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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 26/05/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3374/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
nella persona del Giudice dott. Antonio Converti (g.o.t.s.) ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3374 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da
(c.f.: ) residente in [...] C.F._1
Alessandrini 29 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in Siena, Viale Cavour n. 234, presso e nello studio dell'Avv. Luca Morbidi dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
Attore in opposizione nei confronti di
e per essa la sua mandataria Controparte_1 Controparte_2
(c.f./p.i. ) - quale società incorporante per atto di fusione del 23/11/2022 con P.IVA_1 CP_3 sede in San Donato Milanese (MI) Via dell'Unione Europea 6/a – 6/b, elettivamente domiciliata in Milano, alla Via Vittoria Colonna n. 4 presso lo studio (La Scala & Cerved) degli Avv.ti Marco Pesenti e Francesco
Concio dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
Convenuta opposta
(c.f. e partita I.V.A. n. ) con sede in Padova, via San Marco, n. 11, Controparte_4 P.IVA_2 in persona del Procuratore Speciale Dott. giusta procura speciale rilasciata con atto del CP_5
10/10/2023 innanzi al Notaio di Padova (Rep. n. 50976, racc. n. 22421), elettivamente Persona_1 domiciliata in Benevento alla Loc. Ponte Valentino Zona Industriale ASI AZ 5, presso lo studio dell'Avv.
Adiutrice Barretta dello dalla quale è rappresentata e difesa giusta Controparte_6 procura in atti
Intervenuta - opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo con chiamata di terzo.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28/01/2025. MOTIVAZIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 21/11/2022 ritualmente notificato, ha Parte_1 spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 941/2022 del 14/09/2022, emesso dal Tribunale
Ordinario di Teramo in data 6/09/2022, con il quale gli si ingiungeva il pagamento in favore della società ingiungente della somma di euro18.500,00, oltre interessi, spese ed accessori come per legge.
A fondamento della domanda, la parte opponente, ha dedotto:
- che non in proprio ma in nome e per conto della e per essa la CP_3 Controparte_1
aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Teramo emissione di Controparte_2 decreto ingiuntivo nei suoi confronti, quale fideiussore della limitatamente Parte_2 all'importo pari ad euro 18.500,00, oltre interessi e spese di procedimento;
- che l'ingiungente, in virtù della procura ricevuta, sosteneva di essergli creditrice, nella sua qualità di fideiussore della società del credito cedutole dalla Parte_2 Controparte_7 in forza del contratto di cessione di crediti stipulato in data 20/12/2017 tra la SIENA
[...]
(cessionaria) e (cedente), la quale si era anni CP_1 CP_7 CP_7 Controparte_7 CP_7 prima fusa per incorporazione con la (incorporata), con atto di fusione per CP_8 incorporazione del 24/03/2009;
- che l'asserito credito invocato nei suoi confronti, quale fideiussore della fino Parte_2 all'importo di euro 18.500,00, sarebbe maturato, a detta della ricorrente, per il mancato pagamento da parte della società delle seguenti somme: - euro 3.998,07 quale importo Parte_2 comprensivo di interessi del contratto di conto corrente n. 62428, intestato alla Parte_2
ed acceso in data 01/02/2008 presso la filiale di Siena della
[...] Controparte_7
euro 56.484,72 quale importo comprensivo di interessi del finanziamento chirografario n.
[...]
741549569 di originari euro 100.000,00, concesso alla in data 17/06/2010 Parte_2 dalla filiale di Siena della Controparte_7
- che il decreto ingiuntivo era stato emesso in totale carenza dei presupposti, non avendo la ricorrente effettuato richiesta bonaria di pagamento o comunicazione di avvenuta cessione del credito;
né comunicato l'informativa di cui all'art. 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali e del Provvedimento dell'Autorità Garante 18/01/2007, come peraltro previsto nell'avviso pubblicato in G.U. dell'avvenuta cessione dei crediti di banca MPS;
- che egli non era più socio della dal 2004, in quanto con atto di cessione di Parte_2 quote sociali del 29/07/2004 a rogito del dott. Notaio in Siena, n. rep. 38758 aveva Persona_2 ceduto la sua intera quota di partecipazione sociale nella società ad Parte_2 [...]
e Per_3 Controparte_9 - che l'art. 4 dell'atto di cessione di quote sociali, stabiliva che: “Ciascun acquirente dichiara di ben conoscere la situazione patrimoniale della società e di non avere nulla da eccepire in proposito, particolarmente per quanto attiene alla congruità del prezzo convenuto, con espressa rinuncia ad opporre qualunque eccezione. In particolare ciascun cessionario, per sé e suoi aventi causa, si impegna, in proporzione alla quota acquistata e con obbligazione sia di mezzi che di risultato, a richiedere la propria sostituzione al cedente in ogni e qualsiasi garanzia, per ordine e conto del medesimo, rilasciata a favore della società Detta richiesta dovrà essere avanzata nel Parte_2 termine essenziale di quindici giorni dalla data odierna, volendo in ogni caso rilevare indenne il dott. Parte_1 da ogni responsabilità che dovesse dipendere da garanzie dal medesimo rilasciate a favore della società.”;
[...]
- che nei giorni immediatamente successivi alla stipula del sopracitato atto, e Persona_3 si erano recati, unitamente al dott. presso la filiale di Siena Controparte_9 Parte_1 dell'allora per richiedere la loro sostituzione nell'unica garanzia rilasciata da CP_8 quest'ultimo a favore della società vale a dire la fidejussione entro il limite di euro Parte_2
18.500,00 alla CP_8
- che la era una società costituita nel 2002, di cui egli era tra i soci fondatori, Parte_2 con prevalente attività di gestione, noleggio e locazione di imbarcazioni e natanti da diporto e che per finanziare parte dei due stipulandi contratti di locazione finanziaria (contratto n. 1107252 e n.
1107253, entrambi stipulati in data 7/02/2003), relativi a due imbarcazioni a vela con le quali avrebbero iniziato la loro attività di noleggio, i soci fondatori avevano fatto ricorso ad un finanziamento presso la CP_8
- che a garanzia di tale finanziamento concesso dalla alla egli CP_8 Parte_2 come altri soci, in data 1/10/2002 si era costituito fideiussore fino all'importo di euro 18.500,00;
- che egli, uscito appena due anni dopo dalla società - con il sopraindicato atto di Parte_2 cessione di quote sociali del 29/07/2004 con cui aveva ceduto l'intera sua quota di partecipazione sociale ad e - non si era più occupato della vita sociale di Persona_3 Controparte_9 questa;
- che le somme asseritamente pretese a credito dalla ricorrente nei confronti della Parte_2
e per le quali gli era stato ingiunto il pagamento quale fideiussore entro i limiti di euro18.500,00 della società, erano somme derivanti, per stessa ammissione della ricorrente, : i) quanto a euro
3.998,07 da passività sul conto corrente n. 62428 acceso dalla in data 1/02/2008 Parte_2 presso la filiale di Siena della ii) quanto a euro 56.484,72, Controparte_7 quale importo dovuto per il finanziamento chirografario n. 741549 di originari euro 100.000,00 concesso alla in data 17/06/2010 dalla Filiale di Siena della Parte_2 [...]
Controparte_7 - che pertanto il presunto credito vantato nei confronti della si riferiva a somme Parte_2 per operazioni compiute dalla società, rispettivamente, 4 anni e 6 anni dopo la sua uscita dalla compagine sociale della stessa;
- che l'operazione di accensione del conto corrente n. 62428 presso Controparte_7 del 1/02/2008 era avvenuta un anno prima della operazione di fusione per
[...] incorporazione del 24/03/2009 tra (incorporata) e CP_8 Controparte_7
(incorporante), dunque quando la era già cliente propria ed originaria della
[...] Parte_2
e non per “derivazione” dalla operazione di fusione con ciò Controparte_7 CP_8 con innegabile riflesso sulla legittimità dell'utilizzo, delle posizioni, dei diritti e garanzie fidejussorie posseduti da (fideiussione di e trasferiti per incorporazione a CP_8 Pt_1 CP_7
[...]
- che la ricorrente aveva invocato la garanzia fidejussoria rilasciata da in favore di un istituto Pt_1 bancario ( e l'aveva utilizzata per garantire un asserito credito sorto e posseduto CP_8 presso un diverso istituto di credito ( ancor prima che fra questi due Controparte_7 istituti intervenisse l'operazione di fusione e che avrebbe voluto garantire un credito CP_3 sorto e concesso in banca MPS nel 2008 “prendendo in prestito” una fidejussione pervenuta a banca
MPS dalla operazione successiva di incorporazione di nel 2009 e che era stata CP_8 ricavata dalla operazione di cessione del credito, cartolarizzazione, della banca Controparte_7
- che, in ragione del finanziamento chirografario n. 741549569 di originari euro 100.000,00, concesso alla in data 17/06/2010, dalla Filiale di Siena della Parte_2 [...]
e del contratto di conto corrente n. 62428, intestato alla Controparte_7 Parte_2 ed acceso in data 1/02/2008 presso la Filiale di Siena della , Controparte_7 era stato concesso alla società con rilascio di garanzia propria ed esclusiva da parte dei soci richiedenti e firmatari , e mentre Controparte_9 Parte_3 Parte_4 Per_3 egli non compariva come fidejussore perché non era più socio della dal lontano Parte_2
2004;
- che al tempo in cui era stato concesso il finanziamento da la società Controparte_7 correntista presentava sul conto corrente n. 62428.66, acceso presso la stessa Parte_2 banca, un saldo passivo al 31/12/2009 di euro 99.873,85, ed il finanziamento, concesso il
17/06/2010 da BA MPS di euro 100.000,00, era stato chiesto per il ripristino della liquidità societaria (sul c.c. della stessa banca erogatrice);
- che dunque il prestito presentava già dall'origine un alto profilo di rischio perché la Parte_2 si trovava già in evidente sofferenza finanziaria e l'istituto le aveva fatto credito pur
[...] conoscendo che le condizioni patrimoniali di questa erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito;
- che pertanto si eccepiva ai sensi degli artt. 1955, 1956 e 1957 c.c. la non operatività e l'intervenuta estinzione della fidejussione prestata da nell'anno 2002 a qualora Parte_1 CP_8 non si fosse considerata già estinta la garanzia al momento in cui e si erano Per_3 CP_9 sostituiti a Pt_1
- che difettava la legittimazione ad agire della ricorrente, non avendo essa dimostrato la titolarità del credito in capo al cessionario, in quanto egli non aveva mai ricevuto, né tantomeno la ricorrente aveva allegato, alcuna documentazione attestante un contatto di cessione del credito o una qualunque comunicazione di avvenuta cessione del credito da parte di Controparte_7
a o alla ricorrente o chi per essa, né la ricorrente aveva dato prova di
[...] Controparte_1 un previo tentativo di escussione del debitore principale Parte_2
- che secondo la giurisprudenza (Sent. 2131/2022 del 30/09/2022 Tribunale di Benevento;
conforme a Cass. III sez. 13/09/2018 n. 22268, Cass. III sez. 31/01/2019 n. 2780) la pubblicità notizia sulla Gazzetta Ufficiale non era soggetta a un controllo di contenuto, il quale veniva predisposto dalla società cessionaria, per cui se anche il contenuto della G.U. fosse stato tale da individuare il credito ceduto, trattavasi pur sempre di una forma di pubblicità notizia, che si limitava a rendere opponibile la cessione, in quanto per legge tale adempimento produceva solo gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti;
ne conseguiva che detta pubblicazione non costituiva la fonte della titolarità del credito, che rimaneva l'atto di cessione, e che, in caso di contestazione specifica, doveva essere prodotto in giudizio a prova della effettiva titolarità del credito;
- che si rendeva necessario per l'opponente a fini cautelativi di esigenza processuale chiamare in causa i signori e la società formulando Persona_3 Controparte_9 Parte_2 apposita istanza per l'ammissione di chiamata in causa di terzi.
Tanto dedotto, l'attore ha così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa ammissione alla chiamata in causa di terzi e fissazione di nuova udienza per consentirne la chiamata a norma dell'art. 269 c.p.c e previa ogni più utile declaratoria, anche di difetto di legittimazione ad agire di CP_3
[...
, per tutte le ragioni esposte in narrativa, in via principale annullare, revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto
Ingiuntivo N. 941/2022 del 14/09/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Teramo in data 06.09.2022 nel procedimento rubricato al N. 2150/2022 R.G., dichiarando inammissibili e comunque infondate con conseguente rigetto, le domande tutte azionate con l'avverso ricorso e quindi dichiarare che nulla è dovuto da parte di alla Parte_1 CP_3 non in proprio ma in nome e per conto della e per essa la In via Controparte_1 Controparte_2 subordinata, nel caso denegato di una qualche condanna al pagamento, a quella minore somma che sarà ritenuta di diritto o ragione in base all'espletata istruttoria che sia tenuto indenne, manlevato e garantito da ogni e qualsivoglia Parte_1 pregiudizio e spesa derivante dal presente giudizio, da parte dei terzi chiamati in causa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”.
Si è costituita in giudizio e per essa la sua mandataria Controparte_1 [...] quale società incorporante per atto di fusione del 23/11/2022, la Controparte_2 CP_3 quale ha dedotto, in sintesi e per quanto ivi d'interesse:
- che con atto di fusione per incorporazione del 24/03/2009 per Notaio dott. (Rep. N. Persona_4
27533, Racc. n. 12059) la si era fusa per incorporazione con Controparte_10 [...] on sede in Siena, Piazza Salimbeni n. 3; Controparte_7
- che la titolarità del credito per cui era causa, in precedenza vantato da Controparte_7
era stata trasferita a giusta contratto di cessione in blocco dei crediti stipulato
[...] Controparte_1 del 20/12/2017, di cui è stato dato avviso ex art. 58 TUB in GU del 23/12/2007 – Parte seconda n. 151 e come comprovato altresì dalla dichiarazione di cessione;
- che non era meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata da parte opponente e relativa all'asserita carenza di legittimazione ad agire di poiché il trasferimento della titolarità del credito Controparte_1 dalla alla società non sarebbe stato provato;
Controparte_7 Controparte_1
- che, fermo restando il valore probatorio dell'Avviso di Cessione in G.U., di cui al noto principio enunciato dalla Corte di Cassazione per il quale “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco [enfasi degli scriventi], senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr., ex multis, Cass. n. 15884/2019, Cass.
n. 17110/2011 e Cass. n. 31118/2017), l'odierna opposta aveva depositato ad abundantiam, ulteriori elementi utili a provare l'inclusione del credito in oggetto nell'operazione di cessione di cui ad avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda n. 151 del 23/12/2017;
- che a riprova della legittimazione attiva della cessionaria si producevano la dichiarazione di cessione del credito dedotto in giudizio, nonché la consultazione dell'elenco crediti ceduti caricato sul portale accessibile al link https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html inserendo nell'apposito riquadro il numero di FG
2772406 (“numero del Servizio Fidi e Garanzie (FG) per BA MPS”);
- che anche a non voler ritenere sufficiente l'allegazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, pronunce della
Suprema Corte (cfr. Ordinanza Cass. Civ. n. 10200/2021) avevano ritenuto che la legittimazione della società cessionaria potesse essere dimostrata anche tramite ulteriori elementi probatori, tra cui la dichiarazione di cessione rilasciata dall'istituto di credito cedente ed il possesso dei contratti;
- che la Cassazione, con ordinanza n. 10200/2021, aveva statuito che la prova dell'acquisto di un credito parte di una cessione in blocco poteva avvenire anche mediante produzione in giudizio della dichiarazione del cedente: “la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'articolo 58 del testo unico bancario, ha la funzione di esonerare dalla notificazione al debitore stabilita in generale dell'art. 1264 c.c. […] La dichiarazione del cedente […] al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo”, al fine di dimostrare l'avvenuta cessione del credito;
- che anche la giurisprudenza di merito aveva fatto proprio l'orientamento della Suprema Corte, nella parte in cui affermava che: “la prova della cessione può essere fornita anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, mediante produzione nel corso del giudizio (cfr Cass. civ. Sez. III Ord., 16/04/2021,
n. 10200)” (cfr. Trib. Civitavecchia, provvedimento del 13/10/2021);
- che era priva di fondamento l'affermazione dell'opponente secondo la quale il ricorso per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo nei suoi confronti non era corredato della documentazione sufficiente e necessaria all'emissione dello stesso, in quanto tra i documenti prodotti dalla creditrice risultava: il contratto di conto corrente stipulato tra la società debitrice e la BA cedente;
gli estratti conto integrali ad esso relativi e l'estratto conto ex art. 50 T.U.B.; il contratto di finanziamento comprensivo di piano di ammortamento ed il relativo estratto conto ex art. 50 T.U.B.; (iii) la fideiussione dell'1/10/2002 prestata dal debitore;
- che era priva di pregio di pregio la contestazione di controparte circa la perdita della qualità di socio di
, a far data dal 2004, in quanto la fideiussione concessa dall'opponente a garanzia delle Parte_1 obbligazioni contratte dalla Società sino alla concorrenza dell'importo di euro Parte_2
18.500,00, era stata rilasciata dallo stesso personalmente, indipendentemente dal suo coinvolgimento nella compagine sociale, al punto che l'avvenuta cessione delle proprie quote sociali nei confronti dei signori
[...]
e a nulla rilevava rispetto alla garanzia fideiussoria rilasciata;
Persona_3 Parte_5
- che l'opponente non aveva provato in alcun modo che le parti coinvolte nell'operazione di cessione delle quote avessero posto in essere le attività prescritte dal citato articolo 4 del contratto di cessione di quote, ovvero che e si fossero recati, unitamente all'opponente, presso la filiale di Siena di Per_3 CP_11 per chiedere la loro sostituzione nella garanzia rilasciata da quest'ultimo; CP_8
- che del tutto irrilevanti si appalesavano le considerazioni in merito alle vicende societarie della
[...] ed alle motivazioni che avevano indotto la stessa società a richiedere a in Parte_2 Controparte_10 data 01/10/2002 un finanziamento ai fini dell'acquisto di imbarcazioni a vela;
- che la fideiussione prestata da atteneva non al singolo contratto di finanziamento e non Parte_1 era stata prestata dallo stesso in ragione dei propri rapporti con la Società finanziata, ma era stata prestata personalmente dallo stesso e posta a garanzia dell'adempimento delle “obbligazioni verso codesta Azienda di credito, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi fosse subentrato, quali, ad esempio finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi”; - che la mancata indicazione di tra i garanti del contratto di finanziamento de quo era del tutto priva Pt_1 di pregio, trattandosi di fideiussione specifica rilasciata da , Controparte_9 Parte_3 Parte_4
e per quella specifica obbligazione, diversamente dalla fideiussione rilasciata dal
[...] Persona_3
la quale era del tutto valida e comprendeva più obbligazioni e pertanto l'opponente errava Pt_1 nell'affermare che nulla fosse da lui dovuto in ragione del finanziamento chirografario n. 741549569 di originari euro 100.000,00, concesso alla in data 17/06/2010, dalla Filiale di Siena Parte_2 della e del contratto di conto corrente n. 62428, intestato alla Controparte_7 [...]
e acceso in data 1/02/2008 presso la Filiale di Siena della Parte_2 Controparte_7
azionati mediante il decreto ingiuntivo opposto, in quanto rapporti sorti successivamente alla
[...] cessione delle quote della Società a parte del Parte_2 Pt_1
- che errava l'opponente nel ritenere non più operante la garanzia da lui stesso prestata, dal momento che il contratto di fideiussione dell'1/10/2002 era sorto tra lui e mentre i contratti di conto Controparte_10 corrente e finanziamento azionati erano sorti tra e la Controparte_7 CP_6 [...]
perché la già menzionata circostanza non faceva venire meno la garanzia prestata nei Parte_2 confronti dell'Istituto di credito concedente le linee di credito;
- che con atto del 24/03/2009 per Notaio dott. (Rep. N. 27533, Racc. Controparte_10 Persona_4
n. 12059), era stata fusa per incorporazione con e la fusione per Controparte_7 incorporazione costituiva uno dei modi di estinzione delle società, in quanto in conseguenza della stessa, la società incorporata si estingueva ex art. 2504 bis c.p.c.;
- che, di conseguenza, “la società incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. la fusione per incorporazione 'realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati”;
- che l'articolo 4 dell'atto di fusione prevedeva, “ si estingue e la Controparte_10 Controparte_7 subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della incorporata e così subentra in tutti i beni
[...] materiali e immateriali, situazioni possessorie e di fatto, crediti, diritti, interessi legittimi, aspettative, privilegi, ragioni e azioni
e comunque in ogni rapporto giuridico attivo (…)” e dunque, in ragione Controparte_7 della fusione per incorporazione, era diventata a tutti gli effetti il nuovo centro di imputazione e legittimazione dei rapporti giuridici già sorti in capo a ed era pertanto subentrata Controparte_10 anche al contratto di fideiussione dell'1/10/2002 sottoscritto da;
Parte_1
- che a nulla rilevava che i rapporti fossero sorti tra e Controparte_7 Parte_2 precedentemente all'operazione di fusione con in quanto l'opponente, sottoscrivendo Controparte_10 il contratto di fideiussione si era reso garante di tutte le obbligazioni presenti e future della Società nei confronti di attualmente estinta, in quanto fusa con la stessa Controparte_10 Controparte_7
[...]
- che prive di fondamento nonché di supporto probatorio apparivano le contestazioni circa la presunta “non operatività e l'intervenuta estinzione della fidejussione” ai sensi degli artt. 1955, 1966 e 1957 c.c., come quelle relative ad una presunta concessione del credito con “alto profilo di rischio” alla a parte Parte_2 di e quanto all'invocato art. 1956 c.c., controparte non aveva provato in Controparte_7 alcun modo che avesse concesso il credito alla Controparte_7 Parte_2 pur nella consapevolezza del difficile soddisfacimento della propria pretesa, poiché il mero saldo negativo non era elemento sufficiente a provare tale consapevolezza ai fini dell'applicazione dell'art. 1956 c.c..
Tanto premesso, l'opposta ha così concluso: “- In via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni esposte nel presente atto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.; Nel merito in via principale:- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nell'ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare: (i) il sig. al pagamento, in favore della convenuta opposta, Parte_1 dell'importo di Euro 18.000,00, oltre interessi convenzionali di mora dal 07/10/2016 al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione. Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive.”
Il Giudice originario assegnatario, Dott.ssa Erika Capanna Piscè, autorizzava la richiesta di chiamata in causa di terzo avanzata dalla parte opponente ed alla prima udienza veniva preliminarmente dichiarata la contumacia di e regolarmente citati e rimasti Controparte_9 Persona_3 Parte_2 contumaci;
su richiesta della parte opposta, concedeva, altresì, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione ed intervento ex art. 111 c.p.c. in data 6/11/2023 si costituiva
[...] la quale dichiarava di intervenire nel presente procedimento, in sostituzione di CP_4 CP_1
ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c., insistendo in tutte le domande ed istanze già formulate
[...] da quest'ultima.
A ragione del suo intervento la deduceva che, nell'ambito di un'operazione di Controparte_4 cartolarizzazione, ai sensi della Legge n. 130/1999 (Legge sulla Cartolarizzazione) e dell'Art. 58 del Testo
Unico bancario n. 385/1993, essa era divenuta titolare, con efficacia a decorrere dal 30/11/2022, di un portafoglio di crediti pecuniari di titolarità di crediti originati da Controparte_1 Controparte_7
(“BMPS”), dapprima ceduti a (avviso pubblicato sulla Gazzetta
[...] Controparte_1 Ufficiale del 23/12/2017, foglio inserzioni n. 151) e successivamente da ceduti pro Controparte_1 soluto a così come descritto nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Controparte_4
15/07/2023, foglio inserzioni n. 83. Ha dunque sostenuto che, in virtù delle cessioni suddette, essa era divenuta titolare anche del credito originariamente vantato dalla nei Controparte_7 confronti di nella sua qualità di fideiussore - limitatamente all'importo di euro 18.500,00 - Parte_1 della e che era suo interesse, quale cessionaria del credito innanzi descritto, Parte_2 intervenire nel presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, in sostituzione di
[...]
CP_1
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e si è espletato il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo. Rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28/01/2025, sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta a decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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Le ragioni poste a base della proposta opposizione sono infondate, sicché la stessa va integralmente respinta con ogni conseguenza di legge.
Delimitazione del thema decidendum. ha instaurato il presente giudizio al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. Parte_1
941/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Teramo in data 6/09/2022, con il quale la società ricorrente gli aveva ingiunto - in ragione della sua qualità di fideiussore della - di pagare la Parte_2 somma di euro 18.500,00, credito cedutole dalla in forza del Controparte_7 contratto di cessione di crediti stipulato in data 20/12/2017 tra la (cessionaria) e Controparte_1 [...]
(cedente), la quale si era anni prima fusa per incorporazione con la Controparte_7 CP_7 [...]
(incorporata), con atto di fusione per incorporazione del 24/03/2009. L'asserito credito invocato CP_8 in fase monitoria nei confronti dell'opponente, quale fidejussore della fino Parte_2 all'importo di euro 18.500,00, sarebbe maturato, a detta della ricorrente, per il mancato pagamento da parte della debitrice principale, delle seguenti somme: - euro 3.998,07 quale importo Parte_2 comprensivo di interessi del contratto di conto corrente n. 62428, intestato alla , ed Parte_2 acceso in data 01/02/2008 presso la filiale di Siena della - euro Controparte_7
56.484,72 quale importo comprensivo di interessi del finanziamento chirografario n. 741549569 di originari euro 100.000,00, concesso alla in data 17/06/2010 dalla filiale di Siena della Parte_2 [...]
La costituzione in corso di giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. della Controparte_7 [...] in virtù di ulteriore atto di cessione crediti da a CP_4 Controparte_1 Controparte_4
(avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15/07/2023, foglio inserzioni n. 83), in sostituzione dell'originaria creditrice opposta, fa sì che tutte le difese spiegate dalla vengano Controparte_1 coltivate, in sua sostituzione, dal successore a titolo particolare.
Il caso di specie.
Nel caso di specie, l'opponente non ha contestato il titolo negoziale dal quale origina la pretesa creditoria della parte opposta, limitandosi a rilevare profili di inammissibilità dell'azione. L'atto di opposizione non contiene infatti alcun disconoscimento della garanzia fideiussoria prestata a garanzia del debito della debitrice principale, né vi sono formalizzate contestazioni in ordine all'inadempimento alle obbligazioni bancarie assunte da parte dell'obbligata principale. Il profilo di censurabilità del provvedimento monitorio è circoscritto, quindi, all'inoperatività della fideiussione per avere la omesso di comunicare CP_7 formalmente l'atto di cessione del credito;
per essere i crediti sorti successivamente alla dismissione da parte del della qualità di socio, avvenuta con atto di cessione delle quote sociali in data del Pt_1
29/07/2004 (rogito del dott. Notaio in Siena, n. rep. 38758) ad e Persona_2 Persona_3
per essere stato egli sostituito nell'obbligazione di garanzia, dai nuovi soci e Controparte_9 Per_3
CP_9
Va rilevato che la garanzia qualificata come “fideiussione omnibus”, sottoscritta dal in data 1° ottobre Pt_1
2002 (si veda doc. n. 11 del fascicolo della fase sommaria), deve essere correttamente qualificata non come fideiussione, bensì come vero e proprio contratto autonomo di garanzia. Infatti, dal testo contrattuale appare chiaramente che le parti abbiano inteso non semplicemente creare una garanzia fideiussoria a prima richiesta, ma un'obbligazione autonoma del garante del tutto svincolata dalle obbligazioni assunte dalla società.
Rileva a tal riguardo, oltre all'impegno del garante, contenuto nell'art. 7 della “fideiussione omnibus” di “pagare immediatamente all'Azienda di credito, a semplice richiesta scritta” con l'espressa rinuncia, contenuta nell'art. 6 della medesima “fideiussione omnibus”, alla possibilità di proporre le eccezioni di cui all'art. 1957 c.c., il contenuto del successivo art. 8, nel quale si legge che “nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”.
Ancora induce alla qualificazione della garanzia nei termini predetti la previsione secondo cui “il fideiussore si impegna altresì a rimborsare all'Azienda di credito le somme che dall' stessa fossero state incassate in pagamento di Pt_6 obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo” (art. 2). Dalla qualificazione della garanzia di cui si tratta in termini di autonomia deriva che l'unica eccezione che avrebbe potuto proporre il garante è la cosiddetta exceptio doli generalis, che ha ad oggetto la condotta abusiva o fraudolenta di chi, avvalendosi di un diritto di cui chiede la tutela giudiziale, tace, nella prospettazione della fattispecie controversa, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto fatto valere e aventi forza modificativa o estintiva, ovvero esercita il diritto per assicurarsi uno scopo vietato dall'ordinamento - come nell'ipotesi di nullità del rapporto fondamentale per contrarietà a norme imperative o illiceità della sua causa e in cui il patto di garanzia autonoma sia stato stipulato proprio allo scopo di assicurarsi il risultato vietato dall'ordinamento (tra le altre, si veda Cass. sent. n. 5044/09). Nella specie, le doglianze dell'opponente relative all'invocata illegittimità del provvedimento monitorio emesso, non attengono ai suddetti profili e non possono pertanto ritenersi proponibili.
In via preliminare, va poi esaminata la questione della successione delle società succedutesi e del loro intervento nel giudizio: poi Controparte_12 CP_4 CP_13
L'art. 58 del D.L.vo 1/09/1993 n. 385 (Testo Unico BArio) prevede che la BA d'IA emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco (comma 1) e che la banca cessionaria (oppure, ai sensi del comma 7, il soggetto cessionario, diverso dalle banche, incluso nell'ambito della vigilanza consolidata o l'intermediario finanziario cessionario, previsto dall'art. 106), dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (comma 2); nei confronti dei debitori ceduti, gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. (comma 4). Nel caso di specie, ha prodotto l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23/12/2017, Controparte_1 foglio inserzioni n. 151, dando prova dell'avvenuta prima cessione in suo favore dei crediti originati da
(“BMPS”). Anche la società Cherry Bank S.r.l., successivamente Controparte_7 intervenuta, ha prodotto copia della Gazzetta Ufficiale (avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
15/07/2023, foglio inserzioni n. 83) contenente la notizia dell'avvenuta cessione in blocco pro soluto, in proprio favore, degli stessi crediti da Controparte_1
L'art. 58 citato ha inteso agevolare la realizzazione dei crediti ceduti “in blocco”, dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione ex art. 1264 c.c. ai singoli debitori, nei confronti dei quali la cessione ha efficacia in base alla sola pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale.
L'adempimento pubblicitario, così come la notifica della cessione ex art. 1264 c.c., non incide sul perfezionamento della fattispecie traslativa, ma rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente. In altri termini, la cessione del credito si realizza con la stipula del contratto di cessione in blocco dei crediti, con la conseguenza che da tale momento il cessionario è legittimato a ricevere la prestazione dovuta, ma il debitore ceduto è liberato se adempie al creditore cedente prima degli adempimenti pubblicitari (Cass., 17/03/2006 n. 5997). Sul piano sostanziale, dunque, a decorrere dal
15/07/2023 i debitori sono tenuti ad adempiere all'obbligazione dedotta in giudizio, nei limiti della sua sussistenza, non più nei confronti di bensì in favore della società cessionaria Controparte_1
Cherry Bank S.r.l. che ha assolto agli adempimenti pubblicitari.
La vicenda successoria presenta, però, altre connotazioni sul piano processuale, ove si tratta di chiarire se la cessione del credito intervenuta nel corso del processo implica il venir meno della legittimazione attiva, anche processuale, della banca cedente e la prosecuzione del processo, in sua sostituzione, da parte della società cessionaria. Come è noto, tale successione nel processo si realizza solo in caso di successione a titolo universale, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., mentre la successione nel diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, regolata dall'art. 111 c.p.c., non priva, di regola, il cedente della legittimazione attiva.
Nello specifico, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che la vicenda successoria conseguente al trasferimento di un'azienda (o di un ramo di azienda) bancaria, regolata dall'art. 58 del T.U.B., dà luogo ad un trasferimento per atto tra vivi, a titolo particolare, del rapporto controverso, regolato dall'art. 111 c.p.c., non potendosi far discendere, dall'art. 58 citato, che opera solo sul piano del diritto sostanziale, regole diverse da quelle applicabili in via generale a qualsiasi ipotesi di trasferimento per atto tra vivi a titolo particolare (di recente, Cass., 26/08/2014 n. 18258; Cass., 16/11/2011 n. 23992; Cass., 3/05/2010 n.
10653). L'applicazione dell'art. 111 c.p.c. comporta che, salvo la sua estromissione su consenso delle parti, il processo prosegue con l'opposta originaria ( e per essa Controparte_1 [...]
la quale mantiene la sua legittimazione attiva (“ad causam”) e la sentenza Controparte_2 pronunciata nei suoi confronti spiega sempre i suoi effetti anche nei confronti della società cessionaria
( , la quale è legittimata solo all'intervento nel processo, oltre che all'impugnazione della Controparte_4 sentenza, trattandosi, però, di legittimazione autonoma da quella della dante causa, distinta e non sostitutiva
(Cass., 15/10/2014 n. 21773; Cass. del 12/04/2006 n. 8515). Non v'è dunque necessità di estromettere dal giudizio la società opposta.
Tuttavia, lo spiegato intervento in giudizio della cessionaria del credito di cui si verte impone di premettere che l'istituto in parola realizza una successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio, efficace nei confronti del debitore (ceduto) in virtù della sua mera comunicazione (art. 1260 c.c.).
In particolare, “…il contratto cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato
a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere i conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso i principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante…” (ex multis, Cass. Civ. n. 21277/2019; Cass. Civ. n. 4713/2019; Cass. Civ., n. 12616/2017).
Per quanto le norme codicistiche in materia di cessione di credito non dettino una specifica disciplina in ordine alle eccezioni opponibili da parte del debitore ceduto, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, essendo soggetto estraneo alla cessione ed in mancanza, come nel caso di specie, di accettazione della stessa, il debitore ceduto è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario creditore (in tal senso, cfr. Cass. Civ., Sez. I, 15/05/2023, n° 13140; tra le pronunce di merito più recenti cfr. anche Tribunale di Cuneo, Sez. I, 17/02/2023, n° 106). Ciò posto, va qui osservato che nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130/1999, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 58, commi 2, 3 e 4, T.U.B., secondo cui “…la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La BA d'IA può stabilire forme integrative di pubblicità. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile...”.
Ne deriva, conseguentemente, che con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel Registro delle Imprese, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes e, come da consolidato orientamento della S.C., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, sempre che gli elementi presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. È dunque necessario che i crediti ceduti siano individuabili, anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali (cfr. Cass. nn. 15884/2019 e 17110/2019; Cass. n.
4334/2020).
Essendo tali prescrizioni state rispettate, ne discende il rigetto della relativa eccezione formulata da parte opponente.
Ciò posto, devesi dichiarare anche l'infondatezza del motivo di opposizione inerente il difetto dei presupposti per l'emissione del provvedimento monitorio.
Nella fase monitoria, infatti, l'opposta ha fornito adeguata prova delle ragioni creditorie reclamate, viepiù ove si consideri che tra la documentazione di natura contrattuale e contabile ivi prodotta, è presente l'estratto conto certificato ex art. 50, D. Lgs. n. 385/93 relativo al c/c per cui è causa, elemento, questo, idoneo a costituire prova scritta ai sensi dell'art. 634 c.p.c.
L'art. 50 T.U.B., ai sensi del quale “…le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 c.p.c. anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili sottoscritto da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido…”., come già l'art. 102 della c.d. Legge
BAria, si pone in una posizione di assoluta autonomia rispetto alle singole fattispecie di “prova scritta” contemplate nel codice di procedura civile, specie ove si consideri che nell'ambito della disciplina generale del procedimento monitorio il legislatore ha derogato al principio della non invocabilità a proprio favore del documento redatto da una della parti (art. 634, co. 2, c.p.c. e art. 636 c.p.c.), ma ha legittimato l'efficacia probatoria dei documenti in questione con l'intervento dei soggetti esterni considerati altamente affidabili (es. notaio), mentre nell'art. 50 t.u.b. (come già nell'art. 102 l.b.) non è previsto nessun intervento di soggetti terzi al rapporto.
Consentendo, tale espressa tipizzazione, alle banche di richiedere ed ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo e rilevato che a corredo del ricorso l'opposta ha eseguito siffatta allegazione, ne deriva la legittimità del provvedimento monitorio impugnato.
È poi ben noto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, venendo in rilievo un rapporto processuale “a parti invertite”, l'onere di provare l'an ed il quantum della pretesa grava sull'istituto di credito
(ovvero, come nella specie, sulla cessionaria subentrata nella sua posizione), essendo a carico del garante quello relativo fatto modificativo/estintivo della pretesa creditoria.
L'estratto ex art. 50 TUB è invero sufficiente, per espressa previsione normativa, ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio (ex multis: Corte di cassazione sent. n. 14640/2018) ma, nel giudizio a cognizione piena che si instaura a fronte della promossa opposizione, non è idoneo a soddisfare la prova del credito, essendo a tal fine necessaria la produzione della serie integrale degli estratti conto.
Infatti, l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (Cass. civ. n. 5754/2009; Cass. n. 15339 dell'1/12/2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. tra molte, Cass. civ. n. 5915/2011,
Cass. civ. n. 5071/2009, Cass. civ. n. 17371/2003, Cass. civ. n. 21466/2013).
Nella fattispecie in scrutinio, l'opposta risulta aver prodotto tutti gli estratti conto relativi al conto corrente di corrispondenza dalla sua apertura fino al passaggio a sofferenza e, per l'effetto, ha fornito la prova dell'andamento complessivo dello stesso.
È stata, dunque, pienamente dimostrata la sussistenza del credito azionato nella fase a cognizione sommaria.
Va altresì disatteso il motivo di opposizione con il quale si eccepisce l'estinzione della garanzia fideiussoria perché la banca avrebbe concesso il credito alla debitrice principale pur conoscendo il sopravvenuto peggioramento delle condizioni patrimoniali della stessa, in violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di garanzia e del disposto di cui all'art. 1956 c.c.
In ogni caso, l'opposizione è priva del necessario riscontro probatorio. E', infatti, onere della parte la quale deduca, ai fini dell'operatività dell'art. 1956 c.c., la violazione dei canoni di correttezza e buona fede della
BA nei riguardi del fideiussore dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore. È, cioè, necessario che il fideiussore che invoca la propria liberazione dia prova sia del fatto oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento quando si era già verificato un peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale (raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto), sia del requisito soggettivo della consapevolezza di tale peggioramento da parte del creditore (cfr. tra le tante Cass. n. 2524/2006 e Cass. n. 10870/2005).
Nel caso in esame non vi è prova che l'istituto bancario opposto abbia concesso alla Parte_2 nuove linee di credito in aggiunta a quella in essere al momento della sottoscrizione della fideiussione per cui è causa, né è stato dimostrato il peggioramento delle condizioni economiche e patrimoniali della società debitrice, peggioramento che, naturalmente, non può ricavarsi dalla semplice esposizione debitoria dell'obbligata principale, ben potendo questa trovare diverse giustificazioni (come, a mero titolo esemplificativo, l'adozione, da parte di un operatore economico in salute, di una strategia imprenditoriale fondata sulla concessione di finanziamenti da parte degli istituti di credito).
Non può, quindi, dirsi sussistente violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto da parte della banca, violazione consistente nel non aver proceduto alla chiusura del rapporto di conto corrente nonostante l'aumento dell'esposizione debitoria della società cliente a danno del fideiussore, poiché la tutela del fideiussore per obbligazione futura è garantita dall'ordinamento mediante l'eccezione liberatoria di cui all'art. 1956 c.c., senza che possa trarsi dalla clausola generale di cui all'art. 1375 c.c. una regola giuridica che imponga alla banca di procedere alla chiusura di un conto corrente in passivo, trattandosi di scelta rimessa all'autonomia privata non connotata in linea di principio da abusività. Peraltro, il fideiussore, in virtù della facoltà riconosciuta dalla legge e dal negozio fideiussorio, ha l'onere, in virtù del principio di autoresponsabilità che informa i rapporti di diritto privato, se non contratto, recesso del quale non è stata fornita la prova nel presente giudizio (in tal senso, cfr. Cass. Civ., Sez. III, 18/02/2022, n° 5423; tra le più recenti pronunce di merito, cfr. Tribunale di Grosseto, 7/02/2020, n° 109; Tribunale di Roma,
Sez. XVII, 15/03/2019, n° 5670, etc.).
A fronte dell'onere probatorio soddisfacentemente assolto dalla opposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., anche in virtù del suo ruolo di attrice in senso sostanziale, particolarmente debole appare l'impalcatura difensiva dell'opponente. La società opposta ha provato, fin dalla fase monitoria, la sussistenza del credito nei confronti della debitrice principale e del garante offrendo la produzione in copia dei documenti giustificativi delle obbligazioni.
Dall'altro lato, l'opponente non è riuscito a supportare le doglianze rivolte alla sottoscritta fideiussione, sotto il profilo dell'essere stata concessa quando egli faceva ancora parte della compagine sociale a garanzia di debiti sopravvenuti anni dopo la cessione delle quote sociali. Coglie nel segno la deduzione di parte opposta, laddove la stessa osserva che la garanzia fu accordata dal non in qualità di socio, ma Pt_1 personalmente e che dunque, le vicende relative alla cessione da parte sua delle quote sociali in favore di e sono del tutto indifferenti rispetto all'obbligazione di garanzia Controparte_9 Persona_3 assunta vero i debiti sociali, dalla quale non è affatto liberato dall'atto di cessione del 2007. La circostanza poi di essersi recati o meno i nuovi soci e all'istituto di credito a chiedere la CP_9 Per_3 sostituzione delle loro persone nella garanzia sottoscritta dall'opponente, non solo non risulta provata, ma non assolve il garante ex socio dal non aver vigilato affinché l'accordo insito nell'atto di cessione di Pt_1 quote sociali venisse onorato dai cessionari. Come lo stesso opponente ha ammesso, egli dopo la cessione delle quote societarie, si era disinteressato alle vicende della garantita con ciò peraltro Parte_2 non assicurandosi che e tenessero fede all'impegno assunto. Il comportamento CP_9 Per_3 omissivo dell'opponente non può certo essere posto a detrimento delle ragioni della creditrice (originaria e sopravvenuta) che è rimasta estranea a quegli accordi.
Risultanze finali e regolazione delle spese di lite.
In definitiva, la domanda di parte opponente deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno addebitate a parte opponente secondo la liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, deduzioni o eccezione disattese, così provvede
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della opposta e dell'intervenuta, che si liquidano in euro 1.701,00 ciascuna, oltre spese generali (15%), Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Teramo, lì 26/05/2025
IL GIUDICE dott. Antonio Converti
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
nella persona del Giudice dott. Antonio Converti (g.o.t.s.) ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3374 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da
(c.f.: ) residente in [...] C.F._1
Alessandrini 29 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in Siena, Viale Cavour n. 234, presso e nello studio dell'Avv. Luca Morbidi dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
Attore in opposizione nei confronti di
e per essa la sua mandataria Controparte_1 Controparte_2
(c.f./p.i. ) - quale società incorporante per atto di fusione del 23/11/2022 con P.IVA_1 CP_3 sede in San Donato Milanese (MI) Via dell'Unione Europea 6/a – 6/b, elettivamente domiciliata in Milano, alla Via Vittoria Colonna n. 4 presso lo studio (La Scala & Cerved) degli Avv.ti Marco Pesenti e Francesco
Concio dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
Convenuta opposta
(c.f. e partita I.V.A. n. ) con sede in Padova, via San Marco, n. 11, Controparte_4 P.IVA_2 in persona del Procuratore Speciale Dott. giusta procura speciale rilasciata con atto del CP_5
10/10/2023 innanzi al Notaio di Padova (Rep. n. 50976, racc. n. 22421), elettivamente Persona_1 domiciliata in Benevento alla Loc. Ponte Valentino Zona Industriale ASI AZ 5, presso lo studio dell'Avv.
Adiutrice Barretta dello dalla quale è rappresentata e difesa giusta Controparte_6 procura in atti
Intervenuta - opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo con chiamata di terzo.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28/01/2025. MOTIVAZIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 21/11/2022 ritualmente notificato, ha Parte_1 spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 941/2022 del 14/09/2022, emesso dal Tribunale
Ordinario di Teramo in data 6/09/2022, con il quale gli si ingiungeva il pagamento in favore della società ingiungente della somma di euro18.500,00, oltre interessi, spese ed accessori come per legge.
A fondamento della domanda, la parte opponente, ha dedotto:
- che non in proprio ma in nome e per conto della e per essa la CP_3 Controparte_1
aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Teramo emissione di Controparte_2 decreto ingiuntivo nei suoi confronti, quale fideiussore della limitatamente Parte_2 all'importo pari ad euro 18.500,00, oltre interessi e spese di procedimento;
- che l'ingiungente, in virtù della procura ricevuta, sosteneva di essergli creditrice, nella sua qualità di fideiussore della società del credito cedutole dalla Parte_2 Controparte_7 in forza del contratto di cessione di crediti stipulato in data 20/12/2017 tra la SIENA
[...]
(cessionaria) e (cedente), la quale si era anni CP_1 CP_7 CP_7 Controparte_7 CP_7 prima fusa per incorporazione con la (incorporata), con atto di fusione per CP_8 incorporazione del 24/03/2009;
- che l'asserito credito invocato nei suoi confronti, quale fideiussore della fino Parte_2 all'importo di euro 18.500,00, sarebbe maturato, a detta della ricorrente, per il mancato pagamento da parte della società delle seguenti somme: - euro 3.998,07 quale importo Parte_2 comprensivo di interessi del contratto di conto corrente n. 62428, intestato alla Parte_2
ed acceso in data 01/02/2008 presso la filiale di Siena della
[...] Controparte_7
euro 56.484,72 quale importo comprensivo di interessi del finanziamento chirografario n.
[...]
741549569 di originari euro 100.000,00, concesso alla in data 17/06/2010 Parte_2 dalla filiale di Siena della Controparte_7
- che il decreto ingiuntivo era stato emesso in totale carenza dei presupposti, non avendo la ricorrente effettuato richiesta bonaria di pagamento o comunicazione di avvenuta cessione del credito;
né comunicato l'informativa di cui all'art. 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali e del Provvedimento dell'Autorità Garante 18/01/2007, come peraltro previsto nell'avviso pubblicato in G.U. dell'avvenuta cessione dei crediti di banca MPS;
- che egli non era più socio della dal 2004, in quanto con atto di cessione di Parte_2 quote sociali del 29/07/2004 a rogito del dott. Notaio in Siena, n. rep. 38758 aveva Persona_2 ceduto la sua intera quota di partecipazione sociale nella società ad Parte_2 [...]
e Per_3 Controparte_9 - che l'art. 4 dell'atto di cessione di quote sociali, stabiliva che: “Ciascun acquirente dichiara di ben conoscere la situazione patrimoniale della società e di non avere nulla da eccepire in proposito, particolarmente per quanto attiene alla congruità del prezzo convenuto, con espressa rinuncia ad opporre qualunque eccezione. In particolare ciascun cessionario, per sé e suoi aventi causa, si impegna, in proporzione alla quota acquistata e con obbligazione sia di mezzi che di risultato, a richiedere la propria sostituzione al cedente in ogni e qualsiasi garanzia, per ordine e conto del medesimo, rilasciata a favore della società Detta richiesta dovrà essere avanzata nel Parte_2 termine essenziale di quindici giorni dalla data odierna, volendo in ogni caso rilevare indenne il dott. Parte_1 da ogni responsabilità che dovesse dipendere da garanzie dal medesimo rilasciate a favore della società.”;
[...]
- che nei giorni immediatamente successivi alla stipula del sopracitato atto, e Persona_3 si erano recati, unitamente al dott. presso la filiale di Siena Controparte_9 Parte_1 dell'allora per richiedere la loro sostituzione nell'unica garanzia rilasciata da CP_8 quest'ultimo a favore della società vale a dire la fidejussione entro il limite di euro Parte_2
18.500,00 alla CP_8
- che la era una società costituita nel 2002, di cui egli era tra i soci fondatori, Parte_2 con prevalente attività di gestione, noleggio e locazione di imbarcazioni e natanti da diporto e che per finanziare parte dei due stipulandi contratti di locazione finanziaria (contratto n. 1107252 e n.
1107253, entrambi stipulati in data 7/02/2003), relativi a due imbarcazioni a vela con le quali avrebbero iniziato la loro attività di noleggio, i soci fondatori avevano fatto ricorso ad un finanziamento presso la CP_8
- che a garanzia di tale finanziamento concesso dalla alla egli CP_8 Parte_2 come altri soci, in data 1/10/2002 si era costituito fideiussore fino all'importo di euro 18.500,00;
- che egli, uscito appena due anni dopo dalla società - con il sopraindicato atto di Parte_2 cessione di quote sociali del 29/07/2004 con cui aveva ceduto l'intera sua quota di partecipazione sociale ad e - non si era più occupato della vita sociale di Persona_3 Controparte_9 questa;
- che le somme asseritamente pretese a credito dalla ricorrente nei confronti della Parte_2
e per le quali gli era stato ingiunto il pagamento quale fideiussore entro i limiti di euro18.500,00 della società, erano somme derivanti, per stessa ammissione della ricorrente, : i) quanto a euro
3.998,07 da passività sul conto corrente n. 62428 acceso dalla in data 1/02/2008 Parte_2 presso la filiale di Siena della ii) quanto a euro 56.484,72, Controparte_7 quale importo dovuto per il finanziamento chirografario n. 741549 di originari euro 100.000,00 concesso alla in data 17/06/2010 dalla Filiale di Siena della Parte_2 [...]
Controparte_7 - che pertanto il presunto credito vantato nei confronti della si riferiva a somme Parte_2 per operazioni compiute dalla società, rispettivamente, 4 anni e 6 anni dopo la sua uscita dalla compagine sociale della stessa;
- che l'operazione di accensione del conto corrente n. 62428 presso Controparte_7 del 1/02/2008 era avvenuta un anno prima della operazione di fusione per
[...] incorporazione del 24/03/2009 tra (incorporata) e CP_8 Controparte_7
(incorporante), dunque quando la era già cliente propria ed originaria della
[...] Parte_2
e non per “derivazione” dalla operazione di fusione con ciò Controparte_7 CP_8 con innegabile riflesso sulla legittimità dell'utilizzo, delle posizioni, dei diritti e garanzie fidejussorie posseduti da (fideiussione di e trasferiti per incorporazione a CP_8 Pt_1 CP_7
[...]
- che la ricorrente aveva invocato la garanzia fidejussoria rilasciata da in favore di un istituto Pt_1 bancario ( e l'aveva utilizzata per garantire un asserito credito sorto e posseduto CP_8 presso un diverso istituto di credito ( ancor prima che fra questi due Controparte_7 istituti intervenisse l'operazione di fusione e che avrebbe voluto garantire un credito CP_3 sorto e concesso in banca MPS nel 2008 “prendendo in prestito” una fidejussione pervenuta a banca
MPS dalla operazione successiva di incorporazione di nel 2009 e che era stata CP_8 ricavata dalla operazione di cessione del credito, cartolarizzazione, della banca Controparte_7
- che, in ragione del finanziamento chirografario n. 741549569 di originari euro 100.000,00, concesso alla in data 17/06/2010, dalla Filiale di Siena della Parte_2 [...]
e del contratto di conto corrente n. 62428, intestato alla Controparte_7 Parte_2 ed acceso in data 1/02/2008 presso la Filiale di Siena della , Controparte_7 era stato concesso alla società con rilascio di garanzia propria ed esclusiva da parte dei soci richiedenti e firmatari , e mentre Controparte_9 Parte_3 Parte_4 Per_3 egli non compariva come fidejussore perché non era più socio della dal lontano Parte_2
2004;
- che al tempo in cui era stato concesso il finanziamento da la società Controparte_7 correntista presentava sul conto corrente n. 62428.66, acceso presso la stessa Parte_2 banca, un saldo passivo al 31/12/2009 di euro 99.873,85, ed il finanziamento, concesso il
17/06/2010 da BA MPS di euro 100.000,00, era stato chiesto per il ripristino della liquidità societaria (sul c.c. della stessa banca erogatrice);
- che dunque il prestito presentava già dall'origine un alto profilo di rischio perché la Parte_2 si trovava già in evidente sofferenza finanziaria e l'istituto le aveva fatto credito pur
[...] conoscendo che le condizioni patrimoniali di questa erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito;
- che pertanto si eccepiva ai sensi degli artt. 1955, 1956 e 1957 c.c. la non operatività e l'intervenuta estinzione della fidejussione prestata da nell'anno 2002 a qualora Parte_1 CP_8 non si fosse considerata già estinta la garanzia al momento in cui e si erano Per_3 CP_9 sostituiti a Pt_1
- che difettava la legittimazione ad agire della ricorrente, non avendo essa dimostrato la titolarità del credito in capo al cessionario, in quanto egli non aveva mai ricevuto, né tantomeno la ricorrente aveva allegato, alcuna documentazione attestante un contatto di cessione del credito o una qualunque comunicazione di avvenuta cessione del credito da parte di Controparte_7
a o alla ricorrente o chi per essa, né la ricorrente aveva dato prova di
[...] Controparte_1 un previo tentativo di escussione del debitore principale Parte_2
- che secondo la giurisprudenza (Sent. 2131/2022 del 30/09/2022 Tribunale di Benevento;
conforme a Cass. III sez. 13/09/2018 n. 22268, Cass. III sez. 31/01/2019 n. 2780) la pubblicità notizia sulla Gazzetta Ufficiale non era soggetta a un controllo di contenuto, il quale veniva predisposto dalla società cessionaria, per cui se anche il contenuto della G.U. fosse stato tale da individuare il credito ceduto, trattavasi pur sempre di una forma di pubblicità notizia, che si limitava a rendere opponibile la cessione, in quanto per legge tale adempimento produceva solo gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti;
ne conseguiva che detta pubblicazione non costituiva la fonte della titolarità del credito, che rimaneva l'atto di cessione, e che, in caso di contestazione specifica, doveva essere prodotto in giudizio a prova della effettiva titolarità del credito;
- che si rendeva necessario per l'opponente a fini cautelativi di esigenza processuale chiamare in causa i signori e la società formulando Persona_3 Controparte_9 Parte_2 apposita istanza per l'ammissione di chiamata in causa di terzi.
Tanto dedotto, l'attore ha così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa ammissione alla chiamata in causa di terzi e fissazione di nuova udienza per consentirne la chiamata a norma dell'art. 269 c.p.c e previa ogni più utile declaratoria, anche di difetto di legittimazione ad agire di CP_3
[...
, per tutte le ragioni esposte in narrativa, in via principale annullare, revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto
Ingiuntivo N. 941/2022 del 14/09/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Teramo in data 06.09.2022 nel procedimento rubricato al N. 2150/2022 R.G., dichiarando inammissibili e comunque infondate con conseguente rigetto, le domande tutte azionate con l'avverso ricorso e quindi dichiarare che nulla è dovuto da parte di alla Parte_1 CP_3 non in proprio ma in nome e per conto della e per essa la In via Controparte_1 Controparte_2 subordinata, nel caso denegato di una qualche condanna al pagamento, a quella minore somma che sarà ritenuta di diritto o ragione in base all'espletata istruttoria che sia tenuto indenne, manlevato e garantito da ogni e qualsivoglia Parte_1 pregiudizio e spesa derivante dal presente giudizio, da parte dei terzi chiamati in causa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”.
Si è costituita in giudizio e per essa la sua mandataria Controparte_1 [...] quale società incorporante per atto di fusione del 23/11/2022, la Controparte_2 CP_3 quale ha dedotto, in sintesi e per quanto ivi d'interesse:
- che con atto di fusione per incorporazione del 24/03/2009 per Notaio dott. (Rep. N. Persona_4
27533, Racc. n. 12059) la si era fusa per incorporazione con Controparte_10 [...] on sede in Siena, Piazza Salimbeni n. 3; Controparte_7
- che la titolarità del credito per cui era causa, in precedenza vantato da Controparte_7
era stata trasferita a giusta contratto di cessione in blocco dei crediti stipulato
[...] Controparte_1 del 20/12/2017, di cui è stato dato avviso ex art. 58 TUB in GU del 23/12/2007 – Parte seconda n. 151 e come comprovato altresì dalla dichiarazione di cessione;
- che non era meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata da parte opponente e relativa all'asserita carenza di legittimazione ad agire di poiché il trasferimento della titolarità del credito Controparte_1 dalla alla società non sarebbe stato provato;
Controparte_7 Controparte_1
- che, fermo restando il valore probatorio dell'Avviso di Cessione in G.U., di cui al noto principio enunciato dalla Corte di Cassazione per il quale “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco [enfasi degli scriventi], senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr., ex multis, Cass. n. 15884/2019, Cass.
n. 17110/2011 e Cass. n. 31118/2017), l'odierna opposta aveva depositato ad abundantiam, ulteriori elementi utili a provare l'inclusione del credito in oggetto nell'operazione di cessione di cui ad avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda n. 151 del 23/12/2017;
- che a riprova della legittimazione attiva della cessionaria si producevano la dichiarazione di cessione del credito dedotto in giudizio, nonché la consultazione dell'elenco crediti ceduti caricato sul portale accessibile al link https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html inserendo nell'apposito riquadro il numero di FG
2772406 (“numero del Servizio Fidi e Garanzie (FG) per BA MPS”);
- che anche a non voler ritenere sufficiente l'allegazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, pronunce della
Suprema Corte (cfr. Ordinanza Cass. Civ. n. 10200/2021) avevano ritenuto che la legittimazione della società cessionaria potesse essere dimostrata anche tramite ulteriori elementi probatori, tra cui la dichiarazione di cessione rilasciata dall'istituto di credito cedente ed il possesso dei contratti;
- che la Cassazione, con ordinanza n. 10200/2021, aveva statuito che la prova dell'acquisto di un credito parte di una cessione in blocco poteva avvenire anche mediante produzione in giudizio della dichiarazione del cedente: “la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'articolo 58 del testo unico bancario, ha la funzione di esonerare dalla notificazione al debitore stabilita in generale dell'art. 1264 c.c. […] La dichiarazione del cedente […] al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo”, al fine di dimostrare l'avvenuta cessione del credito;
- che anche la giurisprudenza di merito aveva fatto proprio l'orientamento della Suprema Corte, nella parte in cui affermava che: “la prova della cessione può essere fornita anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, mediante produzione nel corso del giudizio (cfr Cass. civ. Sez. III Ord., 16/04/2021,
n. 10200)” (cfr. Trib. Civitavecchia, provvedimento del 13/10/2021);
- che era priva di fondamento l'affermazione dell'opponente secondo la quale il ricorso per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo nei suoi confronti non era corredato della documentazione sufficiente e necessaria all'emissione dello stesso, in quanto tra i documenti prodotti dalla creditrice risultava: il contratto di conto corrente stipulato tra la società debitrice e la BA cedente;
gli estratti conto integrali ad esso relativi e l'estratto conto ex art. 50 T.U.B.; il contratto di finanziamento comprensivo di piano di ammortamento ed il relativo estratto conto ex art. 50 T.U.B.; (iii) la fideiussione dell'1/10/2002 prestata dal debitore;
- che era priva di pregio di pregio la contestazione di controparte circa la perdita della qualità di socio di
, a far data dal 2004, in quanto la fideiussione concessa dall'opponente a garanzia delle Parte_1 obbligazioni contratte dalla Società sino alla concorrenza dell'importo di euro Parte_2
18.500,00, era stata rilasciata dallo stesso personalmente, indipendentemente dal suo coinvolgimento nella compagine sociale, al punto che l'avvenuta cessione delle proprie quote sociali nei confronti dei signori
[...]
e a nulla rilevava rispetto alla garanzia fideiussoria rilasciata;
Persona_3 Parte_5
- che l'opponente non aveva provato in alcun modo che le parti coinvolte nell'operazione di cessione delle quote avessero posto in essere le attività prescritte dal citato articolo 4 del contratto di cessione di quote, ovvero che e si fossero recati, unitamente all'opponente, presso la filiale di Siena di Per_3 CP_11 per chiedere la loro sostituzione nella garanzia rilasciata da quest'ultimo; CP_8
- che del tutto irrilevanti si appalesavano le considerazioni in merito alle vicende societarie della
[...] ed alle motivazioni che avevano indotto la stessa società a richiedere a in Parte_2 Controparte_10 data 01/10/2002 un finanziamento ai fini dell'acquisto di imbarcazioni a vela;
- che la fideiussione prestata da atteneva non al singolo contratto di finanziamento e non Parte_1 era stata prestata dallo stesso in ragione dei propri rapporti con la Società finanziata, ma era stata prestata personalmente dallo stesso e posta a garanzia dell'adempimento delle “obbligazioni verso codesta Azienda di credito, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi fosse subentrato, quali, ad esempio finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi”; - che la mancata indicazione di tra i garanti del contratto di finanziamento de quo era del tutto priva Pt_1 di pregio, trattandosi di fideiussione specifica rilasciata da , Controparte_9 Parte_3 Parte_4
e per quella specifica obbligazione, diversamente dalla fideiussione rilasciata dal
[...] Persona_3
la quale era del tutto valida e comprendeva più obbligazioni e pertanto l'opponente errava Pt_1 nell'affermare che nulla fosse da lui dovuto in ragione del finanziamento chirografario n. 741549569 di originari euro 100.000,00, concesso alla in data 17/06/2010, dalla Filiale di Siena Parte_2 della e del contratto di conto corrente n. 62428, intestato alla Controparte_7 [...]
e acceso in data 1/02/2008 presso la Filiale di Siena della Parte_2 Controparte_7
azionati mediante il decreto ingiuntivo opposto, in quanto rapporti sorti successivamente alla
[...] cessione delle quote della Società a parte del Parte_2 Pt_1
- che errava l'opponente nel ritenere non più operante la garanzia da lui stesso prestata, dal momento che il contratto di fideiussione dell'1/10/2002 era sorto tra lui e mentre i contratti di conto Controparte_10 corrente e finanziamento azionati erano sorti tra e la Controparte_7 CP_6 [...]
perché la già menzionata circostanza non faceva venire meno la garanzia prestata nei Parte_2 confronti dell'Istituto di credito concedente le linee di credito;
- che con atto del 24/03/2009 per Notaio dott. (Rep. N. 27533, Racc. Controparte_10 Persona_4
n. 12059), era stata fusa per incorporazione con e la fusione per Controparte_7 incorporazione costituiva uno dei modi di estinzione delle società, in quanto in conseguenza della stessa, la società incorporata si estingueva ex art. 2504 bis c.p.c.;
- che, di conseguenza, “la società incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. la fusione per incorporazione 'realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati”;
- che l'articolo 4 dell'atto di fusione prevedeva, “ si estingue e la Controparte_10 Controparte_7 subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della incorporata e così subentra in tutti i beni
[...] materiali e immateriali, situazioni possessorie e di fatto, crediti, diritti, interessi legittimi, aspettative, privilegi, ragioni e azioni
e comunque in ogni rapporto giuridico attivo (…)” e dunque, in ragione Controparte_7 della fusione per incorporazione, era diventata a tutti gli effetti il nuovo centro di imputazione e legittimazione dei rapporti giuridici già sorti in capo a ed era pertanto subentrata Controparte_10 anche al contratto di fideiussione dell'1/10/2002 sottoscritto da;
Parte_1
- che a nulla rilevava che i rapporti fossero sorti tra e Controparte_7 Parte_2 precedentemente all'operazione di fusione con in quanto l'opponente, sottoscrivendo Controparte_10 il contratto di fideiussione si era reso garante di tutte le obbligazioni presenti e future della Società nei confronti di attualmente estinta, in quanto fusa con la stessa Controparte_10 Controparte_7
[...]
- che prive di fondamento nonché di supporto probatorio apparivano le contestazioni circa la presunta “non operatività e l'intervenuta estinzione della fidejussione” ai sensi degli artt. 1955, 1966 e 1957 c.c., come quelle relative ad una presunta concessione del credito con “alto profilo di rischio” alla a parte Parte_2 di e quanto all'invocato art. 1956 c.c., controparte non aveva provato in Controparte_7 alcun modo che avesse concesso il credito alla Controparte_7 Parte_2 pur nella consapevolezza del difficile soddisfacimento della propria pretesa, poiché il mero saldo negativo non era elemento sufficiente a provare tale consapevolezza ai fini dell'applicazione dell'art. 1956 c.c..
Tanto premesso, l'opposta ha così concluso: “- In via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni esposte nel presente atto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.; Nel merito in via principale:- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nell'ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare: (i) il sig. al pagamento, in favore della convenuta opposta, Parte_1 dell'importo di Euro 18.000,00, oltre interessi convenzionali di mora dal 07/10/2016 al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione. Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive.”
Il Giudice originario assegnatario, Dott.ssa Erika Capanna Piscè, autorizzava la richiesta di chiamata in causa di terzo avanzata dalla parte opponente ed alla prima udienza veniva preliminarmente dichiarata la contumacia di e regolarmente citati e rimasti Controparte_9 Persona_3 Parte_2 contumaci;
su richiesta della parte opposta, concedeva, altresì, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione ed intervento ex art. 111 c.p.c. in data 6/11/2023 si costituiva
[...] la quale dichiarava di intervenire nel presente procedimento, in sostituzione di CP_4 CP_1
ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c., insistendo in tutte le domande ed istanze già formulate
[...] da quest'ultima.
A ragione del suo intervento la deduceva che, nell'ambito di un'operazione di Controparte_4 cartolarizzazione, ai sensi della Legge n. 130/1999 (Legge sulla Cartolarizzazione) e dell'Art. 58 del Testo
Unico bancario n. 385/1993, essa era divenuta titolare, con efficacia a decorrere dal 30/11/2022, di un portafoglio di crediti pecuniari di titolarità di crediti originati da Controparte_1 Controparte_7
(“BMPS”), dapprima ceduti a (avviso pubblicato sulla Gazzetta
[...] Controparte_1 Ufficiale del 23/12/2017, foglio inserzioni n. 151) e successivamente da ceduti pro Controparte_1 soluto a così come descritto nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Controparte_4
15/07/2023, foglio inserzioni n. 83. Ha dunque sostenuto che, in virtù delle cessioni suddette, essa era divenuta titolare anche del credito originariamente vantato dalla nei Controparte_7 confronti di nella sua qualità di fideiussore - limitatamente all'importo di euro 18.500,00 - Parte_1 della e che era suo interesse, quale cessionaria del credito innanzi descritto, Parte_2 intervenire nel presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, in sostituzione di
[...]
CP_1
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e si è espletato il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo. Rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28/01/2025, sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta a decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
°°°°°°°°°°°
Le ragioni poste a base della proposta opposizione sono infondate, sicché la stessa va integralmente respinta con ogni conseguenza di legge.
Delimitazione del thema decidendum. ha instaurato il presente giudizio al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. Parte_1
941/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Teramo in data 6/09/2022, con il quale la società ricorrente gli aveva ingiunto - in ragione della sua qualità di fideiussore della - di pagare la Parte_2 somma di euro 18.500,00, credito cedutole dalla in forza del Controparte_7 contratto di cessione di crediti stipulato in data 20/12/2017 tra la (cessionaria) e Controparte_1 [...]
(cedente), la quale si era anni prima fusa per incorporazione con la Controparte_7 CP_7 [...]
(incorporata), con atto di fusione per incorporazione del 24/03/2009. L'asserito credito invocato CP_8 in fase monitoria nei confronti dell'opponente, quale fidejussore della fino Parte_2 all'importo di euro 18.500,00, sarebbe maturato, a detta della ricorrente, per il mancato pagamento da parte della debitrice principale, delle seguenti somme: - euro 3.998,07 quale importo Parte_2 comprensivo di interessi del contratto di conto corrente n. 62428, intestato alla , ed Parte_2 acceso in data 01/02/2008 presso la filiale di Siena della - euro Controparte_7
56.484,72 quale importo comprensivo di interessi del finanziamento chirografario n. 741549569 di originari euro 100.000,00, concesso alla in data 17/06/2010 dalla filiale di Siena della Parte_2 [...]
La costituzione in corso di giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. della Controparte_7 [...] in virtù di ulteriore atto di cessione crediti da a CP_4 Controparte_1 Controparte_4
(avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15/07/2023, foglio inserzioni n. 83), in sostituzione dell'originaria creditrice opposta, fa sì che tutte le difese spiegate dalla vengano Controparte_1 coltivate, in sua sostituzione, dal successore a titolo particolare.
Il caso di specie.
Nel caso di specie, l'opponente non ha contestato il titolo negoziale dal quale origina la pretesa creditoria della parte opposta, limitandosi a rilevare profili di inammissibilità dell'azione. L'atto di opposizione non contiene infatti alcun disconoscimento della garanzia fideiussoria prestata a garanzia del debito della debitrice principale, né vi sono formalizzate contestazioni in ordine all'inadempimento alle obbligazioni bancarie assunte da parte dell'obbligata principale. Il profilo di censurabilità del provvedimento monitorio è circoscritto, quindi, all'inoperatività della fideiussione per avere la omesso di comunicare CP_7 formalmente l'atto di cessione del credito;
per essere i crediti sorti successivamente alla dismissione da parte del della qualità di socio, avvenuta con atto di cessione delle quote sociali in data del Pt_1
29/07/2004 (rogito del dott. Notaio in Siena, n. rep. 38758) ad e Persona_2 Persona_3
per essere stato egli sostituito nell'obbligazione di garanzia, dai nuovi soci e Controparte_9 Per_3
CP_9
Va rilevato che la garanzia qualificata come “fideiussione omnibus”, sottoscritta dal in data 1° ottobre Pt_1
2002 (si veda doc. n. 11 del fascicolo della fase sommaria), deve essere correttamente qualificata non come fideiussione, bensì come vero e proprio contratto autonomo di garanzia. Infatti, dal testo contrattuale appare chiaramente che le parti abbiano inteso non semplicemente creare una garanzia fideiussoria a prima richiesta, ma un'obbligazione autonoma del garante del tutto svincolata dalle obbligazioni assunte dalla società.
Rileva a tal riguardo, oltre all'impegno del garante, contenuto nell'art. 7 della “fideiussione omnibus” di “pagare immediatamente all'Azienda di credito, a semplice richiesta scritta” con l'espressa rinuncia, contenuta nell'art. 6 della medesima “fideiussione omnibus”, alla possibilità di proporre le eccezioni di cui all'art. 1957 c.c., il contenuto del successivo art. 8, nel quale si legge che “nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”.
Ancora induce alla qualificazione della garanzia nei termini predetti la previsione secondo cui “il fideiussore si impegna altresì a rimborsare all'Azienda di credito le somme che dall' stessa fossero state incassate in pagamento di Pt_6 obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo” (art. 2). Dalla qualificazione della garanzia di cui si tratta in termini di autonomia deriva che l'unica eccezione che avrebbe potuto proporre il garante è la cosiddetta exceptio doli generalis, che ha ad oggetto la condotta abusiva o fraudolenta di chi, avvalendosi di un diritto di cui chiede la tutela giudiziale, tace, nella prospettazione della fattispecie controversa, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto fatto valere e aventi forza modificativa o estintiva, ovvero esercita il diritto per assicurarsi uno scopo vietato dall'ordinamento - come nell'ipotesi di nullità del rapporto fondamentale per contrarietà a norme imperative o illiceità della sua causa e in cui il patto di garanzia autonoma sia stato stipulato proprio allo scopo di assicurarsi il risultato vietato dall'ordinamento (tra le altre, si veda Cass. sent. n. 5044/09). Nella specie, le doglianze dell'opponente relative all'invocata illegittimità del provvedimento monitorio emesso, non attengono ai suddetti profili e non possono pertanto ritenersi proponibili.
In via preliminare, va poi esaminata la questione della successione delle società succedutesi e del loro intervento nel giudizio: poi Controparte_12 CP_4 CP_13
L'art. 58 del D.L.vo 1/09/1993 n. 385 (Testo Unico BArio) prevede che la BA d'IA emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco (comma 1) e che la banca cessionaria (oppure, ai sensi del comma 7, il soggetto cessionario, diverso dalle banche, incluso nell'ambito della vigilanza consolidata o l'intermediario finanziario cessionario, previsto dall'art. 106), dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (comma 2); nei confronti dei debitori ceduti, gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. (comma 4). Nel caso di specie, ha prodotto l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23/12/2017, Controparte_1 foglio inserzioni n. 151, dando prova dell'avvenuta prima cessione in suo favore dei crediti originati da
(“BMPS”). Anche la società Cherry Bank S.r.l., successivamente Controparte_7 intervenuta, ha prodotto copia della Gazzetta Ufficiale (avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
15/07/2023, foglio inserzioni n. 83) contenente la notizia dell'avvenuta cessione in blocco pro soluto, in proprio favore, degli stessi crediti da Controparte_1
L'art. 58 citato ha inteso agevolare la realizzazione dei crediti ceduti “in blocco”, dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione ex art. 1264 c.c. ai singoli debitori, nei confronti dei quali la cessione ha efficacia in base alla sola pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale.
L'adempimento pubblicitario, così come la notifica della cessione ex art. 1264 c.c., non incide sul perfezionamento della fattispecie traslativa, ma rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente. In altri termini, la cessione del credito si realizza con la stipula del contratto di cessione in blocco dei crediti, con la conseguenza che da tale momento il cessionario è legittimato a ricevere la prestazione dovuta, ma il debitore ceduto è liberato se adempie al creditore cedente prima degli adempimenti pubblicitari (Cass., 17/03/2006 n. 5997). Sul piano sostanziale, dunque, a decorrere dal
15/07/2023 i debitori sono tenuti ad adempiere all'obbligazione dedotta in giudizio, nei limiti della sua sussistenza, non più nei confronti di bensì in favore della società cessionaria Controparte_1
Cherry Bank S.r.l. che ha assolto agli adempimenti pubblicitari.
La vicenda successoria presenta, però, altre connotazioni sul piano processuale, ove si tratta di chiarire se la cessione del credito intervenuta nel corso del processo implica il venir meno della legittimazione attiva, anche processuale, della banca cedente e la prosecuzione del processo, in sua sostituzione, da parte della società cessionaria. Come è noto, tale successione nel processo si realizza solo in caso di successione a titolo universale, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., mentre la successione nel diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, regolata dall'art. 111 c.p.c., non priva, di regola, il cedente della legittimazione attiva.
Nello specifico, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che la vicenda successoria conseguente al trasferimento di un'azienda (o di un ramo di azienda) bancaria, regolata dall'art. 58 del T.U.B., dà luogo ad un trasferimento per atto tra vivi, a titolo particolare, del rapporto controverso, regolato dall'art. 111 c.p.c., non potendosi far discendere, dall'art. 58 citato, che opera solo sul piano del diritto sostanziale, regole diverse da quelle applicabili in via generale a qualsiasi ipotesi di trasferimento per atto tra vivi a titolo particolare (di recente, Cass., 26/08/2014 n. 18258; Cass., 16/11/2011 n. 23992; Cass., 3/05/2010 n.
10653). L'applicazione dell'art. 111 c.p.c. comporta che, salvo la sua estromissione su consenso delle parti, il processo prosegue con l'opposta originaria ( e per essa Controparte_1 [...]
la quale mantiene la sua legittimazione attiva (“ad causam”) e la sentenza Controparte_2 pronunciata nei suoi confronti spiega sempre i suoi effetti anche nei confronti della società cessionaria
( , la quale è legittimata solo all'intervento nel processo, oltre che all'impugnazione della Controparte_4 sentenza, trattandosi, però, di legittimazione autonoma da quella della dante causa, distinta e non sostitutiva
(Cass., 15/10/2014 n. 21773; Cass. del 12/04/2006 n. 8515). Non v'è dunque necessità di estromettere dal giudizio la società opposta.
Tuttavia, lo spiegato intervento in giudizio della cessionaria del credito di cui si verte impone di premettere che l'istituto in parola realizza una successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio, efficace nei confronti del debitore (ceduto) in virtù della sua mera comunicazione (art. 1260 c.c.).
In particolare, “…il contratto cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato
a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere i conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso i principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante…” (ex multis, Cass. Civ. n. 21277/2019; Cass. Civ. n. 4713/2019; Cass. Civ., n. 12616/2017).
Per quanto le norme codicistiche in materia di cessione di credito non dettino una specifica disciplina in ordine alle eccezioni opponibili da parte del debitore ceduto, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, essendo soggetto estraneo alla cessione ed in mancanza, come nel caso di specie, di accettazione della stessa, il debitore ceduto è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario creditore (in tal senso, cfr. Cass. Civ., Sez. I, 15/05/2023, n° 13140; tra le pronunce di merito più recenti cfr. anche Tribunale di Cuneo, Sez. I, 17/02/2023, n° 106). Ciò posto, va qui osservato che nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130/1999, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 58, commi 2, 3 e 4, T.U.B., secondo cui “…la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La BA d'IA può stabilire forme integrative di pubblicità. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile...”.
Ne deriva, conseguentemente, che con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel Registro delle Imprese, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes e, come da consolidato orientamento della S.C., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, sempre che gli elementi presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. È dunque necessario che i crediti ceduti siano individuabili, anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali (cfr. Cass. nn. 15884/2019 e 17110/2019; Cass. n.
4334/2020).
Essendo tali prescrizioni state rispettate, ne discende il rigetto della relativa eccezione formulata da parte opponente.
Ciò posto, devesi dichiarare anche l'infondatezza del motivo di opposizione inerente il difetto dei presupposti per l'emissione del provvedimento monitorio.
Nella fase monitoria, infatti, l'opposta ha fornito adeguata prova delle ragioni creditorie reclamate, viepiù ove si consideri che tra la documentazione di natura contrattuale e contabile ivi prodotta, è presente l'estratto conto certificato ex art. 50, D. Lgs. n. 385/93 relativo al c/c per cui è causa, elemento, questo, idoneo a costituire prova scritta ai sensi dell'art. 634 c.p.c.
L'art. 50 T.U.B., ai sensi del quale “…le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 c.p.c. anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili sottoscritto da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido…”., come già l'art. 102 della c.d. Legge
BAria, si pone in una posizione di assoluta autonomia rispetto alle singole fattispecie di “prova scritta” contemplate nel codice di procedura civile, specie ove si consideri che nell'ambito della disciplina generale del procedimento monitorio il legislatore ha derogato al principio della non invocabilità a proprio favore del documento redatto da una della parti (art. 634, co. 2, c.p.c. e art. 636 c.p.c.), ma ha legittimato l'efficacia probatoria dei documenti in questione con l'intervento dei soggetti esterni considerati altamente affidabili (es. notaio), mentre nell'art. 50 t.u.b. (come già nell'art. 102 l.b.) non è previsto nessun intervento di soggetti terzi al rapporto.
Consentendo, tale espressa tipizzazione, alle banche di richiedere ed ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo e rilevato che a corredo del ricorso l'opposta ha eseguito siffatta allegazione, ne deriva la legittimità del provvedimento monitorio impugnato.
È poi ben noto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, venendo in rilievo un rapporto processuale “a parti invertite”, l'onere di provare l'an ed il quantum della pretesa grava sull'istituto di credito
(ovvero, come nella specie, sulla cessionaria subentrata nella sua posizione), essendo a carico del garante quello relativo fatto modificativo/estintivo della pretesa creditoria.
L'estratto ex art. 50 TUB è invero sufficiente, per espressa previsione normativa, ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio (ex multis: Corte di cassazione sent. n. 14640/2018) ma, nel giudizio a cognizione piena che si instaura a fronte della promossa opposizione, non è idoneo a soddisfare la prova del credito, essendo a tal fine necessaria la produzione della serie integrale degli estratti conto.
Infatti, l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (Cass. civ. n. 5754/2009; Cass. n. 15339 dell'1/12/2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. tra molte, Cass. civ. n. 5915/2011,
Cass. civ. n. 5071/2009, Cass. civ. n. 17371/2003, Cass. civ. n. 21466/2013).
Nella fattispecie in scrutinio, l'opposta risulta aver prodotto tutti gli estratti conto relativi al conto corrente di corrispondenza dalla sua apertura fino al passaggio a sofferenza e, per l'effetto, ha fornito la prova dell'andamento complessivo dello stesso.
È stata, dunque, pienamente dimostrata la sussistenza del credito azionato nella fase a cognizione sommaria.
Va altresì disatteso il motivo di opposizione con il quale si eccepisce l'estinzione della garanzia fideiussoria perché la banca avrebbe concesso il credito alla debitrice principale pur conoscendo il sopravvenuto peggioramento delle condizioni patrimoniali della stessa, in violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di garanzia e del disposto di cui all'art. 1956 c.c.
In ogni caso, l'opposizione è priva del necessario riscontro probatorio. E', infatti, onere della parte la quale deduca, ai fini dell'operatività dell'art. 1956 c.c., la violazione dei canoni di correttezza e buona fede della
BA nei riguardi del fideiussore dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore. È, cioè, necessario che il fideiussore che invoca la propria liberazione dia prova sia del fatto oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento quando si era già verificato un peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale (raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto), sia del requisito soggettivo della consapevolezza di tale peggioramento da parte del creditore (cfr. tra le tante Cass. n. 2524/2006 e Cass. n. 10870/2005).
Nel caso in esame non vi è prova che l'istituto bancario opposto abbia concesso alla Parte_2 nuove linee di credito in aggiunta a quella in essere al momento della sottoscrizione della fideiussione per cui è causa, né è stato dimostrato il peggioramento delle condizioni economiche e patrimoniali della società debitrice, peggioramento che, naturalmente, non può ricavarsi dalla semplice esposizione debitoria dell'obbligata principale, ben potendo questa trovare diverse giustificazioni (come, a mero titolo esemplificativo, l'adozione, da parte di un operatore economico in salute, di una strategia imprenditoriale fondata sulla concessione di finanziamenti da parte degli istituti di credito).
Non può, quindi, dirsi sussistente violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto da parte della banca, violazione consistente nel non aver proceduto alla chiusura del rapporto di conto corrente nonostante l'aumento dell'esposizione debitoria della società cliente a danno del fideiussore, poiché la tutela del fideiussore per obbligazione futura è garantita dall'ordinamento mediante l'eccezione liberatoria di cui all'art. 1956 c.c., senza che possa trarsi dalla clausola generale di cui all'art. 1375 c.c. una regola giuridica che imponga alla banca di procedere alla chiusura di un conto corrente in passivo, trattandosi di scelta rimessa all'autonomia privata non connotata in linea di principio da abusività. Peraltro, il fideiussore, in virtù della facoltà riconosciuta dalla legge e dal negozio fideiussorio, ha l'onere, in virtù del principio di autoresponsabilità che informa i rapporti di diritto privato, se non contratto, recesso del quale non è stata fornita la prova nel presente giudizio (in tal senso, cfr. Cass. Civ., Sez. III, 18/02/2022, n° 5423; tra le più recenti pronunce di merito, cfr. Tribunale di Grosseto, 7/02/2020, n° 109; Tribunale di Roma,
Sez. XVII, 15/03/2019, n° 5670, etc.).
A fronte dell'onere probatorio soddisfacentemente assolto dalla opposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., anche in virtù del suo ruolo di attrice in senso sostanziale, particolarmente debole appare l'impalcatura difensiva dell'opponente. La società opposta ha provato, fin dalla fase monitoria, la sussistenza del credito nei confronti della debitrice principale e del garante offrendo la produzione in copia dei documenti giustificativi delle obbligazioni.
Dall'altro lato, l'opponente non è riuscito a supportare le doglianze rivolte alla sottoscritta fideiussione, sotto il profilo dell'essere stata concessa quando egli faceva ancora parte della compagine sociale a garanzia di debiti sopravvenuti anni dopo la cessione delle quote sociali. Coglie nel segno la deduzione di parte opposta, laddove la stessa osserva che la garanzia fu accordata dal non in qualità di socio, ma Pt_1 personalmente e che dunque, le vicende relative alla cessione da parte sua delle quote sociali in favore di e sono del tutto indifferenti rispetto all'obbligazione di garanzia Controparte_9 Persona_3 assunta vero i debiti sociali, dalla quale non è affatto liberato dall'atto di cessione del 2007. La circostanza poi di essersi recati o meno i nuovi soci e all'istituto di credito a chiedere la CP_9 Per_3 sostituzione delle loro persone nella garanzia sottoscritta dall'opponente, non solo non risulta provata, ma non assolve il garante ex socio dal non aver vigilato affinché l'accordo insito nell'atto di cessione di Pt_1 quote sociali venisse onorato dai cessionari. Come lo stesso opponente ha ammesso, egli dopo la cessione delle quote societarie, si era disinteressato alle vicende della garantita con ciò peraltro Parte_2 non assicurandosi che e tenessero fede all'impegno assunto. Il comportamento CP_9 Per_3 omissivo dell'opponente non può certo essere posto a detrimento delle ragioni della creditrice (originaria e sopravvenuta) che è rimasta estranea a quegli accordi.
Risultanze finali e regolazione delle spese di lite.
In definitiva, la domanda di parte opponente deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno addebitate a parte opponente secondo la liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, deduzioni o eccezione disattese, così provvede
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della opposta e dell'intervenuta, che si liquidano in euro 1.701,00 ciascuna, oltre spese generali (15%), Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Teramo, lì 26/05/2025
IL GIUDICE dott. Antonio Converti
(firma digitale)