Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 6021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6021 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 27787/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 4 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa Stefania Aulicino, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 27787/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 17/12/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. TRA
c.f.: , Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f.: elett.te dom.ti al Corso Vittorio
[...] C.F._2
Emanuele n. 20/b, Napoli, presso lo studio dell'Avv. Senopia Sabina, c.f.:
dalla quale sono rappresentati e difesi in virtù di C.F._3 procura in calce all'atto di citazione
- ATTORI
E
Controparte_1
, c.f.: , elett.te dom.to al Corso Secondigliano n.230 Napoli,
[...] P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. Elviri Guido, c.f.: , dal C.F._4 quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO
CONFESSORE , c.f.: elett.te dom.to in CP_2 C.F._5 piazza Nicola Amore n. 6 Napoli, presso lo studio dell'Avv. Barbato Gaetano,
c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso in virtù di C.F._6 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.. Conclusioni: come da note scritte predisposte per l'udienza cartolare del
17.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio il Parte_1 Parte_2
ed il condomino al fine di Controparte_3 Controparte_4 ottenere il risarcimento dei danni subiti all'appartamento di loro proprietà sito nel convenuto, causati da infiltrazioni verificatesi nel febbraio CP_1
2014, addebitabili alla condotta dei convenuti.
Hanno premesso in fatto gli attori di aver promosso giudizio ex art. 696 bis c.p.c. nell'ambito del quale “è stata confermata la esistenza dei lamentati fenomeni infiltrativi, ne è stata accertata la causale e gli interventi atti ad eliminarli;
sono stati quantificati i danni patrimoniali causati agli esponenti, pari ad € 12.280,45 per il ripristino dello stato dei luoghi ed € 960,00 per i danni al mobilio” ed hanno chiesto il risarcimento dei precitati danni oltre al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in € 20.000,00. Si è costituito il il quale ha impugnato “parola per Controparte_3 parola l'avverso dedotto in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato relativamente alla posizione del condominio” atteso che “la problematica in questione è da addebitarsi solo ed esclusivamente al Sig.
, proprietario del terrazzo a livello sovrastante l'appartamento degli Controparte_4 attori, il quale ne ha sempre disposto in via esclusiva e nel corso degli anni ha alterato considerevolmente la natura del detto terrazzo non garantendo più la sicurezza ed impermeabilizzazione alle unità abitative sottostanti” e ha chiesto il rigetto della domanda nei suoi confronti esperita.
Si è costituito il quale ha impugnato la domanda nei suoi Controparte_4 confronti esperita ed ha formulato domanda riconvenzionale nei confronti del condominio per i danni da infiltrazione verificatesi nell'appartamento di sua proprietà nell'ottobre 2016 causati “dalle errate pendenze del terrazzo a livello, prodotte a seguito dei lavori di ristrutturazione del predetto terrazzo” quantificati in € 5.000,00.
In corso di causa e precisamente in data 19.03.2021 il convenuto CP_4 ha venduto l'appartamento di sua proprietà per cui è causa a terzi.
[...]
Ammessa ed espletata prova testimoniale nonché disposta ed eseguita C.T.U., all'udienza cartolare del 17.12.2024 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. La circostanza delle infiltrazioni nell'appartamento di proprietà degli attori e dell'intervento del per l'eliminazione delle infiltrazioni sono dati CP_1 pacifici e non contestati della controversia. L'istruttoria testimoniale espletata ha permesso di accertare che il ha incaricato una ditta per CP_1 l'esecuzione di lavori volti ad eliminare le cause delle infiltrazioni che hanno nel tempo solo parzialmente eliminato le cause. In tal senso sono state significative e coerenti le testimonianze rese dai testi
, nel senso di interventi del condominio Tes_1 Testimone_2 non completamente risolutivi e di limitata fruizione dell'appartamento di proprietà degli attori. In diritto si deve ritenere sussistente l'obbligo ex artt. 2051 e 2043 c.c. del convenuto di risarcire tutti i danni che siano stati consequenziali CP_1 alle infiltrazioni provenienti dal lastrico o terrazzo condominiale.
Tenuto conto delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica redatta dall'arch. nominato Persona_1 consulente tecnico d'ufficio, “il valore aggiornato del computo delle opere edili necessarie per il ripristino dell'appartamento di proprietà , nonché per il Parte_3 ripristino degli arredi danneggiati è stimato pari ad € 15 678,44 (quindicimilaseicentosettantotto/44 Euro)” (Cfr. pag. 38 relazione C.T.U.) mentre
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per la parziale mancata fruizione dei locali dell'immobile “i danni conseguenti alla ridotta fruibilità del bene sono stati valutati in € 8.017,40.” (Cfr. pag. 38 relazione
C.T.U.).
Quanto al danno non patrimoniale si ritiene che lo stesso non sia consistito in una lesione significativa di beni costituzionalmente protetti (diritto alla salute e proprietà privata), tenuto conto della minima incidenza delle infiltrazioni sulle facoltà di godimento della proprietà privata (limitata alla cameretta della figlia degli attori) ed atteso che l'immobile non è stato lasciato dagli attori all'epoca delle infiltrazioni. Quanto alla domanda riconvenzionale esperita da la Controparte_4 stessa si è rivelata infondata atteso che “Dalla verifica della CTU, espletata nel procedimento A.T.P. Ex art. 696 bis c.p.c. – + c/ condominio via Fosso Pt_1 Parte_2 del Lupo n° 99 + - R.G. 4106/19, non si rilevarono danni da Controparte_4 infiltrazione nella proprietà ”, (Cfr. pag. 38 relazione C.T.U.) e pertanto CP_4 va rigettata.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 4 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
e , così provvede: Controparte_5 Controparte_4 accerta e dichiara la responsabilità del convenuto per i danni CP_1 derivati dalle infiltrazioni dedotte in lite come riconosciuti in favore degli attori e per l'effetto condanna il CP_1 Controparte_1 [...]
, in persona dell'amministratore pro-tempore, al pagamento in Controparte_1 favore di e della complessiva somma di € Parte_1 Parte_2
23.695,84, oltre interessi legali dalla data della sentenza e fino al dì del soddisfo effettivo.
Rigetta le altre domande.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 13/06/2025.
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Stefania Aulicino)
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