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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ ConIGliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente _______ ConIGliere
All'udienza pubblica del 4 marzo 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.271/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.7329/2021 pubblicata in data 17 settembre 2021 dal Tribunale-
GL di Roma e vertente
TRA
, (CF: ), rappresentato e difeso per Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Cristiano Penno pec: E penno. ari. ; -APPELLANTE- Email_1 Email_2
E
(C.F. COroparte_1
, in persona del legale rappresentate pro tempore , rappresentato e P.IVA_1 difeso, in virtù di procura alle liti in atti, dagli Avv.ti Raffaele De Luca Tamajo PEC
Franco Toffoletto PEC Email_4
, Francesco Lorenzi PEC Email_5
, Cataldo Palumbo PEC Email_6
; Email_7
-APPELLATO-
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 31 maggio 2024 Parte_1
ha impugnato la sentenza del Tribunale GL di Roma n.5050/2024
[...] pubblicata il 30 aprile 2024.
Il Tribunale ha rigettato la domanda del lavoratore avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento.
Avverso tale decisione, propone appello per i motivi di seguito Parte_2 illustrati.
, Sede Secondaria italiana si è costituito ed ha chiesto COroparte_1 la conferma della sentenza gravata.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del giorno 4 marzo 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di ConIGlio, è stata definita dal Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, impugnava il licenziamento che Parte_1 gli era stato intimato il 14 febbraio 2023 e che traeva motivo da una serie di condotte perpetrate a partire dal gennaio 2022 dal datore di lavoro e ritenute dal datore di lavoro ciascuna singolarmente considerata, capace di giustificare il licenziamento per giusta causa per la lesione irrimediabile del vincolo fiduciario e l'impossibilità di proseguire il rapporto.
Dinnanzi al giudice del lavoro egli assumeva che la contestazione disciplinare, avvenuta il 31 gennaio 2022, si caratterizzava per essere generica, che egli non aveva avuto accesso al fascicolo istruttorio al fine di approntare un'adeguata difesa, che sussisteva la possibilità di opporre l'ecceptio inadimpleti contractus ( art.1460 cc) a giustificazione del rifiuto opposto di svolgere determinate incombenze in ragione
Pag. 2 di 22 dell'inadempimento datoriale all'obbligo di inquadrare correttamente il lavoratore, che la sanzione era sproporzionata e che l'iniziativa disciplinare era stata tardiva, che il licenziamento era stato determinato, in realtà, da un intento ritorsivo in relazione all'azione giudiziaria intentata dal lavoratore, come da altri colleghi, al fine di ottenere l'inquadramento in una categoria superiore.
Il Tribunale disattendeva la domanda.
Escludeva la genericità delle contestazioni e la violazione del diritto di difesa motivando sulla circostanza che <...il contenuto delle contestazioni è basato su fatti noti al ricorrente e in relazione ai quali sarebbe stato in grado di acquisire e fornire al datore di lavoro tutti gli elementi a lui favorevoli (si tratta infatti di circostanze che riguardano le agenzie da lui gestite)>>.
Riteneva che l'inadempimento del lavoratore fosse pacifico o comunque documentalmente dimostrato e che il rifiuto opposto dal in relazione alla Parte_1 richiesta di compiere le mansioni non fosse giustificato e di per sé costituisse un grave inadempimento, capace di minare la fiducia del datore di lavoro nei successivi adempimenti. Escludeva, altresì, ogni intento ritorsivo dell'azienda.
Nel particolare, il Tribunale ricostruiva la vicenda e la successione storica degli eventi che portavano al licenziamento che traeva sostanzialmente motivo dal rifiuto ripetutamente opposto dal lavoratore allo svolgimento di mansioni e da una serie condotte che rappresentavano comunque coerente espressione di tale posizione
(riduzione della produttività, cattiva gestione dei rapporti con gli agenti ed i clienti), con la sola giustificazione che, nel processo instaurato in precedenza dal lavoratore per la qualifica superiore, l'altro avesse contrastato la sua domanda con determinati argomenti.
Evidenziava che <<... a gennaio 2022, quando ha iniziato a porre in essere tale comportamento, il lavoratore aveva già avviato la controversia per il riconoscimento di mansioni superiori. Inoltre, non si ravvisa quanto lamentato circa il contenuto della memoria di costituzione della società nel giudizio Rg
15724/21: la società non ha negato che il ricorrente svolgesse i compiti che si è poi rifiutato di svolgere, ma solo che egli potesse vantare l'esercizio di potere direttivo e di potere discrezionale decisionale, propri di livelli superiori.>>.
Pag. 3 di 22 Dopo avere richiamato i più recenti arresti della Suprema Corte in relazione all'applicazione dell'art.1460 cc nel rapporto di lavoro subordinato ed alla necessità di situazioni di una certa gravità che giustifichino il rifiuto del lavoratore di eseguire i compiti affidati, concludeva che <<…non appare sussistere alcuna giustificazione per la improvvisa interruzione di attività in precedenza svolte e sull'espletamento delle quali il datore di lavoro faceva affidamento>>.
Esaminava pure le ulteriori contestazioni relative alla riduzione della produttività ed alle lamentele di clienti, fatti entrambi cronologicamente risalenti al 2022, che riteneva, in un certo qual modo, anch'esse teleologicamente collegate al rifiuto di compiere mansioni e, dunque, nella sostanza espressione, nel complesso, di una condotta “ostruzionistica” o “non collaborativa” posta in essere scientemente dal lavoratore.
<< Nel caso di specie, deve ritenersi evidente che il mancato raggiungimento degli obiettivi sia stato il risultato di un comportamento posto in essere volontariamente dal ricorrente da gennaio 2022; pertanto, non si tratta di valutare se egli abbia posto in essere la sua attività secondo parametri di diligenza
e professionalità, ma se il suo comportamento, pur considerate le motivazioni sottese, possa avere inciso sul rapporto di fiducia con il datore di lavoro. Per ciò che concerne, infine, le lamentele delle agenzie, riportate nella lettera di contestazione e allegate alla memoria di costituzione, si rileva che le stesse appaiono essere il naturale prosieguo dell'azione posta in essere dal lavoratore (si lamenta che sia stato poco presente>>. Parte_1
Affermava così che la complessiva azione del lavoratore era tesa a ridurre l'impegno lavorativo con la resistente. CP_2
Riteneva, quindi, che tali inadempienze si connotassero per la gravità e fossero capaci di giustificare il recesso anche sotto il profilo della proporzione.
Con l'appello ripropone parte delle censure sollevate in primo grado Parte_1 assumendo che il primo giudice non le abbia adeguatamente e correttamente esaminate.
Ribadisce, in specie, la genericità della contestazione, la tardività della stessa,
l'inottemperanza del datore di lavoro alla richiesta di consultazione del fascicolo
Pag. 4 di 22 istruttorio funzionale al procedimento disciplinare formulata in occasione della redazione delle difese alla contestazione. Assume l'erronea interpretazione del materiale istruttorio, l'insussistenza di determinate condotte avversate dalla produzione del lavoratore.
Aggiunge che l'inerzia del datore di lavoro rispetto ad una condotta che risaliva al
2022 aveva assunto il IGnificato di una assenza di interesse datoriale a sanzionarla, infine, sostiene la sproporzione della massima sanzione rispetto alle condotte.
Sotto tale profilo deduce che il rifiuto sarebbe stato solo parziale e documentato da poche mail, le lamentele sarebbero state limitate (4/5 agenti su 130) e la divergenza rispetto agli obiettivi assegnati sarebbe stata di scarsa entità.
Infine, la mera azione “tesa a ridurre l'impegno lavorativo con società” ravvisata dal primo giudice, non avrebbe integrato gli estremi del notevole inadempimento.
L'appello è infondato.
Va premesso che appare corretta la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale nei termini diacronici e la stessa individuazione del senso del complessivo comportamento volontariamente posto in essere dal lavoratore.
Proprio il IGnificato che lo stesso comportamento (perpetrato dal gennaio 2022 sostanzialmente fino alla contestazione) assume nei rapporti con il datore di lavoro e nei confronti degli altri dipendenti e dei terzi (i clienti) denota la gravità della condotta in quanto idonea a rappresentare una chiara contestazione del potere direttivo datoriale.
Essa consta, per altro, di una reazione che si dimostra spropositata ed ingiustificata rispetto all'inadempimento addebitato alla controparte (omesso corretto inquadramento) non solo la condotta del lavoratore è esplicitamente (come da mail) realizzata in connessione alla difesa giudiziale che il datore di lavoro (nell'esercizio di una legittima facoltà) aveva apprestato nell'altra causa intrapresa dal lavoratore, ma
è stata realizzata dopo che il lavoratore aveva già investito il giudice della questione dell'esatto inquadramento.
Infatti, una volta devoluta all'autorità giudiziaria la decisione sulla questione controversa fra le parti non si vede perché il lavoratore avesse la necessità di fare il ricorso all'autotutela nei termini in cui è stata posta in essere.
Pag. 5 di 22 Occorre partire dalla contestazione, il cui tenore è stato già riportato nella sentenza gravata, che faceva oggetto di rilievo disciplinare una serie di condotte perpetrate a partire dal gennaio 2022, a ridosso dalla costituzione in giudizio dell'impresa nell'altro processo.
La contestazione conteneva come premessa l'indicazione analitica dei compiti affidati in relazione al ruolo di “Sales Account Manager” ricoperto dal Paternoster, con ciò volendo il datore di lavoro sottolineare la gravità del diniego esplicito di svolgimento di una parte IGnificativa (anche sotto il profilo qualitativo poiché potenzialmente idonea ad incidere apprezzabilmente sull'organizzazione aziendale e sulla realizzazione degli obiettivi economici dell'impresa) di esse a partire dal gennaio
2022.
Nella lettera si contestava quanto segue:
“…nel corso del rapporto di lavoro con Lei intercorrente Le sono state assegnate, tra le altre - al pari dei Suoi colleghi che ricoprono la posizione di Sales Account
Manager - le seguenti mansioni:
• fornire supporto al dipartimento vendite per l'espansione della rete di subagenti nei territori assegnati;
• contattare i potenziali agenti per illustrare i prodotti e i servizi;
CP_1
• comunicare con i dipartimenti operativi e di marketing interessati affinché i nuovi agenti possano svolgere l'attività in modo tempestivo con tutti i POS e gli altri materiali che consentano agli agenti di effettuare transazioni
• monitorare che i volumi delle transazioni rispettino i livelli concordati e che le opportunità di aumento dei volumi siano massimizzate;
• riportare ai dipartimenti competenti di le domande/problematiche CP_1 degli agenti;
• supportare i dipartimenti di competenza nel monitoraggio delle strategie di prezzo per migliorare la redditività del prodotto oltre ai volumi delle transazioni comunicando eventuali lacune/carenze nei materiali dei punti vendita.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 e del vigente
CCNL applicato al Suo rapporto di lavoro, con la presente, Le contestiamo -
Pag. 6 di 22 congiuntamente e separatamente - i seguenti fatti che abbiamo appreso al termine di un'approfondita verifica del Suo file conclusasi il 30 gennaio 2023.
A. Risulta confermato da dichiarazioni dei Suoi colleghi e dalle e-mail da Lei trasmesse alla IE che, da gennaio 2022, Lei si è rifiutato di svolgere i seguenti incarichi senza alcuna autorizzazione o senza che siano state apportate modifiche ai termini e alle condizioni del Suo contratto di lavoro:
• (i) non ha fornito supporto al dipartimento vendite per l'espansione della rete di subagenti nei territori assegnati;
(ii) non ha monitorato che i volumi delle transazioni rispettassero i livelli concordati e che le opportunità di aumento dei volumi fossero massimizzate;
e (iii) non ha supportato i dipartimenti di competenza nel monitorare le strategie di prezzo per migliorare la redditività del prodotto oltre ai volumi delle transazioni comunicando eventuali lacune/carenze nei materiali dei punti vendita
• senza dar seguito alle istruzioni impartite, non ha proposto i nominativi degli agenti , della sua area da includere nel progetto di migrazione Agent Works;
• (i) non ha comunicato con i dipartimenti operativi e di marketing interessati affinché i nuovi agenti fossero istruiti e pronti per l'attività in modo tempestivo con tutti i POS e gli altri materiali che consentono agli agenti di effettuare transazioni;
e (ii) non ha monitorato che i volumi delle transazioni rispettassero i livelli concordati e che le opportunità di aumento dei volumi fossero massimizzate.
B. Risulta confermato dal Suo responsabile che ha ricevuto reclami Tes_1 dalle agenzie, dai Suoi colleghi nell'ambito dei reparti lnside Sales Department,
Partner Servicing Department e Partner on Boarding Department e dai responsabili delle agenzie a Lei riferite che, da gennaio 2022, Lei ha smesso di gestire alcune agenzie di Sua competenza senza autorizzazione di o CP_1 senza che siano state apportate modifiche a termini e condizioni del Suo contratto di lavoro. Trattasi di Yadgaar Mini Market, AR BR, Bangla Phone Center, ltehad Good Luck Snc, Mahmud Selim Siam 2, Al Madina, Ashu Shopping Center,
Tabaccheria Pasolini, Phone Center, La Primizia O Oriente, Rana Brothers E Bangla
Phone Center 2
Pag. 7 di 22 Tale inadempimento, oltre ad aver costretto il Suo diretto superiore a svolgere le attività a Lei assegnate, ha comportato la cessazione del contratto commerciale con
7 (sette) agenti, ovvero COroparte_3 COroparte_4
Bangla Phone Center 2, , , AR BR e
[...] CP_5 CP_6 CP_7
.
[...]
Quanto sopra costituisce gravissimo inadempimento, specie se si considera che gli altri Sales Account Manager (ad esempio e ) Testimone_2 Persona_1 hanno sempre svolto e svolgono tutt'ora le medesime mansioni a Lei assegnate.
C. Come Le è stato riferito in varie occasioni dal Suo responsabile, Lei non ha raggiunto alcun obiettivo a Lei comunicato connesso allo sviluppo del business esistente e del nuovo business. In particolare: La sua condotta costituisce un gravissimo inadempimento dei Suoi obblighi contrattuali.
D. La verifica dei Suoi risultati - nonostante il costante monitoraggio per allineare la Sua performance a quella dei colleghi e il Suo accesso ai dati - ha evidenziato che
l'attività lavorativa da Lei svolta durante tutto il 2022 è stata, sia in termini quantitativi che qualitativi, lontana dall'adempiere agli obblighi contrattuali a Lei imposti, nonché dal raggiungimento degli obiettivi inerenti alle Sue mansioni e comunicati dalla IE. (Appendice 1)
E. In considerazione del fatto che le visite e il supporto alle agenzie affiliate all'interno del territorio di Sua competenza sono parte integrante ed essenziale del
Suo ruolo di Sales Account Manager al pari dei Suoi colleghi, Le contestiamo infine quanto è emerso nel processo di verifica effettuato dalla IE:
• dell'agenzia RANA BROTHERS di Modena, ha segnalato alla CP_8
IE quanto segue: «Salve, siamo agenti della Rana Brothers di Modena, con tutto il dovuto rispetto abbiamo avuto purtroppo una brutta esperienza con il personale di vendita di . Abbiamo aspettato oltre 1 anno e 7 mesi solo CP_1 per attivare una seconda sede nonostante la società sia la stessa;
le visite di persona non sono mai avvenute;
il punto sempre attivato come Rana Brothers di Athar
Azeem dove erano attivi piani di incentivazione e tariffe agevolate, non è mai stato attivato;
poca serietà e poco rispetto per il lavoro come avete visto con il calo delle transazioni».
Pag. 8 di 22 • dell'agenzia TABACCHERIA QUADRIFOGLIO di IM, ha Testimone_3 segnalato alla IE quanto segue: «Sono profondamente deluso dal comportamento poco professionale del vostro referente In Parte_1 particolare, vorrei segnalare quanto segue: Ho avuto un primo contatto con nell'aprile 2021, quando ho chiesto di poter rilevare il contratto della IG.ra Pt_1
, ma ci ha risposto che non era possibile perché non Persona_2 CP_1 concede subentri di agenzia e che avrei dovuto fare una nuova richiesta per aprire un nuovo codice. Solo dopo numerosi solleciti abbiamo ricevuto da in data Pt_1
3 dicembre 2021!!!, l'elenco dei documenti da presentare, e deplorando la situazione CO (anche perché sia che ci avevano concesso tale possibilità) , mi CP_9 sono attivato per produrre tutta la documentazione necessaria per richiedere una nuova licenza. Dopo 5 mesi ho ricevuto da richiesta di rifare il Casellario Pt_1
Giudiziario perché nel frattempo era scaduto quello inviato (altra spesa di circa 200 euro in quanto era stato commissionato alla di IM con le relative Parte_3 spese di viaggio per ritiro urgente presso tribunale di Bologna). 18 MESI DI PRESE
PER IL CULO!!!! Perdonate il termine ma sono molto arrabbiato, non si trattano le persone in questo modo. Consideravo una delle migliori agenzie della CP_1 zona e volevo davvero continuare il progetto iniziato dalla IG.ra , Persona_2 invece oggi mi trovo a dover rinunciare alle numerose richieste di transazioni
da parte dei nostri clienti e mi ritrovo nella situazione di dover rifare CP_1 la pratica da zero. Potrei stare qui a scrivere per ore, ma lascio a voi tutte le considerazioni necessarie, e spero che vi attiviate per far luce su quanto accaduto e che mi venga concessa la possibil ità di continuare un rapporto con la vostra
IE».
• dell'agenzia ITEHAD GOOD LUCK S.N.C. agenzia di Bologna, ha Persona_3 segnalato alla IE: «Abbiamo tre punti MoneyGram, non è mai passato un vostro rappresentante, abbiamo le tariffe più alte rispetto agli altri punti
MoneyGram. Abbiamo fatto richieste ma nessuno ha mai risposto. Vi chiedo di inviare il vostro rappresentante almeno una volta all'anno».
• dell'agenzia di Modena, ha segnalato Persona_4 COroparte_3
CP_1 alla IE : «Abbiamo trasformato la nostra società da società personale a
Pag. 9 di 22 Così, ha awiato la procedura con le carte per instaurare con Pt_1 CP_1 la nuova società. Come richiesto abbiamo prodotto d'urgenza 2 volte il casellario giudiziario valido 6 mesi, quando ci è stato chiesto per la terza volta abbiamo rifiutato il servizio. Da parte nostra tutti i documenti erano stati inviati, a differenza di quelli del rappresentante ».
F. Infine, considerando che l'accreditamento di nuovi agenti è parte integrante ed essenziale del suo ruolo di Sa/es Account Manager, al pari dei Suoi colleghi, Le contestiamo di non aver svolto alcuna attività nell'interesse dell'agente
MO AB TT, di Ferrara che a gennaio 2023 ha scritto all'indirizzo email generale di (lnside Sales Team EU Mailbox): «Ciao CP_1 grazie per contattare. mi ha fatto girare 2 anni ma non mi ha Tes_4 Per_5 fatto un cazzo ho dato due volte il certificato adesso ti allego i miei documenti mi fai urgentemente grazie».
In ragione di quanto sopra LA PRIMIZIA D'ORIENTE ha terminato nel 2022 il suo rapporto commerciale con . CP_1
Tutto quanto sopra costituisce gravissimo inadempimento alle Sue obbligazioni contrattuali ed è avvenuto in violazione delle disposizioni a Lei impartite, arrecando un irreparabile danno economico e di immagine alla IE…”.
Occorre, in primo luogo, evidenziare che la contestazione è specifica contenendo, nei casi in cui ciò serva a circoscrivere ed individuare la condotta, i riferimenti temporali, come nel caso del rifiuto di adempiere a determinati compiti che constano di condotte poste in essere a partire dal gennaio 2022, la descrizione della natura delle condotte addebitate, il riferimento ad episodi circostanziati in relazione alle singole mail di segnalazione di lamentele, i livelli di produttività realizzati ( indicati sia con un apposito schema riassuntivo sia con un allegato analitico) .
Sicché, senza dubbio, si tratta di contestazioni circostanziate che consentono all'incolpato di comprendere perfettamente l'oggetto della contestazione.
Circa l'inadempimento dell'impresa rispetto alla facoltà del lavoratore di consultazione del fascicolo istruttorio, occorre evidenziare che la contestazione che attiene al rifiuto di svolgere le mansioni si rimandava esplicitamente alle mail redatte dallo stesso lavoratore (che costituiva la prova regina) nel corso del 2022, sicché,
Pag. 10 di 22 come correttamente affermato già dal Tribunale, si trattava di fonti nella disponibilità dello stesso lavoratore e, pertanto, non vi poteva essere questione di mancata conoscenza di tali elementi di giudizio per approntare una difesa adeguata.
Le ulteriori contestazioni erano state formulate riportando analiticamente le fonti di prova ( i nomi dei singoli soggetti che avevano formulato reclami ed il contenuto per esteso delle loro dichiarazioni, la produttività realizzata nei periodi di riferimento) sicché la necessità conoscenza era stata pienamente soddisfatta. A riprova di ciò il lavoratore già nella risposta alla contestazione approntava compiute difese
(sostanzialmente analoghe a quelle sviluppate poi nel processo) in relazione a ciascuna circostanza contestata.
La condotta dell'impresa, come si vede, non può pertanto essere ritenuta posta in violazione dei canoni di correttezza e buona fede emergendo con chiarezza che la richiesta del lavoratore era funzionale ad un adempimento formale in realtà, nel caso specifico, del tutto superfluo.
Va poi rilevato che, fra le condotte addebitate, la più rilevante è indubbiamente quella rappresentata dal reiterato rifiuto di adempiere ad una serie di compiti rispetto ai quali le ulteriori inadempienze contestate, e, in particolare, il rapporto con gli agenti e il volume degli affari fanno da corollario, in quanto capaci di confermare la valenza negativa di una condotta, che già, di per sé sola, vale a giustificare il recesso.
In tale prospettiva, la disamina del Collegio si concentrerà sulla portata di tale condotta che si può ritenere la principale, e sulla sua consistenza ai fini dell'inadempimento contestato, divenendo superflua la valutazione della sussistenza e la gravità degli altri fatti su cui si è fatta pure questione con l'appello.
Senza dubbio il dipanarsi dei rifiuti nell'arco del 2022 (dal gennaio fino al dicembre) esclude di potere ravvisare nella contestazione datoriale avvenuta nel febbraio 2023, il senso di una precedente acquiescenza o di riconoscere nell'assenza di una precedente iniziativa il segno della mancanza di interesse a sanzionare la condotta del lavoratore, dovendo piuttosto ritenersi dato non trascurabile, nel giudizio sulla tempestività, le dimensioni dell'impresa estese anche oltre il territorio nazionale e involgenti una dirigenza internazionale dell'azienda.
Pag. 11 di 22 Si tratta infatti di un fattore capace di incidere IGnificativamente sui tempi di conoscenza del fatto da parte degli organi di vertice e sulla successiva iniziativa disciplinare.
Infatti, come allegato dalla società datoriale sin dal primo grado e non contestato dalla controparte < branch della Moneygram COroparte_12
Inc, è una società che si occupa di trasferimento di danaro mediante una serie di agenzie dislocate sul territorio. In particolare, è una multinazionale CP_1 dei pagamenti con sede negli Stati Uniti ed uffici regionali dislocati in numerosi paesi a livello mondiale. La società è all'avanguardia nell'ambito dei pagamenti P2P digitali: peer-to-peer o person-to-person, che permettono di trasferire denaro istantaneamente tra persone tramite una piattaforma digitale - tipicamente un'app - i cui fondi provengono da un conto corrente, da una carta di credito o debito o da una ricarica in contanti.>>.
Tale considerazione non muta se si consideri che da visura camerale prodotta da entrambe le parti la società conta una sede secondaria in Italia (una fra le tante succursali presenti in Europa) e che la Struttura Italiana della multinazionale ha la sede legale a Bruxelles.
Non può neppure trascurarsi di considerare, nel compiere tale giudizio, che la sequenza dei rifiuti che erano documentati nel processo fino al dicembre erano connotati dall'unitarietà dell'intento e determinavano una conseguente condotta inadempiente omissiva che dunque non si caratterizzava come istantanea ma i cui effetti si protraevano nel tempo.
Per tale via non è possibile condurre una lettura parcellizzata e separata dei rifiuti che via via che si cumulavano assumendo sempre più, per via della costanza e sistematicità, il IGnificato univoco di contestazione del potere datoriale, determinando, con la loro protrazione, il progressivo accrescimento del disvalore della condotta.
È evidente che proprio per il complesso delle ragioni illustrate non è possibile affermare né una tardiva contestazione e neppure un'acquiescenza datoriale.
Per meglio chiarire il senso delle condotte appare utile riportare il contenuto delle mail del prodotte in giudizio dall'azienda. Parte_1
Pag. 12 di 22 Esse, infatti, erano inviate all'impresa dopo l'instaurazione della lite per l'inquadramento ed anteriormente all'emissione della sentenza che interveniva nell'ottobre 2023, ed in prossimità alla costituzione in giudizio della società.
In esse è riconoscibile in maniera univoca la consapevolezza del lavoratore allorché formulava il rifiuto alle richieste che gli erano via via avanzate, di venir meno a compiti che gli erano stati affidati sin dall'instaurazione del rapporto di lavoro e che fino al gennaio 2022 egli aveva svolto costituendo il <> dei compiti che gli erano affidati come Sales Manager.
Nella email del 10 gennaio 2022 il lavoratore in risposta alla richiesta di ON
( Sales Supervisor Italia e Grecia) di mandare entro il 10 del mese di febbraio il piano incentivi mensile degli agenti scriveva: «Ciao colgo l'occasione per Tes_1 comunicarti che, come dichiarato dalla Azienda nella sua memoria difensiva, in particolare al punto 12 e nell'allegato 9 ed anche al punto 27, depositata presso il tribunale di Roma nel giudizio che mi vede coinvolto contro la stessa, gli HVA – piani incentivi mensili per gli agenti - non rientrano nelle mie competenze e mansioni.» .
Nella email del 24 gennaio 2022 il ricorrente scriveva in risposta alla richiesta di selezione di otto agenti per il progetto pilota di migrazione Agent Works incombenza da effettuate in giornata: «Colgo l'occasione per informarLa che, come più volte ufficializzato dalla IE nella sua memoria difensiva depositata presso il
Tribunale di Roma nella causa che mi vede coinvolto contro la stessa, tale attività non rientra nelle mie competenze e mansioni».
Nella email del 30 marzo 2022 rispondeva alla richiesta di che gli ON fissava una scadenza in aprile chiedeva : «Ciao ti segnalo che, come Per_6 espressamente dichiarato più volte dall'azienda nella memoria difensiva, in particolare ai punti 4, 9, 11, 12, 13, 14 e nell'allegato 9 nonché ai punti 26
e 27, depositata che mi vede coinvolto contro la stessa, le attività da te richieste
(l'installazione della piattaforma web Agent Works, la formazione degli agenti all'utilizzo della piattaforma web Agent Works discussione Hva/piani incentivi con gli agenti, l'attuazione di azioni commerciali presso gli agenti rivolte all'aumento dei
Pag. 13 di 22 volumi e dei fatturati di vendita, le visite agli agenti non autorizzate previsto anche dalla recente procedura aziendale, etc.), non rientrano nelle mie competenze.»
Il 10 ottobre rispondendo alla richiesta di : COroparte_13
«Offerta finanziaria: faccio presente che, come espressamente dichiarato dalla
IE nella propria memoria difensiva, in particolare al Punto 12 e all'Allegato 9, nonché al Punto 27, depositato nel giudizio che mi vede coinvolto contro la stessa, tale compito non rientra nelle mie competenze. Business esistente, quota di attività e analisi: si precisa che non ho firmato il SIP 2022 e che, secondo quanto dichiarato dalla IE nella sua memoria difensiva, in particolare al Punto 12 e all'Allegato 9, nonché al Punto 27, depositato nel giudizio che mi vede coinvolto contro la stessa, sono solo un anello di congiunzione tra la IE
e gli Agenti. Pay for Performance: oltre al punto "Offerta economica" segnalo che, come espressamente dichiarato dalla IE nella sua memoria difensiva, in particolare al Punto 12 e all'Allegato 9, nonché al Punto 27, depositato nella Sentenza che mi vede coinvolto contro la stessa, tale compito non rientra nelle mie competenze.»
• con email del 14 dicembre 2022: «ti segnalo, ancora una volta, che, come espressamente dichiarato più volte dall'azienda nella memoria difensiva, in particolare ai punti 6, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, depositata nel giudizio che mi vede coinvolto contro la stessa, le attività da te richieste
(impegno professionale per il “raggiungimento dei risultati di produzione”,stipula di un numero prestabilito di contratti a settimana o al mese con la conseguente
“responsabilità dei risultati”, “buona qualità” dei contratti stipulati che richiede necessariamente una nostra “scelta” e “discrezionalità”, installazione presso le agenzie della piattaforma web Agent Works,formazione degli agenti CP_1 all'utilizzo della piattaforma web Agent Works e registrazione di tutte le attività indicate sul programma gestionale Salesforce), non rientrano nelle mie competenze ma in quelle di altri dipartimenti.» .
Nella email del 20 dicembre 2022 : «Come dichiarato dalla IE nella propria memoria difensiva, in particolare, al Punto 12 e all'Allegato 9, nonché al
Pag. 14 di 22 Punto 27, depositato nel giudizio che mi vede coinvolto contro la stessa, proporre piani HVA agli Agenti non rientra nelle mie competenze. Chiedo la grande cortesia, come già dichiarato in molte altre situazioni del genere nel corso di quest'anno, di tenere presente che è ancora in corso una causa relativa ai punti sopra citati e che le richieste fatte dalla IE tramite la sua persona non sono attualmente valide fino a quando il Giudice non emetterà la sua sentenza.
Considerando tutte le volte che ho ricevuto questo tipo di richiesta da parte vostra legata agli argomenti sopra descritti e tutte le mie risposte, vi conIGlio di parlare con
(n.d.r.Responsabile Risorse Umane) per ricevere ulteriori Testimone_5 spiegazioni in merito».
Tale condotta era pure capace di indurre gli altri lavoratori a condotte emulative come dimostra il fatto che altro lavoratore, tale che aveva anche lui instaurato giudizio Per_7 di riconoscimento di mansioni superiori nei confronti della , con email CP_1 del 1° aprile 2022 scriveva: «Caro ti segnalo, ancora una volta, che come Tes_1 espressamente dichiarato più volte dall'azienda nella memoria difensiva, in particolare si punti 6,22,25,26,27,28,29,30,32,depositata nel giudizio che mi vede coinvolto contro la stessa, le attività da te richieste (impegno professionale per il “raggiungimento dei risultati di produzione”, stipula di un numero prestabilito di contratti a settimana o al mese con la conseguente
“responsabilità dei risultati”, “buona qualità” dei contratti stipulati che richiede necessariamente una mia “scelta” e “discrezionalità”, installazione presso le agenzie
della piattaforma WEB AgentWorks, formazione degli agenti all'utilizzo CP_1 della piattaforma WEB AgentWorks e registrazione di tutte le attività indicate sul programma gestionale>>.
Analogo tenore altra email indirizzata dal all'azienda il 24 novembre 2022. Per_7
Al di là del numero delle mail redatte dal è evidente che: Parte_1
1) egli stava rifiutando di compiere molteplici attività, e precisamente quelle che, nell'altra controversia (incardinata per l'inquadramento), aveva asserito denotassero, fra i compiti ordinariamente affidati, quelli che avrebbero caratterizzato il suo ruolo Sales Manager per un maggiore contenuto professionale rispetto all'inquadramento accordato,
Pag. 15 di 22 2) che egli nelle mail dichiarava di farlo in ragione delle difese svolte dalla società nella controversia da lui instaurata per l'inquadramento in una categoria superiore,
3) che la sua condotta aveva una certa capacità “espansiva” ponendosi come modello (negativo) per gli altri lavoratori convolti nella vertenza instaurata per l'inquadramento superiore.
Già l'elemento intenzionale ed il valore di tali condotte, reiterate e continuative, ne fanno una seria contestazione del potere direttivo datoriale e bastano a giustificare la sanzione adottata dall'impresa.
La condotta, per il IGnificato che assume, di diniego della stessa subordinazione non necessita di rientrare fra le ipotesi tassative di licenziamento disciplinare previste dal ccnl sicché ogni censura dell'appellante intesa a valorizzare il tenore del contratto collettivo è fuorviante.
L'insubordinazione costituisce un caso esemplare che giustifica il licenziamento, in cui la proporzione della sanzione rispetto all'infrazione è immanente alla stessa condotta non avendo il datore di lavoro, in presenza di una condotta che costituisce una chiara contestazione del suo potere e la negazione dell'essenza stessa del rapporto di lavoro subordinato, altro rimedio che risolvere il rapporto.
Si comprende bene che in tale ambito neppure può farsi questione dell'assenza di precedenti disciplinari stante la gravità dell'inadempimento.
Non può neppure assumersi che possa in tale situazione rimanere intatta la fiducia nei futuri adempimenti corretti avendo, viceversa, il lavoratore dimostrato l'impossibilità di un affidamento del datore di lavoro sui futuri esatti adempimenti.
Ancora, non appare valorizzabile in favore del l'assunta parziale Parte_1 inadempienza scaturente dal rifiuto di svolgere solo alcune mansioni né è condivisibile l'opinione dell'appellante che il rifiuto per tale ragione sarebbe stato giustificato.
In termini generali, va ricordato che le decisioni della Suprema Corte che sono intervenute nella materia hanno inteso definire i (ristretti) limiti entro i quali è possibile l'applicazione dell'art.1460 cc nel contratto di lavoro subordinato.
Pag. 16 di 22 Si legge nell'ordinanza n.10227/2023 <Questa Corte, con orientamento costante, ha affermato che nei contratti a prestazioni corrispettive, tra i quali rientra il contratto di lavoro, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l'inadempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, considerando non tanto il mero elemento cronologico quanto i rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute rispetto alla funzione economico sociale del contratto, il tutto alla luce dei reciproci obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cod. civ. e ai sensi dello stesso cpv. dell'art. 1460 cod. civ., affinché l'eccezione di inadempimento sia conforme a buona fede e non pretestuosamente strumentale all'intento di sottrarsi alle proprie obbligazioni contrattuali (v. Cass. 4 novembre
2003, n. 16530; Cass. 7 novembre 2005, n. 21479; Cass. 16 maggio 2006, n. 11430;
Cass. 4 febbraio 2009, n. 2729; Cass. 29.3.2019 n. 8911).In relazione all'art. 1460
c.c. si è, ad esempio, ritenuto che “il lavoratore adibito a mansioni non rispondenti alla qualifica può chiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell'ambito della qualifica di appartenenza, ma non può rifiutarsi senza avallo giudiziario di eseguire la prestazione richiestagli, essendo egli tenuto a osservare le disposizioni per l'esecuzione del lavoro impartite dall'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., da applicarsi alla stregua del principio sancito dall'art. 41
Cost., e potendo egli invocare l'art. 1460 c.c. solo in caso di totale inadempimento del datore di lavoro, o che sia tanto grave da incidere in maniera irrimediabile sulle eIGenze vitali del lavoratore medesimo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello di accertamento dell'illegittimità del licenziamento del lavoratore che, adibito a mansioni inferiori per circa due mesi, aveva eccepito l'inadempimento datoriale e si era assentato per oltre quattro giorni dal posto di lavoro”, così Cass.
n. 836 del 2018). 12. Nella sentenza Cass. n. 12777 del 2019 si è ribadito che “il rifiuto del lavoratore di adempiere la prestazione secondo le modalità indicate dal datore di lavoro è idoneo, ove non improntato a buona fede, a far venir meno la fiducia nel futuro adempimento e a giustificare pertanto il recesso, in quanto l'inottemperanza ai provvedimenti datoriali, pur illegittimi, deve essere valutata, sotto il profilo sanzionatorio, alla luce del disposto dell'art. 1460, comma 2, c.c., secondo il quale la
Pag. 17 di 22 parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto non risulti contrario alla buona fede, avuto riguardo alle circostanze concrete. (Nella specie, relativa a un contratto di lavoro "part-time" in cui la prestazione, pur fissata nella durata settimanale, non era collocata temporalmente, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore che, senza attivare la procedura ex art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 61 del 2000, si era rifiutato reiteratamente di adempiere alla prestazione nei giorni e secondo l'orario richiesto, pur osservato pacificamente per sette mesi)”. 13. In tema di trasferimento adottato in violazione dell'art. 2103 c.c. si
è statuito che “l'inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell'art. 1460, comma 2, c.c., alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede e sia accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria, con valutazione rimessa al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se espressa con motivazione adeguata ed immune da vizi logico-giuridici. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata per avere ritenuto giustificato il rifiuto del lavoratore in virtù di un generico riferimento alla gravità dell'inadempimento datoriale), così Cass. n. 434 del 2019; v. anche Cass. n. 11408 del 2018; Cass. n. 3959 del 2016). 14. Si sé, al contrario, considerato legittimo “il rifiuto opposto dal lavoratore alla richiesta, avanzata dal datore, di svolgimento di compiti aggiuntivi, incompatibili con l'adibizione costante del prestatore ad un impegno lavorativo gravoso nonché ostativi al recupero delle energie psicofisiche ed alla cura degli interessi familiari del medesimo, (escludendosi) una condotta di insubordinazione
[…] (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimo il rifiuto di una guardia giurata - con turni quotidiani di lavoro, mantenuti nel tempo pur in assenza di comprovate eIGenze aziendali, con orario dalle 23,55 alle 6.00 e dalle 16.00 alle 22.00 - di eseguire, al di fuori dell'orario di lavoro ordinario, il compito aggiuntivo di riscossione delle fatture, Cass. n. 12094 del 2018).>>.
Pag. 18 di 22 Come si vede, la disamina dei casi concreti operata dalla Suprema Corte dà contezza del problema del necessario contemperamento di interessi delle parti nell'ambito dello specifico rapporto sinallagmatico costituto dal rapporto di lavoro subordinato in cui viene in gioco l'iniziativa economica privata, bene a copertura costituzionale, la cui tutela è recessiva, per espressa dicitura della la Carta fondamentale, unicamente in relazione ai beni quali l'utilità sociale, la sicurezza (inclusiva della salute), la libertà, la dignità umana (<L'iniziativa economica privata è libera.Non può svolgersi in contrasto con l'utilità; sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.).
Infatti, l'operatività dell'art. 1460 cc nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato non può non tenere conto delle gravi conseguenze che può produrre sull'attività di impresa il rifiuto della prestazione ( o di certe mansioni) del lavoratore, soprattutto quello che si connoti, come nel caso oggetto dell'attuale giudizio, per essere sistematico e prolungato nel corso di un lasso di tempo apprezzabile.
Inoltre, nel caso in esame, il rifiuto opposto reiteratamente nel corso di un periodo prolungato attiene ai compiti non marginali, ma riguarda, al contrario, quelli che il lavoratore riteneva più qualificanti (come dimostra anche il fatto che egli li aveva posti a base della pretesa di inquadramento in mansioni superiori nel diverso processo incardinato a tal fine) e, dunque, si trattava di compiti potenzialmente idonei ad incidere in termini IGnificativi sull'attività aziendale.
Dunque la valutazione dell'importanza dell'inadempimento non può compiersi in relazione ad un criterio unicamente quantitativo, per altro, nel caso neppure seriamente applicabile posto che l'oggetto della controversia concernente l'inquadramento era in realtà l'erronea qualificazione delle complessive mansioni affidate al lavoratore, ma impone di apprezzare anche l'aspetto qualitativo delle mansioni per le quali vi sia stato il rifiuto, unitamente alla frequenza del rifiuto ed al perdurare nel tempo dello stesso per un periodo apprezzabile.
Infine, la valutazione della correttezza reciproca richiesta al Giudice di merito dalla
Suprema Corte nell'apprezzamento delle condotte nel rapporto sinallagmatico e dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute rispetto alla funzione economico sociale del contratto, importa che non possa non
Pag. 19 di 22 tenersi conto del fatto che si trattava di mansioni che in precedenza il lavoratore eseguiva costantemente e che, pertanto, come osservato dal primo giudice, rientravano nel contenuto ordinario della prestazione sicché la controparte faceva ragionevole affidamento sulla loro esecuzione.
Pertanto, la valutazione comparativa del comportamento del datore di lavoro e del lavoratore, alla luce dei reciproci obblighi e dei criteri di correttezza e buona fede, fa emergere già ex ante la sproporzione della condotta del lavoratore rispetto a quella del datore di lavoro.
Pure se condotta ex post la valutazione implica il riferimento da una parte l'attribuzione di compiti che all'esito di un accertamento giudiziale divenuto definitivo (vedasi allegazione contenuta nell'appello) intervenuto nell'ottobre 2023 si sono rivelati nel complesso ascrivibili ad una categoria immediatamente superiore a quella riconosciuta dall'impresa, ma inferiore a quella di quadro pretesa dal lavoratore, e dall'altro che il rifiuto reiterato del lavoratore, interveniva dopo l'instaurazione del giudizio funzionale alla qualificazione, e che le conseguenti condotte omissive erano perpetrate nel tempo e reiterate in relazione ad attività tutt'altro che marginali, in assenza di circostanze specifiche che valessero a giustificare il rifiuto sotto il profilo almeno di un “apprezzabile sacrificio”.
Infatti le circostanze giustificative avrebbero potuto ravvisarsi nella necessità di tutelare beni aventi, allo stesso modo della libertà economica privata che, si ripete, ha un preciso presidio nell'art.41 Costituzione, in altri beni anch'essi rilievo costituzionale e prevalenti rispetto al primo, come la salute (art.32 Cost) il che potrebbe realizzarsi in ipotesi di adibizione del lavoratore a mansioni eccessivamente gravose sotto il profilo quantitativo o qualitativo.., o, ancora, la dignità del lavoratore che potrebbe essere pregiudicata dall'adibizione a mansioni (inferiori) che non consentano di ottenere il minimo vitale (art.36 Cost) o comunque laddove lo jus variandi datoriale determini per il lavoratore un sacrificio eccessivamente gravoso tale da superare la normale tollerabilità.
Ora, in realtà, nel caso specifico, non si è avverata nessuna di tali condizioni, che non sono state neppure rappresentate dalla difesa dell'appellante.
Pag. 20 di 22 Diviene superfluo, per quanto già esposto in precedenza, l'esame delle censure attinenti la sussistenza e la valutazione dei restanti comportamenti contestati dal datore di lavoro, tema devoluto con gli altri motivi di gravame, in quanto trattasi di argomenti che, seppure fossero giudicati fondati, sarebbero incapaci di modificare il giudizio sulla gravità della condotta espresso alla stregua dei rifiuti opposti dal lavoratore nel corso dell'anno 2022.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del quarto scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro
26.000,01 a € 52.000,00 (valore della causa indeterminabile) della tabella 12 del dm
147/2022 nel rispetto dei minimi tariffari per fase introduttiva di studio e decisionale.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 31 maggio 2024 nei confronti della
[...]
, IN persona del legale COroparte_1 rappresentante pro tempore, con riferimento alla sentenza n. 5050/2024 emessa il giorno 30 aprile 2024 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro 3500,00 oltre iva cpa e spese generali.
3) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Pag. 21 di 22 Roma, 4 marzo 2025
Il ConIGliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 22 di 22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ ConIGliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente _______ ConIGliere
All'udienza pubblica del 4 marzo 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.271/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.7329/2021 pubblicata in data 17 settembre 2021 dal Tribunale-
GL di Roma e vertente
TRA
, (CF: ), rappresentato e difeso per Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Cristiano Penno pec: E penno. ari. ; -APPELLANTE- Email_1 Email_2
E
(C.F. COroparte_1
, in persona del legale rappresentate pro tempore , rappresentato e P.IVA_1 difeso, in virtù di procura alle liti in atti, dagli Avv.ti Raffaele De Luca Tamajo PEC
Franco Toffoletto PEC Email_4
, Francesco Lorenzi PEC Email_5
, Cataldo Palumbo PEC Email_6
; Email_7
-APPELLATO-
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 31 maggio 2024 Parte_1
ha impugnato la sentenza del Tribunale GL di Roma n.5050/2024
[...] pubblicata il 30 aprile 2024.
Il Tribunale ha rigettato la domanda del lavoratore avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento.
Avverso tale decisione, propone appello per i motivi di seguito Parte_2 illustrati.
, Sede Secondaria italiana si è costituito ed ha chiesto COroparte_1 la conferma della sentenza gravata.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del giorno 4 marzo 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di ConIGlio, è stata definita dal Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, impugnava il licenziamento che Parte_1 gli era stato intimato il 14 febbraio 2023 e che traeva motivo da una serie di condotte perpetrate a partire dal gennaio 2022 dal datore di lavoro e ritenute dal datore di lavoro ciascuna singolarmente considerata, capace di giustificare il licenziamento per giusta causa per la lesione irrimediabile del vincolo fiduciario e l'impossibilità di proseguire il rapporto.
Dinnanzi al giudice del lavoro egli assumeva che la contestazione disciplinare, avvenuta il 31 gennaio 2022, si caratterizzava per essere generica, che egli non aveva avuto accesso al fascicolo istruttorio al fine di approntare un'adeguata difesa, che sussisteva la possibilità di opporre l'ecceptio inadimpleti contractus ( art.1460 cc) a giustificazione del rifiuto opposto di svolgere determinate incombenze in ragione
Pag. 2 di 22 dell'inadempimento datoriale all'obbligo di inquadrare correttamente il lavoratore, che la sanzione era sproporzionata e che l'iniziativa disciplinare era stata tardiva, che il licenziamento era stato determinato, in realtà, da un intento ritorsivo in relazione all'azione giudiziaria intentata dal lavoratore, come da altri colleghi, al fine di ottenere l'inquadramento in una categoria superiore.
Il Tribunale disattendeva la domanda.
Escludeva la genericità delle contestazioni e la violazione del diritto di difesa motivando sulla circostanza che <...il contenuto delle contestazioni è basato su fatti noti al ricorrente e in relazione ai quali sarebbe stato in grado di acquisire e fornire al datore di lavoro tutti gli elementi a lui favorevoli (si tratta infatti di circostanze che riguardano le agenzie da lui gestite)>>.
Riteneva che l'inadempimento del lavoratore fosse pacifico o comunque documentalmente dimostrato e che il rifiuto opposto dal in relazione alla Parte_1 richiesta di compiere le mansioni non fosse giustificato e di per sé costituisse un grave inadempimento, capace di minare la fiducia del datore di lavoro nei successivi adempimenti. Escludeva, altresì, ogni intento ritorsivo dell'azienda.
Nel particolare, il Tribunale ricostruiva la vicenda e la successione storica degli eventi che portavano al licenziamento che traeva sostanzialmente motivo dal rifiuto ripetutamente opposto dal lavoratore allo svolgimento di mansioni e da una serie condotte che rappresentavano comunque coerente espressione di tale posizione
(riduzione della produttività, cattiva gestione dei rapporti con gli agenti ed i clienti), con la sola giustificazione che, nel processo instaurato in precedenza dal lavoratore per la qualifica superiore, l'altro avesse contrastato la sua domanda con determinati argomenti.
Evidenziava che <<... a gennaio 2022, quando ha iniziato a porre in essere tale comportamento, il lavoratore aveva già avviato la controversia per il riconoscimento di mansioni superiori. Inoltre, non si ravvisa quanto lamentato circa il contenuto della memoria di costituzione della società nel giudizio Rg
15724/21: la società non ha negato che il ricorrente svolgesse i compiti che si è poi rifiutato di svolgere, ma solo che egli potesse vantare l'esercizio di potere direttivo e di potere discrezionale decisionale, propri di livelli superiori.>>.
Pag. 3 di 22 Dopo avere richiamato i più recenti arresti della Suprema Corte in relazione all'applicazione dell'art.1460 cc nel rapporto di lavoro subordinato ed alla necessità di situazioni di una certa gravità che giustifichino il rifiuto del lavoratore di eseguire i compiti affidati, concludeva che <<…non appare sussistere alcuna giustificazione per la improvvisa interruzione di attività in precedenza svolte e sull'espletamento delle quali il datore di lavoro faceva affidamento>>.
Esaminava pure le ulteriori contestazioni relative alla riduzione della produttività ed alle lamentele di clienti, fatti entrambi cronologicamente risalenti al 2022, che riteneva, in un certo qual modo, anch'esse teleologicamente collegate al rifiuto di compiere mansioni e, dunque, nella sostanza espressione, nel complesso, di una condotta “ostruzionistica” o “non collaborativa” posta in essere scientemente dal lavoratore.
<< Nel caso di specie, deve ritenersi evidente che il mancato raggiungimento degli obiettivi sia stato il risultato di un comportamento posto in essere volontariamente dal ricorrente da gennaio 2022; pertanto, non si tratta di valutare se egli abbia posto in essere la sua attività secondo parametri di diligenza
e professionalità, ma se il suo comportamento, pur considerate le motivazioni sottese, possa avere inciso sul rapporto di fiducia con il datore di lavoro. Per ciò che concerne, infine, le lamentele delle agenzie, riportate nella lettera di contestazione e allegate alla memoria di costituzione, si rileva che le stesse appaiono essere il naturale prosieguo dell'azione posta in essere dal lavoratore (si lamenta che sia stato poco presente>>. Parte_1
Affermava così che la complessiva azione del lavoratore era tesa a ridurre l'impegno lavorativo con la resistente. CP_2
Riteneva, quindi, che tali inadempienze si connotassero per la gravità e fossero capaci di giustificare il recesso anche sotto il profilo della proporzione.
Con l'appello ripropone parte delle censure sollevate in primo grado Parte_1 assumendo che il primo giudice non le abbia adeguatamente e correttamente esaminate.
Ribadisce, in specie, la genericità della contestazione, la tardività della stessa,
l'inottemperanza del datore di lavoro alla richiesta di consultazione del fascicolo
Pag. 4 di 22 istruttorio funzionale al procedimento disciplinare formulata in occasione della redazione delle difese alla contestazione. Assume l'erronea interpretazione del materiale istruttorio, l'insussistenza di determinate condotte avversate dalla produzione del lavoratore.
Aggiunge che l'inerzia del datore di lavoro rispetto ad una condotta che risaliva al
2022 aveva assunto il IGnificato di una assenza di interesse datoriale a sanzionarla, infine, sostiene la sproporzione della massima sanzione rispetto alle condotte.
Sotto tale profilo deduce che il rifiuto sarebbe stato solo parziale e documentato da poche mail, le lamentele sarebbero state limitate (4/5 agenti su 130) e la divergenza rispetto agli obiettivi assegnati sarebbe stata di scarsa entità.
Infine, la mera azione “tesa a ridurre l'impegno lavorativo con società” ravvisata dal primo giudice, non avrebbe integrato gli estremi del notevole inadempimento.
L'appello è infondato.
Va premesso che appare corretta la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale nei termini diacronici e la stessa individuazione del senso del complessivo comportamento volontariamente posto in essere dal lavoratore.
Proprio il IGnificato che lo stesso comportamento (perpetrato dal gennaio 2022 sostanzialmente fino alla contestazione) assume nei rapporti con il datore di lavoro e nei confronti degli altri dipendenti e dei terzi (i clienti) denota la gravità della condotta in quanto idonea a rappresentare una chiara contestazione del potere direttivo datoriale.
Essa consta, per altro, di una reazione che si dimostra spropositata ed ingiustificata rispetto all'inadempimento addebitato alla controparte (omesso corretto inquadramento) non solo la condotta del lavoratore è esplicitamente (come da mail) realizzata in connessione alla difesa giudiziale che il datore di lavoro (nell'esercizio di una legittima facoltà) aveva apprestato nell'altra causa intrapresa dal lavoratore, ma
è stata realizzata dopo che il lavoratore aveva già investito il giudice della questione dell'esatto inquadramento.
Infatti, una volta devoluta all'autorità giudiziaria la decisione sulla questione controversa fra le parti non si vede perché il lavoratore avesse la necessità di fare il ricorso all'autotutela nei termini in cui è stata posta in essere.
Pag. 5 di 22 Occorre partire dalla contestazione, il cui tenore è stato già riportato nella sentenza gravata, che faceva oggetto di rilievo disciplinare una serie di condotte perpetrate a partire dal gennaio 2022, a ridosso dalla costituzione in giudizio dell'impresa nell'altro processo.
La contestazione conteneva come premessa l'indicazione analitica dei compiti affidati in relazione al ruolo di “Sales Account Manager” ricoperto dal Paternoster, con ciò volendo il datore di lavoro sottolineare la gravità del diniego esplicito di svolgimento di una parte IGnificativa (anche sotto il profilo qualitativo poiché potenzialmente idonea ad incidere apprezzabilmente sull'organizzazione aziendale e sulla realizzazione degli obiettivi economici dell'impresa) di esse a partire dal gennaio
2022.
Nella lettera si contestava quanto segue:
“…nel corso del rapporto di lavoro con Lei intercorrente Le sono state assegnate, tra le altre - al pari dei Suoi colleghi che ricoprono la posizione di Sales Account
Manager - le seguenti mansioni:
• fornire supporto al dipartimento vendite per l'espansione della rete di subagenti nei territori assegnati;
• contattare i potenziali agenti per illustrare i prodotti e i servizi;
CP_1
• comunicare con i dipartimenti operativi e di marketing interessati affinché i nuovi agenti possano svolgere l'attività in modo tempestivo con tutti i POS e gli altri materiali che consentano agli agenti di effettuare transazioni
• monitorare che i volumi delle transazioni rispettino i livelli concordati e che le opportunità di aumento dei volumi siano massimizzate;
• riportare ai dipartimenti competenti di le domande/problematiche CP_1 degli agenti;
• supportare i dipartimenti di competenza nel monitoraggio delle strategie di prezzo per migliorare la redditività del prodotto oltre ai volumi delle transazioni comunicando eventuali lacune/carenze nei materiali dei punti vendita.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 e del vigente
CCNL applicato al Suo rapporto di lavoro, con la presente, Le contestiamo -
Pag. 6 di 22 congiuntamente e separatamente - i seguenti fatti che abbiamo appreso al termine di un'approfondita verifica del Suo file conclusasi il 30 gennaio 2023.
A. Risulta confermato da dichiarazioni dei Suoi colleghi e dalle e-mail da Lei trasmesse alla IE che, da gennaio 2022, Lei si è rifiutato di svolgere i seguenti incarichi senza alcuna autorizzazione o senza che siano state apportate modifiche ai termini e alle condizioni del Suo contratto di lavoro:
• (i) non ha fornito supporto al dipartimento vendite per l'espansione della rete di subagenti nei territori assegnati;
(ii) non ha monitorato che i volumi delle transazioni rispettassero i livelli concordati e che le opportunità di aumento dei volumi fossero massimizzate;
e (iii) non ha supportato i dipartimenti di competenza nel monitorare le strategie di prezzo per migliorare la redditività del prodotto oltre ai volumi delle transazioni comunicando eventuali lacune/carenze nei materiali dei punti vendita
• senza dar seguito alle istruzioni impartite, non ha proposto i nominativi degli agenti , della sua area da includere nel progetto di migrazione Agent Works;
• (i) non ha comunicato con i dipartimenti operativi e di marketing interessati affinché i nuovi agenti fossero istruiti e pronti per l'attività in modo tempestivo con tutti i POS e gli altri materiali che consentono agli agenti di effettuare transazioni;
e (ii) non ha monitorato che i volumi delle transazioni rispettassero i livelli concordati e che le opportunità di aumento dei volumi fossero massimizzate.
B. Risulta confermato dal Suo responsabile che ha ricevuto reclami Tes_1 dalle agenzie, dai Suoi colleghi nell'ambito dei reparti lnside Sales Department,
Partner Servicing Department e Partner on Boarding Department e dai responsabili delle agenzie a Lei riferite che, da gennaio 2022, Lei ha smesso di gestire alcune agenzie di Sua competenza senza autorizzazione di o CP_1 senza che siano state apportate modifiche a termini e condizioni del Suo contratto di lavoro. Trattasi di Yadgaar Mini Market, AR BR, Bangla Phone Center, ltehad Good Luck Snc, Mahmud Selim Siam 2, Al Madina, Ashu Shopping Center,
Tabaccheria Pasolini, Phone Center, La Primizia O Oriente, Rana Brothers E Bangla
Phone Center 2
Pag. 7 di 22 Tale inadempimento, oltre ad aver costretto il Suo diretto superiore a svolgere le attività a Lei assegnate, ha comportato la cessazione del contratto commerciale con
7 (sette) agenti, ovvero COroparte_3 COroparte_4
Bangla Phone Center 2, , , AR BR e
[...] CP_5 CP_6 CP_7
.
[...]
Quanto sopra costituisce gravissimo inadempimento, specie se si considera che gli altri Sales Account Manager (ad esempio e ) Testimone_2 Persona_1 hanno sempre svolto e svolgono tutt'ora le medesime mansioni a Lei assegnate.
C. Come Le è stato riferito in varie occasioni dal Suo responsabile, Lei non ha raggiunto alcun obiettivo a Lei comunicato connesso allo sviluppo del business esistente e del nuovo business. In particolare: La sua condotta costituisce un gravissimo inadempimento dei Suoi obblighi contrattuali.
D. La verifica dei Suoi risultati - nonostante il costante monitoraggio per allineare la Sua performance a quella dei colleghi e il Suo accesso ai dati - ha evidenziato che
l'attività lavorativa da Lei svolta durante tutto il 2022 è stata, sia in termini quantitativi che qualitativi, lontana dall'adempiere agli obblighi contrattuali a Lei imposti, nonché dal raggiungimento degli obiettivi inerenti alle Sue mansioni e comunicati dalla IE. (Appendice 1)
E. In considerazione del fatto che le visite e il supporto alle agenzie affiliate all'interno del territorio di Sua competenza sono parte integrante ed essenziale del
Suo ruolo di Sales Account Manager al pari dei Suoi colleghi, Le contestiamo infine quanto è emerso nel processo di verifica effettuato dalla IE:
• dell'agenzia RANA BROTHERS di Modena, ha segnalato alla CP_8
IE quanto segue: «Salve, siamo agenti della Rana Brothers di Modena, con tutto il dovuto rispetto abbiamo avuto purtroppo una brutta esperienza con il personale di vendita di . Abbiamo aspettato oltre 1 anno e 7 mesi solo CP_1 per attivare una seconda sede nonostante la società sia la stessa;
le visite di persona non sono mai avvenute;
il punto sempre attivato come Rana Brothers di Athar
Azeem dove erano attivi piani di incentivazione e tariffe agevolate, non è mai stato attivato;
poca serietà e poco rispetto per il lavoro come avete visto con il calo delle transazioni».
Pag. 8 di 22 • dell'agenzia TABACCHERIA QUADRIFOGLIO di IM, ha Testimone_3 segnalato alla IE quanto segue: «Sono profondamente deluso dal comportamento poco professionale del vostro referente In Parte_1 particolare, vorrei segnalare quanto segue: Ho avuto un primo contatto con nell'aprile 2021, quando ho chiesto di poter rilevare il contratto della IG.ra Pt_1
, ma ci ha risposto che non era possibile perché non Persona_2 CP_1 concede subentri di agenzia e che avrei dovuto fare una nuova richiesta per aprire un nuovo codice. Solo dopo numerosi solleciti abbiamo ricevuto da in data Pt_1
3 dicembre 2021!!!, l'elenco dei documenti da presentare, e deplorando la situazione CO (anche perché sia che ci avevano concesso tale possibilità) , mi CP_9 sono attivato per produrre tutta la documentazione necessaria per richiedere una nuova licenza. Dopo 5 mesi ho ricevuto da richiesta di rifare il Casellario Pt_1
Giudiziario perché nel frattempo era scaduto quello inviato (altra spesa di circa 200 euro in quanto era stato commissionato alla di IM con le relative Parte_3 spese di viaggio per ritiro urgente presso tribunale di Bologna). 18 MESI DI PRESE
PER IL CULO!!!! Perdonate il termine ma sono molto arrabbiato, non si trattano le persone in questo modo. Consideravo una delle migliori agenzie della CP_1 zona e volevo davvero continuare il progetto iniziato dalla IG.ra , Persona_2 invece oggi mi trovo a dover rinunciare alle numerose richieste di transazioni
da parte dei nostri clienti e mi ritrovo nella situazione di dover rifare CP_1 la pratica da zero. Potrei stare qui a scrivere per ore, ma lascio a voi tutte le considerazioni necessarie, e spero che vi attiviate per far luce su quanto accaduto e che mi venga concessa la possibil ità di continuare un rapporto con la vostra
IE».
• dell'agenzia ITEHAD GOOD LUCK S.N.C. agenzia di Bologna, ha Persona_3 segnalato alla IE: «Abbiamo tre punti MoneyGram, non è mai passato un vostro rappresentante, abbiamo le tariffe più alte rispetto agli altri punti
MoneyGram. Abbiamo fatto richieste ma nessuno ha mai risposto. Vi chiedo di inviare il vostro rappresentante almeno una volta all'anno».
• dell'agenzia di Modena, ha segnalato Persona_4 COroparte_3
CP_1 alla IE : «Abbiamo trasformato la nostra società da società personale a
Pag. 9 di 22 Così, ha awiato la procedura con le carte per instaurare con Pt_1 CP_1 la nuova società. Come richiesto abbiamo prodotto d'urgenza 2 volte il casellario giudiziario valido 6 mesi, quando ci è stato chiesto per la terza volta abbiamo rifiutato il servizio. Da parte nostra tutti i documenti erano stati inviati, a differenza di quelli del rappresentante ».
F. Infine, considerando che l'accreditamento di nuovi agenti è parte integrante ed essenziale del suo ruolo di Sa/es Account Manager, al pari dei Suoi colleghi, Le contestiamo di non aver svolto alcuna attività nell'interesse dell'agente
MO AB TT, di Ferrara che a gennaio 2023 ha scritto all'indirizzo email generale di (lnside Sales Team EU Mailbox): «Ciao CP_1 grazie per contattare. mi ha fatto girare 2 anni ma non mi ha Tes_4 Per_5 fatto un cazzo ho dato due volte il certificato adesso ti allego i miei documenti mi fai urgentemente grazie».
In ragione di quanto sopra LA PRIMIZIA D'ORIENTE ha terminato nel 2022 il suo rapporto commerciale con . CP_1
Tutto quanto sopra costituisce gravissimo inadempimento alle Sue obbligazioni contrattuali ed è avvenuto in violazione delle disposizioni a Lei impartite, arrecando un irreparabile danno economico e di immagine alla IE…”.
Occorre, in primo luogo, evidenziare che la contestazione è specifica contenendo, nei casi in cui ciò serva a circoscrivere ed individuare la condotta, i riferimenti temporali, come nel caso del rifiuto di adempiere a determinati compiti che constano di condotte poste in essere a partire dal gennaio 2022, la descrizione della natura delle condotte addebitate, il riferimento ad episodi circostanziati in relazione alle singole mail di segnalazione di lamentele, i livelli di produttività realizzati ( indicati sia con un apposito schema riassuntivo sia con un allegato analitico) .
Sicché, senza dubbio, si tratta di contestazioni circostanziate che consentono all'incolpato di comprendere perfettamente l'oggetto della contestazione.
Circa l'inadempimento dell'impresa rispetto alla facoltà del lavoratore di consultazione del fascicolo istruttorio, occorre evidenziare che la contestazione che attiene al rifiuto di svolgere le mansioni si rimandava esplicitamente alle mail redatte dallo stesso lavoratore (che costituiva la prova regina) nel corso del 2022, sicché,
Pag. 10 di 22 come correttamente affermato già dal Tribunale, si trattava di fonti nella disponibilità dello stesso lavoratore e, pertanto, non vi poteva essere questione di mancata conoscenza di tali elementi di giudizio per approntare una difesa adeguata.
Le ulteriori contestazioni erano state formulate riportando analiticamente le fonti di prova ( i nomi dei singoli soggetti che avevano formulato reclami ed il contenuto per esteso delle loro dichiarazioni, la produttività realizzata nei periodi di riferimento) sicché la necessità conoscenza era stata pienamente soddisfatta. A riprova di ciò il lavoratore già nella risposta alla contestazione approntava compiute difese
(sostanzialmente analoghe a quelle sviluppate poi nel processo) in relazione a ciascuna circostanza contestata.
La condotta dell'impresa, come si vede, non può pertanto essere ritenuta posta in violazione dei canoni di correttezza e buona fede emergendo con chiarezza che la richiesta del lavoratore era funzionale ad un adempimento formale in realtà, nel caso specifico, del tutto superfluo.
Va poi rilevato che, fra le condotte addebitate, la più rilevante è indubbiamente quella rappresentata dal reiterato rifiuto di adempiere ad una serie di compiti rispetto ai quali le ulteriori inadempienze contestate, e, in particolare, il rapporto con gli agenti e il volume degli affari fanno da corollario, in quanto capaci di confermare la valenza negativa di una condotta, che già, di per sé sola, vale a giustificare il recesso.
In tale prospettiva, la disamina del Collegio si concentrerà sulla portata di tale condotta che si può ritenere la principale, e sulla sua consistenza ai fini dell'inadempimento contestato, divenendo superflua la valutazione della sussistenza e la gravità degli altri fatti su cui si è fatta pure questione con l'appello.
Senza dubbio il dipanarsi dei rifiuti nell'arco del 2022 (dal gennaio fino al dicembre) esclude di potere ravvisare nella contestazione datoriale avvenuta nel febbraio 2023, il senso di una precedente acquiescenza o di riconoscere nell'assenza di una precedente iniziativa il segno della mancanza di interesse a sanzionare la condotta del lavoratore, dovendo piuttosto ritenersi dato non trascurabile, nel giudizio sulla tempestività, le dimensioni dell'impresa estese anche oltre il territorio nazionale e involgenti una dirigenza internazionale dell'azienda.
Pag. 11 di 22 Si tratta infatti di un fattore capace di incidere IGnificativamente sui tempi di conoscenza del fatto da parte degli organi di vertice e sulla successiva iniziativa disciplinare.
Infatti, come allegato dalla società datoriale sin dal primo grado e non contestato dalla controparte < branch della Moneygram COroparte_12
Inc, è una società che si occupa di trasferimento di danaro mediante una serie di agenzie dislocate sul territorio. In particolare, è una multinazionale CP_1 dei pagamenti con sede negli Stati Uniti ed uffici regionali dislocati in numerosi paesi a livello mondiale. La società è all'avanguardia nell'ambito dei pagamenti P2P digitali: peer-to-peer o person-to-person, che permettono di trasferire denaro istantaneamente tra persone tramite una piattaforma digitale - tipicamente un'app - i cui fondi provengono da un conto corrente, da una carta di credito o debito o da una ricarica in contanti.>>.
Tale considerazione non muta se si consideri che da visura camerale prodotta da entrambe le parti la società conta una sede secondaria in Italia (una fra le tante succursali presenti in Europa) e che la Struttura Italiana della multinazionale ha la sede legale a Bruxelles.
Non può neppure trascurarsi di considerare, nel compiere tale giudizio, che la sequenza dei rifiuti che erano documentati nel processo fino al dicembre erano connotati dall'unitarietà dell'intento e determinavano una conseguente condotta inadempiente omissiva che dunque non si caratterizzava come istantanea ma i cui effetti si protraevano nel tempo.
Per tale via non è possibile condurre una lettura parcellizzata e separata dei rifiuti che via via che si cumulavano assumendo sempre più, per via della costanza e sistematicità, il IGnificato univoco di contestazione del potere datoriale, determinando, con la loro protrazione, il progressivo accrescimento del disvalore della condotta.
È evidente che proprio per il complesso delle ragioni illustrate non è possibile affermare né una tardiva contestazione e neppure un'acquiescenza datoriale.
Per meglio chiarire il senso delle condotte appare utile riportare il contenuto delle mail del prodotte in giudizio dall'azienda. Parte_1
Pag. 12 di 22 Esse, infatti, erano inviate all'impresa dopo l'instaurazione della lite per l'inquadramento ed anteriormente all'emissione della sentenza che interveniva nell'ottobre 2023, ed in prossimità alla costituzione in giudizio della società.
In esse è riconoscibile in maniera univoca la consapevolezza del lavoratore allorché formulava il rifiuto alle richieste che gli erano via via avanzate, di venir meno a compiti che gli erano stati affidati sin dall'instaurazione del rapporto di lavoro e che fino al gennaio 2022 egli aveva svolto costituendo il <> dei compiti che gli erano affidati come Sales Manager.
Nella email del 10 gennaio 2022 il lavoratore in risposta alla richiesta di ON
( Sales Supervisor Italia e Grecia) di mandare entro il 10 del mese di febbraio il piano incentivi mensile degli agenti scriveva: «Ciao colgo l'occasione per Tes_1 comunicarti che, come dichiarato dalla Azienda nella sua memoria difensiva, in particolare al punto 12 e nell'allegato 9 ed anche al punto 27, depositata presso il tribunale di Roma nel giudizio che mi vede coinvolto contro la stessa, gli HVA – piani incentivi mensili per gli agenti - non rientrano nelle mie competenze e mansioni.» .
Nella email del 24 gennaio 2022 il ricorrente scriveva in risposta alla richiesta di selezione di otto agenti per il progetto pilota di migrazione Agent Works incombenza da effettuate in giornata: «Colgo l'occasione per informarLa che, come più volte ufficializzato dalla IE nella sua memoria difensiva depositata presso il
Tribunale di Roma nella causa che mi vede coinvolto contro la stessa, tale attività non rientra nelle mie competenze e mansioni».
Nella email del 30 marzo 2022 rispondeva alla richiesta di che gli ON fissava una scadenza in aprile chiedeva : «Ciao ti segnalo che, come Per_6 espressamente dichiarato più volte dall'azienda nella memoria difensiva, in particolare ai punti 4, 9, 11, 12, 13, 14 e nell'allegato 9 nonché ai punti 26
e 27, depositata che mi vede coinvolto contro la stessa, le attività da te richieste
(l'installazione della piattaforma web Agent Works, la formazione degli agenti all'utilizzo della piattaforma web Agent Works discussione Hva/piani incentivi con gli agenti, l'attuazione di azioni commerciali presso gli agenti rivolte all'aumento dei
Pag. 13 di 22 volumi e dei fatturati di vendita, le visite agli agenti non autorizzate previsto anche dalla recente procedura aziendale, etc.), non rientrano nelle mie competenze.»
Il 10 ottobre rispondendo alla richiesta di : COroparte_13
«Offerta finanziaria: faccio presente che, come espressamente dichiarato dalla
IE nella propria memoria difensiva, in particolare al Punto 12 e all'Allegato 9, nonché al Punto 27, depositato nel giudizio che mi vede coinvolto contro la stessa, tale compito non rientra nelle mie competenze. Business esistente, quota di attività e analisi: si precisa che non ho firmato il SIP 2022 e che, secondo quanto dichiarato dalla IE nella sua memoria difensiva, in particolare al Punto 12 e all'Allegato 9, nonché al Punto 27, depositato nel giudizio che mi vede coinvolto contro la stessa, sono solo un anello di congiunzione tra la IE
e gli Agenti. Pay for Performance: oltre al punto "Offerta economica" segnalo che, come espressamente dichiarato dalla IE nella sua memoria difensiva, in particolare al Punto 12 e all'Allegato 9, nonché al Punto 27, depositato nella Sentenza che mi vede coinvolto contro la stessa, tale compito non rientra nelle mie competenze.»
• con email del 14 dicembre 2022: «ti segnalo, ancora una volta, che, come espressamente dichiarato più volte dall'azienda nella memoria difensiva, in particolare ai punti 6, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, depositata nel giudizio che mi vede coinvolto contro la stessa, le attività da te richieste
(impegno professionale per il “raggiungimento dei risultati di produzione”,stipula di un numero prestabilito di contratti a settimana o al mese con la conseguente
“responsabilità dei risultati”, “buona qualità” dei contratti stipulati che richiede necessariamente una nostra “scelta” e “discrezionalità”, installazione presso le agenzie della piattaforma web Agent Works,formazione degli agenti CP_1 all'utilizzo della piattaforma web Agent Works e registrazione di tutte le attività indicate sul programma gestionale Salesforce), non rientrano nelle mie competenze ma in quelle di altri dipartimenti.» .
Nella email del 20 dicembre 2022 : «Come dichiarato dalla IE nella propria memoria difensiva, in particolare, al Punto 12 e all'Allegato 9, nonché al
Pag. 14 di 22 Punto 27, depositato nel giudizio che mi vede coinvolto contro la stessa, proporre piani HVA agli Agenti non rientra nelle mie competenze. Chiedo la grande cortesia, come già dichiarato in molte altre situazioni del genere nel corso di quest'anno, di tenere presente che è ancora in corso una causa relativa ai punti sopra citati e che le richieste fatte dalla IE tramite la sua persona non sono attualmente valide fino a quando il Giudice non emetterà la sua sentenza.
Considerando tutte le volte che ho ricevuto questo tipo di richiesta da parte vostra legata agli argomenti sopra descritti e tutte le mie risposte, vi conIGlio di parlare con
(n.d.r.Responsabile Risorse Umane) per ricevere ulteriori Testimone_5 spiegazioni in merito».
Tale condotta era pure capace di indurre gli altri lavoratori a condotte emulative come dimostra il fatto che altro lavoratore, tale che aveva anche lui instaurato giudizio Per_7 di riconoscimento di mansioni superiori nei confronti della , con email CP_1 del 1° aprile 2022 scriveva: «Caro ti segnalo, ancora una volta, che come Tes_1 espressamente dichiarato più volte dall'azienda nella memoria difensiva, in particolare si punti 6,22,25,26,27,28,29,30,32,depositata nel giudizio che mi vede coinvolto contro la stessa, le attività da te richieste (impegno professionale per il “raggiungimento dei risultati di produzione”, stipula di un numero prestabilito di contratti a settimana o al mese con la conseguente
“responsabilità dei risultati”, “buona qualità” dei contratti stipulati che richiede necessariamente una mia “scelta” e “discrezionalità”, installazione presso le agenzie
della piattaforma WEB AgentWorks, formazione degli agenti all'utilizzo CP_1 della piattaforma WEB AgentWorks e registrazione di tutte le attività indicate sul programma gestionale>>.
Analogo tenore altra email indirizzata dal all'azienda il 24 novembre 2022. Per_7
Al di là del numero delle mail redatte dal è evidente che: Parte_1
1) egli stava rifiutando di compiere molteplici attività, e precisamente quelle che, nell'altra controversia (incardinata per l'inquadramento), aveva asserito denotassero, fra i compiti ordinariamente affidati, quelli che avrebbero caratterizzato il suo ruolo Sales Manager per un maggiore contenuto professionale rispetto all'inquadramento accordato,
Pag. 15 di 22 2) che egli nelle mail dichiarava di farlo in ragione delle difese svolte dalla società nella controversia da lui instaurata per l'inquadramento in una categoria superiore,
3) che la sua condotta aveva una certa capacità “espansiva” ponendosi come modello (negativo) per gli altri lavoratori convolti nella vertenza instaurata per l'inquadramento superiore.
Già l'elemento intenzionale ed il valore di tali condotte, reiterate e continuative, ne fanno una seria contestazione del potere direttivo datoriale e bastano a giustificare la sanzione adottata dall'impresa.
La condotta, per il IGnificato che assume, di diniego della stessa subordinazione non necessita di rientrare fra le ipotesi tassative di licenziamento disciplinare previste dal ccnl sicché ogni censura dell'appellante intesa a valorizzare il tenore del contratto collettivo è fuorviante.
L'insubordinazione costituisce un caso esemplare che giustifica il licenziamento, in cui la proporzione della sanzione rispetto all'infrazione è immanente alla stessa condotta non avendo il datore di lavoro, in presenza di una condotta che costituisce una chiara contestazione del suo potere e la negazione dell'essenza stessa del rapporto di lavoro subordinato, altro rimedio che risolvere il rapporto.
Si comprende bene che in tale ambito neppure può farsi questione dell'assenza di precedenti disciplinari stante la gravità dell'inadempimento.
Non può neppure assumersi che possa in tale situazione rimanere intatta la fiducia nei futuri adempimenti corretti avendo, viceversa, il lavoratore dimostrato l'impossibilità di un affidamento del datore di lavoro sui futuri esatti adempimenti.
Ancora, non appare valorizzabile in favore del l'assunta parziale Parte_1 inadempienza scaturente dal rifiuto di svolgere solo alcune mansioni né è condivisibile l'opinione dell'appellante che il rifiuto per tale ragione sarebbe stato giustificato.
In termini generali, va ricordato che le decisioni della Suprema Corte che sono intervenute nella materia hanno inteso definire i (ristretti) limiti entro i quali è possibile l'applicazione dell'art.1460 cc nel contratto di lavoro subordinato.
Pag. 16 di 22 Si legge nell'ordinanza n.10227/2023 <Questa Corte, con orientamento costante, ha affermato che nei contratti a prestazioni corrispettive, tra i quali rientra il contratto di lavoro, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l'inadempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, considerando non tanto il mero elemento cronologico quanto i rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute rispetto alla funzione economico sociale del contratto, il tutto alla luce dei reciproci obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cod. civ. e ai sensi dello stesso cpv. dell'art. 1460 cod. civ., affinché l'eccezione di inadempimento sia conforme a buona fede e non pretestuosamente strumentale all'intento di sottrarsi alle proprie obbligazioni contrattuali (v. Cass. 4 novembre
2003, n. 16530; Cass. 7 novembre 2005, n. 21479; Cass. 16 maggio 2006, n. 11430;
Cass. 4 febbraio 2009, n. 2729; Cass. 29.3.2019 n. 8911).In relazione all'art. 1460
c.c. si è, ad esempio, ritenuto che “il lavoratore adibito a mansioni non rispondenti alla qualifica può chiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell'ambito della qualifica di appartenenza, ma non può rifiutarsi senza avallo giudiziario di eseguire la prestazione richiestagli, essendo egli tenuto a osservare le disposizioni per l'esecuzione del lavoro impartite dall'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., da applicarsi alla stregua del principio sancito dall'art. 41
Cost., e potendo egli invocare l'art. 1460 c.c. solo in caso di totale inadempimento del datore di lavoro, o che sia tanto grave da incidere in maniera irrimediabile sulle eIGenze vitali del lavoratore medesimo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello di accertamento dell'illegittimità del licenziamento del lavoratore che, adibito a mansioni inferiori per circa due mesi, aveva eccepito l'inadempimento datoriale e si era assentato per oltre quattro giorni dal posto di lavoro”, così Cass.
n. 836 del 2018). 12. Nella sentenza Cass. n. 12777 del 2019 si è ribadito che “il rifiuto del lavoratore di adempiere la prestazione secondo le modalità indicate dal datore di lavoro è idoneo, ove non improntato a buona fede, a far venir meno la fiducia nel futuro adempimento e a giustificare pertanto il recesso, in quanto l'inottemperanza ai provvedimenti datoriali, pur illegittimi, deve essere valutata, sotto il profilo sanzionatorio, alla luce del disposto dell'art. 1460, comma 2, c.c., secondo il quale la
Pag. 17 di 22 parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto non risulti contrario alla buona fede, avuto riguardo alle circostanze concrete. (Nella specie, relativa a un contratto di lavoro "part-time" in cui la prestazione, pur fissata nella durata settimanale, non era collocata temporalmente, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore che, senza attivare la procedura ex art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 61 del 2000, si era rifiutato reiteratamente di adempiere alla prestazione nei giorni e secondo l'orario richiesto, pur osservato pacificamente per sette mesi)”. 13. In tema di trasferimento adottato in violazione dell'art. 2103 c.c. si
è statuito che “l'inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell'art. 1460, comma 2, c.c., alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede e sia accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria, con valutazione rimessa al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se espressa con motivazione adeguata ed immune da vizi logico-giuridici. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata per avere ritenuto giustificato il rifiuto del lavoratore in virtù di un generico riferimento alla gravità dell'inadempimento datoriale), così Cass. n. 434 del 2019; v. anche Cass. n. 11408 del 2018; Cass. n. 3959 del 2016). 14. Si sé, al contrario, considerato legittimo “il rifiuto opposto dal lavoratore alla richiesta, avanzata dal datore, di svolgimento di compiti aggiuntivi, incompatibili con l'adibizione costante del prestatore ad un impegno lavorativo gravoso nonché ostativi al recupero delle energie psicofisiche ed alla cura degli interessi familiari del medesimo, (escludendosi) una condotta di insubordinazione
[…] (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimo il rifiuto di una guardia giurata - con turni quotidiani di lavoro, mantenuti nel tempo pur in assenza di comprovate eIGenze aziendali, con orario dalle 23,55 alle 6.00 e dalle 16.00 alle 22.00 - di eseguire, al di fuori dell'orario di lavoro ordinario, il compito aggiuntivo di riscossione delle fatture, Cass. n. 12094 del 2018).>>.
Pag. 18 di 22 Come si vede, la disamina dei casi concreti operata dalla Suprema Corte dà contezza del problema del necessario contemperamento di interessi delle parti nell'ambito dello specifico rapporto sinallagmatico costituto dal rapporto di lavoro subordinato in cui viene in gioco l'iniziativa economica privata, bene a copertura costituzionale, la cui tutela è recessiva, per espressa dicitura della la Carta fondamentale, unicamente in relazione ai beni quali l'utilità sociale, la sicurezza (inclusiva della salute), la libertà, la dignità umana (<L'iniziativa economica privata è libera.Non può svolgersi in contrasto con l'utilità; sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.).
Infatti, l'operatività dell'art. 1460 cc nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato non può non tenere conto delle gravi conseguenze che può produrre sull'attività di impresa il rifiuto della prestazione ( o di certe mansioni) del lavoratore, soprattutto quello che si connoti, come nel caso oggetto dell'attuale giudizio, per essere sistematico e prolungato nel corso di un lasso di tempo apprezzabile.
Inoltre, nel caso in esame, il rifiuto opposto reiteratamente nel corso di un periodo prolungato attiene ai compiti non marginali, ma riguarda, al contrario, quelli che il lavoratore riteneva più qualificanti (come dimostra anche il fatto che egli li aveva posti a base della pretesa di inquadramento in mansioni superiori nel diverso processo incardinato a tal fine) e, dunque, si trattava di compiti potenzialmente idonei ad incidere in termini IGnificativi sull'attività aziendale.
Dunque la valutazione dell'importanza dell'inadempimento non può compiersi in relazione ad un criterio unicamente quantitativo, per altro, nel caso neppure seriamente applicabile posto che l'oggetto della controversia concernente l'inquadramento era in realtà l'erronea qualificazione delle complessive mansioni affidate al lavoratore, ma impone di apprezzare anche l'aspetto qualitativo delle mansioni per le quali vi sia stato il rifiuto, unitamente alla frequenza del rifiuto ed al perdurare nel tempo dello stesso per un periodo apprezzabile.
Infine, la valutazione della correttezza reciproca richiesta al Giudice di merito dalla
Suprema Corte nell'apprezzamento delle condotte nel rapporto sinallagmatico e dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute rispetto alla funzione economico sociale del contratto, importa che non possa non
Pag. 19 di 22 tenersi conto del fatto che si trattava di mansioni che in precedenza il lavoratore eseguiva costantemente e che, pertanto, come osservato dal primo giudice, rientravano nel contenuto ordinario della prestazione sicché la controparte faceva ragionevole affidamento sulla loro esecuzione.
Pertanto, la valutazione comparativa del comportamento del datore di lavoro e del lavoratore, alla luce dei reciproci obblighi e dei criteri di correttezza e buona fede, fa emergere già ex ante la sproporzione della condotta del lavoratore rispetto a quella del datore di lavoro.
Pure se condotta ex post la valutazione implica il riferimento da una parte l'attribuzione di compiti che all'esito di un accertamento giudiziale divenuto definitivo (vedasi allegazione contenuta nell'appello) intervenuto nell'ottobre 2023 si sono rivelati nel complesso ascrivibili ad una categoria immediatamente superiore a quella riconosciuta dall'impresa, ma inferiore a quella di quadro pretesa dal lavoratore, e dall'altro che il rifiuto reiterato del lavoratore, interveniva dopo l'instaurazione del giudizio funzionale alla qualificazione, e che le conseguenti condotte omissive erano perpetrate nel tempo e reiterate in relazione ad attività tutt'altro che marginali, in assenza di circostanze specifiche che valessero a giustificare il rifiuto sotto il profilo almeno di un “apprezzabile sacrificio”.
Infatti le circostanze giustificative avrebbero potuto ravvisarsi nella necessità di tutelare beni aventi, allo stesso modo della libertà economica privata che, si ripete, ha un preciso presidio nell'art.41 Costituzione, in altri beni anch'essi rilievo costituzionale e prevalenti rispetto al primo, come la salute (art.32 Cost) il che potrebbe realizzarsi in ipotesi di adibizione del lavoratore a mansioni eccessivamente gravose sotto il profilo quantitativo o qualitativo.., o, ancora, la dignità del lavoratore che potrebbe essere pregiudicata dall'adibizione a mansioni (inferiori) che non consentano di ottenere il minimo vitale (art.36 Cost) o comunque laddove lo jus variandi datoriale determini per il lavoratore un sacrificio eccessivamente gravoso tale da superare la normale tollerabilità.
Ora, in realtà, nel caso specifico, non si è avverata nessuna di tali condizioni, che non sono state neppure rappresentate dalla difesa dell'appellante.
Pag. 20 di 22 Diviene superfluo, per quanto già esposto in precedenza, l'esame delle censure attinenti la sussistenza e la valutazione dei restanti comportamenti contestati dal datore di lavoro, tema devoluto con gli altri motivi di gravame, in quanto trattasi di argomenti che, seppure fossero giudicati fondati, sarebbero incapaci di modificare il giudizio sulla gravità della condotta espresso alla stregua dei rifiuti opposti dal lavoratore nel corso dell'anno 2022.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del quarto scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro
26.000,01 a € 52.000,00 (valore della causa indeterminabile) della tabella 12 del dm
147/2022 nel rispetto dei minimi tariffari per fase introduttiva di studio e decisionale.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 31 maggio 2024 nei confronti della
[...]
, IN persona del legale COroparte_1 rappresentante pro tempore, con riferimento alla sentenza n. 5050/2024 emessa il giorno 30 aprile 2024 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro 3500,00 oltre iva cpa e spese generali.
3) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Pag. 21 di 22 Roma, 4 marzo 2025
Il ConIGliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 22 di 22