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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/12/2025, n. 1933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1933 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5029/2024 sul ricorso depositato il 22.10.2024 proposto da (difeso dall'avv. Antonino Aloi) Parte_1 nei confronti di (difeso dall'avv. Ettore Triolo ) Controparte_1 viste le note di trattazione scritta , così definitivamente provvede:
“Rigetta la domanda .
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che CP_1 liquida complessivamente in 250,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %
, nonché iva e cpa se dovute. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva :
-revocare nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico l'ordinanza ingiunzione n. 01/002094697 comunicata dall' il 23/9/2024. CP_1
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Parte ricorrente deduceva che:
in data 23/9/2024 l' di Reggio Calabria con ordinanza n.01002094697 ingiungeva al CP_1 ricorrente il pagamento della somma di euro 358,50 per mancato pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali riferite all'anno 2016;
l'ordinanza era stata preceduta da un avviso di accertamento n. 6700.18/12/2019.0452995 CP_1 del 14/6/2018;
il dovuto pagamento dei contributi si prescrive a norma di legge una volta decorso il termine di anni 5, per cui appare assolutamente inesigibile, ed anche se si volesse far decorrere in termine di prescrizione dalla notifica dell'avviso di accertamento essa è datata 14.06.2018 e risalente quindi a
1 oltre sei anni addietro così che appare spirato il termine utile per la richiesta delle somme per sopravvenuta prescrizione a norma della Legge 335/95.
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la domanda. Controparte_1
Rimessa la causa in decisione, la domanda è infondata . CP_ La causa concerne la contestazione portata ad ordinanza ingiunzione per inadempienze contributive del 2016 . CP_ Come precisato dall' l'ordinanza ingiunzione è la n. n. OI-002097697 (e non che è indicata in ricorso ) . P.IVA_1
L'opposizione è tempestiva .
Parte ricorrente solleva solo la questione di prescrizione quinquennale .
Il motivo è infondato.
Il termine di prescrizione in materia di illecito amministrativo è quinquennale .
Le inadempienze sono di marzo e aprile 2016.
L'accertamento .6700.18/12/2019.0452995 è stato notificato il 31.1.2020 ( v. attestazione di CP_1
CP_ ritiro ) e non nel 2018 ( l'accertamento è del 18.12.2019 ) e l' ammette il refuso .
Il corso della prescrizione della sanzione amministrativa è iniziato a decorrere dal momento in cui
è sorta l' inadempienza, in epoca qui successiva al 6.2.2016
In tema si è pure detto Ciò premesso, stante il principio secondo cui la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 411. 24 novembre 1981 n. 689. Infatti solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (cfr. Cass.
n. 19529 del 2003).> così Cass 19897/18
CP_ Nel caso di specie con l'accertamento inviato l' ha interrotto il corso della prescrizione quinquennale , dopo la depenalizzazione , come sopra iniziato .
Dalla notifica dell'accertamento decorreva una termine di sospensione di tre mesi ai sensi del comma 1 quater cit.
Va anche detto che l'art 103 comma 6 bis d.legge n.18 del 2020 disponeva :
2 <
6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale e' sospeso dal
23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689> .
Ne discende che comunque l'accertamento ha interrotto tempestivamente il corso della prescrizione e poi non sono decorsi i cinque anni dall'atto di accertamento e nessuna prescrizione estintiva è maturata.
Sulla prescrizione quinquennale non risulta alcun intervento legislativo attuale di modifica .
Pertanto il termine di prescrizione non è maturato e la domanda va disattesa.
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 23.12.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5029/2024 sul ricorso depositato il 22.10.2024 proposto da (difeso dall'avv. Antonino Aloi) Parte_1 nei confronti di (difeso dall'avv. Ettore Triolo ) Controparte_1 viste le note di trattazione scritta , così definitivamente provvede:
“Rigetta la domanda .
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che CP_1 liquida complessivamente in 250,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %
, nonché iva e cpa se dovute. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva :
-revocare nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico l'ordinanza ingiunzione n. 01/002094697 comunicata dall' il 23/9/2024. CP_1
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Parte ricorrente deduceva che:
in data 23/9/2024 l' di Reggio Calabria con ordinanza n.01002094697 ingiungeva al CP_1 ricorrente il pagamento della somma di euro 358,50 per mancato pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali riferite all'anno 2016;
l'ordinanza era stata preceduta da un avviso di accertamento n. 6700.18/12/2019.0452995 CP_1 del 14/6/2018;
il dovuto pagamento dei contributi si prescrive a norma di legge una volta decorso il termine di anni 5, per cui appare assolutamente inesigibile, ed anche se si volesse far decorrere in termine di prescrizione dalla notifica dell'avviso di accertamento essa è datata 14.06.2018 e risalente quindi a
1 oltre sei anni addietro così che appare spirato il termine utile per la richiesta delle somme per sopravvenuta prescrizione a norma della Legge 335/95.
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la domanda. Controparte_1
Rimessa la causa in decisione, la domanda è infondata . CP_ La causa concerne la contestazione portata ad ordinanza ingiunzione per inadempienze contributive del 2016 . CP_ Come precisato dall' l'ordinanza ingiunzione è la n. n. OI-002097697 (e non che è indicata in ricorso ) . P.IVA_1
L'opposizione è tempestiva .
Parte ricorrente solleva solo la questione di prescrizione quinquennale .
Il motivo è infondato.
Il termine di prescrizione in materia di illecito amministrativo è quinquennale .
Le inadempienze sono di marzo e aprile 2016.
L'accertamento .6700.18/12/2019.0452995 è stato notificato il 31.1.2020 ( v. attestazione di CP_1
CP_ ritiro ) e non nel 2018 ( l'accertamento è del 18.12.2019 ) e l' ammette il refuso .
Il corso della prescrizione della sanzione amministrativa è iniziato a decorrere dal momento in cui
è sorta l' inadempienza, in epoca qui successiva al 6.2.2016
In tema si è pure detto Ciò premesso, stante il principio secondo cui la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 411. 24 novembre 1981 n. 689. Infatti solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (cfr. Cass.
n. 19529 del 2003).> così Cass 19897/18
CP_ Nel caso di specie con l'accertamento inviato l' ha interrotto il corso della prescrizione quinquennale , dopo la depenalizzazione , come sopra iniziato .
Dalla notifica dell'accertamento decorreva una termine di sospensione di tre mesi ai sensi del comma 1 quater cit.
Va anche detto che l'art 103 comma 6 bis d.legge n.18 del 2020 disponeva :
2 <
6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale e' sospeso dal
23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689> .
Ne discende che comunque l'accertamento ha interrotto tempestivamente il corso della prescrizione e poi non sono decorsi i cinque anni dall'atto di accertamento e nessuna prescrizione estintiva è maturata.
Sulla prescrizione quinquennale non risulta alcun intervento legislativo attuale di modifica .
Pertanto il termine di prescrizione non è maturato e la domanda va disattesa.
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 23.12.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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