Articolo 2 della Legge 27 giugno 1988, n. 242
Articolo 1Articolo 3
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2 luglio 1988
Art. 2. 1. All' articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 406 , e' aggiunto il seguente comma:
"Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, determina, con proprio decreto, le modalita' per l'espletamento della pratica e per l'accertamento del suo effettivo svolgimento".
Nota all'art. 2:
Il testo vigente dell' art. 2 della legge n. 406/1985 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale), e' il seguente:
"Art. 2. - Il periodo di pratica, previsto dall'articolo 17, n. 5), del regio decreto-legge 27 novemgre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , e successive modificazioni, per l'ammissione all'esame di procuratore legale, non puo' avere durata inferiore a due anni.
Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, determina, con proprio decreto, le modalita' per l'espletamento della pratica e per l'accertamento del suo effettivo svolgimento".
Entrata in vigore il 2 luglio 1988
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