Art. 25.
A decorrere dall'anno accademico 1958-1959 e fino a tutto l'anno accademico 1962-63 sono istituiti annualmente 30 nuovi posti di professore di ruolo di cui il 50 per cento destinato alle Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
La destinazione dei predetti posti di professori di ruolo alle singole Facolta', con riferimento alle esigenze di gruppi di discipline, e' effettuata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta motivata del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.
A decorrere dall'anno accademico 1958-1959 e fino a tutto l'anno accademico 1962-63 sono istituiti annualmente 30 nuovi posti di professore di ruolo di cui il 50 per cento destinato alle Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
La destinazione dei predetti posti di professori di ruolo alle singole Facolta', con riferimento alle esigenze di gruppi di discipline, e' effettuata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta motivata del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.