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2 luglio 1988
2 luglio 1988
Art. 2. 1. All' articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 406 , e' aggiunto il seguente comma:
"Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, determina, con proprio decreto, le modalita' per l'espletamento della pratica e per l'accertamento del suo effettivo svolgimento".
Nota all'art. 2:
Il testo vigente dell' art. 2 della legge n. 406/1985 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale), e' il seguente:
"Art. 2. - Il periodo di pratica, previsto dall'articolo 17, n. 5), del regio decreto-legge 27 novemgre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , e successive modificazioni, per l'ammissione all'esame di procuratore legale, non puo' avere durata inferiore a due anni.
Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, determina, con proprio decreto, le modalita' per l'espletamento della pratica e per l'accertamento del suo effettivo svolgimento".
"Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, determina, con proprio decreto, le modalita' per l'espletamento della pratica e per l'accertamento del suo effettivo svolgimento".
Nota all'art. 2:
Il testo vigente dell' art. 2 della legge n. 406/1985 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale), e' il seguente:
"Art. 2. - Il periodo di pratica, previsto dall'articolo 17, n. 5), del regio decreto-legge 27 novemgre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , e successive modificazioni, per l'ammissione all'esame di procuratore legale, non puo' avere durata inferiore a due anni.
Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, determina, con proprio decreto, le modalita' per l'espletamento della pratica e per l'accertamento del suo effettivo svolgimento".
Commentario • 1
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 29 settembre 2026 · 2.9104424
[…] Nel senso dell'impossibilità di realizzare una delegificazione per mezzo di regolamento ministeriale deporrebbe, infine, il parere del Consiglio di Stato su di un regolamento previsto dall'art. 2 della legge 27 giugno 1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale), che aveva modificato l'art. 2 della legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale). […]
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Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza collegiale 19/02/2026, n. 1336Provvedimento: […] Sul punto, l'organo consultivo considera addirittura tacitamente modificato l'art. 2 della legge n. 242 del 1988, in seguito all'entrata in vigore dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. […]Leggi di più...
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