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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 03/04/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
RG Nr. 97/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. Marina Caparelli Presidente
Dr. Marina Vitulli Consigliere
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. depositato in data 5 agosto 2024
Da
(C.F. ), in persona del Rettore in Parte_1 P.IVA_1 carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di , C.F. , Pt_1 P.IVA_2
presso i cui Uffici in , Piazza Dalmazia n. 3, è per legge domiciliato e presso cui andranno Pt_1
inviate le comunicazioni di cancelleria, al numero di telefax 040 361109 e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
- ricorrente in riassunzione, appellata -
Contro
1)Eredi del defunto C.F.: ): (C.F.: Persona_1 C.F._1 CP_1
), residente in [...]n. 44/B, Duino Aurisina (TS) e C.F._2 [...]
(C.F.: ), residente in [...], ; 2) CP_2 C.F._3 Pt_1
(C.F.: ), residente in [...], ; 3) Controparte_3 C.F._4 Pt_1 [...]
(C.F.: , residente in [...], , tutti rappresentati CP_4 C.F._5 Pt_1 e difesi dall'avv. Gianni Zgagliardich (C.F. PEC: C.F._6
; fax 040/367231) del Foro di ed elettivamente domiciliati presso Email_2 Pt_1 il suo Studio in , P.zza Sant'Antonio Nuovo n. 2, come da procure allegate al presente atto;
Pt_1
- convenuti in riassunzione, appellanti -
per la riforma delle sentenze pronunciate dal Tribunale Ordinario di Trieste – Sezione Lavoro
-n. 275/2012 (sentenza non definitiva) e n. 191/2013 (sentenza definitiva), a seguito della cassazione con rinvio della sentenza della Corte d'Appello di Trieste –Sezione Lavoro n.
123/2017.
In punto: compensi incentivanti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente in riassunzione: cessazione della materia del contendere visto il sopravvenuto accordo tra le parti;
spese come da accordo conciliativo sottoscritto compensate per giudizio di legittimità e per il giudizio di rinvio;
Per parte convenuta in riassunzione: cessazione della materia del contendere visto il sopravvenuto accordo tra le parti;
spese come da accordo conciliativo sottoscritto compensate per giudizio di legittimità e per il giudizio di rinvio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di Cassazione ha pronunciato in data 09/05/2024 l'ordinanza n.14641/2024, depositata il 24.05.2024, con la quale ha accolto il ricorso principale in relazione al primo, secondo e quarto motivo, proposti dalla avverso la sentenza della Corte di Parte_2
Appello di Trieste n. 123/17, dichiarando inammissibile il terzo motivo ed assorbito il ricorso incidentale proposto dalla parte privata.
2. La Corte di Appello di Trieste, nell'accogliere parzialmente l'appello proposto da Persona_1
e avverso la sentenza non definitiva n. 275/12 e definitiva n. 191/13 del tribunale di CP_4
Trieste, ha condannato l' a pagare a titolo di incentivo ex art. 18 della legge 109/94, al netto Parte_2
degli oneri previdenziali, la somma di euro 55.269,49 ad e la somma di euro 5.321,38 Persona_1
a , con gli interessi di legge (e, per la sola parte eventualmente eccedente, anche la CP_4
rivalutazione monetaria); ha posto le spese di CTU, già liquidate in primo grado, per due terzi a carico dell' e per il restante terzo a carico dei ricorrenti, condannando l' a Parte_2 Parte_2
rifondere ai ricorrenti la restante parte, che liquidava nella quota di euro 7000,00 oltre IVA e CPA di legge;
ha respinto per il resto l'appello, confermando per quanto di ragione le sentenze impugnate;
ha posto le spese della CTU d'appello per due terzi a carico dell' e per un terzo a carico Parte_2 degli appellanti e condannato l' a rifondere agli appellanti due terzi delle altre spese di lite Parte_2
d'appello nella quota di euro 8.000,00 oltre accessori, compensando il residuo terzo. Rispetto al la Corte d'Appello di Trieste ha accertato, a favore dello stesso, un credito “inferiore a CP_3 quello accertato dal Giudice di primo grado”; tuttavia, la Corte ha ritenuto che la decisione del
Tribunale sul punto fosse destinata a rimanere comunque ferma, “non essendo consentita una reformatio in peius in difetto di uno specifico motivo di appello incidentale” da parte dell'Università.
La Corte d'Appello di Trieste ha ritenuto, in contrasto con il giudice di prime cure, che l'art. 1, comma
4, ultimo periodo, D.L. n. 101/1995 non fosse applicabile, escludendo che la previsione potesse incidere sulla materia del trattamento economico dei lavoratori e quindi sull'applicazione dell'art. 18,
L. 109/1994, anche in considerazione del fatto che l'applicazione della prima previsione al profilo dei compensi incentivanti sarebbe stata in contrasto con i principi di cui all'art. 36 Cost. e 2099, 2103
e 2126 c.c.
La Corte di merito ha quindi escluso che l'attività svolta dagli appellanti nel periodo di vigenza della disciplina in tema di incentivi ed in presenza di un formale incarico, potesse rimanere senza compenso soltanto a causa della data di approvazione del progetto esecutivo e di emanazione del bando, ed ha quindi ritenuto che anche l'accordo di negoziazione decentrata ed il regolamento approvato dal C.d.A. dell' dovessero essere interpretati nel senso che i limiti temporali in essi fissati non erano Parte_2
in grado di incidere sul diritto al compenso.
La Corte d'appello ha quindi concluso che l'incentivo ex art. 18, Legge n. 109/1994 fosse dovuto, quanto ai soggetti che avevano svolto il ruolo di Coordinatore Unico, a far tempo dall'entrata in vigore dell'art. 6, comma 1, lett. b), D.L. n. 101/1995, e cioè dal 3 giugno 1995, e, quanto ai soggetti che avevano svolto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, a far tempo dall'entrata in vigore dell'art. 6, comma 13, Legge n. 127/1997, e cioè dal 18 maggio 1997.
La Corte d'appello, poi, ha ritenuto che il compenso incentivante potesse essere riconosciuto anche per lo svolgimento del ruolo di Coordinatore Unico in relazione a lavori progettati ed eseguiti da società terze in regime di concessione di committenza.
3. La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 14641/24 in difformità della Corte di Appello di Trieste
e accoglimento delle doglianze della , ha riconosciuto che il diritto alla percezione degli Parte_2 incentivi di cui all'art. 18 della Legge n. 109/1994 è soggetto all'applicazione dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo della legge “Merloni-bis”. Infatti, diversamente da quanto affermava il giudice d'appello, la Cassazione ha rilevato che tale disposizione “dettava un regime transitorio che interessava la Legge n. 109/1994 nel suo complesso - e quindi anche l'individuazione dei presupposti del riconoscimento della retribuzione incentivante di cui all'art. 18, Legge n. 109/1994”.
L'art. 1, comma 4, ultimo periodo della legge Merloni-bis prevedeva, in particolare, che le disposizioni della legge n. 109/1994 (“Legge Merloni”) così come modificata dal D.L. n. 101/1995,
“si applicano ai progetti affidati formalmente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [ossia il 3 giugno 1995] e ai relativi affidamenti in appalto o in concessione qualora il bando per l'appalto o per la concessione non sia pubblicato entro il 31 gennaio 1997”.
4. Con ricorso depositato in data 5 agosto 2024 l' ha riassunto la Parte_2
causa, concludendo nei termini indicati in epigrafe;
per deceduto già nelle more del giudizio Per_1
di legittimità si sono costituiti gli unici eredi ( e , mentre CP_1 Controparte_2 CP_3
Cont e si sono costituiti personalmente insistendo per il rigetto delle doglianze dell' e una Parte_2
nuova quantificazione del credito maturato.
5. Radicatosi il contraddittorio, la causa veniva discussa all'udienza dell'8 gennaio 2025 e rinviata ad altra udienza al fine di consentire alle parti di rivedere le proprie pretese anche in chiave conciliativa.
Indi all'udienza 13 febbraio 2025, mutato il relatore in ragione della sopravvenuta immissione in possesso di nuovo consigliere lavoro, la Corte di Appello di Trieste formulava formale proposta conciliativa che era da ultimo accettata anche dalle parti costituite.
All'udienza del 19 marzo 2025 le parti instavano per un rinvio al fine di formalizzare l'accordo raggiunto;
indi all'udienza del 2 aprile 2025 sottoscrivevano il verbale di conciliazione giudiziale e la causa era decisa dal Collegio nei termini di cui al dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Con l'ordinanza di Cassazione è stato fissato il principio di diritto in ragione del quale questo
Collegio avrebbe dovuto verificare l'esistenza o meno di crediti in capo ai convenuti in riassunzione i quali avevano lamentato il mancato pagamento del compenso incentivante previsto per i dipendenti svolgenti il ruolo di RUP in attività progettuali previste dall'ente pubblico senza conferire incarichi libero professionali a soggetti terzi.
Secondo i giudici di legittimità, in particolare, il compenso avrebbe dovuto essere escluso per le opere pubbliche il cui progetto esecutivo non fosse stato approvato dopo il 3 giugno 1995, qualora il bando non fosse intervenuto dopo il 31 gennaio 1997.
L riassumente aveva quindi inizialmente richiesto la restituzione delle maggiori somme Parte_2
corrisposte agli ex dipendenti, in esecuzione della sentenza di appello cassata.
7. A fronte della complessità delle questioni giuridiche ancora controverse e la sopravvenuta morte del oltre al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti di Per_1 CP_3
questo Collegio formulava alle parti formale proposta conciliativa che era integralmente
[...]
condivisa dagli interessati i quali, in data 2 aprile 2025, hanno sottoscritto in udienza verbale di conciliazione con cui hanno definito ogni ulteriore controversia , sia quelle passate che altra ulteriore, ancora pendente, in fase esecutiva.
7.1.Pertanto hanno chiesto al Collegio di dichiarare cessata la materia del contendere non sussistendo più alcuna ragione di contrasto ulteriore che giustifichi la pendenza e decisione dell'odierna controversia da parte di questo Collegio di rinvio.
Le conclusioni conformi delle parti rendono superflua ogni ulteriore pronuncia da parte del giudice del rinvio per difetto di interesse.
Anche in punto spese non residuano margini di controversia avendo le parti raggiunto accordo anche sulle spese del giudizio stabilendo che per i precedenti gradi di merito rimangano acquisite alle parti,
e che per contro siano compensate quelle dei gradi di legittimità e quelle del presente giudizio di rinvio.
Non sussistono i presupposti per imporre il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 ( cfr. Cass. sez.U. ordinanza 19976/24).
PER QUESTI MOTIVI
Ogni contraria istanza eccezione domanda disattesa o/o assorbita, definitivamente pronunciando:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Spese come da accordo tra le parti compensate per il giudizio di legittimità e per il presente grado.
Trieste, 2 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
La Presidente
Marina Caparelli
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. Marina Caparelli Presidente
Dr. Marina Vitulli Consigliere
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. depositato in data 5 agosto 2024
Da
(C.F. ), in persona del Rettore in Parte_1 P.IVA_1 carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di , C.F. , Pt_1 P.IVA_2
presso i cui Uffici in , Piazza Dalmazia n. 3, è per legge domiciliato e presso cui andranno Pt_1
inviate le comunicazioni di cancelleria, al numero di telefax 040 361109 e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
- ricorrente in riassunzione, appellata -
Contro
1)Eredi del defunto C.F.: ): (C.F.: Persona_1 C.F._1 CP_1
), residente in [...]n. 44/B, Duino Aurisina (TS) e C.F._2 [...]
(C.F.: ), residente in [...], ; 2) CP_2 C.F._3 Pt_1
(C.F.: ), residente in [...], ; 3) Controparte_3 C.F._4 Pt_1 [...]
(C.F.: , residente in [...], , tutti rappresentati CP_4 C.F._5 Pt_1 e difesi dall'avv. Gianni Zgagliardich (C.F. PEC: C.F._6
; fax 040/367231) del Foro di ed elettivamente domiciliati presso Email_2 Pt_1 il suo Studio in , P.zza Sant'Antonio Nuovo n. 2, come da procure allegate al presente atto;
Pt_1
- convenuti in riassunzione, appellanti -
per la riforma delle sentenze pronunciate dal Tribunale Ordinario di Trieste – Sezione Lavoro
-n. 275/2012 (sentenza non definitiva) e n. 191/2013 (sentenza definitiva), a seguito della cassazione con rinvio della sentenza della Corte d'Appello di Trieste –Sezione Lavoro n.
123/2017.
In punto: compensi incentivanti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente in riassunzione: cessazione della materia del contendere visto il sopravvenuto accordo tra le parti;
spese come da accordo conciliativo sottoscritto compensate per giudizio di legittimità e per il giudizio di rinvio;
Per parte convenuta in riassunzione: cessazione della materia del contendere visto il sopravvenuto accordo tra le parti;
spese come da accordo conciliativo sottoscritto compensate per giudizio di legittimità e per il giudizio di rinvio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di Cassazione ha pronunciato in data 09/05/2024 l'ordinanza n.14641/2024, depositata il 24.05.2024, con la quale ha accolto il ricorso principale in relazione al primo, secondo e quarto motivo, proposti dalla avverso la sentenza della Corte di Parte_2
Appello di Trieste n. 123/17, dichiarando inammissibile il terzo motivo ed assorbito il ricorso incidentale proposto dalla parte privata.
2. La Corte di Appello di Trieste, nell'accogliere parzialmente l'appello proposto da Persona_1
e avverso la sentenza non definitiva n. 275/12 e definitiva n. 191/13 del tribunale di CP_4
Trieste, ha condannato l' a pagare a titolo di incentivo ex art. 18 della legge 109/94, al netto Parte_2
degli oneri previdenziali, la somma di euro 55.269,49 ad e la somma di euro 5.321,38 Persona_1
a , con gli interessi di legge (e, per la sola parte eventualmente eccedente, anche la CP_4
rivalutazione monetaria); ha posto le spese di CTU, già liquidate in primo grado, per due terzi a carico dell' e per il restante terzo a carico dei ricorrenti, condannando l' a Parte_2 Parte_2
rifondere ai ricorrenti la restante parte, che liquidava nella quota di euro 7000,00 oltre IVA e CPA di legge;
ha respinto per il resto l'appello, confermando per quanto di ragione le sentenze impugnate;
ha posto le spese della CTU d'appello per due terzi a carico dell' e per un terzo a carico Parte_2 degli appellanti e condannato l' a rifondere agli appellanti due terzi delle altre spese di lite Parte_2
d'appello nella quota di euro 8.000,00 oltre accessori, compensando il residuo terzo. Rispetto al la Corte d'Appello di Trieste ha accertato, a favore dello stesso, un credito “inferiore a CP_3 quello accertato dal Giudice di primo grado”; tuttavia, la Corte ha ritenuto che la decisione del
Tribunale sul punto fosse destinata a rimanere comunque ferma, “non essendo consentita una reformatio in peius in difetto di uno specifico motivo di appello incidentale” da parte dell'Università.
La Corte d'Appello di Trieste ha ritenuto, in contrasto con il giudice di prime cure, che l'art. 1, comma
4, ultimo periodo, D.L. n. 101/1995 non fosse applicabile, escludendo che la previsione potesse incidere sulla materia del trattamento economico dei lavoratori e quindi sull'applicazione dell'art. 18,
L. 109/1994, anche in considerazione del fatto che l'applicazione della prima previsione al profilo dei compensi incentivanti sarebbe stata in contrasto con i principi di cui all'art. 36 Cost. e 2099, 2103
e 2126 c.c.
La Corte di merito ha quindi escluso che l'attività svolta dagli appellanti nel periodo di vigenza della disciplina in tema di incentivi ed in presenza di un formale incarico, potesse rimanere senza compenso soltanto a causa della data di approvazione del progetto esecutivo e di emanazione del bando, ed ha quindi ritenuto che anche l'accordo di negoziazione decentrata ed il regolamento approvato dal C.d.A. dell' dovessero essere interpretati nel senso che i limiti temporali in essi fissati non erano Parte_2
in grado di incidere sul diritto al compenso.
La Corte d'appello ha quindi concluso che l'incentivo ex art. 18, Legge n. 109/1994 fosse dovuto, quanto ai soggetti che avevano svolto il ruolo di Coordinatore Unico, a far tempo dall'entrata in vigore dell'art. 6, comma 1, lett. b), D.L. n. 101/1995, e cioè dal 3 giugno 1995, e, quanto ai soggetti che avevano svolto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, a far tempo dall'entrata in vigore dell'art. 6, comma 13, Legge n. 127/1997, e cioè dal 18 maggio 1997.
La Corte d'appello, poi, ha ritenuto che il compenso incentivante potesse essere riconosciuto anche per lo svolgimento del ruolo di Coordinatore Unico in relazione a lavori progettati ed eseguiti da società terze in regime di concessione di committenza.
3. La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 14641/24 in difformità della Corte di Appello di Trieste
e accoglimento delle doglianze della , ha riconosciuto che il diritto alla percezione degli Parte_2 incentivi di cui all'art. 18 della Legge n. 109/1994 è soggetto all'applicazione dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo della legge “Merloni-bis”. Infatti, diversamente da quanto affermava il giudice d'appello, la Cassazione ha rilevato che tale disposizione “dettava un regime transitorio che interessava la Legge n. 109/1994 nel suo complesso - e quindi anche l'individuazione dei presupposti del riconoscimento della retribuzione incentivante di cui all'art. 18, Legge n. 109/1994”.
L'art. 1, comma 4, ultimo periodo della legge Merloni-bis prevedeva, in particolare, che le disposizioni della legge n. 109/1994 (“Legge Merloni”) così come modificata dal D.L. n. 101/1995,
“si applicano ai progetti affidati formalmente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [ossia il 3 giugno 1995] e ai relativi affidamenti in appalto o in concessione qualora il bando per l'appalto o per la concessione non sia pubblicato entro il 31 gennaio 1997”.
4. Con ricorso depositato in data 5 agosto 2024 l' ha riassunto la Parte_2
causa, concludendo nei termini indicati in epigrafe;
per deceduto già nelle more del giudizio Per_1
di legittimità si sono costituiti gli unici eredi ( e , mentre CP_1 Controparte_2 CP_3
Cont e si sono costituiti personalmente insistendo per il rigetto delle doglianze dell' e una Parte_2
nuova quantificazione del credito maturato.
5. Radicatosi il contraddittorio, la causa veniva discussa all'udienza dell'8 gennaio 2025 e rinviata ad altra udienza al fine di consentire alle parti di rivedere le proprie pretese anche in chiave conciliativa.
Indi all'udienza 13 febbraio 2025, mutato il relatore in ragione della sopravvenuta immissione in possesso di nuovo consigliere lavoro, la Corte di Appello di Trieste formulava formale proposta conciliativa che era da ultimo accettata anche dalle parti costituite.
All'udienza del 19 marzo 2025 le parti instavano per un rinvio al fine di formalizzare l'accordo raggiunto;
indi all'udienza del 2 aprile 2025 sottoscrivevano il verbale di conciliazione giudiziale e la causa era decisa dal Collegio nei termini di cui al dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Con l'ordinanza di Cassazione è stato fissato il principio di diritto in ragione del quale questo
Collegio avrebbe dovuto verificare l'esistenza o meno di crediti in capo ai convenuti in riassunzione i quali avevano lamentato il mancato pagamento del compenso incentivante previsto per i dipendenti svolgenti il ruolo di RUP in attività progettuali previste dall'ente pubblico senza conferire incarichi libero professionali a soggetti terzi.
Secondo i giudici di legittimità, in particolare, il compenso avrebbe dovuto essere escluso per le opere pubbliche il cui progetto esecutivo non fosse stato approvato dopo il 3 giugno 1995, qualora il bando non fosse intervenuto dopo il 31 gennaio 1997.
L riassumente aveva quindi inizialmente richiesto la restituzione delle maggiori somme Parte_2
corrisposte agli ex dipendenti, in esecuzione della sentenza di appello cassata.
7. A fronte della complessità delle questioni giuridiche ancora controverse e la sopravvenuta morte del oltre al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti di Per_1 CP_3
questo Collegio formulava alle parti formale proposta conciliativa che era integralmente
[...]
condivisa dagli interessati i quali, in data 2 aprile 2025, hanno sottoscritto in udienza verbale di conciliazione con cui hanno definito ogni ulteriore controversia , sia quelle passate che altra ulteriore, ancora pendente, in fase esecutiva.
7.1.Pertanto hanno chiesto al Collegio di dichiarare cessata la materia del contendere non sussistendo più alcuna ragione di contrasto ulteriore che giustifichi la pendenza e decisione dell'odierna controversia da parte di questo Collegio di rinvio.
Le conclusioni conformi delle parti rendono superflua ogni ulteriore pronuncia da parte del giudice del rinvio per difetto di interesse.
Anche in punto spese non residuano margini di controversia avendo le parti raggiunto accordo anche sulle spese del giudizio stabilendo che per i precedenti gradi di merito rimangano acquisite alle parti,
e che per contro siano compensate quelle dei gradi di legittimità e quelle del presente giudizio di rinvio.
Non sussistono i presupposti per imporre il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 ( cfr. Cass. sez.U. ordinanza 19976/24).
PER QUESTI MOTIVI
Ogni contraria istanza eccezione domanda disattesa o/o assorbita, definitivamente pronunciando:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Spese come da accordo tra le parti compensate per il giudizio di legittimità e per il presente grado.
Trieste, 2 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
La Presidente
Marina Caparelli