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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/04/2025, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9726/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9726/2023
Oggi 6 Febbraio 2025, tramite note scritte ex art. 127 ter cpc, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi:
per l'avv. DE FALCO PASCALE;
Parte_1 per l'avv. IANNOTTA ANTONIO. Controparte_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note depositate.
Il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 127 ter e 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9726/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. DE FALCO PASCALE
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. IANNOTTA ANTONIO e dell'avv. TRENTO FEDERICO, dell'avv.
ONGARO NICOLETTA;
dell'avv. MARESO LUCA;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note sostitutive d'udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.7.2023 il sig. , in proprio e quale titolare della Parte_1
ditta individuale spiegava opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione-confisca n. Parte_1
2002/2023 del 7.6.2023 della Controparte_2
, notificata in data 8.6.2023, nonché dell'atto presupposto, rappresentato
[...]
dal verbale di accertamento di violazione amministrativa e notifica di sequestro E13897.
Con tale ordinanza, gli era stato ingiunto, quale conducente del natante tipo motoscafo Volvo Penta e titolare di , obbligata in solido e proprietaria del motoscafo, il Parte_1 Parte_1 pagina 2 di 9 pagamento di €. 344,00 a titolo di sanzione, oltre €. 11,30 per spese, per accertata violazione della normativa in materia di servizio pubblico non di linea, di cui all'art. 5 L.R. Veneto n. 63/1993, e all'art. 14 del regolamento comunale di di attuazione della stessa. CP_1
Con la medesima ordinanza, era stata disposta la confisca dell'imbarcazione Volvo Penta, con sigla e numero RV461DC, di proprietà di di . Parte_1 Parte_1
La vicenda aveva origine in data 12.3.2023, da un controllo della Guardia di Finanza - Stazione navale di - al natante sopra descritto, fermato, nei pressi dell'Isola di Certosa, con a bordo tre CP_1
passeggeri. Ad esso era seguita la notifica al ricorrente di un verbale di accertamento e notifica di sequestro del 5.4.2023, con il quale si era contestato al sig. l'esercizio di “servizio pubblico non Pt_1
di linea (nello specifico Servizio di Noleggio con Conducente) disciplinato dall'art. 5 della L.R. Veneto
n°63/1993 e dell'art.14 Regolamento Comunale di in attuazione della stessa, privo della CP_1
relativa autorizzazione e dunque in violazione a quanto disposto dall'art. 2 C.1 del Testo Coordinato di cui al punto 1”.
In seguito, il ricorrente aveva depositato scritti difensivi, ai sensi dell'art. 18 L. 689/81, chiedendo l'annullamento del verbale ed il dissequestro del natante. Egli aveva chiesto, inoltre, di essere sentito a sua difesa. Con successiva ordinanza ingiunzione, n. 2002/2023 del 7.6.2023, il Controparte_1
aveva concluso, quindi, come sopra, il procedimento, dopo avere disposto l'audizione del ricorrente e considerato le controdeduzioni della Guardia di Finanza, sezione navale di CP_1
L'opponente, quindi, chiedeva all'adìto Tribunale - previa sospensione della sua efficacia esecutiva -
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione e la revoca del provvedimento di confisca del natante, affidando il ricorso ai seguenti due motivi:
1) Nullità del verbale, per travisamento dei fatti ed errata applicazione della norma di legge, di cui agli artt. 3 e 5 della Legge regionale 63/1993 e ss. mm.;
2) Nullità del verbale, per travisamento dei fatti ed errata applicazione della norma di legge di cui agli artt. 3 e 5 della Legge regionale 63/1993 e ss. mm., in ragione del regio decreto n°2523/1936 e della
Legge regione veneto n°11/2013.
Parte opponente, inoltre, in via preliminare, sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 L.R. Veneto n. 63/1993, invitando il Giudice a rimetterla innanzi alla Corte Costituzionale. In via di subordine, chiedeva la riduzione della sanzione pecuniaria e la revoca della confisca del mezzo.
pagina 3 di 9 In estrema sintesi, l'opponente asseriva che, quella da lui svolta, fosse una attività di noleggio di natante con conducente, in conformità della sua licenza ed autorizzazione, e contestava che essa integrasse, invece, esercizio di trasporto pubblico non di linea, richiedente una apposita autorizzazione, di cui egli era, invece, sprovvisto. Tale attività, infatti, implicherebbe la mera traslazione di persone da un luogo ad un altro, mentre l'attività in questione andava sussunta nella fattispecie prevista e disciplinata dall'art. 5 del D. Lgs. 171/2005, del noleggio del natante da diporto, per meri scopi sportivi e ricreativi, e ciò sarebbe stato comprovato:
dalla circostanza che mai il punto di destinazione del tour fosse stato predeterminato, bensì fosse definito di volta in volta;
dal fatto il “Tour private excursion by tipical Venetian motorboard to Murano, Burano and Torcello” venisse prenotato dai turisti per il tramite dell'agenzia e si svolgesse a bordo di una Controparte_3
tipica imbarcazione veneziana, circostanze, queste, atte a corroborare lo scopo ricreativo e turistico del noleggio e ad escludere la fattispecie, invece, ravvisata dal resistente. CP_1
Con decreto del 21.7.2023 il Giudice rigettava l'istanza di sospensiva inaudita altera parte del provvedimento impugnato, reputandone carente il requisito del fumus boni iuris, e fissava la prima udienza di discussione in data 23.11.2023.
Si costituiva ritualmente il con memoria difensiva del 13.11.2023, con la quale CP_1 chiedeva il rigetto nel merito del ricorso e la conferma dell'ordinanza impugnata.
Le parti, nel corso della prima udienza, depositavano le note cartolari ex art 127 ter cpc, insistendo nelle rispettive difese;
parte opponente introduceva, tardivamente, un ulteriore motivo di opposizione rappresentato dal difetto di competenza territoriale del rispetto Controparte_1 all'accertamento della violazione contestata.
Con ordinanza pronunziata fuori udienza, il Giudice rigettava l'istanza di sospensiva del provvedimento impugnato e rinviava la causa per discussione all'udienza del 6.2.2025 nel corso della quale le parti concludevano come in atti e il Giudice poneva la causa in decisione.
***
Trattenuta, quindi, la causa in decisione, si osserva che il ricorso in opposizione, promosso dal sig. in proprio e quale titolare della ditta individuale avverso l'ordinanza Parte_1 Parte_1
ingiunzione-confisca n. 2002/2023 del 7.6.2023 del Comune di Venezia - Direzione Polizia Locale –
Ufficio Autorità Amministrativa Indipendente non può trovare accoglimento per i seguenti motivi.
pagina 4 di 9 Preliminarmente, si rileva la tardività del nuovo motivo di opposizione dell'ordinanza ingiunzione impugnata, formulato dal ricorrente, per la prima volta, nelle note sostitutive ex art. 127 ter cpc della prima udienza, consistente nell'asserito difetto di competenza del circa Controparte_1
l'irrogazione della sanzione amministrativa in oggetto, in quanto il territorio Isola di Canosa rientrerebbe nella competenza di altro, non precisato, Trattasi di nuovo fatto costitutivo della CP_1
domanda, palesemente inammissibile, ex art. 414 cpc. Ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.Lgs. 150/2011,
“Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo”. Pertanto, non è consentito nel corso della prima udienza, al di fuori della emendatio libelli, previa autorizzazione del
Giudice, introdurre ulteriori motivi di opposizione.
Nel merito dei residui motivi, d'altronde, di rileva che l'istruttoria condotta dalla Guardia di Finanza, sezione navale di ha accertato che il servizio prestato dalla ditta di CP_1 Parte_1 Pt_1
fosse da ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 3 c. 2 lett. c), in combinato disposto con l'art. 5
[...]
c. 5 della L.R. Veneto n. 63 del 1993, sanzionata ai sensi dell'art. 43, c. 1 lett. a) e art 44 della medesima Legge.
La definizione del trasporto pubblico non di linea si ricava dall'art. 1 della L. n. 21/1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”. Il servizio pubblico non di linea nelle acque interne viene disciplinato dall'art. 3 L.R. Veneto n. 63/1993, formulato sulla falsa riga della normativa statale, ai sensi del quale: “Sono definiti servizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, e che vengono effettuati a richiesta dell'utente o degli utenti, in modo non continuativo e periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta”.
Essi possono essere svolti con differenti modalità: il comma 2 alla lett. c) del citato articolo prevede, in particolare, anche “il servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a motore”.
Gli agenti accertatori, dunque, hanno correttamente escluso, nel caso di specie, l'applicazione della normativa concernente il noleggio di natante da diporto, di cui all'art. 27 del D.Lgs. 171/2005 (Codice della nautica da diporto) e di cui all'Ordinanza della Regione Veneto n. 39/45.02 del 11 aprile 2007 e ss.mm, di attuazione del predetto articolo 27 u.c..
Il discrimine tra le due fattispecie, invero, risiede nella finalità del trasporto, laddove, nel servizio pubblico non di linea, il servizio reso ha come scopo essenziale quello di trasportare i passeggeri da un luogo all'altro, mentre, nella locazione e noleggio da diporto con conducente, l'oggetto è il natante e lo pagina 5 di 9 scopo è quello turistico ricreativo, che consiste nel mettere a diposizione l'imbarcazione a chi voglia utilizzarla liberamente, per un determinato periodo di tempo (si veda in tal senso, Corte di Appello di
Venezia, sentenza n. 922/2018). Ai sensi dell'art. 47 c. 1 del citato D.Lgs., il noleggio di unità da diporto “è il contratto con il quale una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio”.
Nel caso in oggetto, l'accertamento condotto è scevro da vizi: dalle sommarie informazioni rese dalla sig.ra emerge che le tappe del sopra menzionato tour fossero prestabilite e non, Parte_2
come asserisce il ricorrente, definite di volta in volta.
Nel caso in oggetto, se è pur vero che lo scopo del noleggio da parte dei passeggeri dell'imbarcazione fosse quello turistico, nondimeno va ritenuto che la natura e modalità di organizzazione del tour fossero tali da escludere che il trasporto con il natante avesse le caratteristiche di cui all'art. 5 D.lgs 171/2002.
E' emerso, infatti, che difettasse lo scopo ricreativo, nell'attività di trasporto svolta dal sig. la Pt_1
quale era unicamente finalizzata a condurre i turisti dall'una all'altra delle diverse mete del tour: dapprima dall'isola di Murano all'isola di Burano e, successivamente, da Burano a nei pressi CP_1 di Piazza San Marco. L'itinerario e la destinazione erano stati, infatti, prestabiliti, come emerge dalle dichiarazioni testimoniali di amministratore unico dell'agenzia turistica Parte_2
la quale, dopo aver precisato che i rapporti professionali con il ricorrente risalissero Controparte_3
almeno al 2020, alla domanda circa quali servizi fossero solitamente richiesti allo stesso, dichiarava quanto segue: “Al sig. viene richiesto di mettere a disposizione la barca unicamente per i clienti Pt_1
per una durata prestabilita per il noleggio dell'imbarcazione che gli comunico di volta in volta...omissis...Le tappe sono predefinite e coincidono con quelle del tour...omissis...”. La stessa, inoltre, confermava che i servizi resi dal ricorrente avessero, nella sostanza, unicamente la finalità di collegamento tra le località previste dall'itinerario offerto al cliente (si veda doc. n. 6 di parte resistente). Dalle stesse dichiarazioni rese innanzi alla Guardia di Finanza dal sig. , emerge, Pt_1
infine, che l'itinerario venisse predeterminato, rispetto all'imbarco, in accordo con i clienti (doc. n. 5 di parte resistente).
Ebbene, tale predeterminazione è da ricondursi all'atto con cui i turisti inglesi hanno noleggiato il natante con conducente (doc. n. 9 di parte resistente), con ciò integrando il requisito di cui all'art. 3
pagina 6 di 9 della menzionata Legge regionale Veneto n. 63/1993, che definisce il trasporto pubblico non di linea come quello avente ad oggetto il trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi di linea e nel quale gli itinerari ed orari sono stabiliti di volta in volta. Quest'ultima locuzione va intesa non nel senso che tali elementi siano determinati nell'immediatezza dell'imbarco, ma, che, piuttosto, vengano, per ogni singola richiesta di trasporto, decisi prima dell'imbarco, secondo le richieste del passeggero.
Sul punto, appaiono esaustive le controdeduzioni svolte dalla Guardia di Finanza agli scritti difensivi dell'opponente, laddove queste richiamano opportunamente la Circolare del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 6.8.2015 prot. n. 15036, la quale contiene una chiarimento puntuale sulla differenza tra il trasporto di passeggeri ed il noleggio da diporto ed elenca una serie di elementi indicatori per discernere una figura dall'altra. Al punto 5, le lettere b) e c) della menzionata circolare, in cui si fa riferimento a “un'organizzazione aziendale o un marketing con cui si pubblicizza un'attività sistematica temporale di collegamento tra due o più luoghi ben definiti.... ed alle “modalità con le quali l'impresa formula la propria proposta all'utenza via internet o attraverso canali pubblicitari”, fanno propendere per la figura del mero trasporto di passeggeri.
Va precisato, poi, che l'intermediazione dell'agenzia turistica, più volte rimarcata dal ricorrente, nel secondo motivo di ricorso, per ricondurre la fattispecie in oggetto al noleggio da diporto, avente mera funzione ricreativa, non ha rilevanza, in quanto è la stessa normativa regolamentare – art. 14
Regolamento comunale di attuazione della L.R. Veneto n. 63/1993 – a prevedere che “il servizio di noleggio con conducente è rivolto all'utenza specifica che avanza apposita richiesta presso la sede del vettore o dell'Agenzia da questo incaricata, per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.” E' ben possibile, pertanto, che il vettore si avvalga di una agenzia per procacciare i clienti richiedenti un servizio di trasporto. Nel caso di specie, il tour operatore non ha né fornito direttamente CP_3 né noleggiato l'unità da diporto che è stata, invece, noleggiata dai turisti per il suo tramite. Ad ogni modo, è inconferente il richiamo dell'opponente alla normativa di cui all'art. 63 c. 2 lett. f) L.R.
Veneto n. 33/2002 e all'art. 2 lett. f) R.D. legge n. 2523/1936, in quanto l'esercizio dell'attività di agenzia non esclude, anzi, è soggetta alla normativa di cui alla L. R. Veneto n. 63/1993, ispirata ai preminenti interessi pubblici di tutela del patrimonio storico artistico della città di Pertanto, CP_1
l'invocato requisito della strumentalità dell'attività di noleggio di natante rispetto all'attività dell'agenzia non esenta, a parere del Giudicate, dall'obbligo di rispetto delle normative legislative e regolamentari poste a tutela del delicato equilibrio dell'ambiente lagunare.
pagina 7 di 9 Con riferito, poi, al punto n. 4 dell'atto introduttivo, in cui il ricorrente ha richiesto di sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 44 della L. R. Veneto n. 63/1993, che prevede, quale sanzione accessoria a quella principale, la confisca obbligatoria del mezzo natante, nella misura in cui la sua applicazione non sarebbe rimessa alla discrezionalità dell'ente accertatore, ma sarebbe obbligatoria, andando così a ledere il principio di proporzionalità ed adeguatezza che dovrebbe assistere il rapporto tra sanzione principale e quella accessoria, questo Giudice condivide le osservazioni svolte in merito dalla resistente. Nel giudizio di congruità e ragionevolezza della menzionata sanzione accessoria, infatti, non rileva l'allegata sproporzione tra le due sanzioni, quanto, piuttosto, gli interessi pubblici sottesi alla previsione della confisca. Essi sono rinvenibili nella rigida normativa a tutela del territorio lagunare e, in particolare, della . La resistente ha Controparte_2 richiamato, in proposito, l'art. 12 L.R. 63/1993, il quale al comma 5 prevede che: “ Il numero complessivo delle licenze di taxi rilasciate ed il numero di autorizzazioni per le altre attività di trasporto acqueo dovrà comunque sempre tener conto delle esigenze di una corretta gestione del traffico acqueo e, in particolar modo per ciò che riguarda la città di e l'intero ambito CP_1 lagunare, degli effetti del moto ondoso derivanti dalla circolazione dei natanti a motore”.
Sul punto, si rammenta che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 11478/2020, si è già pronunciata, in un caso, non dissimile da quello oggetto, sulla questione di incostituzionalità dell'art. 44 della L. R.
Veneto n. 63/1993, ritenendola manifestamente infondata.
Pertanto, la previsione della confisca obbligatoria del natante è proporzionata agli interessi pubblicistici, di tutela del paesaggio lagunare e della integrità del patrimonio culturale, rappresentato dalla città di che sorreggono tale previsione. CP_1
anche domanda di revoca del provvedimento di confisca del natante oggetto di causa non può CP_4
trovare accoglimento, per essere il provvedimento che l'ha disposta scevro da vizi.
In conclusione, deve ritenersi che l'opposizione promossa dal sig. , in proprio e quale Parte_1
titolare della ditta individuale contro il Comune di Venezia, Direzione Polizia Parte_1
Locale- Ufficio Autorità Amministrativa Indipendente, avverso dell'ordinanza ingiunzione confisca n.
2002/2023 del 7.6.2023 della Controparte_2
sia infondata, in fatto ed in diritto.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate secondo i parametri tabellari minimi dello scaglione di valore di riferimento (indeterminabile a complessità bassa), alla luce della semplicità delle pagina 8 di 9 questioni trattate, ma con aumento del 30% per presenza di collegamenti ipertestuali, senza computo della fase istruttoria, in quanto non tenutasi autonomamente dalle altre.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione-confisca n. 2002/2023 del 7.6.2023 del
Comune di Venezia - Direzione Polizia Locale – , Controparte_2
confermandola integralmente;
2) Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 3.777,80 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 429 c.p.c., redatta con l'ausilio dell'Aupp dott.ssa Rosa Arena e pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti, ed allegazione al verbale.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9726/2023
Oggi 6 Febbraio 2025, tramite note scritte ex art. 127 ter cpc, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi:
per l'avv. DE FALCO PASCALE;
Parte_1 per l'avv. IANNOTTA ANTONIO. Controparte_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note depositate.
Il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 127 ter e 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9726/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. DE FALCO PASCALE
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. IANNOTTA ANTONIO e dell'avv. TRENTO FEDERICO, dell'avv.
ONGARO NICOLETTA;
dell'avv. MARESO LUCA;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note sostitutive d'udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.7.2023 il sig. , in proprio e quale titolare della Parte_1
ditta individuale spiegava opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione-confisca n. Parte_1
2002/2023 del 7.6.2023 della Controparte_2
, notificata in data 8.6.2023, nonché dell'atto presupposto, rappresentato
[...]
dal verbale di accertamento di violazione amministrativa e notifica di sequestro E13897.
Con tale ordinanza, gli era stato ingiunto, quale conducente del natante tipo motoscafo Volvo Penta e titolare di , obbligata in solido e proprietaria del motoscafo, il Parte_1 Parte_1 pagina 2 di 9 pagamento di €. 344,00 a titolo di sanzione, oltre €. 11,30 per spese, per accertata violazione della normativa in materia di servizio pubblico non di linea, di cui all'art. 5 L.R. Veneto n. 63/1993, e all'art. 14 del regolamento comunale di di attuazione della stessa. CP_1
Con la medesima ordinanza, era stata disposta la confisca dell'imbarcazione Volvo Penta, con sigla e numero RV461DC, di proprietà di di . Parte_1 Parte_1
La vicenda aveva origine in data 12.3.2023, da un controllo della Guardia di Finanza - Stazione navale di - al natante sopra descritto, fermato, nei pressi dell'Isola di Certosa, con a bordo tre CP_1
passeggeri. Ad esso era seguita la notifica al ricorrente di un verbale di accertamento e notifica di sequestro del 5.4.2023, con il quale si era contestato al sig. l'esercizio di “servizio pubblico non Pt_1
di linea (nello specifico Servizio di Noleggio con Conducente) disciplinato dall'art. 5 della L.R. Veneto
n°63/1993 e dell'art.14 Regolamento Comunale di in attuazione della stessa, privo della CP_1
relativa autorizzazione e dunque in violazione a quanto disposto dall'art. 2 C.1 del Testo Coordinato di cui al punto 1”.
In seguito, il ricorrente aveva depositato scritti difensivi, ai sensi dell'art. 18 L. 689/81, chiedendo l'annullamento del verbale ed il dissequestro del natante. Egli aveva chiesto, inoltre, di essere sentito a sua difesa. Con successiva ordinanza ingiunzione, n. 2002/2023 del 7.6.2023, il Controparte_1
aveva concluso, quindi, come sopra, il procedimento, dopo avere disposto l'audizione del ricorrente e considerato le controdeduzioni della Guardia di Finanza, sezione navale di CP_1
L'opponente, quindi, chiedeva all'adìto Tribunale - previa sospensione della sua efficacia esecutiva -
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione e la revoca del provvedimento di confisca del natante, affidando il ricorso ai seguenti due motivi:
1) Nullità del verbale, per travisamento dei fatti ed errata applicazione della norma di legge, di cui agli artt. 3 e 5 della Legge regionale 63/1993 e ss. mm.;
2) Nullità del verbale, per travisamento dei fatti ed errata applicazione della norma di legge di cui agli artt. 3 e 5 della Legge regionale 63/1993 e ss. mm., in ragione del regio decreto n°2523/1936 e della
Legge regione veneto n°11/2013.
Parte opponente, inoltre, in via preliminare, sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 L.R. Veneto n. 63/1993, invitando il Giudice a rimetterla innanzi alla Corte Costituzionale. In via di subordine, chiedeva la riduzione della sanzione pecuniaria e la revoca della confisca del mezzo.
pagina 3 di 9 In estrema sintesi, l'opponente asseriva che, quella da lui svolta, fosse una attività di noleggio di natante con conducente, in conformità della sua licenza ed autorizzazione, e contestava che essa integrasse, invece, esercizio di trasporto pubblico non di linea, richiedente una apposita autorizzazione, di cui egli era, invece, sprovvisto. Tale attività, infatti, implicherebbe la mera traslazione di persone da un luogo ad un altro, mentre l'attività in questione andava sussunta nella fattispecie prevista e disciplinata dall'art. 5 del D. Lgs. 171/2005, del noleggio del natante da diporto, per meri scopi sportivi e ricreativi, e ciò sarebbe stato comprovato:
dalla circostanza che mai il punto di destinazione del tour fosse stato predeterminato, bensì fosse definito di volta in volta;
dal fatto il “Tour private excursion by tipical Venetian motorboard to Murano, Burano and Torcello” venisse prenotato dai turisti per il tramite dell'agenzia e si svolgesse a bordo di una Controparte_3
tipica imbarcazione veneziana, circostanze, queste, atte a corroborare lo scopo ricreativo e turistico del noleggio e ad escludere la fattispecie, invece, ravvisata dal resistente. CP_1
Con decreto del 21.7.2023 il Giudice rigettava l'istanza di sospensiva inaudita altera parte del provvedimento impugnato, reputandone carente il requisito del fumus boni iuris, e fissava la prima udienza di discussione in data 23.11.2023.
Si costituiva ritualmente il con memoria difensiva del 13.11.2023, con la quale CP_1 chiedeva il rigetto nel merito del ricorso e la conferma dell'ordinanza impugnata.
Le parti, nel corso della prima udienza, depositavano le note cartolari ex art 127 ter cpc, insistendo nelle rispettive difese;
parte opponente introduceva, tardivamente, un ulteriore motivo di opposizione rappresentato dal difetto di competenza territoriale del rispetto Controparte_1 all'accertamento della violazione contestata.
Con ordinanza pronunziata fuori udienza, il Giudice rigettava l'istanza di sospensiva del provvedimento impugnato e rinviava la causa per discussione all'udienza del 6.2.2025 nel corso della quale le parti concludevano come in atti e il Giudice poneva la causa in decisione.
***
Trattenuta, quindi, la causa in decisione, si osserva che il ricorso in opposizione, promosso dal sig. in proprio e quale titolare della ditta individuale avverso l'ordinanza Parte_1 Parte_1
ingiunzione-confisca n. 2002/2023 del 7.6.2023 del Comune di Venezia - Direzione Polizia Locale –
Ufficio Autorità Amministrativa Indipendente non può trovare accoglimento per i seguenti motivi.
pagina 4 di 9 Preliminarmente, si rileva la tardività del nuovo motivo di opposizione dell'ordinanza ingiunzione impugnata, formulato dal ricorrente, per la prima volta, nelle note sostitutive ex art. 127 ter cpc della prima udienza, consistente nell'asserito difetto di competenza del circa Controparte_1
l'irrogazione della sanzione amministrativa in oggetto, in quanto il territorio Isola di Canosa rientrerebbe nella competenza di altro, non precisato, Trattasi di nuovo fatto costitutivo della CP_1
domanda, palesemente inammissibile, ex art. 414 cpc. Ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.Lgs. 150/2011,
“Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo”. Pertanto, non è consentito nel corso della prima udienza, al di fuori della emendatio libelli, previa autorizzazione del
Giudice, introdurre ulteriori motivi di opposizione.
Nel merito dei residui motivi, d'altronde, di rileva che l'istruttoria condotta dalla Guardia di Finanza, sezione navale di ha accertato che il servizio prestato dalla ditta di CP_1 Parte_1 Pt_1
fosse da ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 3 c. 2 lett. c), in combinato disposto con l'art. 5
[...]
c. 5 della L.R. Veneto n. 63 del 1993, sanzionata ai sensi dell'art. 43, c. 1 lett. a) e art 44 della medesima Legge.
La definizione del trasporto pubblico non di linea si ricava dall'art. 1 della L. n. 21/1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”. Il servizio pubblico non di linea nelle acque interne viene disciplinato dall'art. 3 L.R. Veneto n. 63/1993, formulato sulla falsa riga della normativa statale, ai sensi del quale: “Sono definiti servizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, e che vengono effettuati a richiesta dell'utente o degli utenti, in modo non continuativo e periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta”.
Essi possono essere svolti con differenti modalità: il comma 2 alla lett. c) del citato articolo prevede, in particolare, anche “il servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a motore”.
Gli agenti accertatori, dunque, hanno correttamente escluso, nel caso di specie, l'applicazione della normativa concernente il noleggio di natante da diporto, di cui all'art. 27 del D.Lgs. 171/2005 (Codice della nautica da diporto) e di cui all'Ordinanza della Regione Veneto n. 39/45.02 del 11 aprile 2007 e ss.mm, di attuazione del predetto articolo 27 u.c..
Il discrimine tra le due fattispecie, invero, risiede nella finalità del trasporto, laddove, nel servizio pubblico non di linea, il servizio reso ha come scopo essenziale quello di trasportare i passeggeri da un luogo all'altro, mentre, nella locazione e noleggio da diporto con conducente, l'oggetto è il natante e lo pagina 5 di 9 scopo è quello turistico ricreativo, che consiste nel mettere a diposizione l'imbarcazione a chi voglia utilizzarla liberamente, per un determinato periodo di tempo (si veda in tal senso, Corte di Appello di
Venezia, sentenza n. 922/2018). Ai sensi dell'art. 47 c. 1 del citato D.Lgs., il noleggio di unità da diporto “è il contratto con il quale una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio”.
Nel caso in oggetto, l'accertamento condotto è scevro da vizi: dalle sommarie informazioni rese dalla sig.ra emerge che le tappe del sopra menzionato tour fossero prestabilite e non, Parte_2
come asserisce il ricorrente, definite di volta in volta.
Nel caso in oggetto, se è pur vero che lo scopo del noleggio da parte dei passeggeri dell'imbarcazione fosse quello turistico, nondimeno va ritenuto che la natura e modalità di organizzazione del tour fossero tali da escludere che il trasporto con il natante avesse le caratteristiche di cui all'art. 5 D.lgs 171/2002.
E' emerso, infatti, che difettasse lo scopo ricreativo, nell'attività di trasporto svolta dal sig. la Pt_1
quale era unicamente finalizzata a condurre i turisti dall'una all'altra delle diverse mete del tour: dapprima dall'isola di Murano all'isola di Burano e, successivamente, da Burano a nei pressi CP_1 di Piazza San Marco. L'itinerario e la destinazione erano stati, infatti, prestabiliti, come emerge dalle dichiarazioni testimoniali di amministratore unico dell'agenzia turistica Parte_2
la quale, dopo aver precisato che i rapporti professionali con il ricorrente risalissero Controparte_3
almeno al 2020, alla domanda circa quali servizi fossero solitamente richiesti allo stesso, dichiarava quanto segue: “Al sig. viene richiesto di mettere a disposizione la barca unicamente per i clienti Pt_1
per una durata prestabilita per il noleggio dell'imbarcazione che gli comunico di volta in volta...omissis...Le tappe sono predefinite e coincidono con quelle del tour...omissis...”. La stessa, inoltre, confermava che i servizi resi dal ricorrente avessero, nella sostanza, unicamente la finalità di collegamento tra le località previste dall'itinerario offerto al cliente (si veda doc. n. 6 di parte resistente). Dalle stesse dichiarazioni rese innanzi alla Guardia di Finanza dal sig. , emerge, Pt_1
infine, che l'itinerario venisse predeterminato, rispetto all'imbarco, in accordo con i clienti (doc. n. 5 di parte resistente).
Ebbene, tale predeterminazione è da ricondursi all'atto con cui i turisti inglesi hanno noleggiato il natante con conducente (doc. n. 9 di parte resistente), con ciò integrando il requisito di cui all'art. 3
pagina 6 di 9 della menzionata Legge regionale Veneto n. 63/1993, che definisce il trasporto pubblico non di linea come quello avente ad oggetto il trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi di linea e nel quale gli itinerari ed orari sono stabiliti di volta in volta. Quest'ultima locuzione va intesa non nel senso che tali elementi siano determinati nell'immediatezza dell'imbarco, ma, che, piuttosto, vengano, per ogni singola richiesta di trasporto, decisi prima dell'imbarco, secondo le richieste del passeggero.
Sul punto, appaiono esaustive le controdeduzioni svolte dalla Guardia di Finanza agli scritti difensivi dell'opponente, laddove queste richiamano opportunamente la Circolare del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 6.8.2015 prot. n. 15036, la quale contiene una chiarimento puntuale sulla differenza tra il trasporto di passeggeri ed il noleggio da diporto ed elenca una serie di elementi indicatori per discernere una figura dall'altra. Al punto 5, le lettere b) e c) della menzionata circolare, in cui si fa riferimento a “un'organizzazione aziendale o un marketing con cui si pubblicizza un'attività sistematica temporale di collegamento tra due o più luoghi ben definiti.... ed alle “modalità con le quali l'impresa formula la propria proposta all'utenza via internet o attraverso canali pubblicitari”, fanno propendere per la figura del mero trasporto di passeggeri.
Va precisato, poi, che l'intermediazione dell'agenzia turistica, più volte rimarcata dal ricorrente, nel secondo motivo di ricorso, per ricondurre la fattispecie in oggetto al noleggio da diporto, avente mera funzione ricreativa, non ha rilevanza, in quanto è la stessa normativa regolamentare – art. 14
Regolamento comunale di attuazione della L.R. Veneto n. 63/1993 – a prevedere che “il servizio di noleggio con conducente è rivolto all'utenza specifica che avanza apposita richiesta presso la sede del vettore o dell'Agenzia da questo incaricata, per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.” E' ben possibile, pertanto, che il vettore si avvalga di una agenzia per procacciare i clienti richiedenti un servizio di trasporto. Nel caso di specie, il tour operatore non ha né fornito direttamente CP_3 né noleggiato l'unità da diporto che è stata, invece, noleggiata dai turisti per il suo tramite. Ad ogni modo, è inconferente il richiamo dell'opponente alla normativa di cui all'art. 63 c. 2 lett. f) L.R.
Veneto n. 33/2002 e all'art. 2 lett. f) R.D. legge n. 2523/1936, in quanto l'esercizio dell'attività di agenzia non esclude, anzi, è soggetta alla normativa di cui alla L. R. Veneto n. 63/1993, ispirata ai preminenti interessi pubblici di tutela del patrimonio storico artistico della città di Pertanto, CP_1
l'invocato requisito della strumentalità dell'attività di noleggio di natante rispetto all'attività dell'agenzia non esenta, a parere del Giudicate, dall'obbligo di rispetto delle normative legislative e regolamentari poste a tutela del delicato equilibrio dell'ambiente lagunare.
pagina 7 di 9 Con riferito, poi, al punto n. 4 dell'atto introduttivo, in cui il ricorrente ha richiesto di sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 44 della L. R. Veneto n. 63/1993, che prevede, quale sanzione accessoria a quella principale, la confisca obbligatoria del mezzo natante, nella misura in cui la sua applicazione non sarebbe rimessa alla discrezionalità dell'ente accertatore, ma sarebbe obbligatoria, andando così a ledere il principio di proporzionalità ed adeguatezza che dovrebbe assistere il rapporto tra sanzione principale e quella accessoria, questo Giudice condivide le osservazioni svolte in merito dalla resistente. Nel giudizio di congruità e ragionevolezza della menzionata sanzione accessoria, infatti, non rileva l'allegata sproporzione tra le due sanzioni, quanto, piuttosto, gli interessi pubblici sottesi alla previsione della confisca. Essi sono rinvenibili nella rigida normativa a tutela del territorio lagunare e, in particolare, della . La resistente ha Controparte_2 richiamato, in proposito, l'art. 12 L.R. 63/1993, il quale al comma 5 prevede che: “ Il numero complessivo delle licenze di taxi rilasciate ed il numero di autorizzazioni per le altre attività di trasporto acqueo dovrà comunque sempre tener conto delle esigenze di una corretta gestione del traffico acqueo e, in particolar modo per ciò che riguarda la città di e l'intero ambito CP_1 lagunare, degli effetti del moto ondoso derivanti dalla circolazione dei natanti a motore”.
Sul punto, si rammenta che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 11478/2020, si è già pronunciata, in un caso, non dissimile da quello oggetto, sulla questione di incostituzionalità dell'art. 44 della L. R.
Veneto n. 63/1993, ritenendola manifestamente infondata.
Pertanto, la previsione della confisca obbligatoria del natante è proporzionata agli interessi pubblicistici, di tutela del paesaggio lagunare e della integrità del patrimonio culturale, rappresentato dalla città di che sorreggono tale previsione. CP_1
anche domanda di revoca del provvedimento di confisca del natante oggetto di causa non può CP_4
trovare accoglimento, per essere il provvedimento che l'ha disposta scevro da vizi.
In conclusione, deve ritenersi che l'opposizione promossa dal sig. , in proprio e quale Parte_1
titolare della ditta individuale contro il Comune di Venezia, Direzione Polizia Parte_1
Locale- Ufficio Autorità Amministrativa Indipendente, avverso dell'ordinanza ingiunzione confisca n.
2002/2023 del 7.6.2023 della Controparte_2
sia infondata, in fatto ed in diritto.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate secondo i parametri tabellari minimi dello scaglione di valore di riferimento (indeterminabile a complessità bassa), alla luce della semplicità delle pagina 8 di 9 questioni trattate, ma con aumento del 30% per presenza di collegamenti ipertestuali, senza computo della fase istruttoria, in quanto non tenutasi autonomamente dalle altre.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione-confisca n. 2002/2023 del 7.6.2023 del
Comune di Venezia - Direzione Polizia Locale – , Controparte_2
confermandola integralmente;
2) Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 3.777,80 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 429 c.p.c., redatta con l'ausilio dell'Aupp dott.ssa Rosa Arena e pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti, ed allegazione al verbale.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
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