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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Maurizio Petrelli Presidente
2) Dott.ssa Patrizia Evangelista Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo Giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 650 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 8.11.2023, avverso la sentenza n.1571/21 del tribunale di Lecce
TRA
(c.f.: ) elettivamente domiciliato in Lecce, alla Parte_1 C.F._1
via 95° Rgt. Fanteria n.91, presso lo studio dall'avv. Stefano Carlà che lo rappresenta e difende, come da mandato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
p.iva.: ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Lecce, al viale Ugo Foscolo n. 39, presso lo studio avv.ti
Gianfranco Giannoccaro ed Antonila De Pandis da cui è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo è così riportato nella sentenza impugnata: “La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria promossa da – in qualità di proprietario e Parte_1
conducente del motoveicolo MV Augusta 1000R tg. CW81148 nei confronti di , Controparte_2 proprietaria e conducente dell'autovettura Nissan Micra tg.CP768SD; nonché nei confronti di
, compagnia assicuratrice della suddetta autovettura, per i danni subiti Controparte_3
in seguito all'incidente verificatosi in Lecce, via Lequile (direzione Lecce) nei pressi dell'intersezione
1 con via O. Parlangeli, in data 9.11.2008 alle ore 18.00 circa, allorquando la , proveniente CP_2 dall'opposto senso di marcia rispetto a quello tenuto dall'attore (direzione Gallipoli), omettendo di concedere la precedenza ai veicoli in circolazione, eseguiva manovra di svolta alla propria sinistra
e frapponendosi nel flusso veicolare collideva con il veicolo condotto da che, in seguito Parte_1
alla collisione con l'autovettura, rovinava a terra.
Costituitasi in giudizio, ha contestato in fatto ed in diritto le pretese Controparte_3
attoree, chiedendone il rigetto e replicando che il sinistro non risultasse adeguatamente provato e che, quand'anche fosse stato accertato il coinvolgimento di nell'incidente Controparte_2
stradale di cui è causa, lo stesso doveva considerarsi causato con il pari concorso di colpa del
. Parte_1
, pur ritualmente citata, non si è costituita ed il processo è continuato in sua Controparte_2
contumacia.
Istruita la causa a mezzo delle prove orali e disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del
9.2.2021 la controversia è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti”.
Con sentenza n.1571/2021 il tribunale di Lecce così provvedeva: “– rigetta la domanda;
- condanna
l'attore alla refusione delle spese di lite sostenute da liquidate in Controparte_3
€ 3.800,00 per competenze professionali, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cap come per legge;
pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u. liquidate nel corso del giudizio”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello deducendo un unico motivo di Parte_1
gravame che verrà di seguito compiutamente esaminato.
Si costituiva la resistendo al gravame. Controparte_1
La sig.ra rimaneva contumace. Controparte_2
Con ordinanza datata 6.4.2022 questa Corte rigettava la richiesta di ammissione di c.t.u. medica formulata dall'appellante e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni all'udienza dell'8.11.2023 la causa veniva riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di gravame, variamente articolato, rubricato: “errata ricostruzione dei fatti di causa, vizio di motivazione e/o violazione e/o falsa applicazione di norme di legge” l'appellante critica la sentenza impugnata per avere il tribunale erroneamente valutato le dichiarazioni dei testi
[...]
ed . Deduce che il primo, nel corso dell'escussione, aveva descritto la Controparte_4 Testimone_1
2 dinamica del sinistro come narrata nell'atto di citazione nonché indicato correttamente le direzioni di marcia dei veicoli e le posizioni prima e post urto degli stessi.
Quanto al teste l'appellante deduce che il tribunale avrebbe commesso un errore nel Testimone_1
valorizzare le dichiarazioni dello stesso nella parte in cui aveva affermato che l'autovettura aveva riportato danni sulla parte laterale anteriore destra, altezza spigolo, contrastante però con la documentazione in atti e le modalità del sinistro come narrate dal . Sostiene che, anche il Parte_1
c.t.u., aveva rilevato che la documentazione fotografica in atti ritraeva l'autoveicolo solo ed esclusivamente sul lato sinistro sicché non era possibile evincere se anche il lato destro fosse stato attinto da qualche danno collegato all'evento di causa. Lo stesso dicasi per le foto del motociclo nessuna delle quali ritraeva il mezzo nella sua interezza in modo da consentire la visione totale dei danni dallo stesso riportati oltre a quelli derivati dallo strisciamento sull'asfalto.
In relazione al Modulo CAI (all'epoca dei fatti di causa CID) sottoscritto da entrambi i conducenti,
l'appellante sostiene, tra l'altro, che la sentenza della cassazione resa a sezioni unite n.10311/2006
“ ha altresì statuito che le dichiarazioni contenute nel Modello CAI, pur non potendo costituire piena prova nei confronti di alcuno dei litisconsorti chiamati in giudizio non per questo possono considerarsi alla stregua di semplice prova liberamente apprezzabile;
le dichiarazioni in questione, infatti sono idonee a fondare una presunzione semplice nei confronti di tutte le parti convenute, in quanto tale soggette al libero apprezzamento del Giudice ma in concorso con gli altri elementi probatori acquisiti nel corso dell'istruttoria della causa” quali, nella specie, continua l'appellante, la contumacia di , le deposizioni testimoniali, il referto di intervento della centrale Controparte_2
operativa del 118 ed i referti ospedalieri in atti dai quali si evincerebbe l'effettivo accadimento del sinistro stradale de quo.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che la valutazione del tribunale di prime cure in ordine all'attendibilità dei testi
[...]
ed può ritenersi corretta. In effetti il ha descritto la dinamica del sinistro CP_4 Tes_1 CP_4 come narrata nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado tuttavia non si può non rilevare che lo stesso non è stato in grado di chiarire le modalità d'urto tra i veicoli. Egli così ha dichiarato sul punto: “Non ricordo tra quali punti dei due mezzi avveniva l'impatto poiché la mia attenzione si rivolse immediatamente al motociclista”. Affermazione che non convince così inficiando il giudizio di attendibilità del teste posto che l'urto tra i veicoli è evento evidentemente precedente a ciò che poi sarebbe accaduto al motociclista a seguito dello stesso.
Palesemente inattendibile è poi il teste il quale, nel corso della sua escussione, erroneamente Tes_1 indicava il punto d'urto tra i mezzi sullo spigolo destro dell'autoveicolo: “i danni riportati dall'auto
3 erano collocati sulla parte latero - anteriore destra, altezza spigolo” dichiarazione evidentemente incompatibile con la manovra di svolta a sinistra descritta nell'atto di citazione.
Quanto all'affermazione dell'appellante secondo cui le foto esaminate dal c.t.u. non consentivano di verificare se l'autovettura avesse riportato danni anche sul lato destro ovvero se la moto avesse riportato danni ulteriori rispetto a quelli derivanti dallo strisciamento sull'asfalto va precisato che il non può che imputare a sé stesso la lamentata mancanza di documentazione fotografica che Parte_1
avrebbe consentito al c.t.u. un accertamento completo dei danni asseritamente riportati dai due mezzi posto che come si legge a pag. 3 della c.t.u. “ le uniche foto presenti in atti sono quelle …prodotte dalla convenuta assicurazione e composte da 14 fotogrammi a colori di cui cinque per l'autovettura
e otto per il motociclo”.
Non priva di rilevanza è altresì la circostanza che a domanda del c.t.u. in ordine alla disponibilità della moto al fine di verificarne i danni il difensore rappresentava che il mezzo era stato alienato per incarico alla ditta MA di NO (affermazione poi smentita in sede di prova testimoniale dal titolare della medesima ditta il quale ha dichiarato di non aver più visto il dopo aver redatto Parte_1
il preventivo).
Né è possibile ricavare alcun elemento a sostegno della dinamica del sinistro sostenuta dall'odierno appellante dalla relazione peritale a firma del dott. Lelly Pantaleo Napoli il quale sul quesito allo stesso posto dal giudice: “dica il CTU se i danni ravvisabili sui veicoli di cui alle foto in atti siano compatibili con la dinamica del sinistro dedotta in citazione” ha così concluso: “L'assenza di elementi tecnici non consente allo scrivente di determinare e ricostruire la posizione relativa ed assoluta d'urto e le posizioni dinamiche assunte in seguito all'urto primario”.
Il valore probatorio del CID, firmato da entrambi i conducenti, è da ritenersi superato dalle su esposte risultanze processuali.
Né sul punto possono considerarsi incisivi ai fini della decisione la contumacia di , Controparte_2
il referto di intervento del 118 da cui nulla si evince in ordine al coinvolgimento di quest'ultima nel sinistro de quo, come pure il referto di pronto soccorso e gli altri documenti ospedalieri, in atti, in cui si riferisce genericamente di un sinistro stradale accaduto in data 9.11.2008 al con modalità Parte_1
imprecisate.
In definitiva la Corte condivide l'iter logico giuridico che ha condotto il tribunale di prime cure a concludere: “Orbene, alla luce tutti gli elementi finora illustrati, non può ritenersi accertato
l'effettivo coinvolgimento di nella causazione del danno lamentato da parte Controparte_2
attrice, essendo rimasto indimostrato lo scontro tra veicoli rappresentato da parte attrice, sì da non poter ricorrere neppure all'applicazione della presunzione di egual concorso di colpa di cui all'art.2054, co.2 c.c. pertanto la domanda attorea non può che essere rigettata” non essendo
4 sufficienti ed idonei gli elementi atomisticamente indicati dalla difesa del a scalfire la Parte_1
decisione impugnata.
Al rigetto dell'appello consegue l'imposizione delle spese di lite anche di questo grado a carico della parte appellante in quanto soccombente quanto al rapporto processuale con la compagnia costituita, previa liquidazione come da dispositivo, sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis DPR cit..
Nulla per spese quanto alla parte contumace.
PQM
La Corte d'Appello di Lecce - come sopra composta - definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- pone le spese di lite del presente grado a carico dell'appellante e le liquida, in favore della compagnia assicurativa in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_1
€ 5.500,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%;
- nulla quanto alla parte contumace.
Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- bis, DPR 115/2002, a carico della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice Onorario Ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Maurizio Petrelli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Maurizio Petrelli Presidente
2) Dott.ssa Patrizia Evangelista Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo Giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 650 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 8.11.2023, avverso la sentenza n.1571/21 del tribunale di Lecce
TRA
(c.f.: ) elettivamente domiciliato in Lecce, alla Parte_1 C.F._1
via 95° Rgt. Fanteria n.91, presso lo studio dall'avv. Stefano Carlà che lo rappresenta e difende, come da mandato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
p.iva.: ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Lecce, al viale Ugo Foscolo n. 39, presso lo studio avv.ti
Gianfranco Giannoccaro ed Antonila De Pandis da cui è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo è così riportato nella sentenza impugnata: “La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria promossa da – in qualità di proprietario e Parte_1
conducente del motoveicolo MV Augusta 1000R tg. CW81148 nei confronti di , Controparte_2 proprietaria e conducente dell'autovettura Nissan Micra tg.CP768SD; nonché nei confronti di
, compagnia assicuratrice della suddetta autovettura, per i danni subiti Controparte_3
in seguito all'incidente verificatosi in Lecce, via Lequile (direzione Lecce) nei pressi dell'intersezione
1 con via O. Parlangeli, in data 9.11.2008 alle ore 18.00 circa, allorquando la , proveniente CP_2 dall'opposto senso di marcia rispetto a quello tenuto dall'attore (direzione Gallipoli), omettendo di concedere la precedenza ai veicoli in circolazione, eseguiva manovra di svolta alla propria sinistra
e frapponendosi nel flusso veicolare collideva con il veicolo condotto da che, in seguito Parte_1
alla collisione con l'autovettura, rovinava a terra.
Costituitasi in giudizio, ha contestato in fatto ed in diritto le pretese Controparte_3
attoree, chiedendone il rigetto e replicando che il sinistro non risultasse adeguatamente provato e che, quand'anche fosse stato accertato il coinvolgimento di nell'incidente Controparte_2
stradale di cui è causa, lo stesso doveva considerarsi causato con il pari concorso di colpa del
. Parte_1
, pur ritualmente citata, non si è costituita ed il processo è continuato in sua Controparte_2
contumacia.
Istruita la causa a mezzo delle prove orali e disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del
9.2.2021 la controversia è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti”.
Con sentenza n.1571/2021 il tribunale di Lecce così provvedeva: “– rigetta la domanda;
- condanna
l'attore alla refusione delle spese di lite sostenute da liquidate in Controparte_3
€ 3.800,00 per competenze professionali, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cap come per legge;
pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u. liquidate nel corso del giudizio”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello deducendo un unico motivo di Parte_1
gravame che verrà di seguito compiutamente esaminato.
Si costituiva la resistendo al gravame. Controparte_1
La sig.ra rimaneva contumace. Controparte_2
Con ordinanza datata 6.4.2022 questa Corte rigettava la richiesta di ammissione di c.t.u. medica formulata dall'appellante e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni all'udienza dell'8.11.2023 la causa veniva riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di gravame, variamente articolato, rubricato: “errata ricostruzione dei fatti di causa, vizio di motivazione e/o violazione e/o falsa applicazione di norme di legge” l'appellante critica la sentenza impugnata per avere il tribunale erroneamente valutato le dichiarazioni dei testi
[...]
ed . Deduce che il primo, nel corso dell'escussione, aveva descritto la Controparte_4 Testimone_1
2 dinamica del sinistro come narrata nell'atto di citazione nonché indicato correttamente le direzioni di marcia dei veicoli e le posizioni prima e post urto degli stessi.
Quanto al teste l'appellante deduce che il tribunale avrebbe commesso un errore nel Testimone_1
valorizzare le dichiarazioni dello stesso nella parte in cui aveva affermato che l'autovettura aveva riportato danni sulla parte laterale anteriore destra, altezza spigolo, contrastante però con la documentazione in atti e le modalità del sinistro come narrate dal . Sostiene che, anche il Parte_1
c.t.u., aveva rilevato che la documentazione fotografica in atti ritraeva l'autoveicolo solo ed esclusivamente sul lato sinistro sicché non era possibile evincere se anche il lato destro fosse stato attinto da qualche danno collegato all'evento di causa. Lo stesso dicasi per le foto del motociclo nessuna delle quali ritraeva il mezzo nella sua interezza in modo da consentire la visione totale dei danni dallo stesso riportati oltre a quelli derivati dallo strisciamento sull'asfalto.
In relazione al Modulo CAI (all'epoca dei fatti di causa CID) sottoscritto da entrambi i conducenti,
l'appellante sostiene, tra l'altro, che la sentenza della cassazione resa a sezioni unite n.10311/2006
“ ha altresì statuito che le dichiarazioni contenute nel Modello CAI, pur non potendo costituire piena prova nei confronti di alcuno dei litisconsorti chiamati in giudizio non per questo possono considerarsi alla stregua di semplice prova liberamente apprezzabile;
le dichiarazioni in questione, infatti sono idonee a fondare una presunzione semplice nei confronti di tutte le parti convenute, in quanto tale soggette al libero apprezzamento del Giudice ma in concorso con gli altri elementi probatori acquisiti nel corso dell'istruttoria della causa” quali, nella specie, continua l'appellante, la contumacia di , le deposizioni testimoniali, il referto di intervento della centrale Controparte_2
operativa del 118 ed i referti ospedalieri in atti dai quali si evincerebbe l'effettivo accadimento del sinistro stradale de quo.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che la valutazione del tribunale di prime cure in ordine all'attendibilità dei testi
[...]
ed può ritenersi corretta. In effetti il ha descritto la dinamica del sinistro CP_4 Tes_1 CP_4 come narrata nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado tuttavia non si può non rilevare che lo stesso non è stato in grado di chiarire le modalità d'urto tra i veicoli. Egli così ha dichiarato sul punto: “Non ricordo tra quali punti dei due mezzi avveniva l'impatto poiché la mia attenzione si rivolse immediatamente al motociclista”. Affermazione che non convince così inficiando il giudizio di attendibilità del teste posto che l'urto tra i veicoli è evento evidentemente precedente a ciò che poi sarebbe accaduto al motociclista a seguito dello stesso.
Palesemente inattendibile è poi il teste il quale, nel corso della sua escussione, erroneamente Tes_1 indicava il punto d'urto tra i mezzi sullo spigolo destro dell'autoveicolo: “i danni riportati dall'auto
3 erano collocati sulla parte latero - anteriore destra, altezza spigolo” dichiarazione evidentemente incompatibile con la manovra di svolta a sinistra descritta nell'atto di citazione.
Quanto all'affermazione dell'appellante secondo cui le foto esaminate dal c.t.u. non consentivano di verificare se l'autovettura avesse riportato danni anche sul lato destro ovvero se la moto avesse riportato danni ulteriori rispetto a quelli derivanti dallo strisciamento sull'asfalto va precisato che il non può che imputare a sé stesso la lamentata mancanza di documentazione fotografica che Parte_1
avrebbe consentito al c.t.u. un accertamento completo dei danni asseritamente riportati dai due mezzi posto che come si legge a pag. 3 della c.t.u. “ le uniche foto presenti in atti sono quelle …prodotte dalla convenuta assicurazione e composte da 14 fotogrammi a colori di cui cinque per l'autovettura
e otto per il motociclo”.
Non priva di rilevanza è altresì la circostanza che a domanda del c.t.u. in ordine alla disponibilità della moto al fine di verificarne i danni il difensore rappresentava che il mezzo era stato alienato per incarico alla ditta MA di NO (affermazione poi smentita in sede di prova testimoniale dal titolare della medesima ditta il quale ha dichiarato di non aver più visto il dopo aver redatto Parte_1
il preventivo).
Né è possibile ricavare alcun elemento a sostegno della dinamica del sinistro sostenuta dall'odierno appellante dalla relazione peritale a firma del dott. Lelly Pantaleo Napoli il quale sul quesito allo stesso posto dal giudice: “dica il CTU se i danni ravvisabili sui veicoli di cui alle foto in atti siano compatibili con la dinamica del sinistro dedotta in citazione” ha così concluso: “L'assenza di elementi tecnici non consente allo scrivente di determinare e ricostruire la posizione relativa ed assoluta d'urto e le posizioni dinamiche assunte in seguito all'urto primario”.
Il valore probatorio del CID, firmato da entrambi i conducenti, è da ritenersi superato dalle su esposte risultanze processuali.
Né sul punto possono considerarsi incisivi ai fini della decisione la contumacia di , Controparte_2
il referto di intervento del 118 da cui nulla si evince in ordine al coinvolgimento di quest'ultima nel sinistro de quo, come pure il referto di pronto soccorso e gli altri documenti ospedalieri, in atti, in cui si riferisce genericamente di un sinistro stradale accaduto in data 9.11.2008 al con modalità Parte_1
imprecisate.
In definitiva la Corte condivide l'iter logico giuridico che ha condotto il tribunale di prime cure a concludere: “Orbene, alla luce tutti gli elementi finora illustrati, non può ritenersi accertato
l'effettivo coinvolgimento di nella causazione del danno lamentato da parte Controparte_2
attrice, essendo rimasto indimostrato lo scontro tra veicoli rappresentato da parte attrice, sì da non poter ricorrere neppure all'applicazione della presunzione di egual concorso di colpa di cui all'art.2054, co.2 c.c. pertanto la domanda attorea non può che essere rigettata” non essendo
4 sufficienti ed idonei gli elementi atomisticamente indicati dalla difesa del a scalfire la Parte_1
decisione impugnata.
Al rigetto dell'appello consegue l'imposizione delle spese di lite anche di questo grado a carico della parte appellante in quanto soccombente quanto al rapporto processuale con la compagnia costituita, previa liquidazione come da dispositivo, sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis DPR cit..
Nulla per spese quanto alla parte contumace.
PQM
La Corte d'Appello di Lecce - come sopra composta - definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- pone le spese di lite del presente grado a carico dell'appellante e le liquida, in favore della compagnia assicurativa in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_1
€ 5.500,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%;
- nulla quanto alla parte contumace.
Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- bis, DPR 115/2002, a carico della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice Onorario Ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Maurizio Petrelli
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