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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1936/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente
LEONE GH MARIA, Relatore
GARRI GUGLIELMO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15317/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249075375300/000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11986/2025 depositato il
01/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: come da tti
Resistente: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
553.801,76 ,avente ad oggetto, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, le seguenti cartelle esattoriali:
09720060159503032000 asseritamente notificata in data 06.10.2006 per un importo di € 466.791,48 ed inerente un ruolo emesso da Agenzia delle Entrate – Ufficio Roma 3 per contributo sanitario, Irpef, Iva,
Irap, omesso versamento art. 60 co. 1 DPR 633/72 per gli anni 1997-2003 e conseguenti interessi e sanzioni;
09720070370444605000 asseritamente notificata in data 06.12.2007 per un importo di € 17.099,52 ed inerente un ruolo emesso da Agenzia delle EntrateUfficio Roma 3 per Irap, Irpef e Iva per l'anno 2004 e conseguenti interessi e sanzioni;
09720120258965715000 asseritamente notificata in data 07.09.2012 per un importo di € 2.127,25 ed inerente un ruolo emesso da Direzione Provinciale Roma I – Uff. Terr. Di Roma 3 Settebagni per Irpef per l'anno 2008 e conseguenti interessi e sanzioni.
La ricorrente rilevava che:
- la cartella esattoriale n. 09720060159503032000 è stata notificata in data 06.10.2006 e alcun atto interruttivo della prescrizione è stato successivamente notificato fino al 02.09.2024 (atto di intimazione in questa sede impugnato);
-la cartella esattoriale n. 09720070370444605000 è stata notificata in data 06.12.2007; successivamente il pagamento della stessa è stato sollecitato con la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 097 76 2016 00005953000 notificata in data 31.05.2016; alcun ulteriore atto interruttivo della prescrizione è stato successivamente notificato fino al 02.09.2024 (atto di intimazione in questa sede impugnato);
-la cartella esattoriale n.09720120258965715000 è stata notificata in data 07.09.2012; successivamente il pagamento della stessa è stato sollecitato con la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 097 76 2016 00005953000 notificata in data 31.05.2016; alcun ulteriore atto interruttivo della prescrizione è stato successivamente notificato fino al 02.09.2024 (atto di intimazione in questa sede impugnato).
Poste tali premesse la ricorrente impugnava l'intimazione in oggetto limitatamente a quanto di competenza del Giudice tributario, e quindi limitatamente alla cartella esattoriale n. n.
09720060159503032000, n. 09720070370444605000 e n. 09720120258965715000, per la intervenuta prescrizione dei crediti.
Si costituiva ADER rilevando che,contrariamente a quanto avversamente dedotto, le cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato venivano regolarmente notificate e ricevute direttamente dalla loro destinataria. In particolare: la cartella di pagamento n. 09720060159503032000 veniva notificata a mezzo di ufficiale notificatore e consegnata a mani proprie della ricorrente in data 06.10.2006 (doc.4); la cartella di pagamento n. 09720070370444605000 veniva notificata a mezzo del servizio postale e ricevuta direttamente dalla sua destinataria in data 06.12.2007 (doc.5); la cartella di pagamento n.
09720120258965715000 veniva notificata a mezzo del servizio postale e ricevuta direttamente dalla sua destinataria in data 10.09.2012 (doc.6).
Successivamente, e per tutte le tre cartelle di pagamento che la contribuente asseriva di non aver ricevuto, venivano notificati i seguenti atti interruttivi: l'intimazione di pagamento n.
09720169000093358000 notificata a mezzo ufficiale notificatore e ricevuta a mani dalla contribuente in data 02.04.2016 (doc.10); l'intimazione di pagamento n. 09720179002124478000 notificata a mezzo ufficiale notificatore e ricevuta a mani dalla contribuente in data 18.04.2017 (doc.11); l'intimazione di pagamento n. 09720179065877905000 notificata a mezzo ufficiale notificatore e ricevuta a mani dalla contribuente in data 20.11.2017 (doc.12); 4 l'intimazione di pagamento n. 09720189022229344000 notificata a mezzo ufficiale notificatore e ricevuta a mani dalla contribuente in data 28.05.2018 (doc.13);
l'intimazione di pagamento n. 09720199026290692000 notificata a mezzo ufficiale notificatore e ricevuta a mani dalla contribuente in data 03.05.2019 (doc.14); l'intimazione di pagamento n.
09720199027159438000 notificata ai sensi dell'art.140 c.p.c. secondo il procedimento di notifica per irreperibilità relativa (doc.15); l'intimazione di pagamento n.09720249075375300000 (atto impugnato) notificato a mezzo del servizio postale il 02.09.2024 (doc.16).
Relativamente all'ultimo periodo (dal 2019 al 2024), evidenziava che nel computo dei termini di prescrizione doveva tenersi conto del periodo di sospensione dei termini di versamento e di attività della riscossione disposto dalla decretazione di urgenza assunta nel periodo emergenziale della pandemia
COVID-19. come stabilito all'art. 67 D.L. 18/2020 “cd. Decreto Cura Italia” e poi prorogato dall'art. 157 del
D.L. 34/2020 “cd. Decreto Rilancio” fino. Infatti, per effetto del D.L. 18/2020 (decreto Cura Italia) e giusto rinvio all'art.12 d.lgs. n.159/2015, il legislatore ha disposto la sospensione dell'attività di notifica delle cartelle di pagamento (rectius: degli atti della riscossione in genere) dal 08 marzo 2020 al 31 agosto 2021
(termine prorogato fino al 31.12.2021).
Parte ricorrente depositava successiva memoria in cui prendeva atto della documentazione allegata dalla
Agenzia e concludeva per la compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Come è agevole dedurre dalla documentazione allegata dall'Agente della riscossione, preliminarmente alla notifica dell'atto attualmente impugnato sono intervenuti molteplici atti prodromici tutti regolarmente notificati. La sequenza temporale degli stessi, come sopra evidenziata, deve far escludere il formarsi e maturarsi del termine di prescrizione dei crediti agiti, essendo intervenuti atti interruttivi. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese devono essere compensate in ragione del difficile percorso di accesso agli atti , come descritto dal ricorrente e non confutato dalla convenuta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente
LEONE GH MARIA, Relatore
GARRI GUGLIELMO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15317/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249075375300/000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11986/2025 depositato il
01/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: come da tti
Resistente: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
553.801,76 ,avente ad oggetto, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, le seguenti cartelle esattoriali:
09720060159503032000 asseritamente notificata in data 06.10.2006 per un importo di € 466.791,48 ed inerente un ruolo emesso da Agenzia delle Entrate – Ufficio Roma 3 per contributo sanitario, Irpef, Iva,
Irap, omesso versamento art. 60 co. 1 DPR 633/72 per gli anni 1997-2003 e conseguenti interessi e sanzioni;
09720070370444605000 asseritamente notificata in data 06.12.2007 per un importo di € 17.099,52 ed inerente un ruolo emesso da Agenzia delle EntrateUfficio Roma 3 per Irap, Irpef e Iva per l'anno 2004 e conseguenti interessi e sanzioni;
09720120258965715000 asseritamente notificata in data 07.09.2012 per un importo di € 2.127,25 ed inerente un ruolo emesso da Direzione Provinciale Roma I – Uff. Terr. Di Roma 3 Settebagni per Irpef per l'anno 2008 e conseguenti interessi e sanzioni.
La ricorrente rilevava che:
- la cartella esattoriale n. 09720060159503032000 è stata notificata in data 06.10.2006 e alcun atto interruttivo della prescrizione è stato successivamente notificato fino al 02.09.2024 (atto di intimazione in questa sede impugnato);
-la cartella esattoriale n. 09720070370444605000 è stata notificata in data 06.12.2007; successivamente il pagamento della stessa è stato sollecitato con la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 097 76 2016 00005953000 notificata in data 31.05.2016; alcun ulteriore atto interruttivo della prescrizione è stato successivamente notificato fino al 02.09.2024 (atto di intimazione in questa sede impugnato);
-la cartella esattoriale n.09720120258965715000 è stata notificata in data 07.09.2012; successivamente il pagamento della stessa è stato sollecitato con la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 097 76 2016 00005953000 notificata in data 31.05.2016; alcun ulteriore atto interruttivo della prescrizione è stato successivamente notificato fino al 02.09.2024 (atto di intimazione in questa sede impugnato).
Poste tali premesse la ricorrente impugnava l'intimazione in oggetto limitatamente a quanto di competenza del Giudice tributario, e quindi limitatamente alla cartella esattoriale n. n.
09720060159503032000, n. 09720070370444605000 e n. 09720120258965715000, per la intervenuta prescrizione dei crediti.
Si costituiva ADER rilevando che,contrariamente a quanto avversamente dedotto, le cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato venivano regolarmente notificate e ricevute direttamente dalla loro destinataria. In particolare: la cartella di pagamento n. 09720060159503032000 veniva notificata a mezzo di ufficiale notificatore e consegnata a mani proprie della ricorrente in data 06.10.2006 (doc.4); la cartella di pagamento n. 09720070370444605000 veniva notificata a mezzo del servizio postale e ricevuta direttamente dalla sua destinataria in data 06.12.2007 (doc.5); la cartella di pagamento n.
09720120258965715000 veniva notificata a mezzo del servizio postale e ricevuta direttamente dalla sua destinataria in data 10.09.2012 (doc.6).
Successivamente, e per tutte le tre cartelle di pagamento che la contribuente asseriva di non aver ricevuto, venivano notificati i seguenti atti interruttivi: l'intimazione di pagamento n.
09720169000093358000 notificata a mezzo ufficiale notificatore e ricevuta a mani dalla contribuente in data 02.04.2016 (doc.10); l'intimazione di pagamento n. 09720179002124478000 notificata a mezzo ufficiale notificatore e ricevuta a mani dalla contribuente in data 18.04.2017 (doc.11); l'intimazione di pagamento n. 09720179065877905000 notificata a mezzo ufficiale notificatore e ricevuta a mani dalla contribuente in data 20.11.2017 (doc.12); 4 l'intimazione di pagamento n. 09720189022229344000 notificata a mezzo ufficiale notificatore e ricevuta a mani dalla contribuente in data 28.05.2018 (doc.13);
l'intimazione di pagamento n. 09720199026290692000 notificata a mezzo ufficiale notificatore e ricevuta a mani dalla contribuente in data 03.05.2019 (doc.14); l'intimazione di pagamento n.
09720199027159438000 notificata ai sensi dell'art.140 c.p.c. secondo il procedimento di notifica per irreperibilità relativa (doc.15); l'intimazione di pagamento n.09720249075375300000 (atto impugnato) notificato a mezzo del servizio postale il 02.09.2024 (doc.16).
Relativamente all'ultimo periodo (dal 2019 al 2024), evidenziava che nel computo dei termini di prescrizione doveva tenersi conto del periodo di sospensione dei termini di versamento e di attività della riscossione disposto dalla decretazione di urgenza assunta nel periodo emergenziale della pandemia
COVID-19. come stabilito all'art. 67 D.L. 18/2020 “cd. Decreto Cura Italia” e poi prorogato dall'art. 157 del
D.L. 34/2020 “cd. Decreto Rilancio” fino. Infatti, per effetto del D.L. 18/2020 (decreto Cura Italia) e giusto rinvio all'art.12 d.lgs. n.159/2015, il legislatore ha disposto la sospensione dell'attività di notifica delle cartelle di pagamento (rectius: degli atti della riscossione in genere) dal 08 marzo 2020 al 31 agosto 2021
(termine prorogato fino al 31.12.2021).
Parte ricorrente depositava successiva memoria in cui prendeva atto della documentazione allegata dalla
Agenzia e concludeva per la compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Come è agevole dedurre dalla documentazione allegata dall'Agente della riscossione, preliminarmente alla notifica dell'atto attualmente impugnato sono intervenuti molteplici atti prodromici tutti regolarmente notificati. La sequenza temporale degli stessi, come sopra evidenziata, deve far escludere il formarsi e maturarsi del termine di prescrizione dei crediti agiti, essendo intervenuti atti interruttivi. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese devono essere compensate in ragione del difficile percorso di accesso agli atti , come descritto dal ricorrente e non confutato dalla convenuta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.