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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 13/02/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N.RG. 5521/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5521 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Drisaldi Parte_1
ricorrente
e in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti CP_1
Valentino Vescio di Martirano ed Enrica Cipolletti
resistente
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, , dipendente della Parte_1 CP_1
con la qualifica di infermiera professionale, in servizio presso il presidio ospedaliero di SU, ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto alla maggiorazione retributiva in relazione alle prestazioni lavorative dalla medesima rese nelle giornate festive infrasettimanali ricomprese tra il mese di dicembre 2016 e il mese di aprile 2022, con conseguente condanna dell' convenuta a corrisponderle a tale titolo CP_2 un'indennità pari alla retribuzione giornaliera percepita, aumentata del 30% per il lavoro svolto dalle ore 6,00 alle ore 22,00 e del 50% per il lavoro svolto dalle 22,00 alle 6,00, per il complessivo importo di euro 6.593,04, oltre accessori di legge.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha invocato l'applicabilità al caso di specie dell'art. 9 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 20.9.2001, Integrativo del CCNL del Comparto Sanità del 7.4.1999, ai sensi del quale “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi
entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del
compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
La ricorrente ha poi evidenziato come il proprio diritto alla maggiorazione retributiva in questione sia già stato riconosciuto, in relazione ad un precedente periodo, dalla sentenza n. 646/2012 del Tribunale di Tivoli, successivamente riformata dalla Corte d'Appello di Roma, ed infine definitivamente sancito dalla
Corte di Cassazione (Ordinanza 10 marzo 2021, n. 6716).
Contr Nel costituirsi in giudizio, la convenuta – dopo aver premesso che “da un controllo effettuato dagli uffici competenti, fino al 07/10/2021 la dipendente ha prestato servizio nel Reparto di Pediatria Neonatologia dell'Ospedale di Tivoli precisamente dal 14/7/2016” – ha eccepito:
- la carenza di prova in ordine alla sussistenza delle condizioni di applicabilità dell'istituto invocato dalla ricorrente, essendo necessario, ai fini della configurabilità della maggiorazione in questione, che la prestazione lavorativa sia resa in un giorno in cui il dipendente non sarebbe contrattualmente dovuto a svolgere attività di lavoro secondo la normale articolazione oraria assegnata;
- l'incumulabilità della maggiorazione richiesta con quella prevista dall'art. 44
CCNL 1.9.1995 già erogata in favore della dipendente, già volta a compensare la gravosità del lavoro prestato nei giorni festivi dal personale turnista;
- l'intervenuta decadenza dal diritto;
- la parziale prescrizione delle differenze retributive rivendicate;
- l'erroneità della quantificazione dell'importo domandato per aver la ricorrente incluso nella base di calcolo dei giorni festivi coincidenti con la giornata di domenica (nonché la giornata del 21 marzo, festa patronale del Comune di SU,
in relazione ad anni in cui la ricorrente lavorava a Tivoli).
Istruita mediante le produzioni documentali delle parti, la causa, previa concessione di termine per il deposito di note difensive finali, è stata discussa all'odierna udienza e viene quindi decisa mediante la presente sentenza con motivazione contestuale.
DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato e deve quindi essere accolto, per quanto di ragione,
nei limiti di seguito indicati.
Giova premettere che la questione relativa all'applicabilità dell'art 9 del CCNL del
20.9.2001 al personale turnista (come l'odierna ricorrente) è stata ripetutamente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, in fattispecie del tutto analoghe a quella in esame, ha chiarito che “l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni,
gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è
cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività
infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo” (cfr. Cass. n. 1505 del 2021; Cass. n. 6716 del 2021; Cass. n. 33125 del 2021; Cass. n. Cass. n. 23880 del 2022; Cass. n. 20743 del 2023).
In particolare, muovendo dall'analisi dell'evoluzione normativa dell'istituto in questione, la Suprema Corte ha spiegato che la contrattazione collettiva del
20.9.2001 ha integrato, con l'art. 9, la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario,
stabilendo una disciplina per il lavoro festivo infrasettimanale sulla falsariga di quanto previsto per il diritto al riposo compensativo e per il diritto al compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività.
Tale disciplina collettiva non è stata significatamene modificata dalla contrattazione di cui al contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, il quale ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi.
Inoltre, si è sottolineato che la clausola contrattuale in commento è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario Contr di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 invocato dall' convenuta si riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
Dunque, la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario, l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
In conclusione, la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Tanto premesso, deve evidenziarsi come, nel caso di specie, l'attività lavorativa della ricorrente ed i turni di servizio dalla medesima prestati durante le festività infrasettimanali risultino documentalmente provati dal “Cartellino delle presenze”
(all. 18 ricorso), non oggetto di specifica contestazione da parte resistente.
Dal medesimo cartellino, peraltro, risulta che la ricorrente, contrariamente a quanto
Contr dedotto – ma non documentato - dalla convenuta (“da un controllo effettuato dagli uffici competenti, fino al 07/10/2021 la dipendente ha prestato servizio nel
Reparto di Pediatria Neonatologia dell'Ospedale di Tivoli precisamente dal
14/7/2016”), ha lavorato nel periodo in questione presso il p.o. di SU (essendo riportate, in alto a destra, sotto la scritta “Unità Organizzativa”, le seguenti sigle:
“B.01 DIR. SAN. PO SUBIACO” e “B PO DIPART. SUBIACO”).
Tali cartellini, tuttavia, così come i conteggi elaborati dalla ricorrente, si fermano al mese di maggio 2021, dovendosi pertanto ritenere frutto di un mero refuso l'indicazione, contenuta in ricorso, del mese di aprile 2022 quale termine finale del periodo in contestazione.
Detti conteggi - con cui parte ricorrente ha quantificato le somme dovute a titolo di maggiorazioni stipendiali delle ore di lavoro prestate in giorni infrasettimanali
Contr festivi - non sono stati contestati dalla convenuta relativamente ai criteri di calcolo adottati per la determinazione delle somme;
tuttavia, parte resistente ha eccepito, da un lato, l'intervenuta prescrizione delle somme rivendicate per periodi anteriori al quinquennio antecedente alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio;
dall'altro, l'erronea quantificazione delle somme dovute effettuata nei predetti conteggi, nella parte in cui sono state computate anche le prestazioni di lavoro rese in giorni festivi coincidenti con giornate domenicali.
Orbene, l'eccezione di prescrizione è parzialmente fondata.
Contr Infatti, solo con diffida dell'11.04.2022 (all. 19 ricorso), trasmessa alla tramite
PEC, il procuratore di parte ricorrente ha formulato espressa richiesta di pagamento delle giornate festive lavorate, non potendosi invece riconoscere efficacia interruttiva alla richiesta indirizzata dalla medesima ricorrente al dirigente amministrativo in data 4.12.2021 (all. 17 ricorso), in difetto di prova in ordine alla ricezione della stessa da parte dell'azienda convenuta.
È altresì fondata l'eccezione relativa all'erroneo inserimento, nel computo delle somme spettanti a titolo di maggiorazione retributiva, delle prestazioni di lavoro rese nei giorni festivi coincidenti con la domenica.
Sul punto, è sufficiente evidenziare come la stessa ricorrente abbia espressamente domandato in ricorso l'applicazione delle maggiorazioni per lavoro straordinario, in riferimento all'attività lavorativa prestata nei giorni festivi “infrasettimanali”: ne consegue che, dalla somma di euro 6.593,04 rivendicata in ricorso, devono essere scomputate le maggiorazioni relative alle giornate di lavoro festivo coincidenti con la domenica - così come analiticamente indicate nella memoria difensiva e non contestate dalla ricorrente - oltre a quelle effettuate anteriormente all'11.04.2017, in quanto prescritte.
Dunque, rielaborando i conteggi elaborati in ricorso sulla base dei medesimi criteri di calcolo ivi adottati – non specificamente contestati, come sopra osservato, dalla
Contr convenuta – risulta dovuta alla ricorrente la minor somma di euro 5.600,53, oltre accessori di legge, al cui pagamento deve essere condannata l'odierna resistente.
Da ultimo, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dal diritto al compenso in quanto non richiesto nel termine di 30 previsto dalla contrattazione collettiva, non stabilendo la disposizione collettiva alcuna sanzione di decadenza nel caso di mancata proposizione della relativa istanza (“L'attività prestata in giorno
festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del
compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”), ma limitandosi a prevedere un termine entro il quale il dipendente può esercitare il diritto d'opzione tra una modalità compensativa e l'altra.
Le spese seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della natura e del valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede;
- condanna al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di CP_1
euro 5.600,53, oltre accessori di legge, per il titolo di cui in motivazione;
- condanna alla rifusione, in favore del procuratore antistatario di CP_1
parte ricorrente, delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.314,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Tivoli, 13/02/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5521 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Drisaldi Parte_1
ricorrente
e in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti CP_1
Valentino Vescio di Martirano ed Enrica Cipolletti
resistente
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, , dipendente della Parte_1 CP_1
con la qualifica di infermiera professionale, in servizio presso il presidio ospedaliero di SU, ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto alla maggiorazione retributiva in relazione alle prestazioni lavorative dalla medesima rese nelle giornate festive infrasettimanali ricomprese tra il mese di dicembre 2016 e il mese di aprile 2022, con conseguente condanna dell' convenuta a corrisponderle a tale titolo CP_2 un'indennità pari alla retribuzione giornaliera percepita, aumentata del 30% per il lavoro svolto dalle ore 6,00 alle ore 22,00 e del 50% per il lavoro svolto dalle 22,00 alle 6,00, per il complessivo importo di euro 6.593,04, oltre accessori di legge.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha invocato l'applicabilità al caso di specie dell'art. 9 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 20.9.2001, Integrativo del CCNL del Comparto Sanità del 7.4.1999, ai sensi del quale “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi
entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del
compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
La ricorrente ha poi evidenziato come il proprio diritto alla maggiorazione retributiva in questione sia già stato riconosciuto, in relazione ad un precedente periodo, dalla sentenza n. 646/2012 del Tribunale di Tivoli, successivamente riformata dalla Corte d'Appello di Roma, ed infine definitivamente sancito dalla
Corte di Cassazione (Ordinanza 10 marzo 2021, n. 6716).
Contr Nel costituirsi in giudizio, la convenuta – dopo aver premesso che “da un controllo effettuato dagli uffici competenti, fino al 07/10/2021 la dipendente ha prestato servizio nel Reparto di Pediatria Neonatologia dell'Ospedale di Tivoli precisamente dal 14/7/2016” – ha eccepito:
- la carenza di prova in ordine alla sussistenza delle condizioni di applicabilità dell'istituto invocato dalla ricorrente, essendo necessario, ai fini della configurabilità della maggiorazione in questione, che la prestazione lavorativa sia resa in un giorno in cui il dipendente non sarebbe contrattualmente dovuto a svolgere attività di lavoro secondo la normale articolazione oraria assegnata;
- l'incumulabilità della maggiorazione richiesta con quella prevista dall'art. 44
CCNL 1.9.1995 già erogata in favore della dipendente, già volta a compensare la gravosità del lavoro prestato nei giorni festivi dal personale turnista;
- l'intervenuta decadenza dal diritto;
- la parziale prescrizione delle differenze retributive rivendicate;
- l'erroneità della quantificazione dell'importo domandato per aver la ricorrente incluso nella base di calcolo dei giorni festivi coincidenti con la giornata di domenica (nonché la giornata del 21 marzo, festa patronale del Comune di SU,
in relazione ad anni in cui la ricorrente lavorava a Tivoli).
Istruita mediante le produzioni documentali delle parti, la causa, previa concessione di termine per il deposito di note difensive finali, è stata discussa all'odierna udienza e viene quindi decisa mediante la presente sentenza con motivazione contestuale.
DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato e deve quindi essere accolto, per quanto di ragione,
nei limiti di seguito indicati.
Giova premettere che la questione relativa all'applicabilità dell'art 9 del CCNL del
20.9.2001 al personale turnista (come l'odierna ricorrente) è stata ripetutamente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, in fattispecie del tutto analoghe a quella in esame, ha chiarito che “l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni,
gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è
cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività
infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo” (cfr. Cass. n. 1505 del 2021; Cass. n. 6716 del 2021; Cass. n. 33125 del 2021; Cass. n. Cass. n. 23880 del 2022; Cass. n. 20743 del 2023).
In particolare, muovendo dall'analisi dell'evoluzione normativa dell'istituto in questione, la Suprema Corte ha spiegato che la contrattazione collettiva del
20.9.2001 ha integrato, con l'art. 9, la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario,
stabilendo una disciplina per il lavoro festivo infrasettimanale sulla falsariga di quanto previsto per il diritto al riposo compensativo e per il diritto al compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività.
Tale disciplina collettiva non è stata significatamene modificata dalla contrattazione di cui al contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, il quale ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi.
Inoltre, si è sottolineato che la clausola contrattuale in commento è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario Contr di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 invocato dall' convenuta si riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
Dunque, la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario, l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
In conclusione, la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Tanto premesso, deve evidenziarsi come, nel caso di specie, l'attività lavorativa della ricorrente ed i turni di servizio dalla medesima prestati durante le festività infrasettimanali risultino documentalmente provati dal “Cartellino delle presenze”
(all. 18 ricorso), non oggetto di specifica contestazione da parte resistente.
Dal medesimo cartellino, peraltro, risulta che la ricorrente, contrariamente a quanto
Contr dedotto – ma non documentato - dalla convenuta (“da un controllo effettuato dagli uffici competenti, fino al 07/10/2021 la dipendente ha prestato servizio nel
Reparto di Pediatria Neonatologia dell'Ospedale di Tivoli precisamente dal
14/7/2016”), ha lavorato nel periodo in questione presso il p.o. di SU (essendo riportate, in alto a destra, sotto la scritta “Unità Organizzativa”, le seguenti sigle:
“B.01 DIR. SAN. PO SUBIACO” e “B PO DIPART. SUBIACO”).
Tali cartellini, tuttavia, così come i conteggi elaborati dalla ricorrente, si fermano al mese di maggio 2021, dovendosi pertanto ritenere frutto di un mero refuso l'indicazione, contenuta in ricorso, del mese di aprile 2022 quale termine finale del periodo in contestazione.
Detti conteggi - con cui parte ricorrente ha quantificato le somme dovute a titolo di maggiorazioni stipendiali delle ore di lavoro prestate in giorni infrasettimanali
Contr festivi - non sono stati contestati dalla convenuta relativamente ai criteri di calcolo adottati per la determinazione delle somme;
tuttavia, parte resistente ha eccepito, da un lato, l'intervenuta prescrizione delle somme rivendicate per periodi anteriori al quinquennio antecedente alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio;
dall'altro, l'erronea quantificazione delle somme dovute effettuata nei predetti conteggi, nella parte in cui sono state computate anche le prestazioni di lavoro rese in giorni festivi coincidenti con giornate domenicali.
Orbene, l'eccezione di prescrizione è parzialmente fondata.
Contr Infatti, solo con diffida dell'11.04.2022 (all. 19 ricorso), trasmessa alla tramite
PEC, il procuratore di parte ricorrente ha formulato espressa richiesta di pagamento delle giornate festive lavorate, non potendosi invece riconoscere efficacia interruttiva alla richiesta indirizzata dalla medesima ricorrente al dirigente amministrativo in data 4.12.2021 (all. 17 ricorso), in difetto di prova in ordine alla ricezione della stessa da parte dell'azienda convenuta.
È altresì fondata l'eccezione relativa all'erroneo inserimento, nel computo delle somme spettanti a titolo di maggiorazione retributiva, delle prestazioni di lavoro rese nei giorni festivi coincidenti con la domenica.
Sul punto, è sufficiente evidenziare come la stessa ricorrente abbia espressamente domandato in ricorso l'applicazione delle maggiorazioni per lavoro straordinario, in riferimento all'attività lavorativa prestata nei giorni festivi “infrasettimanali”: ne consegue che, dalla somma di euro 6.593,04 rivendicata in ricorso, devono essere scomputate le maggiorazioni relative alle giornate di lavoro festivo coincidenti con la domenica - così come analiticamente indicate nella memoria difensiva e non contestate dalla ricorrente - oltre a quelle effettuate anteriormente all'11.04.2017, in quanto prescritte.
Dunque, rielaborando i conteggi elaborati in ricorso sulla base dei medesimi criteri di calcolo ivi adottati – non specificamente contestati, come sopra osservato, dalla
Contr convenuta – risulta dovuta alla ricorrente la minor somma di euro 5.600,53, oltre accessori di legge, al cui pagamento deve essere condannata l'odierna resistente.
Da ultimo, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dal diritto al compenso in quanto non richiesto nel termine di 30 previsto dalla contrattazione collettiva, non stabilendo la disposizione collettiva alcuna sanzione di decadenza nel caso di mancata proposizione della relativa istanza (“L'attività prestata in giorno
festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del
compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”), ma limitandosi a prevedere un termine entro il quale il dipendente può esercitare il diritto d'opzione tra una modalità compensativa e l'altra.
Le spese seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della natura e del valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede;
- condanna al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di CP_1
euro 5.600,53, oltre accessori di legge, per il titolo di cui in motivazione;
- condanna alla rifusione, in favore del procuratore antistatario di CP_1
parte ricorrente, delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.314,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Tivoli, 13/02/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli