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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 06/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2939 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Cirino Gallo e domiciliata presso lo studio del difensore in Acquedolci (ME) via Ricca Salerno n. 10 Appellante/Appellata
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Domenico CP_1
Tomassetti, dall'avv. Michele Guzzo, dall'avv. Claudio Tuveri e dall'avv. Enrico Pierantozzi e domiciliato presso lo studio dei difensori in Roma via G.G. Belli n. 27 Appellato/Appellante
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 386/2024 del Tribunale di Civitavecchia pubblicata in data 26/09/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 06/02/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. , assunto con decreto del 30/07/1997 dall'Autorità Portuale di CP_1
Civitavecchia (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centro Settentrionale), e nominato dirigente dal 2003, premesso di essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo con nota del 30/03/2023, impugnata stragiudizialmente con lettera del 18/05/2023, ha agito in giudizio contro l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centro Settentrionale rassegnando le seguenti conclusioni: “i) in via incidentale, accertare e dichiarare l'illegittimità delle scelte macro - organizzative adottate dall'Autorità e poste a fondamento del licenziamento per cui è causa, così come tutte dettagliatamente descritte al punto sub I del presente ricorso, e per l'effetto disapplicare gli atti amministrativi che he hanno attuate, dettagliatamente descritti in premessa, ai sensi degli artt. 4 – 5 LAC;
ii) in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o l'annullamento del licenziamento intimato al dott. per insussistenza del CP_1 giustificato motivo oggettivo e, per l'effetto, condannare l'Autorità alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro con conseguente corresponsione dell'indennità risarcitoria nella misura massima di cui all'art.18 Stat. Lav. ovvero, ai sensi dell'art.63 comma 2 del D.lgs.165/2001 ovvero ancora, in subordine, in quella sostitutiva della reintegra, entrambe anche nella misura nella misura ritenuta più di giustizia cfr. motivo sub I BIS;
iii) sempre in via principale, accertare e dichiarare la violazione delle garanzie di cui all'art.23 della Legge n.84/94 e dell'art.33 del D.lgs. n.165/2001, nonché delle norme poste a tutela della conservazione del posto di lavoro e, per l'effetto, dichiarare inefficace il licenziamento e condannare l'Autorità al risarcimento del danno da perdita di chance professionale per le motivazioni di cui al punto sub. IV del ricorso;
iii) comunque, dichiarare l'inefficacia del licenziamento intimato al dott. per violazione della procedura di cui all'art.7 della Legge n.604/1986 e, per CP_1
l'effetto, condannare l'Autorità alla corresponsione dell'indennità prevista dall'art.18, comma 7 Stat. Lav. nella misura massima ovvero in quella ritenuta più di giustizia;
iv) accertare e dichiarare il diritto del dott. alla corresponsione dell'indennità CP_1 sostitutiva del preavviso di cui all'art. 23 del CCNL, delle spettanze di fine rapporto di cui all'art. 24 del menzionato CCNL, nonché alla retribuzione delle ferie non godute ai sensi dell'art.7 del CCNL e, per l'effetto condannare l'Autorità al pagamento delle somme così come quantificate al punto sub VI del presente ricorso;
v) in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato al dott. in quanto discriminatorio, ritorsivo e caratterizzato da motivo illecito CP_1 determinante e, per l'effetto, condannare l'Autorità alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro con conseguente corresponsione dell'indennità risarcitoria nella misura massima di cui all'art.18 Stat. Lav. ovvero, ai sensi dell'art.63 comma 2 del D.lgs.165/2001 ovvero ancora, in subordine, in quella sostitutiva della reintegra, entrambe anche nella misura nella misura ritenuta più di giustizia così come evidenziato al sub V;
vi) sempre in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno da mobbing subito dal ricorrente in conseguenza delle condotte persecutorie e vessatorie poste in essere dall'Autorità, e per l'effetto condannare la stessa al pagamento delle somme così come quantificate nella parte sub VII del presente ricorso ovvero nella somma ritenuta equitativamente più giusta;
v) comunque, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno biologico patito dal ricorrente per violazione dell'art.2087 c.c. e, per l'effetto, condannare
2 l'Autorità alla somma così come quantificata nella parte sub VII del presente ricorso ovvero nella somma ritenuta equitativamente più giusta”.
1.1. Nella resistenza dell' Parte_1
, il Tribunale di Civitavecchia ha così statuito: “Ogni altra istanza
[...] disattesa, dichiara nullo il licenziamento intimato al ricorrente e, per l'effetto, condanna l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centro Settentrionale a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a corrispondergli la retribuzione globale di fatto (pari ad euro 8.216,13 mensili) maturata dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra, nonché al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali, con interessi e rivalutazione al saldo. Respinge ogni altra domanda del ricorrente. Condanna l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centro Settentrionale al pagamento in favore del ricorrente della metà delle spese di giudizio che liquida, per l'intero, in complessivi euro 5.324,00 di cui € 4.629,00 per compensi ed € 695,00 per spese generali, oltre iva e c.p.a”.
1.2. Premesso che, alla stregua della giurisprudenza costituzionale in materia, il rapporto di lavoro oggetto di causa deve ritenersi di natura privatistica, con conseguente applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di licenziamento del dirigente, il primo giudice ha ritenuto: a) non sussistente il requisito della
“giustificatezza” del licenziamento, in quanto, pur dovendosi ritenere effettiva la riorganizzazione posta in essere dall'Autorità, alla luce delle risultanze probatorie non può ritenersi che la scelta datoriale di licenziare proprio il ricorrente, nell'ambito della riorganizzazione adottata, sia conforme a buona fede, essendo stato il lavoratore dapprima trasferito ad una posizione di lavoro creata ad hoc e sostanzialmente superflua, per poi essere licenziato proprio in ragione della superfluità della posizione di lavoro, mentre continuava ad essere operativa la posizione di lavoro ricoperta in precedenza, affidata ad altro lavoratore;
b) sussistente la nullità del licenziamento, in quanto intimato in frode alla legge, dovendosi ritenere il trasferimento del lavoratore ad altra posizione lavorativa creata in quel momento e poco dopo soppressa, in assenza di reali e dimostrate esigenze datoriali al temporaneo utilizzo di un profilo dirigenziale “a disposizione, nell'ambito della Segreteria Tecnico Operativa, a diretto riporto del Segretario Generale”, preordinato a conseguire un risultato vietato dalla legge, ovvero ad individuare il dirigente destinatario del licenziamento non sulla base di criteri oggettivi e conformi a buona fede (titolare di un incarico divenuto superfluo, di una professionalità non più spendibile, ecc….) bensì in modo arbitrario;
c) infondata la domanda di corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, della retribuzione delle ferie non godute e delle spettanze di fine rapporto, alla luce della disposta reintegra, ed assorbite le ulteriori questioni relative al licenziamento ed alle domande subordinate;
d) infondata la domanda di risarcimento del danno proposta ex art. 2087 c.c., in assenza di puntuali allegazioni in fatto relativamente ai danni subiti. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello l'
[...]
, lamentando l'erroneità della Parte_1 gravata sentenza per errata ricostruzione e valutazione dei fatti di causa, nonchè per violazione dell'art. 18, comma 1, legge n. 300/1970. 2.1. Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e chiedendone CP_1 il rigetto.
3 2.2. ha proposto altresì appello incidentale condizionato, chiedendo, CP_1 in ipotesi di accoglimento del gravame principale, la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non contestata l'effettività della riorganizzazione posta in essere dall'Autorità Portuale di Civitavecchia, nella parte in cui ha ritenuto assorbite le domande proposte dall'originario ricorrente in via subordinata ed attinenti gli ulteriori vizi di illegittimità del licenziamento e nella parte in cui ha rigettato la domanda di accertamento del diritto del medesimo ricorrente al risarcimento del danno biologico patito ex art. 2087 c.c.
2.3. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
3. Ritiene la Corte che l'appello principale proposto dall'
[...]
sia infondato. Parte_1
4. Sostiene l'appellante principale con il primo motivo di gravame che erroneamente il Tribunale avrebbe ricostruito e valutato i fatti oggetto di causa, rilevando, in particolare, che: i) è errato affermare che la posizione precedentemente ricoperta dal ricorrente non sia stata soppressa nella successiva riorganizzazione, in quanto da un'attenta lettura degli atti risulta che l'
[...]
è stato inserito Controparte_2 nel novero degli uffici ancora operanti all'interno dell'ente in virtù del decreto presidenziale n. 94 del 24/03/2023, ma, contrariamente a quanto ritenuto dal giudicante, il predetto ufficio non era più una delle 7 aree dirigenziali previgenti rispetto alla riorganizzazione, bensì era divenuto uno dei 14 uffici da affidare ai quadri e non più ai dirigenti;
ii) l'errata ricostruzione del fatto, operata dal primo giudicante in relazione al supposto mantenimento in organico del posto precedentemente occupato dal dott. ha portato lo stesso giudice a ritenere CP_1 illegittimo il trasferimento del ricorrente ad altro incarico dirigenziale quando invece, proprio in ragione del declassamento a semplice ufficio dell'area marketing promozione, si è ritenuto necessario assegnare al dott. ncarichi compatibili CP_1 con le sue funzioni, tanto che l'Ufficio Marketing e Promozione è stato assegnato al dott. che è inquadrato nell'organico dell'ente come dipendente a tempo Per_1 indeterminato con funzione di quadro;
iii) è errata, altresì, l'affermazione del giudice secondo cui “Il ricorrente è stato individuato quale soggetto destinatario del recesso datoriale in quanto titolare della posizione lavorativa soppressa e non sulla base di una valutazione comparativa dei profili professionali dei dirigenti e della loro spendibilità nella nuova struttura organizzativa”: il Tribunale, pur dando atto dell'esistenza della valutazione comparativa dei profili professionali, ha ritenuto che la stessa fosse stata effettuata solo ai fini del repêchage, mentre risulta proprio dalla lettera di licenziamento impugnata che la valutazione comparativa è uno dei presupposti sui quali il datore di lavoro si è determinato a recedere dal contratto il lavoro dirigenziale stipulato con il dott. iv) gli errori di fatto commessi dal CP_1 giudice hanno portato a ritenere nullo il licenziamento del dirigente ul falso CP_1 presupposto fattuale che l'ente non avesse soppresso il posto di dirigente di Area promozione sviluppo e marketing ed avesse invece soppresso solamente le funzioni esercitate dal ricorrente nell'ambito della Segreteria Generale.
4.1. Le questioni poste dal motivo in disamina sono, all'evidenza, due.
4.2. In primo luogo, parte appellante sostiene che non sia rispondente alla realtà del nuovo assetto organizzativo dell'ente l'affermazione del giudice di prime cure
4 secondo cui la posizione occupata dal dott. in epoca antecedente alla CP_1 riorganizzazione - ossia quella di dirigente dell'
[...]
- non fosse stata soppressa proprio in ragione Controparte_2 dell'intervenuta riorganizzazione. Si afferma, in dettaglio, che il decreto n. 94/2023 (ossia l'AOA Atto di Organizzazione Aziendale del 2023) aveva soppresso la posizione dirigenziale precedentemente ricoperta dal dott. e che l'Ufficio CP_1
e promozione non era più una delle aree dirigenziali della precedente CP_2 organizzazione bensì uno dei 14 uffici da affidare a un quadro e non più a un dirigente, con la conseguenza che, una volta affidato al dipendente , avente Per_1 qualifica di quadro, l'incarico già ricoperto dal a quest'ultimo era stato CP_1 assegnato un incarico compatibile con la sua funzione dirigenziale, cioè il dirigente a disposizione nella Segreteria Tecnico Operativa.
4.2.1. Osserva, in primo luogo, la Corte che, invero, è stato messo a CP_1 disposizione nell'ambito della Segreteria Tecnico Operativa, a diretto riporto del Segretario Generale, con ordine di servizio che risale a ben due anni prima della citata riorganizzazione aziendale, ossia con provvedimento del 14/06/2021: tale ordine di servizio andava ad incidere sulla struttura organizzativa dell'Area della Presidenza, che, in precedenza (in virtù di ordine di servizio del 05/01/2021), era composta da “unità organizzative” quali l' istituzionali Controparte_3
internazionali, l' CP_4 CP_2 Controparte_2
, l' ,
[...] Controparte_5
l' l' . In tale ambito, si ribadisce CP_2 Controparte_6 Controparte_7 anteriore al provvedimento del 14/06/2021, il dott. era il dirigente CP_1 assegnato all'Ufficio Promozione, ufficio che, pertanto, non era affatto un'area dirigenziale bensì una unità organizzativa facente parte dell'Area della Presidenza.
4.2.2. L'ordine di servizio del 14/06/2021, tenuto conto di una richiesta del Presidente di procedere ad una modifica organizzativa dell'Area di Presidenza, è intervenuto sull'articolazione organizzativa dell'Area di Presidenza ristrutturandola come segue: , relazioni istituzionali e attività Controparte_3 internazionali, Controparte_5 Controparte_5 CP_5
, Ufficio Stampa Comunicazione Promozione, sviluppo del turismo e
[...] marketing del territorio, . In definitiva, l' Controparte_7 [...]
incorporava l'Ufficio Stampa e Controparte_2
Comunicazione, ed il dott. ne veniva nominato Responsabile mentre “Il Per_1
Dirigente è posto a disposizione, nell'ambito della Segreteria Tecnico CP_1
Operativa, a diretto riporto del Segretario Generale”.
4.2.3. Il decreto n. 94/2023 riduce le Aree presenti nella struttura organizzativa dell'Ente da 7 a 2 (Area Pianificazione, Progettazione, Gestione delle Opere, Operazioni e Sicurezza Portuale ed Area Amministrativa Finanziaria e Contabile), ed entrambe risultano comprese nella macrostruttura Segretaria Tecnico Operativa. Come si evince dall'allegato 5 Macrostruttura AOA 2023, l'Area di Presidenza non assume più la configurazione di Area nella nuova struttura, ma è semplicemente la Macrostruttura “Presidenza” e comprende l'Unità di Staff Gabinetto e Segreteria del Presidente, Relazioni Istituzionali, Attività Internazionali, l'Unità di Staff Trasparenza e Anticorruzione, l'Ufficio Affari Generali Dogane Protocollo e Archivio, l'Ufficio Avvocatura e l'Ufficio Stampa, Promozione, Sviluppo del Turismo Marketing del Territorio.
5 Parte
4.2.4. L'allegato 6 dell' 2023 prevede, inoltre, la figura del Responsabile dell' , Controparte_2 mentre le Linee Guida (allegato 2) espressamente prevedono che “Il Responsabile di Unità Organizzativa (cioè l'Ufficio) è scelto tra il personale dirigente o quadro”, e che
“Possono essere nominati Responsabili di Ufficio i dirigenti o i dipendenti con qualifica di Quadro, con valutazione da effettuare sulla base dei curricula, delle analisi organizzative e delle valutazioni delle performance, valutando anche l'esperienza acquisita nei precedenti incarichi”.
4.2.5. Ancora, al paragrafo “Affidamento degli incarichi nelle Unità operative” del decreto n. 94/2023 si legge che “Le proposte di incarico per le posizioni di Direttore di Area e di Responsabili di Ufficio sono realizzate contestualmente all''approvazione Part Part della presente Contestualmente presente saranno notificati gli Ordini di Servizio relativi all'incarico così come previsto dal documento di Line Guida. Le valutazioni sono state operate sulla base dei curricula, delle analisi organizzative delle valutazioni delle performance, e seguendo i criteri generali definiti nelle Linee Guida dell'AOA”: con la conseguenza evidente che, al fine di individuare il nuovo Responsabile dell'Ufficio Stampa, Promozione, Sviluppo del Turismo Marketing del Territorio è stata operata - contestualmente all'emanazione del decreto - una valutazione comparativa, all'esito della quale è stato individuato il quadro Grasso, e dalla quale è stato del tutto pretermesso . CP_1
4.2.6. Ne deriva, pertanto, che, da un lato, è del tutto inconferente l'argomento della intervenuta riduzione delle Aree, poiché l'Ufficio del quale era CP_1
Responsabile fino al 14/06/2021 non era un'Area in senso tecnico, né prima né dopo la riorganizzazione, bensì era un Ufficio collocato all'interno della struttura dell'Area Presidenza/Macrostruttura Presidenza;
inoltre, ben poteva essere nominato Responsabile del “nuovo” Controparte_2
anche un dirigente, non soltanto un quadro.
[...]
4.2.7. Il che comporta che, facendo un passo ulteriore nel ragionamento logico- giuridico del primo giudice, se il dott. fosse rimasto presso l'Ufficio di CP_1 appartenenza, ben avrebbe potuto essere preso in considerazione ai fini della nomina del Responsabile di tale Ufficio, anche nella sua nuova configurazione, ed all'esito della procedura di valutazione comparativa, nell'ambito della quale, dati la qualifica, il curriculum e l'esperienza pregressa, qualora effettivamente valutato, avrebbe potuto essere nominato con alta probabilità.
4.2.8. In definitiva, il giudice di prime cure correttamente afferma che “la posizione in questione [direzione di un ufficio in materie in precedenza affidate al ricorrente dirigente] non è stata soppressa nella successiva riorganizzazione posta alla base del provvedimento di licenziamento al vaglio (cfr. Decreto Presidenziale n. 94 del 24.03.2023, all. 1 di parte ric, ove risulta ancora operativo l'ufficio stampa, promozione, sviluppo del turismo e marketing del territorio)”: con la precisazione che è la posizione di Responsabile del “nuovo” Controparte_2
che non risulta soppressa e che questa posizione
[...] ben poteva essere ricoperta anche da un dirigente quale era il Morini, come sopra compiutamente riportato.
4.2.9. D'altro canto, tale ultima considerazione risulta vieppiù avvalorata dalla circostanza che, all'esito della gravata pronuncia ed in ottemperanza alla stessa,
6 è stato reintegrato proprio nella posizione di Responsabile CP_1 dell'Ufficio Stamp . Controparte_2
4.3. La seconda questione posta dal motivo di appello in disamina attiene alla individuazione del quale lavoratore da licenziare: il primo giudice ha CP_1 ritenuto che “Come chiaramente indicato nel provvedimento di licenziamento (all. A di parte ric.) il ricorrente è stato individuato quale soggetto destinatario del recesso datoriale in quanto titolare della posizione lavorativa soppressa, non sulla base di una valutazione comparativa dei profili professionali dei dirigenti e della loro spendibilità nella nuova struttura organizzativa. A ben vedere, infatti, la valutazione compartiva - alla quale si fa riferimento anche nella memoria difensiva - è stata posta in essere, come espressamente dichiarato nel provvedimento di licenziamento, solo per verificare se vi fosse una possibilità di reimpiegare il lavoratore (verifica comunque non necessaria, non applicandosi al licenziamento del dirigente l'obbligo di repechage) ed ha dato esito negativo”.
4.3.1. Diversamente, il gravame sostiene che «sarà sufficiente leggere la lettera di risoluzione del rapporto di lavoro notificata al dottor per appurare CP_8 che nella stessa è stato specificato che la risoluzione del rapporto di lavoro Dirigenziale è stata adottata “all'esito delle valutazioni comparative effettuate sempre secondo i criteri stabiliti dalle linee guida e relative assegnazioni degli incarichi di direttore d'area responsabile d'ufficio”». Si aggiunge che è stata effettuata una valutazione comparativa dei profili professionali dei dirigenti sulla base di griglie predeterminate da parte del Segretario generale, che tale valutazione comparativa sarebbe uno dei presupposti “sui quali il datore di lavoro si è determinato a recedere dal contratto il lavoro dirigenziale stipulato con il dottor
e che “la ragione del licenziamento risiede proprio nella avvenuta CP_1 soppressione dell'Area Dirigenziale denominata Controparte_2
(accorpata in altra area dirigenziale ed affidata ad un quadro in servizio presso l'Ente) e nella contestuale soppressione anche delle temporanee funzioni Dirigenziali assegnate al ricorrente durante il processo di riorganizzazione aziendale”.
4.3.2. Posta l'infondatezza di quest'ultima affermazione nella parte in cui contrasta con gli argomenti esposti ai superiori paragrafi 4.2. e ss., osserva la Corte che il contenuto delle frasi riportate nella lettera di licenziamento del 30/03/2023 è inequivocabile. In essa, difatti, si legge: i) “Per effetto dell'intervenuto mutamento dell'assetto organizzativo sono venute a mancare altresì le funzioni da lei esercitate nell'ambito della Segreteria Tecnico Organizzativa del Segretario Generale”; ii) “si è ritenuto opportuno verificare la possibilità di reimpiegare - senza che l'esercizio di tale facoltà possa far sorgere in capo ai dirigenti eccedentari qualsiasi diritto connesso all'istituto del repêchage – i dirigenti la cui posizione lavorativa risulta soppressa”; iii)
“All'esito delle valutazioni comparative, effettuate sempre secondo i criteri stabiliti dalle Linee Guida e relative all'assegnazione degli incarichi di Direttore di Area e di Responsabile di Ufficio, lei risulta, come da relativa griglia di valutazione (all. n. 2), tra i profili professionali non utilmente reimpiegabili”.
4.3.3. Appare evidente, dunque, che, da un lato, la ragione primaria del licenziamento risiede nella intervenuta soppressione delle funzioni esercitate presso il Segretariato, cioè delle funzioni assegnate al dott. con il CP_1 provvedimento del 14/06/2021: ciò che, del tutto correttamente, ha affermato il giudice di prime cure (“il ricorrente è stato individuato quale soggetto destinatario
7 del recesso datoriale in quanto titolare della posizione lavorativa soppressa”). Dall'altro, la valutazione comparativa è stata posta in essere in un momento logicamente successivo a quello della soppressione delle funzioni esercitate presso il segretariato e, all'esito di tale valutazione comparativa, l'appellato è risultato tra i profili professionali non reimpiegabili.
4.3.4. D'altro canto, il decreto n. 98/2023, denominato “Atto di ricognizione e affidamento al personale dirigente degli incarichi di responsabilità delle strutture organizzative dell ”, nella parte in premessa rileva che “Considerata tuttavia la CP_9 necessità di contemperare l'esigenza di salvaguardare i posti di lavoro con quella, evidenziata nel Decreto n. 94/2023, di ricondurre il rapporto tra dipendenti in pianta organica e dirigenti – pari allo stato a 11,1 dipendenti per ciascun dirigente – alla media nazionale (esclusa la sanità), che è invece pari ad 1 dirigente ogni 30 dipendenti, si ritiene opportuno procedere comunque ad una riduzione graduale dei dirigenti presenti in pianta organica verificando - senza che l'esercizio di tale facoltà possa far sorgere in capo ai dirigenti eccedentari qualsiasi diritto connesso all'istituto del repêchage - la possibilità di reimpiegare gli stessi secondo i criteri dettati dalle Linee guida, ivi compreso, ove applicabile, il principio di rotazione, e garantendo al contempo, nel rispetto dei vincoli di spesa, il buon andamento e l'efficienza gestionale”. Anche il riportato decreto avvalora, come è evidente, l'affermazione secondo cui soltanto dopo aver deliberato la “riduzione” dei dirigenti e, quindi, il licenziamento, tra gli altri, dell'odierno appellato, l'Autorità appellante ha proceduto ad una valutazione comparativa finalizzata ad un eventuale reimpiego dei dirigenti in questione.
4.3.5. Inoltre, come evidenzia la parte appellata, vengono richiamate griglie di valutazione che non risultano allegate alla lettera di licenziamento, che vengono prodotte dall'appellante soltanto nel giudizio di primo grado ma quali allegati al decreto n. 98/2023 e che sono state elaborate senza alcuna preventiva determinazione dei criteri oggettivi ad esse sottesi e che, pertanto, non hanno consentito “una concreta e sostanziale comparazione dei profili dirigenziali interessati dal conferimento degli incarichi dirigenziali conseguenti alla riorganizzazione” in quanto “non accompagnate da criteri di ponderazione di ciascun parametro valutativo”.
4.4. Il primo motivo del gravame principale è, pertanto, a giudizio della Corte infondato.
5. Il secondo motivo dell'appello principale deduce la erroneità della gravata sentenza nella parte in cui - violando l'art. 18, comma 1, legge n. 300/1970 - ha ritenuto nullo il licenziamento irrogato al dirigente dott. applicando la tutela CP_1 reintegratoria.
5.1. Rileva, in particolare, l'appellante principale che: i) la tesi secondo cui il licenziamento non sarebbe conforme a buona fede ed in frode alla legge è erronea e assolutamente forzata in punto di fatto in quanto l'area dirigenziale precedentemente ricoperta dal ricorrente è stata soppressa e le attribuzioni dell'Ufficio Promozione e Marketing sono state affidate a un dipendente con qualifiche di quadro;
ii) non vi è stato un atto adottato in frode alla legge ma solamente una riorganizzazione generale dell'ente e quindi non vi è nullità del licenziamento;
iii) venendo in questione nel caso di specie un recesso da un contratto dirigenziale, esso non poteva essere affetto da causa illecita o costituire
8 una elusione delle norme imperative in materia di limitazione delle facoltà datoriali di recesso dei rapporti di lavoro e ciò in quanto, trattandosi di rapporto di lavoro dirigenziale, il recesso unilaterale poteva essere legittimamente posto in essere dal datore di lavoro con l'unico limite della nullità del licenziamento per motivi ritorsivi o discriminatori;
iv) poiché è pacifico che il licenziamento del dott. non è CP_1 stato comminato per ragioni discriminatorie, né in concomitanza di matrimonio, né in violazione delle norme sulle pari opportunità, lo stesso poteva essere dichiarato nullo solo se affetto dai casi di nullità previsti dalla legge e correlato ad un motivo illecito determinante ai sensi dell'art. 1345 c.c.; v) il motivo principale per il quale il datore di lavoro ha deciso di recedere dal contratto con il proprio dirigente era correlato ad una generale riorganizzazione aziendale tendente alla razionalizzazione dei costi, mentre nella sentenza appellata il primo giudice ha forzatamente ed erroneamente ritenuto di scorgere una nullità del licenziamento per un presunto motivo illecito determinante: ammesso e non concesso che il licenziamento fosse stato determinato dalla soppressione del posto di lavoro precedentemente occupato dal questa certamente non era l'unica effettiva CP_1 ragione di recesso in quanto il licenziamento del e degli altri tre dirigenti CP_1 correlato ad una riorganizzazione aziendale generale cui era conseguita l'impossibilità di utile reimpiego del degli altri tre dirigenti titolari di aree CP_1 dirigenziali soppresse;
quindi nessun motivo illecito determinante che poteva costituire l'unica ragione di recesso del datore di lavoro, nessun nullità del contratto per carenza di causa tipica in quanto vige la recedibilità ad nutum dei rapporti di lavoro con i dirigenti, nessun contratto in frode alla legge essendo stato perseguito l'interesse pubblico alla riduzione dei costi del personale imposti dal comitato di gestione fin dal 2021 ed attuati con il processo di riorganizzazione aziendale conclusi nel 2023. 5.2. Orbene, il presupposto di fatto da cui muove il riportato motivo è, come si è detto, destituito di fondamento. Come ampiamente esposto, non risulta provato dalla documentazione in atti che “l'area dirigenziale precedentemente ricoperta dal ricorrente è stata soppressa”: diversamente, l'Ufficio del quale era CP_1
Responsabile fino al 14/06/2021 non era un'Area in senso tecnico, né prima né dopo la riorganizzazione, bensì era un Ufficio collocato all'interno della struttura dell'Area Presidenza/Macrostruttura Presidenza, mentre la posizione di Responsabile del “nuovo” Controparte_2
, appunto non soppressa, ben avrebbe potuto essere
[...] assegnata ad un dirigente quale era il dott. CP_1
5.3. Conseguentemente, la ricostruzione fattuale operata dal giudice di prime cure è corretta e condivisibile: a) il dott. dopo aver diretto per anni l' CP_1 [...]
, con ordine di servizio n. CP_2 Controparte_2
24 del 14/06/2021 veniva collocato “a disposizione, nell'ambito della Segreteria Tecnico Operativa, a diretto riporto del Segretario Generale”; b) la posizione di Responsabile dell'Ufficio promozione, sviluppo, turismo e marketing del territorio non è stata soppressa dal decreto n. 94 del 24/03/2023, atto di riorganizzazione posto a fondamento del provvedimento di licenziamento;
c) come emerso dall'istruttoria dibattimentale, la posizione di lavoro di dirigente “a disposizione, nell'ambito della Segreteria Tecnico Operativa, a diretto riporto del Segretario Generale” è stata creata, in assenza di una specifica esigenza dell'Autorità, nel
9 momento in cui vi è stato spostato il Morini, ed in quella posizione all'appellato sono stati affidati compiti di scarsa rilevanza;
d) il dott. stato individuato quale CP_1 soggetto destinatario del recesso datoriale in quanto titolare della posizione lavorativa (presso la Segreteria) soppressa, non sulla base di una valutazione comparativa dei profili professionali dei dirigenti e della loro spendibilità nella nuova struttura organizzativa.
5.4. Corretta è altresì la veste giuridica che il giudice di prime cure ha individuato per le conseguenze di tali condotte datoriali: essendo stato il lavoratore “dapprima trasferito ad una posizione di lavoro creata ad hoc e sostanzialmente superflua, per poi essere licenziato proprio in ragione della superfluità della posizione di lavoro (mentre continuava ad essere operativa la posizione di lavoro ricoperta in precedenza, affidata ad altro lavoratore)”, il recesso deve ritenersi non conforme a buona fede ed intimato in frode alla legge, ossia preordinato a perseguire un risultato vietato dalla legge.
5.5. Il Tribunale, dunque, ha ritenuto nullo il licenziamento del dott. poiché CP_1 sorretto da una causa illecita ex art. 1343 c.c. ovvero perché intimato in frode alla legge ex art. 1344 c.c., configurandosi - come rilevato dall'appellante - proprio uno dei casi di nullità previsti dalla legge. Rileva, difatti, il primo giudice che il licenziamento in questione è da ritenersi, in primo luogo, privo di giustificatezza poiché non conforme a buona fede e, comunque, radicalmente nullo perché intimato in frode alla legge alla luce della ricostruzione degli eventi come sopra delineata: in altri termini, «Il trasferimento del lavoratore ad altra posizione lavorativa creata in quel momento e poco dopo soppressa, in assenza di reali e dimostrate esigenze datoriali al temporaneo utilizzo di un profilo dirigenziale “a disposizione, nell'ambito della Segreteria Tecnico Operativa, a diretto riporto del Segretario Generale”, non può che ritenersi preordinato a conseguire un risultato vietato dalla legge, ovvero ad individuare il dirigente destinatario del licenziamento non sulla base di criteri oggettivi e conformi a buona fede (titolare di un incarico divenuto superfluo, di una professionalità non più spendibile, ecc….) bensì in modo arbitrario». E difatti - conclude correttamente il Tribunale - se il dott. osse rimasto presso l'Ufficio CP_1 di cui era stato Responsabile per lungo tempo, senza subire un trasferimento immotivato e privo di ragioni sostanziali presso altra posizione appositamente creata, avrebbe evitato il licenziamento perché la posizione di Responsabile dell'Ufficio promozione non risultava soppressa all'indomani della riorganizzazione ed inoltre - si aggiunge in questa sede - avrebbe potuto partecipare (con alte probabilità di successo) alla valutazione comparativa che ha condotto all'individuazione di quale nuovo Responsabile (posizione che, Parte_3 come si è visto, avrebbe potuto essere affidato anche ad un dirigente e non soltanto ad un quadro).
5.6. Con la conseguenza che, trattandosi di un licenziamento nullo ed in applicazione dell'art. 18, comma 1, legge n. 300/1970 (“Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché … riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro”) correttamente il giudice di prime cure ha sancito “il diritto del
10 ricorrente alla reintegrazione nel posto di lavoro ed a ricevere la retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra, oltre al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali, con interessi e rivalutazione al saldo”.
5.7. Il licenziamento intimato in frode alla legge, in definitiva, in quanto licenziamento del tutto arbitrario ed avulso dalla disciplina legislativa, è sanzionabile con la tutela reintegratoria poiché riconducibile al motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c. ovvero, in ogni caso, “ad altri casi di nullità previsti dalla legge” ex art. 1344 c.c.
5.8. Conforta tale affermazione la pronuncia della Corte costituzionale n. 22/2024, che ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della L. 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alla parola “espressamente”». Difatti, il Giudice delle leggi, nell'affermare che «il regime del licenziamento nullo è lo stesso, sia che nella disposizione imperativa violata ricorra anche l'espressa (e testuale) sanzione della nullità, sia che ciò non sia espressamente previsto, pur rinvenendosi il carattere imperativo della prescrizione violata e comunque “salvo che la legge disponga diversamente”», e ciò in quanto il legislatore delegato «non poteva procedere ad alcuna “specificazione" nell'ambito della fattispecie del licenziamento nullo» distinguendole ipotesi di nullità espressa rispetto a quelle di nullità non espressa, e contemplando la tutela reintegratoria soltanto per le prime, ha rilevato che: a) la tutela della reintegrazione è stata mantenuta sia dal legislatore del 2012 che dal legislatore del 2015 per i licenziamenti la cui illegittimità è conseguenza di una violazione “più grave”; b) la fattispecie del licenziamento discriminatorio e quella del licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo non hanno schermato del tutto quella del licenziamento nullo sia in specifici casi stabiliti dalla legge (come nelle ipotesi di licenziamento a causa di matrimonio o in periodo di gravidanza e puerperio), sia in generale per contrarietà a norme imperative in ragione della previsione dell'art. 1418, primo comma, c.c., che opera come clausola di chiusura “salvo che la legge disponga diversamente”; c) il licenziamento nullo, come fattispecie di carattere generale, si rinviene, declinato in termini maggiormente puntuali, nella legge n. 92/2012, che, novellando l'art. 18 S.L., l'ha collocato in cima alla piramide della gravità delle violazioni che comportano la illegittimità del recesso datoriale, raggruppandole nella disciplina unitaria di cui ai primi tre commi di tale disposizione ed elencando le ipotesi di licenziamento discriminatorio, ai sensi dell'art. 3 legge n. 108/1990, di licenziamento intimato in concomitanza col matrimonio, ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. n. 198/2006, di licenziamento legato alla genitorialità, in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'art. 54, commi 1, 6, 7 e 9, D.Lgs. n. 151/2001, di licenziamento per motivo illecito determinante, ai sensi dell'art. 1345 c.c., di licenziamento inefficace intimato in forma orale, ed infine, con una norma di chiusura, ogni altra ipotesi di licenziamento “riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge”, norma che, si sottolinea in questa sede, è applicabile anche al licenziamento del dirigente per espressa disposizione di legge;
d) il licenziamento nullo ed il licenziamento discriminatorio sono ipotesi del tutto distinte nella disciplina di riferimento;
e) la nullità del licenziamento non può ritenersi limitata ai casi in cui la disposizione che sancisce - o dalla quale può farsi
11 derivare - un divieto di licenziamento preveda anche, come conseguenza della sua violazione, la sanzione della nullità, bensì anche in una serie di altre ipotesi in cui opera solo la violazione del divieto posto da una norma imperativa ex art. 1418, primo comma, c.c., in assenza dell'espressa previsione della nullità: in altri termini, in applicazione della nuova previsione dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 23/2015, rimarrebbero privi di regime sanzionatorio i licenziamenti nulli privi della espressa e testuale previsione della nullità, tra cui rientra anche il licenziamento per motivo illecito ex art. 1345 c.c.
5.9. In definitiva, deve affermarsi, condividendo sul punto la decisione del giudice di prime cure, che tra le ipotesi di nullità previste dalla legge va ricondotta anche la fattispecie di cui all'art. 1344 c.c.: come affermato dalla Suprema Corte, “presupposto indefettibile affinché si possa parlare di contratto in frode alla legge è che il negozio posto in essere non realizzi quella che è una causa tipica - o comunque meritevole di tutela ex art. 1322, secondo comma, c.c. -, bensì una causa illecita in quanto finalizzata alla violazione della legge (vedi in motivazione Cass. 6/4/2018 n. 8499)”, con la conseguenza che “non può non concludersi per la conformità a diritto degli approdi ai quali è pervenuta la Corte di merito la quale ha dichiarato la nullità dell'atto di licenziamento, integrante ipotesi di illiceità della causa del contratto perché finalizzata alla elusione delle norme imperative in materia di limitazione alle facoltà datoriali di recesso dal rapporto di lavoro” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 29007 del 17/12/2020; conforme Cass. Sez. L, Sentenza n. 23042 del 26/09/2018).
5.10. Uniformandosi al riportato orientamento giurisprudenziale di legittimità, il giudice di primo grado ha correttamente valutato, in modo unitario e non atomistico, gli elementi costitutivi dello schema fraudolento realizzato dall'odierna appellante per raggiungere il risultato vietato dalla legge, ossia il licenziamento del dirigente individuato non alla stregua di criteri oggettivi e conformi a buona fede bensì in modo arbitrario, cioè sopprimendo la posizione di lavoro creata ad hoc e sostanzialmente superflua ed alla quale era stato adibito in ragione di una scelta organizzativa ingiustificata, per poi addivenire al recesso proprio in ragione della sopravvenuta eliminazione della posizione lavorativa ritenuta non necessaria,
“mentre continuava ad essere operativa la posizione di lavoro ricoperta in precedenza, affidata ad altro lavoratore”.
5.11. Anche il secondo motivo dell'appello principale deve, pertanto ritenersi infondato.
6. Inammissibile, infine, è il terzo motivo dell'impugnazione principale, che sostiene la non configurabilità nel caso di specie di un licenziamento nullo neppure sotto il profilo del licenziamento ritorsivo, non potendo addebitarsi al datore di lavoro alcun comportamento di reazione rispetto a condotte legittime del datore di lavoro. Difatti, il giudice di prime cure non ha affatto qualificato il licenziamento come ritorsivo, né ha individuato condotte del datore di lavoro definite come ritorsive rispetto a comportamenti del dirigente.
7. In ragione della statuizione di rigetto dell'appello principale, resta assorbito l'appello incidentale, che ha ritenuto di proporre unicamente quale CP_1 appello incidentale condizionato all'accoglimento del gravame principale.
8. La regolamentazione delle spese del grado segue la soccombenza.
9. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante principale delle condizioni processuali richieste
12 dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello principale e dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato. Condanna la parte appellante principale al pagamento in favore di delle spese di lite del grado, che si liquidano in € 4.300,00, oltre CP_1 spese generali forfettarie al 15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte della società appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 06/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
13
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 06/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2939 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Cirino Gallo e domiciliata presso lo studio del difensore in Acquedolci (ME) via Ricca Salerno n. 10 Appellante/Appellata
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Domenico CP_1
Tomassetti, dall'avv. Michele Guzzo, dall'avv. Claudio Tuveri e dall'avv. Enrico Pierantozzi e domiciliato presso lo studio dei difensori in Roma via G.G. Belli n. 27 Appellato/Appellante
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 386/2024 del Tribunale di Civitavecchia pubblicata in data 26/09/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 06/02/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. , assunto con decreto del 30/07/1997 dall'Autorità Portuale di CP_1
Civitavecchia (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centro Settentrionale), e nominato dirigente dal 2003, premesso di essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo con nota del 30/03/2023, impugnata stragiudizialmente con lettera del 18/05/2023, ha agito in giudizio contro l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centro Settentrionale rassegnando le seguenti conclusioni: “i) in via incidentale, accertare e dichiarare l'illegittimità delle scelte macro - organizzative adottate dall'Autorità e poste a fondamento del licenziamento per cui è causa, così come tutte dettagliatamente descritte al punto sub I del presente ricorso, e per l'effetto disapplicare gli atti amministrativi che he hanno attuate, dettagliatamente descritti in premessa, ai sensi degli artt. 4 – 5 LAC;
ii) in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o l'annullamento del licenziamento intimato al dott. per insussistenza del CP_1 giustificato motivo oggettivo e, per l'effetto, condannare l'Autorità alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro con conseguente corresponsione dell'indennità risarcitoria nella misura massima di cui all'art.18 Stat. Lav. ovvero, ai sensi dell'art.63 comma 2 del D.lgs.165/2001 ovvero ancora, in subordine, in quella sostitutiva della reintegra, entrambe anche nella misura nella misura ritenuta più di giustizia cfr. motivo sub I BIS;
iii) sempre in via principale, accertare e dichiarare la violazione delle garanzie di cui all'art.23 della Legge n.84/94 e dell'art.33 del D.lgs. n.165/2001, nonché delle norme poste a tutela della conservazione del posto di lavoro e, per l'effetto, dichiarare inefficace il licenziamento e condannare l'Autorità al risarcimento del danno da perdita di chance professionale per le motivazioni di cui al punto sub. IV del ricorso;
iii) comunque, dichiarare l'inefficacia del licenziamento intimato al dott. per violazione della procedura di cui all'art.7 della Legge n.604/1986 e, per CP_1
l'effetto, condannare l'Autorità alla corresponsione dell'indennità prevista dall'art.18, comma 7 Stat. Lav. nella misura massima ovvero in quella ritenuta più di giustizia;
iv) accertare e dichiarare il diritto del dott. alla corresponsione dell'indennità CP_1 sostitutiva del preavviso di cui all'art. 23 del CCNL, delle spettanze di fine rapporto di cui all'art. 24 del menzionato CCNL, nonché alla retribuzione delle ferie non godute ai sensi dell'art.7 del CCNL e, per l'effetto condannare l'Autorità al pagamento delle somme così come quantificate al punto sub VI del presente ricorso;
v) in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato al dott. in quanto discriminatorio, ritorsivo e caratterizzato da motivo illecito CP_1 determinante e, per l'effetto, condannare l'Autorità alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro con conseguente corresponsione dell'indennità risarcitoria nella misura massima di cui all'art.18 Stat. Lav. ovvero, ai sensi dell'art.63 comma 2 del D.lgs.165/2001 ovvero ancora, in subordine, in quella sostitutiva della reintegra, entrambe anche nella misura nella misura ritenuta più di giustizia così come evidenziato al sub V;
vi) sempre in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno da mobbing subito dal ricorrente in conseguenza delle condotte persecutorie e vessatorie poste in essere dall'Autorità, e per l'effetto condannare la stessa al pagamento delle somme così come quantificate nella parte sub VII del presente ricorso ovvero nella somma ritenuta equitativamente più giusta;
v) comunque, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno biologico patito dal ricorrente per violazione dell'art.2087 c.c. e, per l'effetto, condannare
2 l'Autorità alla somma così come quantificata nella parte sub VII del presente ricorso ovvero nella somma ritenuta equitativamente più giusta”.
1.1. Nella resistenza dell' Parte_1
, il Tribunale di Civitavecchia ha così statuito: “Ogni altra istanza
[...] disattesa, dichiara nullo il licenziamento intimato al ricorrente e, per l'effetto, condanna l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centro Settentrionale a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a corrispondergli la retribuzione globale di fatto (pari ad euro 8.216,13 mensili) maturata dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra, nonché al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali, con interessi e rivalutazione al saldo. Respinge ogni altra domanda del ricorrente. Condanna l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centro Settentrionale al pagamento in favore del ricorrente della metà delle spese di giudizio che liquida, per l'intero, in complessivi euro 5.324,00 di cui € 4.629,00 per compensi ed € 695,00 per spese generali, oltre iva e c.p.a”.
1.2. Premesso che, alla stregua della giurisprudenza costituzionale in materia, il rapporto di lavoro oggetto di causa deve ritenersi di natura privatistica, con conseguente applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di licenziamento del dirigente, il primo giudice ha ritenuto: a) non sussistente il requisito della
“giustificatezza” del licenziamento, in quanto, pur dovendosi ritenere effettiva la riorganizzazione posta in essere dall'Autorità, alla luce delle risultanze probatorie non può ritenersi che la scelta datoriale di licenziare proprio il ricorrente, nell'ambito della riorganizzazione adottata, sia conforme a buona fede, essendo stato il lavoratore dapprima trasferito ad una posizione di lavoro creata ad hoc e sostanzialmente superflua, per poi essere licenziato proprio in ragione della superfluità della posizione di lavoro, mentre continuava ad essere operativa la posizione di lavoro ricoperta in precedenza, affidata ad altro lavoratore;
b) sussistente la nullità del licenziamento, in quanto intimato in frode alla legge, dovendosi ritenere il trasferimento del lavoratore ad altra posizione lavorativa creata in quel momento e poco dopo soppressa, in assenza di reali e dimostrate esigenze datoriali al temporaneo utilizzo di un profilo dirigenziale “a disposizione, nell'ambito della Segreteria Tecnico Operativa, a diretto riporto del Segretario Generale”, preordinato a conseguire un risultato vietato dalla legge, ovvero ad individuare il dirigente destinatario del licenziamento non sulla base di criteri oggettivi e conformi a buona fede (titolare di un incarico divenuto superfluo, di una professionalità non più spendibile, ecc….) bensì in modo arbitrario;
c) infondata la domanda di corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, della retribuzione delle ferie non godute e delle spettanze di fine rapporto, alla luce della disposta reintegra, ed assorbite le ulteriori questioni relative al licenziamento ed alle domande subordinate;
d) infondata la domanda di risarcimento del danno proposta ex art. 2087 c.c., in assenza di puntuali allegazioni in fatto relativamente ai danni subiti. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello l'
[...]
, lamentando l'erroneità della Parte_1 gravata sentenza per errata ricostruzione e valutazione dei fatti di causa, nonchè per violazione dell'art. 18, comma 1, legge n. 300/1970. 2.1. Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e chiedendone CP_1 il rigetto.
3 2.2. ha proposto altresì appello incidentale condizionato, chiedendo, CP_1 in ipotesi di accoglimento del gravame principale, la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non contestata l'effettività della riorganizzazione posta in essere dall'Autorità Portuale di Civitavecchia, nella parte in cui ha ritenuto assorbite le domande proposte dall'originario ricorrente in via subordinata ed attinenti gli ulteriori vizi di illegittimità del licenziamento e nella parte in cui ha rigettato la domanda di accertamento del diritto del medesimo ricorrente al risarcimento del danno biologico patito ex art. 2087 c.c.
2.3. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
3. Ritiene la Corte che l'appello principale proposto dall'
[...]
sia infondato. Parte_1
4. Sostiene l'appellante principale con il primo motivo di gravame che erroneamente il Tribunale avrebbe ricostruito e valutato i fatti oggetto di causa, rilevando, in particolare, che: i) è errato affermare che la posizione precedentemente ricoperta dal ricorrente non sia stata soppressa nella successiva riorganizzazione, in quanto da un'attenta lettura degli atti risulta che l'
[...]
è stato inserito Controparte_2 nel novero degli uffici ancora operanti all'interno dell'ente in virtù del decreto presidenziale n. 94 del 24/03/2023, ma, contrariamente a quanto ritenuto dal giudicante, il predetto ufficio non era più una delle 7 aree dirigenziali previgenti rispetto alla riorganizzazione, bensì era divenuto uno dei 14 uffici da affidare ai quadri e non più ai dirigenti;
ii) l'errata ricostruzione del fatto, operata dal primo giudicante in relazione al supposto mantenimento in organico del posto precedentemente occupato dal dott. ha portato lo stesso giudice a ritenere CP_1 illegittimo il trasferimento del ricorrente ad altro incarico dirigenziale quando invece, proprio in ragione del declassamento a semplice ufficio dell'area marketing promozione, si è ritenuto necessario assegnare al dott. ncarichi compatibili CP_1 con le sue funzioni, tanto che l'Ufficio Marketing e Promozione è stato assegnato al dott. che è inquadrato nell'organico dell'ente come dipendente a tempo Per_1 indeterminato con funzione di quadro;
iii) è errata, altresì, l'affermazione del giudice secondo cui “Il ricorrente è stato individuato quale soggetto destinatario del recesso datoriale in quanto titolare della posizione lavorativa soppressa e non sulla base di una valutazione comparativa dei profili professionali dei dirigenti e della loro spendibilità nella nuova struttura organizzativa”: il Tribunale, pur dando atto dell'esistenza della valutazione comparativa dei profili professionali, ha ritenuto che la stessa fosse stata effettuata solo ai fini del repêchage, mentre risulta proprio dalla lettera di licenziamento impugnata che la valutazione comparativa è uno dei presupposti sui quali il datore di lavoro si è determinato a recedere dal contratto il lavoro dirigenziale stipulato con il dott. iv) gli errori di fatto commessi dal CP_1 giudice hanno portato a ritenere nullo il licenziamento del dirigente ul falso CP_1 presupposto fattuale che l'ente non avesse soppresso il posto di dirigente di Area promozione sviluppo e marketing ed avesse invece soppresso solamente le funzioni esercitate dal ricorrente nell'ambito della Segreteria Generale.
4.1. Le questioni poste dal motivo in disamina sono, all'evidenza, due.
4.2. In primo luogo, parte appellante sostiene che non sia rispondente alla realtà del nuovo assetto organizzativo dell'ente l'affermazione del giudice di prime cure
4 secondo cui la posizione occupata dal dott. in epoca antecedente alla CP_1 riorganizzazione - ossia quella di dirigente dell'
[...]
- non fosse stata soppressa proprio in ragione Controparte_2 dell'intervenuta riorganizzazione. Si afferma, in dettaglio, che il decreto n. 94/2023 (ossia l'AOA Atto di Organizzazione Aziendale del 2023) aveva soppresso la posizione dirigenziale precedentemente ricoperta dal dott. e che l'Ufficio CP_1
e promozione non era più una delle aree dirigenziali della precedente CP_2 organizzazione bensì uno dei 14 uffici da affidare a un quadro e non più a un dirigente, con la conseguenza che, una volta affidato al dipendente , avente Per_1 qualifica di quadro, l'incarico già ricoperto dal a quest'ultimo era stato CP_1 assegnato un incarico compatibile con la sua funzione dirigenziale, cioè il dirigente a disposizione nella Segreteria Tecnico Operativa.
4.2.1. Osserva, in primo luogo, la Corte che, invero, è stato messo a CP_1 disposizione nell'ambito della Segreteria Tecnico Operativa, a diretto riporto del Segretario Generale, con ordine di servizio che risale a ben due anni prima della citata riorganizzazione aziendale, ossia con provvedimento del 14/06/2021: tale ordine di servizio andava ad incidere sulla struttura organizzativa dell'Area della Presidenza, che, in precedenza (in virtù di ordine di servizio del 05/01/2021), era composta da “unità organizzative” quali l' istituzionali Controparte_3
internazionali, l' CP_4 CP_2 Controparte_2
, l' ,
[...] Controparte_5
l' l' . In tale ambito, si ribadisce CP_2 Controparte_6 Controparte_7 anteriore al provvedimento del 14/06/2021, il dott. era il dirigente CP_1 assegnato all'Ufficio Promozione, ufficio che, pertanto, non era affatto un'area dirigenziale bensì una unità organizzativa facente parte dell'Area della Presidenza.
4.2.2. L'ordine di servizio del 14/06/2021, tenuto conto di una richiesta del Presidente di procedere ad una modifica organizzativa dell'Area di Presidenza, è intervenuto sull'articolazione organizzativa dell'Area di Presidenza ristrutturandola come segue: , relazioni istituzionali e attività Controparte_3 internazionali, Controparte_5 Controparte_5 CP_5
, Ufficio Stampa Comunicazione Promozione, sviluppo del turismo e
[...] marketing del territorio, . In definitiva, l' Controparte_7 [...]
incorporava l'Ufficio Stampa e Controparte_2
Comunicazione, ed il dott. ne veniva nominato Responsabile mentre “Il Per_1
Dirigente è posto a disposizione, nell'ambito della Segreteria Tecnico CP_1
Operativa, a diretto riporto del Segretario Generale”.
4.2.3. Il decreto n. 94/2023 riduce le Aree presenti nella struttura organizzativa dell'Ente da 7 a 2 (Area Pianificazione, Progettazione, Gestione delle Opere, Operazioni e Sicurezza Portuale ed Area Amministrativa Finanziaria e Contabile), ed entrambe risultano comprese nella macrostruttura Segretaria Tecnico Operativa. Come si evince dall'allegato 5 Macrostruttura AOA 2023, l'Area di Presidenza non assume più la configurazione di Area nella nuova struttura, ma è semplicemente la Macrostruttura “Presidenza” e comprende l'Unità di Staff Gabinetto e Segreteria del Presidente, Relazioni Istituzionali, Attività Internazionali, l'Unità di Staff Trasparenza e Anticorruzione, l'Ufficio Affari Generali Dogane Protocollo e Archivio, l'Ufficio Avvocatura e l'Ufficio Stampa, Promozione, Sviluppo del Turismo Marketing del Territorio.
5 Parte
4.2.4. L'allegato 6 dell' 2023 prevede, inoltre, la figura del Responsabile dell' , Controparte_2 mentre le Linee Guida (allegato 2) espressamente prevedono che “Il Responsabile di Unità Organizzativa (cioè l'Ufficio) è scelto tra il personale dirigente o quadro”, e che
“Possono essere nominati Responsabili di Ufficio i dirigenti o i dipendenti con qualifica di Quadro, con valutazione da effettuare sulla base dei curricula, delle analisi organizzative e delle valutazioni delle performance, valutando anche l'esperienza acquisita nei precedenti incarichi”.
4.2.5. Ancora, al paragrafo “Affidamento degli incarichi nelle Unità operative” del decreto n. 94/2023 si legge che “Le proposte di incarico per le posizioni di Direttore di Area e di Responsabili di Ufficio sono realizzate contestualmente all''approvazione Part Part della presente Contestualmente presente saranno notificati gli Ordini di Servizio relativi all'incarico così come previsto dal documento di Line Guida. Le valutazioni sono state operate sulla base dei curricula, delle analisi organizzative delle valutazioni delle performance, e seguendo i criteri generali definiti nelle Linee Guida dell'AOA”: con la conseguenza evidente che, al fine di individuare il nuovo Responsabile dell'Ufficio Stampa, Promozione, Sviluppo del Turismo Marketing del Territorio è stata operata - contestualmente all'emanazione del decreto - una valutazione comparativa, all'esito della quale è stato individuato il quadro Grasso, e dalla quale è stato del tutto pretermesso . CP_1
4.2.6. Ne deriva, pertanto, che, da un lato, è del tutto inconferente l'argomento della intervenuta riduzione delle Aree, poiché l'Ufficio del quale era CP_1
Responsabile fino al 14/06/2021 non era un'Area in senso tecnico, né prima né dopo la riorganizzazione, bensì era un Ufficio collocato all'interno della struttura dell'Area Presidenza/Macrostruttura Presidenza;
inoltre, ben poteva essere nominato Responsabile del “nuovo” Controparte_2
anche un dirigente, non soltanto un quadro.
[...]
4.2.7. Il che comporta che, facendo un passo ulteriore nel ragionamento logico- giuridico del primo giudice, se il dott. fosse rimasto presso l'Ufficio di CP_1 appartenenza, ben avrebbe potuto essere preso in considerazione ai fini della nomina del Responsabile di tale Ufficio, anche nella sua nuova configurazione, ed all'esito della procedura di valutazione comparativa, nell'ambito della quale, dati la qualifica, il curriculum e l'esperienza pregressa, qualora effettivamente valutato, avrebbe potuto essere nominato con alta probabilità.
4.2.8. In definitiva, il giudice di prime cure correttamente afferma che “la posizione in questione [direzione di un ufficio in materie in precedenza affidate al ricorrente dirigente] non è stata soppressa nella successiva riorganizzazione posta alla base del provvedimento di licenziamento al vaglio (cfr. Decreto Presidenziale n. 94 del 24.03.2023, all. 1 di parte ric, ove risulta ancora operativo l'ufficio stampa, promozione, sviluppo del turismo e marketing del territorio)”: con la precisazione che è la posizione di Responsabile del “nuovo” Controparte_2
che non risulta soppressa e che questa posizione
[...] ben poteva essere ricoperta anche da un dirigente quale era il Morini, come sopra compiutamente riportato.
4.2.9. D'altro canto, tale ultima considerazione risulta vieppiù avvalorata dalla circostanza che, all'esito della gravata pronuncia ed in ottemperanza alla stessa,
6 è stato reintegrato proprio nella posizione di Responsabile CP_1 dell'Ufficio Stamp . Controparte_2
4.3. La seconda questione posta dal motivo di appello in disamina attiene alla individuazione del quale lavoratore da licenziare: il primo giudice ha CP_1 ritenuto che “Come chiaramente indicato nel provvedimento di licenziamento (all. A di parte ric.) il ricorrente è stato individuato quale soggetto destinatario del recesso datoriale in quanto titolare della posizione lavorativa soppressa, non sulla base di una valutazione comparativa dei profili professionali dei dirigenti e della loro spendibilità nella nuova struttura organizzativa. A ben vedere, infatti, la valutazione compartiva - alla quale si fa riferimento anche nella memoria difensiva - è stata posta in essere, come espressamente dichiarato nel provvedimento di licenziamento, solo per verificare se vi fosse una possibilità di reimpiegare il lavoratore (verifica comunque non necessaria, non applicandosi al licenziamento del dirigente l'obbligo di repechage) ed ha dato esito negativo”.
4.3.1. Diversamente, il gravame sostiene che «sarà sufficiente leggere la lettera di risoluzione del rapporto di lavoro notificata al dottor per appurare CP_8 che nella stessa è stato specificato che la risoluzione del rapporto di lavoro Dirigenziale è stata adottata “all'esito delle valutazioni comparative effettuate sempre secondo i criteri stabiliti dalle linee guida e relative assegnazioni degli incarichi di direttore d'area responsabile d'ufficio”». Si aggiunge che è stata effettuata una valutazione comparativa dei profili professionali dei dirigenti sulla base di griglie predeterminate da parte del Segretario generale, che tale valutazione comparativa sarebbe uno dei presupposti “sui quali il datore di lavoro si è determinato a recedere dal contratto il lavoro dirigenziale stipulato con il dottor
e che “la ragione del licenziamento risiede proprio nella avvenuta CP_1 soppressione dell'Area Dirigenziale denominata Controparte_2
(accorpata in altra area dirigenziale ed affidata ad un quadro in servizio presso l'Ente) e nella contestuale soppressione anche delle temporanee funzioni Dirigenziali assegnate al ricorrente durante il processo di riorganizzazione aziendale”.
4.3.2. Posta l'infondatezza di quest'ultima affermazione nella parte in cui contrasta con gli argomenti esposti ai superiori paragrafi 4.2. e ss., osserva la Corte che il contenuto delle frasi riportate nella lettera di licenziamento del 30/03/2023 è inequivocabile. In essa, difatti, si legge: i) “Per effetto dell'intervenuto mutamento dell'assetto organizzativo sono venute a mancare altresì le funzioni da lei esercitate nell'ambito della Segreteria Tecnico Organizzativa del Segretario Generale”; ii) “si è ritenuto opportuno verificare la possibilità di reimpiegare - senza che l'esercizio di tale facoltà possa far sorgere in capo ai dirigenti eccedentari qualsiasi diritto connesso all'istituto del repêchage – i dirigenti la cui posizione lavorativa risulta soppressa”; iii)
“All'esito delle valutazioni comparative, effettuate sempre secondo i criteri stabiliti dalle Linee Guida e relative all'assegnazione degli incarichi di Direttore di Area e di Responsabile di Ufficio, lei risulta, come da relativa griglia di valutazione (all. n. 2), tra i profili professionali non utilmente reimpiegabili”.
4.3.3. Appare evidente, dunque, che, da un lato, la ragione primaria del licenziamento risiede nella intervenuta soppressione delle funzioni esercitate presso il Segretariato, cioè delle funzioni assegnate al dott. con il CP_1 provvedimento del 14/06/2021: ciò che, del tutto correttamente, ha affermato il giudice di prime cure (“il ricorrente è stato individuato quale soggetto destinatario
7 del recesso datoriale in quanto titolare della posizione lavorativa soppressa”). Dall'altro, la valutazione comparativa è stata posta in essere in un momento logicamente successivo a quello della soppressione delle funzioni esercitate presso il segretariato e, all'esito di tale valutazione comparativa, l'appellato è risultato tra i profili professionali non reimpiegabili.
4.3.4. D'altro canto, il decreto n. 98/2023, denominato “Atto di ricognizione e affidamento al personale dirigente degli incarichi di responsabilità delle strutture organizzative dell ”, nella parte in premessa rileva che “Considerata tuttavia la CP_9 necessità di contemperare l'esigenza di salvaguardare i posti di lavoro con quella, evidenziata nel Decreto n. 94/2023, di ricondurre il rapporto tra dipendenti in pianta organica e dirigenti – pari allo stato a 11,1 dipendenti per ciascun dirigente – alla media nazionale (esclusa la sanità), che è invece pari ad 1 dirigente ogni 30 dipendenti, si ritiene opportuno procedere comunque ad una riduzione graduale dei dirigenti presenti in pianta organica verificando - senza che l'esercizio di tale facoltà possa far sorgere in capo ai dirigenti eccedentari qualsiasi diritto connesso all'istituto del repêchage - la possibilità di reimpiegare gli stessi secondo i criteri dettati dalle Linee guida, ivi compreso, ove applicabile, il principio di rotazione, e garantendo al contempo, nel rispetto dei vincoli di spesa, il buon andamento e l'efficienza gestionale”. Anche il riportato decreto avvalora, come è evidente, l'affermazione secondo cui soltanto dopo aver deliberato la “riduzione” dei dirigenti e, quindi, il licenziamento, tra gli altri, dell'odierno appellato, l'Autorità appellante ha proceduto ad una valutazione comparativa finalizzata ad un eventuale reimpiego dei dirigenti in questione.
4.3.5. Inoltre, come evidenzia la parte appellata, vengono richiamate griglie di valutazione che non risultano allegate alla lettera di licenziamento, che vengono prodotte dall'appellante soltanto nel giudizio di primo grado ma quali allegati al decreto n. 98/2023 e che sono state elaborate senza alcuna preventiva determinazione dei criteri oggettivi ad esse sottesi e che, pertanto, non hanno consentito “una concreta e sostanziale comparazione dei profili dirigenziali interessati dal conferimento degli incarichi dirigenziali conseguenti alla riorganizzazione” in quanto “non accompagnate da criteri di ponderazione di ciascun parametro valutativo”.
4.4. Il primo motivo del gravame principale è, pertanto, a giudizio della Corte infondato.
5. Il secondo motivo dell'appello principale deduce la erroneità della gravata sentenza nella parte in cui - violando l'art. 18, comma 1, legge n. 300/1970 - ha ritenuto nullo il licenziamento irrogato al dirigente dott. applicando la tutela CP_1 reintegratoria.
5.1. Rileva, in particolare, l'appellante principale che: i) la tesi secondo cui il licenziamento non sarebbe conforme a buona fede ed in frode alla legge è erronea e assolutamente forzata in punto di fatto in quanto l'area dirigenziale precedentemente ricoperta dal ricorrente è stata soppressa e le attribuzioni dell'Ufficio Promozione e Marketing sono state affidate a un dipendente con qualifiche di quadro;
ii) non vi è stato un atto adottato in frode alla legge ma solamente una riorganizzazione generale dell'ente e quindi non vi è nullità del licenziamento;
iii) venendo in questione nel caso di specie un recesso da un contratto dirigenziale, esso non poteva essere affetto da causa illecita o costituire
8 una elusione delle norme imperative in materia di limitazione delle facoltà datoriali di recesso dei rapporti di lavoro e ciò in quanto, trattandosi di rapporto di lavoro dirigenziale, il recesso unilaterale poteva essere legittimamente posto in essere dal datore di lavoro con l'unico limite della nullità del licenziamento per motivi ritorsivi o discriminatori;
iv) poiché è pacifico che il licenziamento del dott. non è CP_1 stato comminato per ragioni discriminatorie, né in concomitanza di matrimonio, né in violazione delle norme sulle pari opportunità, lo stesso poteva essere dichiarato nullo solo se affetto dai casi di nullità previsti dalla legge e correlato ad un motivo illecito determinante ai sensi dell'art. 1345 c.c.; v) il motivo principale per il quale il datore di lavoro ha deciso di recedere dal contratto con il proprio dirigente era correlato ad una generale riorganizzazione aziendale tendente alla razionalizzazione dei costi, mentre nella sentenza appellata il primo giudice ha forzatamente ed erroneamente ritenuto di scorgere una nullità del licenziamento per un presunto motivo illecito determinante: ammesso e non concesso che il licenziamento fosse stato determinato dalla soppressione del posto di lavoro precedentemente occupato dal questa certamente non era l'unica effettiva CP_1 ragione di recesso in quanto il licenziamento del e degli altri tre dirigenti CP_1 correlato ad una riorganizzazione aziendale generale cui era conseguita l'impossibilità di utile reimpiego del degli altri tre dirigenti titolari di aree CP_1 dirigenziali soppresse;
quindi nessun motivo illecito determinante che poteva costituire l'unica ragione di recesso del datore di lavoro, nessun nullità del contratto per carenza di causa tipica in quanto vige la recedibilità ad nutum dei rapporti di lavoro con i dirigenti, nessun contratto in frode alla legge essendo stato perseguito l'interesse pubblico alla riduzione dei costi del personale imposti dal comitato di gestione fin dal 2021 ed attuati con il processo di riorganizzazione aziendale conclusi nel 2023. 5.2. Orbene, il presupposto di fatto da cui muove il riportato motivo è, come si è detto, destituito di fondamento. Come ampiamente esposto, non risulta provato dalla documentazione in atti che “l'area dirigenziale precedentemente ricoperta dal ricorrente è stata soppressa”: diversamente, l'Ufficio del quale era CP_1
Responsabile fino al 14/06/2021 non era un'Area in senso tecnico, né prima né dopo la riorganizzazione, bensì era un Ufficio collocato all'interno della struttura dell'Area Presidenza/Macrostruttura Presidenza, mentre la posizione di Responsabile del “nuovo” Controparte_2
, appunto non soppressa, ben avrebbe potuto essere
[...] assegnata ad un dirigente quale era il dott. CP_1
5.3. Conseguentemente, la ricostruzione fattuale operata dal giudice di prime cure è corretta e condivisibile: a) il dott. dopo aver diretto per anni l' CP_1 [...]
, con ordine di servizio n. CP_2 Controparte_2
24 del 14/06/2021 veniva collocato “a disposizione, nell'ambito della Segreteria Tecnico Operativa, a diretto riporto del Segretario Generale”; b) la posizione di Responsabile dell'Ufficio promozione, sviluppo, turismo e marketing del territorio non è stata soppressa dal decreto n. 94 del 24/03/2023, atto di riorganizzazione posto a fondamento del provvedimento di licenziamento;
c) come emerso dall'istruttoria dibattimentale, la posizione di lavoro di dirigente “a disposizione, nell'ambito della Segreteria Tecnico Operativa, a diretto riporto del Segretario Generale” è stata creata, in assenza di una specifica esigenza dell'Autorità, nel
9 momento in cui vi è stato spostato il Morini, ed in quella posizione all'appellato sono stati affidati compiti di scarsa rilevanza;
d) il dott. stato individuato quale CP_1 soggetto destinatario del recesso datoriale in quanto titolare della posizione lavorativa (presso la Segreteria) soppressa, non sulla base di una valutazione comparativa dei profili professionali dei dirigenti e della loro spendibilità nella nuova struttura organizzativa.
5.4. Corretta è altresì la veste giuridica che il giudice di prime cure ha individuato per le conseguenze di tali condotte datoriali: essendo stato il lavoratore “dapprima trasferito ad una posizione di lavoro creata ad hoc e sostanzialmente superflua, per poi essere licenziato proprio in ragione della superfluità della posizione di lavoro (mentre continuava ad essere operativa la posizione di lavoro ricoperta in precedenza, affidata ad altro lavoratore)”, il recesso deve ritenersi non conforme a buona fede ed intimato in frode alla legge, ossia preordinato a perseguire un risultato vietato dalla legge.
5.5. Il Tribunale, dunque, ha ritenuto nullo il licenziamento del dott. poiché CP_1 sorretto da una causa illecita ex art. 1343 c.c. ovvero perché intimato in frode alla legge ex art. 1344 c.c., configurandosi - come rilevato dall'appellante - proprio uno dei casi di nullità previsti dalla legge. Rileva, difatti, il primo giudice che il licenziamento in questione è da ritenersi, in primo luogo, privo di giustificatezza poiché non conforme a buona fede e, comunque, radicalmente nullo perché intimato in frode alla legge alla luce della ricostruzione degli eventi come sopra delineata: in altri termini, «Il trasferimento del lavoratore ad altra posizione lavorativa creata in quel momento e poco dopo soppressa, in assenza di reali e dimostrate esigenze datoriali al temporaneo utilizzo di un profilo dirigenziale “a disposizione, nell'ambito della Segreteria Tecnico Operativa, a diretto riporto del Segretario Generale”, non può che ritenersi preordinato a conseguire un risultato vietato dalla legge, ovvero ad individuare il dirigente destinatario del licenziamento non sulla base di criteri oggettivi e conformi a buona fede (titolare di un incarico divenuto superfluo, di una professionalità non più spendibile, ecc….) bensì in modo arbitrario». E difatti - conclude correttamente il Tribunale - se il dott. osse rimasto presso l'Ufficio CP_1 di cui era stato Responsabile per lungo tempo, senza subire un trasferimento immotivato e privo di ragioni sostanziali presso altra posizione appositamente creata, avrebbe evitato il licenziamento perché la posizione di Responsabile dell'Ufficio promozione non risultava soppressa all'indomani della riorganizzazione ed inoltre - si aggiunge in questa sede - avrebbe potuto partecipare (con alte probabilità di successo) alla valutazione comparativa che ha condotto all'individuazione di quale nuovo Responsabile (posizione che, Parte_3 come si è visto, avrebbe potuto essere affidato anche ad un dirigente e non soltanto ad un quadro).
5.6. Con la conseguenza che, trattandosi di un licenziamento nullo ed in applicazione dell'art. 18, comma 1, legge n. 300/1970 (“Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché … riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro”) correttamente il giudice di prime cure ha sancito “il diritto del
10 ricorrente alla reintegrazione nel posto di lavoro ed a ricevere la retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra, oltre al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali, con interessi e rivalutazione al saldo”.
5.7. Il licenziamento intimato in frode alla legge, in definitiva, in quanto licenziamento del tutto arbitrario ed avulso dalla disciplina legislativa, è sanzionabile con la tutela reintegratoria poiché riconducibile al motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c. ovvero, in ogni caso, “ad altri casi di nullità previsti dalla legge” ex art. 1344 c.c.
5.8. Conforta tale affermazione la pronuncia della Corte costituzionale n. 22/2024, che ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della L. 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alla parola “espressamente”». Difatti, il Giudice delle leggi, nell'affermare che «il regime del licenziamento nullo è lo stesso, sia che nella disposizione imperativa violata ricorra anche l'espressa (e testuale) sanzione della nullità, sia che ciò non sia espressamente previsto, pur rinvenendosi il carattere imperativo della prescrizione violata e comunque “salvo che la legge disponga diversamente”», e ciò in quanto il legislatore delegato «non poteva procedere ad alcuna “specificazione" nell'ambito della fattispecie del licenziamento nullo» distinguendole ipotesi di nullità espressa rispetto a quelle di nullità non espressa, e contemplando la tutela reintegratoria soltanto per le prime, ha rilevato che: a) la tutela della reintegrazione è stata mantenuta sia dal legislatore del 2012 che dal legislatore del 2015 per i licenziamenti la cui illegittimità è conseguenza di una violazione “più grave”; b) la fattispecie del licenziamento discriminatorio e quella del licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo non hanno schermato del tutto quella del licenziamento nullo sia in specifici casi stabiliti dalla legge (come nelle ipotesi di licenziamento a causa di matrimonio o in periodo di gravidanza e puerperio), sia in generale per contrarietà a norme imperative in ragione della previsione dell'art. 1418, primo comma, c.c., che opera come clausola di chiusura “salvo che la legge disponga diversamente”; c) il licenziamento nullo, come fattispecie di carattere generale, si rinviene, declinato in termini maggiormente puntuali, nella legge n. 92/2012, che, novellando l'art. 18 S.L., l'ha collocato in cima alla piramide della gravità delle violazioni che comportano la illegittimità del recesso datoriale, raggruppandole nella disciplina unitaria di cui ai primi tre commi di tale disposizione ed elencando le ipotesi di licenziamento discriminatorio, ai sensi dell'art. 3 legge n. 108/1990, di licenziamento intimato in concomitanza col matrimonio, ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. n. 198/2006, di licenziamento legato alla genitorialità, in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'art. 54, commi 1, 6, 7 e 9, D.Lgs. n. 151/2001, di licenziamento per motivo illecito determinante, ai sensi dell'art. 1345 c.c., di licenziamento inefficace intimato in forma orale, ed infine, con una norma di chiusura, ogni altra ipotesi di licenziamento “riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge”, norma che, si sottolinea in questa sede, è applicabile anche al licenziamento del dirigente per espressa disposizione di legge;
d) il licenziamento nullo ed il licenziamento discriminatorio sono ipotesi del tutto distinte nella disciplina di riferimento;
e) la nullità del licenziamento non può ritenersi limitata ai casi in cui la disposizione che sancisce - o dalla quale può farsi
11 derivare - un divieto di licenziamento preveda anche, come conseguenza della sua violazione, la sanzione della nullità, bensì anche in una serie di altre ipotesi in cui opera solo la violazione del divieto posto da una norma imperativa ex art. 1418, primo comma, c.c., in assenza dell'espressa previsione della nullità: in altri termini, in applicazione della nuova previsione dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 23/2015, rimarrebbero privi di regime sanzionatorio i licenziamenti nulli privi della espressa e testuale previsione della nullità, tra cui rientra anche il licenziamento per motivo illecito ex art. 1345 c.c.
5.9. In definitiva, deve affermarsi, condividendo sul punto la decisione del giudice di prime cure, che tra le ipotesi di nullità previste dalla legge va ricondotta anche la fattispecie di cui all'art. 1344 c.c.: come affermato dalla Suprema Corte, “presupposto indefettibile affinché si possa parlare di contratto in frode alla legge è che il negozio posto in essere non realizzi quella che è una causa tipica - o comunque meritevole di tutela ex art. 1322, secondo comma, c.c. -, bensì una causa illecita in quanto finalizzata alla violazione della legge (vedi in motivazione Cass. 6/4/2018 n. 8499)”, con la conseguenza che “non può non concludersi per la conformità a diritto degli approdi ai quali è pervenuta la Corte di merito la quale ha dichiarato la nullità dell'atto di licenziamento, integrante ipotesi di illiceità della causa del contratto perché finalizzata alla elusione delle norme imperative in materia di limitazione alle facoltà datoriali di recesso dal rapporto di lavoro” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 29007 del 17/12/2020; conforme Cass. Sez. L, Sentenza n. 23042 del 26/09/2018).
5.10. Uniformandosi al riportato orientamento giurisprudenziale di legittimità, il giudice di primo grado ha correttamente valutato, in modo unitario e non atomistico, gli elementi costitutivi dello schema fraudolento realizzato dall'odierna appellante per raggiungere il risultato vietato dalla legge, ossia il licenziamento del dirigente individuato non alla stregua di criteri oggettivi e conformi a buona fede bensì in modo arbitrario, cioè sopprimendo la posizione di lavoro creata ad hoc e sostanzialmente superflua ed alla quale era stato adibito in ragione di una scelta organizzativa ingiustificata, per poi addivenire al recesso proprio in ragione della sopravvenuta eliminazione della posizione lavorativa ritenuta non necessaria,
“mentre continuava ad essere operativa la posizione di lavoro ricoperta in precedenza, affidata ad altro lavoratore”.
5.11. Anche il secondo motivo dell'appello principale deve, pertanto ritenersi infondato.
6. Inammissibile, infine, è il terzo motivo dell'impugnazione principale, che sostiene la non configurabilità nel caso di specie di un licenziamento nullo neppure sotto il profilo del licenziamento ritorsivo, non potendo addebitarsi al datore di lavoro alcun comportamento di reazione rispetto a condotte legittime del datore di lavoro. Difatti, il giudice di prime cure non ha affatto qualificato il licenziamento come ritorsivo, né ha individuato condotte del datore di lavoro definite come ritorsive rispetto a comportamenti del dirigente.
7. In ragione della statuizione di rigetto dell'appello principale, resta assorbito l'appello incidentale, che ha ritenuto di proporre unicamente quale CP_1 appello incidentale condizionato all'accoglimento del gravame principale.
8. La regolamentazione delle spese del grado segue la soccombenza.
9. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante principale delle condizioni processuali richieste
12 dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello principale e dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato. Condanna la parte appellante principale al pagamento in favore di delle spese di lite del grado, che si liquidano in € 4.300,00, oltre CP_1 spese generali forfettarie al 15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte della società appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 06/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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