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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/04/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 978 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. LI CALZI GUGLIELMO, giusta procura Pt_1 depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. MASSAFRA PAOLA, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni: come in atti.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29.03.2024, gli odierni ricorrenti propongono opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione n. 01-001278971, relativa ad atto di accertamento CP_ n.: 0100.29/08/2018.0157156 del 29/08/2018 riferita all'anno 2017 notificata in data 11/03/2024, chiedendo dichiararsene l'illegittimità per infondatezza, decadenza e prescrizione della pretesa contributiva azionata. Con condanna alle spese. Si è costituito in giudizio l' , deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, CP_1 del quale chiede il rigetto.
In esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
* Va premesso che l'atto qui impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2, comma 1- bis, del d.l. n. 463/1983 convertito con modificazioni dalla legge n. 638/1983, il
1 quale prevede che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Va altresì ricordato in punto di diritto che tale comma era stato precedentemente novellato dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8/2016, il quale all'art. 6 prevede che
“Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e
II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Va inoltre precisato che il provvedimento di accertamento propedeutico all'ordinanza ingiunzione contestata riguarda l'annualità 2017, è relativa al III trimestre 2016, non risulta pagata né in fase amministrativa e né presso l'Agente della Riscossione;
come spiegato da in agricoltura l'annualità comprende ciò CP_1 che va in riscossione nell'anno (ad esempio, l'annualità 2017 comprende III e IV trimestre 2016 e I e II trimestre 2017) considerato che la tariffazione ha luogo dopo sei mesi dalla presentazione del DMAG e quindi dal trimestre.
Tanto premesso, la causa va decisa sulla scorta del motivo relativo alla decadenza ex art. 14 della legge n. 689/1981 (sul principio della ragione più liquida quale derivazione degli artt. 24 e 11 Cost. si leggano Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del
2014 e Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014 così massimata: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”).
Segnatamente, l'opposizione risulta meritevole di accoglimento giacché – sebbene, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981, “La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere
2 notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può esse effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto” – l' , a fronte di contributi afferenti l'anno 2016 (da riscutere nel CP_1
2017, come sopra spiegato), ha provveduto a notificare la violazione solo in data
25.9.18 (v. relata in atti), con evidente inosservanza del prescritto termine di novanta giorni.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Ente.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Per quel che concerne le spese di lite, si evidenzia che dalla produzione documentale di parte ricorrente del 9.4.25 risulta essere stata emessa su identica questione
(opposizione OI-001080853 prot. .0100.01/03/2024.0068308), tra le CP_1 medesime parti, la sentenza n. 1659/2024 in seno al giudizio R.G. n. 977/2024, iscritto a ruolo il 29.3.24, come il presente procedimento.
Considerata la duplicazione del contenzioso operata da parte ricorrente, che avrebbe potuto e dovuto introdurre un unico giudizio in ossequio del principio di economia processuale, ed in mancanza di una ragione specifica in ordine alla presentazione di due distinti ricorsi, le spese di lite vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accoglie l'opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione n. 01-001278971, relativa ad atto di accertamento
3 CP_ n.: 0100.29/08/2018.0157156 del 29/08/2018, e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme richieste.
Spese compensate.
Così deciso in Agrigento, 16/04/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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