motivazione risultava incomprensibile alla ricorrente poiché i redditi del marito, come inseriti nella dichiarazione reddituale 2022 , 2023 delle annualità indicate , non coincidevano con quanto
CP_
dichiarato da ed erano più modeste e senz'altro compatibili con la maggiorazione sociale calcolata sulla pensione di invalidità civile .
La ricorrente odierna precisava che il trattamento pensionistico erogato era giustificato dalle gravi condizioni fisiche in cui versava e richiamava i limiti reddituali previsti dalla legge per i coniugati , come nella fattispecie, per avere diritto e godere dei benefici assistenziali .
Pertanto in riferimento all'anno 2022 occorreva un reddito , cumulato con il coniuge, non superiore ad euro 15.748,33 per beneficiare della maggiorazione sociale applicata al trattamento pensionasti co di invalidità civile.
Deduceva che per il 2022 i redditi del marito erano pari ad euro 4.670,00 e per il Persona_1
2023 i redditi dichiarati dal medesimo erano pari ad euro 6.870,00.
I redditi pertanto risultavano in linea con i limiti previsti per l'invalidità civile e per la maggiora –
zione sociale .
Richiamava i principi sottesi all'indebito in materia assistenziale che non sono perfettamente coin- cidenti con i principi civilistici di recupero dell'indebito ex art. 2033 c.c.
I tratti eccentrici sono dovuti alla tutela dell'affidamento in capo al titolare della pensione di invalidità civile che percepisce le somme in buona fede , destinandole al soddisfacimento di esigenze primarie di vita , i cui redditi percepiti sono noti all' . Controparte_3
In caso di contestazione di indebito e recupero delle somme godute , il recupero può avvenire solo in riferimento al periodo successivo alla comunicazione dell'indebito medesimo pervenuta al pen-
CP_ sionato invalido , da parte dell'
Chiedeva che la contestazione dell'indebito fosse dichiarata infondata ed illegittima dal Tribunale ,
CP_
con conseguente annullamento del provvedimento comunicato da e con riconoscimento del diritto della ricorrente a percepire la maggiorazione ,che nulla era dovuto all'Istituto , con vittoria di spese di giudizio e distrazione in favore del procuratore della ricorrente.
CP_ Fissata udienza di discussione , si costituiva in giudizio che chiedeva in via principale il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento di contestazione dell'indebita percezione di somme non dovute ( € 4.043,33), nel periodo intercorso da 01/07/2022 al 31/10/2024, sulla pensione di invalidità civile n. 044-210007283843 , di cui l' chiedeva la restituzione a causa del possesso CP_1
di redditi di importo superiore ai limiti di legge.
Parte resistente precisava che l'indebito sorgeva da un provvedimento di ricostituzione per cambio di fascia di invalidità civile, eseguito d'ufficio il 16/09/2024.
La pensione in esame di giudizio , veniva ricalcolata dal 1° luglio 2022 sino al 31 ottobre 2024 e dal ricalcolo derivava un debito di euro 4.053,33.
Il ricalcolo era dovuto poiché i redditi dichiarati per il coniuge della ricorrente odierna risultavano incompleti. La ricorrente odierna dichiarava che sia per il 2022 che per il 2023 il marito sveva un reddito da lavoro autonomo pari ad euro 4.670,00.
Tuttavia , secondo quanto precisato dalla resistente , da un controllo dei redditi eseguito con Agen-
zia Entrate per il 2022 erano emersi redditi incongruenti per un totale di euro 9.605,00 e per il 2023
era stato dichiarato un reddito pari ad euro 8.508,00 . In assenza di dati certi per il 2024, tale importo era stato proiettato anche per il 2024, pertanto la sommatoria tra i redditi del coniuge ed i redditi da pensione della ricorrente, comporta il superamento dei limiti per potere usufruire della maggiorazione sociale.
L' evidenziava che i pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito hanno l'obbligo CP_1
di dichiarare all' i propri redditi ed anche quello del coniuge e familiari, rilevanti per la CP_1
prestazione , in presenza di espressa previsione di legge , ai sensi dell'art. 13 , comma 6 , lett. C
del decreto legge n. 78/2010 convertito con modifiche dalla legge n. 122/2010. Deduceva la legittimità del provvedimento di recupero delle somme indebitamente erogate ed il rispetto della normativa in materia di indebito da parte dell' . Chiedeva pertanto il rigetto del CP_1
ricorso.
La causa veniva istruita a mezzo deposito di note scritte ed allegati documenti , successivamente ,
all'esito dell'udienza del 26/02/2025 questo giudice veniva delegato per discussione e decisione del presente giudizio .
All'udienza odierna le parti discutevano come da verbale in atti depositato , all'esito di camera di consiglio la causa veniva decisa ex art. 429 c.p.c. col presente provvedimento , mediante lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione.
∗∗∗∗∗∗∗∗
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che l'indebito per cui è causa trae origine dal provvedimento sulla ricostitu-
CP_ zione della prestazione, recante la data del 17 .0792024 da parte della sede di Catania , a decorrere dal 1° luglio 2022 sino al 31 ottobre 2024.
Nella ricostituzione sono stati inseriti i redditi rilevanti ai fini della concessione del beneficio di maggiorazione sociale , ricavati dalle dichiarazioni fiscali e dalla documentazione fornita da
Agenzia Entrate. E' stata pertanto acquisita la successione ereditaria afferente il marito della ricorrente , aperta in data 31/08/2022. Il marito della ricorrente odierna risultava in atti erede necessario , chiamato per legge . Facevano parte dell'eredità cespiti immobiliari il cui valore totale risulta essere pari ad euro 63.775. Il numero degli eredi chiamati risulta 4 , zero legatari.
Tale documentazione è depositata in atti di giudizio dalla parte resistente in allegato alla memoria di
CP_ costituzione ( cfr. allegato 4c fascicolo .
In sede di accertamento dei requisiti economici per accedere alla maggiorazione sociale rilevano per legge i redditi di qualsiasi natura , compresi i redditi da casellario ed i redditi da fabbricati.
Dalla dichiarazione reddituale in atti prodotta dalla ricorrente il marito risulta già titolare di redditi da fabbricati ( quadro RB ) per il periodo di imposta sia 2022 che 2023.
Dalla valorizzazione dei dati reddituali , tenuto conto dei parametri previsti dalla legge è derivato l'indebito per cui è causa. La pretesa dell'istituto nasce pertanto dalle verifiche reddituali eseguite che , in sede di accerta -
mento per la verifica del beneficio di maggiorazione sociale , tengono conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta .
Il fondamento normativo si individua nella legge 140 del 15 aprile 1985 , che ha istituito la maggio razione sociale in favore dei titolari ultrasessantacinquenni di pensione a carico dell'Assicurazione
generale Obbligatoria e delle Gestioni speciali , che non superino i limiti di reddito stabiliti, la maggiorazione si corrisponde a domanda dell'interessato.
Altro riferimento normativo è dato dalla legge 544 del 29.12.1988 , art. 1 ed art. 12 ; la legge 388
del 23 dicembre 2000, all'art. 69 ha aumentato l'importo della maggiorazione sociale per i pensio-
nati ultras sessantenni ed ultra settantacinquenni , ed ha sancito che la maggiorazione spetta anche sulle pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria
alle condizioni di cui alla legge 544/1988.
Infine dal 1° gennaio 2002 la legge 28 dicembre 2001 n. 448 all'art. 38 , commi da 1 a 6 ha innovato la disciplina delle maggiorazioni sociali prevista da varie disposizioni di legge. L'art. 38
commi 1 e 2 prevede in favore dei soggetti ultrasettantenni che non superino i limiti di reddito per-
sonale e cumulato con quello del coniuge , l'incremento fino a garantire un reddito mensile proprio pari a 516,46 euro ( i milione di lire ) per tredici mensilità.
La maggiorazione è corrisposta in misura intera o ridotta , in relazione alla specifica situazione red-
dituale dell'interessato. Secondo quanto previsto dal comma 5 lettera c) , qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non superare i limiti medesimi previsti dalla legge .
Ai fini della valutazione del citato art. 38 concorrono i redditi di qualsiasi natura pertanto concorro no i redditi assoggettabili ad Irpef, sia a tassazione corrente che a tassazione separata , i redditi tassati alla fonte , i redditi esenti da IRPEF , sia del titolare che del coniuge , e questo è dovuto all'espresso richiamo dell'art. 38 , comma 4 , della legge n. 448/2001 , al comma 1, lettere a) ,b) , c)
che per effetto della legge del 2001 vengono ad essere incrementate.
Tutti i disposti normativi indicati che riguardano la maggiorazione sociale , fanno riferimento a tutte le tipologie di reddito . I “ redditi propri” , cui fa riferimento l'art. 38 , comma 5 , L. 448/2001 ,
istitutiva “ dell'incremento al milione “, ai fini del calcolo della maggiorazione sociale include i redditi di qualsiasi natura , compresi quelli esenti da imposte.
Il comma 6 dell'art. 38 citato , esclude dal computo dei redditi esclusivamente il reddito da casa di abitazione , non esclude invece altri redditi quali i redditi da fabbricati e quelli non assoggettabili ad IRPEF , come la prestazione di invalidità civile goduta dalla ricorrente .
La ragione di questa scelta legislativa risiede nel riconoscere un ulteriore incremento della prestazio ne assistenziale già riconosciuta soltanto a coloro che si trovino in condizione di effettiva indigenza e non a coloro che percepiscono comunque un reddito superiore ai limiti previsti dalle leggi in materia di maggiorazioni sociali.
Nel caso a mano occorre osservare che il riconoscimento del beneficio ha regole specifiche sue pro-
prie e non segue i criteri reddituali per il riconoscimento della prestazione di invalidità civile.
Nella fattispecie all'esame la rideterminazione della prestazione è stata eseguita dall'istituto come diretta conseguenza della verifica dei dati reddituali , eseguita “ a posteriori “ ovverosia in un secondo momento , alla presentazione delle dichiarazioni contenute nei modelli presentati dalla ricorrente odierna e dal coniuge componente del nucleo familiare.
Il beneficio della maggiorazione sociale per sua natura è legato alle modificazioni sul “ quantum” e anche sull'”an” non appena sono noti i dati reddituali presentati a consuntivo.
Nella fattispecie la ricorrente non ha fornito la prova di possedere per gli anni in questione e per il periodo intercorso dall'1.luglio 2022 sino al 31ottobre 2024 , i requisiti previsti dalla legge in materia specifica del beneficio della maggiorazione . Non risulta contestazione né interlocuzione sulla documentazione in giudizio depositata dall'istituto afferente l'eredità cui è stato chiamato il coniuge della ricorrente al momento dell'apertura della successione in data 31/08/2022.
Non risultano forniti dati in ordine al mantenimento dei requisiti per godere della maggiorazione sociale , nonostante il coniuge sia stato chiamato alla successione , che comprendeva cespiti immobiliari del valore di € 63.775.
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento.
Dalle dichiarazioni reddituali del ricorrente in atti depositate ed allegate a ricorso , rilevanti ex art. 152 disp. att. c.p.c. nel presente giudizio previdenziale , le spese sono dichiarate irripetibili tra le parti .
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania , in funzione di Giudice del lavoro , definitivamente pronun-
ciando nella causa iscritta al n. 10707/2024 R.G. lavoro , così provvede :
Rigetta il ricorso e conferma la comunicazione di indebito impugnata, con obbligo di restituzione della somma portata;
dichiara irripetibili le spese di giudizio tra le parti .
Catania 02 .04.2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo