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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/12/2025, n. 5036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5036 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa
Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11654/2023
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
ZO Di TE e ZO Di NE, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
Resistente contumace
OGGETTO: accertamento del rapporto e differenze
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.09.2023, la ricorrente in epigrafe ha dedotto quanto segue:
- di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 15.05.2006 al 23.04.2021, senza formale inquadramento e con mansioni di “taglicucitrice, stiratrice intermedia, macchinista lineare, banconista e fasonista”, sussumibili sotto il livello 3 del CCNL
Tessile p.m.i. ;
- di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 17:00 con un'ora di pausa pranzo;
- di aver percepito una retribuzione pari a € 35,00 al giorno;
1 - di essere stata sottoposta al potere direttivo del sig. ; Controparte_2
- di aver goduto di soli venti giorni di ferie all'anno;
- di non aver ricevuto la tredicesima mensilità, l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti e il TFR.
Tanto premesso ha chiesto la condanna della società datrice al pagamento della somma di €
83.123,30, oltre interessi e rivalutazione.
Il tutto con vittoria di spese e attribuzione al difensore antistatario.
La regolarmente evocata in giudizio, è rimasta contumace. Controparte_1
Espletata l'istruttoria orale, verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza dell'11.12.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate, il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Il thema decidendum dell'odierno giudizio ha ad oggetto l'accertamento dello svolgimento da parte della ricorrente di lavoro subordinato alle dipendenze della società e la conseguente Controparte_1
condanna della stessa al pagamento delle spettanze retributive dedotte in ricorso.
Appare opportuno, in via preliminare, soffermarsi brevemente sul concetto di subordinazione così come delineato dalla giurisprudenza di merito e legittimità.
Com'è dato evincere dalla semplice lettura delle disposizioni di cui agli artt. 2094 e ss. del codice civile, il fulcro del concetto di lavoro subordinato (che vale a distinguerlo dal lavoro autonomo) è rappresentato dalla eterodeterminazione del lavoratore, intesa come vincolo di soggezione personale al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale caratterizza il rapporto di dipendenza gerarchica tra i soggetti coinvolti a cui si aggiunge, rafforzando il vincolo di subordinazione, l'obbligo di fedeltà sussistente in capo al lavoratore. L'individuazione della sottoposizione del lavoratore al potere datoriale come sopra descritto quale carattere distintivo del rapporto di lavoro subordinato risale nel tempo ed è ormai pacifica e costantemente ribadita dalla giurisprudenza di merito e legittimità (Cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 3745 del 29.03.1995;
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 7374 dell'11.08.1994; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 702402 dell'8.04.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22984 del 2.10.2017).
Il criterio dall'assoggettamento del lavoratore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro può, però, non risultare sempre significativo o dirimente per la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, occorrendo in alcuni casi fare ricorso a criteri distintivi sussidiari. Ciò accade laddove l'apprezzamento diretto dell'elemento essenziale
2 della subordinazione non sia agevole a causa di peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. In tal caso, occorre far ricorso a criteri di carattere sussidiario e indiziario, allo scopo di accertare la sussistenza del vincolo di subordinazione in via indiretta tramite un procedimento logico presuntivo volto a ottenere una visione d'insieme che tenga conto dell'effettivo atteggiarsi degli indici suddetti nella fattispecie concreta nonché della loro reciproca interazione e rilevanza (Cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 23846 dell'11.10.2017; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 66 dell'8.01.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 14434 del 10.07.2015;
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22289 del 21.10.2014; Tribunale di Genova, sez. lavoro, n. 585 del
7.08.2017).
Tra i vari indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono individuati:
l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; l'utilizzo di mezzi e strumenti del datore di lavoro;
l'assenza di un'autonoma assunzione di rischio di impresa in capo al lavoratore;
l'osservanza di un orario di lavoro fisso con annesso obbligo di giustificare assenze o ritardi;
la continuità della collaborazione;
la determinazione delle modalità di svolgimento della prestazione da parte del datore;
la corresponsione a scadenza fissa di una retribuzione predeterminata (Cfr. in tal senso Cassazione civile, sez. lavoro, n. 28525 del 01.12.2008;
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 3745 del 29.03.1995; Tribunale Napoli, sez. lavoro, n. 30771 del
24.11.2011; Tribunale Milano, sez. lavoro n. 1693 del 9.06.2016; Tribunale Pescara, sez. lavoro, n.
33 del 15.01.2016).
Tanto premesso in ordine ai criteri generali validi a soccorrere l'attività dell'organo giudicante in ordine all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, e alla luce delle richiamate argomentazioni, va valutato il materiale probatorio in atti.
Va ribadito, infatti, che l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie (la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore) grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, in ragione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., e ciò anche nell'ipotesi in cui non vi sia sul punto contestazione.
Nel rito del lavoro, invero, trova applicazione il principio in base al quale la contumacia del resistente non equivale ad ammissione delle circostanze dedotte nel ricorso, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore, il quale, pertanto, non è dispensato dall'onere probatorio sullo stesso gravante in ordine ai fatti costitutivi delle proprie pretese (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 20/07/1985, n. 4301; Cassazione civile, sez. lav., 13.11.1989, n. 4800).
3 Nel caso di specie, le risultanze istruttorie appaiono idonee a dimostrare quanto dedotto in ricorso, seppur per un periodo inferiore rispetto all'intero rapporto lavorativo dedotto in ricorso.
Con riferimento a tale periodo, infatti, le dichiarazioni rese risultano sufficientemente coerenti, nonché genuine, e pertanto sono idonee a ritenere provata la prospettazione offerta in ricorso, seppur nei limiti temporali predetti.
Nello specifico, la teste escussa all'udienza dell'11.09.2025, premesso di Testimone_1
essere la cugina della ricorrente e di non avere né aver mai avuto in essere un contenzioso nei confronti della resistente, ha dichiarato: “ho lavorato per la resistente nel 2006 mi sembra, ma non ricordo precisamente, ho lavorato per sette anni;
facevo la macchinista, cucivo a macchina le tasche dei pantaloni su diverse macchine;
la ricorrente è arrivata dopo una settimana rispetto a me, lei cercava lavoro e io sapevo che lì serviva una persona quindi le dissi di venire a parlare lei direttamente, poi ha parlato lei con il capo;
il capo era;
io quando sono Per_1 Controparte_2 stata assunta ho parlato con questo nell'azienda; io andai a parlare nell'azienda Controparte_2
e visto che già avevo lavorato come macchinista per un'altra fabbrica mi presero subito;
non mi hanno mai fatto il contratto;
mia cugina faceva anche lei la macchinista, lavorava sulla cuci-taglia
e faceva anche altre mansioni sempre sulle macchine da cucire, e stirava anche;
noi già sapevamo quello che dovevamo fare, ognuno aveva la sua mansione che ci era stata detta da quando ci Per_1
ha assunte;
era sempre che ci pagava e a lui chiedevamo permessi, ferie ecc.; era a lui che Per_1
ci rivolgevamo per tutto, lui gestiva tutto ed era sempre presente;
noi lavoravamo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.00, con una pausa di un'ora per il pranzo”.
La teste , escussa alla medesima udienza, premesso di non essere legata da Testimone_2
vincoli di parentela con la ricorrente e di non avere mai proposto giudizio nei confronti della ha dichiarato: “ho lavorato per la resistente nel 2011 per un annetto;
io lavoravo vicino al CP_1 banco, facevo un po' di tutto;
io non cucivo, mi occupavo di preparare il capo prima che venisse cucito, ad esempio facevo i segni sulla stoffa;
la ricorrente lavorava nella stessa azienda, lei era macchinista e faceva un po' di tutto;
lavorava accanto alle macchine per cucire, si occupava di tutte le fasi;
lavoravamo nello stesso ambiente, che era unico per tutto e io dalla mia postazione la vedevo;
lavoravamo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 17.00; io sono stata assunta da c'erano lui e la mamma;
io non sono stata regolarizzata con contratto, CP_2
ho lavorato a nero per tutto il periodo;
sono stata assunta da ho parlato con lui la prima CP_2
volta e lui mi ha detto cosa dovevo fare, era lui che dava gli ordini;
anche la mamma comandava;
venivo pagata da . CP_2
4 Con particolare riferimento alla deposizione di deve chiarirsi come l'esistenza Testimone_1
di un rapporto di parentela tra la stessa e la ricorrente, seppur non comportando l'incapacità a deporre ai sensi del rinnovato art. 246 c.p.c., deve essere valorizzata ai fini del giudizio sull'attendibilità delle dichiarazioni dalla stessa rese, unitamente agli altri elementi probatori acquisiti (Cassazione civile, sez. II, n. 167 del 2018; cfr. in senso conforme Cass. Civ. Sez. Lav. n.
11034 del 2006; Cass. civ. Sez. II, n. 9353 del 08/06/2012; Cass. civ. Sez. II, n. 5079 del
30/05/1990).
In particolare, il giudice è tenuto a porre a confronto le deposizioni raccolte, valutando la credibilità dell'uno o dell'altro teste sulla scorta di elementi soggettivi ed oggettivi (la qualità dei testi, la loro vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza delle loro dichiarazioni, la convergenza delle stesse con gli eventuali elementi di prova documentale acquisiti), per poi compiutamente esporre le ragioni che lo hanno indotto ad attribuire attendibilità ad una testimonianza rispetto all'altra (cfr. in tal senso
Corte di Cassazione, Sez. lavoro, Ord. n. 1547 del 2015).
Nel caso di specie, ritiene la scrivente che, oltre alla concordanza tra le affermazioni della Tes_1
e quelle della , deve darsi rilievo al fatto che entrambe, lungi dal rendere dichiarazioni Tes_2
compiacenti, hanno riferito di circostanze anche imprecise (ad esempio circa l'inizio e la fine del rapporto di lavoro), nonché limitate a un periodo di tempo inferiore rispetto a quello dedotto in ricorso, il che lascia propendere per la genuinità delle stesse.
Nulla, poi, è emerso circa la mancata fruizione di ferie.
Sul punto, la giurisprudenza ha costantemente affermato che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni destinati alle ferie, nonché la mancata fruizione di permessi, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo delle indennità suddette, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (cfr. ex multis Cass. sez. lav. sent. n. 8521 del 27.4.2015).
Pertanto, la domanda va accolta limitatamente al periodo intercorrente dal 15.05.2006 al
31.12.2012, atteso che solo in relazione ad esso le dichiarazioni raccolte possono dirsi complete e sufficienti: nello specifico, alla spettano le differenze sulla retribuzione ordinaria, la Tes_1
tredicesima mensilità e il TFR, discendendo il diritto alle stesse dalla sussistenza del rapporto di lavoro.
5 Trattandosi di rapporto di lavoro non formalizzato, l'applicabilità del CCNL di categoria, può operare soltanto in via parametrica.
È bene ricordare che, nell'ipotesi in cui il giudice del merito sia chiamato a determinare la giusta retribuzione a norma dell'art. 36 Cost. in relazione all'art 2099 c.c., e dunque con riferimento ai contratti collettivi in via parametrica, deve, in primo luogo, rispettare i criteri dettati dalla norma costituzionale per il processo perequativo, e cioè il criterio di “sufficienza” della retribuzione a sopperire ai bisogni di una esistenza libera e dignitosa e quello di “proporzionalità” della stessa retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato (Cass. 20 settembre 2007, n. 19467; Cass. 29 marzo 1985, n. 2193).
Ne consegue che la disciplina collettiva può servire al giudicante solo quale parametro di determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente. Tale utilizzazione indiretta deve, però, limitarsi alla retribuzione minima tabellare, oltre che alla tredicesima mensilità, da considerare per la sua generale applicazione come rientrante nel concetto quantitativo di retribuzione sufficiente e proporzionata al lavoro prestato, senza riguardo agli altri istituti contrattuali (Cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 10465 dell'8.08.2000). I giudici della Suprema Corte sono, infatti, costanti nell'affermare che in siffatta operazione non si può fare riferimento a tutti gli elementi e gli istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma occorre prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il cosiddetto minimo costituzionale, con esclusione degli istituti retributivi legati all'autonomia contrattuale, come la quattordicesima mensilità, i compensi aggiuntivi, le indennità accessorie, le maggiorazioni per lavoro straordinario superiori a quella legale, la durata delle ferie (Cass. sez. lav. 19 agosto 2011 n. 17399; Cass. 7 luglio 2008, n.
18584; Cass. 4 giugno 2008, n. 14791).
Circa il quantum, lo stesso può essere determinato tenuto conto dei conteggi allegati al ricorso introduttivo, sottraendo dalla retribuzione dovuta il compenso per il lavoro straordinario in quanto né dedotto né provato in giudizio.
La società datrice va pertanto condannata al pagamento della somma di € 33.552,00, di cui €
7.587,08 a titolo di TFR.
Sulla somma così individuata, annualmente rivalutata, sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di maturazione del credito – coincidente nel caso del TFR con la data di cessazione del rapporto di lavoro – fino al saldo.
6 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del parziale accoglimento, della natura e del valore della causa, della bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) In parziale accoglimento del ricorso accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti nel periodo dal 15.05.2006 al 31.12.2012 e per l'effetto condanna la società al pagamento nei confronti della ricorrente della Controparte_1 Parte_1 somma di € 33.552,00, di cui € 7.587,08 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione delle singole componenti del credito fino al soddisfo;
b) Rigetta nel resto;
c) Condanna la al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che Controparte_1 si liquidano in € 4.600,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa
Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11654/2023
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
ZO Di TE e ZO Di NE, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
Resistente contumace
OGGETTO: accertamento del rapporto e differenze
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.09.2023, la ricorrente in epigrafe ha dedotto quanto segue:
- di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 15.05.2006 al 23.04.2021, senza formale inquadramento e con mansioni di “taglicucitrice, stiratrice intermedia, macchinista lineare, banconista e fasonista”, sussumibili sotto il livello 3 del CCNL
Tessile p.m.i. ;
- di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 17:00 con un'ora di pausa pranzo;
- di aver percepito una retribuzione pari a € 35,00 al giorno;
1 - di essere stata sottoposta al potere direttivo del sig. ; Controparte_2
- di aver goduto di soli venti giorni di ferie all'anno;
- di non aver ricevuto la tredicesima mensilità, l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti e il TFR.
Tanto premesso ha chiesto la condanna della società datrice al pagamento della somma di €
83.123,30, oltre interessi e rivalutazione.
Il tutto con vittoria di spese e attribuzione al difensore antistatario.
La regolarmente evocata in giudizio, è rimasta contumace. Controparte_1
Espletata l'istruttoria orale, verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza dell'11.12.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate, il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Il thema decidendum dell'odierno giudizio ha ad oggetto l'accertamento dello svolgimento da parte della ricorrente di lavoro subordinato alle dipendenze della società e la conseguente Controparte_1
condanna della stessa al pagamento delle spettanze retributive dedotte in ricorso.
Appare opportuno, in via preliminare, soffermarsi brevemente sul concetto di subordinazione così come delineato dalla giurisprudenza di merito e legittimità.
Com'è dato evincere dalla semplice lettura delle disposizioni di cui agli artt. 2094 e ss. del codice civile, il fulcro del concetto di lavoro subordinato (che vale a distinguerlo dal lavoro autonomo) è rappresentato dalla eterodeterminazione del lavoratore, intesa come vincolo di soggezione personale al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale caratterizza il rapporto di dipendenza gerarchica tra i soggetti coinvolti a cui si aggiunge, rafforzando il vincolo di subordinazione, l'obbligo di fedeltà sussistente in capo al lavoratore. L'individuazione della sottoposizione del lavoratore al potere datoriale come sopra descritto quale carattere distintivo del rapporto di lavoro subordinato risale nel tempo ed è ormai pacifica e costantemente ribadita dalla giurisprudenza di merito e legittimità (Cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 3745 del 29.03.1995;
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 7374 dell'11.08.1994; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 702402 dell'8.04.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22984 del 2.10.2017).
Il criterio dall'assoggettamento del lavoratore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro può, però, non risultare sempre significativo o dirimente per la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, occorrendo in alcuni casi fare ricorso a criteri distintivi sussidiari. Ciò accade laddove l'apprezzamento diretto dell'elemento essenziale
2 della subordinazione non sia agevole a causa di peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. In tal caso, occorre far ricorso a criteri di carattere sussidiario e indiziario, allo scopo di accertare la sussistenza del vincolo di subordinazione in via indiretta tramite un procedimento logico presuntivo volto a ottenere una visione d'insieme che tenga conto dell'effettivo atteggiarsi degli indici suddetti nella fattispecie concreta nonché della loro reciproca interazione e rilevanza (Cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 23846 dell'11.10.2017; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 66 dell'8.01.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 14434 del 10.07.2015;
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22289 del 21.10.2014; Tribunale di Genova, sez. lavoro, n. 585 del
7.08.2017).
Tra i vari indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono individuati:
l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; l'utilizzo di mezzi e strumenti del datore di lavoro;
l'assenza di un'autonoma assunzione di rischio di impresa in capo al lavoratore;
l'osservanza di un orario di lavoro fisso con annesso obbligo di giustificare assenze o ritardi;
la continuità della collaborazione;
la determinazione delle modalità di svolgimento della prestazione da parte del datore;
la corresponsione a scadenza fissa di una retribuzione predeterminata (Cfr. in tal senso Cassazione civile, sez. lavoro, n. 28525 del 01.12.2008;
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 3745 del 29.03.1995; Tribunale Napoli, sez. lavoro, n. 30771 del
24.11.2011; Tribunale Milano, sez. lavoro n. 1693 del 9.06.2016; Tribunale Pescara, sez. lavoro, n.
33 del 15.01.2016).
Tanto premesso in ordine ai criteri generali validi a soccorrere l'attività dell'organo giudicante in ordine all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, e alla luce delle richiamate argomentazioni, va valutato il materiale probatorio in atti.
Va ribadito, infatti, che l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie (la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore) grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, in ragione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., e ciò anche nell'ipotesi in cui non vi sia sul punto contestazione.
Nel rito del lavoro, invero, trova applicazione il principio in base al quale la contumacia del resistente non equivale ad ammissione delle circostanze dedotte nel ricorso, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore, il quale, pertanto, non è dispensato dall'onere probatorio sullo stesso gravante in ordine ai fatti costitutivi delle proprie pretese (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 20/07/1985, n. 4301; Cassazione civile, sez. lav., 13.11.1989, n. 4800).
3 Nel caso di specie, le risultanze istruttorie appaiono idonee a dimostrare quanto dedotto in ricorso, seppur per un periodo inferiore rispetto all'intero rapporto lavorativo dedotto in ricorso.
Con riferimento a tale periodo, infatti, le dichiarazioni rese risultano sufficientemente coerenti, nonché genuine, e pertanto sono idonee a ritenere provata la prospettazione offerta in ricorso, seppur nei limiti temporali predetti.
Nello specifico, la teste escussa all'udienza dell'11.09.2025, premesso di Testimone_1
essere la cugina della ricorrente e di non avere né aver mai avuto in essere un contenzioso nei confronti della resistente, ha dichiarato: “ho lavorato per la resistente nel 2006 mi sembra, ma non ricordo precisamente, ho lavorato per sette anni;
facevo la macchinista, cucivo a macchina le tasche dei pantaloni su diverse macchine;
la ricorrente è arrivata dopo una settimana rispetto a me, lei cercava lavoro e io sapevo che lì serviva una persona quindi le dissi di venire a parlare lei direttamente, poi ha parlato lei con il capo;
il capo era;
io quando sono Per_1 Controparte_2 stata assunta ho parlato con questo nell'azienda; io andai a parlare nell'azienda Controparte_2
e visto che già avevo lavorato come macchinista per un'altra fabbrica mi presero subito;
non mi hanno mai fatto il contratto;
mia cugina faceva anche lei la macchinista, lavorava sulla cuci-taglia
e faceva anche altre mansioni sempre sulle macchine da cucire, e stirava anche;
noi già sapevamo quello che dovevamo fare, ognuno aveva la sua mansione che ci era stata detta da quando ci Per_1
ha assunte;
era sempre che ci pagava e a lui chiedevamo permessi, ferie ecc.; era a lui che Per_1
ci rivolgevamo per tutto, lui gestiva tutto ed era sempre presente;
noi lavoravamo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.00, con una pausa di un'ora per il pranzo”.
La teste , escussa alla medesima udienza, premesso di non essere legata da Testimone_2
vincoli di parentela con la ricorrente e di non avere mai proposto giudizio nei confronti della ha dichiarato: “ho lavorato per la resistente nel 2011 per un annetto;
io lavoravo vicino al CP_1 banco, facevo un po' di tutto;
io non cucivo, mi occupavo di preparare il capo prima che venisse cucito, ad esempio facevo i segni sulla stoffa;
la ricorrente lavorava nella stessa azienda, lei era macchinista e faceva un po' di tutto;
lavorava accanto alle macchine per cucire, si occupava di tutte le fasi;
lavoravamo nello stesso ambiente, che era unico per tutto e io dalla mia postazione la vedevo;
lavoravamo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 17.00; io sono stata assunta da c'erano lui e la mamma;
io non sono stata regolarizzata con contratto, CP_2
ho lavorato a nero per tutto il periodo;
sono stata assunta da ho parlato con lui la prima CP_2
volta e lui mi ha detto cosa dovevo fare, era lui che dava gli ordini;
anche la mamma comandava;
venivo pagata da . CP_2
4 Con particolare riferimento alla deposizione di deve chiarirsi come l'esistenza Testimone_1
di un rapporto di parentela tra la stessa e la ricorrente, seppur non comportando l'incapacità a deporre ai sensi del rinnovato art. 246 c.p.c., deve essere valorizzata ai fini del giudizio sull'attendibilità delle dichiarazioni dalla stessa rese, unitamente agli altri elementi probatori acquisiti (Cassazione civile, sez. II, n. 167 del 2018; cfr. in senso conforme Cass. Civ. Sez. Lav. n.
11034 del 2006; Cass. civ. Sez. II, n. 9353 del 08/06/2012; Cass. civ. Sez. II, n. 5079 del
30/05/1990).
In particolare, il giudice è tenuto a porre a confronto le deposizioni raccolte, valutando la credibilità dell'uno o dell'altro teste sulla scorta di elementi soggettivi ed oggettivi (la qualità dei testi, la loro vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza delle loro dichiarazioni, la convergenza delle stesse con gli eventuali elementi di prova documentale acquisiti), per poi compiutamente esporre le ragioni che lo hanno indotto ad attribuire attendibilità ad una testimonianza rispetto all'altra (cfr. in tal senso
Corte di Cassazione, Sez. lavoro, Ord. n. 1547 del 2015).
Nel caso di specie, ritiene la scrivente che, oltre alla concordanza tra le affermazioni della Tes_1
e quelle della , deve darsi rilievo al fatto che entrambe, lungi dal rendere dichiarazioni Tes_2
compiacenti, hanno riferito di circostanze anche imprecise (ad esempio circa l'inizio e la fine del rapporto di lavoro), nonché limitate a un periodo di tempo inferiore rispetto a quello dedotto in ricorso, il che lascia propendere per la genuinità delle stesse.
Nulla, poi, è emerso circa la mancata fruizione di ferie.
Sul punto, la giurisprudenza ha costantemente affermato che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni destinati alle ferie, nonché la mancata fruizione di permessi, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo delle indennità suddette, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (cfr. ex multis Cass. sez. lav. sent. n. 8521 del 27.4.2015).
Pertanto, la domanda va accolta limitatamente al periodo intercorrente dal 15.05.2006 al
31.12.2012, atteso che solo in relazione ad esso le dichiarazioni raccolte possono dirsi complete e sufficienti: nello specifico, alla spettano le differenze sulla retribuzione ordinaria, la Tes_1
tredicesima mensilità e il TFR, discendendo il diritto alle stesse dalla sussistenza del rapporto di lavoro.
5 Trattandosi di rapporto di lavoro non formalizzato, l'applicabilità del CCNL di categoria, può operare soltanto in via parametrica.
È bene ricordare che, nell'ipotesi in cui il giudice del merito sia chiamato a determinare la giusta retribuzione a norma dell'art. 36 Cost. in relazione all'art 2099 c.c., e dunque con riferimento ai contratti collettivi in via parametrica, deve, in primo luogo, rispettare i criteri dettati dalla norma costituzionale per il processo perequativo, e cioè il criterio di “sufficienza” della retribuzione a sopperire ai bisogni di una esistenza libera e dignitosa e quello di “proporzionalità” della stessa retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato (Cass. 20 settembre 2007, n. 19467; Cass. 29 marzo 1985, n. 2193).
Ne consegue che la disciplina collettiva può servire al giudicante solo quale parametro di determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente. Tale utilizzazione indiretta deve, però, limitarsi alla retribuzione minima tabellare, oltre che alla tredicesima mensilità, da considerare per la sua generale applicazione come rientrante nel concetto quantitativo di retribuzione sufficiente e proporzionata al lavoro prestato, senza riguardo agli altri istituti contrattuali (Cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 10465 dell'8.08.2000). I giudici della Suprema Corte sono, infatti, costanti nell'affermare che in siffatta operazione non si può fare riferimento a tutti gli elementi e gli istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma occorre prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il cosiddetto minimo costituzionale, con esclusione degli istituti retributivi legati all'autonomia contrattuale, come la quattordicesima mensilità, i compensi aggiuntivi, le indennità accessorie, le maggiorazioni per lavoro straordinario superiori a quella legale, la durata delle ferie (Cass. sez. lav. 19 agosto 2011 n. 17399; Cass. 7 luglio 2008, n.
18584; Cass. 4 giugno 2008, n. 14791).
Circa il quantum, lo stesso può essere determinato tenuto conto dei conteggi allegati al ricorso introduttivo, sottraendo dalla retribuzione dovuta il compenso per il lavoro straordinario in quanto né dedotto né provato in giudizio.
La società datrice va pertanto condannata al pagamento della somma di € 33.552,00, di cui €
7.587,08 a titolo di TFR.
Sulla somma così individuata, annualmente rivalutata, sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di maturazione del credito – coincidente nel caso del TFR con la data di cessazione del rapporto di lavoro – fino al saldo.
6 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del parziale accoglimento, della natura e del valore della causa, della bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) In parziale accoglimento del ricorso accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti nel periodo dal 15.05.2006 al 31.12.2012 e per l'effetto condanna la società al pagamento nei confronti della ricorrente della Controparte_1 Parte_1 somma di € 33.552,00, di cui € 7.587,08 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione delle singole componenti del credito fino al soddisfo;
b) Rigetta nel resto;
c) Condanna la al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che Controparte_1 si liquidano in € 4.600,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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