Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXV, sentenza 07/01/2026, n. 17
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della sentenza per difetto di motivazione

    La Corte ritiene infondato il motivo di impugnazione relativo alla nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione, poiché l'atto è sottoscritto da un funzionario delegato. Inoltre, viene confermato che l'amministrazione finanziaria ha assolto all'onere della prova tramite presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti, come ritenuto dalla Corte di Cassazione.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione

    La Corte ritiene palesemente infondato il motivo di impugnazione per asserita nullità/inesistenza dell'avviso di accertamento sottoscritto da funzionario delegato, atteso che l'art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede espressamente la nullità dell'atto di accertamento solo nelle ipotesi in cui “non reca” alcuna sottoscrizione; nella fattispecie in esame l'atto è sottoscritto da funzionario delegato ai sensi del primo comma dello stesso art. 42 che peraltro non indica alcun presupposto per l'esercizio del potere di delega 'a pena di nullità'.

  • Rigettato
    Inadempimento dell'onere probatorio gravante sull'Ufficio

    Parimenti infondato è il motivo di impugnazione per violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 5- bis del D.Lgs. n. 546/1992 e 2697 del codice civile con riferimento all'assolvimento dell'onere della prova. La Corte sul punto ritiene di non doversi discostare dall'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione in materia di onere della prova a carico dell'amministrazione finanziaria nel giudizio tributario. La Suprema Corte in particolare, con riferimento al comma 5 bis dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 e ss.mm. ha ribadito che “la nuova disposizione non pone limiti di sorta al modo attraverso cui tale prova deve essere fornita (né si ravvisano ulteriori limitazioni nell'art.17 della legge n.111 del 2023, cd. “legge delega”, e nella successiva disciplina attuativa), per cui senz'altro deve ritenersi consentito il ricorso alle presunzioni semplici, ossia agli indizi che, se gravi, precisi e concordanti, integrano ex artt.2727 e 2729 cod. civ. la prova richiesta dall'art. 2697 cod. civ.” (Cass. sez. 5, ord. del 9 luglio 2024 n. 18764; in termini anche Cass. sez. 5, 27 ottobre 2022, n. 31878). Ciò premesso la Corte ritiene che nella fattispecie in esame l'Ufficio abbia assolto all'onere di provare la pretesa tributaria che si fonda, come correttamente evidenziato dai giudici di I grado, su una serie di elementi indiziari connotati da gravità, precisione e concordanza idonei a far ritenere raggiunta nella fattispecie in esame la prova per presunzioni.

  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni

    La sentenza infine merita di essere confermata anche con riferimento alla comminazione delle sanzioni, in quanto non è riscontrabile né è stata comprovata l'esistenza di cause di non punibilità o esimenti di cui all'art. 6 del d.lgs. 472/1997. La Corte osserva inoltre che per la comminazione delle sanzioni in materia tributaria la Suprema Corte ha ribadito che è comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza (in termini Cass. civ. Sez. 5, 30/01/2020 n. 2139).

  • Rigettato
    Richiesta subordinata di rideterminazione proporzionale della pretesa erariale

    La Corte ritiene che la sentenza di primo grado meriti integrale conferma, respingendo l'appello della società.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXV, sentenza 07/01/2026, n. 17
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 17
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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