Articolo 2130 del Codice civile
Articolo 2129Articolo 2131
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19 aprile 1942
Art. 2130.

(Durata del tirocinio).

Il periodo di tirocinio non puo' superare i limiti stabiliti dalle norme corporative o dagli usi.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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