Articolo 10 della Legge 23 dicembre 1992, n. 505
Articolo 9
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14 gennaio 1993
Art. 10. 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 ottobre 1991, n. 347, 2 gennaio 1992, n. 3, 29 febbraio 1992, n. 194, 30 aprile 1992, n. 273, 8 giugno 1992, n. 310, e 1 luglio 1992, n. 324 .
Note all' art. 10:
- Il D.L. n. 347/1991 , non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, recava: "Interventi in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche del mese di ottobre 1991".
- Il D.L. n. 3/1992 , non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, recava: "Interventi in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di ottobre e novembre 1991".
- Il D.L. n. 194/1992 , non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, recava: "Interventi nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di ottobre e novembre 1991 ed interventi in zone terremotate".
- Il D.L. n. 273/1992 , non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, recava: "Interventi in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di ottobre e novembre 1991 ed interventi in zone terremotate".
- Il D.L. n. 310/1992 , non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, recava: "Interventi urgenti in favore delle regioni Marche, Abruzzo e Molise, nonche' della provincia di Varese, colpite da eventi alluvionali".
- Il D.L. n. 324/1992 , non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, recava: "Interventi urgenti in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 1992 e di aprile e giugno 1992, nonche' disposizioni per zone terremotate".
Entrata in vigore il 14 gennaio 1993