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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXV, sentenza 07/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 25, riunita in udienza il
09/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
EVANGELISTA PAOLO, Presidente e Relatore
FERRERO DR ROBERTO, Giudice
VICINI GIANLUCA, Giudice
in data 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1990/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 80/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MANTOVA sez. 2
e pubblicata il 04/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T031C00904/2022 IRES-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T031C00904/2022 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T031C00904/2022 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2039/2025 depositato il
10/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: in via principale: accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado, annullando, conseguentemente, l'avviso di accertamento e l'irrogazione delle sanzioni impugnati in primo grado;
in via subordinata: accogliere parzialmente l'appello e riformare la sentenza di primo grado rideterminando proporzionalmente la pretesa erariale. in ogni caso: vittoria di spese e compensi del presente procedimento e di quello di primo grado.
Ufficio Appellato: rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l., operativa nel settore dell'edilizia, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. T9T031C00904-2022 relativo al 2016 per l'importo di €. 1.421.021,00, emesso dall'Agenzia delle Entrate
Ufficio di Mantova.
L'Ufficio in particolare ha contestato la fatturazione di operazioni oggettivamente inesistenti e, di conseguenza
, l'indebita deduzione di oneri ai fini ES ed RA nonchè l'indebita detrazione dell'IVA nell'annualità in esame.
L'ufficio in particolare ha prospettato i seguenti rilievi:
− Rilevo n.
1 - Indebita deduzione di costi per € 431.300,00 ed illegittima detrazione IVA per € 94.886,00, scaturente dalle criticità rilevate in merito all'emissione di una nota di credito (n. 01 del 31/08/2016) a favore della Soc. Società_1 S.S., P.IVA P.IVA_2, con imponibile pari ad € 431.300.00 ed IVA relativa pari ad € 94.886,00.
− Rilievo n.
2 - Illegittima detrazione dell'IVA relativa ad operazioni oggettivamente inesistenti per
€ 330.000,00, scaturente dalle criticità rilevate in merito alla registrazione, in data 31/12/2016, della fattura di acquisto n. 10/2016 del 15/12/2016, emessa dalla società Società_2 srl, P. IVA P.IVA_3, con sede in Luogo_1 – Ravenna, riportante la descrizione “acconto su contratto preliminare del 10/12/2016 relativo al terreno edificabile sito in……”, per un imponibile di euro 1.500.000,00 e con IVA relativa di € 330.000,00.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 2, con sentenza n. 80 depositata in data 4 dicembre 2023, ha respinto il suddetto ricorso e condannato la società ricorrente alla rifusione delle spese del grado di giudizio liquidate in complessivi € 10.000,00 .
Propone appello la società, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 in sintesi per i seguenti motivi:
- nullità della sentenza per difetto di motivazione: violazione e/o erronea applicazione degli artt. 42 DPR
600/73 e 7 L. 212/2000, anche sotto il profilo dell'eccesso di potere. Viene sottolineato che nella fattura n.
4, emessa in data 8 settembre 2015 nei confronti della Società_1.S, vi è stata una mera 'svista ortografica' in quanto viene indicato 'saldo lavori svolti' invece di 'acconto primo Sal” per lavori realizzati solo parzialmente. Come risulta dalla perizia dell'Nominativo_1 l'andamento dei lavori, nel suo sviluppo oggettivo, giustifica la condotta tenuta dalla società ricorrente e rende doverosa, l'emissione della nota di credito in argomento, in coerenza con quanto previsto dall'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, nonché nel pieno rispetto del principio di imputazione per competenza dei componenti di reddito. Come 'fisiologica conseguenza' dell'emissione della nota di credito/variazione nel 2016 è stato rettificato l'ammontare dell'I.
V.A. inizialmente dovuta, nonché rettificato il componente positivo di reddito ai fini dell'I.Re.S. e dell'I.R.A.
P., già assoggettato a tassazione nel corso del precedente periodo d'imposta ( 2015).
Viene richiamata giurisprudenza di merito e viene evidenziato il deposito di un perizia giurata dell'Arch. Nominativo_1 a conferma della effettività delle fatture de quibus con riferimento al rilievo 1 (operazione “Società_1
”). Se la Corte di prime cure avesse avuto dei dubbi sulla precisione o sulla veridicità della perizia dell'arch. Nominativo_1, avrebbe potuto sentirlo personalmente .
- Quanto al rilievo 2 (operazione “Società_2), la Curatela fallimentare ha ammesso il credito di Ricorrente_1 nell'importo indicato che tiene conto dell'operazione contestata come reale e oggettivamente esistente. Viene inoltre evidenziato che non esiste alcuna norma che vieti l'emissione di fatture prima ancora che vengano versati gli acconti. Semmai, ad avviso dell'appellante, esiste l'obbligo di emettere la fattura qualora, prima della vendita, vengano versati degli acconti, così come nulla vieta di emettere fatture prima della vendita o del versamento degli acconti. Viene altresì posta in evidenza “la circostanza assolutamente incontrovertibile che la fattura emessa di euro 1.500.000,00 + iva 22% 330.000,00 avesse come fondamento l'esistenza di un contratto preliminare di compravendita di un terreno, seppure non registrato, mediante il quale, le parti si impegnavano a concludere l'operazione di compravendita. Non si trattava quindi di una fattura emessa senza alcun reale motivo sottostante, con l'unico scopo di consentire alla Ricorrente_1 di detrarre l'Iva relativa” (pag. 18 dell'appello).
- Illegittimità della sentenza impugnata per non aver riconosciuto l'illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione. inesistenza o invalidità della delega – possibile violazione di quanto previsto dall'art. 42 del D.P.R. n. 600/73. L'accertamento impugnato non può essere qualificato come indifferibile ed urgente per cui la sottoscrizione da parte del dott. Nominativo_2 è tamquan non esset e l'atto in oggetto è nullo/ inesistente.
- Illegittimità dell'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 5-bis del
D.Lgs. n. 546/1992 e 2697 del codice civile – inadempimento dell'onere probatorio gravante sull'Ufficio. La sentenza impugnata va riformata per violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 168 della Direttiva
2006/112/CE e dell'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 secondo cui il diritto alla detrazione dell'IVA non può essere negato nei casi in cui il committente non sapeva, né avrebbe potuto sapere, della condotta evasiva tenuta dal cedente/prestatore. Ciò in riferimento alla condotta evasiva/fraudolenta asseritamente ascritta alla società Società_2 S.R.L.
- Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui non riconosce l'illegittimità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni. le sanzioni amministrative sono state irrogate in totale carenza di motivazione e di prova circa la sussistenza dell'elemento soggettivo (colpevolezza), in violazione di quanto previsto dell'articolo 5 del D.Lgs. n.472/1997 e dall'articolo 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n.546/1992.
L'Ufficio, ritualmente costituitosi nel presente grado di giudizio, ha chiesto la conferma della sentenza appellata e prospettato le seguenti argomentazioni difensive:
- Nel caso in esame la difesa avversaria si limita ad una dimostrazione meramente formale della regolarità delle operazioni, di fatto eludendo l'onere probatorio gravante sulla stessa. L'Ufficio evidenzia sul punto quanto segue. “Secondo quanto dichiarato dalla Parte, pag. 9 del PVC, la nota di credito veniva emessa in quanto il contratto di appalto si era risolto e le opere non erano state eseguite. I verbalizzanti evidenziavano, tuttavia, che nei documenti prodotti dalla Parte in sede di verifica non era emerso alcun riferimento a tali
“sopravvenuti accordi” per la mancata realizzazione dei lavori concordati;
peraltro, nella descrizione della fattura, veniva riportata la dicitura “Saldo lavori svolti…..” e l'imponibile indicato era pari all'importo preventivato nel computo metrico e nel contratto di appalto allegato al PVC (€ 530.873,28)”. Con riferimento al primo rilievo viene anche evidenziata la circostanza che il legale rappresentante della Ricorrente_1, sig. Rappresentante_1, contemporaneamente fosse il legale rappresentate della Società_1. La presunta “svista ortografica”, con cui parte appellante vorrebbe giustificare l'emissione della nota di credito oggetto di contestazione veniva corretta dopo quasi dodici mesi;
così non veniva fatto alcun cenno alla predetta 'svista ortografica' nelle memorie presentate dalla Parte a seguito della consegna del PVC) . l'Ufficio precisa che non ha contestato la veridicità delle prestazioni documentate con la fattura n. 4/2015, ma lo storno parziale della stessa, storno asseritamente motivato dalla non esecuzione delle prestazioni in essa indicate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente ritiene palesemente infondato il motivo di impugnazione per asserita nullità/ inesistenza dell'avviso di accertamento sottoscritto da funzionario delegato, atteso che l'art. 42 del D.P.R.
n. 600 del 1973 prevede espressamente la nullità dell'atto di accertamento solo nelle ipotesi in cui “non reca” alcuna sottoscrizione;
nella fattispecie in esame l'atto è sottoscritto da funzionario delegato ai sensi del primo comma dello stesso art. 42 che peraltro non indica alcun presupposto per l'esercizio del potere di delega 'a pena di nullità' .
Parimenti infondato è il motivo di impugnazione per violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 5- bis del D.Lgs. n. 546/1992 e 2697 del codice civile con riferimento all'assolvimento dell'onere della prova.
La Corte sul punto ritiene di non doversi discostare dall'orientamento giurisprudenziale della Corte di
Cassazione in materia di onere della prova a carico dell'amministrazione finanziaria nel giudizio tributario.
La Suprema Corte in particolare, con riferimento al comma 5 bis dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 e ss.mm. ha ribadito che “la nuova disposizione non pone limiti di sorta al modo attraverso cui tale prova deve essere fornita (né si ravvisano ulteriori limitazioni nell'art.17 della legge n.111 del 2023, cd. “legge delega”, e nella successiva disciplina attuativa), per cui senz'altro deve ritenersi consentito il ricorso alle presunzioni semplici, ossia agli indizi che, se gravi, precisi e concordanti, integrano ex artt.2727 e 2729 cod. civ. la prova richiesta dall'art. 2697 cod. civ.” (Cass. sez. 5, ord. del 9 luglio 2024 n. 18764; in termini anche Cass. sez. 5, 27 ottobre 2022, n. 31878).
Ciò premesso la Corte ritiene che nella fattispecie in esame l'Ufficio abbia assolto all'onere di provare la pretesa tributaria che si fonda, come correttamente evidenziato dai giudici di I grado, su una serie di elementi indiziari connotati da gravità, precisione e concordanza idonei a far ritenere raggiunta nella fattispecie in esame la prova per presunzioni.
Significative, a fondamento della pretesa tributaria si reputano le seguenti circostanze:
- (rilievo n. 1) non è credibile la tesi del 'lapsus calami' o della 'svista ortografica' nell'aver indicato nella fattura n. 4, emessa in data 8 settembre 2015 , 'saldo lavori svolti' invece di 'acconto primo Sal” in quanto:
a) il “Permesso di costruire” rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di
AN DE Po e relativo proprio ai lavori oggetto di fatturazione, come correttamente sottolineato dall'Ufficio, prevede che i lavori dovevano essere terminati entro il 01/11/2015 e che “qualora (i lavori) non siano ultimati nel summenzionato termine il titolare del presente permesso dovrà presentare, per la parte non ultimata, istanza per ottenere nuovo permesso”. b) le date presenti nel documento rilasciato dal SUAP sono coerenti con la data della fattura, emessa il giorno 08/09/2015, nonché con i documenti ad essa allegati ovvero con la data del computo metrico (11/06/2015) e con la data del contratto di appalto (15/06/2015); c) non è stata prodotta da parte appellante né documentazione amministrativa 'integrativa' per asserito mancato rispetto del termine di ultimazione lavori né atti negoziali o accordi successivi a giustificazione della successiva nota di credito giustificata con un computo metrico a consuntivo dei lavori, datato 05/08/2016, ossia molti mesi dopo la data di ultimazione dei lavori prevista originariamente;
d) la circostanza che il legale rappresentante della Ricorrente_1, sig. Rappresentante_1, fosse contemporaneamente anche il legale rappresentate della Società_1.
In definitiva la tesi dell'Ufficio secondo cui la nota di credito fosse stata redatta al solo fine di abbattere i ricavi e l'IVA a debito della Ricorrente_1 S.r.l. si fonda su circostanze incontrovertibili, non essendo stata prodotta da parte appellante documentazione idonea a comprovare in qualche modo la contestazione dei lavori eseguiti o il venir meno dell'esigenza di effettuare, nell'interezza, i lavori originariamente stabiliti;
al riguardo la perizia asseverata dell'Nominativo_1 non si ritiene idonea a confutare gli elementi probatori prospettati e prodotti dall'Ufficio. Sul punto si osserva che la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che la perizia di parte stragiudiziale non ha valore di prova ma di mero indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito (ex multis Cass. Sez. 1 - , Ordinanza 4/03/2025 n. 5667)
- (rilievo n. 2) la società appellante non ha mai pagato i complessivi € 1.830.000,00 a saldo della fattura di acconto (n. 10/2016) emessa dalla Società_2 srl e non si comprendono le ragioni economico- finanziarie alla base della decisione della società venditrice di emettere la fattura non essendovi obbligata atteso che, in questo modo, diviene debitrice dell'imposta esposta in fattura senza averla mai incassata.
Non risulta inoltre che, nonostante versasse in condizioni di oggettiva difficoltà finanziaria, la
Società_2 non abbia sollecitato il pagamento della fattura;
così come a fronte della fattura ricevuta, che espone la Ricorrente_1 srl ad un debito di quasi due milioni di euro nei confronti della Società_2 srl, nessuna contestazione è stata mossa nei confronti della società emittente. Aggiungasi che la Società_2 srl non ha mai versato il debito IVA scaturente dalla dichiarazione per l'anno di imposta 2016, ammontante, praticamente, all'importo dell'IVA esposta nella fattura oggetto di contestazione.
La Corte pertanto ritiene che la sentenza di I grado meriti integrale conferma e, con riferimento al rilievo n. 2, le determinazioni assunte nella procedura concorsuale in cui è coinvolta Società_2 srl non vincolano il giudice tributario né sono idonee a confutare gli elementi probatori a fondamento della pretesa tributaria.
La sentenza infine merita di essere confermata anche con riferimento alla comminazione delle sanzioni, in quanto non è riscontrabile né è stata comprovata l'esistenza di cause di non punibilità o esimenti di cui all'art. 6 del d.lgs. 472/1997.
La Corte osserva inoltre che per la comminazione delle sanzioni in materia tributaria la Suprema Corte ha ribadito che è comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente
è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza (in termini Cass. civ. Sez. 5, 30/01/2020 n. 2139).
In conseguenza della soccombenza la società appellante è tenuta infine alla rifusione delle spese anche del secondo grado di giudizio, che vengono liquidate in complessivi € 10.000,00 .
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello della società. Condanna la parte soccombente alla rifusione della spese del grado, liquidate in complessivi euro 10.000,00.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 25, riunita in udienza il
09/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
EVANGELISTA PAOLO, Presidente e Relatore
FERRERO DR ROBERTO, Giudice
VICINI GIANLUCA, Giudice
in data 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1990/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 80/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MANTOVA sez. 2
e pubblicata il 04/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T031C00904/2022 IRES-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T031C00904/2022 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T031C00904/2022 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2039/2025 depositato il
10/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: in via principale: accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado, annullando, conseguentemente, l'avviso di accertamento e l'irrogazione delle sanzioni impugnati in primo grado;
in via subordinata: accogliere parzialmente l'appello e riformare la sentenza di primo grado rideterminando proporzionalmente la pretesa erariale. in ogni caso: vittoria di spese e compensi del presente procedimento e di quello di primo grado.
Ufficio Appellato: rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l., operativa nel settore dell'edilizia, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. T9T031C00904-2022 relativo al 2016 per l'importo di €. 1.421.021,00, emesso dall'Agenzia delle Entrate
Ufficio di Mantova.
L'Ufficio in particolare ha contestato la fatturazione di operazioni oggettivamente inesistenti e, di conseguenza
, l'indebita deduzione di oneri ai fini ES ed RA nonchè l'indebita detrazione dell'IVA nell'annualità in esame.
L'ufficio in particolare ha prospettato i seguenti rilievi:
− Rilevo n.
1 - Indebita deduzione di costi per € 431.300,00 ed illegittima detrazione IVA per € 94.886,00, scaturente dalle criticità rilevate in merito all'emissione di una nota di credito (n. 01 del 31/08/2016) a favore della Soc. Società_1 S.S., P.IVA P.IVA_2, con imponibile pari ad € 431.300.00 ed IVA relativa pari ad € 94.886,00.
− Rilievo n.
2 - Illegittima detrazione dell'IVA relativa ad operazioni oggettivamente inesistenti per
€ 330.000,00, scaturente dalle criticità rilevate in merito alla registrazione, in data 31/12/2016, della fattura di acquisto n. 10/2016 del 15/12/2016, emessa dalla società Società_2 srl, P. IVA P.IVA_3, con sede in Luogo_1 – Ravenna, riportante la descrizione “acconto su contratto preliminare del 10/12/2016 relativo al terreno edificabile sito in……”, per un imponibile di euro 1.500.000,00 e con IVA relativa di € 330.000,00.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 2, con sentenza n. 80 depositata in data 4 dicembre 2023, ha respinto il suddetto ricorso e condannato la società ricorrente alla rifusione delle spese del grado di giudizio liquidate in complessivi € 10.000,00 .
Propone appello la società, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 in sintesi per i seguenti motivi:
- nullità della sentenza per difetto di motivazione: violazione e/o erronea applicazione degli artt. 42 DPR
600/73 e 7 L. 212/2000, anche sotto il profilo dell'eccesso di potere. Viene sottolineato che nella fattura n.
4, emessa in data 8 settembre 2015 nei confronti della Società_1.S, vi è stata una mera 'svista ortografica' in quanto viene indicato 'saldo lavori svolti' invece di 'acconto primo Sal” per lavori realizzati solo parzialmente. Come risulta dalla perizia dell'Nominativo_1 l'andamento dei lavori, nel suo sviluppo oggettivo, giustifica la condotta tenuta dalla società ricorrente e rende doverosa, l'emissione della nota di credito in argomento, in coerenza con quanto previsto dall'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, nonché nel pieno rispetto del principio di imputazione per competenza dei componenti di reddito. Come 'fisiologica conseguenza' dell'emissione della nota di credito/variazione nel 2016 è stato rettificato l'ammontare dell'I.
V.A. inizialmente dovuta, nonché rettificato il componente positivo di reddito ai fini dell'I.Re.S. e dell'I.R.A.
P., già assoggettato a tassazione nel corso del precedente periodo d'imposta ( 2015).
Viene richiamata giurisprudenza di merito e viene evidenziato il deposito di un perizia giurata dell'Arch. Nominativo_1 a conferma della effettività delle fatture de quibus con riferimento al rilievo 1 (operazione “Società_1
”). Se la Corte di prime cure avesse avuto dei dubbi sulla precisione o sulla veridicità della perizia dell'arch. Nominativo_1, avrebbe potuto sentirlo personalmente .
- Quanto al rilievo 2 (operazione “Società_2), la Curatela fallimentare ha ammesso il credito di Ricorrente_1 nell'importo indicato che tiene conto dell'operazione contestata come reale e oggettivamente esistente. Viene inoltre evidenziato che non esiste alcuna norma che vieti l'emissione di fatture prima ancora che vengano versati gli acconti. Semmai, ad avviso dell'appellante, esiste l'obbligo di emettere la fattura qualora, prima della vendita, vengano versati degli acconti, così come nulla vieta di emettere fatture prima della vendita o del versamento degli acconti. Viene altresì posta in evidenza “la circostanza assolutamente incontrovertibile che la fattura emessa di euro 1.500.000,00 + iva 22% 330.000,00 avesse come fondamento l'esistenza di un contratto preliminare di compravendita di un terreno, seppure non registrato, mediante il quale, le parti si impegnavano a concludere l'operazione di compravendita. Non si trattava quindi di una fattura emessa senza alcun reale motivo sottostante, con l'unico scopo di consentire alla Ricorrente_1 di detrarre l'Iva relativa” (pag. 18 dell'appello).
- Illegittimità della sentenza impugnata per non aver riconosciuto l'illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione. inesistenza o invalidità della delega – possibile violazione di quanto previsto dall'art. 42 del D.P.R. n. 600/73. L'accertamento impugnato non può essere qualificato come indifferibile ed urgente per cui la sottoscrizione da parte del dott. Nominativo_2 è tamquan non esset e l'atto in oggetto è nullo/ inesistente.
- Illegittimità dell'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 5-bis del
D.Lgs. n. 546/1992 e 2697 del codice civile – inadempimento dell'onere probatorio gravante sull'Ufficio. La sentenza impugnata va riformata per violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 168 della Direttiva
2006/112/CE e dell'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 secondo cui il diritto alla detrazione dell'IVA non può essere negato nei casi in cui il committente non sapeva, né avrebbe potuto sapere, della condotta evasiva tenuta dal cedente/prestatore. Ciò in riferimento alla condotta evasiva/fraudolenta asseritamente ascritta alla società Società_2 S.R.L.
- Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui non riconosce l'illegittimità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni. le sanzioni amministrative sono state irrogate in totale carenza di motivazione e di prova circa la sussistenza dell'elemento soggettivo (colpevolezza), in violazione di quanto previsto dell'articolo 5 del D.Lgs. n.472/1997 e dall'articolo 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n.546/1992.
L'Ufficio, ritualmente costituitosi nel presente grado di giudizio, ha chiesto la conferma della sentenza appellata e prospettato le seguenti argomentazioni difensive:
- Nel caso in esame la difesa avversaria si limita ad una dimostrazione meramente formale della regolarità delle operazioni, di fatto eludendo l'onere probatorio gravante sulla stessa. L'Ufficio evidenzia sul punto quanto segue. “Secondo quanto dichiarato dalla Parte, pag. 9 del PVC, la nota di credito veniva emessa in quanto il contratto di appalto si era risolto e le opere non erano state eseguite. I verbalizzanti evidenziavano, tuttavia, che nei documenti prodotti dalla Parte in sede di verifica non era emerso alcun riferimento a tali
“sopravvenuti accordi” per la mancata realizzazione dei lavori concordati;
peraltro, nella descrizione della fattura, veniva riportata la dicitura “Saldo lavori svolti…..” e l'imponibile indicato era pari all'importo preventivato nel computo metrico e nel contratto di appalto allegato al PVC (€ 530.873,28)”. Con riferimento al primo rilievo viene anche evidenziata la circostanza che il legale rappresentante della Ricorrente_1, sig. Rappresentante_1, contemporaneamente fosse il legale rappresentate della Società_1. La presunta “svista ortografica”, con cui parte appellante vorrebbe giustificare l'emissione della nota di credito oggetto di contestazione veniva corretta dopo quasi dodici mesi;
così non veniva fatto alcun cenno alla predetta 'svista ortografica' nelle memorie presentate dalla Parte a seguito della consegna del PVC) . l'Ufficio precisa che non ha contestato la veridicità delle prestazioni documentate con la fattura n. 4/2015, ma lo storno parziale della stessa, storno asseritamente motivato dalla non esecuzione delle prestazioni in essa indicate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente ritiene palesemente infondato il motivo di impugnazione per asserita nullità/ inesistenza dell'avviso di accertamento sottoscritto da funzionario delegato, atteso che l'art. 42 del D.P.R.
n. 600 del 1973 prevede espressamente la nullità dell'atto di accertamento solo nelle ipotesi in cui “non reca” alcuna sottoscrizione;
nella fattispecie in esame l'atto è sottoscritto da funzionario delegato ai sensi del primo comma dello stesso art. 42 che peraltro non indica alcun presupposto per l'esercizio del potere di delega 'a pena di nullità' .
Parimenti infondato è il motivo di impugnazione per violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 5- bis del D.Lgs. n. 546/1992 e 2697 del codice civile con riferimento all'assolvimento dell'onere della prova.
La Corte sul punto ritiene di non doversi discostare dall'orientamento giurisprudenziale della Corte di
Cassazione in materia di onere della prova a carico dell'amministrazione finanziaria nel giudizio tributario.
La Suprema Corte in particolare, con riferimento al comma 5 bis dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 e ss.mm. ha ribadito che “la nuova disposizione non pone limiti di sorta al modo attraverso cui tale prova deve essere fornita (né si ravvisano ulteriori limitazioni nell'art.17 della legge n.111 del 2023, cd. “legge delega”, e nella successiva disciplina attuativa), per cui senz'altro deve ritenersi consentito il ricorso alle presunzioni semplici, ossia agli indizi che, se gravi, precisi e concordanti, integrano ex artt.2727 e 2729 cod. civ. la prova richiesta dall'art. 2697 cod. civ.” (Cass. sez. 5, ord. del 9 luglio 2024 n. 18764; in termini anche Cass. sez. 5, 27 ottobre 2022, n. 31878).
Ciò premesso la Corte ritiene che nella fattispecie in esame l'Ufficio abbia assolto all'onere di provare la pretesa tributaria che si fonda, come correttamente evidenziato dai giudici di I grado, su una serie di elementi indiziari connotati da gravità, precisione e concordanza idonei a far ritenere raggiunta nella fattispecie in esame la prova per presunzioni.
Significative, a fondamento della pretesa tributaria si reputano le seguenti circostanze:
- (rilievo n. 1) non è credibile la tesi del 'lapsus calami' o della 'svista ortografica' nell'aver indicato nella fattura n. 4, emessa in data 8 settembre 2015 , 'saldo lavori svolti' invece di 'acconto primo Sal” in quanto:
a) il “Permesso di costruire” rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di
AN DE Po e relativo proprio ai lavori oggetto di fatturazione, come correttamente sottolineato dall'Ufficio, prevede che i lavori dovevano essere terminati entro il 01/11/2015 e che “qualora (i lavori) non siano ultimati nel summenzionato termine il titolare del presente permesso dovrà presentare, per la parte non ultimata, istanza per ottenere nuovo permesso”. b) le date presenti nel documento rilasciato dal SUAP sono coerenti con la data della fattura, emessa il giorno 08/09/2015, nonché con i documenti ad essa allegati ovvero con la data del computo metrico (11/06/2015) e con la data del contratto di appalto (15/06/2015); c) non è stata prodotta da parte appellante né documentazione amministrativa 'integrativa' per asserito mancato rispetto del termine di ultimazione lavori né atti negoziali o accordi successivi a giustificazione della successiva nota di credito giustificata con un computo metrico a consuntivo dei lavori, datato 05/08/2016, ossia molti mesi dopo la data di ultimazione dei lavori prevista originariamente;
d) la circostanza che il legale rappresentante della Ricorrente_1, sig. Rappresentante_1, fosse contemporaneamente anche il legale rappresentate della Società_1.
In definitiva la tesi dell'Ufficio secondo cui la nota di credito fosse stata redatta al solo fine di abbattere i ricavi e l'IVA a debito della Ricorrente_1 S.r.l. si fonda su circostanze incontrovertibili, non essendo stata prodotta da parte appellante documentazione idonea a comprovare in qualche modo la contestazione dei lavori eseguiti o il venir meno dell'esigenza di effettuare, nell'interezza, i lavori originariamente stabiliti;
al riguardo la perizia asseverata dell'Nominativo_1 non si ritiene idonea a confutare gli elementi probatori prospettati e prodotti dall'Ufficio. Sul punto si osserva che la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che la perizia di parte stragiudiziale non ha valore di prova ma di mero indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito (ex multis Cass. Sez. 1 - , Ordinanza 4/03/2025 n. 5667)
- (rilievo n. 2) la società appellante non ha mai pagato i complessivi € 1.830.000,00 a saldo della fattura di acconto (n. 10/2016) emessa dalla Società_2 srl e non si comprendono le ragioni economico- finanziarie alla base della decisione della società venditrice di emettere la fattura non essendovi obbligata atteso che, in questo modo, diviene debitrice dell'imposta esposta in fattura senza averla mai incassata.
Non risulta inoltre che, nonostante versasse in condizioni di oggettiva difficoltà finanziaria, la
Società_2 non abbia sollecitato il pagamento della fattura;
così come a fronte della fattura ricevuta, che espone la Ricorrente_1 srl ad un debito di quasi due milioni di euro nei confronti della Società_2 srl, nessuna contestazione è stata mossa nei confronti della società emittente. Aggiungasi che la Società_2 srl non ha mai versato il debito IVA scaturente dalla dichiarazione per l'anno di imposta 2016, ammontante, praticamente, all'importo dell'IVA esposta nella fattura oggetto di contestazione.
La Corte pertanto ritiene che la sentenza di I grado meriti integrale conferma e, con riferimento al rilievo n. 2, le determinazioni assunte nella procedura concorsuale in cui è coinvolta Società_2 srl non vincolano il giudice tributario né sono idonee a confutare gli elementi probatori a fondamento della pretesa tributaria.
La sentenza infine merita di essere confermata anche con riferimento alla comminazione delle sanzioni, in quanto non è riscontrabile né è stata comprovata l'esistenza di cause di non punibilità o esimenti di cui all'art. 6 del d.lgs. 472/1997.
La Corte osserva inoltre che per la comminazione delle sanzioni in materia tributaria la Suprema Corte ha ribadito che è comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente
è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza (in termini Cass. civ. Sez. 5, 30/01/2020 n. 2139).
In conseguenza della soccombenza la società appellante è tenuta infine alla rifusione delle spese anche del secondo grado di giudizio, che vengono liquidate in complessivi € 10.000,00 .
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello della società. Condanna la parte soccombente alla rifusione della spese del grado, liquidate in complessivi euro 10.000,00.