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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/03/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 767/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 767/2011 promossa da:
CC IA, RO PP, RO
IL, RO AU, RO EL, RO
ET, RO DR, quali eredi di RO
LE, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonella De Sarno e
RI Teresa Esposito
ATTORI
contro
RO AN, con il patrocinio dell'avv.to Giuseppe Rubino
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, MA PA, quale proprietario di un fabbricato rurale e correlato terreno, ubicati in Nola alla Via
AV X SA (meglio identificati in citazione), e comproprietario di una corte comune, conveniva in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, MA
SA, proprietaria anch'essa di un fabbricato rurale confinante con quello dell'attore e comproprietaria dei diritti sulla predetta corte comune. L'attore lamentava l'illegittima rimozione, ad opera della convenuta, delle pertinenze comuni che insistevano nell'area della corte, quali una peschiera ed un pozzo con noria, chiedendo che fosse ripristinato lo status quo ante con la ricostruzione delle opere rimosse ex art. 2058 c.c. e dichiarazione di inesistenza
2 di una servitù di passaggio sulla corte comune, con condanna della controparte al risarcimento dei danni subiti.
Provvedeva a costituirsi in giudizio MA SA, la quale eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno in forma specifica di cui alla presente domanda giudiziale e, nel merito, chiedeva il rigetto dell'azione.
Instauratosi il contraddittorio e concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma,
c.p.c., la causa veniva istruita attraverso alcune escussioni testimoniali e,
conclusa la fase istruttoria, veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc. Successivamente, per le motivazioni sottese all'ordinanza del 26/04/2021, il Tribunale provvedeva a rimettere il procedimento sul ruolo istruttorio affinché fosse svolta una consulenza tecnica d'ufficio sui luoghi di causa che accertasse se il pozzo fosse stato rimosso o messo in sicurezza. Infine, la causa giungeva all'udienza cartolare del
25/02/2025 per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda sia in parte fondata e vada accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
In via preliminare, priva di pregio appare l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento in forma specifica eccepita dalla convenuta. Difatti, come si evince dal compendio probatorio allegato al fascicolo di causa e dalle numerose testimonianze raccolte, l'originario attore MA PA si recava quotidianamente sui luoghi di causa per curare ed irrigare il proprio orto e per nutrire i propri animali e le doglianze sollevate dall'attore non originavano dalle modifiche apportate per la messa in sicurezza del pozzo e per la rimozione della peschiera e della noria, ma su quelle che alteravano la destinazione funzionale
3 del pozzo impedendone l'uso. Sul punto, risulta dirimente quanto affermato dalla teste di parte convenuta CO RI AR, escussa all'udienza del
20/12/2012, che dichiarava “Non conosco personalmente MA PA e
quindi non so dire se lui fosse a conoscenza della fonte di pericolo costituita
dal pozzo. Posso dire che in quelle abitava il fratello MA TO, che io
conosco bene, il quale spesso durante la notte tagliava alcune mazze di legno
che erano state messe a parziale protezione ed a sostegno del muro di
contenimento del pozzo”. Oltre a ciò, nel verbale di accertamento del
03/03/2009 effettuato dal Comando di Polizia Provinciale di Napoli, emerge che in quella data sui luoghi di causa vi era “un pozzo in comune con muro di
cinta”. Tale ricostruzione dei fatti si pone in contrasto con la documentazione fotografica dei luoghi prodotta da entrambe le parti, che invece raffigura, nella corte comune dove originariamente vi era il pozzo, una superfice con pavimentazione piana e in cemento, con un tombino in metallo e una griglia.
Questi elementi, esaminati congiuntamente, consentono di collocare l'inizio della controversia agli anni 2008-2009, circostanza quest'ultima contrastante la prescrizione eccepita dalla convenuta, avendo d'altronde l'attore prodotto un atto interruttivo risalente al 26/07/2010, allorquando indirizzava a MA
SA un atto di diffida con cui le chiedeva il ripristino dello stato dei luoghi.
Venendo al merito della controversia, va precisato che nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Va evidenziato, inoltre, che nel nostro sistema giuridico vige il c.d.
principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c.
4 secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Orbene, nel caso in esame, il Tribunale ritiene di far proprie le conclusioni rassegnate dal consulente incaricato, Ing. Giuseppe Vairo, ritenendole pienamente condivisibili in quanto la perizia espletata risulta sufficientemente argomentata ed immune da vizi logici. Sul punto si rammenta altresì che
“Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico
d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché
l'accettazione del parere ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile
di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per
5 relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del
percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal
consulente” (Cass. civ. n. 7947/2020). Nel rispondere ai quesiti posti, il CTU
rilevava che “Il pozzo oggetto di causa, con pareti originarie fuori terra, non è
stato rimosso, tuttavia sono state abbattute suddette pareti, portando il tutto al
livello stradale, apponendo al di sopra un tombino di chiusura ed una griglia di
raccolta acque reflue. In queste condizioni, il pozzo, con non poche difficoltà
potrebbe teoricamente essere ancora utilizzato, mentre nella realtà appare
evidentemente inutilizzabile. Come si evince anche dalla foto, esso è stato
messo in sicurezza anche se in modo approssimativo, ma l'elemento che
sicuramente non può essere accettato, anche in rispetto delle norme ambientali,
è la griglia di raccolta acque, che va contro la caratteristica di pozzo di
prelievo. Per cui, sostanzialmente, le modifiche effettuate hanno assolutamente
denaturalizzato quello che era un pozzo per prelievo acque da irrigazione, ma
l'aspetto più grave è quella griglia di raccolta che non lo rende rispettoso delle
normative vigenti”. Quanto anzidetto implica la fondatezza della domanda di reintegrazione in forma specifica proposta da parte attrice, ricordando che le modifiche delle parti comuni restano assoggettate al divieto di alterazione della destinazione della cosa e al divieto di impedire agli altri partecipanti alla comunione di farne pari uso secondo il loro diritto, con la conseguenza che la convenuta sarà tenuta ad attuare gli interventi finalizzati a consentire il ripristino dell'uso del pozzo per irrigazione e la ricostruzione delle pareti del pozzo. In merito giova altresì evidenziare quanto affermato dalla Corte di
Cassazione “L'art. 2058, comma 2, c.c., che prevede la possibilità di ordinare
il risarcimento del danno per equivalente anziché la reintegrazione in forma
6 specifica in caso di eccessiva onerosità di quest'ultima, non trova applicazione
nelle azioni intese a far valere un diritto reale la cui tutela esige la rimozione
del fatto lesivo, come quella diretta ad ottenere la riduzione in pristino per
violazione delle norme sulle distanze, atteso il carattere assoluto del diritto
leso.” (Cass. civ. 14916/2015).
Per quanto attiene, poi, all'actio negatoria servitutis, va rammentato, in linea generale, che la stessa è posta a difesa della proprietà e mira a far dichiarare l'inesistenza di altrui pretese sul bene immobile e a far cessare eventuali molestie o turbative che limitino il diritto di proprietà. Nel caso in esame, la convenuta sin dalla comparsa di costituzione e risposta negava la presenza di qualsiasi servitù di passaggio sulla corte comune dove in precedenza vi era il pozzo, asserendo che “Sulla corte comune la convenuta non ha mai imposto
alcuna servitù di passaggio per utilità propria al di fuori dei diritti da sempre
costituiti su di essa in comunione con gli altri comproprietari” (cfr. pag. 9 della comparsa conclusionale depositata in data 08/12/2020). Pertanto, in base ai suesposti principi e, in particolare, a quello codificato dall'art. 115, comma I,
c.p.c., deve reputarsi accertata l'inesistenza di qualsiasi servitù di passaggio in relazione all'area oggetto di lite.
Infine, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno per come formulata da parte attrice. Quest'ultima nell'atto di citazione chiedeva al
Tribunale la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti nella misura ritenuta di giustizia, senza tuttavia provare o quantomeno allegare i danni in questione. Invero, come è stato spesso affermato dalla Corte di
Cassazione in caso di occupazione illegittima di immobile, nell'ambito di occupazione di suoli e nei casi di violazioni delle norme codicistiche sull'uso
7 dei beni comuni, il danno lamentato dal proprietario non può mai ritenersi in re
ipsa, sussistendo in capo allo stesso l'onere di allegare e provare il danno –
conseguenza. Dunque, affinché possa riconoscersi un risarcimento occorre la dimostrazione, anche in via presuntiva, della portata dannosa dell'attività
illegittima, ma tale prova nel caso che ci occupa non può dirsi in alcun modo fornita.
La soccombenza reciproca è valida ragione ex art. 92, comma 2, c.p.c. per disporre la compensazione delle spese di lite. L'esito della lite induce invece a porre le spese di CTU in capo alla parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Accoglie in parte la domanda e condanna la convenuta MA SA
al ripristino dell'uso del pozzo ed alla ricostruzione delle pareti fuori terra nel rispetto delle norme di legge in materia;
- Dichiara l'inesistenza di servitù di passaggio sull'area oggetto di lite;
- Rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- Pone le spese di CTU a carico definitivo di parte convenuta.
Nola, 18/03/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 767/2011 promossa da:
CC IA, RO PP, RO
IL, RO AU, RO EL, RO
ET, RO DR, quali eredi di RO
LE, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonella De Sarno e
RI Teresa Esposito
ATTORI
contro
RO AN, con il patrocinio dell'avv.to Giuseppe Rubino
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, MA PA, quale proprietario di un fabbricato rurale e correlato terreno, ubicati in Nola alla Via
AV X SA (meglio identificati in citazione), e comproprietario di una corte comune, conveniva in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, MA
SA, proprietaria anch'essa di un fabbricato rurale confinante con quello dell'attore e comproprietaria dei diritti sulla predetta corte comune. L'attore lamentava l'illegittima rimozione, ad opera della convenuta, delle pertinenze comuni che insistevano nell'area della corte, quali una peschiera ed un pozzo con noria, chiedendo che fosse ripristinato lo status quo ante con la ricostruzione delle opere rimosse ex art. 2058 c.c. e dichiarazione di inesistenza
2 di una servitù di passaggio sulla corte comune, con condanna della controparte al risarcimento dei danni subiti.
Provvedeva a costituirsi in giudizio MA SA, la quale eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno in forma specifica di cui alla presente domanda giudiziale e, nel merito, chiedeva il rigetto dell'azione.
Instauratosi il contraddittorio e concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma,
c.p.c., la causa veniva istruita attraverso alcune escussioni testimoniali e,
conclusa la fase istruttoria, veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc. Successivamente, per le motivazioni sottese all'ordinanza del 26/04/2021, il Tribunale provvedeva a rimettere il procedimento sul ruolo istruttorio affinché fosse svolta una consulenza tecnica d'ufficio sui luoghi di causa che accertasse se il pozzo fosse stato rimosso o messo in sicurezza. Infine, la causa giungeva all'udienza cartolare del
25/02/2025 per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda sia in parte fondata e vada accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
In via preliminare, priva di pregio appare l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento in forma specifica eccepita dalla convenuta. Difatti, come si evince dal compendio probatorio allegato al fascicolo di causa e dalle numerose testimonianze raccolte, l'originario attore MA PA si recava quotidianamente sui luoghi di causa per curare ed irrigare il proprio orto e per nutrire i propri animali e le doglianze sollevate dall'attore non originavano dalle modifiche apportate per la messa in sicurezza del pozzo e per la rimozione della peschiera e della noria, ma su quelle che alteravano la destinazione funzionale
3 del pozzo impedendone l'uso. Sul punto, risulta dirimente quanto affermato dalla teste di parte convenuta CO RI AR, escussa all'udienza del
20/12/2012, che dichiarava “Non conosco personalmente MA PA e
quindi non so dire se lui fosse a conoscenza della fonte di pericolo costituita
dal pozzo. Posso dire che in quelle abitava il fratello MA TO, che io
conosco bene, il quale spesso durante la notte tagliava alcune mazze di legno
che erano state messe a parziale protezione ed a sostegno del muro di
contenimento del pozzo”. Oltre a ciò, nel verbale di accertamento del
03/03/2009 effettuato dal Comando di Polizia Provinciale di Napoli, emerge che in quella data sui luoghi di causa vi era “un pozzo in comune con muro di
cinta”. Tale ricostruzione dei fatti si pone in contrasto con la documentazione fotografica dei luoghi prodotta da entrambe le parti, che invece raffigura, nella corte comune dove originariamente vi era il pozzo, una superfice con pavimentazione piana e in cemento, con un tombino in metallo e una griglia.
Questi elementi, esaminati congiuntamente, consentono di collocare l'inizio della controversia agli anni 2008-2009, circostanza quest'ultima contrastante la prescrizione eccepita dalla convenuta, avendo d'altronde l'attore prodotto un atto interruttivo risalente al 26/07/2010, allorquando indirizzava a MA
SA un atto di diffida con cui le chiedeva il ripristino dello stato dei luoghi.
Venendo al merito della controversia, va precisato che nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Va evidenziato, inoltre, che nel nostro sistema giuridico vige il c.d.
principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c.
4 secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Orbene, nel caso in esame, il Tribunale ritiene di far proprie le conclusioni rassegnate dal consulente incaricato, Ing. Giuseppe Vairo, ritenendole pienamente condivisibili in quanto la perizia espletata risulta sufficientemente argomentata ed immune da vizi logici. Sul punto si rammenta altresì che
“Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico
d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché
l'accettazione del parere ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile
di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per
5 relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del
percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal
consulente” (Cass. civ. n. 7947/2020). Nel rispondere ai quesiti posti, il CTU
rilevava che “Il pozzo oggetto di causa, con pareti originarie fuori terra, non è
stato rimosso, tuttavia sono state abbattute suddette pareti, portando il tutto al
livello stradale, apponendo al di sopra un tombino di chiusura ed una griglia di
raccolta acque reflue. In queste condizioni, il pozzo, con non poche difficoltà
potrebbe teoricamente essere ancora utilizzato, mentre nella realtà appare
evidentemente inutilizzabile. Come si evince anche dalla foto, esso è stato
messo in sicurezza anche se in modo approssimativo, ma l'elemento che
sicuramente non può essere accettato, anche in rispetto delle norme ambientali,
è la griglia di raccolta acque, che va contro la caratteristica di pozzo di
prelievo. Per cui, sostanzialmente, le modifiche effettuate hanno assolutamente
denaturalizzato quello che era un pozzo per prelievo acque da irrigazione, ma
l'aspetto più grave è quella griglia di raccolta che non lo rende rispettoso delle
normative vigenti”. Quanto anzidetto implica la fondatezza della domanda di reintegrazione in forma specifica proposta da parte attrice, ricordando che le modifiche delle parti comuni restano assoggettate al divieto di alterazione della destinazione della cosa e al divieto di impedire agli altri partecipanti alla comunione di farne pari uso secondo il loro diritto, con la conseguenza che la convenuta sarà tenuta ad attuare gli interventi finalizzati a consentire il ripristino dell'uso del pozzo per irrigazione e la ricostruzione delle pareti del pozzo. In merito giova altresì evidenziare quanto affermato dalla Corte di
Cassazione “L'art. 2058, comma 2, c.c., che prevede la possibilità di ordinare
il risarcimento del danno per equivalente anziché la reintegrazione in forma
6 specifica in caso di eccessiva onerosità di quest'ultima, non trova applicazione
nelle azioni intese a far valere un diritto reale la cui tutela esige la rimozione
del fatto lesivo, come quella diretta ad ottenere la riduzione in pristino per
violazione delle norme sulle distanze, atteso il carattere assoluto del diritto
leso.” (Cass. civ. 14916/2015).
Per quanto attiene, poi, all'actio negatoria servitutis, va rammentato, in linea generale, che la stessa è posta a difesa della proprietà e mira a far dichiarare l'inesistenza di altrui pretese sul bene immobile e a far cessare eventuali molestie o turbative che limitino il diritto di proprietà. Nel caso in esame, la convenuta sin dalla comparsa di costituzione e risposta negava la presenza di qualsiasi servitù di passaggio sulla corte comune dove in precedenza vi era il pozzo, asserendo che “Sulla corte comune la convenuta non ha mai imposto
alcuna servitù di passaggio per utilità propria al di fuori dei diritti da sempre
costituiti su di essa in comunione con gli altri comproprietari” (cfr. pag. 9 della comparsa conclusionale depositata in data 08/12/2020). Pertanto, in base ai suesposti principi e, in particolare, a quello codificato dall'art. 115, comma I,
c.p.c., deve reputarsi accertata l'inesistenza di qualsiasi servitù di passaggio in relazione all'area oggetto di lite.
Infine, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno per come formulata da parte attrice. Quest'ultima nell'atto di citazione chiedeva al
Tribunale la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti nella misura ritenuta di giustizia, senza tuttavia provare o quantomeno allegare i danni in questione. Invero, come è stato spesso affermato dalla Corte di
Cassazione in caso di occupazione illegittima di immobile, nell'ambito di occupazione di suoli e nei casi di violazioni delle norme codicistiche sull'uso
7 dei beni comuni, il danno lamentato dal proprietario non può mai ritenersi in re
ipsa, sussistendo in capo allo stesso l'onere di allegare e provare il danno –
conseguenza. Dunque, affinché possa riconoscersi un risarcimento occorre la dimostrazione, anche in via presuntiva, della portata dannosa dell'attività
illegittima, ma tale prova nel caso che ci occupa non può dirsi in alcun modo fornita.
La soccombenza reciproca è valida ragione ex art. 92, comma 2, c.p.c. per disporre la compensazione delle spese di lite. L'esito della lite induce invece a porre le spese di CTU in capo alla parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Accoglie in parte la domanda e condanna la convenuta MA SA
al ripristino dell'uso del pozzo ed alla ricostruzione delle pareti fuori terra nel rispetto delle norme di legge in materia;
- Dichiara l'inesistenza di servitù di passaggio sull'area oggetto di lite;
- Rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- Pone le spese di CTU a carico definitivo di parte convenuta.
Nola, 18/03/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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