Art. 1. 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, predispone l'aggiornamento del piano di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero di cui al decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546 .
2. L'aggiornamento del piano deve indicare gli obiettivi e le azioni necessarie per il consolidamento ed il miglioramento della bieticoltura e dell'industria di trasformazione, nonche' per lo sviluppo delle attivita' agro-industriali alternative o integrative di quella saccarifera, nell'ambito del nuovo quadro economico derivante dalla riforma della politica agricola comune, tenuto conto delle esigenze delle aziende agricole interessate, dell'occupazione agricola ed industriale e del fabbisogno nazionale di zucchero.
3. I piani specifici di intervento di cui all' articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 700 , nel determinare le modalita' di ristrutturazione delle imprese saccarifere o dei singoli rami aziendali, indicano anche le modalita' di realizzazione di attivita' alternative o integrative. Gli interventi della "Risanamento agro industriale zuccheri - RIBS S.p.a." devono esaurirsi nel periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'erogazione del finanziamento alla societa' interessata. (( Gli interventi, anche gia' autorizzati e con possibilita' di rinegoziazione, per la ristrutturazione di imprese cui partecipino i produttori agricoli, loro organismi associativi o societa' da essi costituite nonche' gli enti di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 386, devono esaurirsi entro il termine di durata dei mutui accordati)) .
(( 3-bis. Gli interventi di cui al comma 3 devono essere prioritariamente realizzati in imprese cui partecipino i produttori agricoli o loro organismi associativi )) 4. Per le necessita' finanziarie derivanti dagli interventi della RIBS S.p.a. ai sensi della presente legge si utilizzano le diponibilita' del Fondo di cui all' articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546 , complessivamente risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Fondo ha durata corrispondente a quella degli interventi di cui al presente comma. (( Le somme disponibili a seguito dei rientri di capitali ed interessi, relativi ad interventi effettuati dalla RIBS S.p.a., sono egualmente utilizzabili per le finalita' della presente legge )) .
5. Nell'ambito degli interventi di cui all' articolo 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700 , la RIBS e' autorizzata a promuovere una societa' per attivare presso l'ex zuccherificio di Comacchio (Ferrara) la produzione di sughi di barbabietole destinati alla produzione sperimentale di bioetanolo per carburante o per altri composti ossigenati. La RIBS e' anche autorizzata a erogare alla societa' i contributi in conto capitale necessari per la realizzazione del programma nei limiti di cui al comma 6. (( 5-bis. Nell'ambito dei predetti interventi la RIBS S.p.a. e' autorizzata ad erogare contributi in misura pari al 30 per cento degli aumenti di capitale di societa' per azioni sottoscritti da organismi associativi di produttori agricoli o societa' da essi costituite, per il conseguimento di partecipazioni di maggioranza. )) 6. Per i contributi di cui al comma 5, le disponibilita' del Fondo di cui al comma 4 sono integrate dell'importo di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992)).
7. Il termine temporale fissato dall' articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194 , gia' prorogato dall' articolo 10, comma 3, della legge 8 novembre 1986, n. 752 , e' differito al 31 dicembre 1990; il relativo onere, determinato in lire 3 miliardi, e' a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 4 della citata legge n. 752 del 1986 per l'anno 1990.
8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Sperimentazioni nel settore della produzione del bioetanolo da barbabietole".
9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. L'aggiornamento del piano deve indicare gli obiettivi e le azioni necessarie per il consolidamento ed il miglioramento della bieticoltura e dell'industria di trasformazione, nonche' per lo sviluppo delle attivita' agro-industriali alternative o integrative di quella saccarifera, nell'ambito del nuovo quadro economico derivante dalla riforma della politica agricola comune, tenuto conto delle esigenze delle aziende agricole interessate, dell'occupazione agricola ed industriale e del fabbisogno nazionale di zucchero.
3. I piani specifici di intervento di cui all' articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 700 , nel determinare le modalita' di ristrutturazione delle imprese saccarifere o dei singoli rami aziendali, indicano anche le modalita' di realizzazione di attivita' alternative o integrative. Gli interventi della "Risanamento agro industriale zuccheri - RIBS S.p.a." devono esaurirsi nel periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'erogazione del finanziamento alla societa' interessata. (( Gli interventi, anche gia' autorizzati e con possibilita' di rinegoziazione, per la ristrutturazione di imprese cui partecipino i produttori agricoli, loro organismi associativi o societa' da essi costituite nonche' gli enti di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 386, devono esaurirsi entro il termine di durata dei mutui accordati)) .
(( 3-bis. Gli interventi di cui al comma 3 devono essere prioritariamente realizzati in imprese cui partecipino i produttori agricoli o loro organismi associativi )) 4. Per le necessita' finanziarie derivanti dagli interventi della RIBS S.p.a. ai sensi della presente legge si utilizzano le diponibilita' del Fondo di cui all' articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546 , complessivamente risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Fondo ha durata corrispondente a quella degli interventi di cui al presente comma. (( Le somme disponibili a seguito dei rientri di capitali ed interessi, relativi ad interventi effettuati dalla RIBS S.p.a., sono egualmente utilizzabili per le finalita' della presente legge )) .
5. Nell'ambito degli interventi di cui all' articolo 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700 , la RIBS e' autorizzata a promuovere una societa' per attivare presso l'ex zuccherificio di Comacchio (Ferrara) la produzione di sughi di barbabietole destinati alla produzione sperimentale di bioetanolo per carburante o per altri composti ossigenati. La RIBS e' anche autorizzata a erogare alla societa' i contributi in conto capitale necessari per la realizzazione del programma nei limiti di cui al comma 6. (( 5-bis. Nell'ambito dei predetti interventi la RIBS S.p.a. e' autorizzata ad erogare contributi in misura pari al 30 per cento degli aumenti di capitale di societa' per azioni sottoscritti da organismi associativi di produttori agricoli o societa' da essi costituite, per il conseguimento di partecipazioni di maggioranza. )) 6. Per i contributi di cui al comma 5, le disponibilita' del Fondo di cui al comma 4 sono integrate dell'importo di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992)).
7. Il termine temporale fissato dall' articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194 , gia' prorogato dall' articolo 10, comma 3, della legge 8 novembre 1986, n. 752 , e' differito al 31 dicembre 1990; il relativo onere, determinato in lire 3 miliardi, e' a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 4 della citata legge n. 752 del 1986 per l'anno 1990.
8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Sperimentazioni nel settore della produzione del bioetanolo da barbabietole".
9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.