Art. 8.
Per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi, gli aspiranti, oltre a possedere i requisiti di cui alle
lettere a), b), c), d) ed e) di cui allo articolo precedente, devono:
1) essere cittadini italiani o degli altri paesi membri della
Comunita' economica europea;
2) avere superato l'esame previsto dall'articolo 10 ed avere effettuato il deposito cauzionale di cui allo articolo 23.
Per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi, gli aspiranti, oltre a possedere i requisiti di cui alle
lettere a), b), c), d) ed e) di cui allo articolo precedente, devono:
1) essere cittadini italiani o degli altri paesi membri della
Comunita' economica europea;
2) avere superato l'esame previsto dall'articolo 10 ed avere effettuato il deposito cauzionale di cui allo articolo 23.