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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 08/10/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di IO IA, composto dai magistrati:
dott. AN Di OM Presidente estensore dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1374 del 20239 del Ruolo Generale, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marta Flavi ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Olbia, via delle Terme 43,
Parte ricorrente
CONTRO
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
ER ED ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Quartu S. Elena, via XX settembre 7/9
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero, nella persona del Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di IO.
1 All'udienza del 3.10.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note d'udienza e la causa veniva riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.10.2023 , premesso che il 20.9.2001 aveva contratto Parte_1 matrimonio civile in Verona con , che dall'unione erano nati, nel Controparte_1
2000 e nel 2003, i figli e , che, con il decreto n. 49 del 2020, il Tribunale di Per_1 Per_2
IO IA aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, che successivamente si era ripristinata la comunione e la convivenza dei coniugi, con il conseguente superamento della pronuncia di separazione, che tuttavia era sopravvenuta una nuova crisi coniugale che aveva compromesso in maniera irrimediabile il rapporto, chiedeva al Presidente del Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale e di adottare i necessari provvedimenti per il mantenimento dei figli, non ancora economicamente indipendenti.
si costituiva in giudizio e non si opponeva all'accoglimento della Controparte_1 domanda relativa alla separazione, ma contestava per il resto le pretese della ricorrente.
La causa, istruita con produzioni documentali ed indagini di Polizia tributaria, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti all'udienza sopra indicata.
Osserva preliminarmente il Tribunale che la domanda proposta dalla ricorrente al fine di ottenere la condanna del alla corresponsione, in suo favore, di un assegno di CP_1 mantenimento è stata formulata soltanto nel preverbale depositato il 2.4.2023, e dunque tardivamente, cosicchè deve dichiararsene l'inammissibilità.
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e deve pertanto essere accolta.
Rispetto ad essa, il Collegio prende infatti atto del venir meno della comunione di vita morale e materiale propria della famiglia fondata sul matrimonio e dell'impossibilità della sua ricostituzione, ostandovi la contraria volontà di entrambe le parti, concordemente espressa nel corso della presente procedura.
Ritiene poi il Tribunale che sussistano i presupposti per imporre al l'obbligo di CP_1 corrispondere ai figli un contributo per il loro mantenimento, atteso che questi ultimi, dell'età di 25 e 22 anni, per concorde ammissione delle parti (v. verbale del 2.4.2024), svolgono lavori solo saltuari e di carattere stagionale e non possono certamente essere ritenuti economicamente indipendenti.
Tenuto conto della complessiva capacità economica delle parti, come si desume dalla documentazione versata in atti e dalle risultanze degli accertamenti svolti dalla Guardia di
2 Finanza, nonché delle esigenze dei figli, appare opportuno confermare il provvedimento presidenziale ed imporre al resistente l'obbligo di corrispondere a ciascun figlio, a titolo di mantenimento, la somma di €. 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi con bonifico entro il giorno cinque di ogni mese.
Il resistente dovrà inoltre contribuire, nella misura del 50%, al sostenimento delle spese straordinarie necessarie per i figli.
Stante l'incontestato rapporto di convivenza dei figli con la madre, deve poi assegnarsi la casa coniugale, sita in Olbia, via del Moro n. 8, alla ricorrente, ed imporsi al resistente l'obbligo di fornire alla ricorrente, garante del mutuo gravante sulla casa coniugale, copia della quietanza di pagamento di ogni singola rata.
Si provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza: dichiara inammissibile la domanda di corresponsione del mantenimento proposta dalla ricorrente;
dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 dispone che corrisponda a ciascun figlio, a titolo di contributo per Controparte_1 il mantenimento, la somma di €. 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
e da versarsi con bonifico entro il giorno cinque di ogni mese;
egli dovrà inoltre contribuire, nella misura del 50%, al sostenimento delle spese straordinarie necessarie per i figli;
assegna la casa coniugale, sita in Olbia, via del Moro n. 8, alla ricorrente;
dispone che il resistente fornisca alla ricorrente copia della quietanza del pagamento di ogni singola rata del mutuo gravante sulla casa coniugale;
provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in IO IA, nella camera di consiglio dell'8.10.2025
Il Presidente est.
AN Di OM
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di IO IA, composto dai magistrati:
dott. AN Di OM Presidente estensore dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1374 del 20239 del Ruolo Generale, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marta Flavi ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Olbia, via delle Terme 43,
Parte ricorrente
CONTRO
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
ER ED ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Quartu S. Elena, via XX settembre 7/9
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero, nella persona del Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di IO.
1 All'udienza del 3.10.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note d'udienza e la causa veniva riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.10.2023 , premesso che il 20.9.2001 aveva contratto Parte_1 matrimonio civile in Verona con , che dall'unione erano nati, nel Controparte_1
2000 e nel 2003, i figli e , che, con il decreto n. 49 del 2020, il Tribunale di Per_1 Per_2
IO IA aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, che successivamente si era ripristinata la comunione e la convivenza dei coniugi, con il conseguente superamento della pronuncia di separazione, che tuttavia era sopravvenuta una nuova crisi coniugale che aveva compromesso in maniera irrimediabile il rapporto, chiedeva al Presidente del Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale e di adottare i necessari provvedimenti per il mantenimento dei figli, non ancora economicamente indipendenti.
si costituiva in giudizio e non si opponeva all'accoglimento della Controparte_1 domanda relativa alla separazione, ma contestava per il resto le pretese della ricorrente.
La causa, istruita con produzioni documentali ed indagini di Polizia tributaria, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti all'udienza sopra indicata.
Osserva preliminarmente il Tribunale che la domanda proposta dalla ricorrente al fine di ottenere la condanna del alla corresponsione, in suo favore, di un assegno di CP_1 mantenimento è stata formulata soltanto nel preverbale depositato il 2.4.2023, e dunque tardivamente, cosicchè deve dichiararsene l'inammissibilità.
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e deve pertanto essere accolta.
Rispetto ad essa, il Collegio prende infatti atto del venir meno della comunione di vita morale e materiale propria della famiglia fondata sul matrimonio e dell'impossibilità della sua ricostituzione, ostandovi la contraria volontà di entrambe le parti, concordemente espressa nel corso della presente procedura.
Ritiene poi il Tribunale che sussistano i presupposti per imporre al l'obbligo di CP_1 corrispondere ai figli un contributo per il loro mantenimento, atteso che questi ultimi, dell'età di 25 e 22 anni, per concorde ammissione delle parti (v. verbale del 2.4.2024), svolgono lavori solo saltuari e di carattere stagionale e non possono certamente essere ritenuti economicamente indipendenti.
Tenuto conto della complessiva capacità economica delle parti, come si desume dalla documentazione versata in atti e dalle risultanze degli accertamenti svolti dalla Guardia di
2 Finanza, nonché delle esigenze dei figli, appare opportuno confermare il provvedimento presidenziale ed imporre al resistente l'obbligo di corrispondere a ciascun figlio, a titolo di mantenimento, la somma di €. 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi con bonifico entro il giorno cinque di ogni mese.
Il resistente dovrà inoltre contribuire, nella misura del 50%, al sostenimento delle spese straordinarie necessarie per i figli.
Stante l'incontestato rapporto di convivenza dei figli con la madre, deve poi assegnarsi la casa coniugale, sita in Olbia, via del Moro n. 8, alla ricorrente, ed imporsi al resistente l'obbligo di fornire alla ricorrente, garante del mutuo gravante sulla casa coniugale, copia della quietanza di pagamento di ogni singola rata.
Si provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza: dichiara inammissibile la domanda di corresponsione del mantenimento proposta dalla ricorrente;
dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 dispone che corrisponda a ciascun figlio, a titolo di contributo per Controparte_1 il mantenimento, la somma di €. 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
e da versarsi con bonifico entro il giorno cinque di ogni mese;
egli dovrà inoltre contribuire, nella misura del 50%, al sostenimento delle spese straordinarie necessarie per i figli;
assegna la casa coniugale, sita in Olbia, via del Moro n. 8, alla ricorrente;
dispone che il resistente fornisca alla ricorrente copia della quietanza del pagamento di ogni singola rata del mutuo gravante sulla casa coniugale;
provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in IO IA, nella camera di consiglio dell'8.10.2025
Il Presidente est.
AN Di OM
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