Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/02/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 5026/2021 R.G., avente ad oggetto: qualificazione
PROMOSSA DA
, cod. fisc. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to SEMINARA ROSARIA,
RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to COSMELLI GIORGIO, Controparte_1 elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA XX SETTEMBRE C/O AVV.
VACIRCA 70 CATANIA
, con il Patrocinio dell'Avv.to VAGLIASINDI RICCARDO, elettivamente CP_2 domiciliato/a presso lo Studio sito in PIAZZA DELLA REPUBBLICA C/O UFFICIO LEGALE 26 95131 CATANIA CP_2
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione, a seguito della pronunzia di nullità della sentenza di primo grado in ragione della mancata estensione del contraddittorio nei riguardi di e del CP_2
mutamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, ha riproposto le domande già
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azionate in questa sede (ed oggetto di pregressa sentenza di rigetto), così riproposte per quanto riguarda la fase di merito: “in via principale accertare e dichiarare il diritto
della ricorrente alla ricollocazione ex art. 42, D.Lgs. n. 81/2008 e art. 2087 c.c. nelle
mansioni di cassiera, giusti i motivi esposti nella narrativa;
- per l'effetto, ordinare al Controparte_3
in persona del Presidente degli , di reintegrare la
[...] Controparte_1
Sig.ra nelle mansioni di cassiera, a far data dall'inizio del periodo di Parte_1
congedo – ovvero, in subordine, a far data dal settembre 2012 – sino alla reintegra
effettiva, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive e al
versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali;
- in via subordinata e nel merito, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla
promozione automatica alla superiore mansione di cassiera ex art. 2130 c.c. a far data dal giugno 2007 e, per l'effetto, condannare il Controparte_3
in persona del Presidente degli , a
[...] Controparte_1
reintegrare la ricorrente nelle mansioni di cassiera con effetto retroattivo dal giugno
2007, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive e al
versamento delle relative differenze contributive e previdenziali;
- nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta della parte resistente,
giusti i motivi esposti in narrativa;
per l'effetto, riconoscere il diritto della ricorrente al
risarcimento del danno alla professionalità quantificato in 24 mensilità ovvero in quell'altra somma, maggiore o minore, che il Giudice adito riterrà di giustizia, alla
luce della colpevole inerzia della parte datoriale, tanto più ingiustificata in caso di
accoglimento delle superiori domande;
per l'effetto, riconoscere il diritto della
ricorrente al risarcimento del danno emergente quantificato, per le voci esposte in narrativa, in complessivi € 9.984,80*, con riferimento alle rate del mutuo ipotecario, del prestito personale e al mancato percepimento dell'indennità di disoccupazione,
oltre interessi e rivalutazione;
in subordine, riconoscere il diritto al risarcimento del
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danno emergente consistito nella mancata maturazione del diritto alle competenze di fine rapporto, con interessi e rivalutazione”.
Si è costituita la controparte avversando le domande ed eccependo la prescrizione degli eventuali contributi dovuti.
Si è costituito l' eccependo in vario modo l'inammissibilità della chiamata in CP_2
causa dell'istituto e la prescrizione dei crediti contributivi.
La causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di integrazioni probatorie, è stata trattenuta per la decisione all'udienza appositamente fissata ex art. 127 ter c.p.c.
Va preliminarmente dato atto, come evidenziato in ricorso, che all'udienza dell'8.6.2015, nel pregresso giudizio, parte ricorrente modificava la domanda, alla luce delle rassegnate dimissioni dal posto di lavoro del 23.7.2014.
Chiedeva quindi accettarsi il diritto della ricorrente alla promozione automatica alla superiore mansione di cassiera ex art. 2103 c.c. a far data dal giugno 2007 e fino alla data delle dimissioni;
per l'effetto condannare parte resistente al pagamento delle relative differenze retributive e contributive;
nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta di parte resistente per i motivi esposti in narrativa e riconoscere il diritto della ricorrente al risarcimento del danno alla professionalità
quantificato in 24 mensilità o in quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
sempre per l'effetto, riconoscere il diritto della ricorrente al risarcimento del danno emergente, quantificato per le voci esposte in narrativa in € 9.984,80, oltre risarcimento del danno per differenze TFR.
Nel merito, va osservato quanto segue.
Innanzitutto, occorre pronunziarsi sulle richieste istruttorie, dato che parte ricorrente ha insistito per la loro totale ammissione.
Su punto, va osservato che le richieste di prova orale articolate in ricorso non possano essere ammesse, in quanto, a ben vedere (come si desume dalla semplice lettura dei relativi capitoli, a cui si rimanda per relationem), appaiono generiche e valutative,
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quando non irrilevanti, e come tali inidonee a fornire un utile supporto probatorio rispetto alle domande azionate, così come modificate.
Per quanto concerne le mansioni superiori, è peraltro noto che può considerarsi svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni, per cui a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (cfr.
Cass. 25 ottobre 2004, n. 20692).
Una siffatta conclusione, tuttavia, presuppone che il giudice affronti l'indagine passando attraverso tre fasi:
1) l'accertamento delle mansioni effettivamente espletate (in via prevalente come specificato);
2) l'individuazione delle declaratorie contrattuali (o di diversa fonte) corrispondenti alle mansioni assegnate per contratto e a quelle effettuate;
3) il raffronto tra i risultati delle due indagini. (Cass., sez. lavoro, 22/8/2007 n. 17896;
id, 12/5/2006 n. 11037).
Orbene, affinché il si possa affrontare l'iter logico descritto traendone le conclusioni, è
necessario che il ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, abbia adempiuto l'onere di allegare compiutamente i fatti costitutivi del diritto vantato, descrivendo puntualmente le mansioni disimpegnate, indicando quelle spettanti in base alla qualifica riconosciuta per contratto e individuando precisamente le declaratorie contrattuali corrispondenti della qualifica oggetto di pretesa.
Nel caso di specie, si ritiene mancante la prova della continuità dello svolgimento delle mansioni superiori e del periodo di durata, e dunque dei presupposti richiesti dalla legge ai fini di causa.
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I mezzi di prova dedotti, come rilevato, non appaiono in grado di comprovare tali requisiti, e neppure la documentazione in atti appare assumere rilevanza.
La ricorrente ha ritenuto di riproporre in questa sede i motivi di appello, chiedendone una valutazione.
Sul punto, si richiama la mancata corretta valutazione dei doc. 17, 18, 20 prodotti nel giudizio di primo grado.
In verità, come si desume dallo stesso atto di appello, tali documenti non possono essere ritenuti idonei per comprovare lo svolgimento delle mansioni superiori.
Per quanto concerne, in particolare, il doc. 17, esso attesta lo svolgimento delle mansioni di cassiera solo per il periodo dal 6 al 31 ottobre del 2006, e come tale è
irrilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 2103 c.c.
Per quanto concerne il doc. 18, lo stesso attesta, secondo la ricorrente, la formazione ricevuta di supervisore casse dal 22 gennaio 2007 al 5 febbraio 2007 e lo svolgimento di un corso di aggiornamento (per supervisore/ Teller) dal 7 marzo 2007 fino alla sua conclusione, il 16 marzo 2007.
Appare chiaro che, di per sé, tale documento non prova lo svolgimento di mansioni superiori, nei sensi richiesti dalla disciplina codicistica citata.
Né lo svolgimento di un corso di aggiornamento o formazione appare di per sé in grado di confutare lo svolgimento di mansioni superiori per sostituire personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro, come dedotto dalla ricorrente nel motivo di appello che ha evidenziato nella presente sede, apparendo una circostanza di per sé neutra.
Neppure il doc. 20 costituisce oggetto di specifiche censure nell'atto di appello riproposto nella presente sede, ai fini di una rivalutazione del materiale istruttorio,
fermo restando che il presente giudizio – a seguito della declaratoria di nullità della sentenza di primo grado e della regressione al medesimo – non può che basarsi sulle allegazioni e deduzioni svolte in sede di ricorso originario.
La domanda sul riconoscimento delle mansioni superiori va pertanto rigettata.
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Vanno rigettate anche le domande risarcitorie.
La parte convenuta ha analiticamente ricostruito i fatti di causa, circa l'impossibilità di ricollocare la dipendente in altri ruoli, con allegazioni specifiche che non risultano oggetto di specifica contestazione.
In particolare la convenuta ha allegato che “Nel corso del 2012, nessuna posizione
equivalente si rendeva però libera. Giova infatti precisare che le domande di
assunzione presentate dalla Sig.ra in tale periodo prodotte ex adverso sub Doc. Pt_1
12 fasc. avv. - e di cui si contesta sin d'ora la traduzione essendo quella fornita da
controparte infedele e fuorviante riguardavano tutte posizioni impiegatizie superiori
addirittura di 4, 3 o 2 livelli rispetto a quello cui la ricorrente era inquadrata (operaio
U-8):Assistente alla Gestione degli Alloggi di livello U-5; Tecnico Finanziario addetto alla contabilizzazione delle spese di trasferta presso l' di livello U- Parte_2
4; Impiegata Amministrativa presso il Dipartimento Alloggi di livello U-4; Assistente dell'Ufficio del Personale di livello U-5; Impiegato addetto agli ordinativi ed agli
inventari presso lo spaccio di livello U-6; Tecnico Finanziario presso il Dipartimento
di Gestione delle Risorse della Base di livello U-5; Impiegata addetta al ricevimento
presso la Foresteria della Base di livello U-6. Quanto alla posizione di Capo cassiera
presso lo spaccio, resasi disponibile a luglio 2012, per la quale la ricorrente presentò
domanda di assunzione, oltre a trattarsi di una posizione di livello U-6, e quindi
superiore di due livelli rispetto a quello cui la Sig.ra era assegnata, si trattava Pt_1
comunque di una posizione a tempo determinato in sostituzione di altro dipendente
avente diritto alla conservazione del posto e per questo non fu comunque considerata
per essere assegnata alla ricorrente.
l. – Non corrisponde poi al vero che “anche recentemente” si sarebbero rese
disponibili due posizioni di cassiera a seguito del pensionamento dei Sig.ri e Per_1
e che tali posizioni avrebbero potuto essere assegnate alla ricorrente avendo Per_2
la stessa partecipato ai corsi di formazione per cassiera nel 2005-2007. Ed infatti, i
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Sig.ri e andarono in pensione rispettivamente il 30.4.2010 ed il Per_2 Per_1
31.12.2011, ma le loro posizioni non vennero assegnate a nuovi assunti in quanto, nel
frattempo, a seguito della chiusura nel 2010 dello secondario gestito dal Pt_3 CP_4
presso il centro residenziale “Mineo Housing Annex” ed il conseguente trasferimento
dei dipendenti ivi impiegati presso lo spaccio principale della Sigonella, quello Pt_4
in cui lavorava la Sig.ra si era verificato un eccesso di personale che doveva Pt_1
essere riassorbito.
m. – Il 15.11.2012, la Sig.ra consegnava all'Ufficio del Personale della Pt_1 Pt_2
copia della denuncia di malattia professionale presentata il precedente 12.11 (Doc. 19)
cui faceva seguito la certificazione di malattia professionale dell'INAIL del 29.11.2012
(Doc. 20). Stante la denuncia di malattia professionale presentata dalla Sig.ra Pt_1
lo Stato estero sospendeva ogni decisione sul rapporto di lavoro della ricorrente, in
quanto il periodo di congedo previsto dalle Condizioni di Impiego per la malattia
professionale era più lungo, di 36 mesi. Essendo iniziato il 22.11.2011 sarebbe quindi
scaduto il 21.11.2014 (Doc. 21).
n. – Nel frattempo, l'Ufficio del Personale continuava a cercare posizioni equivalenti
da offrire alla Sig.ra compatibili con il suo stato di salute. Purtroppo però Pt_1
quelle che si rendevano via via libere erano tutte di livello superiore a quello della
ricorrente (U-8) e per esse la Sig.ra non era qualificata (Docc. 22-25). L'unica Pt_1
posizione equivalente a quella della Sig.ra che si rese libera nel periodo 2011- Pt_1
2014 fu la posizione di “Food Service Worker” “operaio addetto ai servizi alimentari”
di livello U-8, presso uno dei punti di ristorazione della Sigonella (Doc. 26) Pt_4
Tale posizione non venne però offerta alla Sig.ra perché le relative mansioni Pt_1
richiedevano uno sforzo fisico addirittura superiore a quelle di “Store worker” e quindi
la ricorrente non avrebbe potuto svolgerle.
o. – Il 23.7.2014 la Sig.ra rassegnava le proprie dimissioni (Doc. 27) e le Pt_1
venivano pertanto corrisposte le relative spettanze di fine rapporto (Doc. 28)”.
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Tali allegazioni sono puntuali, ma non risultano oggetto di specifica contestazione.
Anche le deduzioni formulate nell'atto di appello appaiono generiche censure all'operato del primo giudice ed anche nel corso del presente giudizio non si ravvisano contestazioni specifiche a quanto allegato da parte convenuta, circa l'incollocabilità
della ricorrente in altri ruoli.
Appare dunque da escludere un comportamento lesivo dell'obbligo di ricollocazione della dipendente che possa costituire fonte dei lamentati danni.
Anche le domande economiche devono essere respinte.
Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese, stante la risalente vicenda e la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado in forza del diritto vivente sopravvenuto, giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
RIGETTA il ricorso;
COMPENSA le spese processuali.
Così depositato, in Catania, lì 10/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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