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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/04/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3816/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3816/2022
Oggi 10 aprile 2025, alle ore 12:15, innanzi al dott. Antonio Miele, sono comparsi:
Per l'avv. MORANDI NADIA nessuno compare Parte_1
Per l'avv. SPIGOLON GIANLUCA, oggi Controparte_1 sostit
Alle ore 12:18 compare l'Avv. Claudia Montanari in sostituzione dell'Avv. Nadia Morandi
Il giudice rappresenta alle parti la questione già evidenziata dall'Avv. Spigolon nei suoi atti relativa alla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del Controparte_2
L'Avv. Montanari si oppone alla estensione del litisconsorzio in quanto ente delegante;
L'Avv. Pari si riporta agli atti e alle conclusioni già espresse;
Il giudice invita le parti a discutere la lite;
L'Avv. Pari si riporta agli atti;
L'Avv. Montanari si riporta alle conclusioni di cui in atti
Entrambi le parti rinunciano espressamente a presenziare alla lettura della sentenza
Dopo la discussione il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 1 di 7 N. R.G. 3816/2022
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate nel verbale d'udienza del 10 aprile 2025 che precede e della discussione orale della causa, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3816/2022 tra:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Nadia Morandi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia
(BS), via G. Savoldo n. 5, PEC: giusta procura in atti;
Email_1
Appellante
CONTRO
(C. F.. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_1 suo Vice Direttore Generale e legale rappresentante con sede legale in Ravenna, Via CP_4
Boccaccio n. 16, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Spigolon (C.F. , PEC C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rimini, Piazza Email_2
Ferrari n. 3/c, giusta procura in atti;
Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 10 aprile 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 654/22, R.G. 511/2022, del 24.08.2022, depositata in cancelleria il 25.08.2022, notificata al sig. in data 04.11.2022 Pt_1
pagina 2 di 7 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'odierno appellante ha proposto appello avverso la sentenza n. 654/22 con cui il Giudice di Pace ha respinto l'opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati n. 202100431422 del 30.11.2021 e lo ha condannato a rifondere a
[...]
le spese processuali, liquidandole in euro 330,000 per compensi professionali, oltre Controparte_3 al rimborso delle spese generali I.V.A. e C.P.A.
Il sig. ha esposto di aver proposto reclamo avverso il provvedimento di fermo amministrativo Pt_1 di bene mobile n. , nello specifico del veicolo Marca Piaggio Vespa, targato CJ36792, emesso P.IVA_2 dalla , quale agente alla riscossione del Controparte_3 CP_2
, con il quale si intimava il pagamento delle seguenti somme:
[...]
a) euro 291,35 per totale Tributi/entrate;
b) euro 1,10 per interessi di mora;
c) euro 96,39 per spese di notifica e/o procedura atti precedenti;
d) euro 30,99 per spese istruttorie fermo amministrativo;
e) euro 11,86 per spese di notifica del presente atto;
L'appellante ha sottolineato di aver indicato nella intestazione del ricorso la sua elezione di domicilio presso il medesimo indirizzo di residenza (Comune di ), ma, nonostante ciò, la cancelleria del CP_2
Giudice di Pace non gli ha dato comunicazione al domicilio eletto né del decreto di fissazione udienza né della sentenza di cui egli ha avuto conoscenza solo in data 4.11.2022 in seguito alla notifica del precetto.
Il sig. GI ha in primo luogo eccepito la invalidità, inefficacia, inesistenza e nullità delle comunicazioni/notifiche fatte, visto che egli, come già illustrato, aveva puntualmente indicato quale domicilio eletto il suo luogo di residenza. Stante la contrarietà della sentenza impugnata all'art. 170 c.p.c. ne ha eccepito la nullità in conformità a quello che è l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di
Cassazione, secondo la quale “l'omessa comunicazione del decreto di fissazione d'udienza alla parte interessata, da inviare almeno trenta giorni prima, determina la nullità della decisione comunque pronunciata”.
In secondo luogo, parte appellante ha eccepito la erroneità della pronuncia del Giudice di Pace nella parte in cui ha indicato le spese di lite nella loro totalità, senza la precisazione delle singole voci ivi comprese.
Sempre nel merito, il sig. ha dedotto la illegittimità della pronuncia del giudice di Pace nella Pt_1 parte in cui ha così motivato: “innanzitutto, la prefatta ingiunzione di pagamento è stata ritualmente notificata all'attore opponente il 13.06.2019 per “compiuta giacenza”, come da avviso di ricevimento in atti”, in contrasto con le norme di legge e con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di Cassazione, secondo la quale “è nulla la notifica nelle forme previste per gli irreperibili se la irreperibilità (seppur relativa) deriva non già da fatti oggettivi, bensì invece dal mancato adempimento del dovere di diligenza che grava sul notificante”. pagina 3 di 7 Errata a detta dell'odierno appellante è la pronuncia del Giudice di Pace nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi in ordine alla illegittimità delle richieste di pagamento relative alle seguenti somme:
1) euro 1,10 “interessi di mora”, per difetto di motivazione ed assenza di prova del relativo conteggio e/o norma di riferimento al fine di permettere al soggetto sanzionato la verifica della legittimità della richiesta ex art 2697c.c.;
2) euro 96,39 spese di notifica e/o procedura atti precedenti, non debitamente specificate nell'atto impugnato;
3) euro 30,99 “spese istruttorie fermo amministrativo”, inammissibili e illegittime poiché il “preavviso di fermo amministrativo” è stato impugnato dal ricorrente;
4) euro 11,86 “spese di notifica del presente atto”, non provate documentalmente.
Da ultimo, il sig. ha eccepito la errata valutazione delle prove e l'errata interpretazione di legge Pt_2 da parte del Giudice di Pace in ordine alla mancata notifica dei verbali richiamati nel fermo amministrativo n. 202100431422000, di cui controparte non aveva dato debita prova e in ordine alla mancata notifica dell'ingiunzione di pagamento.
Si è regolarmente costituita in giudizio la quale ha Controparte_3 contestato quanto ex adverso dedotto, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
In ordine al primo motivo di gravame, la appellata ha evidenziato che la notifica della prima udienza al ricorrente è stata validamente effettuata presso la cancelleria in conformità al combinato disposto dell'art. 319 c.p.c. e dell'art. 58 disp. att. c.p.c., secondo il quale “alla parte, che non ha fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio a norma dell'art. 319 del codice, le notificazioni e le comunicazioni durante il procedimento possono essere fatte presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge”.
Con riferimento al secondo motivo di gravame, ha affermato che è corretta la pronuncia del CP_3
Giudice di pace in punto di statuizioni sulle spese di lite, in quanto, facendo applicazione dei valori risultanti dal DM 55/2014, l'importo che si ottiene è quello di 330,00 euro, così come calcolato dalla
Dott.ssa Per_1
Con riferimento al difetto di notifica relativo alla ingiunzione n. 20194184600113688000, prodromica alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata, l'appellata ha dedotto che la censura è priva di fondamento poiché la notifica è stata effettuata in conformità alla disciplina ex art. 26 DPR
602/1973.
Con riferimento al profilo relativo alla contestazione delle somme di cui ha chiesto il pagamento, ne ha evidenziato la totale conformità anche alla luce della documentazione in atti.
In ordine al profilo inerente al difetto di notifica dei verbali di violazione del Codice della strada, è corretta, a detta di parte appellata, la motivazione posta a fondamento della pronuncia del Giudice di Pace, il quale ha correttamente evidenziato che “nell'ipotesi in cui venga lamentata la mancata notifica di un atto pagina 4 di 7 presupposto (nella fattispecie i verbali di violazione del codice della strada), l'interessato ha l'onere di impugnare tempestivamente l'atto presupposto che eccepisce come non notificatogli, unitamente al primo atto della procedura di riscossione esattoriale validamente notificatogli. Con la precisazione che detta impugnazione va proposta nei confronti dell'ente locale che ha emesso il verbale con le forme e nel termine di trenta giorni previsti dall'art. 7 D.Lgs. 150/2001” e non secondo le forme e le modalità ex art 615 c.p.c.
Infine, parte appellata ha evidenziato che nel caso in cui debba ritenersi di dover tornare nel merito della notifica dei verbali di violazione del Codice della Strada, dovrà essere disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti del in qualità di soggetto titolare del credito che ha Controparte_2 provveduto alla emissione dei verbali di contestazione e alla loro notifica. Sul punto ha precisato che in materia di violazioni del Codice della Strada, la Corte di Cassazione ha affermato che “ove il contravventore impugni la cartella deducendo la mancanza della notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione, viene in rilievo una ipotesi di litisconsorzio necessario ove il ha la veste di contraddittore necessario. In tale caso, pertanto, dovrà a detta CP_2 della appellata essere disposta la rimessione degli atti al giudice di pace in conformità alla disciplina ex art 354 c.p.c.”.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione del 25.05.2023 il Giudice, dopo breve interlocuzione delle parti ha fissato udienza di discussione. Con istanza depositata in data
27.11.2024 l'Avv. Nadia Morandi ha chiesto un differimento della udienza del 12.12.2024, in quanto ha dato atto di aver rinunciato al mandato. Con decreto del 10.12.2024 il Giudice ha accolto la istanza e ha rinviato per i medesimi incombenti all'udienza del 27 marzo 2025, successivamente rinviata per ragioni di carattere organizzativo all'udienza del 10 aprile 2025. A tale udienza il Giudice ha invitato le parti a discutere la presente lite, incombente che le parti hanno espletato oralmente e sulle conclusioni delle stesse lo scrivente ha pronunciato la presente sentenza.
SULLA NULLITÀ DELLA PRONUNCIA DI PRIMO GRADO PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL
CONTRADDITTORIO (ART. 354 C.P.C.)
Parte appellata ha eccepito la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del CP_2
in qualità di ente titolare del credito e di soggetto che ha provveduto alla emissione dei verbali di
[...] contestazione e alla loro notifica.
Ritiene il presente Tribunale che la sentenza di primo grado è nulla in quanto resa in assenza di un litisconsorte necessario.
In materia la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può pagina 5 di 7 avere sul rapporto esattoriale (Cassazione civile, sez. VI, 21.05.2013, n. 12385; Cassazione civile, sez. VI,
26.06.2017, n. 15900).
Orbene, si osserva, come, nella fattispecie in esame, il sig. non abbia, tuttavia, chiamato in Pt_1 causa anche il quale litisconsorte necessario, pur avendo eccepito la errata valutazione Controparte_2 delle prove e l'errata interpretazione di legge da parte del Giudice di Pace in ordine alla mancata notifica dei verbali richiamati nel fermo amministrativo n. 202100431422000.
Ebbene, secondo l'insegnamento che qui si condivide, dalla pretermissione di alcuni litisconsorti necessari discende quale indefettibile corollario la nullità del giudizio di primo grado per vizio di costituzione del rapporto processuale, sì che sussiste l'obbligo di rimessione al giudice di prime cure affinché, nel rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione, il processo possa svolgersi in entrambi i suoi gradi a contraddittorio integrato, come dispone espressamente l'art. 354 del codice di rito.
Oltretutto, il difetto di integrità del contraddittorio è rilevabile ex officio in ogni momento del processo, tant'è che, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, allorquando si sia verificata violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto la integrazione del contraddittorio, né da quello di appello che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero procedimento e si impone, in sede di giudizio per cassazione, l'annullamento, anche di ufficio, delle pronunce emesse e il rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell'art. 383, ultimo comma, c.p.c. (ex multis, Cass. n. 1462 del 30.01.2003; nello stesso senso: Cass. n. 26041 del 29.11.2005; Cass. n. 8825 del 13.04.2007 e Cass. n. 3678 del
16.02.2009).
In conclusione, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Controparte_2 costituisce violazione dei principi così come elaborati dalla S.C., e ribaditi dalla Cassazione.
Occorre pertanto dare continuità al principio di diritto fatto proprio dalla Corte di Cassazione secondo il quale in materia di violazioni del Codice della Strada ove a venire in rilievo sia una questione che possa coinvolgere la validità del verbale di accertamento dell'infrazione che attiene anche il titolare sostanziale della pretesa fatta valere l'ente ha la veste di litisconsorte necessario (Cassazione civile, sez. VI, 21.05.2013,
n. 12385; Cassazione civile, sez. VI, 26.06.2017, n. 15900).
Alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato e dedotto, si impone, dunque, la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del CP_2
, litisconsorte necessario del giudizio, e rimessione, in forza del disposto dell'art. 354 c.p.c.,
[...] dell'intera causa al giudice di primo grado, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza, come disposto dall'art. 353 c.p.c., richiamato dal successivo art. 354 c.p.c., per la nuova trattazione della controversia, e previa integrazione del contraddittorio mediante notifica dell'atto (Cass. - III sez. civ. - ordinanza n. 9188 del 13.04.2018). pagina 6 di 7 Resta assorbito ogni altro motivo di gravame.
SULLE SPESE DI LITE
Sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite per la fase di appello, alla luce della decisione adottata nonché delle ragioni poste a fondamento della presente decisione.
Difatti, il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio (Cass. civ. Sez. VI - 2
Ordinanza, 09-06-2017, n. 14495).
Infatti, nel rimettere la causa al primo giudice, il giudice d'appello può decidere sulle sole spese della fase processuale che si è svolta davanti a lui, e non anche su quelle del giudizio di primo grado, che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio, la quale non ha luogo d'ufficio, ma per iniziativa della parte interessata.
Le spese del presente grado di lite vengono, quindi, integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Dichiara la nullità della sentenza n. 654/22 (R.G. 511/2022), resa dal Giudice di Pace in data
24.08.2022 per mancata integrazione del contraddittorio;
➢ Rimette, visti gli artt. 353 c.p.c. e 354 c.p.c., gli atti dinanzi al primo giudice e, per l'effetto, assegna il termine perentorio di tre mesi decorrente dalla notificazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice di primo grado;
➢ Compensa integralmente le spese di lite.
Rimini, 10 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3816/2022
Oggi 10 aprile 2025, alle ore 12:15, innanzi al dott. Antonio Miele, sono comparsi:
Per l'avv. MORANDI NADIA nessuno compare Parte_1
Per l'avv. SPIGOLON GIANLUCA, oggi Controparte_1 sostit
Alle ore 12:18 compare l'Avv. Claudia Montanari in sostituzione dell'Avv. Nadia Morandi
Il giudice rappresenta alle parti la questione già evidenziata dall'Avv. Spigolon nei suoi atti relativa alla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del Controparte_2
L'Avv. Montanari si oppone alla estensione del litisconsorzio in quanto ente delegante;
L'Avv. Pari si riporta agli atti e alle conclusioni già espresse;
Il giudice invita le parti a discutere la lite;
L'Avv. Pari si riporta agli atti;
L'Avv. Montanari si riporta alle conclusioni di cui in atti
Entrambi le parti rinunciano espressamente a presenziare alla lettura della sentenza
Dopo la discussione il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 1 di 7 N. R.G. 3816/2022
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate nel verbale d'udienza del 10 aprile 2025 che precede e della discussione orale della causa, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3816/2022 tra:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Nadia Morandi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia
(BS), via G. Savoldo n. 5, PEC: giusta procura in atti;
Email_1
Appellante
CONTRO
(C. F.. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_1 suo Vice Direttore Generale e legale rappresentante con sede legale in Ravenna, Via CP_4
Boccaccio n. 16, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Spigolon (C.F. , PEC C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rimini, Piazza Email_2
Ferrari n. 3/c, giusta procura in atti;
Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 10 aprile 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 654/22, R.G. 511/2022, del 24.08.2022, depositata in cancelleria il 25.08.2022, notificata al sig. in data 04.11.2022 Pt_1
pagina 2 di 7 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'odierno appellante ha proposto appello avverso la sentenza n. 654/22 con cui il Giudice di Pace ha respinto l'opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati n. 202100431422 del 30.11.2021 e lo ha condannato a rifondere a
[...]
le spese processuali, liquidandole in euro 330,000 per compensi professionali, oltre Controparte_3 al rimborso delle spese generali I.V.A. e C.P.A.
Il sig. ha esposto di aver proposto reclamo avverso il provvedimento di fermo amministrativo Pt_1 di bene mobile n. , nello specifico del veicolo Marca Piaggio Vespa, targato CJ36792, emesso P.IVA_2 dalla , quale agente alla riscossione del Controparte_3 CP_2
, con il quale si intimava il pagamento delle seguenti somme:
[...]
a) euro 291,35 per totale Tributi/entrate;
b) euro 1,10 per interessi di mora;
c) euro 96,39 per spese di notifica e/o procedura atti precedenti;
d) euro 30,99 per spese istruttorie fermo amministrativo;
e) euro 11,86 per spese di notifica del presente atto;
L'appellante ha sottolineato di aver indicato nella intestazione del ricorso la sua elezione di domicilio presso il medesimo indirizzo di residenza (Comune di ), ma, nonostante ciò, la cancelleria del CP_2
Giudice di Pace non gli ha dato comunicazione al domicilio eletto né del decreto di fissazione udienza né della sentenza di cui egli ha avuto conoscenza solo in data 4.11.2022 in seguito alla notifica del precetto.
Il sig. GI ha in primo luogo eccepito la invalidità, inefficacia, inesistenza e nullità delle comunicazioni/notifiche fatte, visto che egli, come già illustrato, aveva puntualmente indicato quale domicilio eletto il suo luogo di residenza. Stante la contrarietà della sentenza impugnata all'art. 170 c.p.c. ne ha eccepito la nullità in conformità a quello che è l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di
Cassazione, secondo la quale “l'omessa comunicazione del decreto di fissazione d'udienza alla parte interessata, da inviare almeno trenta giorni prima, determina la nullità della decisione comunque pronunciata”.
In secondo luogo, parte appellante ha eccepito la erroneità della pronuncia del Giudice di Pace nella parte in cui ha indicato le spese di lite nella loro totalità, senza la precisazione delle singole voci ivi comprese.
Sempre nel merito, il sig. ha dedotto la illegittimità della pronuncia del giudice di Pace nella Pt_1 parte in cui ha così motivato: “innanzitutto, la prefatta ingiunzione di pagamento è stata ritualmente notificata all'attore opponente il 13.06.2019 per “compiuta giacenza”, come da avviso di ricevimento in atti”, in contrasto con le norme di legge e con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di Cassazione, secondo la quale “è nulla la notifica nelle forme previste per gli irreperibili se la irreperibilità (seppur relativa) deriva non già da fatti oggettivi, bensì invece dal mancato adempimento del dovere di diligenza che grava sul notificante”. pagina 3 di 7 Errata a detta dell'odierno appellante è la pronuncia del Giudice di Pace nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi in ordine alla illegittimità delle richieste di pagamento relative alle seguenti somme:
1) euro 1,10 “interessi di mora”, per difetto di motivazione ed assenza di prova del relativo conteggio e/o norma di riferimento al fine di permettere al soggetto sanzionato la verifica della legittimità della richiesta ex art 2697c.c.;
2) euro 96,39 spese di notifica e/o procedura atti precedenti, non debitamente specificate nell'atto impugnato;
3) euro 30,99 “spese istruttorie fermo amministrativo”, inammissibili e illegittime poiché il “preavviso di fermo amministrativo” è stato impugnato dal ricorrente;
4) euro 11,86 “spese di notifica del presente atto”, non provate documentalmente.
Da ultimo, il sig. ha eccepito la errata valutazione delle prove e l'errata interpretazione di legge Pt_2 da parte del Giudice di Pace in ordine alla mancata notifica dei verbali richiamati nel fermo amministrativo n. 202100431422000, di cui controparte non aveva dato debita prova e in ordine alla mancata notifica dell'ingiunzione di pagamento.
Si è regolarmente costituita in giudizio la quale ha Controparte_3 contestato quanto ex adverso dedotto, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
In ordine al primo motivo di gravame, la appellata ha evidenziato che la notifica della prima udienza al ricorrente è stata validamente effettuata presso la cancelleria in conformità al combinato disposto dell'art. 319 c.p.c. e dell'art. 58 disp. att. c.p.c., secondo il quale “alla parte, che non ha fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio a norma dell'art. 319 del codice, le notificazioni e le comunicazioni durante il procedimento possono essere fatte presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge”.
Con riferimento al secondo motivo di gravame, ha affermato che è corretta la pronuncia del CP_3
Giudice di pace in punto di statuizioni sulle spese di lite, in quanto, facendo applicazione dei valori risultanti dal DM 55/2014, l'importo che si ottiene è quello di 330,00 euro, così come calcolato dalla
Dott.ssa Per_1
Con riferimento al difetto di notifica relativo alla ingiunzione n. 20194184600113688000, prodromica alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata, l'appellata ha dedotto che la censura è priva di fondamento poiché la notifica è stata effettuata in conformità alla disciplina ex art. 26 DPR
602/1973.
Con riferimento al profilo relativo alla contestazione delle somme di cui ha chiesto il pagamento, ne ha evidenziato la totale conformità anche alla luce della documentazione in atti.
In ordine al profilo inerente al difetto di notifica dei verbali di violazione del Codice della strada, è corretta, a detta di parte appellata, la motivazione posta a fondamento della pronuncia del Giudice di Pace, il quale ha correttamente evidenziato che “nell'ipotesi in cui venga lamentata la mancata notifica di un atto pagina 4 di 7 presupposto (nella fattispecie i verbali di violazione del codice della strada), l'interessato ha l'onere di impugnare tempestivamente l'atto presupposto che eccepisce come non notificatogli, unitamente al primo atto della procedura di riscossione esattoriale validamente notificatogli. Con la precisazione che detta impugnazione va proposta nei confronti dell'ente locale che ha emesso il verbale con le forme e nel termine di trenta giorni previsti dall'art. 7 D.Lgs. 150/2001” e non secondo le forme e le modalità ex art 615 c.p.c.
Infine, parte appellata ha evidenziato che nel caso in cui debba ritenersi di dover tornare nel merito della notifica dei verbali di violazione del Codice della Strada, dovrà essere disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti del in qualità di soggetto titolare del credito che ha Controparte_2 provveduto alla emissione dei verbali di contestazione e alla loro notifica. Sul punto ha precisato che in materia di violazioni del Codice della Strada, la Corte di Cassazione ha affermato che “ove il contravventore impugni la cartella deducendo la mancanza della notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione, viene in rilievo una ipotesi di litisconsorzio necessario ove il ha la veste di contraddittore necessario. In tale caso, pertanto, dovrà a detta CP_2 della appellata essere disposta la rimessione degli atti al giudice di pace in conformità alla disciplina ex art 354 c.p.c.”.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione del 25.05.2023 il Giudice, dopo breve interlocuzione delle parti ha fissato udienza di discussione. Con istanza depositata in data
27.11.2024 l'Avv. Nadia Morandi ha chiesto un differimento della udienza del 12.12.2024, in quanto ha dato atto di aver rinunciato al mandato. Con decreto del 10.12.2024 il Giudice ha accolto la istanza e ha rinviato per i medesimi incombenti all'udienza del 27 marzo 2025, successivamente rinviata per ragioni di carattere organizzativo all'udienza del 10 aprile 2025. A tale udienza il Giudice ha invitato le parti a discutere la presente lite, incombente che le parti hanno espletato oralmente e sulle conclusioni delle stesse lo scrivente ha pronunciato la presente sentenza.
SULLA NULLITÀ DELLA PRONUNCIA DI PRIMO GRADO PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL
CONTRADDITTORIO (ART. 354 C.P.C.)
Parte appellata ha eccepito la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del CP_2
in qualità di ente titolare del credito e di soggetto che ha provveduto alla emissione dei verbali di
[...] contestazione e alla loro notifica.
Ritiene il presente Tribunale che la sentenza di primo grado è nulla in quanto resa in assenza di un litisconsorte necessario.
In materia la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può pagina 5 di 7 avere sul rapporto esattoriale (Cassazione civile, sez. VI, 21.05.2013, n. 12385; Cassazione civile, sez. VI,
26.06.2017, n. 15900).
Orbene, si osserva, come, nella fattispecie in esame, il sig. non abbia, tuttavia, chiamato in Pt_1 causa anche il quale litisconsorte necessario, pur avendo eccepito la errata valutazione Controparte_2 delle prove e l'errata interpretazione di legge da parte del Giudice di Pace in ordine alla mancata notifica dei verbali richiamati nel fermo amministrativo n. 202100431422000.
Ebbene, secondo l'insegnamento che qui si condivide, dalla pretermissione di alcuni litisconsorti necessari discende quale indefettibile corollario la nullità del giudizio di primo grado per vizio di costituzione del rapporto processuale, sì che sussiste l'obbligo di rimessione al giudice di prime cure affinché, nel rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione, il processo possa svolgersi in entrambi i suoi gradi a contraddittorio integrato, come dispone espressamente l'art. 354 del codice di rito.
Oltretutto, il difetto di integrità del contraddittorio è rilevabile ex officio in ogni momento del processo, tant'è che, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, allorquando si sia verificata violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto la integrazione del contraddittorio, né da quello di appello che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero procedimento e si impone, in sede di giudizio per cassazione, l'annullamento, anche di ufficio, delle pronunce emesse e il rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell'art. 383, ultimo comma, c.p.c. (ex multis, Cass. n. 1462 del 30.01.2003; nello stesso senso: Cass. n. 26041 del 29.11.2005; Cass. n. 8825 del 13.04.2007 e Cass. n. 3678 del
16.02.2009).
In conclusione, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Controparte_2 costituisce violazione dei principi così come elaborati dalla S.C., e ribaditi dalla Cassazione.
Occorre pertanto dare continuità al principio di diritto fatto proprio dalla Corte di Cassazione secondo il quale in materia di violazioni del Codice della Strada ove a venire in rilievo sia una questione che possa coinvolgere la validità del verbale di accertamento dell'infrazione che attiene anche il titolare sostanziale della pretesa fatta valere l'ente ha la veste di litisconsorte necessario (Cassazione civile, sez. VI, 21.05.2013,
n. 12385; Cassazione civile, sez. VI, 26.06.2017, n. 15900).
Alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato e dedotto, si impone, dunque, la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del CP_2
, litisconsorte necessario del giudizio, e rimessione, in forza del disposto dell'art. 354 c.p.c.,
[...] dell'intera causa al giudice di primo grado, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza, come disposto dall'art. 353 c.p.c., richiamato dal successivo art. 354 c.p.c., per la nuova trattazione della controversia, e previa integrazione del contraddittorio mediante notifica dell'atto (Cass. - III sez. civ. - ordinanza n. 9188 del 13.04.2018). pagina 6 di 7 Resta assorbito ogni altro motivo di gravame.
SULLE SPESE DI LITE
Sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite per la fase di appello, alla luce della decisione adottata nonché delle ragioni poste a fondamento della presente decisione.
Difatti, il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio (Cass. civ. Sez. VI - 2
Ordinanza, 09-06-2017, n. 14495).
Infatti, nel rimettere la causa al primo giudice, il giudice d'appello può decidere sulle sole spese della fase processuale che si è svolta davanti a lui, e non anche su quelle del giudizio di primo grado, che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio, la quale non ha luogo d'ufficio, ma per iniziativa della parte interessata.
Le spese del presente grado di lite vengono, quindi, integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Dichiara la nullità della sentenza n. 654/22 (R.G. 511/2022), resa dal Giudice di Pace in data
24.08.2022 per mancata integrazione del contraddittorio;
➢ Rimette, visti gli artt. 353 c.p.c. e 354 c.p.c., gli atti dinanzi al primo giudice e, per l'effetto, assegna il termine perentorio di tre mesi decorrente dalla notificazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice di primo grado;
➢ Compensa integralmente le spese di lite.
Rimini, 10 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
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