CASS
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 3306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3306 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IA IM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EN OR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Piacenza del 4 febbraio 2021, che aveva condannato MO AL per i delitti di cui agli artt. 217, comma 2, e 223, comma 2, n. 2, legge fall., commessi nella qualità di amministratore unico della “Società Progetti Generali S.r.l.”, dichiarata fallita il 5 giugno 2017, assolto l’imputato dal delitto di bancarotta semplice documentale ed esclusa la recidiva contestatagli, ha rideterminato la pena inflittagli per il residuo reato di causazione del dissesto per effetto di operazione dolose in anni tre di reclusione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 3306 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 18/11/2025 2 A fondamento della conferma della condanna di MO AL per il delitto di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall., pronunciata per essersi, egli, reso responsabile, nella qualità sopra indicata, di una sistematica attività di emissione di fatture per operazioni inesistenti (segnatamente, negli anni 2007 e 2008), che, avendo determinato un’imponente esposizione debitoria della “Società Progetti Generali S.r.l.” verso l’IO, aveva portato quest’ultima al dissesto, ha escluso rispetto al delitto predetto l’operare della preclusione del ne bis in idem, eccepita per essere stato l’imputato già definitivamente condannato per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8 d.lgs. 74 del 2000, non essendoci identità del fatto tra i due delitti, posto che il primo è reato di evento, mentre il secondo è reato di mera condotta. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di MO AL, affidandosi ad un solo motivo, con il quale ha denunciato, sotto l’egida della violazione degli artt. 649 cod. proc. pen. e 4, Prot. 7 CEDU nonché del vizio di motivazione, l’inosservanza del principio del ne bis in idem. Ha dedotto, al riguardo, che la sentenza impugnata, nell’escludere l’inosservanza del principio indicato, sostenendo che tra la fattispecie di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e quella di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. non vi sia identità del fatto secondo la triade condotta-nesso causale-evento, si sarebbe posta in contrasto con gli arresti della giurisprudenza convenzionale e costituzionale. Infatti, il raffronto tra fattispecie si sarebbe dovuto effettuare non in astratto ma in concreto, di modo che, se si fosse così operato, sarebbe stato giocoforza constatare che le operazioni dolose che avevano cagionato il fallimento della “Società Progetti Generali S.r.l.” (ossia, l’emissione nel 2007 e nel 2008 di fatture per operazioni inesistenti) erano integrate da quelle stesse condotte già giudicate con sentenza della Corte di appello di Bologna, irrevocabile il 5 aprile 2017, per il reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000. Ulteriore profilo di conclamata illogicità motivazionale della sentenza impugnata emergerebbe dalla statuizione con la quale era stata esclusa la recidiva, reiterata e specifica, contestata al AL, essendo stata tale decisione giustificata proprio sul rilievo che i fatti di bancarotta fraudolenta impropria ascrittigli erano riconducibili al medesimo contesto storico di quelli già giudicati: tanto dovendosi interpretare come un implicito riconoscimento dell’identità del fatto tra il delitto di cui all’art. 223, comma 2, n. 2 legge fall. e il delitto di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000. 3 3. Con requisitoria depositata telematicamente in data 1 novembre 2025 il Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi Birritteri ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Con memoria deposita in Cancellerai tramite PEC in data 15 novembre 2025 il difensore del ricorrente ha replicato alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Questa Corte ha già affermato: che integra il delitto di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, ai sensi dell'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall., il meccanismo di frode fiscale realizzato attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti;
che il reato fallimentare può concorrere con quello tributario per la diversità del bene tutelato, dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo (Sez. 5, n. 40009 del 23/04/2014, Rv. 262212 – 01) e che l’eventuale precedente giudizio per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti non preclude quello successivo per bancarotta fraudolenta impropria, non sussistendo tra le due fattispecie criminose l'"idem factum" (Sez. 5, n. 15630 del 13/01/2022, Nastasi, Rv. 282992 - 01). Invero, giusta i chiarimenti offerti dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 200 del 2016, in ordine all’interpretazione del principio del "ne bis in idem" alla luce dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, ai fini della preclusione discendente da tale principio l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta (Sez. 1, n. 41867 del 26/06/2024, Rv. 287251 – 01; Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Rv. 275518 – 02; Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Rv. 273220 - 01). Donde, la preclusione connessa al principio del "ne bis in idem" opera, ove il reato già giudicato si ponga in concorso formale con quello oggetto del secondo giudizio, nel solo caso in cui sussista l'identità del fatto storico, inteso sulla base della triade condotta-nesso causale-evento (Sez. 4, n. 54986 del 24/10/2017, Rv. 271717 – 01). 2. Ciò posto, il motivo di ricorso è infondato. 4 2.1. Risulta correttamente effettuata la valutazione compiuta dai giudici di merito di entrambi i gradi, che, nel disattendere l’eccezione di preclusione di un nuovo giudizio nei confronti di MO AL per il delitto di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall., sollevata sul rilievo che egli fosse stato già giudicato e irrevocabilmente condannato per il delitto di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso nella veste di amministratore unico della “Società Progetti Generali S.r.l.” negli anni 2007 e 2008, hanno ben lumeggiato la concreta differenza fattuale esistente tra i due delitti. E’ stato, infatti, evidenziato, per un verso, come le condotte di emissione di fatture per operazioni inesistenti, poste in essere dall’imputato negli anni 2007 e 2008, avessero determinato un ingente esposizione debitoria della “Società Progetti Generali S.r.l.” verso l’IO (cfr. pag. 5 della sentenza di primo grado), in ragione del totale inadempimento dell’obbligo di versare l’IVA su quelle operazioni;
per altro verso, come, invece, l'evento del reato di bancarotta impropria contestato si fosse verificato molti anni dopo la consumazione delle condotte di emissione di fatture per operazioni inesistenti, con la dichiarazione giudiziale di fallimento della società, intervenuta il 5 giugno 2017, provocata dalla situazione di grave squilibrio finanziario in cui versava la società per effetto di quelle precedenti condotte. Donde, anche in concreto non vi è stata una sovrapposizione tra i due reati, che rimangono, comunque, strutturalmente differenti. Infatti, come già chiarito da questa Corte «La contestazione di bancarotta fraudolenta considera l'evento costituito dall'avere cagionato o contribuito a cagionare il fallimento, nonché il nesso di causalità intercorrente fra condotta ed evento, mentre il reato tributario si connota come reato di pericolo e di mera condotta […]; inoltre, mentre l'elemento soggettivo che sorregge la frode fiscale è rappresentato dal dolo specifico di favorire l'evasione fiscale di terzi, nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose, non determinanti un immediato depauperamento della società, la realizzazione di dette operazioni deve essere accompagnata, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, della prevedibilità del dissesto come effetto della condotta anti-doverosa, trattandosi, secondo la giurisprudenza prevalente della Corte, di una "eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale"» (così, Sez. 5, n. 15630 del 13/01/2022, Nastasi, cit., in motivazione pag. 8). 2.2. Le argomentazioni che precedono privano di pregio la deduzione difensiva secondo la quale l’esclusione dell’applicazione della recidiva contestata al AL costituirebbe un implicito riconoscimento dell’identità del fatto tra i delitti di cui all’art. 223, comma 2, n. 2 legge fall. e di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000. La stessa è, comunque, manifestamente infondata, essendosi la Corte territoriale limitata ad affermare che il nuovo delitto di causazione dolosa del fallimento ascritto al AL, proprio perché costituiva l’effetto di quelle condotte di frode 5 fiscale già autonomamente giudice, non poteva considerarsi come espressione di una più accentuata pericolosità sociale dell’imputato. 3. S’impone, pertanto, il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EN OR AZ SA NA CC
udita la relazione svolta dal Consigliere EN OR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Piacenza del 4 febbraio 2021, che aveva condannato MO AL per i delitti di cui agli artt. 217, comma 2, e 223, comma 2, n. 2, legge fall., commessi nella qualità di amministratore unico della “Società Progetti Generali S.r.l.”, dichiarata fallita il 5 giugno 2017, assolto l’imputato dal delitto di bancarotta semplice documentale ed esclusa la recidiva contestatagli, ha rideterminato la pena inflittagli per il residuo reato di causazione del dissesto per effetto di operazione dolose in anni tre di reclusione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 3306 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 18/11/2025 2 A fondamento della conferma della condanna di MO AL per il delitto di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall., pronunciata per essersi, egli, reso responsabile, nella qualità sopra indicata, di una sistematica attività di emissione di fatture per operazioni inesistenti (segnatamente, negli anni 2007 e 2008), che, avendo determinato un’imponente esposizione debitoria della “Società Progetti Generali S.r.l.” verso l’IO, aveva portato quest’ultima al dissesto, ha escluso rispetto al delitto predetto l’operare della preclusione del ne bis in idem, eccepita per essere stato l’imputato già definitivamente condannato per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8 d.lgs. 74 del 2000, non essendoci identità del fatto tra i due delitti, posto che il primo è reato di evento, mentre il secondo è reato di mera condotta. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di MO AL, affidandosi ad un solo motivo, con il quale ha denunciato, sotto l’egida della violazione degli artt. 649 cod. proc. pen. e 4, Prot. 7 CEDU nonché del vizio di motivazione, l’inosservanza del principio del ne bis in idem. Ha dedotto, al riguardo, che la sentenza impugnata, nell’escludere l’inosservanza del principio indicato, sostenendo che tra la fattispecie di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e quella di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. non vi sia identità del fatto secondo la triade condotta-nesso causale-evento, si sarebbe posta in contrasto con gli arresti della giurisprudenza convenzionale e costituzionale. Infatti, il raffronto tra fattispecie si sarebbe dovuto effettuare non in astratto ma in concreto, di modo che, se si fosse così operato, sarebbe stato giocoforza constatare che le operazioni dolose che avevano cagionato il fallimento della “Società Progetti Generali S.r.l.” (ossia, l’emissione nel 2007 e nel 2008 di fatture per operazioni inesistenti) erano integrate da quelle stesse condotte già giudicate con sentenza della Corte di appello di Bologna, irrevocabile il 5 aprile 2017, per il reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000. Ulteriore profilo di conclamata illogicità motivazionale della sentenza impugnata emergerebbe dalla statuizione con la quale era stata esclusa la recidiva, reiterata e specifica, contestata al AL, essendo stata tale decisione giustificata proprio sul rilievo che i fatti di bancarotta fraudolenta impropria ascrittigli erano riconducibili al medesimo contesto storico di quelli già giudicati: tanto dovendosi interpretare come un implicito riconoscimento dell’identità del fatto tra il delitto di cui all’art. 223, comma 2, n. 2 legge fall. e il delitto di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000. 3 3. Con requisitoria depositata telematicamente in data 1 novembre 2025 il Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi Birritteri ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Con memoria deposita in Cancellerai tramite PEC in data 15 novembre 2025 il difensore del ricorrente ha replicato alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Questa Corte ha già affermato: che integra il delitto di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, ai sensi dell'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall., il meccanismo di frode fiscale realizzato attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti;
che il reato fallimentare può concorrere con quello tributario per la diversità del bene tutelato, dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo (Sez. 5, n. 40009 del 23/04/2014, Rv. 262212 – 01) e che l’eventuale precedente giudizio per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti non preclude quello successivo per bancarotta fraudolenta impropria, non sussistendo tra le due fattispecie criminose l'"idem factum" (Sez. 5, n. 15630 del 13/01/2022, Nastasi, Rv. 282992 - 01). Invero, giusta i chiarimenti offerti dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 200 del 2016, in ordine all’interpretazione del principio del "ne bis in idem" alla luce dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, ai fini della preclusione discendente da tale principio l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta (Sez. 1, n. 41867 del 26/06/2024, Rv. 287251 – 01; Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Rv. 275518 – 02; Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Rv. 273220 - 01). Donde, la preclusione connessa al principio del "ne bis in idem" opera, ove il reato già giudicato si ponga in concorso formale con quello oggetto del secondo giudizio, nel solo caso in cui sussista l'identità del fatto storico, inteso sulla base della triade condotta-nesso causale-evento (Sez. 4, n. 54986 del 24/10/2017, Rv. 271717 – 01). 2. Ciò posto, il motivo di ricorso è infondato. 4 2.1. Risulta correttamente effettuata la valutazione compiuta dai giudici di merito di entrambi i gradi, che, nel disattendere l’eccezione di preclusione di un nuovo giudizio nei confronti di MO AL per il delitto di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall., sollevata sul rilievo che egli fosse stato già giudicato e irrevocabilmente condannato per il delitto di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso nella veste di amministratore unico della “Società Progetti Generali S.r.l.” negli anni 2007 e 2008, hanno ben lumeggiato la concreta differenza fattuale esistente tra i due delitti. E’ stato, infatti, evidenziato, per un verso, come le condotte di emissione di fatture per operazioni inesistenti, poste in essere dall’imputato negli anni 2007 e 2008, avessero determinato un ingente esposizione debitoria della “Società Progetti Generali S.r.l.” verso l’IO (cfr. pag. 5 della sentenza di primo grado), in ragione del totale inadempimento dell’obbligo di versare l’IVA su quelle operazioni;
per altro verso, come, invece, l'evento del reato di bancarotta impropria contestato si fosse verificato molti anni dopo la consumazione delle condotte di emissione di fatture per operazioni inesistenti, con la dichiarazione giudiziale di fallimento della società, intervenuta il 5 giugno 2017, provocata dalla situazione di grave squilibrio finanziario in cui versava la società per effetto di quelle precedenti condotte. Donde, anche in concreto non vi è stata una sovrapposizione tra i due reati, che rimangono, comunque, strutturalmente differenti. Infatti, come già chiarito da questa Corte «La contestazione di bancarotta fraudolenta considera l'evento costituito dall'avere cagionato o contribuito a cagionare il fallimento, nonché il nesso di causalità intercorrente fra condotta ed evento, mentre il reato tributario si connota come reato di pericolo e di mera condotta […]; inoltre, mentre l'elemento soggettivo che sorregge la frode fiscale è rappresentato dal dolo specifico di favorire l'evasione fiscale di terzi, nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose, non determinanti un immediato depauperamento della società, la realizzazione di dette operazioni deve essere accompagnata, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, della prevedibilità del dissesto come effetto della condotta anti-doverosa, trattandosi, secondo la giurisprudenza prevalente della Corte, di una "eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale"» (così, Sez. 5, n. 15630 del 13/01/2022, Nastasi, cit., in motivazione pag. 8). 2.2. Le argomentazioni che precedono privano di pregio la deduzione difensiva secondo la quale l’esclusione dell’applicazione della recidiva contestata al AL costituirebbe un implicito riconoscimento dell’identità del fatto tra i delitti di cui all’art. 223, comma 2, n. 2 legge fall. e di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000. La stessa è, comunque, manifestamente infondata, essendosi la Corte territoriale limitata ad affermare che il nuovo delitto di causazione dolosa del fallimento ascritto al AL, proprio perché costituiva l’effetto di quelle condotte di frode 5 fiscale già autonomamente giudice, non poteva considerarsi come espressione di una più accentuata pericolosità sociale dell’imputato. 3. S’impone, pertanto, il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EN OR AZ SA NA CC