Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 28/05/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I S U L M O N A
Il Tribunale di Sulmona, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa
Maria Cristina De Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 132/2023 vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall' avv. Claudio Parte_1 C.F._1
De Fenu, elettivamente domic. in Roma presso lo studio dello stesso, come da procura in atti
Attore
E
Controparte_1 CP_2
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex P.IVA_1 lege dall' Avvocatura dello Stato di L'Aquila, domiciliataria presso il Complesso Monumentale di S. Domenico, Via Buccio Di Ranallo s.n.c. in L'Aquila
Convenuto
Conclusioni delle parti: come da note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. evocava in giudizio l' Parte_1 [...]
, esponendo: Controparte_3
- di aver stipulato in data 8.08.1995 atto di transazione con l' Controparte_3
(oggi diventato ) con il
[...] Controparte_3 quale, rinunciando ai due contenziosi precedentemente proposti dinanzi al Tar Lazio nei confronti di quest'ultimo, lo stesso riconosceva all'attore, tra l'altro, l'indennità pensionabile quale elemento costitutivo del suo trattamento economico mensile, a decorrere dal 1 gennaio1995;
.- con formale lettera racc. a.r. ricevuta il 9.12.2005 (protocollo n. 10957 - doc. 2) l' , CP_3 dando atto di aver richiesto (dopo la sottoscrizione dell'atto transattivo e dopo aver regolarmente corrisposto la predetta indennità per gli anni 1995-1996) parere all'Avvocatura dello Stato che poi si era espressa in modo “negativo” circa il diritto dell'attore a percepire gli
1
- che doveva tenersi conto dell'atto transattivo di cui sopra e che comunque, anche a voler ritenere lo stesso nullo per essere stato sottoscritto dal convenuto in violazione di norme imperative, il diritto del convenuto di richiedere la restituzione delle somme versate per indennità pensionabile nell'anno 1995 era già ampiamente prescritto al dicembre 2005, data della prima richiesta formale di restituzione inoltrata all'attore, risultando nello specifico prescritti i mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto,
Settembre, Ottobre e Novembre 1995, per i quali l'attore avrebbe percepito la somma di
€3.500,00 circa – dovendo essere eventualmente il convenuto a quantificarla con più precisione. Tanto premesso, l'istante chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via principale accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti nella parte in diritto la maturata prescrizione del diritto del convenuto per maturata prescrizione ex art 2946 c.c. riguardo l'indennità di cui all'art 5 del D.P.R. n. 69 del 27.04.1984 corrisposta per i mesi di Gennaio-Febbraio-Marzo-Aprile-Maggio-Giugno-Luglio-Agosto-Settembre-Ottobre-
Novembre1995. Con condanna alle spese di lite, onorari, competenze e 12,5% spese generali, spese vive.”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.05.2023 l'Ente convenuto, impugnava e contestava la domanda attrice, rilevandone in via preliminare l'inammissibilità per difetto di interesse ad agire, e concludendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare, accertare il difetto di interesse ad agire e dichiarare inammissibile la domanda;
nel merito, rigettarla o, in subordine, accoglierla parzialmente, solo con riferimento alle somme effettivamente prescritte.
Vinte le spese di lite.”.
Venivano in seguito depositate le memorie istruttorie, nei termini concessi di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Assegnato successivamente il fascicolo alla scrivente, ammessa la documentazione prodotta dalle parti, e quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, la causa veniva pertanto trattenuta in decisione, concessi i termini di cui all'art.190 c.p.c. richiesti dalle parti.
*******
Così brevemente riassunti i termini della controversia, occorre, preliminarmente soffermarsi sull'eccezione di inammissibilità dell'azione di mero accertamento negativo del credito, sollevata da parte convenuta in considerazione dei principi evidenziati dalla Suprema Corte (in particolare con la sentenza n.22946/2016) secondo i quali, al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo (la cartella esattoriale ancora iscritta a ruolo, costituente titolo esecutivo nei suoi confronti), il debitore può giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio in via di autotutela del credito ormai prescritto, non essendo necessario percorrere l'azione di accertamento negativo in assenza di alcuna attività esecutiva da parte dell'amministrazione e potendo agire in via giudiziale laddove detto sgravio fosse stato negato.
Deve tuttavia rilevarsi che nel caso in esame, premesso l'indiscusso principio secondo cui il giudice ordinario non è giudice dell'atto ma del rapporto, la domanda proposta non ha ad oggetto l'impugnazione dell'estratto di ruolo o della cartella, ma riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione dell'indennità pensionabile di cui all'art. 5 del D.p.r. n. 69/1984, CP_ dapprima erogata all'attore dall' convenuto in seguito ad atto di transazione dell' 8.08.1995,
e successivamente richiesta in restituzione con lettera raccomandata in data 6.12.2005 e quindi, secondo la prospettazione attorea, oltre il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946
c.c.
2 Ciò è sufficiente a motivare non solo la ritenuta ammissibilità della domanda, ma anche la ritenuta esistenza dell' interesse ad agire del Pt_1
Quanto al merito, devono innanzitutto evidenziarsi le seguenti circostanze risultanti dagli atti e dalle produzioni dell' Ente convenuto in allegato alla comparsa di costituzione :
- con deliberazione n. 129 del 14.04.1992 (all. 1) l Parte_2 disponeva l'erogazione, in favore del personale civile in servizio presso l'Ente, dell'indennità di polizia prevista dall'art. 5 D.p.r. n. 69/1984, già percepita dalle guardie del parco, in forza dell'equiparazione delle funzioni tra le due categorie;
- stante la mancata esecuzione di tale provvedimento, il personale promuoveva ricorso dinanzi al TAR Lazio per il riconoscimento della suddetta indennità;
- con deliberazione n. 10 del 28.07.1995 (all.2) il Consiglio Direttivo dell'ente disponeva, transigendo con i dipendenti la controversia, di corrispondere l' indennità in questione, sia per il periodo precedente e sia a tutto il personale di ruolo avente diritto;
- con nota del 21.06.1996 (all.3), il Ministero del Tesoro, , Controparte_4 segnalava alla Corte dei Conti l'avvenuta adozione della delibera n. 10/1995 evidenziando che l'attribuzione a tutto il personale dipendente dell' della Controparte_3 suddetta indennità poteva comportare danno erariale, in quanto la stessa era prevista dalla legge solo per le forze di polizia;
- in data 5.01.1999, l stipulava con i propri Controparte_3 dipendenti contratto collettivo integrativo per l'anno 2000 nel quale, all'art. 7 si riconosceva la legittimità delle erogazioni fino ad allora effettuate sulla base delle deliberazioni dell'ente e si stabiliva che dalla conclusione del contratto l'indennità mensile di cui all'art. 5 del D.p.r. n.69/1984 costituisse definitivamente uno degli elementi della retribuzione;
- con nota del 12.02.2001 (all. 4) il evidenziava che il trattamento Parte_3 economico in oggetto era riservato alle sole Forze di polizia e che il riconoscimento agli altri dipendenti non aveva ricevuto il preventivo visto tutorio prescritto dall'art. 29 della legge n. 70/75 e che, in ogni caso, la contrattazione collettiva decentrata nulla poteva disporre in merito, trattandosi di materia riservata alla contrattazione collettiva nazionale di categoria ai sensi degli artt. 45 e 49 del D.Lgs. n. 29/1993;
- con nota del 24.9.2001 (all.5), il chiedeva all Parte_3 [...]
se avesse provveduto ad allinearsi a quanto indicato nella predetta Controparte_3 nota del 12.2.2001;
- con sentenza n. 232/2003 del 5.5.2003 la Corte dei Conti riconosceva la responsabilità erariale in capo ai componenti del Consiglio Direttivo dell Parte_2 per la deliberazione n. 10/2005, sentenza riformata in sede d'appello, con decisione n. 668/2004, pubblicata il 15.12.2004, che assolveva i ricorrenti per mancanza di colpa grave, pur tuttavia confermando la non spettanza dell'indennità in questione (all.ti 6);
- con raccomandata prot. n. 10677 del 6.12.2005 (all.7) e del 30.09.2008 (all. 8) l'Ente provvedeva a richiedere al sig. la restituzione delle somme indebitamente percepite di Pt_1 cui all'art. 5 del D.p.r. n. 69/1984;
- successivamente, tramite l'Avvocatura, venivano notificate ulteriori diffide ad adempiere del
12.11.2012, 6.08.2013, 20.04.2016 e 27.11.2018 (all.ti 9). e, in data 24.06.2020 veniva emessa dall ordinanza ingiunzione (all.10), intimando al sig. il pagamento CP_3 Parte_1 della somma di € 7.934,63, a titolo di restituzione di indebito, ordinanza-ingiunzione mai impugnata, per cui l provvedeva ad iscrivere a ruolo le somme dovute (all.11), CP_3 affidandone il recupero all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Premesse le risultanze documentali sopra esposte, l'attore lamenta in primo luogo la assurda circostanza della stipulazione dell'atto transattivo da parte dell'odierno ente convenuto in violazione di un precetto normativo, e che, solo successivamente alla sottoscrizione della transazione, l' avrebbe interpellato l'Avvocatura al fine di ottenere un parere sulla CP_3 legittimità o meno dell'accordo stipulato (come lo stesso dichiara nella lettera 6.12.2025), rilevando tra l'altro che nel predetto atto, a fronte del riconoscimento dell'indennità
3 pensionabile in questione, lo stesso attore aveva rinunciato formalmente ai due giudizi proposti all'epoca dinanzi al Tar Lazio.
Va rilevato al riguardo che, come ampiamente sopra evidenziato, in seguito alla deliberazione del 1992 dell che aveva esteso il riconoscimento dell'indennità di cui all'art 5 del CP_3
D.p.r. n.69/1984 (indennità per il personale di Polizia) a tutto il personale dipendente equiparabile alle guardie del parco, l'amministrazione aveva poi nel 1995 con la deliberazione n. 10, in via di transazione, disposto l'erogazione dell'indennità per il periodo precedente e successivo.
Tuttavia, tale delibera si è posta in palese contrasto con le disposizioni legislative in materia di applicazione di trattamenti retributivi ai pubblici dipendenti.
Sulla base dei principi generali di cui all'art. 2, comma 2 e 3, D.Lgs. n. 29/93 (ora D.Lgs.
n.165/01), l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e nel caso di specie, il contratto collettivo vigente all'epoca dell'adozione della delibera (1994-1997) aveva già previsto per gli enti pubblici non economici (come l' CP_3
) che l'attribuzione di trattamenti retributivi accessori non incentivanti era ammessa solo
[...] per lo svolgimento di attività che comportassero specifiche responsabilità ed oneri o disagi e comunque attraverso il meccanismo della contrattazione decentrata nei modi di cui agli artt. 4 e
5 CCNL stesso.
Ebbene, l'indennità di rischio sopra citata, per quanto di interesse, va attribuita, in base alla tabella A n. 16 allegata al DPR che la prevede, ai lavoratori che svolgono prestazioni che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'attività di guardia giurata nei servizi di sorveglianza, ed infatti veniva estesa sia ai dipendenti del Corpo Forestale dello Stato, sia ai guardiaparco.
Tuttavia, considerato che il contratto nazionale 1994/1997 aveva definito e stabilito quali fossero le componenti della retribuzione e come andasse riconosciuta un'eventuale indennità incentivante, ogni disposizione contraria che ampliasse le categorie a cui era riconosciuta tale indennità, doveva ritenersi illegittima perché contraria alle previsioni del CCNL stesso. Invero, per effetto dell'art. 2 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001 nonché dell'art. 72 comma 3 del D.Lgs. n. 29/93 (ora art. 69 D.Lgs. n. 165/2001) ogni disposizione contraria al CCNL che non fosse stata trasfusa nello stesso, doveva ritenersi soppressa in virtù di quanto indicato nell'art. 50 del CCNL stesso. Come sopra esposto, l'attribuzione all' attore dell'indennità pensionabile prevista per le forze di polizia dal D.p.r. n. 69/84 è stata disposta sulla base della deliberazione n. 10/1995 adottata in data 28.07.1995 (la precedente delibera del 1992 non assume rilevanza sia perché rimasta ineseguita, sia perché comunque destinata a perdere efficacia dopo la stipula del CCNL
1994/1997) e quindi successivamente al CCNL 1994/1997.
Ebbene, considerato che le richiamate clausole contrattuali prevedono che le indennità di rischio o di funzione non già previste in disposizioni di legge possono essere attribuite solo previa determinazione di criteri e modalità in sede di contrattazione collettiva, la delibera n. 10/1995 adottata senza previa contrattazione collettiva integrativa, è da considerarsi illegittima per la violazione del citato art. 2 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001. L'attribuzione dell'indennità, infatti, non può rientrare nell'ambito della clausola di salvezza della citata disposizione in quanto non si tratta di incremento retributivo, ma di attribuzione ex novo di un trattamento retributivo accessorio che può essere disposto solo mediante contrattazione collettiva (come è avvenuto poi nel 2001 per i guardiaparco). Nemmeno l'indennità di rischio di polizia potrebbe ritenersi estensibile a tutti i dipendenti dell posto che la stessa compete solo ai pubblici dipendenti che appartengono al CP_3 personale svolgente funzioni di polizia in senso stretto (Cfr. Consiglio di Stato n. 3867/2001).
Per quanto sopra, la corresponsione dell'indennità di rischio a titolo di transazione all'odierno attore è avvenuta in violazione di disposizioni di legge e norme contrattuali e, pertanto, legittimano il recupero da parte della Pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 2033 c.c. a
4 prescindere dalla buona fede dei lavoratori, come ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre Cass. n. 2209/1998).
Risulta tuttavia fondata la domanda relativa all'intervenuta prescrizione, ma nei limiti rilevati dall'Ente convenuto.
Sul punto va innanzitutto osservato che, trattandosi di azione di indebito della pubblica amministrazione ex art. 2033 c.c., valgono i termini di prescrizione decennali, come tra l'altro riconosciuto da entrambe le parti. Ad ogni modo, dall'esame della documentazione prodotta, risulta che il primo atto di formale richiesta in restituzione degli emolumenti percepiti come indennità pensionabile di cui all'art.5 del D.p.r. n. 69/1984, è la raccomandata in data 6.12.2005 ricevuta il 9.12.2005 e quindi oltre il prescritto termine decennale, per quanto riguarda le somme mensilmente corrisposte a tale titolo fino al novembre 2005.
Deve poi rilevarsi sul punto, che l'attore non ha sollevato alcuna specifica contestazione in relazione alla documentazione prodotta dalla parte convenuta, della cui validità ed utilizzabilità non può dunque dubitarsi. Anzi, con particolare riguardo alla quantificazione delle somme percepite sino al novembre 1995, l'attore nell'atto di citazione ne rimette al convenuto l'esatta determinazione: “L'attore risulta aver percepito per i suddetti mesi la somma di € 3.500,00 circa – eventualmente sarà il convenuto a quantificarla con più precisione.”
L'Ente convenuto dal suo canto afferma e documenta, attraverso la produzione del Libro retribuzioni relativo al sig. (all.12), la corresponsione allo stesso dell'indennità in Pt_1 questione per l'anno 1995, soltanto da settembre a dicembre per totali Lire 4.095.580, e, relativamente alle sole mensilità di settembre, ottobre e novembre 1995 interessate dalla prescrizione, l'erogazione di somme per complessive Lire 2.307.000 (769.000 +
769.000+769.000) corrispondenti ad € 1.191,47.
Alla luce dei rilievi sopra esposti, la domanda attrice può essere parzialmente accolta nei predetti limiti e quindi, accertato il diritto dell'Ente convenuto ad ottenere in restituzione le somme erogate al quali indennità di cui all'art. 5 del D.p.r. n. 69/1984, deve Pt_1 dichiararsene l'intervenuta prescrizione, con riguardo agli importi corrisposti a tale titolo sino al novembre 1995 ed ammontanti a totali €1.191,47 per i mesi di Settembre, Ottobre e
Novembre1995 .
Le spese di lite, in considerazione delle ragioni della decisione, nonchè della particolarità e complessità delle questioni trattate, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in persona del Giudice onorario dott.ssa Maria Cristina De Luca, definitivamente pronunciando, assorbita e/o disattesa ogni altra questione, istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda proposta dall'attore e, accertato il diritto Parte_1 dell' alla restituzione delle somme Controparte_3 erogate all'attore quali indennità di cui all'art. 5 D.p.r. n. 69/1984, DICHIARA l'intervenuta prescrizione del credito dell'Ente convenuto con riferimento alle somme indebitamente percepite dall'attore a tale titolo sino a novembre 1995, e relative alle mensilità di settembre, ottobre e novembre 1995, ammontanti complessivamente ad € 1.191,47.
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Sulmona, 28.05.2025.
Il G.O.
Maria Cristina De Luca
5