Cass. pen., sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 3306
CASS
Sentenza 27 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione degli artt. 649 cod. proc. pen. e 4 Prot. 7 CEDU

    La Corte ha affermato che integra il delitto di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose il meccanismo di frode fiscale realizzato attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, e che il reato fallimentare può concorrere con quello tributario per la diversità del bene tutelato, dell'elemento oggettivo e soggettivo. Inoltre, un precedente giudizio per emissione di fatture per operazioni inesistenti non preclude quello per bancarotta fraudolenta impropria, non sussistendo l'idem factum. L'identità del fatto, ai fini del ne bis in idem, sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione

    Le argomentazioni che hanno escluso la sovrapposizione tra i due reati privano di pregio la deduzione difensiva. La Corte territoriale si è limitata ad affermare che il nuovo delitto di causazione dolosa del fallimento ascritto all'imputato, costituendo l'effetto di condotte di frode fiscale già giudicate, non poteva considerarsi espressione di una più accentuata pericolosità sociale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 3306
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3306
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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