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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 26/12/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Cron. N.
Dott. AR AZ AN Presidente
Rep. N.
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
R. Gen. N. 195 /2025
Dott. ARluisa TE Consigliere rel.
Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 195/2025 promossa con appello notificato in data
10.03.2025 e posta in decisione all'udienza collegiale del 16.09.2025
d a in persona del Sindaco p.t., Parte_1
OGGETTO: rappresentato e difeso dall'avv. De Rosa Brunello, giusta procura unita all'atto
Altri istituti del diritto di appello
APPELLANTE delle locazioni c o n t r o n persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfonso Mezzotero e
NG RE, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Cremona n. 534/2024
pagina 1 di 13 pubblicata in data 17.09.2024, nel procedimento R.G. n. 1704/2023.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
In riforma della sentenza del Tribunale ordinario di Cremona, Sezione civile,
n. 534/2024 del 17/09/2024 nella causa R.G. 1704/2023 respingersi l'opposizione formulata in primo grado da Controparte_1 CP_1
e confermarsi il decreto ingiuntivo n. 537/2023 emesso dal Tribunale di
[...]
Cremona in favore del , con il quale veniva Parte_1
ingiunto il pagamento della somma di euro 12.191,10, oltre a interessi e spese legali, in ragione del parziale pagamento dei canoni di locazione relativi all'arco temporale compreso tra l'1.6.2020 e l'1.6.2023.
Dell'appellata
Respingersi con ogni miglior formula l'appello principale del
[...]
perché inammissibile, improcedibile ovvero, comunque, Parte_1
infondato.
In via di appello incidentale condizionato: solamente nel caso si ritenga di riformare anche parzialmente la sentenza del Tribunale di Cremona n.
534/2024 in accoglimento di uno dei motivi di appello avversari, dichiararsi pregiudizialmente e in senso assorbente il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
In via di appello incidentale tardivo, riformarsi parzialmente la sentenza n.
534/2024 del Tribunale di Cremona esclusivamente nella parte in cui ha compensato le spese legali del giudizio di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze legali (maggiorate delle spese generali) dei due gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto ingiuntivo n. 537/2023 del 19.06.2023, il Tribunale di
Cremona, su ricorso del , Parte_1
ingiungeva a il pagamento della somma Controparte_1
pagina 2 di 13 di euro 12.191,10, oltre interessi e spese legali, per il mancato pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo 1° giugno 2020 - 1° giugno 2023 in forza del contratto, stipulato in data 31.10.2017, per l'installazione e
l'esercizio di impianti ed infrastrutture per reti di radio e tele/videocomunicazione elettronica avente ad oggetto una porzione di terreno destinata ad aiuola spartitraffico con connessa area perimetrale di protezione della viabilità pubblica, all'interno di un'area sita in Via delle Industrie, catastalmente individuata nel N.C.T. al Foglio 1, Mapp 398, destinata a viabilità pubblica.
2. Con ricorso depositato il 06.09.2023, Controparte_1
– d'ora in poi - proponeva opposizione a detto
[...] Pt_2
decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, attesa la natura demaniale dell'area concessa. Nel merito, la società opponente deduceva la nullità della clausola contrattuale relativa al canone per violazione dell'art. 93 del D.Lgs. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), sostenendo che l'area, qualificata come "aiuola spartitraffico con connessa area perimetrale di protezione dalla viabilità pubblica", dovesse considerarsi demaniale o, quantomeno, appartenente al patrimonio indisponibile ex art. 826
c.c. e, quindi, soggetta esclusivamente al regime OS/CO o al canone unico patrimoniale. All'uopo rilevava che l'area è classificata nel PGT (doc. 3
come area a standard, posta in fregio alla strada e che inerisce Pt_2
permanentemente alla stessa nell'ambito della viabilità pubblica. In via riconvenzionale chiedeva, inoltre, la condanna del alla restituzione Pt_1
della somma indebitamente percepita per il periodo dal 30.10.2017 al
30.06.2020, oltre gli interessi legali, decurtate le somme che si sarebbero dovute corrispondere a titolo di OS, determinate nella misura minima di €
516,46.
3. Il si costituiva contestando sia l'eccezione di giurisdizione che le Pt_1
pagina 3 di 13 domande di merito, sostenendo che l'area apparteneva al patrimonio disponibile comunale, era posta ai margini dell'area agricola comunale e non svolgeva alcuna funzione collegata alla viabilità pubblica e che, pertanto, il canone pattuito era frutto di libera contrattazione privatistica.
4. Con sentenza n. 534/2024 del 17.09.2024, il Tribunale di Cremona dichiarava la propria giurisdizione, accoglieva l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo opposto, dichiarava la nullità della clausola contrattuale relativa al canone per contrarietà all'art. 93 D.Lgs. 259/2003, accoglieva la domanda riconvenzionale condannando il alla restituzione di € Pt_1
15.978,62, oltre interessi. Infine, compensava le spese processuali in ragione dell'esistenza di differenti orientamenti giurisprudenziali relativi all'interpretazione dell'art. 93 del D.lgs. n. 259/2003. Il Tribunale fondava la propria decisione su un'interpretazione estensiva dell'art. 93 D.Lgs. 259/2003, ritenendo che tale norma si applicasse a tutti i beni pubblici, indipendentemente dalla loro appartenenza al demanio o al patrimonio disponibile, purché destinati all'esercizio di servizi di comunicazione elettronica. Secondo il giudice di prime cure, la finalità della norma (tutela della concorrenza e contenimento dei costi per gli operatori) non poteva variare in funzione della qualificazione giuridica dei beni.
5. Avverso tale sentenza, il ha Parte_1
proposto appello articolato su due motivi principali.
6. , costituitasi con memoria difensiva, ha eccepito l'inammissibilità Pt_2
dell'appello e nel merito ne ha chiesto il rigetto in quanto infondato;
ha, altresì, proposto appello incidentale condizionato tardivo riproponendo l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinari;
ha, inoltre, proposto appello incidentale in punto di spese di lite.
7. All'udienza del 17.06.2025 la Corte ha concesso termine per memorie all'appellante entro il 03.09.2025 ed all'appellata entro il 09.09.2025 ed ha onerato il del deposito del documento indicato come “attestazione Pt_1
pagina 4 di 13 inserimento area nel patrimonio disponibile”,
8. Con memoria depositata in data 03.09.2025 il ha insistito nella Pt_1
propria tesi difensiva ed ha depositato il “progetto per la realizzazione di una stazione radio base” di datato luglio 2017, già agli atti quale doc. 2 del Pt_2
e doc. 3 Pt_1 Pt_2
9. Con memoria in data 09.09.2025 ha replicato insistendo per il Pt_2
rigetto dell'appello; ha, inoltre, rilevato che il non aveva depositato in Pt_1 primo grado il documento denominato “attestazione inserimento area nel patrimonio disponibile”, come eccepito nella prima udienza in data
12.12.2023 (“L'avv. Mezzotero evidenzia che controparte non ha depositato il documento denominato “attestazione inserimento area nel patrimonio disponibile comunale”).
10. All'udienza del 17.09.2025 la causa è stata discussa e la Corte, all'esito della Camera di Consiglio, ha dato lettura del dispositivo.
MOTIVI
Con due motivi da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi sotto il profilo logico e giuridico, il appellante lamenta: 1) l'errata Pt_1
valutazione della natura imperativa dell'art. 93 D.Lgs. 259/2003, con applicazione generalizzata a ogni bene immobile concesso a operatori di telecomunicazioni, senza distinzione tra patrimonio disponibile e indisponibile;
2) l'errata interpretazione dell'art. 93 in relazione al patrimonio disponibile, non considerando che il richiamo normativo a OS e CO indica l'applicabilità della norma ai soli beni demaniali o del patrimonio indisponibile. In sintesi, sostiene che l'area, essendo stata formalmente qualificata come patrimonio disponibile, dovesse essere soggetta alle ordinarie regole civilistiche, con piena validità del canone pattuito.
L'appellata articola la propria difesa su due linee argomentative, Pt_2
condividendo, in via principale, l'orientamento del Tribunale circa l'applicabilità generalizzata dell'art. 93 D.Lgs. 259/2003, indipendentemente pagina 5 di 13 dalla natura del bene;
richiamando, in via subordinata, la natura demaniale dell'area oggetto del contratto, con conseguente applicazione dell'art. 93 anche secondo l'orientamento restrittivo. Evidenzia, in particolare, che l'area, descritta come "aiuola spartitraffico con connessa area perimetrale di protezione dalla viabilità pubblica", è classificata nel PGT come area a standard, posta sul ciglio della strada comunale di via delle Industrie, funzionalmente integrata nella viabilità pubblica, soggetta alla presunzione di demanialità ex L. 2248/18651. Si tratterebbe, dunque, di una porzione demaniale di rotatoria stradale.
L'appello è infondato.
La questione centrale del giudizio attiene alla qualificazione giuridica dell'area oggetto del contratto di locazione, dalla quale dipende l'applicabilità dell'art. 93 D.Lgs. 259/2003.
La giurisprudenza è chiara e consolidata nell'identificare il discrimen tra bene demaniale o il bene immobile rientrante nel patrimonio indisponibile dell'ente pubblico e bene immobile compreso nel suo patrimonio disponibile. In particolare, la Cassazione è granitica nell'affermare che affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826, co. 3, c.c., deve sussistere il doppio requisito
(soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (da manifestarsi mediante un atto amministrativo da cui emerga la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio. In difetto di tali condizioni e della conseguente ascrivibilità del bene al patrimonio indisponibile, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati inerisce ad un bene facente parte del patrimonio disponibile.
Dirimente è, dunque, il formale esercizio di potere pubblico sulla destinazione del bene da parte dell'ente proprietario e ciò tramite “un atto amministrativo
pagina 6 di 13 che esprima appunto una specifica volontà di destinare il bene a un pubblico servizio così da integrare il requisito soggettivo, che è, a ben guardare, una manifestazione piena del pubblico potere dell'ente proprietario di cui poi il requisito oggettivo esterna la permanenza attuale degli effetti (cfr. pure Sez.
Un., 28 giugno 2006 n. 14865)” (Cass. Sez. Un. n. 21991/2020).
Nel caso, vi sono entrambi gli elementi a favore della natura demaniale dell'area.
Dall'istruttoria risulta che l'area è una porzione di terreno di circa 40 mq. ubicata in via delle Industrie, : Parte_1
- descritta nel contratto in data 31.10.2017 come “a) … area .., nell'ambito della vigente strumentazione urbanistica comunale (P.G.T. vigente), destinata
a viabilità pubblica”, “b) … destinata ad aiuola spartitraffico con connessa area perimetrale di protezione dalla viabilità pubblica" con la precisazione che è “c) … sostanzialmente inutilizzata e non riveste altre funzioni fondamentali per l'ente se non quella di effettiva destinazione ad aiuola spartitraffico”,
- classificata nel PGT comunale come "area a standard",
- posta in fregio alla strada comunale,
- funzionalmente collegata alla viabilità pubblica.
Nel caso di specie, l'area presenta tutte le caratteristiche oggettive e funzionali per essere qualificata come demaniale:
- integrazione funzionale con la strada: l'aiuola spartitraffico non è un mero ornamento, ma svolge una funzione essenziale di sicurezza stradale, costituendo "area perimetrale di protezione dalla viabilità pubblica",
- pertinenza necessaria della strada: la funzione spartitraffico è intrinsecamente collegata alla circolazione stradale e alla sicurezza degli utenti,
- classificazione urbanistica: l'inserimento nel PGT come "area a standard" conferma la destinazione pubblicistica,
pagina 7 di 13 - posizione: l'ubicazione evidenzia il collegamento funzionale permanente con la viabilità,
- presunzione di demanialità: sussistono tutti gli elementi per l'operatività della presunzione ex L. 2248/1865.
Ed, invero, per le aree adiacenti alle strade pubbliche opera la presunzione di demanialità stabilita dall'art. 22 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, per la quale, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, “è necessario che l'area presenti i caratteri della pertinenza stradale, ossia sia funzionalmente collegata alla strada e destinata al servizio della medesima"
(Cass. n. 2795/2017; cfr. n. 8876/2011); in particolare, la presunzione di demanialità richiede “due presupposti. Il primo è di natura spaziale: occorre che l'area che si vorrebbe demaniale sia contigua o quantomeno comunicante con la strada pubblica (Cass. n. 4975/2007). Un secondo presupposto, per
l'insegnamento consolidato, è di natura funzionale. Non basta che l'area sia contigua o comunicante con la strada, occorre in più che integri la funzione viaria (Cass. n. 8876/2011; n. 238/2004). Ricorrendo tali presupposti sorge una presunzione iuris tantum di demanialità dell'area” (Cass. n. 9157/2023).
Sussistendo la presunzione di demanialità, l'onere di fornire prova contraria gravava sul appellante. Nessuna prova in tale senso è stata fornita. Né Pt_1
il ha prodotto il documento denominato “attestazione inserimento Pt_1
area nel patrimonio disponibile”. Né è idonea a superare detta presunzione, il mero rilievo secondo il quale l'area sarebbe stata concessa in locazione per finalità commerciali.
Accertata la natura demaniale dell'area, trova applicazione l'art. 93 del D.Lgs.
259/2003 (ora art. 54) che stabilisce il divieto per gli enti pubblici di imporre oneri o canoni diversi da quelli stabiliti per legge per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.
Il richiamo nel comma 2 alle "aree pubbliche" e a conferma CP_2
che la disciplina si applica ai beni demaniali e del patrimonio indisponibile,
pagina 8 di 13 come nel caso dell'aiuola spartitraffico in questione.
Come già evidenziato in analoghe fattispecie (Corte d'Appello di Brescia, n.
1620/2023, n. 531/2024, n. 284/2025, cfr. Corte d'Appello di Milano, n.
3638/2022, n. 3704/2023, n. 2855/2023) la Corte ritiene non condivisibile la tesi del Tribunale di Cremona secondo cui l'art. 93 del D.lgs. 259/2003 - anche a seguito della sua interpretazione autentica fornita prima dall'art. 12, co. 3, del D.lgs. 33/2016 e poi dall'art.
8-bis, co. 1, lett. c) d.l. n. 135/2018 - sarebbe norma imperativa applicabile a tutti i beni, indipendentemente dalla loro appartenenza al demanio, al patrimonio indisponibile o a quello disponibile, con la conseguenza che in caso di previsione di canoni eccedenti l'importo della , essi non sono coattivamente sostituiti CP_2
dall'importo corrispondente alla tassa, secondo il meccanismo sostitutivo della nullità parziale.
Tali norme di interpretazione autentica, infatti, non sono applicabili ai contratti che l'ente pubblico stipula con soggetti privati ponendosi sul loro stesso piano nell'ambito dell'autonomia contrattuale, ossia esprimendo – come nel caso - il medesimo potere negoziale. Pertanto, il canone pattuito è pienamente legittimo ed esigibile.
L'art. 93, co. 2, nella versione applicabile ratione temporis (ora art. 54, co. 6) recita: “Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno
l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero
l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione…”.
La dicitura “aree pubbliche” non riguarda quelle facenti parte del patrimonio disponibile, che ricevono un trattamento giuridico identico a quello dei beni di soggetti privati. Inoltre, nel co. 2, precisa: “… Nessun altro onere finanziario
… può essere imposto” “in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al
Codice” “fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed pagina 9 di 13 aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ...”.
Orbene, OS e CO si applicano solo se il bene oggetto di occupazione
è un bene demaniale o parte del patrimonio indisponibile e, dunque, ciò conferma che la norma si riferisce solo ai beni pubblici. Infatti, la L. 160/2019, all'art. 1, co. 819, lett. a), prevede che “presupposto” per l'applicazione del canone unico è “a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico”. L'art. 38, co. 1, del D.Lgs. 507/1993 prevedeva, quanto all'“oggetto” della OS, che “
1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province”. L'art. 93, facendo salva l'applicazione di OS e di CO, non può, dunque, che riferirsi alle fattispecie in cui dette imposizioni sono dovute ai sensi della normativa che le prevede, in relazione ai beni demaniali o del patrimonio indisponibile, assoggettati, appunto, alla capacità impositiva degli Enti, e, dunque, non in relazione ai beni del patrimonio disponibile.
L'art.
8-bis, co 1 lett. c, del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazione dalla L. n. 12/2019, si è limitato ad integrare l'art. 12, co. 3, D. Lgs. n.
33/2016 - che recitava: “L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione” - con la dicitura “restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque
pagina 10 di 13 denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”.
Nulla menziona l'art 12, co. 3, D. Lgs. n. 33/2016, come modificato dall'art.
8-bis D.L. n. 135/2018, circa l'ampliamento del limite di applicazione dell'art. 93 (ora art. 54) del CCE, al di fuori dei beni pubblici, restando fermo il richiamo nell'art. 93 a tasse o canoni applicabili, ex lege, solo a beni facenti parte del demanio o patrimonio indisponibile.
Neppure può ritenersi che giustifichi il superamento di tale limite l'introduzione del comma 831-bis dell'art. 1 della L. n. 160/2019 (comma inserito dall'art. 40, comma 5-ter, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108.). Detto comma prevede, per gli operatori che forniscono il servizio di pubblica utilità di comunicazione elettronica, senza occupazione permanente del suolo comunale con cavi e condutture, l'applicazione di un canone fisso (c.d. canone antenne) “pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente”, ma non modifica espressamente il presupposto di applicazione del canone, che, dunque, resta l'occupazione “delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti” ex art. 1, co. 819, L. n.160/2019.
Rimangono, dunque, esclusi dall'applicazione dell'art. 93 del D.lgs. 259/2003 gli impianti posizionati su beni patrimoniali disponibili dell'ente locale, la cui presenza è regolata da contratti di locazione disciplinati dalle norme di diritto privato. Per tale tipologia di beni, infatti, la P.A. si comporta alla stregua di qualsiasi soggetto privato e può, quindi, legittimamente prevedere il pagamento di un canone di locazione da parte del soggetto occupante il suolo pubblico, non trovando applicazione la disciplina del canone unico.
Ma non è tale la presente fattispecie avendo ad oggetto un'area demaniale.
Va ora esaminato l'appello incidentale con cui lamenta l'illegittimità Pt_2
della compensazione delle spese di lite per violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c.. Deduce sul punto che, non solo è rimasta totalmente Pt_2
vittoriosa, ma il riferimento alla sussistenza di differenti orientamenti pagina 11 di 13 giurisprudenziali non sarebbe integrato da alcuna motivazione sull'asserito contrasto, posto che la questione non potrebbe essere definita in termini di novità: attesa la natura demaniale della porzione di rotatoria stradale, la domanda avversaria sarebbe stata comunque rigettata anche secondo l'orientamento più restrittivo che limita l'applicazione dell'art. 93 ai soli beni demaniali/indisponibili.
Il gravame non merita accoglimento.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante incidentale, sussiste effettivamente un contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione dell'art. 93
D.Lgs. 259/2003, soggetto a evoluzione normativa. L'art. 93 ha subito multiple modifiche legislative (D.Lgs. 70/2012, D.Lgs. 33/2016, D.L.
135/2018, L. 108/2021) che hanno reso incerta la sua portata applicativa.
Gli interventi di interpretazione autentica del legislatore (art. 12 D.Lgs.
33/2016, art.
8-bis D.L. 135/2018) hanno generato ulteriori incertezze interpretative sulla loro natura innovativa o meramente chiarificatrice.
Il fatto che abbia ottenuto piena vittoria non esclude automaticamente Pt_2
la compensazione quando ricorrano i presupposti dell'art. 92 c.p.c. Ed, invero, la compensazione delle spese di lite può essere disposta nel caso di
“mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. n.
3977/2020” (Cass. n. 11861/2022).
La motivazione fornita dal Tribunale con richiamo ai "differenti orientamenti giurisprudenziali" è adeguata e non richiede una disamina analitica di tutte le pronunce esistenti, essendo sufficiente l'indicazione del criterio applicato.
In conclusione, la sentenza gravata va confermata anche se con motivazione diversa.
Considerata la complessità della questione giuridica, con orientamenti pagina 12 di 13 giurisprudenziali non sempre uniformi, nonché il rigetto dell'appello incidentale, le spese del grado vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, – Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto dal Parte_1
;
[...]
2) rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
[...]
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater
T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012, nei confronti di entrambe le parti per i rispettivi capi di soccombenza;
4) compensa interamente tra le parti le spese del grado.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16.09.2025.
IL CONSIGLIERE EST.
ARluisa TE IL PRESIDENTE
AR AZ AN
pagina 13 di 13
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Cron. N.
Dott. AR AZ AN Presidente
Rep. N.
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
R. Gen. N. 195 /2025
Dott. ARluisa TE Consigliere rel.
Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 195/2025 promossa con appello notificato in data
10.03.2025 e posta in decisione all'udienza collegiale del 16.09.2025
d a in persona del Sindaco p.t., Parte_1
OGGETTO: rappresentato e difeso dall'avv. De Rosa Brunello, giusta procura unita all'atto
Altri istituti del diritto di appello
APPELLANTE delle locazioni c o n t r o n persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfonso Mezzotero e
NG RE, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Cremona n. 534/2024
pagina 1 di 13 pubblicata in data 17.09.2024, nel procedimento R.G. n. 1704/2023.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
In riforma della sentenza del Tribunale ordinario di Cremona, Sezione civile,
n. 534/2024 del 17/09/2024 nella causa R.G. 1704/2023 respingersi l'opposizione formulata in primo grado da Controparte_1 CP_1
e confermarsi il decreto ingiuntivo n. 537/2023 emesso dal Tribunale di
[...]
Cremona in favore del , con il quale veniva Parte_1
ingiunto il pagamento della somma di euro 12.191,10, oltre a interessi e spese legali, in ragione del parziale pagamento dei canoni di locazione relativi all'arco temporale compreso tra l'1.6.2020 e l'1.6.2023.
Dell'appellata
Respingersi con ogni miglior formula l'appello principale del
[...]
perché inammissibile, improcedibile ovvero, comunque, Parte_1
infondato.
In via di appello incidentale condizionato: solamente nel caso si ritenga di riformare anche parzialmente la sentenza del Tribunale di Cremona n.
534/2024 in accoglimento di uno dei motivi di appello avversari, dichiararsi pregiudizialmente e in senso assorbente il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
In via di appello incidentale tardivo, riformarsi parzialmente la sentenza n.
534/2024 del Tribunale di Cremona esclusivamente nella parte in cui ha compensato le spese legali del giudizio di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze legali (maggiorate delle spese generali) dei due gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto ingiuntivo n. 537/2023 del 19.06.2023, il Tribunale di
Cremona, su ricorso del , Parte_1
ingiungeva a il pagamento della somma Controparte_1
pagina 2 di 13 di euro 12.191,10, oltre interessi e spese legali, per il mancato pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo 1° giugno 2020 - 1° giugno 2023 in forza del contratto, stipulato in data 31.10.2017, per l'installazione e
l'esercizio di impianti ed infrastrutture per reti di radio e tele/videocomunicazione elettronica avente ad oggetto una porzione di terreno destinata ad aiuola spartitraffico con connessa area perimetrale di protezione della viabilità pubblica, all'interno di un'area sita in Via delle Industrie, catastalmente individuata nel N.C.T. al Foglio 1, Mapp 398, destinata a viabilità pubblica.
2. Con ricorso depositato il 06.09.2023, Controparte_1
– d'ora in poi - proponeva opposizione a detto
[...] Pt_2
decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, attesa la natura demaniale dell'area concessa. Nel merito, la società opponente deduceva la nullità della clausola contrattuale relativa al canone per violazione dell'art. 93 del D.Lgs. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), sostenendo che l'area, qualificata come "aiuola spartitraffico con connessa area perimetrale di protezione dalla viabilità pubblica", dovesse considerarsi demaniale o, quantomeno, appartenente al patrimonio indisponibile ex art. 826
c.c. e, quindi, soggetta esclusivamente al regime OS/CO o al canone unico patrimoniale. All'uopo rilevava che l'area è classificata nel PGT (doc. 3
come area a standard, posta in fregio alla strada e che inerisce Pt_2
permanentemente alla stessa nell'ambito della viabilità pubblica. In via riconvenzionale chiedeva, inoltre, la condanna del alla restituzione Pt_1
della somma indebitamente percepita per il periodo dal 30.10.2017 al
30.06.2020, oltre gli interessi legali, decurtate le somme che si sarebbero dovute corrispondere a titolo di OS, determinate nella misura minima di €
516,46.
3. Il si costituiva contestando sia l'eccezione di giurisdizione che le Pt_1
pagina 3 di 13 domande di merito, sostenendo che l'area apparteneva al patrimonio disponibile comunale, era posta ai margini dell'area agricola comunale e non svolgeva alcuna funzione collegata alla viabilità pubblica e che, pertanto, il canone pattuito era frutto di libera contrattazione privatistica.
4. Con sentenza n. 534/2024 del 17.09.2024, il Tribunale di Cremona dichiarava la propria giurisdizione, accoglieva l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo opposto, dichiarava la nullità della clausola contrattuale relativa al canone per contrarietà all'art. 93 D.Lgs. 259/2003, accoglieva la domanda riconvenzionale condannando il alla restituzione di € Pt_1
15.978,62, oltre interessi. Infine, compensava le spese processuali in ragione dell'esistenza di differenti orientamenti giurisprudenziali relativi all'interpretazione dell'art. 93 del D.lgs. n. 259/2003. Il Tribunale fondava la propria decisione su un'interpretazione estensiva dell'art. 93 D.Lgs. 259/2003, ritenendo che tale norma si applicasse a tutti i beni pubblici, indipendentemente dalla loro appartenenza al demanio o al patrimonio disponibile, purché destinati all'esercizio di servizi di comunicazione elettronica. Secondo il giudice di prime cure, la finalità della norma (tutela della concorrenza e contenimento dei costi per gli operatori) non poteva variare in funzione della qualificazione giuridica dei beni.
5. Avverso tale sentenza, il ha Parte_1
proposto appello articolato su due motivi principali.
6. , costituitasi con memoria difensiva, ha eccepito l'inammissibilità Pt_2
dell'appello e nel merito ne ha chiesto il rigetto in quanto infondato;
ha, altresì, proposto appello incidentale condizionato tardivo riproponendo l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinari;
ha, inoltre, proposto appello incidentale in punto di spese di lite.
7. All'udienza del 17.06.2025 la Corte ha concesso termine per memorie all'appellante entro il 03.09.2025 ed all'appellata entro il 09.09.2025 ed ha onerato il del deposito del documento indicato come “attestazione Pt_1
pagina 4 di 13 inserimento area nel patrimonio disponibile”,
8. Con memoria depositata in data 03.09.2025 il ha insistito nella Pt_1
propria tesi difensiva ed ha depositato il “progetto per la realizzazione di una stazione radio base” di datato luglio 2017, già agli atti quale doc. 2 del Pt_2
e doc. 3 Pt_1 Pt_2
9. Con memoria in data 09.09.2025 ha replicato insistendo per il Pt_2
rigetto dell'appello; ha, inoltre, rilevato che il non aveva depositato in Pt_1 primo grado il documento denominato “attestazione inserimento area nel patrimonio disponibile”, come eccepito nella prima udienza in data
12.12.2023 (“L'avv. Mezzotero evidenzia che controparte non ha depositato il documento denominato “attestazione inserimento area nel patrimonio disponibile comunale”).
10. All'udienza del 17.09.2025 la causa è stata discussa e la Corte, all'esito della Camera di Consiglio, ha dato lettura del dispositivo.
MOTIVI
Con due motivi da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi sotto il profilo logico e giuridico, il appellante lamenta: 1) l'errata Pt_1
valutazione della natura imperativa dell'art. 93 D.Lgs. 259/2003, con applicazione generalizzata a ogni bene immobile concesso a operatori di telecomunicazioni, senza distinzione tra patrimonio disponibile e indisponibile;
2) l'errata interpretazione dell'art. 93 in relazione al patrimonio disponibile, non considerando che il richiamo normativo a OS e CO indica l'applicabilità della norma ai soli beni demaniali o del patrimonio indisponibile. In sintesi, sostiene che l'area, essendo stata formalmente qualificata come patrimonio disponibile, dovesse essere soggetta alle ordinarie regole civilistiche, con piena validità del canone pattuito.
L'appellata articola la propria difesa su due linee argomentative, Pt_2
condividendo, in via principale, l'orientamento del Tribunale circa l'applicabilità generalizzata dell'art. 93 D.Lgs. 259/2003, indipendentemente pagina 5 di 13 dalla natura del bene;
richiamando, in via subordinata, la natura demaniale dell'area oggetto del contratto, con conseguente applicazione dell'art. 93 anche secondo l'orientamento restrittivo. Evidenzia, in particolare, che l'area, descritta come "aiuola spartitraffico con connessa area perimetrale di protezione dalla viabilità pubblica", è classificata nel PGT come area a standard, posta sul ciglio della strada comunale di via delle Industrie, funzionalmente integrata nella viabilità pubblica, soggetta alla presunzione di demanialità ex L. 2248/18651. Si tratterebbe, dunque, di una porzione demaniale di rotatoria stradale.
L'appello è infondato.
La questione centrale del giudizio attiene alla qualificazione giuridica dell'area oggetto del contratto di locazione, dalla quale dipende l'applicabilità dell'art. 93 D.Lgs. 259/2003.
La giurisprudenza è chiara e consolidata nell'identificare il discrimen tra bene demaniale o il bene immobile rientrante nel patrimonio indisponibile dell'ente pubblico e bene immobile compreso nel suo patrimonio disponibile. In particolare, la Cassazione è granitica nell'affermare che affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826, co. 3, c.c., deve sussistere il doppio requisito
(soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (da manifestarsi mediante un atto amministrativo da cui emerga la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio. In difetto di tali condizioni e della conseguente ascrivibilità del bene al patrimonio indisponibile, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati inerisce ad un bene facente parte del patrimonio disponibile.
Dirimente è, dunque, il formale esercizio di potere pubblico sulla destinazione del bene da parte dell'ente proprietario e ciò tramite “un atto amministrativo
pagina 6 di 13 che esprima appunto una specifica volontà di destinare il bene a un pubblico servizio così da integrare il requisito soggettivo, che è, a ben guardare, una manifestazione piena del pubblico potere dell'ente proprietario di cui poi il requisito oggettivo esterna la permanenza attuale degli effetti (cfr. pure Sez.
Un., 28 giugno 2006 n. 14865)” (Cass. Sez. Un. n. 21991/2020).
Nel caso, vi sono entrambi gli elementi a favore della natura demaniale dell'area.
Dall'istruttoria risulta che l'area è una porzione di terreno di circa 40 mq. ubicata in via delle Industrie, : Parte_1
- descritta nel contratto in data 31.10.2017 come “a) … area .., nell'ambito della vigente strumentazione urbanistica comunale (P.G.T. vigente), destinata
a viabilità pubblica”, “b) … destinata ad aiuola spartitraffico con connessa area perimetrale di protezione dalla viabilità pubblica" con la precisazione che è “c) … sostanzialmente inutilizzata e non riveste altre funzioni fondamentali per l'ente se non quella di effettiva destinazione ad aiuola spartitraffico”,
- classificata nel PGT comunale come "area a standard",
- posta in fregio alla strada comunale,
- funzionalmente collegata alla viabilità pubblica.
Nel caso di specie, l'area presenta tutte le caratteristiche oggettive e funzionali per essere qualificata come demaniale:
- integrazione funzionale con la strada: l'aiuola spartitraffico non è un mero ornamento, ma svolge una funzione essenziale di sicurezza stradale, costituendo "area perimetrale di protezione dalla viabilità pubblica",
- pertinenza necessaria della strada: la funzione spartitraffico è intrinsecamente collegata alla circolazione stradale e alla sicurezza degli utenti,
- classificazione urbanistica: l'inserimento nel PGT come "area a standard" conferma la destinazione pubblicistica,
pagina 7 di 13 - posizione: l'ubicazione evidenzia il collegamento funzionale permanente con la viabilità,
- presunzione di demanialità: sussistono tutti gli elementi per l'operatività della presunzione ex L. 2248/1865.
Ed, invero, per le aree adiacenti alle strade pubbliche opera la presunzione di demanialità stabilita dall'art. 22 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, per la quale, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, “è necessario che l'area presenti i caratteri della pertinenza stradale, ossia sia funzionalmente collegata alla strada e destinata al servizio della medesima"
(Cass. n. 2795/2017; cfr. n. 8876/2011); in particolare, la presunzione di demanialità richiede “due presupposti. Il primo è di natura spaziale: occorre che l'area che si vorrebbe demaniale sia contigua o quantomeno comunicante con la strada pubblica (Cass. n. 4975/2007). Un secondo presupposto, per
l'insegnamento consolidato, è di natura funzionale. Non basta che l'area sia contigua o comunicante con la strada, occorre in più che integri la funzione viaria (Cass. n. 8876/2011; n. 238/2004). Ricorrendo tali presupposti sorge una presunzione iuris tantum di demanialità dell'area” (Cass. n. 9157/2023).
Sussistendo la presunzione di demanialità, l'onere di fornire prova contraria gravava sul appellante. Nessuna prova in tale senso è stata fornita. Né Pt_1
il ha prodotto il documento denominato “attestazione inserimento Pt_1
area nel patrimonio disponibile”. Né è idonea a superare detta presunzione, il mero rilievo secondo il quale l'area sarebbe stata concessa in locazione per finalità commerciali.
Accertata la natura demaniale dell'area, trova applicazione l'art. 93 del D.Lgs.
259/2003 (ora art. 54) che stabilisce il divieto per gli enti pubblici di imporre oneri o canoni diversi da quelli stabiliti per legge per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.
Il richiamo nel comma 2 alle "aree pubbliche" e a conferma CP_2
che la disciplina si applica ai beni demaniali e del patrimonio indisponibile,
pagina 8 di 13 come nel caso dell'aiuola spartitraffico in questione.
Come già evidenziato in analoghe fattispecie (Corte d'Appello di Brescia, n.
1620/2023, n. 531/2024, n. 284/2025, cfr. Corte d'Appello di Milano, n.
3638/2022, n. 3704/2023, n. 2855/2023) la Corte ritiene non condivisibile la tesi del Tribunale di Cremona secondo cui l'art. 93 del D.lgs. 259/2003 - anche a seguito della sua interpretazione autentica fornita prima dall'art. 12, co. 3, del D.lgs. 33/2016 e poi dall'art.
8-bis, co. 1, lett. c) d.l. n. 135/2018 - sarebbe norma imperativa applicabile a tutti i beni, indipendentemente dalla loro appartenenza al demanio, al patrimonio indisponibile o a quello disponibile, con la conseguenza che in caso di previsione di canoni eccedenti l'importo della , essi non sono coattivamente sostituiti CP_2
dall'importo corrispondente alla tassa, secondo il meccanismo sostitutivo della nullità parziale.
Tali norme di interpretazione autentica, infatti, non sono applicabili ai contratti che l'ente pubblico stipula con soggetti privati ponendosi sul loro stesso piano nell'ambito dell'autonomia contrattuale, ossia esprimendo – come nel caso - il medesimo potere negoziale. Pertanto, il canone pattuito è pienamente legittimo ed esigibile.
L'art. 93, co. 2, nella versione applicabile ratione temporis (ora art. 54, co. 6) recita: “Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno
l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero
l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione…”.
La dicitura “aree pubbliche” non riguarda quelle facenti parte del patrimonio disponibile, che ricevono un trattamento giuridico identico a quello dei beni di soggetti privati. Inoltre, nel co. 2, precisa: “… Nessun altro onere finanziario
… può essere imposto” “in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al
Codice” “fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed pagina 9 di 13 aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ...”.
Orbene, OS e CO si applicano solo se il bene oggetto di occupazione
è un bene demaniale o parte del patrimonio indisponibile e, dunque, ciò conferma che la norma si riferisce solo ai beni pubblici. Infatti, la L. 160/2019, all'art. 1, co. 819, lett. a), prevede che “presupposto” per l'applicazione del canone unico è “a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico”. L'art. 38, co. 1, del D.Lgs. 507/1993 prevedeva, quanto all'“oggetto” della OS, che “
1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province”. L'art. 93, facendo salva l'applicazione di OS e di CO, non può, dunque, che riferirsi alle fattispecie in cui dette imposizioni sono dovute ai sensi della normativa che le prevede, in relazione ai beni demaniali o del patrimonio indisponibile, assoggettati, appunto, alla capacità impositiva degli Enti, e, dunque, non in relazione ai beni del patrimonio disponibile.
L'art.
8-bis, co 1 lett. c, del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazione dalla L. n. 12/2019, si è limitato ad integrare l'art. 12, co. 3, D. Lgs. n.
33/2016 - che recitava: “L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione” - con la dicitura “restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque
pagina 10 di 13 denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”.
Nulla menziona l'art 12, co. 3, D. Lgs. n. 33/2016, come modificato dall'art.
8-bis D.L. n. 135/2018, circa l'ampliamento del limite di applicazione dell'art. 93 (ora art. 54) del CCE, al di fuori dei beni pubblici, restando fermo il richiamo nell'art. 93 a tasse o canoni applicabili, ex lege, solo a beni facenti parte del demanio o patrimonio indisponibile.
Neppure può ritenersi che giustifichi il superamento di tale limite l'introduzione del comma 831-bis dell'art. 1 della L. n. 160/2019 (comma inserito dall'art. 40, comma 5-ter, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108.). Detto comma prevede, per gli operatori che forniscono il servizio di pubblica utilità di comunicazione elettronica, senza occupazione permanente del suolo comunale con cavi e condutture, l'applicazione di un canone fisso (c.d. canone antenne) “pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente”, ma non modifica espressamente il presupposto di applicazione del canone, che, dunque, resta l'occupazione “delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti” ex art. 1, co. 819, L. n.160/2019.
Rimangono, dunque, esclusi dall'applicazione dell'art. 93 del D.lgs. 259/2003 gli impianti posizionati su beni patrimoniali disponibili dell'ente locale, la cui presenza è regolata da contratti di locazione disciplinati dalle norme di diritto privato. Per tale tipologia di beni, infatti, la P.A. si comporta alla stregua di qualsiasi soggetto privato e può, quindi, legittimamente prevedere il pagamento di un canone di locazione da parte del soggetto occupante il suolo pubblico, non trovando applicazione la disciplina del canone unico.
Ma non è tale la presente fattispecie avendo ad oggetto un'area demaniale.
Va ora esaminato l'appello incidentale con cui lamenta l'illegittimità Pt_2
della compensazione delle spese di lite per violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c.. Deduce sul punto che, non solo è rimasta totalmente Pt_2
vittoriosa, ma il riferimento alla sussistenza di differenti orientamenti pagina 11 di 13 giurisprudenziali non sarebbe integrato da alcuna motivazione sull'asserito contrasto, posto che la questione non potrebbe essere definita in termini di novità: attesa la natura demaniale della porzione di rotatoria stradale, la domanda avversaria sarebbe stata comunque rigettata anche secondo l'orientamento più restrittivo che limita l'applicazione dell'art. 93 ai soli beni demaniali/indisponibili.
Il gravame non merita accoglimento.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante incidentale, sussiste effettivamente un contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione dell'art. 93
D.Lgs. 259/2003, soggetto a evoluzione normativa. L'art. 93 ha subito multiple modifiche legislative (D.Lgs. 70/2012, D.Lgs. 33/2016, D.L.
135/2018, L. 108/2021) che hanno reso incerta la sua portata applicativa.
Gli interventi di interpretazione autentica del legislatore (art. 12 D.Lgs.
33/2016, art.
8-bis D.L. 135/2018) hanno generato ulteriori incertezze interpretative sulla loro natura innovativa o meramente chiarificatrice.
Il fatto che abbia ottenuto piena vittoria non esclude automaticamente Pt_2
la compensazione quando ricorrano i presupposti dell'art. 92 c.p.c. Ed, invero, la compensazione delle spese di lite può essere disposta nel caso di
“mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. n.
3977/2020” (Cass. n. 11861/2022).
La motivazione fornita dal Tribunale con richiamo ai "differenti orientamenti giurisprudenziali" è adeguata e non richiede una disamina analitica di tutte le pronunce esistenti, essendo sufficiente l'indicazione del criterio applicato.
In conclusione, la sentenza gravata va confermata anche se con motivazione diversa.
Considerata la complessità della questione giuridica, con orientamenti pagina 12 di 13 giurisprudenziali non sempre uniformi, nonché il rigetto dell'appello incidentale, le spese del grado vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, – Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto dal Parte_1
;
[...]
2) rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
[...]
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater
T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012, nei confronti di entrambe le parti per i rispettivi capi di soccombenza;
4) compensa interamente tra le parti le spese del grado.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16.09.2025.
IL CONSIGLIERE EST.
ARluisa TE IL PRESIDENTE
AR AZ AN
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