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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/01/2025, n. 3083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3083 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da 1. EG EL, nato a [...] il [...] 2. SC GI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/03/2024 della Corte di appello di PO visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CR Marzagalli, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla conferma della prima sentenza con revoca delle statuizioni civili;
lette le conclusioni del difensore della parte civile ASL PO 1 Centro, Avv. RA LE, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3083 Anno 2025 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 11/12/2024 lette le conclusioni del difensore della parte civile EL MA, Avv. Luca Giordano, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni del difensore degli imputati, Avv. Fabio De Maria, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di PO, a seguito di gravame interposto dagli imputati EL EG e GI SC avverso la sentenza emessa il 17 maggio 2022 dal locale Tribunale, riqualificato il fatto di cui al capo b) ex artt. 56, 110, 319-quater cod. pen., in riforma della decisione ha dichiarato non doversi procedere in ordine al predetto reato perché estinto per prescrizione, confermando nel resto la decisione - che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati in ordine ai reati di cui ai capi a), c), d) ed e) della rubrica perché estinti per prescrizione e condannato gli imputati all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili SL PO e EL MA da liquidarsi in separata sede oltre a una provvisionale in favore di EL MA di euro 5.000,00 nonché alla rifusione per entrambe le costituite parti civili delle spese di costituzione e rappresentanza come liquidate, condannando gli imputati in solido al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili costituite secondo la somma determinata. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati che con comune atto di ricorso a mezzo del difensore deducono i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo violazione ed erronea applicazione dell'art. 578 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 531, 533, 535, 538, 539 e 541 cod. proc. pen. con riferimento alle statuizioni civili erroneamente confermate dalla sentenza nonostante sia stata verificata la estinzione del reato sub b), come riqualificato, alla data del 28.3.2022, ovvero in data antecedente alla sentenza di primo grado intervenuta in data 17.5.2022. Si versa, così, in una statuizione in ordine al risarcimento del danno stabilita nella sentenza di primo grado pronunciata - anche se in ragione di una determinazione adottata ex post - in carenza dei presupposti sanciti dall'art. 538, comma 1, cod. proc. pen., ovvero di una valida condanna. Cosicché la Corte di appello avrebbe dovuto revocare le statuizioni civili contenute nella sentenza riformata, secondo l'autorevole principio affermato da Sez. U n. 3914 del 28.04.2022. 2 Analoga revoca doveva investire la statuizione di condanna alle spese processuali decisa in primo grado, invece, erroneamente confermata. 2.2. Con il secondo motivo violazione ed erronea applicazione dell'art. 317- bis cod. pen. in relazione agli artt. 157 e 319-quater cod. pen. non essendo stata revocata la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici irrogata dalla prima decisione ai ricorrenti imputati, essendo stata confermata in parte qua la sentenza di primo grado. Tanto non solo per la intervenuta prescrizione del reato ma anche perché, al momento della consumazione del fatto (19.02.2014), l'art. 317-bis cod. pen. prevedeva l'applicazione della predetta pena accessoria unicamente per i reati di peculato e concussione essendo la disposizione interpolata solo con la novella introdotta con legge n. 3 del 9.01.2019. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e le difese delle parti hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati per quanto di ragione. 2. E' principio autorevolmente affermato che, in tema di decisione sugli effetti civili ex art. 578, comma 1, cod. proc. pen., il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione del reato, pervenga alla conclusione - sia sulla base della semplice "constatazione" di un errore nel quale il giudice di prime cure sia incorso, sia per effetto di "valutazioni" difformi - che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute (Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022, Di Paola, Rv. 283670). La sentenza impugnata, dopo aver riconosciuto la estinzione del reato sub b) a seguito della sua riqualificazione ai sensi dell'art. 319-quater cod. pen., ha pertanto erroneamente confermato la prima sentenza in relazione alle statuizioni civili senza tenere conto dell'intervento della causa estintiva anteriormente alla data di emissione della sentenza di primo grado: la stessa sentenza indica quale termine massimo la data del 19.08.2021 e le sospensioni del decorso del termine della prescrizione, tutte verificatesi in primo grado, pari a mesi sette e gg. nove. Cosicché la prescrizione del reato sub b è intervenuta il 28.3.2022, anteriormente alla emissione della sentenza di primo grado intervenuta alla data del 17.05.2022. 3 3. Quanto alla pena accessoria, i ricorsi devono essere rigettati in quanto essa è travolta dalla declaratoria di prescrizione del reato che coinvolge la pena, principale e accessoria, inflitta con la precedente condanna. 4. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata relativamente alle statuizioni civili, che devono essere eliminate. Nel resto, i ricorsi vanno rigettati. 5. Per l'accoglimento dei ricorsi in ordine alle statuizioni civili, per il principio della soccombenza, non può farsi luogo alla liquidazione delle spese processuali sostenute in questa fase dalle parti civili costituite.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alle statuizioni civili, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 11/12/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CR Marzagalli, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla conferma della prima sentenza con revoca delle statuizioni civili;
lette le conclusioni del difensore della parte civile ASL PO 1 Centro, Avv. RA LE, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3083 Anno 2025 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 11/12/2024 lette le conclusioni del difensore della parte civile EL MA, Avv. Luca Giordano, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni del difensore degli imputati, Avv. Fabio De Maria, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di PO, a seguito di gravame interposto dagli imputati EL EG e GI SC avverso la sentenza emessa il 17 maggio 2022 dal locale Tribunale, riqualificato il fatto di cui al capo b) ex artt. 56, 110, 319-quater cod. pen., in riforma della decisione ha dichiarato non doversi procedere in ordine al predetto reato perché estinto per prescrizione, confermando nel resto la decisione - che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati in ordine ai reati di cui ai capi a), c), d) ed e) della rubrica perché estinti per prescrizione e condannato gli imputati all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili SL PO e EL MA da liquidarsi in separata sede oltre a una provvisionale in favore di EL MA di euro 5.000,00 nonché alla rifusione per entrambe le costituite parti civili delle spese di costituzione e rappresentanza come liquidate, condannando gli imputati in solido al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili costituite secondo la somma determinata. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati che con comune atto di ricorso a mezzo del difensore deducono i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo violazione ed erronea applicazione dell'art. 578 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 531, 533, 535, 538, 539 e 541 cod. proc. pen. con riferimento alle statuizioni civili erroneamente confermate dalla sentenza nonostante sia stata verificata la estinzione del reato sub b), come riqualificato, alla data del 28.3.2022, ovvero in data antecedente alla sentenza di primo grado intervenuta in data 17.5.2022. Si versa, così, in una statuizione in ordine al risarcimento del danno stabilita nella sentenza di primo grado pronunciata - anche se in ragione di una determinazione adottata ex post - in carenza dei presupposti sanciti dall'art. 538, comma 1, cod. proc. pen., ovvero di una valida condanna. Cosicché la Corte di appello avrebbe dovuto revocare le statuizioni civili contenute nella sentenza riformata, secondo l'autorevole principio affermato da Sez. U n. 3914 del 28.04.2022. 2 Analoga revoca doveva investire la statuizione di condanna alle spese processuali decisa in primo grado, invece, erroneamente confermata. 2.2. Con il secondo motivo violazione ed erronea applicazione dell'art. 317- bis cod. pen. in relazione agli artt. 157 e 319-quater cod. pen. non essendo stata revocata la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici irrogata dalla prima decisione ai ricorrenti imputati, essendo stata confermata in parte qua la sentenza di primo grado. Tanto non solo per la intervenuta prescrizione del reato ma anche perché, al momento della consumazione del fatto (19.02.2014), l'art. 317-bis cod. pen. prevedeva l'applicazione della predetta pena accessoria unicamente per i reati di peculato e concussione essendo la disposizione interpolata solo con la novella introdotta con legge n. 3 del 9.01.2019. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e le difese delle parti hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati per quanto di ragione. 2. E' principio autorevolmente affermato che, in tema di decisione sugli effetti civili ex art. 578, comma 1, cod. proc. pen., il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione del reato, pervenga alla conclusione - sia sulla base della semplice "constatazione" di un errore nel quale il giudice di prime cure sia incorso, sia per effetto di "valutazioni" difformi - che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute (Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022, Di Paola, Rv. 283670). La sentenza impugnata, dopo aver riconosciuto la estinzione del reato sub b) a seguito della sua riqualificazione ai sensi dell'art. 319-quater cod. pen., ha pertanto erroneamente confermato la prima sentenza in relazione alle statuizioni civili senza tenere conto dell'intervento della causa estintiva anteriormente alla data di emissione della sentenza di primo grado: la stessa sentenza indica quale termine massimo la data del 19.08.2021 e le sospensioni del decorso del termine della prescrizione, tutte verificatesi in primo grado, pari a mesi sette e gg. nove. Cosicché la prescrizione del reato sub b è intervenuta il 28.3.2022, anteriormente alla emissione della sentenza di primo grado intervenuta alla data del 17.05.2022. 3 3. Quanto alla pena accessoria, i ricorsi devono essere rigettati in quanto essa è travolta dalla declaratoria di prescrizione del reato che coinvolge la pena, principale e accessoria, inflitta con la precedente condanna. 4. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata relativamente alle statuizioni civili, che devono essere eliminate. Nel resto, i ricorsi vanno rigettati. 5. Per l'accoglimento dei ricorsi in ordine alle statuizioni civili, per il principio della soccombenza, non può farsi luogo alla liquidazione delle spese processuali sostenute in questa fase dalle parti civili costituite.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alle statuizioni civili, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 11/12/2024.